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Decisione

11.2008.94

Capacità processuale dell'amministratore di una Comunione dei comproprietari di una proprietà per piani

9 settembre 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

ente per statuire nella causa DI.2007.1340

(proprietà per piani: revoca dell'amministratore) della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 19 ottobre 2007 da

AO 1 e AO 1 ora in

AO 3

AO 4 e AO 5,

AO 6 ora in

AO 7 ora in

AO 8 , e

AO 9

(patrocinati

dall'. PA 2)

AO 10 e AO

11,

(patrocinati

dall' PA 3)

contro

Comunione dei comproprietari del

Condominio AP 1,

(rappresentataRA 1

e patrocinata da PA 1);

Ritenuto

in fatto: che con istanza del 19 ottobre 2007 AO 1 e AO

2, AO 3, AO 6, AO 7, AO 4 e AO 5, AO 8AO 9, AO 10 e AO 11 hanno convenuto la

Comunione dei comproprietari del Condominio “AP 1” davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, per ottenere la revoca con effetto immediato

dell'amministratrice della proprietà per piani, designata il 9 maggio 2003 nella

persona della RA 1;

che

all'udienza del 3 dicembre 2007 indetta per la discussione la convenuta ha proposto

di respingere l'istanza;

che

il 28 maggio 2008 la RA 1 ha presentato per la Comunione dei comproprietari del Condominio “AP 1” un'istanza di restituzione in intero per acquisire

agli atti nuova documentazione (doc. da 15 a 19);

che

il 29 maggio 2008 essa ha investito il Pretore con due altre istanze di

restituzione in intero per versare agli atti ulteriori documenti (doc. da 20 a

24 e da 25 a 31);

che

con osservazioni del 9 e 12 giugno 2008 AO 10 e AO 11 hanno proposto di respingere

in ordine tutt'e tre le

istanze,

l'amministratrice non essendo parte alla procedura, mentre gli altri istanti

sono rimasti silenti;

che

con decreto del 18 luglio 2008 il Pretore ha dichiarato irricevibili le istanze

citate, reputando la RA 1 non legittimata a rappresentare la parte convenuta, patrocinata

dall'PA 1;

che

il Pretore non ha prelevato oneri processuali né ha assegnato ripetibili;

che

contro il predetto decreto la convenuta è insorta a questa Camera con appello

del 31 luglio 2008, chiedendo di riconoscere “la capacità processuale attiva e

passiva in rappresentanza della CCC AP 1” a RA 1, riformando il decreto pretorile di conseguenza;

che

gli istanti non hanno prodotto osservazioni;

che

la causa in Pretura è stata sospesa il 23 ottobre 2008;

che

il 29 novembre 2010 l'PA 1, comunicando al Pretore come la RA 1 si fosse dimessa

nel frattempo dalla funzione di amministratrice della proprietà per piani, ha

chiesto di stralciare la causa dai ruoli poiché divenuta senza oggetto;

che

il 29 dicembre 2010 AO 1 e AO 2, AO 3, AO 6, AO 7, AO 4 e AO 5, AO 8 e AO 9

hanno aderito alla domanda in questione, mentre AO 10 e AO 11 non hanno reagito;

Considerandi

che

con decreto del 19 gennaio 2011 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli siccome

priva d'oggetto, ponendo gli oneri processuali di fr. 600.– a carico delle

parti in ragione di un mezzo ciascuno e compensando le ripetibili;

e considerando

in diritto: che ove una lite diventi senza oggetto il

giudice, udite le parti, stralcia la causa dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC

ticinese);

che,

accertate le dimissioni dell'amministratrice, non ha più alcun interesse

concreto e attuale giudicare la questione riguardante la legittimazione

dell'amministratrice a presentare istanze di restituzione in intero nella causa

volta alla sua destituzione;

che

di principio, qualora un appello divenga senza interesse giuridico, si applica

per analogia in materia di spese e ripetibili l'art. 72 della procedura civile

federale (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con richiami);

che nelle condizioni descritte il giudice

valuta dunque con motivazione sommaria quale sarebbe stato il verosimile esito

dell'appello se esso non dovesse essere stralciato dai ruoli;

che

in concreto il Pretore ha dichiarato irricevibili le istanze di restituzione in

intero promosse da RA 1, patrocinatore della convenuta essendo l'PA 1;

che

tale opinione appare pertinente, questa Camera avendo già avuto modo di ricordare

che nel quadro di una medesima causa una parte non può compiere a piacimento

atti processuali autonomi, in alternativa al proprio avvocato, il giudice dovendo

sapere chi è il patrocinatore (non essendo ragionevolmente ammissibile l'ipotesi

di atti che possano contraddirsi) e a chi vanno eseguite le notificazioni

(sentenza inc. 11.2006.98 del 18 settembre 2007, consid. 3);

che,

quindi, la qualità di amministratrice avuta dalla RA 1 (art. 712t

CC) poco importava, la convenuta essendo patrocinata;

che di conseguenza, a un sommario esame, l'appello

sarebbe verosimilmente stato respinto;

che,

ciò posto, l'appellante sarebbe risultata soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese);

che

la tassa di giustizia va nondimeno ridotta per tenere conto del fatto che la procedura

termina senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

che

non si pone problema di ripetibili, gli istanti non avendo formulato osservazioni

all'appello;

decreta: 1. L'appello

è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.

fr.

150.

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

–;

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la prima Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000.

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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