11.2008.99
Divorzio su richiesta unilaterale. Misure provvisionali in pendenza di divorzio. Competenza del giudice svizzero del divorzio (o della separazione) a statuire sull'affidamento, le relazioni personali
25 settembre 2009Italiano19 min
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Numero d'incarto:
11.2008.99
Data decisione, Autorità:
25.09.2009, ICCA
Titolo:
Divorzio su richiesta unilaterale. Misure provvisionali in pendenza di divorzio.
Competenza del giudice svizzero del divorzio (o della separazione) a statuire sull'affidamento, le relazioni personali e i contributi alimentari nel caso di figli con dimora abituale all'estero
COMPETENZA
DIVORZIO
EFFETTI DELLA FILIAZIONE
art. 1 CPROMIN 61
art. 62 LDIP
art. 63 LDIP
Incarto n.
11.2008.99
Lugano
25 settembre
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause OA.2004.224 (divorzio
su richiesta unilaterale) e DI.2004.341 (misure provvisionali in pendenza di
divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promosse con petizione
e istanza del 14 aprile 2004 da
AO 1
(patrocinato dall' PA 1)
contro
AP 1 ()
(patrocinata dall' PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 14 agosto 2008 presentato da AP 1 contro il giudizio unico emesso l'11 agosto 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1961) e AP 1 (1965), cittadini italiani, si sono sposati a __________
(__________) il 13 maggio 1989. Dal matrimonio sono nati M__________ (15 novembre 1994) e M__________ (19 marzo 1998). I coniugi vivono separati dal luglio del 1998, quando la
moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi con i
figli a __________. Il marito lavora a tempo parziale per una ditta di attiva
nel campo della sicurezza e percepisce altresì indennità di disoccupazione. La moglie
non esercita attività lucrativa, salvo qualche ora come donna delle pulizie.
B. In
esito a un'azione promossa dalla moglie il 14 dicembre
1998, con sentenza del 12 maggio 1999 il Tribunale di Sondrio ha pronunciato la
separazione dei coniugi, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto
di visita paterno) e ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare indicizzato per i figli di Lit. 1 200 000 mensili complessive. Il 17 maggio 2002 il Tribunale per i minorenni
di Milano ha affidato i figli all'Azienda sanitaria locale della Provincia di Sondrio e ha
sospeso il diritto di visita del padre. Lo stesso Tribunale ha poi sospeso il
16 aprile 2004 la potestà genitoriale di AO 1, vietandogli ogni rapporto con i
figli e confermando l'affidamento
di questi ultimi alla citata Azienda sanitaria locale.
C. Il
14 aprile 2004 AO 1 ha introdotto un'azione di divorzio su richiesta
unilaterale davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, proponendo
in esito allo scioglimento del matrimonio l'affidamento dei figli alla madre,
chiedendo la regolamentazione del proprio diritto di visita e offrendo per M__________
un contributo alimentare di fr. 350.– mensili fino al 12° compleanno e uno di
fr. 450.– mensili fino alla maggiore età, oltre a un contributo alimentare per
M__________ di fr. 250.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 350.– mensili
fino al 13° compleanno e di fr. 450.– mensili fino alla maggiore età (assegni
familiari non compresi). Egli ha postulato altresì il beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
D. Contestualmente
alla petizione AO 1 ha instato in via provvisionale perché il contributo
alimentare fissato dal Tribunale di Sondrio in favore
di M__________ fosse ridotto immediatamente a fr. 350.– mensili e quello in
favore di M__________ a fr. 250.– mensili (assegni familiari non compresi). All'udienza del 30 giugno 2004, indetta
per la discussione cautelare, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, contestando
anzitutto la competenza del giudice svizzero. Ultimata il 14 giugno 2005 l'istruttoria cautelare, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni
scritte nelle quali hanno ribadito le loro domande (inc.
DI.2004.341).
E. Nel
frattempo, il 30 giugno 2004, AP 1 ha comunicato al Pretore di aderire al principio
del divorzio, demandandogli il giudizio sugli effetti litigiosi, e ha
sollecitato a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il Pretore ha
così ordinato, l'8 luglio 2004,
la trattazione della causa nelle forme del divorzio su richiesta comune con accordo
parziale e ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare un
memoriale contenente le motivazioni e le conclusioni sui punti contestati. Nel
suo allegato del 9 agosto 2004 AP 1 ha sollecitato un contributo alimentare per
Fatti
i figli di fr. 500.– mensili, oltre l'assegno familiare, la suddivisione a metà
di eventuali spese straordinarie per i figli e la condanna del marito a
versarle metà della prestazione di libero passaggio acquisita in costanza di
matrimonio. Nel proprio memoriale del 23 agosto 2004 AO 1 ha riaffermato le sue domande. Dal 28 ottobre 2004 al 14 novembre 2005 la procedura è rimasta
sospesa per trattative.
Riattivata
la procedura, il 7 febbraio 2006 il Segretario assessore ha sentito i coniugi,
accertando la loro volontà di sciogliere il matrimonio. I coniugi hanno demandato al giudice una volta ancora la decisione
sugli effetti del divorzio rimasti litigiosi, vedendosi assegnare il periodo
bimestrale di riflessione sull'intesa raggiunta, spirato il quale entrambi
hanno confermato i loro punti di vista. L'udienza sui punti contestati si è
tenuta il 7 luglio 2006 e
l'istruttoria,
iniziata il 2 gennaio 2007, si è chiusa il 18 aprile 2008. Al dibattimento finale
le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale,
del 15 maggio 2008, AA 1 ha ribadito la sua posizione, chiedendo che nel caso
in cui un riparto degli averi pensionistici fosse impossibile le fosse riconosciuto
un contributo alimentare o un'equa indennità di fr. 300.– mensili. Nel suo
allegato del 29 giugno 2008 AO 2 ha riaffermato le proprie domande, riducendo nondimeno
l'offerta di contributo alimentare a fr. 200.– mensili per figlio.
F. Statuendo
con sentenza dell'11 agosto
2008, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 250.– mensili (assegni familiari compresi)
per ogni figlio fino alla maggiore età e ha posto eventuali spese straordinarie
per i ragazzi a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno. Contestualmente
egli ha parzialmente accolto l'istanza cautelare, fissando il contributo
alimentare per i figli in fr. 250.– mensili ciascuno (assegni familiari compresi).
La tassa di giustizia unica di fr. 600.– e spese sono state addebitate
alle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe
le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del
14 agosto 2008 per ottenere che, conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, l'istanza cautelare
sia respinta e i contributi alimentari aumentati a fr. 900.– mensili per figlio
(assegni familiari non compresi) fino alla maggiore età, riformando in tal
senso il giudizio impugnato. AO 1 è stato dispensato dal presentare
osservazioni. Il 26 maggio 2009 AP 1 ha invitato questa Camera ad accertare la
competenza per territorio delle autorità
svizzere. Con ordinanza del 14 agosto 2009 il vicepresidente della
Camera ha assegnato a AO 1 un termine di 10 giorni per presentare eventuali
osservazioni al riguardo. In una lettera del 26 agosto 2009 AO 1 si è rimesso
al giudizio della Camera, formulando “a titolo prudenziale” richiesta di assistenza giudiziaria.
Considerandi
in diritto: 1. Il Pretore ha statuito con giudizio unico sull'assetto cautelare e
sul merito. Nella misura in cui riguarda il divorzio e le sue conseguenze
(dispositivi n. 2 a 6), il pronunciato in questione è una “sentenza”,
appellabile entro 20 giorni (art. 423b cpv. 1 CPC). Nella misura in cui
riguarda il contributo provvisionale per i figli (dispositivo n. 1), il
giudizio impugnato è invece un “decreto cautelare” (nel senso dell'art. 290
lett. b seconda frase CPC), appellabile entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1
e 419c cpv. 3 CPC) non
sospesi dalle ferie (art. 384bis e 419c cpv. 3 CPC).
Introdotto il 14 agosto 2008, l'appello in esame è ad ogni modo tempestivo.
2.
Il
Pretore ha accertato anzitutto la propria competenza per territorio a
decidere, secondo il diritto italiano, l'azione di divorzio e i suoi effetti. Constatata nondimeno la dimora
abituale dei figli a __________, egli ha ritenuto di poter statuire solo sui contributi
alimentari per questi ultimi, escluse le questioni legate all'affidamento, all'attribuzione dell'autorità parentale e al diritto di visita. Ciò
posto, egli ha calcolato il reddito del marito in fr. 2700.– mensili e il
relativo fabbisogno minimo in fr. 2252.10 (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 640.–, premio della cassa malati fr.
287.
, imposta di circolazione fr. 35.60, assicurazioni “varie” fr. 188.70).
Quanto alla moglie, il primo giudice le ha imputato un reddito di € 800.– (fr. 1296.–) mensili e ha stimato il
fabbisogno minimo di lei in fr. 2198.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per
genitore affidatario fr. 1250.–, bollo di circolazione
fr. 225.–, assicurazione dell'automobile fr. 723.–). Applicando nelle
condizioni descritte la legge italiana, egli ha posto così a carico di AO 1 un
contributo alimentare indicizzato di fr. 250.– mensili per ogni figlio
dal 14 aprile 2004, tanto in ambito cautelare quanto per la causa di merito.
3.
Nella
fattispecie AP 1 ha contestato la competenza del giudice svizzero sin dal primo
momento in cui è si è costituita in giudizio, all'udienza del 30 giugno 2004
(riassunto scritto allegato al verbale, pag. 1 in basso). Nell'appello essa non ha più sollevato il problema, salvo evocarlo un anno dopo in una
lettera alla Camera del 16 maggio 2009 (sopra, lett. G). La questione
dev'essere tuttavia vagliata d'ufficio, le parti non potendo derogare autonomamente
al foro previsto in un eventuale trattato internazionale, a meno che ciò sia
consentito dal trattato medesimo.
a)
Come si è accennato, nel caso in esame i coniugi
sono cittadini italiani, come i figli, con cui la moglie risiede in __________
da oltre un decennio. Ora, in virtù dell'art. 59 lett. b LDIP i tribunali
svizzeri del domicilio dell'attore sono competenti per le azioni di divorzio o
separazione se l'attore dimora in Svizzera da almeno un anno. E giusta l'art.
63.
cpv. 1 LDIP i tribunali svizzeri competenti per le azioni di divorzio o
separazione sono competenti anche a regolare gli effetti accessori (soluzione
conforme per altro – in materia di contributi alimentari – all'art. 5 n. 2
della Convenzione di Lugano). Se non che, quest'ultima competenza è limitata
dalla Convenzione dell'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge
applicabile in materia di protezione dei minori, del 5 ottobre 1961 (RS
0.211.231
), richiamata anche dall'art. 85 cpv. 1 LDIP (cui rinvia l'art. 63
cpv. 2 LDIP). La disciplina delle relazioni personali con un genitore non
affidatario rientra, in effetti, tra le “misure di protezione” previste dalla Convenzione (DTF 132 III 586 con rinvii).
b) Ne
segue che, ove si applichi la citata Convenzione, competenti a prendere misure
di protezione sono solo – per principio – le autorità dello Stato in cui si trova
la dimora abituale del minorenne (art. 1). La Convenzione in discorso essendo
stata ratificata sia dalla Svizzera sia dall'Italia, correttamente il Pretore
si è dichiarato incompetente per statuire in concreto sull'affidamento dei
ragazzi e sulle loro relazioni personali con il padre. Certo, la Svizzera ha
ratificato il 27 marzo 2009 la Convenzione
dell'Aia sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione
e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di
protezione dei minori, del 19 ottobre 1996 (RS 0.211.231.011), entrata in vigore il 1° luglio 2009. Finora però l'Italia non ha
fatto altrettanto (www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.status&
cid=70).
c) Si
ricordi che questa Camera è già pervenuta a conclusioni
analoghe nell'ottobre del 2002, giudicando un caso (inc. 11.1998.186) che
vedeva i figli risiedere negli Stati Uniti,
Paese non firmatario della Convenzione dell'Aia concernente la
competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei
minori, del 5 ottobre 1961, onde la competenza del giudice svizzero del
divorzio a statuire sull'affidamento e le relazioni personali dei figli
(regesto in: RtiD I-2004 pag. 591 n. 67c con rinvio a DTF
126.
III 302 consid. 2a/bb). Per
converso, in un caso dell'aprile 2009 questa Camera ha rilevato l'incompetenza
del giudice svizzero del divorzio a statuire sullo statuto dei figli residenti in
Italia, Paese che ha ratificato – appunto – la nota Convenzione (inc.
11.2008
, consid. 3 destinato a pubblicazione in: RtiD II-2009).
d) La
regola testé riassunta vale del resto, fra Stati che hanno ratificato la Convenzione
dell'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia
di protezione dei minori, del 5 ottobre 1961, anche nell'ipotesi in cui il figlio
cambi residenza abituale pendente causa. In simili eventualità il principio
della perpetuati fori, secondo cui un tribunale competente per
territorio al momento della litispendenza rimane tale anche se i fatti cui si ancora
la sua competenza mutano in seguito, non si applica (DTF 132 III 591 consid.
2.2.4
con riferimenti, 123 III 412 consid. 2a). Per contro, se la nuova residenza
del figlio si trova in uno Stato non firmatario della Convenzione, la
competenza del giudice svizzero sussiste e il principio della perpetuati
fori torna applicabile (sentenza del Tribunale federale 5A_220/2009 del 30
giugno 2009, consid. 4 con riferimenti di dottrina).
e) È
vero che, di per sé, la Convenzione dell'Aia concernente la competenza delle autorità
e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, del 5 ottobre 1961,
non fa stato in materia di contributi alimentari (Schwander in: Basler Kommentar, IPRG, 2ª
edizione, n. 26 ad art. 85). La giurisprudenza ha già avuto modo
di stabilire tuttavia – e ciò sembra essere sfuggito al Pretore nella fattispecie
– che i contributi alimentari formano, con l'attribuzione dell'autorità parentale
e la disciplina delle relazioni personali, un insieme da regolare in modo uniforme
(DTF 126 III 303 consid. 2a/bb). Ove la residenza abituale dei figli sia in
Svizzera, pertanto, il giudice chiamato a statuire su misure di protezione del
minorenne deve occuparsi d'ufficio anche degli eventuali contributi alimentari.
Anzi, una decisione estera sui contributi alimentari nemmeno sarebbe
riconosciuta in Svizzera (loc. cit.; sentenza del Tribunale federale
5A_697/2007 del 3 luglio 2008, consid. 2.1). Ne deriva che, coerentemente, il
giudice svizzero del divorzio non è abilitato a occuparsi di contributi alimentari
in favore dei figli ove non sia competente per statuire sull'attribuzione
dell'autorità parentale e sulla disciplina delle relazioni personali.
f) Non si
disconosce che, secondo Bucher,
per non privare il figlio minorenne di un foro in Svizzera che può offrire
migliore protezione al momento di eseguire la decisione, sarebbe opportuno
sospendere la causa sui contributi alimentari in Svizzera e attendere la
decisione estera sull'attribuzione della custodia parentale o permettere al
giudice di fissare un contributo alimentare in via provvisoria (L'enfant en
droit international privé, Basilea 2003, pag. 209 n. 596). Non basta tale
opinione, tuttavia, per derogare all'unitarietà del foro.
g) Quanto alle
misure provvisionali, l'art. 62 cpv. 1 LDIP abilita il tribunale
svizzero davanti al quale pende un'azione di divorzio a prendere provvedimenti
cautelari, ma solo qualora la sua incompetenza nel merito non sia manifesta o
non sia stata accertata con decisione passata in giudicato. Nella fattispecie,
come si è visto, l'incompetenza del giudice svizzero a occuparsi dello statuto
dei figli è evidente alla luce della giurisprudenza che il Tribunale federale
ha sviluppato intorno alla Convenzione dell'Aia concernente la
competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori,
del 5 ottobre 1961. Ciò esclude altresì l'applicabilità degli art. 3 LDIP (foro
di necessità) e 10 LDIP, che nel caso specifico non potrebbe trovare
applicazione nemmeno se la causa pendesse all'estero (condizioni precisate in: DTF
134.
III 330 consid. 3.5.1). Tutto ciò posto, nelle circostanze descritte si
deve constatare l'incompetenza del Pretore del Distretto di Lugano a statuire
sui contributi alimentari per figli con residenza abituale in Italia.
4.
Nelle
circostanze illustrate non giova che davanti al Pretore AO 1 abbia offerto un
contributo provvisionale di fr. 350.– mensili per M__________ e uno di
fr. 250.– mensili per M__________ (oltre agli assegni familiari), rispettivamente
un contributo alimentare di fr. 200.– mensili per ogni figlio nel merito dal
maggio del 2004. In un precedente citato dianzi questa Camera aveva invero
preso atto che, pur non essendo data la competenza del tribunale svizzero del
divorzio a giudicare lo statuto dei figli (residenti all'estero), il genitore
offerente andava tenuto a versare almeno i contributi alimentari
da lui medesimo proposti (sentenza inc. 11.2008.41 del 7 aprile 2009, consid.
3d). In quel caso però il genitore non era stato condannato, prima di allora, a
versare alcunché. Nella fattispecie AO 1 continua a dover versare per i figli la somma di Lit. 1 200 000 mensili complessivi fissata il 12 maggio 1999 dal Tribunale di Sondrio in esito alla
separazione giudiziale (doc. F). Ciò esclude un intervento, sia pure sussidiario,
del giudice svizzero. Competente a fissare i contributi di mantenimento per i
figli in caso di divorzio è solo il giudice italiano.
5.
In ultima analisi l'appello di AP 1
merita accoglimento, ma solo per quel che è della competenza, verificata
d'ufficio dalla Camera. Sul preteso aumento dei contributi alimentari questa
Camera non può giudicare. Anzi, all'atto pratico deve far decadere anche i
contributi fissati dal Pretore, il quale non era abilitato a statuire in
proposito. Quanto alla lettera del 26 maggio 2009 con cui l'appellante invitava
la Camera a vagliare la competenza del giudice svizzero, essa era tardiva,
oltre che irrita. In simili condizioni l'appellante andrebbe chiamata a
sopportare almeno una parte degli oneri processuali (art. 148 cpv. 2 CPC). Dato
nondimeno che le parti sono entrambe indigenti e che, per finire, l'attuale
sentenza si risolve in un pronunciato di non entrata in materia, equitativamente
è il caso di rinunciare a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili, l'appellante
ne avrebbe diritto solo per la lettera del 26 maggio 2009 (ammesso e non
concesso che ciò si giustifichi), mentre nel merito l'appello non aveva alcuna
possibilità di successo, al giudice svizzero mancando la competenza per statuire.
Relativamente alla lettera del 26 maggio 2009, poi, AO 1 si è rimesso al
giudizio della Camera. Non può dunque essere condannato alla rifusione di
ripetibili. L'esito del giudizio odierno non incide apprezzabilmente, per
contro, sul dispositivo inerente alle spese e alle ripetibili di primo grado,
suddivise a metà.
6.
AP
1.
postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Che essa versi in gravi ristrettezze (art. 3 cpv. 1 Lag) è verosimile, non
riuscendo a coprire con le proprie entrate nemmeno il fabbisogno minimo. Non fa
dubbio inoltre che per tutelare adeguatamente i propri interessi essa dovesse
far capo a un legale (art. 14 cpv. 2 Lag). Né una persona senza necessità di
assistenza giudiziaria, posta nella medesima situazione, avrebbe rinunciato
ragionevolmente a ricorrere solo per i costi di procedura (art. 14 cpv. 1 lett.
b Lag). Molto meno favorevole è la probabilità di esito favorevole insita nell'appello (art. 14 cpv.
1.
lett. a Lag). Nel merito, come si è visto, l'impugnazione
non aveva alcuna possibilità di buon esito. Tutt'al più l'assistenza
giudiziaria può essere accordata per la stesura della lettera 26 maggio 2009 a questa Camera, seppur irrita e tardiva. Certo, l'interessata pretende di avere ravvisato
l'incompetenza del giudice svizzero solo dopo avere preso conoscenza della
sentenza inc. 11.2008.41 emanata da questa Camera il 7 aprile 2009 (sopra,
consid. 3c infine). Assistita da un legale, essa non poteva disconoscere in
realtà che lo stesso principio già si evinceva – a contrario – dalla sentenza
emessa da questa Camera il 24 ottobre 2002 (sopra, consid. 3c in principio),
per tacere della precedente sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF
126.
III 302 consid. 2a/bb. Ne discende che in concreto il
beneficio dell'assistenza giudiziaria può essere accordato limitatamente a
quanto riguarda la stesura della lettera 26 maggio 2009.
La
richiesta di assistenza giudiziaria formulata “a titolo
prudenziale” da AO 1 può essere ragionevolmente intesa
solo nel senso che, fosse stato chiamato a esprimersi sul merito dell'appello, egli
si sarebbe riservato la facoltà di postulare il beneficio. Tale eventualità non
essendosi verificata, la questione va ritenuta senza oggetto.
7.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF supera ampiamente
la soglia di fr. 30 000.–, ove si quantifichi l'aumento del contributo per ogni figlio chiesto con l'appello (da fr. 250.– a
fr. 900.– mensili).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1 e 3 del giudizio impugnato
sono così riformati:
1. L'istanza cautelare è irricevibile.
3. La domanda volta al pagamento di contributi alimentari in favore dei figli è
irricevibile.
II. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
III. AP 1
è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria nel senso dei considerandi con
il gratuito patrocinio dell'avv. PA 2.
IV. Intimazione
a:
;.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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