11.2009.11
Revoca di curatela amministrativa
2 febbraio 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2009.11
Data decisione, Autorità:
02.02.2009, ICCA
Titolo:
Revoca di curatela amministrativa
CURATORE PER AMMINISTRAZIONI PATRIMONIALI
art. 393 cf. 2 CC
art. 439 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2009.11
Lugano
2 febbraio
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 288.1993/R.8.2008
(revoca di curatela) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
alla
Commissione tutoria regionale 8, Pregassona
e alla curatrice
__________,;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 7 gennaio 2009 presenta-to da AP 1 contro la decisione emessa il
22 dicembre 2008 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 2 febbraio 2006 la Commissione tutoria regionale
8 ha revocato a AP 1 (1958) una tutela volontaria istituita il 22 giugno 1993,
sostituendola con una curatela amministrativa (art. 393 n. 2 CC) e designando
in qualità di curatrice l'avv. __________. Il 24 maggio 2007 la Commissione
tutoria regionale 3, divenuta competente per territorio, ha accolto le
dimissioni della curatrice e ha affidato la curatela all'avv. __________. Dimissionario,
dal 1° gennaio 2008 egli stato sostituito a sua volta dalla tutrice ufficiale __________.
B. Il
18 gennaio 2008 AP 1 si è rivolta alla Com-missione tutoria regionale 8, ridivenuta
competente per territorio, chiedendole di revocare la curatela. Con decisione
del 28 gennaio 2008 la Commissione tutoria regionale ha respinto la domanda, non
escludendo l'eventualità di ripristinare addirittura una tutela.
C. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta il 1° febbraio 2008 all'Autorità di
vigilanza sulle tutele. Nelle sue osservazioni del 20 febbraio 2008 la
Commissione tutoria regio-nale si è confermata nella propria decisione, mentre
la curatrice è rimasta silente. Il 21 luglio 2008 la stessa Commissione tutoria
ha commissionato al Servizio psico-sociale di __________ una perizia sulle
condizioni della curatelata. Il referto è stato consegnato il 29 settembre
2008. Nel frattempo, il 22 settembre 2008, la curatrice ha trasmesso alla
Commissione tutoria un suo rapporto intermedio. Statuendo il 22 dicembre 2008,
l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, senza prelevare tasse né spese.
D. Il 7 gennaio 2009 AP 1 ha presentato appello a questa Camera per ottenere
la riforma della decisione predetta nel senso di accogliere il suo ricorso all'Autorità
di vigilanza e di revocare la curatela amministrativa. L'appello non ha formato
oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili entro
venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39
LAC). L'atto del 7 gennaio 2009, che può essere trattato solo come appello,
risulta di conseguenza tempestivo.
2.
L'Autorità
di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso contro la mancata revoca della
curatela perché l'interessata non aveva addotto alcun elemento idoneo a
confortare la sua capacità di provvedere da sé alla propria gestione
finanziaria. Essa ha rilevato inoltre – con riferimento al rapporto intermedio della
curatrice, del 22 settembre 2008 – che rimanevano molti debiti della ricorrente
da estinguere. Infine – essa ha soggiunto – dal referto del Servizio
psico-sociale, del 29 settembre 2008, si evince che AP 1, pur essendo in grado
di gestirsi sul piano personale, necessita ancora della assistenza sul piano
amministrativo e sociale.
3.
Nel
proprio memoriale l'appellante esordisce, chiedendo “per l'ennesima volta la revoca della curatela”. Afferma di eseguire personalmente e in
modo adeguato i pagamenti di fine mese, di avere organizzato essa medesima il proprio
trasloco a __________, di avere restituito le targhe dell'automobile e disdetto
l'assicurazione senza l'aiuto di nessuno, dimostrando di sapersi destreggiare da
sé sola. Essa lamenta che non le sia stato mostrato il rapporto intermedio
della curatrice, evocato dall'Autorità di vigilanza. Quanto alla perizia del
Servizio psico-sociale, essa critica le informazioni che il perito ha raccolto dalla
curatrice, alla quale rimprovera di avere rilasciato dichiarazioni di esclusiva
competenza medica. Sottolinea poi di comportarsi in modo del tutto normale e di
non avere bisogno di nessuno. Infine essa torna sulla persona della curatrice, dolendosi
che essa le abbia fatto pesare il costo del gatto domestico, dal quale non ha
alcuna intenzione di separarsi. Per concludere l'appellante si dice “d'accordo
di avere una curatela amministrativa, ma con la gestione dell'entrata da parte
mia e la supervisione della signora __________”.
4.
Nella
misura in cui l'interessata postula la revoca della curatela amministrativa, l'appello
risulta d'acchito irricevibile. Nel suo referto del 29 settembre 2008 il
Servizio psico-sociale di __________ ha analizzato diffusamente la situazione
della curatelata (cui ha diagnosticato un “disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo Borderline [ICD-10:
F 60.31])”, esprimendo una
valutazione approfondita e formulando una prognosi articolata. Una delle
conclusioni da esso raggiunte è quella per cui la patologia accennata consente alla
curatelata “una gestione sufficiente
dal punto di vista personale, ma la limita da un punto di vista gestionale principalmente
a livello amministrativo e sociale” (referto, pag. 8 in basso). Con tale accertamento l'interessata non
si confronta. Né si confronta con quanto scrive l'Autorità di vigilanza sulle tutele,
ovvero ch'essa denota “una
situazione debitoria ancora da sanare per diversi mesi”
(decisione impugnata, consid. 5). Perché in simili circostanze la revoca della
curatela amministrativa non appaia per lo meno prematura, come rileva
l'Autorità di vigilanza, non è dato di capire. Non motivato, su tal punto l'appello
sfugge a ulteriore disamina (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC combinato con il cpv.
5).
5.
Nella
misura in cui l'interessata chiede, in subordine, che le sia concessa la
gestione delle proprie entrate, pur “con la supervisione della signora __________”,
l'appello potrebbe sembrare a prima vista privo d'oggetto. Una curatela
amministrativa, anche per “incapacità di una persona di provvedere a sé medesima”
(art. 393 n. 2 CC), si limita invero alla gestione della sostanza. La gestione
delle rendite rimane a libera disposizione del curatelato, come in caso di inabilitazione (art. 395 cpv. 2 CC). Se non che, al momento di istituire la curatela la Delegazione
tutoria regionale aveva esplicitamente abilitato il curatore, nella decisione del
2.
febbraio 2006, ad “amministrare i beni ed i redditi di proprietà della
curatelata” (dispositivo n. 3.1). Che ciò sia compatibile con l'art. 393 CC senza
l'accordo del pupillo appare dubbio. Sta di fatto che la decisione presa quel 2
febbraio 2006 dalla Commissione tutoria regionale è passata in giudicato. La questione
è di sapere pertanto se, pur lasciando sussistere la curatela amministrativa, in
concreto si giustifichi di reintegrare almeno la curatelata nella libera
disponibilità del proprio reddito.
6.
Nel
rapporto intermedio del 22 settembre 2008 la curatrice attesta una buona collaborazione
dell'appellante e un netto miglioramento della situazione debitoria, sebbene
questa rimanga “ancora molto
importante”. Sempre a parere della curatrice, continuando
così per 7 o 8 mesi AP 1 avrà estinto i debiti più gravosi,
ma durante tale periodo è opportuno che essa non sia lasciata a sé stessa, poiché
l'importo fisso di fr. 1200.– mensili a lei elargito per il sostentamento basta
già oggi a fatica. Secondo la curatrice AP 1 non è ancora pronta per assumere
la gestione delle proprie entrate, non avendo raggiunto la piena consapevolezza
della propria situazione finanziaria. Il pronostico pare nondimeno favorevole,
se non altro a medio termine. Nell'appello l'interessata sostiene di non avere
visto il rapporto della curatrice, ma non muove critiche all'operato di
quest'ultima sul piano finanziario (“per quanto concerne i soldi, non mi permetto di interferire”). Nulla induce a supporre dunque che __________
possa essere animata da sentimenti avversi o, comunque sia, che le sue considerazioni
non siano equanimi. Ne segue che la libera gestione delle entrate chiesta
dall'appellante si rivela, una volta ancora, prematura. Continuando a dare
buona prova di sé, l'interessata potrà in ogni modo rinnovare la domanda una volta trascorso positivamente il
periodo di 7 o 8 mesi prospettato dalla curatrice.
7.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
In concreto si giustifica tuttavia di rinunciare a ogni prelievo (art. 148 cpv.
2.
CPC), l'appellante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito
senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone invece problema di ripetibili,
l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.
8.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni ine-renti alla nomina – e quindi
anche alla revoca – di un tutore o di un curatore sono impugnabili con ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni
di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
–,;
–,.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibi- le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamenta-le (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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