11.2009.109
Richiesta di intervento disciplinare all'Autorità di vigilanza sulle tutele
6 luglio 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2009.109
Data decisione, Autorità:
06.07.2009, ICCA
Titolo:
Richiesta di intervento disciplinare all'Autorità di vigilanza sulle tutele
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
RICORSO
art. 26 RATEC
art. 27 RATEC
Incarto n.
11.2009.109
Lugano,
6 luglio 2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 177.1994 (organi
di tutela: sanzioni disciplinari) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza
del 7 marzo 2009 da
RI 1
nei confronti della
CO 1
e di altri organi di tutela chiamati a occuparsi di
__________ (1992),
(assistita dal curatore educativo __________, )
figlia sua e di
__________, ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 12 giugno 2009 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il
19 maggio 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
17 marzo 1992 RI 1 (1946), cittadino italiano, divorziato, ha avuto una figlia,
C__________, da __________ (1963), cittadina dominicana, nubile. Sin dal 16 maggio
1994 la Delegazione tutoria di Bellinzona ha provvisto C__________ di un
curatore educativo, collocandola nel settembre del 1994 alla __________ di __________
e in seguito all'Istituto __________ __________ di __________. Espulsa
dall'istituto nel luglio del 2006 per indisciplina, C__________ è stata riaffidata
alla madre il 14 luglio 2006 dalla Commissione tutoria regionale 14. Rivelatasi
nuovamente inabile alla custodia, il 5 giugno 2007 __________ è stata privata un'altra
volta della custodia parentale e la figlia è stata collocata prima al __________
di __________ e poi, il 12 settembre 2007, al Foyer __________ di __________,
dal quale tuttavia è stata espulsa per indisciplina nel maggio del 2008. Tornata
dalla madre, dal luglio al dicembre del 2008 C__________ ha seguito una
formazione professionale con scarsi risultati. Il 9 marzo 2009 la Commissione
tutoria regionale ha preso atto che __________ rinunciava definitivamente all'autorità
parentale.
B. RI 1
ha adito il 7 marzo 2009 l'Autorità di vigilanza sulle tutele perché adottasse
provvedimenti disciplinari nei confronti della Commissione tutoria regionale
14, del curatore educativo della figlia, della responsabile del Servizio
medico-psicologico di Bellinzona, della Camera dei ricorsi penali e della prima
Camera civile del Tribunale d'appello, tutte autorità che in un modo o nell'altro,
in primo o in secondo grado di giurisdizione, erano state chiamate a occuparsi
della figlia. Statuendo il 19 maggio 2009, l'Autorità di vigilanza ha respinto
l'istanza nella misura in cui era ricevibile e ha posto gli oneri processuali
di fr. 150.– a carico di RI 1.
C. Contro
la decisione appena citata RI 1 ha introdotto un appello del 12 giugno 2009 a
questa Camera in cui chiede, per quanto è dato di capire, che siano inflitte sanzioni
disciplinari alla Commissione tutoria regionale 14. Il memoriale non ha formato
oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono
impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello nel termine di venti giorni (art. 48
della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8
marzo 1999, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria
degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a
CPC. Nella fattispecie RI 1 ha ritirato la decisione impugnata, speditagli il
19 maggio 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, il 27 maggio 2009, ultimo
giorno di giacenza presso l'ufficio postale di __________. Inviato a questa
Camera il 16 maggio 2009, ultimo giorno utile, l'appello in esame è tempestivo.
2. Nella
decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha accertato la
propria incompetenza disciplinare, anzitutto, per quanto riguarda la
responsabile del Servizio medico-psicologico (incaricata a suo tempo di
elaborare un referto dalla Commissione tutoria regionale) e le due Camere del
Tribunale d'appello. Ciò posto, essa ha spiegato che le critiche rivolte alla
Commissione tutoria regionale e al curatore educativo della figlia (oltre che alla responsabile
del Servizio medico-psicologico) sono ingiustificate, poiché
l'art. 298a cpv. 2 CC invocato dal ricorrente per ottenere l'autorità
parentale su C__________ si applica solo ai casi in cui i genitori detengano l'autorità
in comune, ipotesi estranea al caso specifico. Quanto all'art. 298 cpv. 2 CC,
esso permette di trasferire l'autorità parentale da un singolo genitore
all'altro, ma la sua applicabilità in concreto dev'essere ancora vagliata dalla
Commissione tutoria regionale. Per il resto – ha sottolineato l'Autorità di
vigilanza – le censure mosse dall'istante erano già state esaminate, nella
misura in cui risultavano comprensibili, con decisione presa il 10 maggio 2007
dell'Autorità medesima, impugnata da RI 1 senza successo al Tribunale d'appello
(I CCA, sentenza inc. 11.2007.96 del 26 luglio 2007).
3. Le
Commissioni tutorie regionali “o,
eventualmente, l'Autorità di vigilanza possono punire con l'ammonimento, la
multa fino a fr. 500.– o la rimozione il tutore, il curatore, rappresentante
o assistente che viola i propri doveri di funzione” (art. 26 del regolamento d'applicazione della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL
4.1.2.2.1). L'Autorità di vigilanza inoltre “può punire con l'ammonimento, la multa fino a fr. 500.– o, nei
casi più gravi, con la rimozione i membri della Commissione tutoria che
trascurassero i propri doveri d'ufficio” (art. 27 del
regolamento medesimo). Chi invita una Commissione tutoria regionale o l'Autorità
di vigilanza sulle tutele a prendere sanzioni disciplinari non ha tuttavia qualità
di parte, poiché i suoi interessi non sono toccati dal procedimento (sulla nozione
di “parte” nel diritto ticinese: RDAT II-1997 pag. 32 consid. 2.3; v. anche Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 15 LPAmm). Le sanzioni disciplinari
perseguono esclusivamente la salvaguardia del pubblico interesse e non
proteggono gli interessi privati di eventuali persone lese (Bovay, Procédure administrative, Berna
2000, pag. 129 con richiami di giurisprudenza). Ne discende che, in linea di
principio, l'introduzione di un'istanza di intervento non dà diritto all'entrata
in materia e che solo la persona cui sia stato irrogato un provvedimento disciplinare
può ricorrere all'autorità superiore. Nel diritto ticinese il principio testé riassunto
trova esplicita enunciazione, per esempio, agli art. 196a cpv. 2 LOC e
136 LOP (sull'art. 196a LOC: sentenza del Tribunale cantonale amministrativo inc. 52.2008.361 del 16 gennaio 2009; sull'art. 136 LOP: sentenza del Tribunale cantonale
amministrativo DP-95/87 del 22 settembre 1987, consid. 1).
4. Il
diritto federale ha nondimeno precisato il principio testé riassunto nel senso
che in materia disciplinare un denunciante può ricorrere alla giurisdizione
superiore se l'autorità da lui adita con l'istanza di intervento è tenuta per
legge a esercitare la vigilanza e se la decisione negativa di tale autorità tocca
concretamente i suoi interessi giuridicamente protetti. I due requisiti sono
cumulativi (Waldmann in: Basler Kommentar,
BGG, edizione 2008, n. 27 ad art. 89 con riferimento alla nota 83). Simile
eventualità – eccezionale – si verifica qualora l'autorità di vigilanza non si
limiti, in una procedura pendente, a prendere misure disciplinari, ma in vista
di ristabilire la legalità adotti anche provvedimenti suscettibili di influire sui diritti e gli obblighi
del denunciante (Waldmann, loc. cit. con riferimento alle note 84 e 85). Ove l'autorità di vigilanza
rifiuti semplicemente di irrogare sanzioni disciplinari per comportamenti
pregressi dell'organismo inferiore, la legittimazione a ricorrere del
denunciante non è data.
5. Nel
caso precipuo l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha semplicemente rifiutato,
con la decisione appellata, di infliggere provvedimenti disciplinari alla Commissione tutoria regionale e al curatore educativo di C__________.
Il denunciante non era dunque toccato nei suoi interessi giuridicamente
protetti e non era legittimato ad appellare. Egli poteva appellare – se mai – l'addebito
della tassa di giustizia e delle spese, l'Autorità di vigilanza avendo posto a suo
carico oneri processuali per fr. 150.–. Tale dispositivo fissa obblighi
pecuniari e tocca interessi giuridicamente protetti, ma al riguardo RI 1 nulla
eccepisce (anzi, neppure allude alla questione). Irricevibile nel suo intero,
l'appello sfugge di conseguenza a ogni esame.
6. Si
aggiunga in via abbondanziale che, non fosse dichiarato irricevibile per la mancata
legittimazione a ricorrere, l'appello andrebbe dichiarato irricevibile per
carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Nonostante
la prolissità del memoriale, invero, l'appellante non si confronta per nulla
con quanto ha addotto l'Autorità di vigilanza nella decisione impugnata. Egli non
pretende che tale autorità fosse abilitata a emanare provvedimenti disciplinari
nei confronti della responsabile del Servizio
medico-psicologico o delle due citate Camere del Tribunale d'appello, non
sostiene che tale autorità sia caduta in un'erronea interpretazione degli art.
298 cpv. 2 o 298a cpv. 2 CC e nemmeno asserisce che la sua istanza di intervento
disciplinare contenesse altri elementi rispetto all'appello già vagliato da questa Camera il 26
luglio 2007 (inc. 11.2007.96). Che l'istanza di
intervento ricalcasse contenutisticamente – sino nella farragine – l'appello
giudicato il 26 luglio 2007 da questa Camera risulta finanche evidente, poi,
ove si rilegga il consid. 7 della sentenza emessa allora, che potrebbe riprodursi
testualmente e attagliarsi con identica pertinenza all'attuale appello.
7. Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero il precetto della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Considerata la notoria situazione economica in cui versa
l'interessato, a carico del quale sussiste più di un attestato di carenza beni,
conviene tuttavia soprassedere a ogni prelievo, che riuscirebbe verosimilmente infruttuoso
e comporterebbe inutili spese per l'erario cantonale. L'appello non essendo
stato intimato, non si giustifica neppure l'attribuzione di ripetibili.
8. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in
Considerandi
materia civile è teoricamente proponibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF)
senza riguardo a questioni di valore. In tema di legittimazione si richiama nondimeno
quanto ricordato al consid. 3 che precede.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione:
– , ;
– , ;
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle
tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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