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Decisione

11.2008.86

Istituzione di curatela educativa

22 agosto 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi dell'anno), l'Autorità di vigilanza ha ritenuto che il minorenne va

aiutato nello sviluppo personale e nell'apprendimento, ciò che la “Casa

Primavera” è in grado di promuovere garantendo un'adeguata esecuzione dei

compiti scolastici, un'idonea assistenza nello studio e un conveniente appoggio

nel ricupero formativo. Anche in tale misura l'Autorità di vigilanza ha

riscontrato quindi opportuna proporzionalità.

Relativamente infine ai

costi del provvedimento, l'Autorità di vigilanza ha ricordato ch'essi saranno

contenuti se la collaborazione della madre permetterà un rapido miglioramento

del ragazzo. Le spese inoltre saranno commisurate alla situazione finanziaria

dei genitori, sicché in concreto soccorrerà lo Stato (art. 94 del regolamento

della legge per le famiglie, del 15 settembre 2003), con anticipi elargiti –

dandosene i presupposti – dalla Commissione tutoria regionale (art. 19 cpv. 2

della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e le

curate, art. 17 del relativo regolamento). Al bene del figlio non ostano

pertanto – ha concluso l'Autorità di vigilanza – questioni finanziarie.

3. L'appellante sostiene

che in concreto il bene del figlio non è minacciato. Afferma che il ragazzo

vive “serenamente” con lei e con i suoi genitori, che la situazione di B__________

“è tutto sommato migliore di quelle famiglie in cui i figli sono lasciati a loro

stessi, senza nemmeno l'appoggio dei nonni” e ch'essa non si è opposta alla

curatela educativa credendo trattarsi di un aiuto meramente psicologico.

L'appellante rileva di essersi rivolta al Servizio medico-psicologico in

seguito a “una sorta di minaccia da parte della scuola”, la quale esigeva

l'intervento di uno psicologo. Se non che, il Servizio medico-psicologico si è

rivelato di scarso ausilio. Anzi, lo psicologo ha constatato che B__________ è

atterrito dall'idea di dover frequentare la “Casa Primavera”. Per di più, se

non sono bastati i docenti di sostegno pedagogico e uno psicologo a “contenere”

e educare il ragazzo, epiloga l'appellante, poco potranno giovare altre misure.

Censura altresì,

l'interessata, “un atteggiamento di avversione nei nostri confronti da parte

della scuola”, il figlio essendo costretto – essa sottolinea – a mettere per

scritto in guisa di punizione le sue malefatte, mentre quando si comporta bene

le notizie giungono direttamente da un maestro. In definitiva l'appellante

ribadisce di potersi occupare del figlio “nel miglior modo possibile”, anche

grazie all'aiuto dei genitori. Non occorrerebbe, quindi, né curatela educativa

né iscrizione alla “Casa Primavera”.

4. Come si evince dagli

argomenti testé riepilogati, con le motivazioni dell'Autorità di vigilanza

l'appellante si confronta poco o punto. Che il figlio viva “serenamente” con

lei e con i suoi genitori, ovvero che la situazione di B__________ sia “tutto

sommato migliore di quelle famiglie in cui i figli sono lasciati a loro stessi”

non è revocato in dubbio nemmeno dall'Autorità di vigilanza, la quale ha

considerato esplicitamente – anzi – “la volontà del minore di restare vicino

alla madre” limitando la frequentazione della “Casa Primavera” all'esternato,

con possibilità “di rientrare a casa la sera e di continuare a beneficiare del

rapporto con lei” (decisione appellata, pag. 8 in fondo). Che cosa poi

l'appellante si aspettas­se rivolgendosi al Servizio medico-psicologico poco

importa, determinante essendo il bene del figlio. E il bene del figlio è messo

Considerandi

a repentaglio nella fattispecie da “comportamenti

preoccupanti”, da notevoli problemi manifestati “sia

a livello di apprendimento, sia a livello di sostegno e contenimento”, come

pure dalle “non poche difficoltà” da lui dimostrate “nel relazionarsi con gli

adulti ed i compagni”. Tali difficoltà sono minimizzate dall'appellante, se non

passate sotto silenzio con la semplice assicurazione che nulla occorre.

All'atto pratico si

constata invece un disagio annoso (rapporto

15.

gennaio 2007 del dott. __________,

negli atti della Commissione tutoria regionale), una situazione psicologica del

minorenne inquietante (lettera 31 gennaio 2007 del Servizio medico-psicologico,

negli atti della Commissione tutoria regionale) e una condizione scolastica ai

limiti del disadattamento (lettera 4 ottobre 2007 del direttore dell'Istituto

scolastico comunale zona Monte Brè, negli atti della Commissione tutoria

regionale). Su tutto ciò l'appellante non spende una parola. Obietta che il Servizio

medico-psicologico si è rivelato di scarso ausilio, che B__________ è atterrito

dall'idea di dover frequentare la “Casa Primavera” e che se non sono bastati i

docenti di sostegno pedagogico con uno psicologo a “contenere” e educare il

ragazzo, poco potranno giovare altre misure. In realtà l'appellante dimentica

che la scarsa efficacia del Servizio medico-psicologico è dovuta al suo stesso

comportamento, il responsabile di tale istituto essendo riuscito a incontrarla

ben poche volte (lettera citata, del direttore dell'Istituto scolastico

comunale zona Monte Brè, negli atti della Commissione tutoria regionale). Al

rimprovero di insufficiente collaborazione mosso dall'Autorità di vigilanza,

del resto, l'interessata nulla ecce­pisce.

L'appellante non può

nemmeno essere seguita laddove opina che, se non sono bastati i docenti di

sostegno pedagogico e uno psicologo a “contenere” e educare B__________, tanto

vale lasciare le cose come stanno. A parte il fatto che poco possono per un

figlio docenti e psicologi quando il genitore rifiuta la realtà e insiste nel

supporre il ragazzo vittima di discriminazioni da parte degli insegnanti,

l'atteggiamento rinunciatario dell'appellante lede con tutta evi­denza gli

interessi del minorenne, il quale non può semplicemente essere lasciato a sé

stesso. Può darsi che il ragazzo sia turbato di fronte alla prospettiva di

vedersi “contenere” nei suoi eccessi da educatori e personale specializzato,

può darsi che sia inquieto al pensiero di dover affrontare situazioni che

richiederanno serio impegno e perseveranza, può darsi che sia rammaricato

all'idea di dover rinunciare a videogiochi (anche violenti: decisione

appellata, pag. 8 in alto) e perditempo, ma ciò è nel di lui interesse

scolastico, personale e socio-formativo.

Nessuno addebita

all'appellante – infine – di essere “una madre degenerata”, che abbandona il

figlio al suo destino (memoriale, secondo foglio in alto). Le misure a

protezione del figlio non sono sanzioni in odio dei genitori né, tanto meno,

dipendono da una loro responsabilità. Sono provvedimenti intesi a tutelare il

bene del figlio quando i genitori “non sono in grado di rimediarvi” (art. 307

cpv. 1 CC). La nomina di un curatore educativo, in particolare, è intesa ad

assistere i genitori (art. 308 cpv. 1 CC). Si tratta di un

intervento ambulatoriale e continuo mirato a sanare lacune educative attraverso

la mediazione, la guida e il consiglio fra i genitori, il figlio e terzi (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB

I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 308). È proprio di

quanto abbisogna B__________ nel caso in esame.

5.

Se ne conclude che,

privo di consistenza, l'appello è votato all'insuccesso. Gli oneri del giudizio

odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre

non si giustifica di assegnare ripetibili, l'appello non essendo stato intimato

per osservazioni.

6.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni relative alla

protezione del figlio sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72

cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo, trattandosi dell'istituzione di

una curatela educativa, a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–.

Comunicazione:

–;

– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di

vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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