11.2009.104
Comproprietà: richiesta intesa a ottenere atti di amministrazione necessari
3 maggio 2011Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2009.104
Data decisione, Autorità:
03.05.2011, ICCA
Titolo:
Comproprietà: richiesta intesa a ottenere atti di amministrazione necessari
LAVORO DI COSTRUZIONE NECESSARIO
art. 647 cpv. 2 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2009.104
Lugano
3 maggio 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti, supplente
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2008.1492
(comproprietà: atti di amministrazione necessari) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del
14 novembre 2008 da
AP 1 , e
AP 2,
(patrocinate dall'. PA 1)
contro
Comunione dei comproprietari del
condominio AO 1
(rappresentata dall'amministrazione RA 1,)
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5 ed AO 6,
AO 7
AO 8
(patrocinato dall' PA 2)
AO 9
AO 10
AO 12 e AO 11,
AO 13
(patrocinata dall' PA 3)
AO 15 e AO 14,
AO 16
(patrocinato dall' PA 5)
AO 17
AO 19 e AO 18,
(patrocinati dall' PA 5)
AO 20
AO 21 e AO 22;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 2 giugno 2009 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa il 22 maggio
2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 e AP 2 sono proprietarie comuni della particella n. 642 RFD di __________,
sezione __________, appezzamento inedificato di 9569 m² raggiungibile da una strada privata (“__________”), intavolata come particella n. 639.
Quest'ultima è una comproprietà coattiva, oltre che della particella n. 642
(1/28), della particella n. 620 (2/14),
della particella n. 624 (1/14), della particella n. 632 (1/14),
della particella n. 633 (1/42), della particella n. 636 (1/14),
della particella n. 638 (1/14), della particella n. 640 (1/28),
della particella n. 641 (1/28), della particella n. 644 (1/14),
della particella n. 867 (2/42), della particella n. 869 (1/42),
della particella n. 1214 (1/28), della particella n. 1217
(1/28), della particella n. 1356 (1/14),
della particella n. 1393 (1/14),
della particella n. 1575 (1/28), della particella n. 1821
(1/42) e della particella n. 1822 (1/42).
B. Il
14 giugno 2006 AP 1 e AP 2 hanno chiesto al Comune di __________ il permesso di costruire sulla particella n. 642 tre
case monofamiliari con un'autorimessa sotterranea il cui accesso avrebbe
richiesto, sulla particella n. 639, l'eliminazione di una rupe lungo il
ciglio stradale e l'allargamento della carreggiata. Il
Comune ha rilasciato la licenza edilizia il 20 ottobre 2006, a condizione che la realizzazione dell'accesso
fosse approvato dai comproprietari della strada o garantito da una decisione
giudiziaria. Adito da un vicino, con decisione del 26 giugno 2007 il Consiglio
di Stato ha confermato la licenza edilizia e annullato la condizione posta dal
Comune. Statuendo il
20 settembre 2007,
il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato invece la decisione del
Consiglio di Stato e respinto la domanda di costruzione, mancando il consenso
unanime dei proprietari della strada (inc. 52.2007.275). Un ricorso in materia
di diritto pubblico presentato da AP 1 e AP 2 è stato respinto
in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 1C_369/2007 del 20
giugno 2008.
C. Il 14 novembre 2008 AP 1 e AP 2 hanno adito il Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 3, con
un'istanza
fondata sull'art. 647 cpv. 2 n. 1 CC per essere autorizzate “a costruire il
collegamento stradale” tra la loro proprietà e la particella n. 639 o, in
subordine, per ottenere un diritto di passo pedonale e veicolare sulla particella
n. 639 in favore del loro fondo. AO 20 (proprietario
della particella n. 632), AO 10 (proprietario delle particelle n. 633, 1821 e
1822), AO 21 e AO 22 (comproprietari della particella n. 638), AO 2, AO 7,
AO 12 e AO 11, AO 3, AO 15 e AO 14 (tutti comproprietari
della particella n. 1217) hanno dichiarato per scritto di non opporsi
all'istanza, rimettendosi al giudizio del Pretore.
All'udienza
dell'11 marzo 2009, indetta per la discussione, AO 13 (proprietaria delle particelle
n. 624 e 1214), AO 16 (proprietario delle particelle n. 867 e 869), AO 19 e AO
18 (comproprietari della particella n. 640), AO 9 (proprietario delle particelle
n. 641 e 1575), AO 4 (proprietaria della particella n. 636) ed AO 6 (comproprietaria
della particella n. 1393) hanno proposto di respingere l'azione. AO 8 (proprietario
della particella n. 1356) ha chiesto di respingere la richiesta principale,
senza opporsi alla subordinata. __________, amministratore del “AO 1” (particella n. 620), ha comunicato di non avversare l'azione, ma di esigere garanzie sulla
transitabilità della strada durante l'esecuzione dei lavori. AO 17 (anch'esso comproprietario
della particella n. 1217), come pure AO 5 (comproprietario della particella n. 1393),
non si sono presentati all'udienza, lasciandosi precludere dalla lite. __________ (proprietaria della particella n. 644), __________ e __________ r, allora
membri della comunione ereditaria __________ (pure comproprietaria della
particella n. 1217), non sono
stati nemmeno convenuti in giudizio.
Nel corso
dell'udienza le istanti hanno replicato, confermando la domanda principale, ma ritirando
la subordinata. AO 16, AO 19, AO 18, AO 13, AO 9, AO 4, AO 5, AO 6 e AO 8 hanno
duplicato, ribadendo le loro posizioni. Respinte tutte le prove offerte, il Pretore
ha citato le parti alla discussione finale del
9 aprile 2009. In quell'occasione le istanti hanno reiterato la loro domanda principale sulla scorta di un
memoriale scritto. I convenuti costituitisi in giudizio hanno proposto, una
volta ancora, di respingerla.
D. Statuendo
con sentenza del 22 maggio 2009, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto la
tassa di giustizia di fr. 450.– con le spese a carico delle istanti in solido,
tenute a rifondere solidalmente fr. 500.– a AO 13, fr. 500.– a AO 8, fr. 700.–
a AO 16, fr. 700.– a AO 19 e AO 18, fr. 100.– a AO 4, fr. 100.– a AO 9 e fr.
100.– a AO 6 per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorte a questa Camera con un
appello del
2 giugno 2009 in cui chiedono di accogliere la loro istanza e di
riformare in tal senso il giudizio impugnato. AO 3 ha comunicato il 17 luglio 2009 di rimettersi al giudizio della Camera. Nelle loro osservazioni del
22 luglio, 27 luglio e 5 agosto 2009 AO 13, AO 16, AO 19, AO 18 e AO 8 concludono
per il rigetto dell'appello. Gli altri convenuti sono rimasti silenti.
in diritto: 1. I provvedimenti intesi a ottenere dal giudice l'esecuzione di atti
d'amministrazione necessari a conservare il valore della cosa in comproprietà e
a mantenerla idonea all'uso (art. 647 cpv. 2 n. 1 CC) erano emanati, fino al 31
dicembre 2010, con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio
(art. 4 cpv. 1 n. 16 vLAC con rinvio agli art. 361 seg. CPC ticinese). La
sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC
ticinese). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Riassunta
la nozione di “atti d'amministrazione” nel senso dell'art.
647 cpv. 2 n. 1 CC, il Pretore ha
ritenuto che nella fattispecie l'intervento chiesto dalle istanti non fosse
necessario né per conservare il valore della strada coattiva né per mantenerla
idonea all'uso. Ancorché avrebbe migliorato la situazione dei luoghi, a suo
avviso l'intervento non appariva necessario. Esso si riconduceva semplicemente all'intenzione
delle istanti di costruire le tre case monofamiliari secondo il progetto sottoposto
all'autorità comunale, creando un accesso veicolare alla strada attraverso lo
sbancamento del declivio sulla particella in proprietà coattiva. Se non che –
ha soggiunto il primo giudice – tale intenzione non può essere concretata
mediante l'art. 647 cpv. 2 n. 1 CC, poiché i presupposti di tale istituto devono
essere dati per la comproprietà e non per il fondo delle istanti.
3. Le appellanti rilevano
che la strada in questione permette di accedere a tutte le proprietà dei
convenuti, ma non alla loro, la rupe posta sul ciglio della strada impedendo
qualsiasi collegamento. Ciò crea una manifesta disparità di trattamento, la “__________”
essendo destinata a servire tutti i fondi che partecipano alla comproprietà
coattiva. La formazione di un accesso mediante rimozione del declivio e allargamento
del campo stradale costituisce perciò un lavoro necessario nel senso dell'art.
647c CC. Esso permette di mantenere la strada idonea all'uso anche per la
particella n. 642, non altera la destinazione della medesima e ne consente anzi
un miglior godimento, per di più senza spese per gli altri comproprietari. Che l'opera
si inserisca in un più ampio progetto di sfruttamento edilizio poco importa,
l'uso della strada dovendo essere loro garantito come agli altri comproprietari.
4. Nella
fattispecie le istanti pretendono di avere convenuto tutti i comproprietari
della particella n. 639, ma in realtà hanno tralasciato __________, proprietaria
della particella n. 644 (e di 1/14 della coattiva: doc. E
e P) e __________ r, comproprietaria della particella n. 1217 (e di 1/28 della coattiva: doc. E, S e ispezione del registro fondiario della
particella n. 1288), che non risultano avere formalmente dichiarato in anticipo
di accettare l'esito del processo. Esse hanno quindi convenuto un litisconsorzio
incompleto. Poco importa che i comproprietari non abbiano mosso obiezioni al
riguardo. I presupposti processuali andavano verificati d'ufficio in ogni
stadio di causa (art. 97 prima frase e n. 5 CPC ticinese), poiché la loro
mancanza implicava la nullità dell'atto compiuto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC
ticinese). E la sanzione della nullità si applicava, oltre che agli atti
processuali, anche alle sentenze impugnate con appello o ricorso per cassazione
(art. 146 CPC ticinese). Di per sé, gli atti dovrebbero dunque essere ritornati
al Pretore perché assegni alle istanti un termine adeguato
per completare l'istanza con l'indicazione della convenuta omessa (art. 47 CPC
ticinese). Considerato che – come si vedrà in seguito – l'appello è destinato all'insuccesso,
un rinvio al Pretore si esaurirebbe tuttavia in un esercizio di giurisdizione.
Giova procedere quindi senza indugio all'esame del ricorso.
5. AP
1 e AP 2 si sono rivolte al Pretore – come detto – per ottenere l'autorizzazione
di formare in virtù dell'art. 647 cpv. 2 n. 1 CC un collegamento stradale tra
la loro proprietà e la particella coattiva n. 639. Ora, la norma appena citata permette
a ogni comproprietario di far eseguire, dandosi il caso per via giudiziaria, atti
d'amministrazione o lavori di costruzione necessari per conservare il valore
della cosa e mantenerla idonea all'uso. La richiesta però va diretta in primo
luogo alla comunione dei comproprietari, la quale dev'essere chiamata a
decidere sulla necessità dell'intervento. Solo se la comunione non decide
oppure se la richiesta non raccoglie l'adesione della maggioranza è possibile adire
il giudice (Brunner/Wichtermann
in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 53 e 54 ad art. 647; Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts
und das Eigentum, 2ª edizione, pag. 186 n. 679; Wermelinger in: Zürcher Kommentar, edizione 2010,
n. 126 ad art. 712a CC; Thurnherr,
Bauliche Massnahmen bei Mit- und Stockeigentum, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010,
pag. 72 n. 139).
In concreto non risulta che
prima di rivolgersi al Pretore le istanti abbiano interpellato la comunione dei
comproprietari – o quanto meno i singoli comproprietari – per appurare l'esistenza
di una maggioranza favorevole alla loro richiesta, tant'è che davanti al
Pretore almeno 10 comproprietari su 19 della particella n. 639 hanno dichiarato
di opporsi. Ci si potrebbe domandare quindi se l'istanza non andasse dichiarata
improponibile già per tale ragione. Sia come sia, l'interrogativo può rimanere aperto
per le considerazioni che seguono.
6. L'art.
647 cpv. 2 n. 1 CC riguarda l'esecuzione di lavori di costruzione
necessari per conservare il valore della comproprietà e mantenere quest'ultima
idonea all'uso. Tali condizioni non sono cumulative (Meier-Hayoz in:
Berner Kommentar, edizione 1981, n. 57 ad art.
647 CC; Brunner/Wichtermann, op.
cit., n. 49 ad art. 647 CC; Thurnherr, op. cit.,
pag. 66 n. 131). Criterio determinate è di conseguenza la necessità, non
l'utilità dell'intervento. Ora, “necessari” possono rivelarsi,
oltre a lavori di manutenzione, di riparazione e di rinnovamento, anche
nuove installazioni imposte per motivi di sicurezza, come pure per conservare
lo stato o l'uso del bene nel quadro dello scopo inizialmente previsto. Anche la costruzione di una strada a un fondo sprovvisto di
accesso sufficiente può costituire un lavoro necessario (ZBGR 85/2004 pag. 393;
Brunner/Wichtermann,
op. cit., n. 51 ad art. 647 CC; Rey, op.
cit., pag. 187 n. 680; Wermelinger, op. cit., n. 127 ad art.
712a CC; Thurnherr, op.
cit., pag. 74 n. 143).
Nella
fattispecie è senz'altro verosimile che la strada in
comproprietà coattiva sia stata concepita per consentire l'accesso a tutti i
fondi appartenenti ai proprietari della coattiva. Quanto alla particella n.
642, posta in zona edificabile, è pacifico che essa non è raggiungibile dalla
strada a causa del declivio dovuto a una rupe. Ciò premesso, si può convenire
che senza accesso alla strada lo scopo per cui la comproprietà coattiva è stata
costituita venga meno per il fondo delle appellanti, pregiudicandone l'uso e il
godimento.
Il
problema è che tutto si ignora nel caso specifico sul modo in cui debba essere
tecnicamente eseguito il collegamento fra la strada e il fondo delle istanti.
Nel precedente grigionese pubblicato in ZBGR 85/2004
pag. 393 i comproprietari avevano stipulato una convenzione particolareggiata che
prevedeva la costruzione di una strada e le modalità di attuazione. In concreto
si conosce solo il punto in cui dovrebbe avvenire il raccordo viario (doc. B,
C, D). Null'altro è dato di sapere. Nessun piano di
dettaglio né un preventivo di spesa è stato sottoposto agli altri comproprietari
o presentato al giudice. L'accesso a un'autorimessa sotterranea richiederà
verosimilmente, oltre allo sbancamento del noto pendio, la costruzione di una
rampa in calcestruzzo con le relative opere di premunizione, a cominciare da un
sistema di drenaggio delle acque meteoriche. Quanto ai costi dell'intervento,
le appellanti dichiarano di assumerli, ma nulla precisano circa le possibili spese
di manutenzione.
Per di
più non si vede come le preoccupazioni e gli interrogativi sollevati dai convenuti
in relazione a un'opera di cui poco o punto conoscono possano essere fugati con
un giudizio meramente sommario come quello che presiede all'applicazione dell'art.
647 cpv. 2 n. 1 CC (sopra, consid. 1; nel nuovo diritto: art. 249 lett. d n. 1
CPC). Quel che le istanti chiedono, in definitiva, è l'autorizzazione di attuare
nel caso in esame un atto d'amministrazione necessario fondato sulla fiducia.
Tale non è tuttavia la finalità dell'art. 647 cpv. 1 n. 1 CC. Privo di consistenza,
l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
7. Gli
oneri processuali seguono il principio della
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Le appellanti rifonderanno alle
parti che hanno presentato osservazioni all'appello un'adeguata indennità per ripetibili.
8. Circa
Fatti
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
Considerandi
1.
lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (ordinanza pretorile
del 30 giugno 2009).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti solidalmente a carico di AP 1 e AP 2, le quali rifonderanno, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 1500.– a AO 8, fr. 1500.– complessivi a AO 16,
AO 19 e AO 18, come pure fr. 500.– a AO 13 per ripetibili.
3. Intimazione
a:
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Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario
il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF
(art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia
civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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