Lexipedia

Decisione

11.2009.100

Inappellabilità di un provvedimento che disciplina il processo

26 giugno 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2009.208 (successione estera: provvedimenti cautelari)

della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 13 febbraio 2009 da

AP 1 ()

(patrocinata dall' PA 2 )

contro

PI 1,

(rappresentato dal , ),

giudicando

ora sul “decreto” del 2 giugno 2009 con cui il

Pretore ha respinto nel senso dei considerandi un'istanza del 29 maggio 2009 volta

alla trasmissione degli atti al Tribunale di appello e alla sospensione della

procedura presentata da

AP 1,

(patrocinata

dall' PA 2, );

esaminati

gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 15 giugno 2009 presentato da AP 1 contro il “decreto” del 2

giugno 2009 emesso dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 19 febbraio 2009 PI 2 si è rivolta al

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché disponesse in via cautelare

il blocco di ogni conto al PI 1 facente capo alla

nonna __________, deceduta a __________ il 19 settembre 2005, ordinando

la conservazione e la consegna a lei di tutta la documentazione bancaria riferita

a tali conti;

che con

decreto cautelare emesso il 16 febbraio 2009 senza contraddittorio il Pretore

ha impartito alla banca i provvedimenti in questione;

che

all'udienza del 9 marzo 2009, indetta per la discussione, il PI 1 ha proposto

di respingere l'istanza e ha chiesto al Pretore di obbligare PI 2 a versare una

cauzione processuale di fr. 30 000.–;

che con

decreto del 16 aprile 2009 il Pretore ha respinto la richiesta di cauzione e ha

citato le parti a compartire a un'udienza del 26 maggio 2009 per l'audizione di

due testimoni;

che il 20

maggio 2009 AP 1, figlia di __________ e zia dell'istante, ha adito il Pretore per

intervenire accessoriamente nella lite a sostegno del PI 1, postulando inoltre

la sospensione della procedura fino a definizione della sua posizione o, quanto

meno, il rinvio dell'udienza prevista per il

26 maggio

2009;

che con

osservazioni del 5 giugno 2009 PI 2 ha proposto di respingere l'istanza di

intervento, mentre il PI 1 di accoglierla;

che nel

frattempo, con istanza del 26 maggio 2009, AP 1 ha ricusato il Pretore;

che il 29

maggio 2009 AP 1 ha sollecitato il Pretore a trasmettere entro mercoledì 3

giugno 2009 gli atti al Tribunale di appello per il giudizio sulla domanda di

ricusazione e a sospendere la procedura, in difetto di che avrebbe adito il

Tribunale federale per denegata giustizia;

che il 3

giugno 2009 AP 1 è insorta al Tribunale federale con un ricorso in materia

civile per denegata giustizia, chiedendo di ordinare al Pretore l'immediata

notifica alle parti della domanda di ricusazione, l'immediata trasmissione

dell'incarto al Tribunale di appello e la sospensione della procedura davanti

al Pretore stesso;

che una

contestuale richiesta di misure cautelari volta alla sospensione del procedimento

davanti al Pretore è stata respinta con decreto del 5 giugno 2009 dalla presidente

della I Corte di diritto civile del Tribunale federale (causa 4A_286/2009);

che,

intanto, con “decreto” del 2 giugno 2009 il Pretore ha respinto l'istanza 29 maggio 2009 “come ai considerandi”;

che contro

la decisione appena citata AP 1 è insorta con un appello del 15 giugno 2009 a

Considerandi

questa Camera, chiedendo l'accoglimento della propria istanza 29 maggio 2009,

nel senso di ordinare al Pretore l'immediata notifica alle parti della domanda

di ricusazione, l'immediata trasmissione dell'incarto al Tribunale di appello e

la sospensione della procedura davanti al Pretore stesso;

che il

memoriale non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che nell'atto impugnato il Pretore ha dichiarato di respingere la

nota istanza del 29 maggio 2009 “come ai considerandi”, AP 1 non essendo legittimata a presentare una domanda di ricusazione

prima ancora che fosse accertata la sua qualità di parte (accessoria);

che – ha

soggiunto il Pretore – “la

procedura dell'art. 29 cpv. 2 CPC deve essere attivata (riserva fatta di

un'eventuale abusività dell'istanza) soltanto una volta che verrà chiarito

questo suo statuto di parte o meno; detto altrimenti sempre con la riserva di

cui sopra relativa all'abuso di diritto, si procede nei seguenti termini:

raccolta delle osservazioni delle parti sull'istanza di intervento accessorio

(termine assegnato il 26 maggio 2009), decisione sull'istanza medesima, raccolta

delle osservazioni delle parti sul­l'istanza di ricusa ex art. 29 cpv. 2 CPC e

successiva trasmissione al Tribunale d'appello in caso di accoglimento

dell'istanza di intervento accessorio”;

che,

giudicando in tal modo, il Pretore si è limitato a disciplinare il seguito

della procedura, senza statuire minimamente su diritti o obblighi delle parti;

che di

conseguenza, inteso solo a regolare il procedimento, l'atto

in questione configura un'ordinanza a norma dell'art.

94.

prima frase CPC e non un decreto;

che, per

di più, la decisione con cui un Pretore accoglie o respinge una domanda di

sospensione del processo raffigura anch'essa un'ordinanza;

che un'ordinanza non è impugnabile, né con appello né con altri rimedi

giuridici (art. 95 cpv. 1 CPC);

che in

simili condizioni l'appello di AP 1 sfugge a qualsiasi disamina e va dichiarato

inammissibile;

che gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), non

ravvisandosi motivo per derogare a tale principio, la natura ordinatoria del

provvedimento non potendo sfuggire a una parte debitamente patrocinata da un

avvocato;

che non è

il caso invece di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è

stato notificato;

che per

quanto riguarda i mezzi giuridici proponibili contro il presente giudizio sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione

incidentale come quella contenuta in un decreto cautelare segue la via

giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF);

che in

concreto il valore litigioso del merito supera verosimilmente la soglia di fr.

30.

000.–

evocata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ai fini di un eventuale ricorso in materia

civile;

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115.

LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster