11.2009.108
Esclusione o ricusazione di membri che compongono una Commissione tutoria regionale
20 luglio 2009Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2009.108
Data decisione, Autorità:
20.07.2009, ICCA
Titolo:
Esclusione o ricusazione di membri che compongono una Commissione tutoria regionale
RICUSAZIONE
art. 26 CPC-TI
art. 27 CPC-TI
art. 31 LTEC
Incarto n.
11.2009.108
Lugano,
20 luglio
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura n. 9.2007 (autorizzazione di atti del tutore) della Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele,
promossa con istanza dell'8 maggio 20009 da
RA 1,
(patrocinata dall'avv. dott. , )
quale tutrice del marito CO 1,
davanti alla
RI 1 ,
giudicando
ora sulla ricusazione ravvisata in sé il 19 maggio
2009 dalla Commissione tutoria regionale;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 22 giugno 2009 presentato dalla Commissione tutoria regionale 2
contro la decisione emessa il 2 giugno 2009 dalla Sezione degli enti locali,
Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 6 settembre 2007 l'Autorità di vigilanza sulle
tutele ha pronunciato l'interdizione di CO 1 (1945) per infermità e debolezza di
mente (art. 369 CC) dovuta alla rottura di un aneurisma cerebrale verificatasi
il 15 febbraio 2006. Sua tutrice
è stata designata la moglie RA 1 (1955).
B. L'8 maggio 2009 RA 1 si è rivolta alla Commissione tutoria regionale
2 per essere autorizzata a promuovere in nome del marito (art. 421 n. 8 CC), unitamente a sé e al figlio __________
(1983), una causa di responsabilità davanti al Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Nord. Scopo dell'azione è di
ottenere che il dott. __________ di __________, ex medico curante di CO
1, sia condannato a versare a quest'ultimo fr. 3 407 772.85 con interessi
in risarcimento del danno materiale e fr. 100 000.– con interessi in
riparazione del torto morale, come pure fr. 60 000.– con interessi a RA
1 e fr. 30 000.– con interessi a __________, sempre a titolo di indennità per
torto morale.
C. La Commissione tutoria regionale ha risposto il 19 maggio 2009 a RA
1 che il dott. __________ è membro supplente della Commissione stessa, sicché “potrebbe sussistere un motivo di ricusa (…)
per la gestione dell'incarto”.
L'indomani RA 1 ha scritto così alla Commissione tutoria regionale che “in ragione dell'esistenza di motivo di
ricusa” avrebbe presentato la
richiesta direttamente all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Ciò che essa ha
fatto con lettera di quel medesimo 20 maggio 2009.
D. Interpellata
dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, la Commissione tutoria regionale ha ribadito
il 27 maggio 2009 che, “preso
atto dei vari pareri dei membri”, riteneva opportuno ricusarsi nella richiesta di autorizzazione introdotta
da RA 1. Statuendo con decisione del 2 giugno 2009, l'Autorità di vigilanza
sulle tutele ha respinto “l'istanza
di ricusa 27 maggio 2008 della Commissione tutoria” e
ha invitato quest'ultima a esaminare la richiesta di autorizzazione avanzata dalla
tutrice. Non sono state prelevate tasse né spese.
E. Contro
la decisione predetta la Commissione tutoria regionale è insorta a questa
Camera con un appello del 22 giugno 2009, firmato dalla presidente supplente,
nel quale chiede di accogliere la propria istanza di ricusazione e di riformare
conseguentemente la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele.
L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di
vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48
della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele,
dell'8 marzo 1999, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella
ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art.
424a CPC. Nella fattispecie la decisione impugnata è giunta alla
Commissione tutoria regionale il 3 giugno 2009. Inviato a questa Camera il
22.
giugno 2009, l'appello in rassegna è pertanto tempestivo.
2.
Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza ha ricordato che i
motivi di ricusazione applicabili ai membri degli organi di tutela sono quelli
degli art. 26 seg. CPC e che sulla ricusazione di un singolo membro
appartenente a una Commissione tutoria regionale decide la Commissione medesima
completata con un supplente, mentre ove sia ricusata l'intera Commissione
tutoria decide l'Autorità di vigilanza (art. 31 cpv. 2 e 3 della citata legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Ciò posto,
essa ha ritenuto che nella fattispecie potesse entrare in linea di conto come
titolo di ricusa solo l'ipotesi di “gravi ragioni” a
norma dell'art. 27 lett. b CPC, ma nel caso specifico essa ha rilevato di non
intravederne alcuna, semplici rapporti di amichevole collegialità e stima tra
membri di uno stesso collegio non configurando estremi del genere. Tanto meno –
essa ha soggiunto – considerando che secondo giurisprudenza un Pretore non può astenersi
dal proprio ufficio per il solo fatto di essere chiamato a giudicare una causa
in cui è parte il Segretario assessore (I CCA, sentenza inc. 11.2005.10 del 26
gennaio 2005).
3.
La
Commissione tutoria regionale sottolinea nell'appello che in concreto non si
tratta di decidere “una vertenza già pendente e già avviata
da terzi contro più convenuti, fra cui uno dei suoi membri, bensì addirittura
di permettere che uno solo dei suoi membri sia convenuto in giudizio, oltre
tutto con un'azione giudiziaria di una certa entità”. Essa rammenta che il dott. __________ è suo membro supplente fin dal
2001.
e ciò “può influire sull'imparzialità e
serenità di una decisione che dovrebbe invece essere del tutto indipendente”. Per di più, statuire sulla richiesta di
autorizzazione appare delicato, RA 1 svolgendo il doppio ruolo di tutrice (del
marito) e di parte in causa (come futura litisconsorte), sicché occorrerebbe
interrogarsi sull'eventualità di nominare un curatore ad hoc (art. 392
n. 2 CC). Infine la Commissione tutoria regionale si duole che l'Autorità
di vigilanza sulle tutele abbia statuito senza interpellare “il diretto interessato”, il quale avrebbe avuto diritto almeno di vedersi
notificare la decisione sulla ricusa.
4.
I
motivi di esclusione enunciati dall'art. 26 CPC e quelli di ricusazione
previsti dall'art. 27 CPC si applicano ai membri dei tribunali civili, ma
l'art. 31 cpv. 1 della nota legge sull'organizzazione e
la procedura in materia di tutele e curatele li estende per analogia ai membri
delle autorità di tutela (sull'esigenza di indipendenza e imparzialità da parte
di autorità amministrative con poteri decisionali: Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4ª edizione, pag. 947 segg.; precedentemente:
Müller in: Commentaire de la
Constitution fédérale de la Conféderation suisse, edizione 1995, n. 120 segg.
ad art. 4 vCost.). L'organo tutelare in quanto tale non può essere tenuto a
escludersi né a ricusarsi. Oggetto di astensione possono essere solo i suoi
membri (I CCA, sentenza inc. 11.2007.76 del 16 luglio 2007, consid. 7 con riferimento
a RDAT 1990 pag. 73 consid. 3.2 in fine e DTF 105 Ib 302 consid. 1a). Ne segue
che, introdotto dalla Commissione tutoria regionale 2, l'appello in esame si rivela
già di primo acchito irricevibile. Oggetto dalla decisione dell'Autorità di
vigilanza sulle tutele sono, tutt'al più, i singoli membri della Commissione tutoria
regionale cui incombe di decidere sulla richiesta di autorizzazione avanzata da
RA 1. La Commissione tutoria regionale in sé non ha alcun interesse
giuridicamente protetto da far valere o da difendere.
5.
Si aggiunga
che, quand'anche si interpretasse l'appello come introdotto dai singoli membri della
Commissione cui l'Autorità di vigilanza ha rifiutato l'autoricusa (il presidente
lic. iur. __________, il membro permanente __________ e il delegato comunale di
__________ __________), l'esito del giudizio non muterebbe. La garanzia di un tribunale
indipendente e imparziale è un diritto delle parti (art. 30 cpv. 1 Cost.), non
del giudice né – tanto meno – del membro di un'autorità amministrativa con poteri
decisionali. Statuire o non statuire su un determinato contenzioso è una questione
che non tocca i diritti del giudice o del membro dell'autorità amministrativa,
il quale è semplicemente chiamato ad assolvere la funzione per cui è stato eletto
o nominato. In quanto tale, egli non è quindi legittimato ad appellare una decisione
che lo reputa atto a esercitare il proprio ufficio. Anche vagliato sotto questo
profilo, l'appello andrebbe pertanto dichiarato improponibile.
6.
Giovi
una chiosa, fosse solo per abbondanza. Chi adempie funzioni decisionali in seno
a un organo giudiziario o amministrativo può trovarsi a dirimere – fra l'altro
– casi spinosi e delicati, suscettivi di coinvolgere soggetti personalmente
conosciuti, soprattutto ove la giurisdizione dell'autorità sia limitata a qualche
Comune. Non può quindi abdicare al proprio ruolo per mero disagio, imbarazzo o cortesia.
Che in concreto la Commissione tutoria regionale debba decidere se autorizzare
un'azione di responsabilità professionale nei confronti di un membro supplente
per l'attività da questi svolta privatamente non è quindi motivo di
astensione
ed è – contrariamente all'avviso della Commissione tutoria regionale – un
compito sicuramente meno ostico rispetto a quello che incombe a un Pretore che
deve giudicare un'azione di merito in cui sia coinvolto il Segretario
assessore. Diversa sarebbe la situazione qualora l'amicizia fra un singolo
membro della Commissione tutoria regionale 2 e il dott. __________ fosse tanto
intensa da suscitare oggettivamente l'impressione che, nel suo foro interno, l'uno
non conservi più sufficiente distacco e autonomia di giudizio nei confronti dell'altro.
In concreto nulla di tutto ciò emerge dagli atti.
7.
Quanto
all'argomentazione della Commissione tutoria regionale, secondo cui l'Autorità di vigilanza avrebbe dovuto interpellare “il diretto interessato” e notificargli la decisione sulla ricusa, basti
rilevare che non tocca alla Commissione tutoria regionale sostituirsi al dott. __________,
rivendicando diritti che competono a lui solo. Anzi, obbligare oggi l'Autorità
di vigilanza sulle tutele a intimare la decisione del 2 giugno 2009 al dott. __________
significherebbe tramutare questa Camera in un'autorità di prima sede, giacché
le eventuali censure del “diretto interessato” sarebbero trattate per la prima
volta dal Tribunale d'appello, per tacere del fatto che “il diretto interessato” perderebbe un grado di giurisdizione. In
realtà spetterà alla Commissione tutoria regionale, al momento in cui esaminerà
la richiesta di autorizzazione presentata da RA 1, offrire al dott. __________
la possibilità di esprimersi. A quel momento “il diretto interessato” potrà ancora, dandosi il caso, ricusare la
Commissione tutoria regionale, allegando i motivi a sostegno della sua
richiesta.
8.
L'inammissibilità
dell'appello comporta l'addebito degli oneri processuali a chi ha inoltrato il
ricorso, ovvero alla Commissione tutoria regionale, rappresentata per altro da
una presidente supplente con diploma di avvocato. Non si giustifica invece di
attribuire ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.
9.
Circa i rimedi giuridici dati contro la
presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso
in materia civile è proponibile – trattandosi di un'istanza di ricusazione –
indipendentemente dal carattere finale della decisione e senza riguardo
all'eventuale valore litigioso (art. 92 LTF). In tema
di legittimazione si richiama nondimeno quanto addotto ai consid. 3 e 4 che
precedono.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico della Commissione tutoria regionale 2. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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