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Decisione

11.2009.108

Esclusione o ricusazione di membri che compongono una Commissione tutoria regionale

20 luglio 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura n. 9.2007 (autorizzazione di atti del tutore) della Divisione

degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele,

promossa con istanza dell'8 maggio 20009 da

RA 1,

(patrocinata dall'avv. dott. , )

quale tutrice del marito CO 1,

davanti alla

RI 1 ,

giudicando

ora sulla ricusazione ravvisata in sé il 19 maggio

2009 dalla Commissione tutoria regionale;

esaminati

gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 22 giugno 2009 presentato dalla Commissione tutoria regionale 2

contro la decisione emessa il 2 giugno 2009 dalla Sezione degli enti locali,

Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 6 settembre 2007 l'Autorità di vigilanza sulle

tutele ha pronunciato l'interdizione di CO 1 (1945) per infermità e debolezza di

mente (art. 369 CC) dovuta alla rottura di un aneurisma cerebrale verificatasi

il 15 febbraio 2006. Sua tutrice

è stata designata la moglie RA 1 (1955).

B. L'8 maggio 2009 RA 1 si è rivolta alla Commissione tutoria regionale

2 per essere autorizzata a promuovere in nome del marito (art. 421 n. 8 CC), unitamente a sé e al figlio __________

(1983), una causa di responsabilità davanti al Pretore della giurisdizione

di Mendrisio Nord. Scopo dell'azione è di

ottenere che il dott. __________ di __________, ex medico curante di CO

1, sia condannato a versare a quest'ultimo fr. 3 407 772.85 con interessi

in risarcimento del danno materiale e fr. 100 000.– con interessi in

riparazione del torto morale, come pure fr. 60 000.– con interessi a RA

1 e fr. 30 000.– con interessi a __________, sempre a titolo di indennità per

torto morale.

C. La Commissione tutoria regionale ha risposto il 19 maggio 2009 a RA

1 che il dott. __________ è membro supplente della Commissione stessa, sicché “potrebbe sussistere un motivo di ricusa (…)

per la gestione dell'incarto”.

L'indomani RA 1 ha scritto così alla Commissione tutoria regionale che “in ragione dell'esistenza di motivo di

ricusa” avrebbe presentato la

richiesta direttamente all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Ciò che essa ha

fatto con lettera di quel medesimo 20 maggio 2009.

D. Interpellata

dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, la Commissione tutoria regionale ha ribadito

il 27 maggio 2009 che, “preso

atto dei vari pareri dei membri”, riteneva opportuno ricusarsi nella richiesta di autorizzazione introdotta

da RA 1. Statuendo con decisione del 2 giugno 2009, l'Autorità di vigilanza

sulle tutele ha respinto “l'istanza

di ricusa 27 maggio 2008 della Commissione tutoria” e

ha invitato quest'ultima a esaminare la richiesta di autorizzazione avanzata dalla

tutrice. Non sono state prelevate tasse né spese.

E. Contro

la decisione predetta la Commissione tutoria regionale è insorta a questa

Camera con un appello del 22 giugno 2009, firmato dalla presidente supplente,

nel quale chiede di accogliere la propria istanza di ricusazione e di riformare

conseguentemente la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele.

L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di

vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48

della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele,

dell'8 marzo 1999, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella

ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art.

424a CPC. Nella fattispecie la decisione impugnata è giunta alla

Commissione tutoria regionale il 3 giugno 2009. Inviato a questa Camera il

22.

giugno 2009, l'appello in rassegna è pertanto tempestivo.

2.

Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza ha ricordato che i

motivi di ricusazione applicabili ai membri degli organi di tutela sono quelli

degli art. 26 seg. CPC e che sulla ricusazione di un singolo membro

appartenente a una Commissione tutoria regionale decide la Commissione medesima

completata con un supplente, mentre ove sia ricusata l'intera Commissione

tutoria decide l'Autorità di vigilanza (art. 31 cpv. 2 e 3 della citata legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Ciò posto,

essa ha ritenuto che nella fattispecie potesse entrare in linea di conto come

titolo di ricusa solo l'ipotesi di “gravi ragioni” a

norma dell'art. 27 lett. b CPC, ma nel caso specifico essa ha rilevato di non

intravederne alcuna, semplici rapporti di amichevole collegialità e stima tra

membri di uno stesso collegio non configurando estremi del genere. Tanto meno –

essa ha soggiunto – considerando che secondo giurisprudenza un Pretore non può astenersi

dal proprio ufficio per il solo fatto di essere chiamato a giudicare una causa

in cui è parte il Segretario assessore (I CCA, sentenza inc. 11.2005.10 del 26

gennaio 2005).

3.

La

Commissione tutoria regionale sottolinea nell'appello che in concreto non si

tratta di decidere “una vertenza già pendente e già avviata

da terzi contro più convenuti, fra cui uno dei suoi membri, bensì addirittura

di permettere che uno solo dei suoi membri sia convenuto in giudizio, oltre

tutto con un'azione giudiziaria di una certa entità”. Essa rammenta che il dott. __________ è suo membro supplente fin dal

2001.

e ciò “può influire sull'imparzialità e

serenità di una decisione che dovrebbe invece essere del tutto indipendente”. Per di più, statuire sulla richiesta di

autorizzazione appare delicato, RA 1 svolgendo il doppio ruolo di tutrice (del

marito) e di parte in causa (come futura litisconsorte), sicché occorrerebbe

interrogarsi sull'eventualità di nominare un curatore ad hoc (art. 392

n. 2 CC). Infine la Commissione tutoria regionale si duole che l'Autorità

di vigilanza sulle tutele abbia statuito senza interpellare “il diretto interessato”, il quale avrebbe avuto diritto almeno di vedersi

notificare la decisione sulla ricusa.

4.

I

motivi di esclusione enunciati dall'art. 26 CPC e quelli di ricusazione

previsti dall'art. 27 CPC si applicano ai membri dei tribunali civili, ma

l'art. 31 cpv. 1 della nota legge sull'organizzazione e

la procedura in materia di tutele e curatele li estende per analogia ai membri

delle autorità di tutela (sull'esigenza di indipendenza e imparzialità da parte

di autorità amministrative con poteri decisionali: Müller/Schefer, Grund­rechte in der Schweiz, 4ª edizione, pag. 947 segg.; precedentemente:

Müller in: Commentaire de la

Constitution fédérale de la Conféderation suisse, edizione 1995, n. 120 segg.

ad art. 4 vCost.). L'organo tutelare in quanto tale non può essere tenuto a

escludersi né a ricusarsi. Oggetto di astensione possono essere solo i suoi

membri (I CCA, sentenza inc. 11.2007.76 del 16 luglio 2007, consid. 7 con riferimento

a RDAT 1990 pag. 73 consid. 3.2 in fine e DTF 105 Ib 302 consid. 1a). Ne segue

che, introdotto dalla Commissione tutoria regionale 2, l'appello in esame si rivela

già di primo acchito irricevibile. Oggetto dalla decisione dell'Autorità di

vigilanza sulle tutele sono, tutt'al più, i singoli membri della Commissione tutoria

regionale cui incombe di decidere sulla richiesta di autorizzazione avanzata da

RA 1. La Commissione tutoria regionale in sé non ha alcun interesse

giuridicamente protetto da far valere o da difendere.

5.

Si aggiunga

che, quand'anche si interpretasse l'appello come introdotto dai singoli membri della

Commissione cui l'Autorità di vigilanza ha rifiutato l'autoricusa (il presidente

lic. iur. __________, il membro permanente __________ e il delegato comunale di

__________ __________), l'esito del giudizio non muterebbe. La garanzia di un tribunale

indipendente e imparziale è un diritto delle parti (art. 30 cpv. 1 Cost.), non

del giudice né – tanto meno – del membro di un'autorità amministrativa con poteri

decisionali. Statuire o non statuire su un determinato contenzioso è una questione

che non tocca i diritti del giudice o del membro dell'autorità amministrativa,

il quale è semplicemente chiamato ad assolvere la funzione per cui è stato eletto

o nominato. In quanto tale, egli non è quindi legittimato ad appellare una decisione

che lo reputa atto a esercitare il proprio ufficio. Anche vagliato sotto questo

profilo, l'appello andrebbe pertanto dichiarato improponibile.

6.

Giovi

una chiosa, fosse solo per abbondanza. Chi adempie funzioni decisionali in seno

a un organo giudiziario o amministrativo può trovarsi a dirimere – fra l'altro

– casi spinosi e delicati, suscettivi di coinvolgere soggetti personalmente

conosciuti, soprattutto ove la giurisdizione dell'autorità sia limitata a qualche

Comune. Non può quindi abdicare al proprio ruolo per mero disagio, imbarazzo o cortesia.

Che in concreto la Commissione tutoria regionale debba decidere se autorizzare

un'azione di responsabilità professionale nei confronti di un membro supplente

per l'attività da questi svolta privatamente non è quindi motivo di

astensione

ed è – contrariamente all'avviso della Commissione tutoria regionale – un

compito sicuramente meno ostico rispetto a quello che incombe a un Pretore che

deve giudicare un'azione di merito in cui sia coinvolto il Segretario

assessore. Diversa sarebbe la situazione qualora l'amicizia fra un singolo

membro della Commissione tutoria regionale 2 e il dott. __________ fosse tanto

intensa da suscitare oggettivamente l'impressione che, nel suo foro interno, l'uno

non conservi più sufficiente distacco e autonomia di giudizio nei confronti dell'altro.

In concreto nulla di tutto ciò emerge dagli atti.

7.

Quanto

all'argomentazione della Commissione tutoria regionale, secondo cui l'Autorità di vigilanza avrebbe dovuto interpellare “il diretto interessato” e notificargli la decisione sulla ricusa, basti

rilevare che non tocca alla Commissione tutoria regionale sostituirsi al dott. __________,

rivendicando diritti che competono a lui solo. Anzi, obbligare oggi l'Autorità

di vigilanza sulle tutele a intimare la decisione del 2 giugno 2009 al dott. __________

significherebbe tramutare questa Camera in un'autorità di prima sede, giacché

le eventuali censure del “diretto interessato” sarebbero trattate per la prima

volta dal Tribunale d'appello, per tacere del fatto che “il diretto interessato” perderebbe un grado di giurisdizione. In

realtà spetterà alla Commissione tutoria regionale, al momento in cui esaminerà

la richiesta di autorizzazione presentata da RA 1, offrire al dott. __________

la possibilità di esprimersi. A quel momento “il diretto interessato” potrà ancora, dandosi il caso, ricusare la

Commissione tutoria regionale, allegando i motivi a sostegno della sua

richiesta.

8.

L'inammissibilità

dell'appello comporta l'addebito degli oneri processuali a chi ha inoltrato il

ricorso, ovvero alla Commissione tutoria regionale, rappresentata per altro da

una presidente supplente con diploma di avvocato. Non si giustifica invece di

attribuire ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.

9.

Circa i rimedi giuridici dati contro la

presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso

in materia civile è proponibile – trattandosi di un'istanza di ricusazione –

indipendentemente dal carattere finale della decisione e senza riguardo

all'eventuale valore litigioso (art. 92 LTF). In tema

di legittimazione si richiama nondimeno quanto addotto ai consid. 3 e 4 che

precedono.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico della Commissione tutoria regionale 2. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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