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Decisione

11.2008.88

Filiazione: disciplina del diritto di visita (diniego di giustizia)

14 agosto 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n.

396.2003/R.105.2007 (filiazione: diniego di giustizia) della Divi­sione degli interni, Sezione

degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

CO 2 (I)

alla

CO 1,

e alla

AP 1

PA 1)

per quanto

riguarda il diritto di visita alla figlia

(2002);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 23 giugno 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 3

giugno 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1962) ha dato alla luce il 15 maggio 2002 una bambina, E__________,

che è stata riconosciuta da CO 2 (1959). Con decisione del 15 luglio 2003 la Commissione tutoria regio­nale 2 ha fissato il diritto di visita paterno

“la domenica, ogni 15 giorni,

per la durata di tre ore consecutive presso il punto di incontro __________, __________,

in forma accompagnata”. Tale

decisione è stata confermata da questa Camera, su appello di AP 1, con sentenza

del 30 agosto 2004 (RtiD I-2005 pag. 778 n. 59c). Un ricorso per riforma

presentato dall'appellante al Tribunale federale è stato respinto nella misura

in cui era ammissibile con sentenza

5C.211/2004 del 9 marzo 2005.

B. Accertato

che tra padre e figlia si era instaurato un buon rapporto, i responsabili della

__________ hanno proposto il 27 ottobre 2006 alla Commissione tutoria regionale

di togliere la sorveglianza al diritto di visita. AP 1 ha manifestato la sua

opposizione. Le parti hanno discusso il problema davanti alla Commissione

tutoria regionale il 19 aprile 2007, senza trovare un accordo. L'11 giugno 2007

AP 1 ha comunicato alla Commissione tutoria regionale, producendo il

certificato di una psicologa che definiva “a rischio” la salute

della bambina, di non più consentire l'esercizio del diritto di vista paterno.

C. Il

12 giugno 2007 CO 2 si è rivolto alla Commissione tutoria regionale, chiedendo

che gli fossero garantiti incontri di tre ore con la figlia ogni due settimane

senza sorveglianza, oltre a regolari colloqui telefonici, che fosse allestita

una perizia sulle capacità genitoriali delle parti e che fosse approfondita la

possibilità di estendere il suo diritto di visita. Convocate dinanzi alla Commissione

tutoria regionale, il 5 luglio 2007 le parti sono rimaste sulle loro posizioni,

non senza essere avvertite che al Servizio medico-pedagogico di __________

sarebbe stato affidato “il

mandato per esperire una valutazione sulle [loro] capacità genitoriali”.

D. CO 2

ha poi sollecitato la Commissione tutoria regio­nale con lettere del 7 agosto,

del 17 agosto e del 19 settembre 2007 a ripristinare – sotto comminatoria di

pena – il suo diritto di visita unilateral­mente soppresso da AP 1. Senza

esito, di modo che il 10 ottobre 2007 egli ha introdotto un ricorso per diniego

di giustizia all'Autorità di vigilanza. La Commissione tutoria regionale ha rilevato

nelle sue osservazioni di avere, nel frattempo, conferito incarico allo

psicologo __________ di __________, specialista in psicologia del bambino e

dell'adolescente, di eseguire una perizia sulle capacità parentali dei

genitori. AP 1 ha proposto di respingere il ricorso.

E. In

pendenza di ricorso, il 29 ottobre 2007, AP 1 ha ricusato i titolari

dell'intera Commissione tutoria regionale. L'istanza è stata respinta

dall'Autorità di vigilanza con sentenza del

29 novembre 2007. Contro tale sentenza AP 1 ha introdotto appello il

28 dicembre 2007 dinanzi a questa Camera (inc. 11.2008.15). La Commissione

tutoria regionale ha proposto il 23 aprile 2008 di respingere l'appello. La

sentenza di questa Camera deve ancora intervenire.

F. Statuendo

nel frattempo, il 3 giugno 2008, sul diniego di

giustizia, l'Autorità di vigilanza ha parzialmente accolto il ricorso, nel senso

che ha invitato la Commissione tutoria regionale a trattare senza indugio la

richiesta presentata il 12 giugno 2007 da CO 2, facendo capo – vista la

procedura di ricusa ancora pendente – ai membri supplenti (dispositivo n. 1).

Inoltre essa ha emanato il seguente dispositivo n. 2: “La

signora AP 1 è richiamata al proprio obbligo di rispettare le decisioni delle autorità e

pertanto dovrà consegnare la figlia E__________, ogni 15 giorni, al Punto d'incontro

per permettere al padre il regolare svolgimento del proprio diritto di visita

di tre ore, fino ad altra nuova regolamentazione decisa dall'autorità tutoria”. In esito alla decisione, dichiarata

immediatamente esecutiva, l'Autorità di vigilanza non ha prelevato tasse né

spese, ma ha condannato la Commissione tutoria regionale a rifondere a CO 2

un'indennità di fr. 300.– per ripetibili (dispositivi n. 4 e 6).

G. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta il

23 giugno 2008 a questa Camera per ottenere che – restituito al suo

appello effetto sospensivo – la decisione dell'Autorità di vigilanza sia

riformata nel senso di stralciare dai ruoli il ricorso per diniego di

giustizia, subordinatamente di respingerlo. L'appello non ha formato oggetto di

intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di

vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48

della legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli

art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Presentato il

23.

giugno 2008, l'appello in esame è quindi tempestivo.

2.

La

decisione impugnata non mette fine al procedimento, ove appena si consideri che

la disciplina del diritto di visita rimane tutta da definire (art. 273 cpv. 3

CC). Tale decisione ha in effetti carattere incidentale nel senso

dell'art. 44 LPAmm (l'art. 21 della legge sull'organizzazione e la pro­cedura

in materia di tutele e curatele rinvia alla legge di procedura per le cause

amministrative). Ora, le decisioni incidentali sono impugnabili entro lo stesso

termine di quelle finali (RtiD II-2005 pag. 696 consid. 4). Diversamente da

quelle finali, tuttavia, per essere impugnabili esse devono essere suscettive

di arrecare al ricorrente

un danno “non altrimenti riparabile” (art. 44 LPAmm),

ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno

nemmeno con una decisione finale favorevole (RtiD I-2005 pag. 783 n. 62c).

Nella

fattispecie l'appellante non pretende che l'obbligo, per la Commissione tutoria

regionale, di trattare senza indugio la richiesta

presentata il 12 giugno 2007 da CO 2 facendo capo – vista la procedura di

ricusa pendente – ai membri supplenti possa recare un qualsivoglia danno “non altrimenti riparabile”. Non spiega

nemmeno quale danno “non altri­menti riparabile” potrebbe cagionare il

richiamo, a lei diretto, “di rispettare le

decisioni dell'autorità”.

Insufficientemente motivato, già per questa ragione l'appello potrebbe essere

dichiarato irricevibile senza ulteriore disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC

combinato con il cpv. 5).

3.

Si

volesse – per avventura – da ciò prescindere, l'appello non sarebbe destinato a

miglior sorte. L'appellante sostiene anzitutto che l'Autorità di vigilanza

avrebbe dovuto dichiarare “i

ricorsi di controparte” (recte:

il ricorso per diniego di giustizia) senza oggetto perché – così sembra di

capire – nel frattempo la Commissione tutoria regionale avrebbe statuito sul

litigio con “risoluzioni” del 4 ottobre 2007. In realtà il 4 ottobre

2007.

la Commissione tutoria regionale si è limitata a ordinare una perizia

sulle capacità parentali dei genitori (fascicolo dell'Autorità di vigilanza,

act. 2). Con il suo ricorso per diniego di giustizia CO 2 però lamentava non

solo il ritardo della Commissione tutoria regionale nell'esecuzione della

perizia, ma anche il fatto che la Commissio­ne nulla avesse intrapreso,

nonostante le sue lettere del 7 agosto, del 17 agosto e

del 19 settembre 2007, per ripristinare il diritto di visita unilateral­mente

soppresso da AP 1 (loc. cit., act. 1). Quali misure la Commissione tutoria

regionale avesse adottato a tal fine l'appellante non indica, né per altro risulta

dagli atti. Privo di consistenza, al riguardo l'appello non avrebbe meritato

altro approfondimento.

4.

Si

duole l'appellante del richiamo “provocatorio ed offensivo” figurante nel dispositivo n. 2 della decisione impugnata, affermando

che in esito a un ricorso per diniego di giustizia l'autorità superiore deve

limitarsi a fissare un termine all'autorità inferiore perché, dandosi ritardo

ingiustificato, questa compia l'atto di cui è censurata la mora. Così

argomentando, essa dimentica però che l'Autorità di vigilanza non è solo – per

diritto federale (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 11 in fine ad art. 420) –

autorità di ricorso in caso di protratta giustizia (art. 45 LPAmm, applicabile

per il rinvio figurante all'art. 21 della citata legge sull'organizzazione e la

procedura in materia di tutele e curatele), ma è anche autorità di sorveglianza

sulle tutele. Come tale, statuendo su un ricorso essa può sospingersi – se

necessario – oltre le richieste delle parti, sostituendosi per attrazione di

competenza all'autorità tutoria (Geiser,

op. cit., n. 24 ad art. 420 CC). Nella misura in cui poggia sull'art. 86 CPC,

del resto inapplicabile nella fattispecie già per la circostanza che il noto

art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e

curatele rinvia alla procedura amministrativa e non a quella civile, l'appello sarebbe

dunque caduto nel vuoto.

5.

Infine

l'appellante critica “termini e

modo con cui l'Autorità di vigilanza motiva la propria decisione”, deplorando che le si imputino

atteggiamenti contraddittori, che le si rimproveri scarsa collaborazione e che le

si addebiti la responsabilità di avere unilateralmente sospeso l'esercizio del

diritto di visita, trascurando il malessere psichico della figlia dovuto all'“orribile comportamento sempre avuto dal

padre”. L'interessata non spiega tuttavia quali

conseguenze simili recriminazioni dispiegherebbero ai fini dell'appello,

limitandosi a pretendere che l'apprezzamento dell'Autorità di vigilanza sia

“strumentalmente destinato ad offrire (…) una fittizia connotazione negativa

della figura materna”.

Per di

più, ci si dipartisse pure dal presupposto che AP 1 abbia sempre tenuto un

comportamento ineccepibile, abbia sempre cooperato con l'autorità tutoria e

abbia interrotto le visite paterne solo nell'interesse della figlia, nulla muta

al fatto che in concreto la Commissione tutoria regionale andasse sollecitata a

procedere e che AP 1 andasse richiamata ai suoi doveri. Al momento in cui

l'Autorità di vigilanza ha statuito, per vero, CO 2 non poteva oggettivamente

esercitare il diritto di visita e AP 1 disattendeva oggettivamente il contenuto

di una sentenza passata in giudicato. Quanto al fatto che l'appellante sia

medico di formazione, ciò non la dispensava dal rispettare le decisioni

dell'autorità né le conferiva alcuna prerogativa di monopolio sul bene della

figlia. Ne segue che, comunque lo si consideri, l'appello in esame si sarebbe

rivelato destinato all'insuccesso.

6.

L'emanazione

del sindacato odierno rende senza oggetto la richiesta dell'appellante intesa

alla restituzione dell'effetto sospensivo (art. 424a cpv. 1 CPC).

7.

Gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili, l'appello non

avendo formato oggetto di intimazione.

8.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi nel caso

specifico di una decisione incidentale (sopra, consid. 2), essa segue la via

giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E

l'azione principale può formare oggetto di un ricorso in materia civile sen­za

riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 e 2 LTF),

litigiosa essendo la regolamentazione del diritto di visita paterno,

controversia manifestamente priva di valenza pecuniaria.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–(I).

Comunicazione:

– lic.

psic. __________, __________;

– Divisione

degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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