11.2008.98
Misure provvisionali in pendenza di azione di divorzio
25 agosto 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2008.98
Data decisione, Autorità:
25.08.2008, ICCA
Titolo:
Misure provvisionali in pendenza di azione di divorzio
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
PROCEDIMENTO CAUTELARE
art. 137 cpv. 2 CC
art. 376 CPC-TI
art. 379 CPC-TI
Incarto n.
11.2008.98
Lugano
25 agosto
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2007.76
(divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Sud promossa con petizione del 7 settembre 2007 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1)
contro
AP 1 (I),
giudicando ora sul decreto cautelare del 28 luglio 2008 con cui il Pretore ha
respinto due istanze provvisionali presentate da AP 1 il 19 e 28 luglio 2008;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto come
appello il memoriale dell'8 agosto 2008 presentato da AP 1 contro il decreto
cautelare emesso il 28 luglio 2008 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che nell'ambito di un'azione di divorzio su richiesta unilaterale
promossa da AO 1 (1963) nei confronti del marito AP 1 (1954), con decreto del 4 luglio 2008 emanato “nelle more istruttorie” il Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud ha disciplinato il diritto di visita del convenuto alle figlie E__________ (1992) e I__________ (1999) durante le ferie estive;
che con
istanza cautelare del 19 luglio 2008 AP 1 ha chiesto al Pretore una diversa
regolamentazione del diritto di visita usuale alla figlia I__________, il
recupero di giorni durante i quali il diritto di visita non era stato
esercitato e un'estensione del diritto di visita durante le ferie estive;
che il 29
(recte: 28) luglio 2008 AP 1 si è nuovamente rivolto al Pretore con
un'istanza cautelare, postulando l'affidamento delle figlie, l'attribuzione dell'autorità
parentale, il divieto di relazioni personali tra AO 1 e le figlie, la
soppressione del contributo alimentare da lui dovuto alla moglie, il ricupero
di giorni durante i quali il suo diritto di visita non era stato esercitato e
l'ordine alla polizia di consegnargli le figlie in caso di impedimento da parte
della madre;
che con
decreto cautelare del 28 luglio 2008 il Pretore ha respinto le predette istanze
inaudita parte, riservando ai coniugi la facoltà di chiedere la modifica di
tale decreto entro 10 giorni “previo
contraddittorio”;
che l'8
agosto 2008 AP 1 ha inviato alla Pretura un memoriale (“istanza
cautelare”) per ottenere – tra l'altro – l'accoglimento
delle sue domande provvisionali e la revoca del decreto emesso dal Pretore il
28 luglio 2008;
che la
Pretura ha trasmesso il memoriale il 13 agosto 2008 al Tribunale d'appello;
che
l'atto non è stato intimato per osservazioni;
e considerando
Considerandi
in diritto: che
giusta l'art. 309 cpv. 2 lett. d CPC un atto d'appello deve contenere, sotto pena
la nullità (cpv. 5), la dichiarazione di appellare, con l'indicazione precisa
dei punti della sentenza impugnata che si intendono contestare;
che in concreto le domande riferite al
decreto cautelare del 28 luglio 2008 sarebbero – di per
sé – ricevibili, se nella fattispecie non facesse manifesto difetto la volontà
di ricorrere;
che
difatti l'atto è intitolato “istanza cautelare”, è indirizzato alla Pretura di Mendrisio Sud, è rivolto
direttamente al Pretore (“egregio Pretore, __________”) e al punto 6 di pagina 6 riprende la possibilità prevista dall'art.
379.
cpv. 2 CPC, evocata dal primo giudice nel dispositivo n. 2 del decreto in
esame;
che nelle
circostanze descritte il memoriale dell'interessato non può essere trattato
come rimedio giuridico, tanto meno pensando al fatto che, diretto contro un
decreto emanato senza contraddittorio, esso sarebbe finanche ricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, pag. 846 nota 907);
che, di
conseguenza, l'atto va rinviato al primo giudice perché lo consideri come istanza
di revoca e verifichi se esso adempie i requisiti formali per l'indizione del contraddittorio
(art. 126 combinato con l'art. 379 cpv. 3 CPC);
che gli
oneri processuali andrebbero a carico di AP 1, soccombente (art. 148 cpv. 1
CPC);
che, date
le particolarità del caso, si giustifica nondimeno di rinunciare a ogni prelievo,
l'atto essendo stato trasmesso a questa Camera senza la volontà dell'interessato;
che non
si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato
per osservazioni;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Trattato
come appello, l'atto è irricevibile.
2.
L'atto è ritornato
al Pretore perché esamini se può essere trattato come istanza di modifica cautelare
previo contraddittorio.
3.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
4.
Intimazione
a:
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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