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Decisione

11.2008.89

Trasferimento di curatela educativa

5 agosto 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori di N__________ (5 luglio 1994), M__________ (23 dicembre 1995) e J__________

(19 marzo 1997). In seguito alla loro separazione, nel dicembre del 2002, i

figli sono rimasti con la madre. In esito a una decisione del 9 aprile 2003 la

Commissione tutoria regionale 11 ha affidato i figli al padre e ha istituito in

favore dei minorenni una curatela educativa. L'8 maggio 2003 CO 4 è stata

reintegrata nella custodia della figlia cadetta, J__________. Un ricorso inteso

a far ripristinare la sua custodia parentale anche sui figli maggiori è stato

respinto dall'Autorità di vigilanza il 21 giugno 2004. Tale decisione è stata

confermata da questa Camera, su appello, con sentenza del 30 novembre 2005

(inc. 11.2004.82).

B. Accertato

che il 15 giugno 2003 AP 1 aveva trasferito il domicilio da Ronco sopra Ascona

a Bedano, la Commissione tutoria regionale 11 ha invitato il 19 settembre 2007

la Commissione tutoria regionale 9 ad assumere la curatela educativa in favore

di N__________l e M__________ __________. Il 24 settembre 2007 l'autorità

interpellata ha espresso il proprio accordo, di modo che con decisione del 2

ottobre 2007 la Commissione tutoria regionale 11 ha deciso il trasferimento

della curatela educativa alla Commissione tutoria regionale 9, senza riscuotere

tasse né spese.

C. Contro

la decisione citata AP 1 è insorto l'8 ottobre 2007 all'Autorità di vigilanza

sulle tutele per ottenere che “l'incarto

rimanga di competenza della CTR di Losone”. La Commissione tutoria regionale 11 ha proposto il 16 ottobre 2007

di respingere il ricorso, definito temerario. Il curatore ha preferito astenersi da osservazioni, ma ha espresso il 23 ottobre

2007 “un certo rammarico” per il trasferimento della misura “in una fase molto delicata della pratica”. CO 4 ha dichiarato il 25 ottobre 2007 di

non opporsi al trapasso della curatela, ma non ha chiesto formalmente la reiezione

del ricorso. Statuendo il 30 maggio 2008, l'Autorità di vigilanza ha respinto

il ricorso. La tassa di giustizia e le spese (fr. 100.– complessivi) sono state

poste a carico del ricorrente. La domanda di assistenza giudiziaria formulata da CO 4 è stata respinta.

D. Il

20 giugno 2008 AP 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza davanti

a questa Camera, ribadendo la sua contrarietà al trasferimento della curatela.

L'appello non è stato intimato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono

appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia

di tutele e curatele, del­l'8 marzo 1999, cui rinvia

l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con

le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto

questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

2.

Un

appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio provviste dei

motivi in fatto e in diritto (art. 309 cpv. 2 lett. e ed f CPC). Nel suo

memoriale l'appellante non avanza richieste

esplicite, ma dall'insieme della motivazione (redatta senza il patrocinio

di un avvocato) si desume che, “pur comprendendo le argomentazioni a suffragio della volontà di

voler trasmettere la competenza della pratica dalla CTR di Losone a quella di

Torricella-Tavene”, egli “non condivide” il provvedimento. Quanto

AP 1

postula, in sostanza, è la modifica della decisione impugnata nel senso di veder

annullare il trapasso della curatela educativa. Anche sotto questo profilo

l'appello è di conseguenza ammissibile.

3.

La

competenza delle autorità tutorie chiamate a emanare misure a protezione del

figlio, tra cui si annovera l'istituzione di una curatela educativa (art. 308

CC) non è regolata dalla legge sul foro (art. 1 cpv. 2 lett. a LForo). Tali

misure “sono ordinate dalle autorità

tutorie del domicilio del figlio” (art. 315 cpv. 1 CC). “Se il figlio vive presso genitori affilianti o altrimenti fuori

della comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo,

sono pure competenti le autorità del luogo di dimora del figlio” (art. 315 cpv. 2 CC). Se il figlio cambia

domicilio, le misure protettrici vanno trasferite all'autorità tutoria del

nuovo domicilio, sempre che ciò sia conforme al bene di lui (Raccomandazioni

della Conferenza delle autorità cantonali di tutela del settembre 2002, in: RDT

57/2002 pag. 230 n. 2.2.3.2). Il domicilio del figlio è disciplinato dall'art. 25

cpv. 1 CC (FF 1974 II 89 in alto; Breitschmid

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 17 ad art. 315/315a/ 315b):

quello del figlio sotto l'autorità parentale corrisponde dunque al domicilio

dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, al domicilio del

genitore che ne ha la custodia; “negli altri casi è determinante il luogo di

dimora”.

4.

Il Tribunale

federale ha avuto modo di precisare recentemente che qualora un figlio sia

soggetto all'autorità parentale di uno solo dei genitori, il suo domicilio si

trova al domicilio del genitore che detiene l'autorità parentale, a prescindere

dalla questione di sapere se quest'ultimo abbia la custodia oppure no (DTF 133

III 305). Il criterio subordinato del luogo di residenza si applica solo nel

caso in cui nessun altro criterio legale consenta di decidere fra il domicilio

di genitori che dispongono entrambi di un diritto equivalente. Nella

fattispecie è pacifico che l'autorità parentale su N__________

e M__________ __________ compete alla madre ed è altrettanto pacifico che

l'appellante detiene solo la custodia. I due figli hanno conservato pertanto il

domicilio a Ronco sopra Ascona, sebbene vivano a Bedano con il padre. Ciò

posto, già a un primo esame l'appello di AP 1 si rivela provvisto di buon

diritto. Intimare il memoriale per osservazioni o sentire i minorenni (come

propone l'appellante) non avrebbe alcun senso se non quello di procrastinare la

lite e di far lievitare i costi di procedura.

5.

L'Autorità di vigilanza giustifica la sua decisione con l'argomento

che la questione legata al trapasso della curatela educativa

“avrebbe dovuto essere chiarita al momento

della registrazione del domicilio civile dei ragazzi presso il padre a Bedano,

mentre ora non si può che prenderne atto” (decisione impugnata, pag. 4 a metà). Si tratta di una motivazione

insostenibile, già per la circostanza che non esiste

alcuna “registrazione del

domicilio civile”. Tutt'altra

cosa è il domicilio amministrativo (o “politico”), la cui

nozione però è estranea al diritto privato, e soprattutto all'accezione di

domicilio nel senso degli art. 23 segg. CC (Staehelin

in: Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad art. 23). Sebbene il domicilio civile e

quello amministrativo di una persona fisica generalmente coincidano, nel diritto

privato il secondo non prevale sul primo – come crede l'Autorità di vigilanza –

per il solo fatto che i due divergano. Determinante per il diritto privato è il

solo domicilio civile. Al proposito la decisione impugnata manca di fondamento.

6.

Soggiunge

l'Autorità di vigilanza che in concreto la curatela educativa andrebbe trasferita

alla Commissione tutoria regionale 9 anche a prescindere dal domicilio dei figli, poiché altrimenti “si avrebbe una situazione davvero poco

soddisfacente, essendo coinvolta un'autorità territorialmente discosta rispetto

ai minori” (decisione

impugnata, pag. 5 nel mezzo). Se non che, come detto,

in materia di protezione del figlio l'art. 315 cpv. 1 CC dichiara competente

l'autorità tutoria al luogo del domicilio del minorenne. La competenza –

alternativa – dell'autorità tutoria al luogo di dimora entra in

considerazione solo se il figlio vive presso genitori affilianti (art. 300 CC)

o altrimenti fuori della comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è

pericolo nel ritardo.

N__________ e M__________ __________ non vivono presso genitori

affilianti né fuori della comunione domestica dei

genitori. Al contrario: sono affidati al padre, seppure sprovvisto di autorità

parentale. Tanto meno la Commissione tutoria regionale

9.

è chiamata a intervenire d'urgenza, dandosi pericolo nel ritardo. Il dettato

dell'art. 315 cpv. 2 CC non legittima dunque, in concreto, la competenza –

alternativa – dell'autorità tutoria al luogo di dimora

dei figli.

7.

L'interpretazione

estensiva dell'art. 315 cpv. 2 CC applicata dall'Autorità di vigilanza non

consta per altro trovare conforto in dottrina, nessun autore risultando

propugnare la competenza (alternativa) dell'autorità tutoria al luogo di dimora

del minorenne nel caso in cui il figlio sia affidato a un genitore privo di

autorità parentale (cfr. Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 222

n. 27.59; Stettler, Droit de

la filiation, vol. II, 3ª edi­zione, pag. 200 n. 353; Breitschmid

in: Basler Kommentar, op. cit., n. 20 art. 315/315a/315b). Al

contrario: in caso di conflitto negativo di competenza fra autorità tutorie il

Tribunale federale interpreta l'art. 315 cpv. 2 CC nel senso che abilitata a

ordinare e gestire misure a protezione del figlio è l'autorità del domicilio

del minorenne, seppure l'autorità al luogo di dimora abituale possa apparire

più idonea perché meglio a conoscenza della situazione (DTF 129 I 421 consid.

2). Mal si comprende perché nella fattispecie si dovrebbe seguire un orientamento

diverso. Se ne conclude che, fondato, l'appello merita di essere accolto. Ciò

comporta l'annullamento della decisione presa il 2 ottobre 2007 dalla

Commissione tutoria regionale 11.

8.

La tassa di

giustizia e le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC), ma nella fattispecie l'appello non ha formato oggetto di intimazione

e nessuno ha proposto la reiezione del ricorso. Non sussiste di conseguenza

alcun “soccombente” cui possano essere addebitati i costi (v. Rep. 1997 pag.

137.

consid. 4). Tanto vale non riscuoterne. Quanto a eventuali ripetibili, non

è il caso di assegnarne, ove appena si pensi che il memoriale dell'appellante

si esaurisce in una breve lettera scritta senza l'ausilio di un patrocinatore,

redazione che non ha richiesto un gran dispendio di tempo e non avrebbe giustificato

l'attribuzio­ne di ripetibili nemmeno in presenza di parti soccombenti.

L'esito dell'attuale

giudizio impone di riformare anche il dispositivo dell'Autorità di vigilanza

sulla tassa di giustizia e le spese, che andrebbero poste a carico della

Commissione tutoria regionale 11, la sola ad avere formalmente postulato il

rigetto del ricorso. Dato nondimeno che la Commissione è intervenuta come ente

incaricato di compiti di diritto pubblico senza interessi pecuniari

nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, si giustifica di esentarla da

oneri (art. 68 cpv. 3 LTF per analogia; v. anche Borghi/ Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3b ad art. 28

LPAmm, applicabile in virtù del rinvio figurante all'art. 21 della

legge sull'organizzazione e

la procedura in materia di tutele e curatele). Né si

assegnano ripetibili, già per il fatto che nella procedura amministrativa esse

sono attribuite solo su

richiesta (Borghi/Corti, op.

cit., n. 1b ad art. 31 LPAmm, applicabile per il

rinvio testé citato; analogo principio vige del resto nella

maggioranza dei Cantoni: Bovay,

Procédure administrative, Berna 2000, pag. 462 con richiamo alla nota 2053). Il

ricorso di AP 1 non conteneva domande in tal senso.

Non si

pongono infine questioni di costi per quel che è della decisione presa il 2 ottobre

2007.

dalla Commissione tutoria regionale 11, che è stata emanata senza prelievo

di tasse o spese.

9.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni relative alla

protezione del figlio sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72

cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo, trattandosi del trasferimento

di una curatela educativa, a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis

CPC,

pronuncia: I. L'appello è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

1. Il

ricorso è accolto, nel senso che la decisione del 2 ottobre 2007 con cui la

Commissione tutoria regionale 11 ha trasferito alla Commissione tutoria regionale 9 la curatela educativa istituita in favore

di N__________ e M__________ __________ è annullata.

3. Non

si riscuotono tasse né spese.

Per il resto la decisione

impugnata rimane invariata.

II. Non si riscuotono tasse o

spese di appello né si assegnano ripetibili.

III. Intimazione:

–;

–;

–;

–;

–.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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