11.2008.88
Filiazione: disciplina del diritto di visita (diniego di giustizia)
14 agosto 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2008.88
Data decisione, Autorità:
14.08.2008, ICCA
Titolo:
Filiazione: disciplina del diritto di visita (diniego di giustizia)
RELAZIONE PERSONALE
art. 273 CC
art. 45 LPAMM
Incarto n.
11.2008.88
Lugano,
14 agosto
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n.
396.2003/R.105.2007 (filiazione: diniego di giustizia) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
CO 2 (I)
alla
CO 1,
e alla
AP 1
PA 1)
per quanto
riguarda il diritto di visita alla figlia
(2002);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 23 giugno 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 3
giugno 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1962) ha dato alla luce il 15 maggio 2002 una bambina, E__________,
che è stata riconosciuta da CO 2 (1959). Con decisione del 15 luglio 2003 la Commissione tutoria regionale 2 ha fissato il diritto di visita paterno
“la domenica, ogni 15 giorni,
per la durata di tre ore consecutive presso il punto di incontro __________, __________,
in forma accompagnata”. Tale
decisione è stata confermata da questa Camera, su appello di AP 1, con sentenza
del 30 agosto 2004 (RtiD I-2005 pag. 778 n. 59c). Un ricorso per riforma
presentato dall'appellante al Tribunale federale è stato respinto nella misura
in cui era ammissibile con sentenza
5C.211/2004 del 9 marzo 2005.
B. Accertato
che tra padre e figlia si era instaurato un buon rapporto, i responsabili della
__________ hanno proposto il 27 ottobre 2006 alla Commissione tutoria regionale
di togliere la sorveglianza al diritto di visita. AP 1 ha manifestato la sua
opposizione. Le parti hanno discusso il problema davanti alla Commissione
tutoria regionale il 19 aprile 2007, senza trovare un accordo. L'11 giugno 2007
AP 1 ha comunicato alla Commissione tutoria regionale, producendo il
certificato di una psicologa che definiva “a rischio” la salute
della bambina, di non più consentire l'esercizio del diritto di vista paterno.
C. Il
12 giugno 2007 CO 2 si è rivolto alla Commissione tutoria regionale, chiedendo
che gli fossero garantiti incontri di tre ore con la figlia ogni due settimane
senza sorveglianza, oltre a regolari colloqui telefonici, che fosse allestita
una perizia sulle capacità genitoriali delle parti e che fosse approfondita la
possibilità di estendere il suo diritto di visita. Convocate dinanzi alla Commissione
tutoria regionale, il 5 luglio 2007 le parti sono rimaste sulle loro posizioni,
non senza essere avvertite che al Servizio medico-pedagogico di __________
sarebbe stato affidato “il
mandato per esperire una valutazione sulle [loro] capacità genitoriali”.
D. CO 2
ha poi sollecitato la Commissione tutoria regionale con lettere del 7 agosto,
del 17 agosto e del 19 settembre 2007 a ripristinare – sotto comminatoria di
pena – il suo diritto di visita unilateralmente soppresso da AP 1. Senza
esito, di modo che il 10 ottobre 2007 egli ha introdotto un ricorso per diniego
di giustizia all'Autorità di vigilanza. La Commissione tutoria regionale ha rilevato
nelle sue osservazioni di avere, nel frattempo, conferito incarico allo
psicologo __________ di __________, specialista in psicologia del bambino e
dell'adolescente, di eseguire una perizia sulle capacità parentali dei
genitori. AP 1 ha proposto di respingere il ricorso.
E. In
pendenza di ricorso, il 29 ottobre 2007, AP 1 ha ricusato i titolari
dell'intera Commissione tutoria regionale. L'istanza è stata respinta
dall'Autorità di vigilanza con sentenza del
29 novembre 2007. Contro tale sentenza AP 1 ha introdotto appello il
28 dicembre 2007 dinanzi a questa Camera (inc. 11.2008.15). La Commissione
tutoria regionale ha proposto il 23 aprile 2008 di respingere l'appello. La
sentenza di questa Camera deve ancora intervenire.
F. Statuendo
nel frattempo, il 3 giugno 2008, sul diniego di
giustizia, l'Autorità di vigilanza ha parzialmente accolto il ricorso, nel senso
che ha invitato la Commissione tutoria regionale a trattare senza indugio la
richiesta presentata il 12 giugno 2007 da CO 2, facendo capo – vista la
procedura di ricusa ancora pendente – ai membri supplenti (dispositivo n. 1).
Inoltre essa ha emanato il seguente dispositivo n. 2: “La
signora AP 1 è richiamata al proprio obbligo di rispettare le decisioni delle autorità e
pertanto dovrà consegnare la figlia E__________, ogni 15 giorni, al Punto d'incontro
per permettere al padre il regolare svolgimento del proprio diritto di visita
di tre ore, fino ad altra nuova regolamentazione decisa dall'autorità tutoria”. In esito alla decisione, dichiarata
immediatamente esecutiva, l'Autorità di vigilanza non ha prelevato tasse né
spese, ma ha condannato la Commissione tutoria regionale a rifondere a CO 2
un'indennità di fr. 300.– per ripetibili (dispositivi n. 4 e 6).
G. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta il
23 giugno 2008 a questa Camera per ottenere che – restituito al suo
appello effetto sospensivo – la decisione dell'Autorità di vigilanza sia
riformata nel senso di stralciare dai ruoli il ricorso per diniego di
giustizia, subordinatamente di respingerlo. L'appello non ha formato oggetto di
intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di
vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48
della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli
art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Presentato il
23.
giugno 2008, l'appello in esame è quindi tempestivo.
2.
La
decisione impugnata non mette fine al procedimento, ove appena si consideri che
la disciplina del diritto di visita rimane tutta da definire (art. 273 cpv. 3
CC). Tale decisione ha in effetti carattere incidentale nel senso
dell'art. 44 LPAmm (l'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura
in materia di tutele e curatele rinvia alla legge di procedura per le cause
amministrative). Ora, le decisioni incidentali sono impugnabili entro lo stesso
termine di quelle finali (RtiD II-2005 pag. 696 consid. 4). Diversamente da
quelle finali, tuttavia, per essere impugnabili esse devono essere suscettive
di arrecare al ricorrente
un danno “non altrimenti riparabile” (art. 44 LPAmm),
ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno
nemmeno con una decisione finale favorevole (RtiD I-2005 pag. 783 n. 62c).
Nella
fattispecie l'appellante non pretende che l'obbligo, per la Commissione tutoria
regionale, di trattare senza indugio la richiesta
presentata il 12 giugno 2007 da CO 2 facendo capo – vista la procedura di
ricusa pendente – ai membri supplenti possa recare un qualsivoglia danno “non altrimenti riparabile”. Non spiega
nemmeno quale danno “non altrimenti riparabile” potrebbe cagionare il
richiamo, a lei diretto, “di rispettare le
decisioni dell'autorità”.
Insufficientemente motivato, già per questa ragione l'appello potrebbe essere
dichiarato irricevibile senza ulteriore disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC
combinato con il cpv. 5).
3.
Si
volesse – per avventura – da ciò prescindere, l'appello non sarebbe destinato a
miglior sorte. L'appellante sostiene anzitutto che l'Autorità di vigilanza
avrebbe dovuto dichiarare “i
ricorsi di controparte” (recte:
il ricorso per diniego di giustizia) senza oggetto perché – così sembra di
capire – nel frattempo la Commissione tutoria regionale avrebbe statuito sul
litigio con “risoluzioni” del 4 ottobre 2007. In realtà il 4 ottobre
2007.
la Commissione tutoria regionale si è limitata a ordinare una perizia
sulle capacità parentali dei genitori (fascicolo dell'Autorità di vigilanza,
act. 2). Con il suo ricorso per diniego di giustizia CO 2 però lamentava non
solo il ritardo della Commissione tutoria regionale nell'esecuzione della
perizia, ma anche il fatto che la Commissione nulla avesse intrapreso,
nonostante le sue lettere del 7 agosto, del 17 agosto e
del 19 settembre 2007, per ripristinare il diritto di visita unilateralmente
soppresso da AP 1 (loc. cit., act. 1). Quali misure la Commissione tutoria
regionale avesse adottato a tal fine l'appellante non indica, né per altro risulta
dagli atti. Privo di consistenza, al riguardo l'appello non avrebbe meritato
altro approfondimento.
4.
Si
duole l'appellante del richiamo “provocatorio ed offensivo” figurante nel dispositivo n. 2 della decisione impugnata, affermando
che in esito a un ricorso per diniego di giustizia l'autorità superiore deve
limitarsi a fissare un termine all'autorità inferiore perché, dandosi ritardo
ingiustificato, questa compia l'atto di cui è censurata la mora. Così
argomentando, essa dimentica però che l'Autorità di vigilanza non è solo – per
diritto federale (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 11 in fine ad art. 420) –
autorità di ricorso in caso di protratta giustizia (art. 45 LPAmm, applicabile
per il rinvio figurante all'art. 21 della citata legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele), ma è anche autorità di sorveglianza
sulle tutele. Come tale, statuendo su un ricorso essa può sospingersi – se
necessario – oltre le richieste delle parti, sostituendosi per attrazione di
competenza all'autorità tutoria (Geiser,
op. cit., n. 24 ad art. 420 CC). Nella misura in cui poggia sull'art. 86 CPC,
del resto inapplicabile nella fattispecie già per la circostanza che il noto
art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele rinvia alla procedura amministrativa e non a quella civile, l'appello sarebbe
dunque caduto nel vuoto.
5.
Infine
l'appellante critica “termini e
modo con cui l'Autorità di vigilanza motiva la propria decisione”, deplorando che le si imputino
atteggiamenti contraddittori, che le si rimproveri scarsa collaborazione e che le
si addebiti la responsabilità di avere unilateralmente sospeso l'esercizio del
diritto di visita, trascurando il malessere psichico della figlia dovuto all'“orribile comportamento sempre avuto dal
padre”. L'interessata non spiega tuttavia quali
conseguenze simili recriminazioni dispiegherebbero ai fini dell'appello,
limitandosi a pretendere che l'apprezzamento dell'Autorità di vigilanza sia
“strumentalmente destinato ad offrire (…) una fittizia connotazione negativa
della figura materna”.
Per di
più, ci si dipartisse pure dal presupposto che AP 1 abbia sempre tenuto un
comportamento ineccepibile, abbia sempre cooperato con l'autorità tutoria e
abbia interrotto le visite paterne solo nell'interesse della figlia, nulla muta
al fatto che in concreto la Commissione tutoria regionale andasse sollecitata a
procedere e che AP 1 andasse richiamata ai suoi doveri. Al momento in cui
l'Autorità di vigilanza ha statuito, per vero, CO 2 non poteva oggettivamente
esercitare il diritto di visita e AP 1 disattendeva oggettivamente il contenuto
di una sentenza passata in giudicato. Quanto al fatto che l'appellante sia
medico di formazione, ciò non la dispensava dal rispettare le decisioni
dell'autorità né le conferiva alcuna prerogativa di monopolio sul bene della
figlia. Ne segue che, comunque lo si consideri, l'appello in esame si sarebbe
rivelato destinato all'insuccesso.
6.
L'emanazione
del sindacato odierno rende senza oggetto la richiesta dell'appellante intesa
alla restituzione dell'effetto sospensivo (art. 424a cpv. 1 CPC).
7.
Gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili, l'appello non
avendo formato oggetto di intimazione.
8.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi nel caso
specifico di una decisione incidentale (sopra, consid. 2), essa segue la via
giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E
l'azione principale può formare oggetto di un ricorso in materia civile senza
riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 e 2 LTF),
litigiosa essendo la regolamentazione del diritto di visita paterno,
controversia manifestamente priva di valenza pecuniaria.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–
–
–(I).
Comunicazione:
– lic.
psic. __________, __________;
– Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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