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Decisione

11.2008.95

Protezione della personalità

13 aprile 2012Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2007.74 (protezione

della personalità) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa

con petizione del 18 luglio 2007 da

AP 1

(patrocinato dall' PA 2 )

contro

AO 1

(patrocinato dall' PA 1 );

giudicando

ora sul decreto del 18 luglio 2008 con cui

il Pretore ha respinto un'istanza di provvedimenti cautelari presentata da AP 1

il 18 luglio 2007;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 30 luglio 2008 presentato da AP 1 contro il dispositivo III del decreto

cautelare emesso il 18 luglio 2008 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio

Nord;

2. Se

dev'essere accolto l'appello del 4 settembre 2008 di AO 1 contro il dispositivo

Considerandi

II del medesimo decreto;

3.

Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP

1.

è stato assunto il 26 luglio 1999 dalla __________ (__________) quale segretario

generale e direttore della scuola esercenti. Il 17 febbraio 2000 egli è stato

iscritto nel registro di commercio come “direttore”. AO 1 è presidente della

federazione. Durante una riunione del consiglio d'amministrazione della __________,

tenutasi l'11 dicembre 2006, AO 1 ha mosso a AP 1 pesanti rimproveri, fino a

interrogarsi sul possibile rilievo penale di taluni suoi comportamenti, chiedendo

che egli desse disdetta o fosse licenziato. Quello stesso giorno AP 1 si è

dimesso con effetto immediato e il 2 febbraio 2007 ha sporto querela contro AO 1 per le affermazioni proferite durante la riunione. Con decreto

d'accusa del 30 marzo 2009 il sostituto Procuratore pubblico ha dichiarato AO 1

autore colpevole di diffamazione per avere incolpato o reso sospetto AP 1 di

condotta disonorevole.

B. Nel

frattempo, con petizione del 18 luglio 2007 AP 1 si è rivolto al Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Nord perché ordinasse a AO 1 – sotto comminatoria

dell'art. 292 CP – di cessare la divulgazione di false informazioni sulle sue

capacità professionali e offese alla sua reputazione, perché gli ingiungesse di

non reiterare affermazioni lesive della sua perso­nalità e del suo onore, obbligandolo

a rifondergli fr. 30 000.– in risarci­mento del danno e in riparazione del torto morale.

Identiche ri­chieste (salvo quelle

pecuniarie) egli ha avanzato già in via cau­telare. All'udienza del 27

settembre 2007, indetta per la discussione cautelare, AO 1 ha proposto di respingere

l'istanza in ordine, subordinatamente nel merito, contestando la

ricevibilità delle domande e la propria

legittimazione passiva.

Iniziata

il 9 novembre 2007, l'istruttoria cautelare è terminata

il

31.

gennaio 2008. Al dibattimento finale cautelare le parti hanno rinunciato,

limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 3 marzo 2008 AP 1 ha ribadito l'istanza. Nel proprio, del 28 febbraio 2008, AO 1 ha chiesto una volta ancora di respingere l'istanza in ordine, subordinatamente nel merito.

C. Nel

frattempo, il 17 ottobre 2007, AO 1 ha presentato la risposta alla petizione con la quale ha postulato il rigetto del­l'azio­ne

in ordine, subordinatamente nel merito, oltre a contestare una volta di più la ricevibilità

delle domande e la sua legittimazione passiva. AP 1 ha replicato il 20 novembre 2007, confermando la petizione. Il convenuto ha duplicato il 7 gen­naio

2008, ribadendo le argomentazioni della risposta. All'udienza preliminare del

12.

marzo 2008 AO 1 ha invitato il Pretore a decidere anzitutto le richieste

cautelari, statuendo sulla ricevibilità delle domande e sulla sua legittimazione

passiva. In seguito le parti hanno notificato le prove di merito, sulla cui ammissibilità

il Pretore ha giudicato seduta stante.

D. Con

decreto del 18 luglio 2008 il Pretore ha accertato la legittimazione passiva

del convenuto (dispositivo I) e la ricevibilità delle domande (dispositivo II),

ma ha respinto l'istanza cautelare (dispositivo

III). La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese del primo

Dispositivo

dispositivo sono state poste a carico di AO 1, condannato a rifondere a AP 1

fr. 500.– per ripetibili. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese

del secondo dispositivo sono state poste anch'esse a carico di AO 1, condannato

a rifondere a AP 1 altri fr. 500.– per ripetibili. La tassa di giustizia di

fr. 600.– e le spese del terzo dispositivo sono state poste invece a

carico di AP 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 2200.– per ripetibili.

E. Contro

il rigetto dell'istanza cautelare AP 1 è insorto con un appello del 30 luglio 2008 a questa Camera per ottenere che l'istanza in questione sia accolta e il dispositivo III del decreto

impugnato riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 4 settembre 2008

AO 1 ha proposto di respingere l'im­pugnazione e con appello del giorno stesso

ha chiesto di accertare l'irricevibilità delle domande avversarie, respingendo la

petizione e riformando in tal senso il dispositivo II del decreto impugnato. All'appello il Pretore ha conferito

effetto sospensivo il 5 settembre 2008. Nelle sue osservazioni del 14

ottobre 2008 AP 1 propone di respingere l'appello di AO 1.

in diritto: I. In ordine

1. Fino

al 31 dicembre 2010 le istanze cautelari erano trattate con la procedura sommaria

dell'art. 376 segg. CPC e i decreti emessi dai

Pretori dopo il contraddittorio erano appellabili (art. 382 cpv. 1 CPC

ticinese) entro 10 giorni non sospesi dalle ferie (art. 314 e 384bis CPC

ticinese). D'indole cautelare, il dispositivo III del decreto in esame andava impugnato

entro quel termine. Nella fattispecie la

decisione del Pretore è stata notificata all'istante il 21 luglio 2008. Presentato

il 30 luglio seguente, l'appello di AP 1 è pertanto tempestivo.

2. Fino

al 31 dicembre 2010 i Pretori statuivano sui presupposti e sulle eccezioni processuali

mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC ticinese). Nelle cause appellabili un

decreto era impugnabile entro il termine applicabile alla procedura nell'ambito

della quale era stato emanato: trattandosi di procedura ordinaria, l'appello

era esperibile entro 20 giorni (art. 96 cpv. 2 e 4 con rinvio all'art. 308 cpv.

1 CPC ticinese); trattandosi di procedura sommaria, l'appello era esperibile –

come si è appena visto – entro 10 giorni non sospesi dalle ferie. Tanto

nell'uno quanto nell'altro caso inoltre esso era trattato solo “con la prima

appellazione sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC ticinese), sempre che l'appellante

confermasse allora di mantenerlo (art. 309 cpv. 3 CPC ticinese).

In

concreto il Pretore ha accertato la ricevibilità delle richieste di giudizio

sia ai fini del decreto cautelare sia ai fini della sentenza di merito. L'appellante

impugna solo la ricevibilità delle richieste di giudizio ai fini della sentenza

di merito (né avrebbe interesse ad appellare la ricevibilità delle richieste di

giudizio ai fini del decreto cautelare, che è stato respinto). Il dispositivo

II era appellabile perciò entro 20 giorni dalla sua notificazione. Presentato il

20° giorno dopo la fine delle ferie (art. 132 e 133 cpv. 1 lett. b CPC

ticinese), l'appello di AO 1 è tempestivo. Munito dal Pretore di effetto

sospensivo (art. 96 cpv. 3 CPC ticinese), esso può essere vagliato senza

indugio.

II. Sull'appello

di AO 1

3. L'appello

di AO 1 si riferisce – come si è appena accennato – alla causa di merito. Fossero

irricevibili per vizio di forma le richieste della petizione (come egli pretende),

l'azione andrebbe respinta in ordine, ciò che farebbe decadere già di per sé il

procedimento cautelare, rendendo senza interesse l'appello di AP 1. Giova

quindi trattare tale rimedio giuridico per primo.

4. L'appellante

fa valere che l'attore non ha descritto in modo sufficientemente preciso né con

la petizione né con la replica il comportamento che intenderebbe far cessare a

norma dell'art. 28a cpv. 1 n. 2 CC. Tale lacunosità gli impedirebbe

di difendersi ade­guatamente in sede istruttoria. Tanto meno – soggiunge il convenuto

– il comportamento che dovrebbe formare oggetto di divieto è concretato nelle

richieste di giudizio, le quali in simili condizioni nem­meno potrebbero essere

eseguite. Un'indeterminatezza del genere rende l'azione improponibile. A torto

il Pretore riterrebbe pertanto che respingere la petizione in ordine costituirebbe

un formalismo eccessivo.

5. In

materia di protezione della personalità la parte attrice non può limitarsi a

richieste di carattere generale: deve precisare quale comportamento della parte

convenuta il giudice debba sanzionare o quale misura d'esecuzione debba imporre

(sentenza del Tribunale federale 5C.121/1992 del 30 marzo 1993, consid. 3a con

rinvii di dottrina). Tranne casi speciali (si pensi all'ipotesi di molestie non

previamente definibili, ad esempio da parte di querulomani: I CCA, sentenza

inc. 62/91 del 29 maggio 1992, consid. 4a con richiamo di dottrina), tale

principio vale per tutte le azioni di astensione (Unterlassungsklagen):

il giudice non può, in altre parole, impartire diffide indeterminate, lasciando

poi all'autorità penale il compito di definire se un certo comportamento violi

o no la comminatoria dell'art. 292 CP (DTF 97 II 93; Bucher, Personnes physiques et

protection de la personnalité, 5ª

edizione, pag. 120 n. 556). Se dagli atti processuali non risulta con

sufficiente precisione quali comportamenti del convenuto dovrebbero essere vietati,

egli sollecita l'attore a specificare le richieste.

6. Chiamato dal

convenuto a statuire sull'esistenza di “domande formulate in termini precisi e

distinti” (art. 165 lett. g CPC ticinese, cui rinviava anche l'art. 175 cpv. 2

sulla replica) conformi a quanto il diritto federale prescrive per

l'applicazione dell'art. 28a cpv. 1 n. 2 CC, il Pretore ha statuito con

decreto, accertandole come formalmente sufficienti. Ora, nella petizione la richiesta

di giudizio era così redatta:

È fatto ordine al signor AO 1 di cessare la

divulgazione a terzi di false informazioni concernenti le capacità

professionali e la reputazione del signor AP 1, rispettivamente di non più

proferire affermazioni che ledo­no la personalità, l'onore e la stima personali

e professionali di quest'ultimo.

Nel memoriale di replica

l'attore si è limitato a chiedere “di giudicare come esposto nell'allegato di

petizione”. Lo stesso Pretore riconosce che “la richiesta di petizione è

formulata, almeno parzialmente, in termini generici” (decreto impugnato,

consid. 2 in fine). In realtà essa è completamente vaga: l'attore non indica

quali “false informazioni concernenti le sue capacità professionali e la sua

reputazione” AO 1 non dovrebbe ripetere né quali “affermazioni che ledano la

personalità, l'onore e la stima personali e professionali” di lui dovrebbero

essere proibite. È vero che i comportamenti in questione potrebbero

verosimilmente essere elencati, desumendoli dalla petizione e dalla replica. È

altrettanto vero però che ciò non giustifica richieste di giudizio indeterminate,

cui il giudice debba porre rimedio egli medesimo con la sentenza. Ne segue che,

contrariamente all'opinione del Pretore, le richieste di giudizio avanzate

dall'attore non meritano tutela. Ma ciò non significa ancora, contrariamente

all'opinione del convenuto, che la petizione vada respinta in ordine.

L'art. 99 cpv. 3 CPC

ticinese stabiliva che, ravvisandosi la mancanza di un presupposto processuale

suscettibile di essere sanata, il giudice assegnava alla parte “un breve

termine” per rimediare. Tale precetto sgorgava dal divieto del formalismo eccessivo,

il quale osta a un'applicazione rigorosa di norme processuali fine a sé stessa,

non giustificata da interessi degni di protezione (DTF 130 V 183 consid. 5.4.1, 128 II 142 consid. 2a, 127 I 34 consid. 2a/bb). Nel caso

in esame nulla induce a supporre che, impartendo all'attore un breve termine,

non sia possibile riparare l'insufficienza di forma denotata dalle richieste di

giudizio. E dichiarare la petizione irricevibile per costringere l'attore a

ricominciare il processo sulla base di domande emendate trascenderebbe

sicuramente nel formalismo eccessivo. Nel decreto impugnato il primo giudice,

constatato il difetto di forma, avrebbe dovuto assegnare all'attore perciò un

breve termine per circostanziare le domande. Ciò posto, l'appello del convenuto

va parzialmente accolto in tal senso e il decreto del Pretore riformato di conseguenza.

III. Sull'appello

di AP 1

7. Il Pretore ha respinto l'istanza cautelare, reputando verosimile

alla luce delle testimonianze raccolte che il convenuto si fosse limitato a

riferire al consiglio d'amministrazione della __________ , “come d'altronde era

suo dovere, fatti relativi all'operato di un dipendente”. “In caso di dubbio su

specifici comportamenti” – ha continuato il primo giudice – “il presidente ha

inoltre espressamente indicato che i fatti sarebbero stati da verificare. Il

suo resoconto appare limitato all'essenziale, dallo stesso non risultano

informazioni false o giudizi di valore lesivi della personalità del direttore,

che è stato sentito in occasione della stessa seduta, dove gli è stata offerta

la possibilità di prendere posizione su tutti gli addebiti mossi nei suoi

confronti dal presidente”. “Da un esame della fattispecie limitato alla

verosimiglianza” – ha concluso il Pretore – “sulla base di quanto è finora oggettivamente

emerso dagli atti, non è possibile, per il momento ravvisare un comporta­mento

illecito del convenuto suscettibile di provocare una lesione della personalità dell'attore” (decreto impugnato,

consid. 4 in fine).

8. Nell'appello

AP 1 sostiene che AO 1 non si è limitato a recriminare durante la riunione del

consiglio d'amministrazione, ma ha espresso critiche nei suoi confronti anche

in altre circostanze, prima e dopo la riunione. Secondo l'appellante inoltre

gli addebiti del convenuto sono “manifesti ed ingiuriosi giudizi di valore”, basati

su “informazioni assolutamente false”. Per di più, quelli a lui mossi durante

la riunione del consiglio d'amministrazione non sono stati presentati come rimproveri

da accertare, bensì come fatti appurati e certi. Fatti che in realtà sono, per

l'appellante, assolutamente inveritieri, in particolare per quanto riguarda

asserite “perdite finanziarie occasionate a __________”, “lacune gestionali”,

“doppie casse e incassi al nero”, “mandati di contabilità esterni” e “presenza

e orari di lavoro del segretario cantonale”.

9. A

norma dell'art. 28c cpv. 1 vCC chi rendeva verosimile l'esisten­za di

una lesione illecita alla sua personalità, imminente o attuale e tale da

potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, poteva chiedere al

giudice di ordinare provvedimenti cautelari. Lo scopo era di proibire

all'autore un determinato comportamento allo scopo di evitare lesioni future.

All'istante incombeva di rendere verosimile – senza cioè che il giudice ponesse

esigenze troppo severe – che il convenuto ledeva in quel momento o stava per

ledere la sua personalità con un comportamento illecito. Il convenuto, da parte

sua, era tenuto a recare – ove non negasse le proprie intenzioni – una

giustificazione che rendesse verosimile la legittimità del suo comportamento.

Spetta poi al giudice ponderare i contrapposti interessi, esaminando se il fine

perseguito dal convenuto sia degno di protezione (I CCA, sentenza inc. 11.2009.38

del 27 agosto 2010, consid. 4 con riferimenti).

a) L'art.

28c cpv. 1 vCC presupponeva – dopo quanto si è spiegato – che al momento

del giudizio cautelare la lesione fosse ancora in atto o apparisse imminente,

cioè concreta e attuale. Se a quel momento il rischio più non sussisteva oppure

la lesione si era già prodotta, il provvedimento cautelare più non si legittimava.

Il requisito dell'imminenza andava apprezzato con un certo rigore: l'istante doveva

rendere verosimile che la lesione poteva prodursi o si sarebbe potuta ripetere

in un futuro immediato (RtiD I-2004 pag. 587 n. 60c; v. anche DTF 127 III 485

consid. 1c/aa). Prima di domandarsi – come ha fatto il Pretore – se in concreto

si ravvisasse, a un sommario esame, un comporta­mento del convenuto

suscettibile di offendere la personalità

dell'attore occorreva analizzare pertanto se la lesione apparisse ancora

imminente e attuale.

b) L'appellante

afferma che le voci false fatte circolare da AO 1 “vengono ancora oggi ripetute

e passano di bocca in bocca in tutto il Cantone” (appello, pag. 6 e 14). L'asserzione

non trova però conforto agli atti. Che al momento dell'appello l'eco della

vicenda non si fosse ancora spenta è possibile. __________, che aveva

partecipato quel 16 gennaio 2007 all'assemblea della __________ nel corso

della quale AO 1 aveva rimproverato a AP 1 “una miriade di manchevolezze in

merito al suo modo di operare”, ha dichiarato di essere stato interpellato “ancora

recentemente” da un esercente della __________ circa le asserite malversazioni dell'attore

(deposizione del 9 novembre 2007, verbali pag. 16 in alto). Ma a parte il fatto che l'episodio precede l'appello di almeno nove mesi, nulla rendeva

verosimile che gli strascichi della vicenda continuassero a essere alimentati da

AO 1, o perché questi ripetesse le accuse o in altro modo. Nemmeno l'appellante,

del resto, indica quali risultanze suffragassero l'ipotesi che le voci false

sul conto dell'attore “vengono ancora oggi ripetute”. Ne segue che il requisito

dell'imminenza richiesto dall'art. 28c cpv. 1 vCC per l'emanazione

di provvedimenti cautelari non era adempiuto e che già per questa ragione il

decreto impugnato resiste all'appello.

IV. Sugli oneri

processuali e le ripetibili

10. Gli

oneri processuali e le ripetibili dell'appello presentato da AO 1 seguono la

vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Il convenuto ottiene

causa vinta sul fatto che le richieste di giudizio avanzate dall'attore devono

essere riformulate, ma non che la petizione debba essere respinta in ordine. Si

giustifica così, equitativamente, di suddividere la tassa di giustizia e le

spese a metà, compensando le ripetibili. Gli oneri dell'appello introdotto da AP

1 vanno invece a carico di quest'ultimo, soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC

ticinese), con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per

ripetibili.

V. Sui

rimedi giuridici a livello federale

11. Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una

decisione incidentale segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett.

c LTF). Nella fattispecie l'azione principale in materia di protezione della

personalità non ha carattere pecuniario (DTF 127 III 483 consid. 1a, con rinvio),

diversamente dall'azione intesa al risarcimento del danno e alla riparazione

del torto morale (RtiD II-2005 pag. 680 in basso; DTF 102 II 163 consid. 1), la

quale in concreto raggiunge per altro il valore minimo dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF. Onde, comunque si esamini la questione, la proponibilità di un

ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo

II del decreto impugnato è così riformato:

1.

A AP 1 è impartito un termine di 10 giorni per precisare le sue richieste di petizione,

specificando concretamente quali “false

informazioni concernenti le sue capacità professionali e la sua reputazione” AO

1 non dovrebbe ripetere e quali “affermazioni che ledano la personalità,

l'onore e la stima personali e professionali” di lui dovrebbero essere vietate.

2. La

tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese sono poste a carico delle parti nella

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

2. Gli oneri di tale

appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

500.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili.

3. L'appello di

AP 1 è respinto e il dispositivo III del decreto impugnato è confermato.

4. Gli oneri di

tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico del'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1500.– per

ripetibili.

5. Notificazione:

;

.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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