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Decisione

11.2008.93

Eccezione di prescrizione compiutasi in pendenza di causa

22 giugno 2011Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

di AP 3 e AP 4

3. Gli

appellanti censurano l'interpretazione che il Pretore ha dato dell'art. 80 cpv.

2 CPC ticinese, sostenendo che l'“atto di causa” cui si riferiva la norma doveva

essere un atto compiuto dall'eccipiente, non dalla controparte o dal giudice.

Ciò risultava – a mente loro – anche dall'art. 78 CPC ticinese, che imponeva di

sollevare tutte le eccezioni con la risposta, cioè con il primo atto processuale

dell'eccipiente. In concreto le eccezioni di prescrizione sarebbero dunque

tempestive, essendo state sollevate con il loro primo atto di causa dopo che il

termine di un anno (art. 60 cpv. 1 CO) era decorso.

a) L'art.

79 cpv. 2 CPC ticinese prescriveva che l'attore con la petizione e il convenuto

con la risposta dovevano addurre, in una sola volta, i fatti, le domande, le

eccezioni e le motivazioni di diritto (“principio dell'eventualità”). Le

eccezioni processuali non addotte con la risposta erano perente e i mezzi di

prova dovevano essere addotti unitamente ai fatti (art. 79 cpv. 2 CPC).

Identico principio valeva per le eccezioni di merito. La prescrizione tuttavia poteva

essere fatta valere anche posteriormente, purché si fosse compiuta nel corso

del processo; in tale ipotesi essa doveva essere proposta “con domanda prima di ogni altro atto di causa”

(art. 80 cpv. 2 CPC). Già la lettera della norma era chiara e non lasciava

spazio a esegesi: la prescrizione subentrata nel corso del processo anda­va sollevata

“prima di ogni altro atto di causa”, non prima di ogni altro atto di causa compiuto

dall'eccepiente. Questi non poteva, in buona fede, tacere e lasciar passare il

processo ad atti successivi, salvo valersi poi dell'eccezione.

Analogo precetto valeva – ad esempio – per la ricusa, che andava

fatta valere senza indugio (art. 29 cpv. 4 CPC ticinese; cfr. DTF 136 I 211 consid.

3.4 con rinvii).

b) In

concreto il Pretore ha accertato – senza essere contraddetto – che i convenuti

avrebbero potuto eccepire la prescrizione, la prima volta, dal 16 ottobre 2001 in poi, ma hanno

aspettato fino al 5 marzo 2002. Nel frattempo egli aveva notificato alle

parti la perizia giudiziaria del 18 febbraio 2002 (act. X) con l'assegnazione del

termine per chiederne l'eventuale delucidazione o la completazione (art. 252

cpv. 2 CPC ticinese). Tra il 16 ottobre 2001 e il 18 febbraio 2002 era quindi

intervenuto un “altro atto di causa”, ciò che rendeva tardiva l'eccezione. La

conclusione è corretta. Su questo punto il decreto impugnato resiste alla critica.

4. Per

quanto riguarda la seconda eccezione di prescrizione, sollevata il 19 aprile

2007, gli appellanti adducono che in quel frangente gli ultimi atti processuali

erano consistiti nell'intimazione del decreto 23 giugno 2005 con cui il Pretore

conferiva effetto sospensivo all'appello introdotto il giorno prima da AP 1 e AP

2 e nell'intimazione di una lettera 22 giugno 2005 del Comune di __________, avvenuta

il 27 giu­gno 2005. Poi, più nulla fino alla notifica della sentenza 16 aprile

2007 di questa Camera, notificata il 20 aprile 2007 (e al proposito essi

offrono una testimonianza). Nelle circostanze descritte la loro eccezione sarebbe

in ogni modo tempestiva, nessun atto processuale essendo intervenuto fra il

compimento della prescrizione (il 23 o il 24 giugno 2006) e il 19 aprile

2007.

a) La

prescrizione comincia a decorrere quando il credito è esigibile (art. 130 cpv.

1 CO). Se essa è validamente interrotta (art. 135 CO), con l'interruzione comincia

a decorrere una nuova prescrizione (art. 137 cpv. 1 CO). Se ciò avviene mediante

azione o eccezione, comincia a decorrere nel corso della procedura una nuova

prescrizione ad ogni atto giudiziale delle parti e ad ogni provvedimento o

decisione del giudice (art. 138 cpv. 1 vCO). Qualora però il giudice abbia ordinato

la sospensione della causa, tranne casi eccezionali (estranei all'odierna fattispecie)

la prescrizione rimane anch'essa sospesa, analoga­mente a quanto prevede l'art.

134 cpv. 1 n. 6 CO, finché sussiste il motivo che legittima la sospensione del

processo (DTF 130 III 206 consid. 3.2 con rinvii).

b) In

concreto la causa davanti al Pretore è stata sospesa dal Pretore stesso il 23

giugno 2005, quando ha accordato effetto sospensivo all'appello di AP 1 e AP 2 in materia di restituzione in intero (act. LVIII). A quel momento la prescrizione non era

sicuramente subentrata, il Pretore avendo emesso ancora il 17 giugno 2005 un

decreto e un'ordinanza. Dal 23 giugno 2005, invece, la causa nei confronti di AP

3 e AP 4 davanti al Pretore è rimasta sospesa, e con essa la prescrizione. Il

processo è continuato in appello nei confronti dei litisconsorti facoltativi AP

1 e AP 2, ma di ciò si dirà oltre (consid. 8). Sta di fatto che nei confronti

di AP 3 e AP 4 la causa in Pretura si è riattivata solo al momento in cui

questa Camera ha statuito, il 16 aprile 2007, sull'appello di AP 1 e AP 2. A quel momento la prescrizione è ricominciata a decorrere anche per AP 3 e AP 4. Ma tre giorni

dopo, quando il 19 aprile 2007 AP 3 e AP 4 hanno sollevato l'eccezione, la

prescrizione annua non poteva sicuramente essere intervenuta. Anche su questo

punto la sentenza del Pretore sfugge dunque a censura, quantunque per motivi

diversi da quelli addotti nella decisione impugnata.

5. Sostengono

gli appellanti che la richiesta di rifusione del danno avanzata da AO 1 non è

ricevibile, poiché davanti al Pretore questa si è limitata a postulare il 22 novembre

2000 una somma indeterminata (“importo di fr. ... a titolo di risarcimento

danni”: richiesta di giudizio n. 4). Una simile richiesta non poteva interrompere

la prescrizione. Il Pretore ha lasciato la questione irrisolta, rilevando che

in ogni modo l'eccezio­ne era stata sollevata tardivamente, gli interessati

avendo lasciato passare il processo ad atti successivi. Il che è vero sia per la

prima eccezione opposta sia – dopo quanto si è visto – per la seconda, la

prescrizione non potendo essersi compiuta il 19 aprile 2007. Sapere se l'atto

introduttivo della lite presentato da AO 1 il 22 no­vembre 2000 fosse o non fosse

atto a interrompere la prescrizione è un interrogativo che, nelle circostan­ze

descritte, può continuare a rimanere aperto.

Considerandi

II. Sull'appello

di AP 1 e AP 2

6.

Gli

appellanti fanno valere anzitutto che AO 1 non ha quantificato il danno da lei

preteso con l'azione del 22 novembre 2000, sicché l'atto introduttivo della lite

non può avere interrotto la prescrizione. L'argomento è già stato trattato esaminando

l'appello di AP 3 e AP 4 (consid. 5). Al proposito non giova ripetersi.

7.

Come

AP 3 e AP 4, anche gli appellanti criticano l'interpretazione che il Pretore ha

dato dell'art. 80 cpv. 2 CPC ticine­se, sostenendo che l'“atto di causa” cui si

riferiva la norma doveva essere un atto compiuto dall'eccipiente, non dalla

controparte o dal giudice. La tesi è priva di fondamento, come si è illustrato

nella trattazione dell'appello parallelo, cui si rinvia (consid. 3).

8.

Per

quanto attiene alla seconda eccezione di prescrizione, si è ricordato che la causa

davanti al Pretore è stata sospesa dal Pretore stesso il 23 giugno 2005, quando

egli ha accordato effetto sospensivo proprio all'appello di AP 1 e AP 2 in materia di restituzione in intero (act. LVIII). Mentre dal 23 giugno 2005 in poi la causa dei litisconsorti facoltativi AP 3 e AP 4 davanti al Pretore è quindi rimasta

sospesa, è continuata in appello quella dei litisconsorti facoltativi AP 1 e AP

2, e con essa è continuato a decorrere il termine di prescrizione annua (DTF

123.

III 213). In pendenza di appello tuttavia AO 1 ha inviato alla prima Camera civile due solleciti: l'uno il 6 febbraio 2006 e l'altro il

5.

apri­le 2007 (inc. 11.2005.84, agli atti). Ora, la giurispruden­za ha

già avuto modo di ricordare che una lettera di sollecito interrompeva non solo

la perenzione processuale dell'art. 351 cpv. 2 CPC ticinese, ma anche il

termine di prescrizione a norma dell'art. 138 cpv. 1 vCO (Rep. 1982 pag. 132

consid. 6; v. anche JdT 2000 III 74 consid. 7c). Quando AP 1 e AP 2 hanno

sollevato l'eccezione il 19 aprile 2007, di conseguenza, la prescrizione era

appena ricominciata a decorrere, interrotta dal secondo sollecito di AO 1. Che poi

AP 1 e AP 2 abbiano ricevuto (solo) il 20 aprile 2007 la sentenza 16 aprile

2007.

di questa Camera nulla muta. Escutere il testimone da loro offerto non

sarebbe pertanto di alcuna utilità ai fini del giudizio.

Gli appellanti oppongono di non essere stati a conoscenza dei

solleciti inoltrati da AO 1 alla prima Camera civile d'appello (act. LXIX), ma

poco importa. Un atto processuale dispiega i suoi effetti al momento in cui è

valida­mente introdotto, non al mo­mento in cui le parti ne prendono conoscenza

(v. DTF 130 III 207 consid. 3.2 con richiami). Del resto, si fossero voluti

sincerare che nessun atto processuale fosse stato compiuto nel corso dell'anno

precedente il 19 aprile 2007, AP 1 e AP 2 avrebbero sempre potuto consultare il

fascicolo della causa al Tribunale d'appello. Ne segue che, per quanto attiene

alla seconda eccezione, la sentenza del Pretore sfugge una volta di più a

censura, seppure per motivi diversi da quelli addotti dal primo giudice.

9.

Gli

appellanti fanno notare che il sollecito del 5 aprile 2007 è intervenuto a oltre

un anno dal precedente, del 6 febbraio 2006, di modo che nel frattempo la

prescrizione si è compiuta in appello. Il che può anche essere vero, ma poco

sussidia. Un conto infatti è che una prescrizione si compia, un altro che essa

sia invocata tempestivamente. Nella fattispecie è mancata quest'ultima premessa.

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

10.

Gli

oneri dell'appello presentato da AP 4 e AP 3 seguono il principio della soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si fa luogo all'assegnazione di ripetibili,

l'appello non essendo stato notificato all'istante. Identica sorte seguono le

spese e le ripetibili dell'appello presentato da AP 1 e AP 2. Costoro postulano

l'assistenza giudiziaria in appello, ma la richiesta non può essere accolta,

ove si consideri che l'appello mancava sin dall'inizio di possibilità di buon

esito (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag), tanto da non essere stato intimato a AO 1

per osservazioni. Delle condizioni verosimilmente difficili in cui essi versano

si tiene conto, in ogni modo, riducendo per quanto possibile la tassa di

giustizia.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

11.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF supera abbondantemente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale

ricorso in materia civile (si vedano le opere di premunizione o di consolidamento

prospettate dal perito nel referto del 13 febbraio 2002, pag. 33 seg.).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello di AP 4 e AP 3 è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. L'appello

di AP 1 e AP 2 è respinto e il decreto impugnato è confermato.

4. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

5. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

6. Intimazione:

– ;

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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