11.2008.94
Capacità processuale dell'amministratore di una Comunione dei comproprietari di una proprietà per piani
9 settembre 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2008.94
Data decisione, Autorità:
09.09.2011, ICCA
Titolo:
Capacità processuale dell'amministratore di una Comunione dei comproprietari di una proprietà per piani
RAPPRESENTANZA VERSO TERZI
art. 712t CC
Incarto n.
11.2008.94
Lugano
9 settembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
ente per statuire nella causa DI.2007.1340
(proprietà per piani: revoca dell'amministratore) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 19 ottobre 2007 da
AO 1 e AO 1 ora in
AO 3
AO 4 e AO 5,
AO 6 ora in
AO 7 ora in
AO 8 , e
AO 9
(patrocinati
dall'. PA 2)
AO 10 e AO
11,
(patrocinati
dall' PA 3)
contro
Comunione dei comproprietari del
Condominio AP 1,
(rappresentataRA 1
e patrocinata da PA 1);
Ritenuto
in fatto: che con istanza del 19 ottobre 2007 AO 1 e AO
2, AO 3, AO 6, AO 7, AO 4 e AO 5, AO 8AO 9, AO 10 e AO 11 hanno convenuto la
Comunione dei comproprietari del Condominio “AP 1” davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, per ottenere la revoca con effetto immediato
dell'amministratrice della proprietà per piani, designata il 9 maggio 2003 nella
persona della RA 1;
che
all'udienza del 3 dicembre 2007 indetta per la discussione la convenuta ha proposto
di respingere l'istanza;
che
il 28 maggio 2008 la RA 1 ha presentato per la Comunione dei comproprietari del Condominio “AP 1” un'istanza di restituzione in intero per acquisire
agli atti nuova documentazione (doc. da 15 a 19);
che
il 29 maggio 2008 essa ha investito il Pretore con due altre istanze di
restituzione in intero per versare agli atti ulteriori documenti (doc. da 20 a
24 e da 25 a 31);
che
con osservazioni del 9 e 12 giugno 2008 AO 10 e AO 11 hanno proposto di respingere
in ordine tutt'e tre le
istanze,
l'amministratrice non essendo parte alla procedura, mentre gli altri istanti
sono rimasti silenti;
che
con decreto del 18 luglio 2008 il Pretore ha dichiarato irricevibili le istanze
citate, reputando la RA 1 non legittimata a rappresentare la parte convenuta, patrocinata
dall'PA 1;
che
il Pretore non ha prelevato oneri processuali né ha assegnato ripetibili;
che
contro il predetto decreto la convenuta è insorta a questa Camera con appello
del 31 luglio 2008, chiedendo di riconoscere “la capacità processuale attiva e
passiva in rappresentanza della CCC AP 1” a RA 1, riformando il decreto pretorile di conseguenza;
che
gli istanti non hanno prodotto osservazioni;
che
la causa in Pretura è stata sospesa il 23 ottobre 2008;
che
il 29 novembre 2010 l'PA 1, comunicando al Pretore come la RA 1 si fosse dimessa
nel frattempo dalla funzione di amministratrice della proprietà per piani, ha
chiesto di stralciare la causa dai ruoli poiché divenuta senza oggetto;
che
il 29 dicembre 2010 AO 1 e AO 2, AO 3, AO 6, AO 7, AO 4 e AO 5, AO 8 e AO 9
hanno aderito alla domanda in questione, mentre AO 10 e AO 11 non hanno reagito;
Considerandi
che
con decreto del 19 gennaio 2011 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli siccome
priva d'oggetto, ponendo gli oneri processuali di fr. 600.– a carico delle
parti in ragione di un mezzo ciascuno e compensando le ripetibili;
e considerando
in diritto: che ove una lite diventi senza oggetto il
giudice, udite le parti, stralcia la causa dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC
ticinese);
che,
accertate le dimissioni dell'amministratrice, non ha più alcun interesse
concreto e attuale giudicare la questione riguardante la legittimazione
dell'amministratrice a presentare istanze di restituzione in intero nella causa
volta alla sua destituzione;
che
di principio, qualora un appello divenga senza interesse giuridico, si applica
per analogia in materia di spese e ripetibili l'art. 72 della procedura civile
federale (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con richiami);
che nelle condizioni descritte il giudice
valuta dunque con motivazione sommaria quale sarebbe stato il verosimile esito
dell'appello se esso non dovesse essere stralciato dai ruoli;
che
in concreto il Pretore ha dichiarato irricevibili le istanze di restituzione in
intero promosse da RA 1, patrocinatore della convenuta essendo l'PA 1;
che
tale opinione appare pertinente, questa Camera avendo già avuto modo di ricordare
che nel quadro di una medesima causa una parte non può compiere a piacimento
atti processuali autonomi, in alternativa al proprio avvocato, il giudice dovendo
sapere chi è il patrocinatore (non essendo ragionevolmente ammissibile l'ipotesi
di atti che possano contraddirsi) e a chi vanno eseguite le notificazioni
(sentenza inc. 11.2006.98 del 18 settembre 2007, consid. 3);
che,
quindi, la qualità di amministratrice avuta dalla RA 1 (art. 712t
CC) poco importava, la convenuta essendo patrocinata;
che di conseguenza, a un sommario esame, l'appello
sarebbe verosimilmente stato respinto;
che,
ciò posto, l'appellante sarebbe risultata soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese);
che
la tassa di giustizia va nondimeno ridotta per tenere conto del fatto che la procedura
termina senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
che
non si pone problema di ripetibili, gli istanti non avendo formulato osservazioni
all'appello;
decreta: 1. L'appello
è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.
2.
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.
–
fr.
150.
–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la prima Camera civile del Tribunale di appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000.
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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