11.2008.92
Opposizione a precetto esecutivo civile
5 agosto 2008Italiano16 min
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Numero d'incarto:
11.2008.92
Data decisione, Autorità:
05.08.2008, ICCA
Titolo:
Opposizione a precetto esecutivo civile
PRECETTO ESECUTIVO CIVILE
art. 493 CPC-TI
Incarto n.
11.2008.92
Lugano,
5 agosto 2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2006.871
(esecuzione civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
2, promossa con opposizione del 6 luglio 2006 da
AP 1
PA 2)
al precetto esecutivo intimatole il 26 giugno 2006
da
AO 1
(patrocinati PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 28 luglio 2008 presentato da AP
1 contro la sentenza emessa il 22 luglio 2008 dal Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 2;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una causa ordinaria promossa il 30 gennaio 2004 da
AO 1, comproprietari della particella n. __________ RFD di __________,
contro AP 1, proprietaria della contigua particella n. __________, il Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 2, ha proposto alle parti il 12 aprile 2006 la
seguente transazione giudiziale:
1. Vengono
cancellate le due servitù di limitazione di altezza piantagioni e limitazione
altezza siepi attualmente iscritte a registro fondiario a carico della
particella n. __________ e a favore della particella n. __________ di __________.
2. Viene
costituita a carico della particella n. __________ di __________ e a favore della
particella n. __________ di __________ una servitù di limitazione a 2 m
dell'altezza della siepe lungo il confine tra le due particelle.
3. È
costituita a carico della particella n. __________ di __________ e a favore
della particella n. __________ di __________ una servitù di limitazione di
altezza delle piantagioni del seguente tenore:
– altezza massima 4 m
all'interno della fascia n. 1, profonda 5 m, colorata in azzurro sulla planimetria
1 : 250 che viene allegata al presente verbale;
– altezza massima 3 m
all'interno della fascia n. 2 (triangolo), colorata in giallo sulla suddetta
planimetria;
– altezza massima 7.5 m
all'interno della fascia n. 3 (due aree), colorata in rosa sulla suddetta
planimetria, fatta eccezione per il platano segnato in rosso sulla stessa
planimetria, per il quale l'altezza massima viene fissata in 10.00 m.
4. Gli
interventi di taglio e rispettivamente di capitozzatura necessari per portare
le piante toccate dalla servitù di cui al punto 3 entro le altezze massime e
concordate dovranno essere eseguita dalla proprietaria del mappale __________
di __________ entro la fine del mese di febbraio 2007, fatta eccezione per il
taglio della siepe e delle singole piante di lauro cerasus, che dovrà essere
eseguito entro il 15 maggio 2006, e per il platano, per il quale si dovrà
procedere ad una capitozzatura in due tempi, per cui la prima dovrà essere
eseguita entro la fine del mese di febbraio 2007 e la seconda entro il mese di
febbraio 2008.
5. Il
Pretore provvederà a ordinare le necessarie cancellazioni e iscrizioni a
registro fondiario. Tasse e spese di causa e di registro fondiario a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
AO 1
hanno accettato la proposta seduta stante. AP 1 ha dichiarato di aderire alla
transazione
il 26 aprile 2006. Preso atto di ciò, con decreto del 15 maggio 2006 il Pretore
ha ordinato le previste iscrizioni nel registro fondiario e ha stralciato la causa
dai ruoli.
B. Il
26 giugno 2006 AO 1 hanno intimato a AP 1 un precetto esecutivo civile,
indicando come prestazione richiesta:
taglio della
siepe lungo il confine tra le due particelle __________ e __________ RFD di __________
a 2 m di altezza e di tutte le singole piante di lauro cerasus all'altezza di 4
m nella fascia n. 1 (azzurra), all'altezza di 3 m nella fascia n. 2 (gialla) e
di 7.5 m nella fascia n. 3 (rosa) sulla planimetria allegata al verbale di
udienza del 12 aprile 2006.
AP 1 ha
presentato il 6 luglio 2006 opposizione al Pretore, sostenendo all'appoggio di
una dichiarazione firmata dal suo giardiniere che la prestazione richiesta era
già stata eseguita “nei giorni 8, 9 e 13 giugno 2006”. All'udienza del 24 agosto successivo essa ha ribadito tale argomentazione, mentre i
precettanti hanno obiettato, esibendo fotografie, che la siepe e le piante non
erano state mondate alle altezze pattuite. Entrambe le parti hanno postulato un
sopralluogo, che si è tenuto il 20 settembre 2006. Il testo del verbale è il
seguente:
Per quanto riguarda la siepe a confine tra
Fatti
i due fondi, la signora AP 1 si impegna a tagliarla all'altezza di 2 m dal
piede.
Dopo
discussione, su proposta del Pretore la procedura viene sospesa. Il Pretore
incaricherà un geometra di eseguire un rilievo esatto delle tre zone indicate
nel piano allegato al verbale dell'udienza del 12 aprile 2006 con indicazione
dell'esatta posizione delle piante di lauro cerasus “a
cavallo” tra le zone 1 e 2. Le spese del geometra
saranno anticipate dalle parti in ragione di ½
ciascuna. Ricevuto il rilievo, il Pretore convocherà le parti per un'udienza
tesa a meglio precisare il contenuto dell'accordo (punto di partenza per la
misura dell'altezza delle siepi e delle piante).
C. Il
Pretore ha poi commissionato il 4 ottobre 2006 a un geometra il mandato di “allestire un rilievo planimetrico di tre
fasce di terreno del mappale n. __________” conforme alla transazione e di indicare “sul piano le piante di laurus cerasus che si trovano nella zona di
confine tra la fascia n. 1 e la fascia n. 2, in modo da poter chiaramente
individuare quali di queste piante si trovano all'interno dell'una,
rispettivamente dell'altra fascia”. Il geometra ha consegnato la planimetria l'11 dicembre 2006,
segnando sette tronchi lungo la linea di demarcazione tra le fasce n. 1, 2 e 3.
Convocate le parti a un'udienza del 28 marzo 2007, il Pretore ha constatato
nondimeno l'impossibilità di raggiungere un accordo e ha disposto la
riattivazione della procedura. Ha dichiarato quindi chiusa
l'istruttoria
e ha indetto il dibattimento finale. All'udienza, del-
l'8 maggio 2007, AP 1 ha presentato un memoriale in cui ha chiesto di
accogliere la sua opposizione e di annullare il precetto esecutivo. AO 1 hanno
presentato a loro volta un memoriale in cui hanno postulato il rigetto dell'opposizione.
D. Statuendo
con sentenza del 22 luglio 2008, il Pretore ha rigettato l'opposizione e ha
posto la tassa di giustizia (fr. 400.–) con le spese a carico di AP 1, tenuta a rifondere alle controparti
fr. 600.– complessivi per
ripetibili. Il costo dovuto all'intervento del geometra è stato addebitato alle
parti in ragione di metà ciascuno.
E. Contro
il giudizio appena citato AP 1 è insorta il 28 luglio 2008 a questa Camera per
ottenere che, conferito all'appello effetto sospensivo, la sentenza impugnata
sia “annullata ai sensi dei considerandi”. Il memoriale non ha formato oggetto di
intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Sull'opposizione a un precetto esecutivo civile il Pretore
statuisce con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 493 seconda
frase CPC). Improntato a un esame di mera
verosimiglianza (come di regola nelle procedure sommarie: Vogel/Spühler, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 8ª
edizione, 12° capitolo, n. 152), il giudizio del Pretore è impugnabile entro
dieci giorni senza riguardo al valore litigioso (art. 370 cpv. 2 CPC; Rep. 1979
pag. 352 consid. 1). Introdotto tre giorni dopo la notifica del giudizio al
patrocinatore dell'opponente, in concreto l'appello del–l'escussa è pertanto
tempestivo.
2.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha rilevato che in ossequio alla transazione dell'aprile
2006.
AP 1 avrebbe dovuto eseguire le prestazioni richieste entro il 15 maggio
2006.
La precettata però, “cui incombeva
l'onere probatorio”, non aveva “provato in modo inequivocabile di avere
eseguito le prestazioni richieste dai precettanti sulla base di tali titoli
esecutivi: la dichiarazione scritta rilasciata dal suo giardiniere, a un primo
esame,
contrasta infatti con quanto risulta dalle fotografie delle controparti”. Onde il rigetto dell'opposizione.
3.
La
procedura civile ticinese è governata dal principio dell'eventualità. L'attore – o l'istante – con l'atto introduttivo della lite e il convenuto con la risposta
devono pertanto “addurre in una
sola volta i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto” (art. 78 cpv. 1 CPC). Trattandosi di
opposizione a un precetto esecutivo civile, incombe all'obbligato esporre all'udienza
indetta dal Pretore giusta l'art. 363 (cui rinvia l'art. 493 seconda frase) CPC
tutte le ragioni d'ordine e di merito a sostegno dell'opposizione. Il
dibattimento finale (art. 368 CPC) serve per la discussione conclusiva di tali
allegazioni alla luce delle risultanze istruttorie, non per ricominciare il contraddittorio
sulla base di argomentazioni che l'opponente reca per la prima volta. A tale
regola sfuggono solo le eccezioni di merito compiutesi in corso di causa (art.
80.
cpv. 2 CPC), ipotesi estranea al caso in rassegna, e le nuove tesi di
diritto (art. 87 cpv. 1 CPC), su cui si tornerà al consid. 8.
4.
All'udienza
del 24 agosto 2006 indetta dal Pretore per la discussione AP 1 ha preteso
unicamente di avere già eseguito la prestazione indicata nel precetto esecutivo.
Alle altre argomentazioni contenute nel memoriale presentato al dibattimento finale
dell'8 maggio 2007 essa non aveva nemmeno alluso. Nulla essa aveva obiettato
circa il “carattere
insufficientemente definito”
del titolo esecutivo (la transazione giudiziaria), nulla circa l'asserita
inesigibilità della prestazione (a suo avviso dovuta solo il 26 giugno 2006) e
nulla per quel che è delle altre – invero prolisse –
tesi nell'allegato. A ragione il Pretore ha ritenuto perciò che l'opposizione
andasse vagliata “sulla base di
quanto allegato e documentato dalla precettata (…) e di quanto allegato e
documentato dalle parti in occasione dell'udienza di discussione della causa” (sentenza impugnata, pag. 2 in alto).
Quanto figurava per la prima volta nel memoriale prodotto dall'opponente al
dibattimento finale era improponibile, così com'è irricevibile ora nell'appello
introdotto a questa Camera.
5.
Ciò
premesso, l'unica questione validamente eccepita dall'opponente è quella legata
all'avvenuto adempimento dell'obbligo
(analogamente:
RtiD I-2004 pag. 467 consid, 5). Se non che, niente di verosimile risulta a
tale proposito. La lettera 4 luglio 2006 del giardiniere __________ prodotta
dall'escussa (doc. B), attesta unicamente che “nei giorni 8, 9 e 13 giugno 2006” sono stati compiuti sul fondo di AP 1 “lavori di forte potatura della siepe a confine e degli arbusti
singoli di lauroceraso”, ma
tutto si ignora sulle altezze cui sono state lasciate le piante. Dal verbale
del sopralluogo (esperito il 20 settembre 2006), poi, emerge unicamente che
l'opponente si è impegnata a tagliare la siepe lungo il
confine tra le due particelle “all'altezza di 2 m dal piede”, il che non rende
certo verosimile l'adeguata esecuzione dell'obbligo. Circa “le singole piante di lauroceraso” (evocate dalla transazione) che l'opponente avrebbe dovuto mondare – come la siepe – entro il 15 maggio 2006, nulla è dato di sapere. Anzi, dal verbale
non si evince l'esistenza di una sola pianta che l'opponente asserisse di avere
ridotto in altezza nella zona n. 1 (altezza massima 4 m), n. 2 (altezza
massima 3 m) o n. 3 (altezza massima 7.5 m). Pretendere in simili circostanze
di avere onorato la prestazione non è serio. Al riguardo l'appello non merita
altra disamina.
6.
In
esito al sopralluogo il Pretore aveva dichiarato di sospendere la procedura e aveva
proposto alle parti – come
detto – di commissionare a un
geometra “un rilievo esatto
delle tre zone indicate nel piano allegato al verbale dell'udienza del 12
aprile 2006 con indicazione dell'esatta posizione delle piante di lauro cerasus
‘a cavallo’ tra le zone 1 e 2”. Le parti avevano accettato di suddividere le spese in ragione di
metà ciascuno. Nella sentenza impugnata il Pretore ha qualificato tale
iniziativa alla stregua di un esperimento di conciliazione decaduto
infruttuoso. L'appellante contesta ciò, ma la doglianza è ai limiti del
pretesto. Se la planimetria non fosse stata assunta nel quadro di un tentativo
di conciliazione, intanto, mal si comprenderebbe perché il Pretore avrebbe
sospeso la procedura (nemmeno l'appellante avanza una spiegazione). In secondo
luogo, foss'anche la planimetria stata assunta nel quadro della procedura, non
è dato a divedere quale vantaggio l'appellante intenderebbe trarre. Dal
rapporto del geometra si deduce unicamente che lungo la linea di demarcazione
tra le zone n. 1, 2 e 3 si trovano sette ceppi di laureoceraso. Invano si
cercherebbe di capire quali elementi renderebbero verosimile la circostanza che
tali piante siano state in qualche modo sfrondate. Una volta di più l'appello
si rivela quindi inconferente.
7.
Afferma
l'appellante che il Pretore avrebbe dovuto accogliere la sua opposizione
d'ufficio, accertando l'inefficacia del precetto esecutivo. Ora, la procedura di opposizione a un precetto esecutivo civile denota
evidenti analogie con la procedura di rigetto dell'opposizione disciplinata
dagli art. 80 segg. LEF. Il giudice chiamato a statuire sull'opposizione a un
precetto esecutivo civile esamina dunque d'ufficio – come il giudice chiamato a
decidere un rigetto dell'opposizione a norma degli art. 81 o 82 LEF – che il
titolo su cui si fonda il precetto esista e sia esecutivo. D'ufficio egli verifica
anche tre identità: quella del procedente, che dev'essere la persona designata
nel titolo esecutivo (o il suo
avente
causa), quella del precettato, che dev'essere a sua volta la persona designata
nel titolo esecutivo, e quella della prestazione richiesta, che deve
corrispondere a quella descritta nel titolo medesimo (RtiD I-2005 pag. 742
consid. 4).
Ove il
titolo esecutivo sia non una sentenza o un pronunciato equivalente (art. 488
cpv. 2 lett. a CPC), bensì un riconoscimento di obbligazione scaduta (art. 488
cpv. 2 lett. b CPC), il giudice verifica d'ufficio inoltre che la prestazione
richiesta non sia contraria alla legge o all'ordine pubblico, analogamente a
quanto verifica il giudice chiamato a rigettare un'opposizione in via provvisoria
(art. 82 cpv. 2 LEF; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
Losanna 1999, n. 75 ad art. 82; Schmidt in: Commentaire romand, LP, Basilea 2005, n. 34 ad
art. 82). Questa Camera ha già avuto modo di domandarsi finanche se in simili
circostanze il precettato non possa giustificare immediatamente ulteriori “eccezioni
che infirmano il riconoscimento”, sempre in analogia con l'art. 82 cpv. 2 LEF,
ma ha lasciato la questione aperta (RtiD I-2005 pag. 743 consid. 5 in fine).
Sia come sia, l'opinione secondo cui “con l'opposizione l'opponente può solo contestare che il titolo sul quale il precettante fonda
l'esecuzione abbia carattere di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 488 CPC” (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad
art. 493 CPC) è superata.
8.
Nella
fattispecie il titolo esecutivo è una transazione, ovvero un pronunciato equivalente
a una sentenza (art. 488 cpv. 2 lett. a CPC). D'ufficio il Pretore doveva
pertanto verificare che i procedenti e la precettata fossero le persone indicate
nel titolo esecutivo (o i loro aventi causa) e che la prestazione richiesta corrispondesse
a quella descritta nel titolo medesimo. Le prime due identità non sono revocate
in dubbio neppure dall'appellante. La terza è anch'essa manifesta, ove appena
si consideri la clausola n. 4 della transazione stipulata a suo tempo.
L'appellante opina che “le singole
piante di lauroceraso” cui
allude la transazione non sono determinabili, ma a torto. La transazione
comprende con ogni evidenza tutte le piante di lauroceraso che si trovano nelle
zone delimitate con i n. 1, 2 e 3 nella planimetria unita alla transazione,
nessuna esclusa. La difficoltà sta se mai nel sapere a quale area attribuire i
sette ceppi indicati dal geometra sul suo rilievo planimetrico, ma ciò non
significa che la transazione sia men che chiara o precisa. Inutilmente verboso,
anche su quest'ultimo punto l'appello cade dunque nel vuoto.
9.
L'emanazione
del pronunciato odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
10.
Gli
oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),
mentre non è il caso di attribuire ripetibili ai convenuti, l'appello non
avendo formato oggetto di intimazione.
11.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. a LTF), le decisioni inerenti all'esecuzione forzata di
sentenze civili sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2
lett. b n. 1 LTF). Non può presumersi tuttavia che nel caso specifico il valore
litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunga la soglia di fr. 30 000.–, nulla
inducendo a credere che il taglio della siepe a confine e delle singole piante
di lauroceraso influisca in tale misura sul valore venale del fondo dominante o
su quello del fondo serviente (art. 9 cpv. 3 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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