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Decisione

11.2008.98

Misure provvisionali in pendenza di azione di divorzio

25 agosto 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2007.76

(divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Sud promossa con petizione del 7 settembre 2007 da

AO 1

(patrocinata dall' PA 1)

contro

AP 1 (I),

giudicando ora sul decreto cautelare del 28 luglio 2008 con cui il Pretore ha

respinto due istanze provvisionali presentate da AP 1 il 19 e 28 luglio 2008;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto come

appello il memoriale dell'8 agosto 2008 presentato da AP 1 contro il decreto

cautelare emesso il 28 luglio 2008 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio

Sud;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che nell'ambito di un'azione di divorzio su richiesta unilaterale

promossa da AO 1 (1963) nei confronti del marito AP 1 (1954), con decreto del 4 luglio 2008 emanato “nelle more istruttorie” il Pretore della giurisdizione di

Mendrisio Sud ha disciplinato il diritto di visita del convenuto alle figlie E__________ (1992) e I__________ (1999) durante le ferie estive;

che con

istanza cautelare del 19 luglio 2008 AP 1 ha chiesto al Pretore una diversa

regolamentazione del diritto di visita usuale alla figlia I__________, il

recupero di giorni durante i quali il diritto di visita non era stato

esercitato e un'estensione del diritto di visita durante le ferie estive;

che il 29

(recte: 28) luglio 2008 AP 1 si è nuovamente rivolto al Pretore con

un'istanza cautelare, postulando l'affidamento delle figlie, l'attribuzione dell'autorità

parentale, il divieto di relazioni personali tra AO 1 e le figlie, la

soppressione del contributo alimentare da lui dovuto alla moglie, il ricupero

di giorni durante i quali il suo diritto di visita non era stato esercitato e

l'ordine alla polizia di consegnargli le figlie in caso di impedimento da parte

della madre;

che con

decreto cautelare del 28 luglio 2008 il Pretore ha respinto le predette istanze

inaudita parte, riservando ai coniugi la facoltà di chiedere la modifica di

tale decreto entro 10 giorni “previo

contraddittorio”;

che l'8

agosto 2008 AP 1 ha inviato alla Pretura un memoriale (“istanza

cautelare”) per ottenere – tra l'altro – l'accoglimento

delle sue domande provvisionali e la revoca del decreto emes­so dal Pretore il

28 luglio 2008;

che la

Pretura ha trasmesso il memoriale il 13 agosto 2008 al Tribunale d'appello;

che

l'atto non è stato intimato per osservazioni;

e considerando

Considerandi

in diritto: che

giusta l'art. 309 cpv. 2 lett. d CPC un atto d'appello deve contenere, sotto pena

la nullità (cpv. 5), la dichiarazione di appellare, con l'indicazione precisa

dei punti della sentenza impugnata che si intendono contestare;

che in concreto le domande riferite al

decreto cautelare del 28 luglio 2008 sarebbero – di per

sé – ricevibili, se nella fattispecie non facesse manifesto difetto la volontà

di ricorrere;

che

difatti l'atto è intitolato “istanza cautelare”, è indirizzato alla Pretura di Mendrisio Sud, è rivolto

direttamente al Pretore (“egre­gio Pretore, __________”) e al punto 6 di pagina 6 riprende la possibilità prevista dall'art.

379.

cpv. 2 CPC, evocata dal primo giudice nel dispositivo n. 2 del decreto in

esame;

che nelle

circostanze descritte il memoriale dell'interessato non può essere trattato

come rimedio giuridico, tanto meno pensando al fatto che, diretto contro un

decreto emanato senza contraddittorio, esso sarebbe finanche ricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato

e commentato, Lugano 2000, pag. 846 nota 907);

che, di

conseguenza, l'atto va rinviato al primo giudice perché lo consideri come istanza

di revoca e verifichi se esso adempie i requisiti formali per l'indizione del contraddittorio

(art. 126 combinato con l'art. 379 cpv. 3 CPC);

che gli

oneri processuali andrebbero a carico di AP 1, soccombente (art. 148 cpv. 1

CPC);

che, date

le particolarità del caso, si giustifica nondimeno di rinunciare a ogni prelievo,

l'atto essendo stato trasmesso a questa Camera senza la volontà dell'interessato;

che non

si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato

per osservazioni;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Trattato

come appello, l'atto è irricevibile.

2.

L'atto è ritornato

al Pretore perché esamini se può essere trattato come istanza di modifica cautelare

previo contraddittorio.

3.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

4.

Intimazione

a:

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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