11.2008.95
Protezione della personalità
13 aprile 2012Italiano17 min
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Numero d'incarto:
11.2008.95
Data decisione, Autorità:
13.04.2012, ICCA
Titolo:
Protezione della personalità
ALTRI PRESUPPOSTI PROCESSUALI
PROTEZIONE DELLA PERSONALITÀ CONTRO LESIONI ILLECITE
art. 28 CC
art. 99 cpv. 3 CPC-TI
Incarto n.
11.2008.95
Lugano
13 aprile
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2007.74 (protezione
della personalità) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa
con petizione del 18 luglio 2007 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 2 )
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 1 );
giudicando
ora sul decreto del 18 luglio 2008 con cui
il Pretore ha respinto un'istanza di provvedimenti cautelari presentata da AP 1
il 18 luglio 2007;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 30 luglio 2008 presentato da AP 1 contro il dispositivo III del decreto
cautelare emesso il 18 luglio 2008 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord;
2. Se
dev'essere accolto l'appello del 4 settembre 2008 di AO 1 contro il dispositivo
Considerandi
II del medesimo decreto;
3.
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1.
è stato assunto il 26 luglio 1999 dalla __________ (__________) quale segretario
generale e direttore della scuola esercenti. Il 17 febbraio 2000 egli è stato
iscritto nel registro di commercio come “direttore”. AO 1 è presidente della
federazione. Durante una riunione del consiglio d'amministrazione della __________,
tenutasi l'11 dicembre 2006, AO 1 ha mosso a AP 1 pesanti rimproveri, fino a
interrogarsi sul possibile rilievo penale di taluni suoi comportamenti, chiedendo
che egli desse disdetta o fosse licenziato. Quello stesso giorno AP 1 si è
dimesso con effetto immediato e il 2 febbraio 2007 ha sporto querela contro AO 1 per le affermazioni proferite durante la riunione. Con decreto
d'accusa del 30 marzo 2009 il sostituto Procuratore pubblico ha dichiarato AO 1
autore colpevole di diffamazione per avere incolpato o reso sospetto AP 1 di
condotta disonorevole.
B. Nel
frattempo, con petizione del 18 luglio 2007 AP 1 si è rivolto al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord perché ordinasse a AO 1 – sotto comminatoria
dell'art. 292 CP – di cessare la divulgazione di false informazioni sulle sue
capacità professionali e offese alla sua reputazione, perché gli ingiungesse di
non reiterare affermazioni lesive della sua personalità e del suo onore, obbligandolo
a rifondergli fr. 30 000.– in risarcimento del danno e in riparazione del torto morale.
Identiche richieste (salvo quelle
pecuniarie) egli ha avanzato già in via cautelare. All'udienza del 27
settembre 2007, indetta per la discussione cautelare, AO 1 ha proposto di respingere
l'istanza in ordine, subordinatamente nel merito, contestando la
ricevibilità delle domande e la propria
legittimazione passiva.
Iniziata
il 9 novembre 2007, l'istruttoria cautelare è terminata
il
31.
gennaio 2008. Al dibattimento finale cautelare le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 3 marzo 2008 AP 1 ha ribadito l'istanza. Nel proprio, del 28 febbraio 2008, AO 1 ha chiesto una volta ancora di respingere l'istanza in ordine, subordinatamente nel merito.
C. Nel
frattempo, il 17 ottobre 2007, AO 1 ha presentato la risposta alla petizione con la quale ha postulato il rigetto dell'azione
in ordine, subordinatamente nel merito, oltre a contestare una volta di più la ricevibilità
delle domande e la sua legittimazione passiva. AP 1 ha replicato il 20 novembre 2007, confermando la petizione. Il convenuto ha duplicato il 7 gennaio
2008, ribadendo le argomentazioni della risposta. All'udienza preliminare del
12.
marzo 2008 AO 1 ha invitato il Pretore a decidere anzitutto le richieste
cautelari, statuendo sulla ricevibilità delle domande e sulla sua legittimazione
passiva. In seguito le parti hanno notificato le prove di merito, sulla cui ammissibilità
il Pretore ha giudicato seduta stante.
D. Con
decreto del 18 luglio 2008 il Pretore ha accertato la legittimazione passiva
del convenuto (dispositivo I) e la ricevibilità delle domande (dispositivo II),
ma ha respinto l'istanza cautelare (dispositivo
III). La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese del primo
Dispositivo
dispositivo sono state poste a carico di AO 1, condannato a rifondere a AP 1
fr. 500.– per ripetibili. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese
del secondo dispositivo sono state poste anch'esse a carico di AO 1, condannato
a rifondere a AP 1 altri fr. 500.– per ripetibili. La tassa di giustizia di
fr. 600.– e le spese del terzo dispositivo sono state poste invece a
carico di AP 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 2200.– per ripetibili.
E. Contro
il rigetto dell'istanza cautelare AP 1 è insorto con un appello del 30 luglio 2008 a questa Camera per ottenere che l'istanza in questione sia accolta e il dispositivo III del decreto
impugnato riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 4 settembre 2008
AO 1 ha proposto di respingere l'impugnazione e con appello del giorno stesso
ha chiesto di accertare l'irricevibilità delle domande avversarie, respingendo la
petizione e riformando in tal senso il dispositivo II del decreto impugnato. All'appello il Pretore ha conferito
effetto sospensivo il 5 settembre 2008. Nelle sue osservazioni del 14
ottobre 2008 AP 1 propone di respingere l'appello di AO 1.
in diritto: I. In ordine
1. Fino
al 31 dicembre 2010 le istanze cautelari erano trattate con la procedura sommaria
dell'art. 376 segg. CPC e i decreti emessi dai
Pretori dopo il contraddittorio erano appellabili (art. 382 cpv. 1 CPC
ticinese) entro 10 giorni non sospesi dalle ferie (art. 314 e 384bis CPC
ticinese). D'indole cautelare, il dispositivo III del decreto in esame andava impugnato
entro quel termine. Nella fattispecie la
decisione del Pretore è stata notificata all'istante il 21 luglio 2008. Presentato
il 30 luglio seguente, l'appello di AP 1 è pertanto tempestivo.
2. Fino
al 31 dicembre 2010 i Pretori statuivano sui presupposti e sulle eccezioni processuali
mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC ticinese). Nelle cause appellabili un
decreto era impugnabile entro il termine applicabile alla procedura nell'ambito
della quale era stato emanato: trattandosi di procedura ordinaria, l'appello
era esperibile entro 20 giorni (art. 96 cpv. 2 e 4 con rinvio all'art. 308 cpv.
1 CPC ticinese); trattandosi di procedura sommaria, l'appello era esperibile –
come si è appena visto – entro 10 giorni non sospesi dalle ferie. Tanto
nell'uno quanto nell'altro caso inoltre esso era trattato solo “con la prima
appellazione sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC ticinese), sempre che l'appellante
confermasse allora di mantenerlo (art. 309 cpv. 3 CPC ticinese).
In
concreto il Pretore ha accertato la ricevibilità delle richieste di giudizio
sia ai fini del decreto cautelare sia ai fini della sentenza di merito. L'appellante
impugna solo la ricevibilità delle richieste di giudizio ai fini della sentenza
di merito (né avrebbe interesse ad appellare la ricevibilità delle richieste di
giudizio ai fini del decreto cautelare, che è stato respinto). Il dispositivo
II era appellabile perciò entro 20 giorni dalla sua notificazione. Presentato il
20° giorno dopo la fine delle ferie (art. 132 e 133 cpv. 1 lett. b CPC
ticinese), l'appello di AO 1 è tempestivo. Munito dal Pretore di effetto
sospensivo (art. 96 cpv. 3 CPC ticinese), esso può essere vagliato senza
indugio.
II. Sull'appello
di AO 1
3. L'appello
di AO 1 si riferisce – come si è appena accennato – alla causa di merito. Fossero
irricevibili per vizio di forma le richieste della petizione (come egli pretende),
l'azione andrebbe respinta in ordine, ciò che farebbe decadere già di per sé il
procedimento cautelare, rendendo senza interesse l'appello di AP 1. Giova
quindi trattare tale rimedio giuridico per primo.
4. L'appellante
fa valere che l'attore non ha descritto in modo sufficientemente preciso né con
la petizione né con la replica il comportamento che intenderebbe far cessare a
norma dell'art. 28a cpv. 1 n. 2 CC. Tale lacunosità gli impedirebbe
di difendersi adeguatamente in sede istruttoria. Tanto meno – soggiunge il convenuto
– il comportamento che dovrebbe formare oggetto di divieto è concretato nelle
richieste di giudizio, le quali in simili condizioni nemmeno potrebbero essere
eseguite. Un'indeterminatezza del genere rende l'azione improponibile. A torto
il Pretore riterrebbe pertanto che respingere la petizione in ordine costituirebbe
un formalismo eccessivo.
5. In
materia di protezione della personalità la parte attrice non può limitarsi a
richieste di carattere generale: deve precisare quale comportamento della parte
convenuta il giudice debba sanzionare o quale misura d'esecuzione debba imporre
(sentenza del Tribunale federale 5C.121/1992 del 30 marzo 1993, consid. 3a con
rinvii di dottrina). Tranne casi speciali (si pensi all'ipotesi di molestie non
previamente definibili, ad esempio da parte di querulomani: I CCA, sentenza
inc. 62/91 del 29 maggio 1992, consid. 4a con richiamo di dottrina), tale
principio vale per tutte le azioni di astensione (Unterlassungsklagen):
il giudice non può, in altre parole, impartire diffide indeterminate, lasciando
poi all'autorità penale il compito di definire se un certo comportamento violi
o no la comminatoria dell'art. 292 CP (DTF 97 II 93; Bucher, Personnes physiques et
protection de la personnalité, 5ª
edizione, pag. 120 n. 556). Se dagli atti processuali non risulta con
sufficiente precisione quali comportamenti del convenuto dovrebbero essere vietati,
egli sollecita l'attore a specificare le richieste.
6. Chiamato dal
convenuto a statuire sull'esistenza di “domande formulate in termini precisi e
distinti” (art. 165 lett. g CPC ticinese, cui rinviava anche l'art. 175 cpv. 2
sulla replica) conformi a quanto il diritto federale prescrive per
l'applicazione dell'art. 28a cpv. 1 n. 2 CC, il Pretore ha statuito con
decreto, accertandole come formalmente sufficienti. Ora, nella petizione la richiesta
di giudizio era così redatta:
È fatto ordine al signor AO 1 di cessare la
divulgazione a terzi di false informazioni concernenti le capacità
professionali e la reputazione del signor AP 1, rispettivamente di non più
proferire affermazioni che ledono la personalità, l'onore e la stima personali
e professionali di quest'ultimo.
Nel memoriale di replica
l'attore si è limitato a chiedere “di giudicare come esposto nell'allegato di
petizione”. Lo stesso Pretore riconosce che “la richiesta di petizione è
formulata, almeno parzialmente, in termini generici” (decreto impugnato,
consid. 2 in fine). In realtà essa è completamente vaga: l'attore non indica
quali “false informazioni concernenti le sue capacità professionali e la sua
reputazione” AO 1 non dovrebbe ripetere né quali “affermazioni che ledano la
personalità, l'onore e la stima personali e professionali” di lui dovrebbero
essere proibite. È vero che i comportamenti in questione potrebbero
verosimilmente essere elencati, desumendoli dalla petizione e dalla replica. È
altrettanto vero però che ciò non giustifica richieste di giudizio indeterminate,
cui il giudice debba porre rimedio egli medesimo con la sentenza. Ne segue che,
contrariamente all'opinione del Pretore, le richieste di giudizio avanzate
dall'attore non meritano tutela. Ma ciò non significa ancora, contrariamente
all'opinione del convenuto, che la petizione vada respinta in ordine.
L'art. 99 cpv. 3 CPC
ticinese stabiliva che, ravvisandosi la mancanza di un presupposto processuale
suscettibile di essere sanata, il giudice assegnava alla parte “un breve
termine” per rimediare. Tale precetto sgorgava dal divieto del formalismo eccessivo,
il quale osta a un'applicazione rigorosa di norme processuali fine a sé stessa,
non giustificata da interessi degni di protezione (DTF 130 V 183 consid. 5.4.1, 128 II 142 consid. 2a, 127 I 34 consid. 2a/bb). Nel caso
in esame nulla induce a supporre che, impartendo all'attore un breve termine,
non sia possibile riparare l'insufficienza di forma denotata dalle richieste di
giudizio. E dichiarare la petizione irricevibile per costringere l'attore a
ricominciare il processo sulla base di domande emendate trascenderebbe
sicuramente nel formalismo eccessivo. Nel decreto impugnato il primo giudice,
constatato il difetto di forma, avrebbe dovuto assegnare all'attore perciò un
breve termine per circostanziare le domande. Ciò posto, l'appello del convenuto
va parzialmente accolto in tal senso e il decreto del Pretore riformato di conseguenza.
III. Sull'appello
di AP 1
7. Il Pretore ha respinto l'istanza cautelare, reputando verosimile
alla luce delle testimonianze raccolte che il convenuto si fosse limitato a
riferire al consiglio d'amministrazione della __________ , “come d'altronde era
suo dovere, fatti relativi all'operato di un dipendente”. “In caso di dubbio su
specifici comportamenti” – ha continuato il primo giudice – “il presidente ha
inoltre espressamente indicato che i fatti sarebbero stati da verificare. Il
suo resoconto appare limitato all'essenziale, dallo stesso non risultano
informazioni false o giudizi di valore lesivi della personalità del direttore,
che è stato sentito in occasione della stessa seduta, dove gli è stata offerta
la possibilità di prendere posizione su tutti gli addebiti mossi nei suoi
confronti dal presidente”. “Da un esame della fattispecie limitato alla
verosimiglianza” – ha concluso il Pretore – “sulla base di quanto è finora oggettivamente
emerso dagli atti, non è possibile, per il momento ravvisare un comportamento
illecito del convenuto suscettibile di provocare una lesione della personalità dell'attore” (decreto impugnato,
consid. 4 in fine).
8. Nell'appello
AP 1 sostiene che AO 1 non si è limitato a recriminare durante la riunione del
consiglio d'amministrazione, ma ha espresso critiche nei suoi confronti anche
in altre circostanze, prima e dopo la riunione. Secondo l'appellante inoltre
gli addebiti del convenuto sono “manifesti ed ingiuriosi giudizi di valore”, basati
su “informazioni assolutamente false”. Per di più, quelli a lui mossi durante
la riunione del consiglio d'amministrazione non sono stati presentati come rimproveri
da accertare, bensì come fatti appurati e certi. Fatti che in realtà sono, per
l'appellante, assolutamente inveritieri, in particolare per quanto riguarda
asserite “perdite finanziarie occasionate a __________”, “lacune gestionali”,
“doppie casse e incassi al nero”, “mandati di contabilità esterni” e “presenza
e orari di lavoro del segretario cantonale”.
9. A
norma dell'art. 28c cpv. 1 vCC chi rendeva verosimile l'esistenza di
una lesione illecita alla sua personalità, imminente o attuale e tale da
potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, poteva chiedere al
giudice di ordinare provvedimenti cautelari. Lo scopo era di proibire
all'autore un determinato comportamento allo scopo di evitare lesioni future.
All'istante incombeva di rendere verosimile – senza cioè che il giudice ponesse
esigenze troppo severe – che il convenuto ledeva in quel momento o stava per
ledere la sua personalità con un comportamento illecito. Il convenuto, da parte
sua, era tenuto a recare – ove non negasse le proprie intenzioni – una
giustificazione che rendesse verosimile la legittimità del suo comportamento.
Spetta poi al giudice ponderare i contrapposti interessi, esaminando se il fine
perseguito dal convenuto sia degno di protezione (I CCA, sentenza inc. 11.2009.38
del 27 agosto 2010, consid. 4 con riferimenti).
a) L'art.
28c cpv. 1 vCC presupponeva – dopo quanto si è spiegato – che al momento
del giudizio cautelare la lesione fosse ancora in atto o apparisse imminente,
cioè concreta e attuale. Se a quel momento il rischio più non sussisteva oppure
la lesione si era già prodotta, il provvedimento cautelare più non si legittimava.
Il requisito dell'imminenza andava apprezzato con un certo rigore: l'istante doveva
rendere verosimile che la lesione poteva prodursi o si sarebbe potuta ripetere
in un futuro immediato (RtiD I-2004 pag. 587 n. 60c; v. anche DTF 127 III 485
consid. 1c/aa). Prima di domandarsi – come ha fatto il Pretore – se in concreto
si ravvisasse, a un sommario esame, un comportamento del convenuto
suscettibile di offendere la personalità
dell'attore occorreva analizzare pertanto se la lesione apparisse ancora
imminente e attuale.
b) L'appellante
afferma che le voci false fatte circolare da AO 1 “vengono ancora oggi ripetute
e passano di bocca in bocca in tutto il Cantone” (appello, pag. 6 e 14). L'asserzione
non trova però conforto agli atti. Che al momento dell'appello l'eco della
vicenda non si fosse ancora spenta è possibile. __________, che aveva
partecipato quel 16 gennaio 2007 all'assemblea della __________ nel corso
della quale AO 1 aveva rimproverato a AP 1 “una miriade di manchevolezze in
merito al suo modo di operare”, ha dichiarato di essere stato interpellato “ancora
recentemente” da un esercente della __________ circa le asserite malversazioni dell'attore
(deposizione del 9 novembre 2007, verbali pag. 16 in alto). Ma a parte il fatto che l'episodio precede l'appello di almeno nove mesi, nulla rendeva
verosimile che gli strascichi della vicenda continuassero a essere alimentati da
AO 1, o perché questi ripetesse le accuse o in altro modo. Nemmeno l'appellante,
del resto, indica quali risultanze suffragassero l'ipotesi che le voci false
sul conto dell'attore “vengono ancora oggi ripetute”. Ne segue che il requisito
dell'imminenza richiesto dall'art. 28c cpv. 1 vCC per l'emanazione
di provvedimenti cautelari non era adempiuto e che già per questa ragione il
decreto impugnato resiste all'appello.
IV. Sugli oneri
processuali e le ripetibili
10. Gli
oneri processuali e le ripetibili dell'appello presentato da AO 1 seguono la
vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Il convenuto ottiene
causa vinta sul fatto che le richieste di giudizio avanzate dall'attore devono
essere riformulate, ma non che la petizione debba essere respinta in ordine. Si
giustifica così, equitativamente, di suddividere la tassa di giustizia e le
spese a metà, compensando le ripetibili. Gli oneri dell'appello introdotto da AP
1 vanno invece a carico di quest'ultimo, soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC
ticinese), con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per
ripetibili.
V. Sui
rimedi giuridici a livello federale
11. Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una
decisione incidentale segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett.
c LTF). Nella fattispecie l'azione principale in materia di protezione della
personalità non ha carattere pecuniario (DTF 127 III 483 consid. 1a, con rinvio),
diversamente dall'azione intesa al risarcimento del danno e alla riparazione
del torto morale (RtiD II-2005 pag. 680 in basso; DTF 102 II 163 consid. 1), la
quale in concreto raggiunge per altro il valore minimo dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF. Onde, comunque si esamini la questione, la proponibilità di un
ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo
II del decreto impugnato è così riformato:
1.
A AP 1 è impartito un termine di 10 giorni per precisare le sue richieste di petizione,
specificando concretamente quali “false
informazioni concernenti le sue capacità professionali e la sua reputazione” AO
1 non dovrebbe ripetere e quali “affermazioni che ledano la personalità,
l'onore e la stima personali e professionali” di lui dovrebbero essere vietate.
2. La
tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese sono poste a carico delle parti nella
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
2. Gli oneri di tale
appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
3. L'appello di
AP 1 è respinto e il dispositivo III del decreto impugnato è confermato.
4. Gli oneri di
tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico del'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1500.– per
ripetibili.
5. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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