11.2009.100
Inappellabilità di un provvedimento che disciplina il processo
26 giugno 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2009.100
Data decisione, Autorità:
26.06.2009, ICCA
Titolo:
Inappellabilità di un provvedimento che disciplina il processo
APPELLO
PROVVEDIMENTO PROCESSUALE
art. 95 CPC-TI
Incarto n.
11.2009.100
Lugano
26 giugno
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2009.208 (successione estera: provvedimenti cautelari)
della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 13 febbraio 2009 da
AP 1 ()
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
PI 1,
(rappresentato dal , ),
giudicando
ora sul “decreto” del 2 giugno 2009 con cui il
Pretore ha respinto nel senso dei considerandi un'istanza del 29 maggio 2009 volta
alla trasmissione degli atti al Tribunale di appello e alla sospensione della
procedura presentata da
AP 1,
(patrocinata
dall' PA 2, );
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 15 giugno 2009 presentato da AP 1 contro il “decreto” del 2
giugno 2009 emesso dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 19 febbraio 2009 PI 2 si è rivolta al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché disponesse in via cautelare
il blocco di ogni conto al PI 1 facente capo alla
nonna __________, deceduta a __________ il 19 settembre 2005, ordinando
la conservazione e la consegna a lei di tutta la documentazione bancaria riferita
a tali conti;
che con
decreto cautelare emesso il 16 febbraio 2009 senza contraddittorio il Pretore
ha impartito alla banca i provvedimenti in questione;
che
all'udienza del 9 marzo 2009, indetta per la discussione, il PI 1 ha proposto
di respingere l'istanza e ha chiesto al Pretore di obbligare PI 2 a versare una
cauzione processuale di fr. 30 000.–;
che con
decreto del 16 aprile 2009 il Pretore ha respinto la richiesta di cauzione e ha
citato le parti a compartire a un'udienza del 26 maggio 2009 per l'audizione di
due testimoni;
che il 20
maggio 2009 AP 1, figlia di __________ e zia dell'istante, ha adito il Pretore per
intervenire accessoriamente nella lite a sostegno del PI 1, postulando inoltre
la sospensione della procedura fino a definizione della sua posizione o, quanto
meno, il rinvio dell'udienza prevista per il
26 maggio
2009;
che con
osservazioni del 5 giugno 2009 PI 2 ha proposto di respingere l'istanza di
intervento, mentre il PI 1 di accoglierla;
che nel
frattempo, con istanza del 26 maggio 2009, AP 1 ha ricusato il Pretore;
che il 29
maggio 2009 AP 1 ha sollecitato il Pretore a trasmettere entro mercoledì 3
giugno 2009 gli atti al Tribunale di appello per il giudizio sulla domanda di
ricusazione e a sospendere la procedura, in difetto di che avrebbe adito il
Tribunale federale per denegata giustizia;
che il 3
giugno 2009 AP 1 è insorta al Tribunale federale con un ricorso in materia
civile per denegata giustizia, chiedendo di ordinare al Pretore l'immediata
notifica alle parti della domanda di ricusazione, l'immediata trasmissione
dell'incarto al Tribunale di appello e la sospensione della procedura davanti
al Pretore stesso;
che una
contestuale richiesta di misure cautelari volta alla sospensione del procedimento
davanti al Pretore è stata respinta con decreto del 5 giugno 2009 dalla presidente
della I Corte di diritto civile del Tribunale federale (causa 4A_286/2009);
che,
intanto, con “decreto” del 2 giugno 2009 il Pretore ha respinto l'istanza 29 maggio 2009 “come ai considerandi”;
che contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta con un appello del 15 giugno 2009 a
Considerandi
questa Camera, chiedendo l'accoglimento della propria istanza 29 maggio 2009,
nel senso di ordinare al Pretore l'immediata notifica alle parti della domanda
di ricusazione, l'immediata trasmissione dell'incarto al Tribunale di appello e
la sospensione della procedura davanti al Pretore stesso;
che il
memoriale non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che nell'atto impugnato il Pretore ha dichiarato di respingere la
nota istanza del 29 maggio 2009 “come ai considerandi”, AP 1 non essendo legittimata a presentare una domanda di ricusazione
prima ancora che fosse accertata la sua qualità di parte (accessoria);
che – ha
soggiunto il Pretore – “la
procedura dell'art. 29 cpv. 2 CPC deve essere attivata (riserva fatta di
un'eventuale abusività dell'istanza) soltanto una volta che verrà chiarito
questo suo statuto di parte o meno; detto altrimenti sempre con la riserva di
cui sopra relativa all'abuso di diritto, si procede nei seguenti termini:
raccolta delle osservazioni delle parti sull'istanza di intervento accessorio
(termine assegnato il 26 maggio 2009), decisione sull'istanza medesima, raccolta
delle osservazioni delle parti sull'istanza di ricusa ex art. 29 cpv. 2 CPC e
successiva trasmissione al Tribunale d'appello in caso di accoglimento
dell'istanza di intervento accessorio”;
che,
giudicando in tal modo, il Pretore si è limitato a disciplinare il seguito
della procedura, senza statuire minimamente su diritti o obblighi delle parti;
che di
conseguenza, inteso solo a regolare il procedimento, l'atto
in questione configura un'ordinanza a norma dell'art.
94.
prima frase CPC e non un decreto;
che, per
di più, la decisione con cui un Pretore accoglie o respinge una domanda di
sospensione del processo raffigura anch'essa un'ordinanza;
che un'ordinanza non è impugnabile, né con appello né con altri rimedi
giuridici (art. 95 cpv. 1 CPC);
che in
simili condizioni l'appello di AP 1 sfugge a qualsiasi disamina e va dichiarato
inammissibile;
che gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), non
ravvisandosi motivo per derogare a tale principio, la natura ordinatoria del
provvedimento non potendo sfuggire a una parte debitamente patrocinata da un
avvocato;
che non è
il caso invece di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è
stato notificato;
che per
quanto riguarda i mezzi giuridici proponibili contro il presente giudizio sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione
incidentale come quella contenuta in un decreto cautelare segue la via
giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF);
che in
concreto il valore litigioso del merito supera verosimilmente la soglia di fr.
30.
000.–
evocata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ai fini di un eventuale ricorso in materia
civile;
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.
–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
;.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115.
LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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