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Decisione

11.2009.106

Tutela volontaria: richiesta di revoca

13 settembre 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 53.2001/R.34.2009

(revoca dell'interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti

locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

RI 1

(patrocinata da PA 1)

alla

CO 1

e al tutore

,;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 26 maggio 2009 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il

28 aprile 2009 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il

15 febbraio 2001 la C__________ ha istituito in favore di CO 3 (1953) una

tutela volontaria e ha designato in veste di tutrice la figlia V__________,

sostituita il 25 febbraio 2003 dal tutore ufficiale __________.

B. Una

richiesta presentata il 18 settembre 2007 da RI 1 per ottenere la revoca

della tutela è stata respinta l'8 novembre 2007 dalla CO 1 sulla scorta di una

relazione allestita il 3 ottobre 2007 dal Servizio psico-sociale di Mendrisio. RI

1 è insorta il 15 novembre 2007 all'Autorità di

vigilanza sulle tutele, che con decisione del 19 maggio 2008 ha respinto il ricorso. Adita da RI 1, con sentenza del 14

luglio 2008 questa Camera ha dichiarato irricevibile un appello introdotto il 2

giugno 2008 contro tale decisione (inc. 11.2008.78).

C. Il

12 marzo 2009 RI 1 si è nuovamente rivolta alla Commissione tutoria regionale,

instando una volta ancora per la revoca della tutela. Con decisione del 26

marzo 2009 la Commissione tutoria ha respinto la domanda poiché “nulla di

sostanziale è cambiato dal rapporto allestito il 3 ottobre 2007 dal Servizio

psico-sociale di Mendrisio in occasione della precedente domanda di revoca

della misura”. Un ricorso presentato il 15 aprile 2009 da RI 1 contro tale

decisione è stato respinto dall'Autorità di

vigilanza sulle tutele il 28 aprile 2009.

D. Contro

la decisione appena citata RI 1 ha adito questa Camera con un appello del

26 maggio 2009 nel quale chiede che, conferitole il beneficio

dell'assistenza giudiziaria, la tutela a suo carico sia revocata e la decisione

impugnata sia riformata di conseguenza. L'appello non ha formato oggetto di

intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel

termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, del­l'8

marzo 1999, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria

degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a

CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile.

2.

Secondo

l'Autorità di vigilanza sulle tutele in concreto l'interdizione non può essere

revocata perché, come hanno attestato i responsabili del Servizio psico-sociale

di Mendrisio nel rapporto del 3 ottobre 2007, la ricorrente continua a soffrire

di un disturbo psichiatrico maggiore cronico, come pure a rifiutare una presa a

carico specialistica e una psicofarmacoterapia regolare. La presenza di un

tutore è quindi fondamentale e necessaria, l'interessata essendo incapace di

provvedere autonomamente alla cura dei propri interessi. Quanto ai certificati

medici presentati dalla ricorrente, ha soggiunto l'Autorità di vigilanza sulle

tutele, essi non permettono una conclusione diversa.

3.

L'appellante

si duole che “nell'ambito di questo procedimento non le è mai stato messo a

disposizione il rapporto del Servizio psico-sociale del 3 ottobre 2007, sul

quale si basa la decisione di negare la revoca della tutela”, ciò che comporta

l'annullamento della decisione impugnata già per violazione del diritto di essere

sentiti. A suo parere poi il citato rapporto “non rappresenta un documento

sufficiente per attestare l'attuale necessità della tutela”, giacché non tiene

conto della situazione attuale. Per di più, l'Autorità di vigilanza non ha

sentito il tutore né ha esperito gli “opportuni e adeguati accertamenti”, tanto

più necessari ove si consideri che attualmente essa non è seguita a livello

medico dal Servizio psico-sociale di Mendrisio. L'appellante ritiene infine che

la tutela non sia più necessaria, essendo lei in grado di provvedere autonomamente

ai propri interessi.

4.

Per

quel che riguarda il rapporto del 3 ottobre 2007 allestito dal Servizio

psico-sociale di Mendrisio, risulta dubbio che l'interessata non ne fosse a

conoscenza quando è insorta all'Autorità di vigilanza sulle tutele, tant'è che

nel ricorso essa definiva quel rapporto “sostanzialmente una bugia”. Comunque

sia, si volesse presumere ch'essa ne ignori tuttora il contenuto (come sembra

evincersi dalla motivazione dell'appello), nulla risultava impedirle di

consultare gli atti (compreso il rapporto del Servizio psico-sociale) presso la Commissione tutoria regionale durante il termine di ricorso all'Autorità di vigilanza sulle

tutele. E nulla risultava impedirle nemmeno di consultare gli atti (compreso il

rapporto del Servizio psico-sociale) presso l'Autorità di vigilanza sulle tutele

durante il termine di appello a questa Camera. Che le sia stato rifiutato

l'accesso all'incarto da parte della Commissione tutoria regionale o dell'Autorità

di vigilanza sulle tutele essa non pretende. Destituito di consistenza, su

questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

5.

La

revoca di una tutela volontaria può avvenire solo quando sia cessata la causa

(art. 438 CC), intendendosi con ciò il venir meno del motivo di interdizione, ma

anche degli altri presupposti che avevano giustificato il provvedimento

(sentenza del Tribunale federale 5C.25/2003 del 27 maggio 2003, consid. 4.2 con

riferimenti a Geiser in: Basler

Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 3 ad art. 438; Langenegger in: Basler Kommentar, op. cit., n. 2 e 7 ad art.

372.

CC). La semplice richiesta di revoca da parte del tutelato non è

sufficiente (Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 393 n. 1034; Strub, Die Aufhebung der Entmündigung,

Friburgo 1984, pag. 62; Riemer,

Grundriss des Vormund­schaftsrechts, 2ª edizione, Berna 1997, pag. 105 nota

195). Dandosi una richiesta di revoca, l'autorità decide se esperire una

perizia medica, l'art. 436 CC non essendo applicabile (Geiser, op. cit. n. 5 ad art. 438 CC). Essa può rinunciare se

la richiesta appare manifestamente infondata oppure il comportamento del

richiedente risulta querulomane o abusivo (Geiser,

op. cit., n. 3 ad art. 436 CC; Deschenaux/Steinauer,

op. cit., pag. 393 n. 1038; Grub, op.

cit., pag. 146).

6.

Chiamati

a esprimersi sulle condizioni di RI 1 e sulla capacità di provvedere autonomamente

ai propri interessi, il 3 ottobre 2007 i dottori R__________ e M__________, del

Servizio psico-sociale di Mendrisio, hanno confermato che l'interessata

soffriva tuttora di un disturbo psichiatrico maggiore cronico ed era incapace

di curare i propri interessi. Sulla base di tale relazione la Commissione tutoria regionale ha respinto l'8 novembre 2007 – come detto – una

prima richiesta di revoca. Il 12 marzo 2009 RI 1 ha introdotto un'altra domanda di revoca, che la Commissione tutoria regionale ha respinto senza

promuovere indagini, poiché “nulla di sostanziale è cambiato dal rapporto allestito

il 3 ottobre 2007 dal Servizio psico-sociale di Mendrisio in occasione della

precedente domanda di revoca della misura”. La questione è di sapere se

l'autorità tutoria potesse procedere in tal modo.

a) Che

una domanda di revoca della tutela possa essere presentata in ogni tempo è indubbio

(Geiser, op. cit., n. 5 ad art.

438.

CC), ma ciò non significa che richieste siano ammissibili a ripetizione.

Come in caso di privazione della libertà a scopo d'assistenza, l'interessato

può sempre postulare l'annullamento dalla misura, ma tale diritto è limitato

dal principio della buona fede e dal divieto dell'abuso. Domande inoltrate a

intervalli irragionevoli non sono lecite (DTF 131 III 458 consid. 1, 130 III

730.

consid. 2.1.1). Quale sia il termine “ragionevole” (o adeguato) dipende

dalle circostanze concrete. In caso di prodigalità, abuso di bevande spiritose,

scostumatezza o cattiva amministrazione, ad esempio, la revoca può essere

chiesta dal tutelato – per esplicita

disposizione di legge – “solo quando

da almeno un anno egli non abbia dato motivo di lagnanza in relazione alla

causa per cui fu interdetto” (art. 437 CC). Se la ragione del provvedimento è

dovuta a infermità mentale, l'intervallo fra una domanda e l'altra può anche

essere – come in materia di

privazione della libertà a scopo d'assistenza – “relativamente

lungo” (DTF 130 III 731 consid.

2.1

).

b) Nella

fattispecie la tutela volontaria in favore RI 1 è stata istituita perché

quest'ultima risultava incapace di provvedere ai propri interessi. Dalla

relazione dell'8 luglio 1993 del dott. M__________, direttore dell'Organizzazione

sociopschiatrica cantonale, si evince che i primi segni di alterazione comportamentale

dell'interessata risalgono agli anni 1989/1990 e che costei è stata ricoverata

due volte alla Clinica psichiatrica cantonale: la prima dal 12 novembre 1990

all'11 gennaio 1991 e la seconda dal 17 giugno al 10 settembre 1992. A parere del professionista la paziente denotava stati ansiosi a decorso cronico con sfondo

persecutorio curabile mediante terapia psichiatrica ambulatoriale e assunzione

di determinati medicinali. Il servizio incaricato di seguire RI 1 dopo le dimissioni

dall'ospedale ha accertato nondimeno che in entrambi i casi l'interessata ha

rifiutato di assumere psicofarmaci, ciò che riattivava la sintomatologia a

sfondo persecutorio.

Per

il dott. M__________ del Servizio psico-sociale di Mendrisio, che ha visitato

l'appellante nell'aprile del 2000, RI 1 soffre di un annoso disturbo psicotico

di tipo paranoide che, associato a disturbi del comportamento, rende l'interessata

incapace di gestire i propri averi. Lo specialista ha sottolineato il carattere

renitente di lei, la quale rifiutava categoricamente una presa a carico da

parte del Servizio psico-sociale o della Clinica psichiatrica cantonale (rapporto

del 17 aprile 2000). Lo stesso medico ha confermato nel 2002 la gravità della

malattia e l'opportunità di mantenere la tutela (lettere del 3 e 10 ottobre

2002). Dalla nota relazione del 3 ottobre 2007 si evince inoltre che, a

distanza d'anni, la paziente era ancora affetta di un disturbo psichiatrico

maggiore cronico e rifiutava sempre una presa a carico specialistica, come pure

una psicofarmacoterapia regolare.

c) Ciò

posto, dandosi malattia mentale, non si può dire che l'Autorità di vigilanza

abbia violato la legge confermando l'operato della Commissione tutoria regionale.

Questa si è rifiutata di entrare nel merito di una richiesta di revoca

presentata il 12 marzo 2009, dopo che una prima domanda era stata respinta l'8

novembre 2007 e confermata su ricorso dall'Autorità di vigilanza il 19 maggio

2008.

La motivazione della Commissione tutoria regionale non era pertinente

(avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la richiesta prematura), ma nel risultato

resisteva alla critica ove si consideri che, dandosi disturbi mentali, le

circostanze evolvono generalmente a medio termine e che nella fattispecie

l'interessata non pretende di seguire alcuna cura. Si ricordi che in caso di

prodigalità, abuso di bevande spiritose, scostumatezza o per il modo della propria

amministrazione, la revoca può essere chiesta dal tutelato “solo quando da

almeno un anno egli non abbia dato motivo di lagnanza in relazione alla causa

per cui fu interdetto” (sopra, consid. a). Nel caso specifico erano trascorsi appena

dieci mesi dalla decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele (otto mesi

dal giudizio di questa Camera).

Certo,

davanti all'Autorità di vigilanza l'interessata ha presentato due certificati

medici, ma – come ha spiegato l'autorità

medesima – essi non permettono

lontanamente di desumere che la situazione sia cambiata. Nell'uno, di tre

righe, il dott. M__________ di Stabio ha dichiarato l'8 aprile 2009 di seguire

la paziente “per problemi di medicina generale” e di avere prescritto una sola

volta del “Tranxilium”. Nel secondo, di quattro righe, la dott. L__________,

del Servizio psico-sociale di Mendrisio, ha dichiarato il 14 aprile 2009 che

l'interessata “non è seguita a livello medico dal Servizio psico-sociale di

Mendrisio” e “non chiede alcuna prestazione farmacologica”. Invano si

cercherebbe un accenno, nei due certificati, alle condizioni mentali della

paziente o alla capacità di gestire i propri interessi. In circostanze del

genere l'Autorità di vigilanza poteva senz'altro rinunciare a esperire nuove perizie

(cfr. Geiser, op. cit., n. 3 ad

art. 436 CC; Desche­naux/Tercier,

op. cit., pag. 393 n. 1038; Grub,

op. cit., pag. 146). Ne segue che, destituito di fondamento, l'appello è destinato

all'insuccesso.

7.

Gli

oneri del pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non

si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di intimazione.

Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta,

l'appello risultando

senza possibilità di successo fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che non è stato intimato per osservazioni.

Della situazione finanziaria verosimilmente difficile in cui versa l'appellante

si tiene conto, nondimeno, moderando volutamente l'ammontare della tassa di

giustizia.

8.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), le decisioni sull'interdizione – e la revoca

della medesima – sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2

lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione

a:

–;

–;

–,.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo,

il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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