11.2008.93
Eccezione di prescrizione compiutasi in pendenza di causa
22 giugno 2011Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2008.93
Data decisione, Autorità:
22.06.2011, ICCA
Ricorso:
TF,5A_503/2011,5A_510/2011, 14.3.2012
Titolo:
Eccezione di prescrizione compiutasi in pendenza di causa
PRESCRIZIONE
PRESUPPOSTI O ECCEZIONI PROCESSUALI
art. 80 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2008.93
Lugano
22 giugno
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2000.806 (azione
possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con
istanza del 22 novembre 2000 da
AO 1
(patrocinata da PA 2 )
contro
__________, , cui sono subentrati gli eredi
AP 3 e AP 4
(patrocinati dall'avv. PA
3 )
AP 1 e AP 2,
(patrocinati dall'. PA 1 );
giudicando ora sul decreto del 22 luglio 2008 con cui il Pretore ha respinto le eccezioni
di prescrizione sollevate da AP 3, AP 4, AP 1 e AP 2;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 31 luglio 2008 presentato da AP 4 e AP 3 contro il decreto emesso dal
Pretore il 22 luglio 2008;
2. Se
dev'essere accolto l'appello del 31 luglio 2008 presentato da AP 1 contro il medesimo
decreto;
3. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello
di AP 1 e AP 2;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 è proprietaria delle particelle n. 1449 (5611 m²) e n. 1450 RFP di __________ (2846 m²), poste nella frazione di __________, che confinano a
monte con la particella n. 1452 (3623 m²), su cui negli anni ottanta è stata formata una discarica. Quest'ultimo fondo apparteneva per metà a __________ e, per l'altra
metà, a AP 1 e alla moglie __________ in ragione di un mezzo ciascuno. Il 20
ottobre 2000 AO 1 ha diffidato __________, AP 1 e AP 1 a rimettere nello stato anteriore entro il 3 novembre 2000 le sue due particelle, invase da
materiale scosceso dalla particella n. 1452. Nella lettera essa ha invitato i
vicini a formulare proposte per la ricostruzione di un capanno adibito a
deposito di legna e attrezzi, travolto dalla frana, e per il risarcimento dei
danni.
B. Il
22 novembre 2000 AO 1 ha intentato un'azione possessoria davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo di condannare __________, AP 1 e AP 1 a eseguire entro dieci giorni – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione effettiva – i
lavori che sarebbero stati indicati dal perito giudiziario per fermare in modo
definitivo la caduta di materiale dalla particella n. 1452 sui suoi due fondi. Essa
ha preteso inoltre una somma imprecisata in risarcimento del danno. Alla discussione
del 5 dicembre 2000 l'istante ha confermato la richiesta. __________ ha proposto
di respingerla. AP 1 ha ammesso di non avere informato a suo tempo i due
comproprietari circa l'intenzione di formare una discarica sul fondo n. 1452 e
si è impegnato a eseguire lo sgombero del materiale franato. AP 1 non è
comparsa in Pretura.
C. Accertato
che AP 1 chiedeva di consultare un legale e postulava un rinvio del contraddittorio,
con ordinanza del 15 dicembre 2000 il Pretore ha citato le parti a comparire
nuovamente l'11 gennaio 2001 – data poi rimandata al 16 gennaio 2001 – per
riprendere l'udienza. A quel momento l'istante ha ribadito le proprie domande,
che __________ ha proposto una volta ancora di respingere. AP 1 e AP 2 hanno
concluso a loro turno per il rigetto dell'istanza. Nel corso dell'istruttoria,
il 4 marzo 2002, AP 1 e AP 2 hanno eccepito l'intervenuta prescrizione
della pretesa avanzata dall'istante per risarcimento danni (act. XII). Analoga
eccezione è stata sollevata il giorno seguente da __________ (act. XI). Gli
scritti sono stati intimati all'interessata, senza invito a esprimersi.
D. Il
30 aprile 2002 __________ ha chiesto di essere dimesso dalla lite, avendo donato
la sua quota di comproprietà sulla particella n. 1452 RFP di __________ a AP 1
e AP 2. AP 1 ha postulato a sua volta, il 13 marzo 2003, la propria dimissione
dalla lite, avendo ceduto la sua quota di comproprietà al marito __________. AO
1 si è opposta alle sostituzioni di parte. Statuendo con decreto del 9 luglio
2003, il Pretore le ha respinte entrambe. AP 4 e AP 3 sono poi subentrati in
qualità di eredi a __________, deceduto il 9 novembre 2003.
E. Una
nuova eccezione di prescrizione è stata sollevata da tutti i convenuti il 19
aprile 2007 per l'intera procedura o, quanto meno, per la pretesa di
risarcimento (act. LX e LXI). Invitata a esprimersi, il 15 maggio 2007 AO 1 ha proposto di dichiarare le eccezioni irricevibili siccome tardive, subordinatamente di
respingerle perché il termine di prescrizione era stato interrotto da un
decreto del 23 giugno 2005 con cui il Pretore
aveva accordato effetto sospensivo a un appello presentato da AP 1 e
AP 2 contro il rigetto di una loro istanza di restituzione in intero (inc.
11.2005.84).
F. Con
“decreto” del 22 luglio 2008 il Pretore ha respinto sia le eccezioni di
prescrizione sollevate dai convenuti il 4 marzo 2002 sia quelle sollevate il 19
aprile 2007, giudicandole tardive (art. 80 cpv. 2 CPC ticinese). La tassa di
giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 100.– sono state poste per metà a
carico di AP 1 e AP 2 (poi ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria) e
per l'altra metà a carico di AP 3 e AP 4, con obbligo di rifondere all'istante fr.
500.– complessivi per ripetibili.
G. Contro
il “decreto” appena citato AP 3, AP 4 AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con
appelli del 31 luglio 2008 per ottenere che le loro eccezioni di prescrizione
siano accolte e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. AP 1 e AP
2 postulano altresì il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Con decreti del 31 luglio e 6 agosto 2008 il Pretore
ha conferito agli appelli effetto sospensivo. Questi non sono stati notificati
per osservazioni.
in diritto: 1. Il “decreto” del Pretore è stato comunicato alle parti prima del
31 dicembre 2010. Gli appelli in esame sono disciplinati pertanto dal vecchio
Codice di procedura civile ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC). Interposti nel
termine di ricorso ordinario previsto dall'art. 96 cpv. 4 CPC ticinese, che nelle
cause possessorie era di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese, cui rinviava l'art.
374), essi sono tempestivi.
2. Nel
decreto impugnato il Pretore ha ritenuto tardiva, anzitutto, l'eccezione sollevata
dai convenuti il 4 e 5 marzo 2002. Costoro avevano eccepito allora la
prescrizione della pretesa risarcitoria nei loro confronti, ritenendo che l'istanza
– in cui AO 1 non aveva quantificato il danno – non avesse validamente
interrotto il termine di un anno (art. 60 cpv. 1 CO). Il Pretore ha lasciato
indecisa la questione di sapere se una domanda di risarcimento indeterminata sia
ricevibile, poiché a suo avviso i convenuti avrebbero potuto invocare la
prescrizione già il 16 ottobre 2001 (l'evento dannoso risale al 16 ottobre 2000),
mentre avevano lasciato che nel frattempo fosse intimata alle parti la perizia
giudiziaria, il 18 febbraio 2002, con l'assegnazione del termine per chiederne
l'eventuale completazione o delucidazione (sentenza impugnata, consid. 5). Onde
la tardività dell'eccezione a norma dell'art.
80 cpv. 2 CPC ticinese.
Quanto
all'eccezione sollevata il 19 aprile 2007 contro l'intera causa, in subordine
contro la sola pretesa di risarcimento, il Pretore ha rilevato che secondo AP 1
e AP 2 la prescrizione sarebbe (nuovamente)
intervenuta il 15 luglio 2006, mentre secondo AP 3 e AP 4 si sarebbe
verificata già il 23 o il 24 giugno 2006. Se non che – egli ha continuato – i
convenuti hanno atteso a far valere l'eccezione fino al 19 aprile 2007, quando si
sono visti notificare la sentenza 16 aprile 2007 di questa Camera (inc.
11.2004.150). Onde una volta ancora la tardività dell'eccezione (sentenza impugnata,
consid. 6.1). La quale era in ogni modo – ha soggiunto il Pretore – senza fondamento,
poiché con decreto del 23 giugno 2005 egli aveva conferito effetto sospensivo
all'appello introdotto da AP 1 e AP 2 contro un decreto in materia di restituzione
in intero. Ciò aveva interrotto il decorso della prescrizione fino all'emanazione
della citata sentenza (sentenza impugnata, consid. 6.2). Per di più, il termine
annuo dell'art. 929 cpv. 2 CC entro cui promuovere un'azione possessoria è perentorio,
sicché una volta avviata la causa il passare del tempo non ha più – a mente del
Pretore – alcuna influenza (sentenza impugnata, consid. 6.3).
Fatti
I. Sull'appello
di AP 3 e AP 4
3. Gli
appellanti censurano l'interpretazione che il Pretore ha dato dell'art. 80 cpv.
2 CPC ticinese, sostenendo che l'“atto di causa” cui si riferiva la norma doveva
essere un atto compiuto dall'eccipiente, non dalla controparte o dal giudice.
Ciò risultava – a mente loro – anche dall'art. 78 CPC ticinese, che imponeva di
sollevare tutte le eccezioni con la risposta, cioè con il primo atto processuale
dell'eccipiente. In concreto le eccezioni di prescrizione sarebbero dunque
tempestive, essendo state sollevate con il loro primo atto di causa dopo che il
termine di un anno (art. 60 cpv. 1 CO) era decorso.
a) L'art.
79 cpv. 2 CPC ticinese prescriveva che l'attore con la petizione e il convenuto
con la risposta dovevano addurre, in una sola volta, i fatti, le domande, le
eccezioni e le motivazioni di diritto (“principio dell'eventualità”). Le
eccezioni processuali non addotte con la risposta erano perente e i mezzi di
prova dovevano essere addotti unitamente ai fatti (art. 79 cpv. 2 CPC).
Identico principio valeva per le eccezioni di merito. La prescrizione tuttavia poteva
essere fatta valere anche posteriormente, purché si fosse compiuta nel corso
del processo; in tale ipotesi essa doveva essere proposta “con domanda prima di ogni altro atto di causa”
(art. 80 cpv. 2 CPC). Già la lettera della norma era chiara e non lasciava
spazio a esegesi: la prescrizione subentrata nel corso del processo andava sollevata
“prima di ogni altro atto di causa”, non prima di ogni altro atto di causa compiuto
dall'eccepiente. Questi non poteva, in buona fede, tacere e lasciar passare il
processo ad atti successivi, salvo valersi poi dell'eccezione.
Analogo precetto valeva – ad esempio – per la ricusa, che andava
fatta valere senza indugio (art. 29 cpv. 4 CPC ticinese; cfr. DTF 136 I 211 consid.
3.4 con rinvii).
b) In
concreto il Pretore ha accertato – senza essere contraddetto – che i convenuti
avrebbero potuto eccepire la prescrizione, la prima volta, dal 16 ottobre 2001 in poi, ma hanno
aspettato fino al 5 marzo 2002. Nel frattempo egli aveva notificato alle
parti la perizia giudiziaria del 18 febbraio 2002 (act. X) con l'assegnazione del
termine per chiederne l'eventuale delucidazione o la completazione (art. 252
cpv. 2 CPC ticinese). Tra il 16 ottobre 2001 e il 18 febbraio 2002 era quindi
intervenuto un “altro atto di causa”, ciò che rendeva tardiva l'eccezione. La
conclusione è corretta. Su questo punto il decreto impugnato resiste alla critica.
4. Per
quanto riguarda la seconda eccezione di prescrizione, sollevata il 19 aprile
2007, gli appellanti adducono che in quel frangente gli ultimi atti processuali
erano consistiti nell'intimazione del decreto 23 giugno 2005 con cui il Pretore
conferiva effetto sospensivo all'appello introdotto il giorno prima da AP 1 e AP
2 e nell'intimazione di una lettera 22 giugno 2005 del Comune di __________, avvenuta
il 27 giugno 2005. Poi, più nulla fino alla notifica della sentenza 16 aprile
2007 di questa Camera, notificata il 20 aprile 2007 (e al proposito essi
offrono una testimonianza). Nelle circostanze descritte la loro eccezione sarebbe
in ogni modo tempestiva, nessun atto processuale essendo intervenuto fra il
compimento della prescrizione (il 23 o il 24 giugno 2006) e il 19 aprile
2007.
a) La
prescrizione comincia a decorrere quando il credito è esigibile (art. 130 cpv.
1 CO). Se essa è validamente interrotta (art. 135 CO), con l'interruzione comincia
a decorrere una nuova prescrizione (art. 137 cpv. 1 CO). Se ciò avviene mediante
azione o eccezione, comincia a decorrere nel corso della procedura una nuova
prescrizione ad ogni atto giudiziale delle parti e ad ogni provvedimento o
decisione del giudice (art. 138 cpv. 1 vCO). Qualora però il giudice abbia ordinato
la sospensione della causa, tranne casi eccezionali (estranei all'odierna fattispecie)
la prescrizione rimane anch'essa sospesa, analogamente a quanto prevede l'art.
134 cpv. 1 n. 6 CO, finché sussiste il motivo che legittima la sospensione del
processo (DTF 130 III 206 consid. 3.2 con rinvii).
b) In
concreto la causa davanti al Pretore è stata sospesa dal Pretore stesso il 23
giugno 2005, quando ha accordato effetto sospensivo all'appello di AP 1 e AP 2 in materia di restituzione in intero (act. LVIII). A quel momento la prescrizione non era
sicuramente subentrata, il Pretore avendo emesso ancora il 17 giugno 2005 un
decreto e un'ordinanza. Dal 23 giugno 2005, invece, la causa nei confronti di AP
3 e AP 4 davanti al Pretore è rimasta sospesa, e con essa la prescrizione. Il
processo è continuato in appello nei confronti dei litisconsorti facoltativi AP
1 e AP 2, ma di ciò si dirà oltre (consid. 8). Sta di fatto che nei confronti
di AP 3 e AP 4 la causa in Pretura si è riattivata solo al momento in cui
questa Camera ha statuito, il 16 aprile 2007, sull'appello di AP 1 e AP 2. A quel momento la prescrizione è ricominciata a decorrere anche per AP 3 e AP 4. Ma tre giorni
dopo, quando il 19 aprile 2007 AP 3 e AP 4 hanno sollevato l'eccezione, la
prescrizione annua non poteva sicuramente essere intervenuta. Anche su questo
punto la sentenza del Pretore sfugge dunque a censura, quantunque per motivi
diversi da quelli addotti nella decisione impugnata.
5. Sostengono
gli appellanti che la richiesta di rifusione del danno avanzata da AO 1 non è
ricevibile, poiché davanti al Pretore questa si è limitata a postulare il 22 novembre
2000 una somma indeterminata (“importo di fr. ... a titolo di risarcimento
danni”: richiesta di giudizio n. 4). Una simile richiesta non poteva interrompere
la prescrizione. Il Pretore ha lasciato la questione irrisolta, rilevando che
in ogni modo l'eccezione era stata sollevata tardivamente, gli interessati
avendo lasciato passare il processo ad atti successivi. Il che è vero sia per la
prima eccezione opposta sia – dopo quanto si è visto – per la seconda, la
prescrizione non potendo essersi compiuta il 19 aprile 2007. Sapere se l'atto
introduttivo della lite presentato da AO 1 il 22 novembre 2000 fosse o non fosse
atto a interrompere la prescrizione è un interrogativo che, nelle circostanze
descritte, può continuare a rimanere aperto.
Considerandi
II. Sull'appello
di AP 1 e AP 2
6.
Gli
appellanti fanno valere anzitutto che AO 1 non ha quantificato il danno da lei
preteso con l'azione del 22 novembre 2000, sicché l'atto introduttivo della lite
non può avere interrotto la prescrizione. L'argomento è già stato trattato esaminando
l'appello di AP 3 e AP 4 (consid. 5). Al proposito non giova ripetersi.
7.
Come
AP 3 e AP 4, anche gli appellanti criticano l'interpretazione che il Pretore ha
dato dell'art. 80 cpv. 2 CPC ticinese, sostenendo che l'“atto di causa” cui si
riferiva la norma doveva essere un atto compiuto dall'eccipiente, non dalla
controparte o dal giudice. La tesi è priva di fondamento, come si è illustrato
nella trattazione dell'appello parallelo, cui si rinvia (consid. 3).
8.
Per
quanto attiene alla seconda eccezione di prescrizione, si è ricordato che la causa
davanti al Pretore è stata sospesa dal Pretore stesso il 23 giugno 2005, quando
egli ha accordato effetto sospensivo proprio all'appello di AP 1 e AP 2 in materia di restituzione in intero (act. LVIII). Mentre dal 23 giugno 2005 in poi la causa dei litisconsorti facoltativi AP 3 e AP 4 davanti al Pretore è quindi rimasta
sospesa, è continuata in appello quella dei litisconsorti facoltativi AP 1 e AP
2, e con essa è continuato a decorrere il termine di prescrizione annua (DTF
123.
III 213). In pendenza di appello tuttavia AO 1 ha inviato alla prima Camera civile due solleciti: l'uno il 6 febbraio 2006 e l'altro il
5.
aprile 2007 (inc. 11.2005.84, agli atti). Ora, la giurisprudenza ha
già avuto modo di ricordare che una lettera di sollecito interrompeva non solo
la perenzione processuale dell'art. 351 cpv. 2 CPC ticinese, ma anche il
termine di prescrizione a norma dell'art. 138 cpv. 1 vCO (Rep. 1982 pag. 132
consid. 6; v. anche JdT 2000 III 74 consid. 7c). Quando AP 1 e AP 2 hanno
sollevato l'eccezione il 19 aprile 2007, di conseguenza, la prescrizione era
appena ricominciata a decorrere, interrotta dal secondo sollecito di AO 1. Che poi
AP 1 e AP 2 abbiano ricevuto (solo) il 20 aprile 2007 la sentenza 16 aprile
2007.
di questa Camera nulla muta. Escutere il testimone da loro offerto non
sarebbe pertanto di alcuna utilità ai fini del giudizio.
Gli appellanti oppongono di non essere stati a conoscenza dei
solleciti inoltrati da AO 1 alla prima Camera civile d'appello (act. LXIX), ma
poco importa. Un atto processuale dispiega i suoi effetti al momento in cui è
validamente introdotto, non al momento in cui le parti ne prendono conoscenza
(v. DTF 130 III 207 consid. 3.2 con richiami). Del resto, si fossero voluti
sincerare che nessun atto processuale fosse stato compiuto nel corso dell'anno
precedente il 19 aprile 2007, AP 1 e AP 2 avrebbero sempre potuto consultare il
fascicolo della causa al Tribunale d'appello. Ne segue che, per quanto attiene
alla seconda eccezione, la sentenza del Pretore sfugge una volta di più a
censura, seppure per motivi diversi da quelli addotti dal primo giudice.
9.
Gli
appellanti fanno notare che il sollecito del 5 aprile 2007 è intervenuto a oltre
un anno dal precedente, del 6 febbraio 2006, di modo che nel frattempo la
prescrizione si è compiuta in appello. Il che può anche essere vero, ma poco
sussidia. Un conto infatti è che una prescrizione si compia, un altro che essa
sia invocata tempestivamente. Nella fattispecie è mancata quest'ultima premessa.
III. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
10.
Gli
oneri dell'appello presentato da AP 4 e AP 3 seguono il principio della soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si fa luogo all'assegnazione di ripetibili,
l'appello non essendo stato notificato all'istante. Identica sorte seguono le
spese e le ripetibili dell'appello presentato da AP 1 e AP 2. Costoro postulano
l'assistenza giudiziaria in appello, ma la richiesta non può essere accolta,
ove si consideri che l'appello mancava sin dall'inizio di possibilità di buon
esito (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag), tanto da non essere stato intimato a AO 1
per osservazioni. Delle condizioni verosimilmente difficili in cui essi versano
si tiene conto, in ogni modo, riducendo per quanto possibile la tassa di
giustizia.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
11.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF supera abbondantemente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale
ricorso in materia civile (si vedano le opere di premunizione o di consolidamento
prospettate dal perito nel referto del 13 febbraio 2002, pag. 33 seg.).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello di AP 4 e AP 3 è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. L'appello
di AP 1 e AP 2 è respinto e il decreto impugnato è confermato.
4. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
5. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
6. Intimazione:
– ;
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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