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Decisione

11.2008.9

Divorzio comune con accordo parziale: liquidazione del regime dei beni

1 dicembre 2011Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

principale

4. L'appellante critica dapprima l'accertamento del valore degli acquisti

operato dal Pretore e la sorte riservata ai noti fr. 30 000.–. Egli

chiede, in sintesi, di portare il conguaglio in suo favore a fr. 16 617.10.

Le posizioni vanno esaminate separatamente.

a) Il

marito contesta gli accertamenti del Pretore inerenti all'ammontare dei suoi

acquisti. Per il primo giudice, “dalla documentazione prodotta in atti risulta

che al 13.5.2003” il marito avesse due relazioni bancarie. Sulla prima – conto

privato __________ – il Pretore ha accertato l'esistenza di fr. 1540.32; nella

seconda – conto __________ – egli ha conteggiato fr. 6665.05.

b) Per

quel che riguarda il primo conto, l'appellante assevera che il 13 maggio 2003 è

stata registrata un'operazione bancaria che ha ridotto il saldo da

fr. 1540.32 a fr. 1525.32 (doc. F, pag. 8 dell'incarto DI.2003.222). Per

l'art. 204 cpv. 2 CC lo scioglimento del regime dei beni si ha per avvenuto il giorno

della presentazione dell'istanza. Ciò significa che quel giorno – in concreto

il 13 maggio 2003 – il regime ha preso fine, sicché operazioni bancarie

intervenute anche quel giorno non entrano in linea di conto (v. DTF 121 III

152), il tutto per evitare manovre lesive (cfr. Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1992, n.

26 ad art. 204 CC). Ne discende che l'importo conteggiato dal Pretore è corretto.

c) Relativamente

al secondo conto nulla è dato di sapere del suo ammontare al 13 maggio 2003, agli

atti risultando solamente un saldo attivo di fr. 65.05 al 18 marzo 2003 (doc. O,

3° foglio nell'incarto DI.2003.222). Perché il Pretore abbia considerato

l'importo di fr. 6665.05 è un'incognita. Per AA 1 il Pretore ha reintegrato fr.

6600.– prelevati dal marito “appena 6 giorni prima dell'istanza PUC, nel chiaro

intento di sottrarre tale cifra alla partecipazione della moglie”

(osservazioni, ad 2, pag. 2). Se non che, di tale argomento non vi è traccia alcuna

nella decisione impugnata. Certo, la moglie aveva adombrato tale eventualità

nelle proprie conclusioni. Essa però non dimostra che il marito abbia prelevato

il denaro per compiere liberalità nei cinque anni precedenti lo scioglimento

del regime senza il suo consenso (art. 208 cpv. 1 n. 1 CC), né che ciò sia

avvenuto con l'intenzione di sminuire la sua partecipazione (art. 208 cpv. 1 n.

2 CC). L'art. 208 cpv. 1 CC non permette di reintegrare negli acquisti dei beni

solo perché vi si trovavano in passato (DTF 118 II 30 consid. 3b). Nulla si sa

nemmeno della causale del prelevamento. Indizi

sufficienti per desumere che il marito abbia inteso compromettere la partecipazione della moglie in concreto non sussistono. Il saldo

attivo di questo conto ascende dunque a fr. 65.05.

d) L'appellante

critica l'assunto del Pretore che ha respinto, siccome non provata, la propria

richiesta volta a reintegrare negli acquisti della moglie l'importo di fr.

30 000.– da essa prelevato il 14 aprile 2003 con l'intento di sminuire la

sua partecipazione. Egli afferma che delle due versioni presentate dai coniugi

deve prevalere la sua giacché “provato a contrario che l'importo di fr. 30 000.–

doveva necessariamente trovarsi in mano della moglie al 14.4.2003 e che la

stessa versione incomprovata della moglie per la quale avrebbe consegnato l'importo

al marito, occorre necessariamente concludere per la condanna della signora AA

1 alla restituzione dell'importo di fr. 15 000.– al marito”. La moglie, dal

canto suo, afferma che il prelievo sia stato effettuato per acquisti di mobili

in Italia di comune accordo.

Ora,

come detto, chi chiede la reintegra di acquisti a norma dell'art. 208 CC deve

rendere verosimile che il coniuge abbia compiuto liberalità nei cinque anni

precedenti lo scioglimento del regime senza il suo consenso (art. 208 cpv. 1 n.

1 CC), e che ciò sia avvenuto con l'intenzione di sminuire la sua partecipazione

(art. 208 cpv. 1 n. 2 CC). L'appellante si limita a ritenere che la moglie

avesse il citato denaro. Che ciò fosse il caso è pacifico. Comunque sia, come ricordato

(v. consid. a sopra), l'art. 208 cpv. 1 CC non permette di reintegrare negli

acquisti dei beni solo perché vi si trovavano in passato (DTF 118 II 30 consid.

3b). Che le affermazioni dell'appellante secondo cui la tesi “fantasiosa” della

moglie “prova da sé sola inoltre l'intenzione sua di sottrarre detto importo alla

partecipazione del marito”, e che per lui sia “del tutto evidente l'impossibilità”

di provare simili intenti siano sufficienti a fondare una reintegra è escluso. Privo

di fondamento, su questo punto l'appello va disatteso.

Considerandi

II. Sull'appello

adesivo

5.

AA 1

afferma di avere provato la consegna al marito di fr. 30 000.– in contanti

per l'acquisto di mobili, e postula la condanna di quest'ultimo alla

restituzione della metà a titolo di liquidazione del regime dei beni. Per la

moglie, la critica del marito, limitatosi ad affermare che la propria

rivendicazione fosse “fantasiosa”, violerebbe gli art. 78 e 170 CPC ticinese.

Il Pretore ha respinto la pretesa in questione reputandola non provata.

a) Per

quel che concerne la consegna del denaro al marito da lei confermato in occasione

del proprio interrogatorio formale, l'appellante dimentica che le risultanze di

un tale mezzo di prova non sono sufficienti, in una causa di stato, a provare da

sole quanto affermato dall'interrogato (I CCA, sentenza inc. 11.1997.154 del 24

aprile 1998, consid. 4). Essi rappresentano tutt'al più degli indizi che debbono

essere confermati da altri indizi di segno convergente. Dalle sole proprie affermazioni

l'interessata nulla può dedurre. Quanto al fatto che il marito non l'ha

denunciata penalmente per falsa testimonianza, ciò ancora non significa che il

coniuge abbia ammesso la circostanza.

b) Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il marito ha contestato

i fatti da lei addotti, tant'è che nelle osservazioni all'allegato introduttivo

del 27 febbraio 2006 egli ha negato di avere ricevuto tale importo “tanto meno

per comperare mobili in Italia” (pag. 3). Non si può quindi dire che egli abbia

ammesso di avere ricevuto fr. 30 000.–.

c) Relativamente

al fatto che il prelievo dei fr. 30 000.– non sia compatibile con l'avvio

della procedura di misure a protezione dell'unione coniugale né con l'acquisto

di un regalo per il compleanno del marito (il 17 aprile 2003), le allegazioni

si fondano su mere supposizioni che non permettono di desumere quanto pretende

l'appellante.

d) La

mancata produzione da parte del marito “di tutti i conti in possesso […] di cui

è titolare o avente diritto economico”, infine, potrà anche essere processualmente

deplorevole, ma non indizia al fatto che egli fosse in possesso dell'importo di

fr. 30 000.–. In sintesi gli indizi proposti dall'appellante non

permettono di suffragare la sua pretesa. Ciò posto l'appello adesivo, infondato,

è destinato all'insuccesso.

6.

In definitiva, per quanto attiene alla liquidazione del regime dei beni, il marito ha acquisti per complessivi fr. 1605.37; gli

acquisti della moglie – incontestati – ascendono a fr. 4822.50. Ne discende che

in accoglimento AA 1 deve versare a AP 1 fr. 1608.55. La sentenza impugnata

deve essere riformata in questo senso.

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

7.

Gli oneri processuali

dell'appello principale seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC

ticinese). Visto l'esito, si giustifica che l'appellante sopporti nove decimi

degli oneri processuali e che rifonda alla controparte un'indennità per ripetibili

ridotte. Quanto agli oneri dell'appello adesivo, essi vanno a

carico dell'appellante, soccombente. Non si assegnano ripetibili, AP 1 avendo

rinunciato a presentare formali osservazioni. L'at­tuale

giudizio non incide in maniera apprezzabile, per converso, sugli oneri

processuali (suddivisi a metà) e le ripetibili (compensate) di primo grado, che

possono rimanere invariate.

IV. Sui rimedi giuridici a

livello federale

8.

Relativamente

ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un

eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa

giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

di PA 2 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza

impugnata è così riformato:

A titolo di liquidazione del previgente

regime di partecipazione agli acquisti in vigore tra i coniugi AA 1 corrisponderà

a AP 1 l'importo di fr. 1608.55,

oltre interessi del 5% dal 13 maggio 2003. AP 1 assumerà in proprio il debito

contratto con la __________ per l'acquisto del veicolo __________.

Per

il resto la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli

oneri dell'appello principale, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 500.–

b) spese fr. 50.–

fr. 550.–

sono

posti per nove decimi a carico di AP 1 e per il resto a carico di AA 1, alla quale

l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

III. L'appello

adesivo di AA 1 è respinto.

IV. Gli oneri

dell'appello adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.–

b) spese fr. 50.–

fr. 550.–

sono

posti carico di AA 1. Non si assegnano ripetibili.

V. Intimazione

a:

– ,

– , .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000 franchi;

quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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