11.2008.86
Istituzione di curatela educativa
22 agosto 2008Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2008.86
Data decisione, Autorità:
22.08.2008, ICCA
Titolo:
Istituzione di curatela educativa
CURATORE
art. 308 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2008.86
Lugano,
22 agosto
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 70.2008/R.22.2008 (protezione del figlio)
della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele, che oppone
AP 1
alla
CO 1
per quanto riguarda l'istituzione di una
curatela educativa affidata a
__________, Lugano,
in favore di
B__________ (2000), Pregassona,
figlio dell'appellante e di
CO 2
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 24 giugno 2008
presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 3 giugno 2008 dalla Sezione degli enti locali,
Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. CO 2 (1980) e AP 1 (1979), cittadini turchi, si sono sposati a
Pregassona il 14 gennaio 1999. Dal matrimonio è nato B__________, il 13 marzo
2000. I coniugi si sono separati nel luglio del 2002. Vistosi revocare il
permesso di dimora, il marito è rientrato in patria nell'agosto del 2003. Il
figlio è rimasto con la madre a Pregassona. Mediante sentenza del 6 maggio 2004
il Tribunale civile di prima istanza di G__________ (Turchia), adito da CO 2 ha pronunciato il
divorzio, ha affidato il figlio alla madre e ha disciplinato il diritto di
visita del padre. Mai esercitato, tale diritto è stato sospeso a tempo
indeterminato con decisione provvisionale del 9 gennaio 2007 emessa senza
contraddittorio dal presidente della CO 1, confermata
dalla Commissione – dopo il contraddittorio – il 15 febbraio 2007.
B. In
seguito a vari incontri con operatori sociali, con docenti, con l'Ufficio delle
famiglie e dei minorenni di Viganello e con il Servizio medico-psicologico di
Viganello, la CO 1 ha prospettato a AP 1 l'istituzione di una curatela
educativa in favore del figlio. Davanti alla Commissione l'interessata ha
comunicato il 24 gennaio 2008 di non opporsi per principio alla misura e il 27
febbraio 2008 ha dichiarato, sempre dinanzi alla Commissione, di accettare lo
psicologo __________ in qualità di curatore, ma ha sollevato riserve sui costi
del provvedimento.
C. Con
decisione del 31 gennaio 2008 la Commissione tutoria regionale ha istituito in
favore di B__________ una curatela educativa e ha designato in qualità di curatore
__________ incaricato di prestare sostegno educativo alla madre e di intraprendere
il necessario per inserire il figlio in esternato nell'istituto per minorenni “Casa Primavera” di Lugano, facendo capo se necessario al Servizio
medico-psicologico e all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni. A un eventuale
ricorso contro tale decisione o a un'eventuale opposizione alla persona del
curatore la Commissione tutoria regionale ha tolto effetto sospensivo.
D. Il 10 marzo 2008 AP 1
ha ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele per ottenere che – restituito
al suo rimedio effetto sospensivo – la decisione appena citata fosse “annullata
in ogni suo aspetto”. La Commissione tutoria regionale ha rinunciato a osservazioni,
confermandosi il 14 marzo 2008 nel proprio operato. CO 2 è rimasto silente.
Statuendo il 3 giugno 2008, l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso,
senza prelevare tasse né spese. La decisione è stata dichiarata immediatamente
esecutiva.
E. Insorta il 24 giugno
2008 a questa Camera, AP 1 chiede una volta di più che – restituito al suo
appello effetto sospensivo – “la decisione impugnata sia annullata in ogni suo
aspetto”. L'istanza volta alla restituzione dell'effetto sospensivo è stata
respinta dal presidente della Camera con decreto del 21 luglio 2008. L'appello
non ha formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Le
decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel
termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39
LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le
particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto
questo profilo l'appello in esame è ricevibile.
2. L'Autorità
di vigilanza ha ritenuto necessaria la curatela educativa (art. 308 cpv. 1 CC),
nella fattispecie, dopo avere accertato che già nel 2002 il figlio era stato segnalato
dal Servizio ortopedagogico itinerante al Servizio medico-psicologico di Viganello
per ritardo nel linguaggio e comportamenti aggressivi. Il bambino era poi stato
seguito dallo stesso Servizio medico-psicologico per “comportamenti impulsivi-aggressivi reattivi sia alla conflittualità
familiare e alle angosce della madre, sia a carenze socio-educative (mancanza
di contenimento)”. Sta di fatto
che nel 2006/07, durante il primo anno di scuola, B__________ si è contraddistinto
per “comportamenti preoccupanti”, ripetutisi all'inizio del secondo anno scolastico, al punto che
per moderarne gli eccessi è stato necessario affiancare alla docente di classe
un altro insegnante. Quanto alla madre del ragazzo – ha soggiunto l'Autorità di
vigilanza – la sua collaborazione con il Servizio medico-psicologico è
risultata poco fruttuosa, se non insufficiente, senza dimenticare che davanti
alla Commissione tutoria regionale essa ha dichiarato di non opporsi
all'istituzione della curatela.
Per quel che riguarda
l'inserimento del figlio come esterno nella “Casa Primavera”, in particolare,
l'Autorità di vigilanza ne ha ravvisato l'esigenza per i notevoli problemi
manifestati dal ragazzo “sia a livello di apprendimento, sia a livello di
sostegno e contenimento”, onde le “non poche difficoltà” da lui dimostrate “nel
relazionarsi con gli adulti ed i compagni”. Date le evidenti lacune
nell'istruzione (B__________ non conosce i giorni della settimana né tanto meno
Fatti
i mesi dell'anno), l'Autorità di vigilanza ha ritenuto che il minorenne va
aiutato nello sviluppo personale e nell'apprendimento, ciò che la “Casa
Primavera” è in grado di promuovere garantendo un'adeguata esecuzione dei
compiti scolastici, un'idonea assistenza nello studio e un conveniente appoggio
nel ricupero formativo. Anche in tale misura l'Autorità di vigilanza ha
riscontrato quindi opportuna proporzionalità.
Relativamente infine ai
costi del provvedimento, l'Autorità di vigilanza ha ricordato ch'essi saranno
contenuti se la collaborazione della madre permetterà un rapido miglioramento
del ragazzo. Le spese inoltre saranno commisurate alla situazione finanziaria
dei genitori, sicché in concreto soccorrerà lo Stato (art. 94 del regolamento
della legge per le famiglie, del 15 settembre 2003), con anticipi elargiti –
dandosene i presupposti – dalla Commissione tutoria regionale (art. 19 cpv. 2
della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e le
curate, art. 17 del relativo regolamento). Al bene del figlio non ostano
pertanto – ha concluso l'Autorità di vigilanza – questioni finanziarie.
3. L'appellante sostiene
che in concreto il bene del figlio non è minacciato. Afferma che il ragazzo
vive “serenamente” con lei e con i suoi genitori, che la situazione di B__________
“è tutto sommato migliore di quelle famiglie in cui i figli sono lasciati a loro
stessi, senza nemmeno l'appoggio dei nonni” e ch'essa non si è opposta alla
curatela educativa credendo trattarsi di un aiuto meramente psicologico.
L'appellante rileva di essersi rivolta al Servizio medico-psicologico in
seguito a “una sorta di minaccia da parte della scuola”, la quale esigeva
l'intervento di uno psicologo. Se non che, il Servizio medico-psicologico si è
rivelato di scarso ausilio. Anzi, lo psicologo ha constatato che B__________ è
atterrito dall'idea di dover frequentare la “Casa Primavera”. Per di più, se
non sono bastati i docenti di sostegno pedagogico e uno psicologo a “contenere”
e educare il ragazzo, epiloga l'appellante, poco potranno giovare altre misure.
Censura altresì,
l'interessata, “un atteggiamento di avversione nei nostri confronti da parte
della scuola”, il figlio essendo costretto – essa sottolinea – a mettere per
scritto in guisa di punizione le sue malefatte, mentre quando si comporta bene
le notizie giungono direttamente da un maestro. In definitiva l'appellante
ribadisce di potersi occupare del figlio “nel miglior modo possibile”, anche
grazie all'aiuto dei genitori. Non occorrerebbe, quindi, né curatela educativa
né iscrizione alla “Casa Primavera”.
4. Come si evince dagli
argomenti testé riepilogati, con le motivazioni dell'Autorità di vigilanza
l'appellante si confronta poco o punto. Che il figlio viva “serenamente” con
lei e con i suoi genitori, ovvero che la situazione di B__________ sia “tutto
sommato migliore di quelle famiglie in cui i figli sono lasciati a loro stessi”
non è revocato in dubbio nemmeno dall'Autorità di vigilanza, la quale ha
considerato esplicitamente – anzi – “la volontà del minore di restare vicino
alla madre” limitando la frequentazione della “Casa Primavera” all'esternato,
con possibilità “di rientrare a casa la sera e di continuare a beneficiare del
rapporto con lei” (decisione appellata, pag. 8 in fondo). Che cosa poi
l'appellante si aspettasse rivolgendosi al Servizio medico-psicologico poco
importa, determinante essendo il bene del figlio. E il bene del figlio è messo
Considerandi
a repentaglio nella fattispecie da “comportamenti
preoccupanti”, da notevoli problemi manifestati “sia
a livello di apprendimento, sia a livello di sostegno e contenimento”, come
pure dalle “non poche difficoltà” da lui dimostrate “nel relazionarsi con gli
adulti ed i compagni”. Tali difficoltà sono minimizzate dall'appellante, se non
passate sotto silenzio con la semplice assicurazione che nulla occorre.
All'atto pratico si
constata invece un disagio annoso (rapporto
15.
gennaio 2007 del dott. __________,
negli atti della Commissione tutoria regionale), una situazione psicologica del
minorenne inquietante (lettera 31 gennaio 2007 del Servizio medico-psicologico,
negli atti della Commissione tutoria regionale) e una condizione scolastica ai
limiti del disadattamento (lettera 4 ottobre 2007 del direttore dell'Istituto
scolastico comunale zona Monte Brè, negli atti della Commissione tutoria
regionale). Su tutto ciò l'appellante non spende una parola. Obietta che il Servizio
medico-psicologico si è rivelato di scarso ausilio, che B__________ è atterrito
dall'idea di dover frequentare la “Casa Primavera” e che se non sono bastati i
docenti di sostegno pedagogico con uno psicologo a “contenere” e educare il
ragazzo, poco potranno giovare altre misure. In realtà l'appellante dimentica
che la scarsa efficacia del Servizio medico-psicologico è dovuta al suo stesso
comportamento, il responsabile di tale istituto essendo riuscito a incontrarla
ben poche volte (lettera citata, del direttore dell'Istituto scolastico
comunale zona Monte Brè, negli atti della Commissione tutoria regionale). Al
rimprovero di insufficiente collaborazione mosso dall'Autorità di vigilanza,
del resto, l'interessata nulla eccepisce.
L'appellante non può
nemmeno essere seguita laddove opina che, se non sono bastati i docenti di
sostegno pedagogico e uno psicologo a “contenere” e educare B__________, tanto
vale lasciare le cose come stanno. A parte il fatto che poco possono per un
figlio docenti e psicologi quando il genitore rifiuta la realtà e insiste nel
supporre il ragazzo vittima di discriminazioni da parte degli insegnanti,
l'atteggiamento rinunciatario dell'appellante lede con tutta evidenza gli
interessi del minorenne, il quale non può semplicemente essere lasciato a sé
stesso. Può darsi che il ragazzo sia turbato di fronte alla prospettiva di
vedersi “contenere” nei suoi eccessi da educatori e personale specializzato,
può darsi che sia inquieto al pensiero di dover affrontare situazioni che
richiederanno serio impegno e perseveranza, può darsi che sia rammaricato
all'idea di dover rinunciare a videogiochi (anche violenti: decisione
appellata, pag. 8 in alto) e perditempo, ma ciò è nel di lui interesse
scolastico, personale e socio-formativo.
Nessuno addebita
all'appellante – infine – di essere “una madre degenerata”, che abbandona il
figlio al suo destino (memoriale, secondo foglio in alto). Le misure a
protezione del figlio non sono sanzioni in odio dei genitori né, tanto meno,
dipendono da una loro responsabilità. Sono provvedimenti intesi a tutelare il
bene del figlio quando i genitori “non sono in grado di rimediarvi” (art. 307
cpv. 1 CC). La nomina di un curatore educativo, in particolare, è intesa ad
assistere i genitori (art. 308 cpv. 1 CC). Si tratta di un
intervento ambulatoriale e continuo mirato a sanare lacune educative attraverso
la mediazione, la guida e il consiglio fra i genitori, il figlio e terzi (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB
I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 308). È proprio di
quanto abbisogna B__________ nel caso in esame.
5.
Se ne conclude che,
privo di consistenza, l'appello è votato all'insuccesso. Gli oneri del giudizio
odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non si giustifica di assegnare ripetibili, l'appello non essendo stato intimato
per osservazioni.
6.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni relative alla
protezione del figlio sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72
cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo, trattandosi dell'istituzione di
una curatela educativa, a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–
–.
Comunicazione:
–;
–
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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