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Decisione

11.2008.92

Opposizione a precetto esecutivo civile

5 agosto 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i due fondi, la signora AP 1 si impegna a tagliarla all'altezza di 2 m dal

piede.

Dopo

discussione, su proposta del Pretore la procedura viene sospesa. Il Pretore

incaricherà un geometra di eseguire un rilievo esatto delle tre zone indicate

nel piano allegato al verbale dell'udienza del 12 aprile 2006 con indicazione

dell'esatta posizione delle piante di lauro cerasus “a

cavallo” tra le zone 1 e 2. Le spese del geometra

saranno anticipate dalle parti in ragione di ½

ciascuna. Ricevuto il rilievo, il Pretore convocherà le parti per un'udienza

tesa a meglio precisare il contenuto dell'accordo (punto di partenza per la

misura dell'altezza delle siepi e delle piante).

C. Il

Pretore ha poi commissionato il 4 ottobre 2006 a un geometra il mandato di “allestire un rilievo planimetrico di tre

fasce di terreno del mappale n. __________” conforme alla transazione e di indicare “sul piano le piante di laurus cerasus che si trovano nella zona di

confine tra la fascia n. 1 e la fascia n. 2, in modo da poter chiaramente

individuare quali di queste piante si trovano all'interno dell'una,

rispettivamente dell'altra fascia”. Il geometra ha consegnato la planimetria l'11 dicembre 2006,

segnando sette tronchi lungo la linea di demarcazione tra le fasce n. 1, 2 e 3.

Convocate le parti a un'udienza del 28 marzo 2007, il Pretore ha constatato

nondimeno l'impossibilità di raggiungere un accordo e ha disposto la

riattivazione della procedura. Ha dichiarato quindi chiusa

l'istruttoria

e ha indetto il dibattimento finale. All'udienza, del­-

­­l'8 maggio 2007, AP 1 ha presentato un memoriale in cui ha chiesto di

accogliere la sua opposizione e di annullare il precetto esecutivo. AO 1 hanno

presentato a loro volta un memoriale in cui hanno postulato il rigetto dell'opposizione.

D. Statuendo

con sentenza del 22 luglio 2008, il Pretore ha rigettato l'opposizione e ha

posto la tassa di giustizia (fr. 400.–) con le spese a carico di AP 1, tenuta a rifondere alle controparti

fr. 600.– complessivi per

ripetibili. Il costo dovuto all'intervento del geometra è stato addebitato alle

parti in ragione di metà ciascuno.

E. Contro

il giudizio appena citato AP 1 è insorta il 28 luglio 2008 a questa Camera per

ottenere che, conferito all'appello effetto sospensivo, la sentenza impugnata

sia “annullata ai sensi dei considerandi”. Il memoriale non ha formato oggetto di

intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Sull'opposizione a un precetto esecutivo civile il Pretore

statuisce con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 493 seconda

frase CPC). Improntato a un esame di mera

verosimiglian­za (come di regola nelle procedure sommarie: Vogel/Spüh­ler, Grundriss des

Zivilprozessrechts, 8ª

edizione, 12° capitolo, n. 152), il giudizio del Pretore è impugnabile entro

dieci giorni senza riguardo al valore litigioso (art. 370 cpv. 2 CPC; Rep. 1979

pag. 352 consid. 1). Introdotto tre giorni dopo la notifica del giudizio al

patrocinatore dell'opponente, in concreto l'appello del–l'escussa è pertanto

tempestivo.

2.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha rilevato che in ossequio alla transazione dell'aprile

2006.

AP 1 avrebbe dovuto eseguire le prestazioni richieste entro il 15 maggio

2006.

La precettata però, “cui incombeva

l'onere probatorio”, non aveva “provato in modo inequivocabile di avere

eseguito le prestazioni richieste dai precettanti sulla base di tali titoli

esecutivi: la dichiarazione scritta rilasciata dal suo giardiniere, a un primo

esame,

contrasta infatti con quanto risulta dalle fotografie delle controparti”. Onde il rigetto dell'opposizione.

3.

La

procedura civile ticinese è governata dal principio dell'eventualità. L'attore – o l'istante – con l'atto introduttivo della lite e il convenuto con la risposta

devono pertanto “addurre in una

sola volta i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto” (art. 78 cpv. 1 CPC). Trattandosi di

opposizione a un precetto esecutivo civile, incombe all'obbligato esporre all'udienza

indetta dal Pretore giusta l'art. 363 (cui rinvia l'art. 493 seconda frase) CPC

tutte le ragioni d'ordine e di merito a sostegno dell'opposizione. Il

dibattimento finale (art. 368 CPC) serve per la discussione conclusiva di tali

allegazioni alla luce delle risultanze istruttorie, non per ricominciare il contraddittorio

sulla base di argomentazioni che l'opponente reca per la prima volta. A tale

regola sfuggono solo le eccezioni di merito compiutesi in corso di causa (art.

80.

cpv. 2 CPC), ipotesi estranea al caso in rassegna, e le nuove tesi di

diritto (art. 87 cpv. 1 CPC), su cui si tornerà al consid. 8.

4.

All'udienza

del 24 agosto 2006 indetta dal Pretore per la discussione AP 1 ha preteso

unicamente di avere già eseguito la prestazione indicata nel precetto esecutivo.

Alle altre argomentazioni contenute nel memoriale presentato al dibattimento finale

dell'8 maggio 2007 essa non aveva nemmeno alluso. Nulla essa aveva obiettato

circa il “carattere

insufficientemente definito”

del titolo esecutivo (la transazione giudiziaria), nulla circa l'asserita

inesigibilità della prestazione (a suo avviso dovuta solo il 26 giugno 2006) e

nulla per quel che è delle altre – invero prolisse –

tesi nell'allegato. A ragione il Pretore ha ritenuto perciò che l'opposizione

andasse vagliata “sulla base di

quanto allegato e documentato dalla precettata (…) e di quanto allegato e

documentato dalle parti in occasione dell'udienza di discussione della causa” (sentenza impugnata, pag. 2 in alto).

Quanto figurava per la prima volta nel memoriale prodotto dall'opponente al

dibattimento finale era improponibile, così com'è irricevibile ora nell'appello

introdotto a questa Camera.

5.

Ciò

premesso, l'unica questione validamente eccepita dall'opponente è quella legata

all'avvenuto adempimento dell'obbligo

(analogamente:

RtiD I-2004 pag. 467 consid, 5). Se non che, niente di verosimile risulta a

tale proposito. La lettera 4 luglio 2006 del giardiniere __________ prodotta

dall'escussa (doc. B), attesta unicamente che “nei giorni 8, 9 e 13 giugno 2006” sono stati compiuti sul fondo di AP 1 “lavori di forte potatura della siepe a confine e degli arbusti

singoli di lauroceraso”, ma

tutto si ignora sulle altezze cui sono state lasciate le piante. Dal verbale

del sopralluogo (esperito il 20 settembre 2006), poi, emerge unicamente che

l'opponente si è impegnata a tagliare la siepe lungo il

confine tra le due particelle “all'altezza di 2 m dal piede”, il che non rende

certo verosimile l'adeguata esecuzione dell'obbligo. Circa “le singole piante di lauroceraso” (evocate dalla transazione) che l'opponente avrebbe dovuto mondare – come la siepe – entro il 15 maggio 2006, nulla è dato di sapere. Anzi, dal verbale

non si evince l'esistenza di una sola pianta che l'opponente asserisse di avere

ridotto in altezza nella zona n. 1 (altezza massima 4 m), n. 2 (altezza

massima 3 m) o n. 3 (altezza massima 7.5 m). Pretendere in simili circostanze

di avere onorato la prestazione non è serio. Al riguardo l'appello non merita

altra disamina.

6.

In

esito al sopralluogo il Pretore aveva dichiarato di sospendere la procedura e aveva

proposto alle parti – come

detto – di commissionare a un

geometra “un rilievo esatto

delle tre zone indicate nel piano allegato al verbale dell'udienza del 12

aprile 2006 con indi­cazione del­l'esatta posizione delle piante di lauro cerasus

‘a cavallo’ tra le zone 1 e 2”. Le parti avevano accettato di suddividere le spese in ragione di

metà ciascuno. Nella sentenza impugnata il Pretore ha qualificato tale

iniziativa alla stregua di un esperimento di conciliazione decaduto

infruttuoso. L'appellante contesta ciò, ma la doglianza è ai limiti del

pretesto. Se la planimetria non fosse stata assunta nel quadro di un tentativo

di conciliazione, intanto, mal si comprenderebbe perché il Pretore avrebbe

sospeso la procedura (nemmeno l'appellante avanza una spiegazione). In secondo

luogo, foss'anche la planimetria stata assunta nel quadro della procedura, non

è dato a divedere quale vantaggio l'appellante intenderebbe trarre. Dal

rapporto del geometra si deduce unicamente che lungo la linea di demarcazione

tra le zone n. 1, 2 e 3 si trovano sette cep­pi di laureoceraso. Invano si

cercherebbe di capire quali elementi renderebbero verosimile la circostanza che

tali piante siano state in qualche modo sfrondate. Una volta di più l'appello

si rivela quindi inconferente.

7.

Afferma

l'appellante che il Pretore avrebbe dovuto accogliere la sua opposizione

d'ufficio, accertando l'inefficacia del precetto esecutivo. Ora, la procedura di opposizione a un precetto esecutivo civile deno­ta

evidenti analogie con la procedura di rigetto dell'opposizione disciplinata

dagli art. 80 segg. LEF. Il giudice chiamato a statuire sull'opposizione a un

precetto esecutivo civile esamina dunque d'ufficio – come il giudice chiamato a

decidere un rigetto dell'opposizione a norma degli art. 81 o 82 LEF – che il

titolo su cui si fonda il precetto esista e sia esecutivo. D'ufficio egli verifica

anche tre identità: quella del procedente, che dev'es­sere la persona designata

nel titolo esecutivo (o il suo

avente

causa), quella del precettato, che dev'essere a sua volta la persona designata

nel titolo esecutivo, e quella della prestazione richiesta, che deve

corrispondere a quella descritta nel titolo medesimo (RtiD I-2005 pag. 742

consid. 4).

Ove il

titolo esecutivo sia non una sentenza o un pronunciato equivalente (art. 488

cpv. 2 lett. a CPC), bensì un riconoscimento di obbligazione scaduta (art. 488

cpv. 2 lett. b CPC), il giudice verifica d'ufficio inoltre che la prestazione

richiesta non sia contraria alla legge o all'ordine pubblico, analogamente a

quanto verifica il giudice chiamato a rigettare un'opposizione in via provvisoria

(art. 82 cpv. 2 LEF; Gilliéron,

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,

Losanna 1999, n. 75 ad art. 82; Schmidt in: Commentaire romand, LP, Basilea 2005, n. 34 ad

art. 82). Questa Camera ha già avuto modo di domandarsi finanche se in simili

circostanze il precettato non possa giustificare immediatamente ulteriori “ecce­zio­ni

che infirmano il riconoscimento”, sempre in analogia con l'art. 82 cpv. 2 LEF,

ma ha lasciato la questione aperta (RtiD I-2005 pag. 743 consid. 5 in fine).

Sia come sia, l'opinione secondo cui “con l'opposizione l'opponente può solo contestare che il titolo sul quale il precettante fonda

l'esecuzione abbia carattere di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 488 CPC” (Coc­chi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad

art. 493 CPC) è superata.

8.

Nella

fattispecie il titolo esecutivo è una transazione, ovvero un pronunciato equivalente

a una sentenza (art. 488 cpv. 2 lett. a CPC). D'ufficio il Pretore doveva

pertanto verificare che i procedenti e la precettata fossero le persone indicate

nel titolo esecutivo (o i loro aventi causa) e che la prestazione richiesta corrispondesse

a quella descritta nel titolo medesimo. Le prime due identità non sono revocate

in dubbio neppure dall'appellante. La terza è anch'essa manifesta, ove appena

si consideri la clausola n. 4 della transazione stipulata a suo tempo.

L'appellante opina che “le singole

piante di lauroceraso” cui

allude la transazione non sono determinabili, ma a torto. La transazione

comprende con ogni evidenza tutte le piante di lauroceraso che si trovano nelle

zone delimitate con i n. 1, 2 e 3 nella planimetria unita alla transazione,

nessuna esclusa. La difficoltà sta se mai nel sapere a quale area attribuire i

sette ceppi indicati dal geometra sul suo rilievo planimetrico, ma ciò non

significa che la transazione sia men che chiara o precisa. Inutilmente verboso,

anche su quest'ultimo punto l'appello cade dunque nel vuoto.

9.

L'emanazione

del pronunciato odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello.

10.

Gli

oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),

mentre non è il caso di attribuire ripetibili ai convenuti, l'appello non

avendo formato oggetto di intimazione.

11.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. a LTF), le decisioni inerenti all'esecuzione forzata di

sentenze civili sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2

lett. b n. 1 LTF). Non può presumersi tuttavia che nel caso specifico il valore

litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunga la soglia di fr. 30 000.–, nulla

inducendo a credere che il taglio della siepe a confine e delle singole piante

di lauroceraso influisca in tale misura sul valore venale del fondo dominante o

su quello del fondo serviente (art. 9 cpv. 3 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

550.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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