11.2008.9
Divorzio comune con accordo parziale: liquidazione del regime dei beni
1 dicembre 2011Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2008.9
Data decisione, Autorità:
01.12.2011, ICCA
Titolo:
Divorzio comune con accordo parziale: liquidazione del regime dei beni
ACQUISTI
LIQUIDAZIONE DEL REGIME MATRIMONIALE
REGIME ORDINARIO O DI PARTECIPAZIONE AGLI ACQUISTI
art. 204 cpv. 2 CC
art. 208 CC
Incarto n.
11.2008.9
Lugano
1° dicembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente,
Celio e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.591 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6 promossa con istanza del 29 luglio 2005 / 24 agosto 2005 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 2 )
e
AA 1 , ora in
(patrocinata dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 21 gennaio 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
21 dicembre 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 4 marzo 2008 presentato da
AA 1 contro la medesima sentenza;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1968) e AA 1 (1974) si sono sposati a __________ (__________) il
25 luglio 1996. Dal loro matrimonio non sono nati figli. Il marito, infermiere,
lavora per la __________. La moglie, anch'essa infermiera, è impiegata alla __________
di __________. Nell'ambito di una procedura di misure a protezione dell'unione
coniugale promossa dal marito il 24 marzo 2003 davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, all'udienza del 13 maggio 2003 i coniugi hanno raggiunto
un accordo sulla vita separata dal 20 maggio, sulla separazione dei beni e
sulla divisione di determinati mobili. La procedura è poi stata stralciata dai
ruoli, con decreto del 21 dicembre 2007.
B. Nel
frattempo, con istanza comune del 29 luglio/ 24 agosto 2005, AP 1 e AA 1 hanno chiesto
al Pretore di pronunciare il divorzio e di omologare una convenzione parziale sulle
conseguenze dello stesso. Essi hanno poi demandato al giudice la decisione
sulla liquidazione del regime matrimoniale e sulla suddivisione degli averi della
previdenza professionale. All'udienza del 7 novembre 2005 il Segretario assessore
ha sentito i coniugi, i quali hanno confermato la volontà di divorziare e di
demandargli la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. Entrambi i
coniugi hanno confermato tale volontà il 9 gennaio 2006 dopo il termine bimestrale
di riflessione. Il Segretario assessore ha invitato i coniugi pertanto a
esporre le loro motivazioni e conclusioni sui punti contestati. Nel suo
“allegato integrativo” del 27 gennaio 2006 AP 1 ha rivendicato fr. 30 000.– in liquidazione del regime dei beni e ha proposto di dividere a
metà gli averi previdenziali. Nel suo memoriale dello stesso giorno AA 1 ha chiesto la condanna del marito al pagamento di un importo da stabilire in esito all'istruttoria,
ma comunque non inferiore a fr. 15 000.– a titolo di liquidazione del
regime matrimoniale e la suddivisione in ragione di un mezzo ciascuno dell'avere
di vecchiaia accumulato in costanza di matrimonio. Nelle loro rispettive
osservazioni del 24 e 27 febbraio 2006 le parti hanno riaffermato le loro
posizioni.
C. La
discussione sui punti contestati si è tenuta il 15 maggio 2006 e l'istruttoria,
iniziata il 26 ottobre 2006, è terminata il 25 maggio 2007. Al dibattimento
finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio
memoriale del 24 maggio 2007 AA 1 ha riaffermato le proprie richieste, quantificando
la sua pretesa in liquidazione del regime matrimoniale in fr. 17 510.–.
AP 1, in uno scritto del 29 maggio 2007, ha comunicato di rinunciare a presentare formali conclusioni, rinviando alle sue precedenti domande.
D. Statuendo
il 21 dicembre 2007, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha omologato la
convenzione parziale conclusa tra le parti, ha obbligato AP 1 a versare a AA 1 l'importo di fr. 1691.45 a titolo di liquidazione del regime matrimoniale, ha
riconosciuto a ogni coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita
dall'altro durante il matrimonio e ha previsto la trasmissione degli atti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire tale quota non appena la predetta chiave
di riparto fosse passata in giudicato. La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello
del 21 gennaio 2008 a questa Camera per ottenere, in riforma del giudizio
impugnato, che la moglie sia condannata a versargli fr. 17 586.50 a titolo di liquidazione del regime matrimoniale. Nelle sue osservazioni del 4 marzo
2008 AA 1 ha proposto di respingere l'appello e con appello adesivo chiede che
il marito sia obbligato a versarle fr. 16 691.45 in liquidazione del regime dei beni. Il 21 aprile 2008 AP 1 ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni all'appello adesivo riducendo la propria pretesa
a fr. 16 617.10.
in diritto: 1. La causa in esame è stata trattata con la procedura di divorzio su
richiesta comune degli art. 420 segg. CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano
tutte le decisioni comunicate dai Pretori prima del 31 dicembre 2010 (art. 405
cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza del Pretore è stata notificata al legale del marito il 24 dicembre
2007, durante le ferie natalizie (appello, pag. 1 in fondo). Introdotto entro 20 giorni dalla fine delle citate ferie (art. 423b cpv. 1 e 133
cpv. 1 lett. a CPC ticinese), il 21 gennaio 2008, l'appello in rassegna è pertanto tempestivo. Altrettanto tempestivo l'appello adesivo di AA 1,
introdotto entro 20 giorni (art. 314 CPC ticinese) dalla notifica dell'appello principale.
2. Litigiosa rimane, in questa sede, la liquidazione del regime dei
beni. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha
assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid.
1).
3. In merito allo scioglimento del regime della partecipazione agli
acquisti il Pretore, dopo avere ricordato che le parti erano passate al regime
della separazione dei beni il 13 maggio 2003, ha appurato che suppellettili, mobilia domestica e il contenuto di una cassetta di sicurezza
avevano fatto l'oggetto di suddivisione extragiudiziaria, la moglie avendo
anche rinunciato a qualsivoglia pretesa sulle automobili del marito. Il primo
giudice ha accertato che il 13 maggio 2003 i conti bancari del marito – qualificati
quali acquisti – presentavano un saldo attivo di complessivi fr. 8205.37
mentre quelli della moglie – anch'essi acquisti – di fr. 4822.50. Donde,
in definitiva, un conguaglio in suo favore di fr. 1691.45. Quanto a un
prelievo di fr. 30 000.– operato dalla moglie da un proprio conto, anch'esso
definito un di lei acquisto, il Pretore ha respinto la richiesta del marito di
vedersi riconoscere l'integralità dell'importo così come quella della moglie di
vedersi riconoscere almeno la metà. Ciò, perché – ha soggiunto il Pretore –
nessuna delle parti aveva fornito alcuna prova a sostegno della propria
rivendicazione. Per il primo giudice, poi, il debito assunto per l'acquisto di
un'autovettura doveva essere posto a carico del marito.
Fatti
I. Sull'appello
principale
4. L'appellante critica dapprima l'accertamento del valore degli acquisti
operato dal Pretore e la sorte riservata ai noti fr. 30 000.–. Egli
chiede, in sintesi, di portare il conguaglio in suo favore a fr. 16 617.10.
Le posizioni vanno esaminate separatamente.
a) Il
marito contesta gli accertamenti del Pretore inerenti all'ammontare dei suoi
acquisti. Per il primo giudice, “dalla documentazione prodotta in atti risulta
che al 13.5.2003” il marito avesse due relazioni bancarie. Sulla prima – conto
privato __________ – il Pretore ha accertato l'esistenza di fr. 1540.32; nella
seconda – conto __________ – egli ha conteggiato fr. 6665.05.
b) Per
quel che riguarda il primo conto, l'appellante assevera che il 13 maggio 2003 è
stata registrata un'operazione bancaria che ha ridotto il saldo da
fr. 1540.32 a fr. 1525.32 (doc. F, pag. 8 dell'incarto DI.2003.222). Per
l'art. 204 cpv. 2 CC lo scioglimento del regime dei beni si ha per avvenuto il giorno
della presentazione dell'istanza. Ciò significa che quel giorno – in concreto
il 13 maggio 2003 – il regime ha preso fine, sicché operazioni bancarie
intervenute anche quel giorno non entrano in linea di conto (v. DTF 121 III
152), il tutto per evitare manovre lesive (cfr. Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1992, n.
26 ad art. 204 CC). Ne discende che l'importo conteggiato dal Pretore è corretto.
c) Relativamente
al secondo conto nulla è dato di sapere del suo ammontare al 13 maggio 2003, agli
atti risultando solamente un saldo attivo di fr. 65.05 al 18 marzo 2003 (doc. O,
3° foglio nell'incarto DI.2003.222). Perché il Pretore abbia considerato
l'importo di fr. 6665.05 è un'incognita. Per AA 1 il Pretore ha reintegrato fr.
6600.– prelevati dal marito “appena 6 giorni prima dell'istanza PUC, nel chiaro
intento di sottrarre tale cifra alla partecipazione della moglie”
(osservazioni, ad 2, pag. 2). Se non che, di tale argomento non vi è traccia alcuna
nella decisione impugnata. Certo, la moglie aveva adombrato tale eventualità
nelle proprie conclusioni. Essa però non dimostra che il marito abbia prelevato
il denaro per compiere liberalità nei cinque anni precedenti lo scioglimento
del regime senza il suo consenso (art. 208 cpv. 1 n. 1 CC), né che ciò sia
avvenuto con l'intenzione di sminuire la sua partecipazione (art. 208 cpv. 1 n.
2 CC). L'art. 208 cpv. 1 CC non permette di reintegrare negli acquisti dei beni
solo perché vi si trovavano in passato (DTF 118 II 30 consid. 3b). Nulla si sa
nemmeno della causale del prelevamento. Indizi
sufficienti per desumere che il marito abbia inteso compromettere la partecipazione della moglie in concreto non sussistono. Il saldo
attivo di questo conto ascende dunque a fr. 65.05.
d) L'appellante
critica l'assunto del Pretore che ha respinto, siccome non provata, la propria
richiesta volta a reintegrare negli acquisti della moglie l'importo di fr.
30 000.– da essa prelevato il 14 aprile 2003 con l'intento di sminuire la
sua partecipazione. Egli afferma che delle due versioni presentate dai coniugi
deve prevalere la sua giacché “provato a contrario che l'importo di fr. 30 000.–
doveva necessariamente trovarsi in mano della moglie al 14.4.2003 e che la
stessa versione incomprovata della moglie per la quale avrebbe consegnato l'importo
al marito, occorre necessariamente concludere per la condanna della signora AA
1 alla restituzione dell'importo di fr. 15 000.– al marito”. La moglie, dal
canto suo, afferma che il prelievo sia stato effettuato per acquisti di mobili
in Italia di comune accordo.
Ora,
come detto, chi chiede la reintegra di acquisti a norma dell'art. 208 CC deve
rendere verosimile che il coniuge abbia compiuto liberalità nei cinque anni
precedenti lo scioglimento del regime senza il suo consenso (art. 208 cpv. 1 n.
1 CC), e che ciò sia avvenuto con l'intenzione di sminuire la sua partecipazione
(art. 208 cpv. 1 n. 2 CC). L'appellante si limita a ritenere che la moglie
avesse il citato denaro. Che ciò fosse il caso è pacifico. Comunque sia, come ricordato
(v. consid. a sopra), l'art. 208 cpv. 1 CC non permette di reintegrare negli
acquisti dei beni solo perché vi si trovavano in passato (DTF 118 II 30 consid.
3b). Che le affermazioni dell'appellante secondo cui la tesi “fantasiosa” della
moglie “prova da sé sola inoltre l'intenzione sua di sottrarre detto importo alla
partecipazione del marito”, e che per lui sia “del tutto evidente l'impossibilità”
di provare simili intenti siano sufficienti a fondare una reintegra è escluso. Privo
di fondamento, su questo punto l'appello va disatteso.
Considerandi
II. Sull'appello
adesivo
5.
AA 1
afferma di avere provato la consegna al marito di fr. 30 000.– in contanti
per l'acquisto di mobili, e postula la condanna di quest'ultimo alla
restituzione della metà a titolo di liquidazione del regime dei beni. Per la
moglie, la critica del marito, limitatosi ad affermare che la propria
rivendicazione fosse “fantasiosa”, violerebbe gli art. 78 e 170 CPC ticinese.
Il Pretore ha respinto la pretesa in questione reputandola non provata.
a) Per
quel che concerne la consegna del denaro al marito da lei confermato in occasione
del proprio interrogatorio formale, l'appellante dimentica che le risultanze di
un tale mezzo di prova non sono sufficienti, in una causa di stato, a provare da
sole quanto affermato dall'interrogato (I CCA, sentenza inc. 11.1997.154 del 24
aprile 1998, consid. 4). Essi rappresentano tutt'al più degli indizi che debbono
essere confermati da altri indizi di segno convergente. Dalle sole proprie affermazioni
l'interessata nulla può dedurre. Quanto al fatto che il marito non l'ha
denunciata penalmente per falsa testimonianza, ciò ancora non significa che il
coniuge abbia ammesso la circostanza.
b) Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il marito ha contestato
i fatti da lei addotti, tant'è che nelle osservazioni all'allegato introduttivo
del 27 febbraio 2006 egli ha negato di avere ricevuto tale importo “tanto meno
per comperare mobili in Italia” (pag. 3). Non si può quindi dire che egli abbia
ammesso di avere ricevuto fr. 30 000.–.
c) Relativamente
al fatto che il prelievo dei fr. 30 000.– non sia compatibile con l'avvio
della procedura di misure a protezione dell'unione coniugale né con l'acquisto
di un regalo per il compleanno del marito (il 17 aprile 2003), le allegazioni
si fondano su mere supposizioni che non permettono di desumere quanto pretende
l'appellante.
d) La
mancata produzione da parte del marito “di tutti i conti in possesso […] di cui
è titolare o avente diritto economico”, infine, potrà anche essere processualmente
deplorevole, ma non indizia al fatto che egli fosse in possesso dell'importo di
fr. 30 000.–. In sintesi gli indizi proposti dall'appellante non
permettono di suffragare la sua pretesa. Ciò posto l'appello adesivo, infondato,
è destinato all'insuccesso.
6.
In definitiva, per quanto attiene alla liquidazione del regime dei beni, il marito ha acquisti per complessivi fr. 1605.37; gli
acquisti della moglie – incontestati – ascendono a fr. 4822.50. Ne discende che
in accoglimento AA 1 deve versare a AP 1 fr. 1608.55. La sentenza impugnata
deve essere riformata in questo senso.
III. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
7.
Gli oneri processuali
dell'appello principale seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC
ticinese). Visto l'esito, si giustifica che l'appellante sopporti nove decimi
degli oneri processuali e che rifonda alla controparte un'indennità per ripetibili
ridotte. Quanto agli oneri dell'appello adesivo, essi vanno a
carico dell'appellante, soccombente. Non si assegnano ripetibili, AP 1 avendo
rinunciato a presentare formali osservazioni. L'attuale
giudizio non incide in maniera apprezzabile, per converso, sugli oneri
processuali (suddivisi a metà) e le ripetibili (compensate) di primo grado, che
possono rimanere invariate.
IV. Sui rimedi giuridici a
livello federale
8.
Relativamente
ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un
eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
di PA 2 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza
impugnata è così riformato:
A titolo di liquidazione del previgente
regime di partecipazione agli acquisti in vigore tra i coniugi AA 1 corrisponderà
a AP 1 l'importo di fr. 1608.55,
oltre interessi del 5% dal 13 maggio 2003. AP 1 assumerà in proprio il debito
contratto con la __________ per l'acquisto del veicolo __________.
Per
il resto la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli
oneri dell'appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono
posti per nove decimi a carico di AP 1 e per il resto a carico di AA 1, alla quale
l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
III. L'appello
adesivo di AA 1 è respinto.
IV. Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono
posti carico di AA 1. Non si assegnano ripetibili.
V. Intimazione
a:
– ,
– , .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000 franchi;
quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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