11.2009.106
Tutela volontaria: richiesta di revoca
13 settembre 2010Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2009.106
Data decisione, Autorità:
13.09.2010, ICCA
Titolo:
Tutela volontaria: richiesta di revoca
TUTELA VOLONTARIA
art. 438 CC
Incarto n.
11.2009.106
Lugano
13 settembre
2010/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 53.2001/R.34.2009
(revoca dell'interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1
(patrocinata da PA 1)
alla
CO 1
e al tutore
,;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 26 maggio 2009 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il
28 aprile 2009 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
15 febbraio 2001 la C__________ ha istituito in favore di CO 3 (1953) una
tutela volontaria e ha designato in veste di tutrice la figlia V__________,
sostituita il 25 febbraio 2003 dal tutore ufficiale __________.
B. Una
richiesta presentata il 18 settembre 2007 da RI 1 per ottenere la revoca
della tutela è stata respinta l'8 novembre 2007 dalla CO 1 sulla scorta di una
relazione allestita il 3 ottobre 2007 dal Servizio psico-sociale di Mendrisio. RI
1 è insorta il 15 novembre 2007 all'Autorità di
vigilanza sulle tutele, che con decisione del 19 maggio 2008 ha respinto il ricorso. Adita da RI 1, con sentenza del 14
luglio 2008 questa Camera ha dichiarato irricevibile un appello introdotto il 2
giugno 2008 contro tale decisione (inc. 11.2008.78).
C. Il
12 marzo 2009 RI 1 si è nuovamente rivolta alla Commissione tutoria regionale,
instando una volta ancora per la revoca della tutela. Con decisione del 26
marzo 2009 la Commissione tutoria ha respinto la domanda poiché “nulla di
sostanziale è cambiato dal rapporto allestito il 3 ottobre 2007 dal Servizio
psico-sociale di Mendrisio in occasione della precedente domanda di revoca
della misura”. Un ricorso presentato il 15 aprile 2009 da RI 1 contro tale
decisione è stato respinto dall'Autorità di
vigilanza sulle tutele il 28 aprile 2009.
D. Contro
la decisione appena citata RI 1 ha adito questa Camera con un appello del
26 maggio 2009 nel quale chiede che, conferitole il beneficio
dell'assistenza giudiziaria, la tutela a suo carico sia revocata e la decisione
impugnata sia riformata di conseguenza. L'appello non ha formato oggetto di
intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel
termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8
marzo 1999, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria
degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a
CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile.
2.
Secondo
l'Autorità di vigilanza sulle tutele in concreto l'interdizione non può essere
revocata perché, come hanno attestato i responsabili del Servizio psico-sociale
di Mendrisio nel rapporto del 3 ottobre 2007, la ricorrente continua a soffrire
di un disturbo psichiatrico maggiore cronico, come pure a rifiutare una presa a
carico specialistica e una psicofarmacoterapia regolare. La presenza di un
tutore è quindi fondamentale e necessaria, l'interessata essendo incapace di
provvedere autonomamente alla cura dei propri interessi. Quanto ai certificati
medici presentati dalla ricorrente, ha soggiunto l'Autorità di vigilanza sulle
tutele, essi non permettono una conclusione diversa.
3.
L'appellante
si duole che “nell'ambito di questo procedimento non le è mai stato messo a
disposizione il rapporto del Servizio psico-sociale del 3 ottobre 2007, sul
quale si basa la decisione di negare la revoca della tutela”, ciò che comporta
l'annullamento della decisione impugnata già per violazione del diritto di essere
sentiti. A suo parere poi il citato rapporto “non rappresenta un documento
sufficiente per attestare l'attuale necessità della tutela”, giacché non tiene
conto della situazione attuale. Per di più, l'Autorità di vigilanza non ha
sentito il tutore né ha esperito gli “opportuni e adeguati accertamenti”, tanto
più necessari ove si consideri che attualmente essa non è seguita a livello
medico dal Servizio psico-sociale di Mendrisio. L'appellante ritiene infine che
la tutela non sia più necessaria, essendo lei in grado di provvedere autonomamente
ai propri interessi.
4.
Per
quel che riguarda il rapporto del 3 ottobre 2007 allestito dal Servizio
psico-sociale di Mendrisio, risulta dubbio che l'interessata non ne fosse a
conoscenza quando è insorta all'Autorità di vigilanza sulle tutele, tant'è che
nel ricorso essa definiva quel rapporto “sostanzialmente una bugia”. Comunque
sia, si volesse presumere ch'essa ne ignori tuttora il contenuto (come sembra
evincersi dalla motivazione dell'appello), nulla risultava impedirle di
consultare gli atti (compreso il rapporto del Servizio psico-sociale) presso la Commissione tutoria regionale durante il termine di ricorso all'Autorità di vigilanza sulle
tutele. E nulla risultava impedirle nemmeno di consultare gli atti (compreso il
rapporto del Servizio psico-sociale) presso l'Autorità di vigilanza sulle tutele
durante il termine di appello a questa Camera. Che le sia stato rifiutato
l'accesso all'incarto da parte della Commissione tutoria regionale o dell'Autorità
di vigilanza sulle tutele essa non pretende. Destituito di consistenza, su
questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
5.
La
revoca di una tutela volontaria può avvenire solo quando sia cessata la causa
(art. 438 CC), intendendosi con ciò il venir meno del motivo di interdizione, ma
anche degli altri presupposti che avevano giustificato il provvedimento
(sentenza del Tribunale federale 5C.25/2003 del 27 maggio 2003, consid. 4.2 con
riferimenti a Geiser in: Basler
Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 3 ad art. 438; Langenegger in: Basler Kommentar, op. cit., n. 2 e 7 ad art.
372.
CC). La semplice richiesta di revoca da parte del tutelato non è
sufficiente (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 393 n. 1034; Strub, Die Aufhebung der Entmündigung,
Friburgo 1984, pag. 62; Riemer,
Grundriss des Vormundschaftsrechts, 2ª edizione, Berna 1997, pag. 105 nota
195). Dandosi una richiesta di revoca, l'autorità decide se esperire una
perizia medica, l'art. 436 CC non essendo applicabile (Geiser, op. cit. n. 5 ad art. 438 CC). Essa può rinunciare se
la richiesta appare manifestamente infondata oppure il comportamento del
richiedente risulta querulomane o abusivo (Geiser,
op. cit., n. 3 ad art. 436 CC; Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 393 n. 1038; Grub, op.
cit., pag. 146).
6.
Chiamati
a esprimersi sulle condizioni di RI 1 e sulla capacità di provvedere autonomamente
ai propri interessi, il 3 ottobre 2007 i dottori R__________ e M__________, del
Servizio psico-sociale di Mendrisio, hanno confermato che l'interessata
soffriva tuttora di un disturbo psichiatrico maggiore cronico ed era incapace
di curare i propri interessi. Sulla base di tale relazione la Commissione tutoria regionale ha respinto l'8 novembre 2007 – come detto – una
prima richiesta di revoca. Il 12 marzo 2009 RI 1 ha introdotto un'altra domanda di revoca, che la Commissione tutoria regionale ha respinto senza
promuovere indagini, poiché “nulla di sostanziale è cambiato dal rapporto allestito
il 3 ottobre 2007 dal Servizio psico-sociale di Mendrisio in occasione della
precedente domanda di revoca della misura”. La questione è di sapere se
l'autorità tutoria potesse procedere in tal modo.
a) Che
una domanda di revoca della tutela possa essere presentata in ogni tempo è indubbio
(Geiser, op. cit., n. 5 ad art.
438.
CC), ma ciò non significa che richieste siano ammissibili a ripetizione.
Come in caso di privazione della libertà a scopo d'assistenza, l'interessato
può sempre postulare l'annullamento dalla misura, ma tale diritto è limitato
dal principio della buona fede e dal divieto dell'abuso. Domande inoltrate a
intervalli irragionevoli non sono lecite (DTF 131 III 458 consid. 1, 130 III
730.
consid. 2.1.1). Quale sia il termine “ragionevole” (o adeguato) dipende
dalle circostanze concrete. In caso di prodigalità, abuso di bevande spiritose,
scostumatezza o cattiva amministrazione, ad esempio, la revoca può essere
chiesta dal tutelato – per esplicita
disposizione di legge – “solo quando
da almeno un anno egli non abbia dato motivo di lagnanza in relazione alla
causa per cui fu interdetto” (art. 437 CC). Se la ragione del provvedimento è
dovuta a infermità mentale, l'intervallo fra una domanda e l'altra può anche
essere – come in materia di
privazione della libertà a scopo d'assistenza – “relativamente
lungo” (DTF 130 III 731 consid.
2.1
).
b) Nella
fattispecie la tutela volontaria in favore RI 1 è stata istituita perché
quest'ultima risultava incapace di provvedere ai propri interessi. Dalla
relazione dell'8 luglio 1993 del dott. M__________, direttore dell'Organizzazione
sociopschiatrica cantonale, si evince che i primi segni di alterazione comportamentale
dell'interessata risalgono agli anni 1989/1990 e che costei è stata ricoverata
due volte alla Clinica psichiatrica cantonale: la prima dal 12 novembre 1990
all'11 gennaio 1991 e la seconda dal 17 giugno al 10 settembre 1992. A parere del professionista la paziente denotava stati ansiosi a decorso cronico con sfondo
persecutorio curabile mediante terapia psichiatrica ambulatoriale e assunzione
di determinati medicinali. Il servizio incaricato di seguire RI 1 dopo le dimissioni
dall'ospedale ha accertato nondimeno che in entrambi i casi l'interessata ha
rifiutato di assumere psicofarmaci, ciò che riattivava la sintomatologia a
sfondo persecutorio.
Per
il dott. M__________ del Servizio psico-sociale di Mendrisio, che ha visitato
l'appellante nell'aprile del 2000, RI 1 soffre di un annoso disturbo psicotico
di tipo paranoide che, associato a disturbi del comportamento, rende l'interessata
incapace di gestire i propri averi. Lo specialista ha sottolineato il carattere
renitente di lei, la quale rifiutava categoricamente una presa a carico da
parte del Servizio psico-sociale o della Clinica psichiatrica cantonale (rapporto
del 17 aprile 2000). Lo stesso medico ha confermato nel 2002 la gravità della
malattia e l'opportunità di mantenere la tutela (lettere del 3 e 10 ottobre
2002). Dalla nota relazione del 3 ottobre 2007 si evince inoltre che, a
distanza d'anni, la paziente era ancora affetta di un disturbo psichiatrico
maggiore cronico e rifiutava sempre una presa a carico specialistica, come pure
una psicofarmacoterapia regolare.
c) Ciò
posto, dandosi malattia mentale, non si può dire che l'Autorità di vigilanza
abbia violato la legge confermando l'operato della Commissione tutoria regionale.
Questa si è rifiutata di entrare nel merito di una richiesta di revoca
presentata il 12 marzo 2009, dopo che una prima domanda era stata respinta l'8
novembre 2007 e confermata su ricorso dall'Autorità di vigilanza il 19 maggio
2008.
La motivazione della Commissione tutoria regionale non era pertinente
(avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la richiesta prematura), ma nel risultato
resisteva alla critica ove si consideri che, dandosi disturbi mentali, le
circostanze evolvono generalmente a medio termine e che nella fattispecie
l'interessata non pretende di seguire alcuna cura. Si ricordi che in caso di
prodigalità, abuso di bevande spiritose, scostumatezza o per il modo della propria
amministrazione, la revoca può essere chiesta dal tutelato “solo quando da
almeno un anno egli non abbia dato motivo di lagnanza in relazione alla causa
per cui fu interdetto” (sopra, consid. a). Nel caso specifico erano trascorsi appena
dieci mesi dalla decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele (otto mesi
dal giudizio di questa Camera).
Certo,
davanti all'Autorità di vigilanza l'interessata ha presentato due certificati
medici, ma – come ha spiegato l'autorità
medesima – essi non permettono
lontanamente di desumere che la situazione sia cambiata. Nell'uno, di tre
righe, il dott. M__________ di Stabio ha dichiarato l'8 aprile 2009 di seguire
la paziente “per problemi di medicina generale” e di avere prescritto una sola
volta del “Tranxilium”. Nel secondo, di quattro righe, la dott. L__________,
del Servizio psico-sociale di Mendrisio, ha dichiarato il 14 aprile 2009 che
l'interessata “non è seguita a livello medico dal Servizio psico-sociale di
Mendrisio” e “non chiede alcuna prestazione farmacologica”. Invano si
cercherebbe un accenno, nei due certificati, alle condizioni mentali della
paziente o alla capacità di gestire i propri interessi. In circostanze del
genere l'Autorità di vigilanza poteva senz'altro rinunciare a esperire nuove perizie
(cfr. Geiser, op. cit., n. 3 ad
art. 436 CC; Deschenaux/Tercier,
op. cit., pag. 393 n. 1038; Grub,
op. cit., pag. 146). Ne segue che, destituito di fondamento, l'appello è destinato
all'insuccesso.
7.
Gli
oneri del pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non
si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di intimazione.
Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta,
l'appello risultando
senza possibilità di successo fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che non è stato intimato per osservazioni.
Della situazione finanziaria verosimilmente difficile in cui versa l'appellante
si tiene conto, nondimeno, moderando volutamente l'ammontare della tassa di
giustizia.
8.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), le decisioni sull'interdizione – e la revoca
della medesima – sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2
lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione
a:
–;
–;
–,.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo,
il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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