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Decisione

11.2009.11

Revoca di curatela amministrativa

2 febbraio 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 288.1993/R.8.2008

(revoca di curatela) della Divisio­ne degli interni, Sezione

degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1

alla

Commissione tutoria regionale 8, Pregassona

e alla curatrice

__________,;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 7 gennaio 2009 presenta-to da AP 1 contro la decisione emessa il

22 dicembre 2008 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 2 febbraio 2006 la Commissione tutoria regionale

8 ha revocato a AP 1 (1958) una tutela volontaria istituita il 22 giugno 1993,

sostituendola con una curatela amministrativa (art. 393 n. 2 CC) e designando

in qualità di curatrice l'avv. __________. Il 24 maggio 2007 la Commissione

tutoria regionale 3, divenuta compe­tente per territorio, ha accolto le

dimissioni della curatrice e ha affidato la curatela all'avv. __________. Dimissionario,

dal 1° gennaio 2008 egli stato sostituito a sua volta dalla tutrice ufficiale __________.

B. Il

18 gennaio 2008 AP 1 si è rivolta alla Com­-missione tutoria regionale 8, ridivenuta

competente per territorio, chiedendole di revocare la curatela. Con decisione

del 28 gennaio 2008 la Commissione tutoria regionale ha respinto la domanda, non

escludendo l'eventualità di ripristinare addirittura una tutela.

C. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorta il 1° febbraio 2008 all'Autorità di

vigilanza sulle tutele. Nelle sue osservazioni del 20 febbraio 2008 la

Commissione tutoria regio­-nale si è confermata nella propria decisione, mentre

la curatrice è rimasta silente. Il 21 luglio 2008 la stessa Commissione tutoria

ha commissionato al Servizio psico-sociale di __________ una perizia sulle

condizioni della curatelata. Il referto è stato consegnato il 29 settembre

2008. Nel frattempo, il 22 settembre 2008, la curatrice ha trasmesso alla

Commissione tutoria un suo rapporto intermedio. Statuendo il 22 dicembre 2008,

l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, senza prelevare tasse né spese.

D. Il 7 gennaio 2009 AP 1 ha presentato appello a questa Camera per ottenere

la riforma della decisione predetta nel senso di accogliere il suo ricorso all'Autorità

di vigilanza e di revocare la curatela amministrativa. L'appello non ha formato

oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili entro

venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la

procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39

LAC). L'atto del 7 gennaio 2009, che può essere trattato solo come appello,

risulta di conseguenza tempestivo.

2.

L'Autorità

di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso contro la mancata revoca della

curatela perché l'interessata non aveva addotto alcun elemento idoneo a

confortare la sua capacità di provvedere da sé alla propria gestione

finanziaria. Essa ha rilevato inoltre – con riferimento al rapporto intermedio della

curatrice, del 22 settembre 2008 – che rimanevano molti debiti della ricorrente

da estinguere. Infine – essa ha soggiunto – dal referto del Servizio

psico-sociale, del 29 settembre 2008, si evince che AP 1, pur essendo in grado

di gestirsi sul piano personale, necessita ancora della assistenza sul piano

amministrativo e sociale.

3.

Nel

proprio memoriale l'appellante esordisce, chiedendo “per l'ennesima volta la revoca della curatela”. Afferma di eseguire personalmente e in

modo adeguato i pagamenti di fine mese, di avere organizzato essa medesima il proprio

trasloco a __________, di avere restituito le targhe dell'automobile e disdetto

l'assicurazione senza l'aiuto di nessuno, dimostrando di sapersi destreggiare da

sé sola. Essa lamenta che non le sia stato mostrato il rapporto intermedio

della curatrice, evocato dall'Autorità di vigilanza. Quanto alla perizia del

Servizio psico-sociale, essa critica le informazioni che il perito ha raccolto dalla

curatrice, alla quale rimprovera di avere rilasciato dichiarazioni di esclusiva

competenza medica. Sottolinea poi di comportarsi in modo del tutto normale e di

non avere bisogno di nessuno. Infine essa torna sulla persona della curatrice, dolendosi

che essa le abbia fatto pesare il costo del gatto domestico, dal quale non ha

alcuna intenzione di separarsi. Per concludere l'appellante si dice “d'ac­cordo

di avere una curatela amministrativa, ma con la gestione dell'entrata da parte

mia e la supervisione della signora __________”.

4.

Nella

misura in cui l'interessata postula la revoca della curatela amministrativa, l'appello

risulta d'acchito irricevibile. Nel suo referto del 29 settembre 2008 il

Servizio psico-sociale di __________ ha analizzato diffusamente la situazione

della curatelata (cui ha diagnosticato un “disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo Borderline [ICD-10:

F 60.31])”, esprimendo una

valutazione approfondita e formulando una prognosi articolata. Una delle

conclusioni da esso raggiunte è quella per cui la patologia accennata consente alla

curatelata “una gestione sufficiente

dal punto di vista personale, ma la limita da un punto di vista gestionale principalmente

a livello amministrativo e sociale” (referto, pag. 8 in basso). Con tale accertamento l'interessata non

si confronta. Né si confronta con quanto scrive l'Autorità di vigilanza sulle tutele,

ovvero ch'essa denota “una

situazione debitoria ancora da sanare per diversi mesi”

(decisione impugnata, consid. 5). Perché in simili circostanze la revoca della

curatela amministrativa non appaia per lo meno prematura, come rileva

l'Autorità di vigilanza, non è dato di capire. Non motivato, su tal punto l'appello

sfugge a ulteriore disamina (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC combinato con il cpv.

5).

5.

Nella

misura in cui l'interessata chiede, in subordine, che le sia concessa la

gestione delle proprie entrate, pur “con la supervisione della signora __________”,

l'appello potrebbe sembrare a prima vista privo d'oggetto. Una curatela

amministrativa, anche per “incapacità di una persona di provvedere a sé medesima”

(art. 393 n. 2 CC), si limita invero alla gestione della sostanza. La gestione

delle rendite rimane a libera disposizione del curatelato, come in caso di inabilitazione (art. 395 cpv. 2 CC). Se non che, al momento di istituire la curatela la Delegazio­ne

tutoria regionale aveva esplicitamente abilitato il curatore, nella decisione del

2.

febbraio 2006, ad “amministrare i beni ed i redditi di proprietà della

curatelata” (dispositivo n. 3.1). Che ciò sia compatibile con l'art. 393 CC senza

l'accordo del pupillo appare dubbio. Sta di fatto che la decisione presa quel 2

febbraio 2006 dalla Commissione tutoria regionale è passata in giudicato. La questione

è di sapere pertanto se, pur lasciando sussistere la curatela amministrativa, in

concreto si giustifichi di reintegrare almeno la curatelata nella libera

disponibilità del proprio reddito.

6.

Nel

rapporto intermedio del 22 settembre 2008 la curatrice attesta una buona collaborazione

dell'appellante e un netto miglioramento della situazione debitoria, sebbene

questa rimanga “ancora molto

importante”. Sempre a parere della curatrice, continuando

così per 7 o 8 mesi AP 1 avrà estinto i debiti più gravosi,

ma durante tale periodo è opportuno che essa non sia lasciata a sé stessa, poiché

l'importo fisso di fr. 1200.– mensili a lei elargito per il sostentamento basta

già oggi a fatica. Secondo la curatrice AP 1 non è ancora pronta per assumere

la gestione delle proprie entrate, non avendo raggiunto la piena consapevolezza

della propria situazione finanziaria. Il pronostico pare nondimeno favorevole,

se non altro a medio termine. Nell'appello l'interessata sostiene di non avere

visto il rapporto della curatrice, ma non muove critiche all'operato di

quest'ultima sul piano finanziario (“per quanto concerne i soldi, non mi permetto di interferire”). Nulla induce a supporre dunque che __________

possa essere animata da sentimenti avversi o, comunque sia, che le sue considerazioni

non siano equanimi. Ne segue che la libera gestione delle entrate chiesta

dall'appellante si rivela, una volta ancora, prematura. Continuando a dare

buona prova di sé, l'interessata potrà in ogni modo rinnovare la domanda una volta trascorso positivamente il

periodo di 7 o 8 mesi prospettato dalla curatrice.

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

In concreto si giustifica tuttavia di rinunciare a ogni prelievo (art. 148 cpv.

2.

CPC), l'appellante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito

senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone invece problema di ripetibili,

l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.

8.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni ine-renti alla nomina – e quindi

anche alla revoca – di un tutore o di un curatore sono impugnabili con ricorso

in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni

di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

–,;

–,.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibi- le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamenta-le (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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