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Decisione

11.2009.110

Contributo alimentare per il figlio: condizioni economiche particolarmente favorevoli

5 febbraio 2010Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i quali rendono superflue ulteriori prove. La seconda non giustificherebbe in

ogni modo l'escussione testimoniale, mal intravedendosi come __________ possa

pronosticare con sufficiente affidabilità la retribuzione del convenuto negli

anni a venire, fondata anche su criteri di rendimento. Nemmeno l'appellante

tenta una spiegazione al proposito. Una volta ancora la sentenza impugnata

resiste dunque alla critica.

6. Nel

merito il Pretore ha ricordato in primo luogo che un genitore avente buone capacità

finanziarie è tenuto, secondo le circostanze, a coprire il fabbisogno in denaro

del figlio ove l'altro genitore assicuri il proprio contributo fornendo cura e

educazione in natura. Ciò posto, egli ha accertato che per stimare il fabbisogno

in denaro di AP 1 non v'era motivo di scostarsi dai valori medi previsti dalle

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo, cui la giurisprudenza ticinese si ispira da un

ventennio, non ravvisandosi nel caso specifico particolarità che giustifichino

aumenti. Il primo giudice ha valutato così tale fabbisogno in fr. 1205.–

mensili fino al 7° compleanno, in fr. 1340.– mensili fino al 13° compleanno e

in fr. 1650.– mensili fino alla maggiore età. D'altro lato il Pretore ha

constatato che AO 1 guadagna fr. 9518.– netti mensili e ha un fabbisogno minimo

di fr. 6820.–, onde un margine disponibile di fr. 2698.50 mensili, più che sufficiente

per onorare l'obbligo di mantenimento. Anzi, visto il notevole agio il primo

giudice ha calcolato i contributi senza tenere conto degli assegni familiari,

già inclusi nei fabbisogni in denaro previsti dalle citate rac­comandazioni.

Infine il Pretore ha ancorato i contributi alimentari all'indice nazionale dei

prezzi al consumo, riservata al debitore la possibilità di dimostrare che il

suo stipendio non ha beneficiato di analoghi adeguamenti.

7. Sostiene

l'appellante che lo stipendio del convenuto ammonta non a fr. 9518.– mensili,

ma ad almeno fr. 15 000.– mensili, cui si aggiunge ancora la tredicesima. L'affermazione

è pertinente. I certificati di salario attestano che AO 1 ha guadagnato:

nel

2006 (anno in cui è nata la figlia) fr. 206 505.– netti (doc. 2, identico al doc. 23), pari a circa fr. 17 200.– mensili,

nel 2007 fr. 235 366.– netti, pari a circa fr. 19 600.– mensili,

nel 2008 fr. 231 996.– netti,

pari a circa fr. 19 300.– mensili e

nei

primi dieci mesi del 2009 fr. 210 198.– netti, pari a circa

fr. 21

000.– mensili (certificati assunti da questa Camera).

Certo, lo stipendio del 2006 comprende un bonus

di fr. 113 750.–, quello

del 2007 un bonus di fr. 136 217.–, quello del 2008 un bonus di fr. 102 560.– e quello del 2009 un

bonus (per dieci mesi) di fr. 126 466.–, importi condizionati dal __________ al

raggiungimento di determinati obiettivi (doc. 24: regolamento interno del __________;

deposizione di __________: verbali, pag. 10). Il convenuto non pretende

tuttavia di avere mai mancato quegli obiettivi, né di essersi mai visto negare

l'elargizione del bonus, né adduce concreti indizi – salvo vaghi timori – che

lascino presumere la soppressione del beneficio. Obietta che dal 2007 una quota

del bonus è corrisposta in “azioni

bloccate” (osservazioni

all'appello, pag. 8), ma a supporre che i dati del 2005 (doc. 3) valgano anche

per gli anni successivi, non asserisce che i titoli vincolati abbiano un valore

venale inferiore a quello per cui sono attribuiti. Sostiene che ai fini del

giudizio occorre fondarsi unicamente sul suo reddito del 2006 (introduzione

della causa), trascurando che già allora egli guadagnava mensilmente non meno

di fr. 17 200.–. Che poi il bonus del 2009 includa indennità eccezionali di

fr. 10 000.– per spese di trasloco e di fr. 7499.– per l'acquisto di un

veicolo all'estero (osservazioni all'appello, pag. 7) nulla muta, vista

l'entità del­l'elargizione per dieci mesi. Contrariamente a quanto assevera

l'appellante (e a quanto sembra credere il Pretore), in definitiva, il bonus

annuo abitualmente riscosso dal convenuto rientra nella nozione di reddito per

il calcolo dei contributi alimentari (sopra, consid. 4e).

Quanto alle spese professionali del convenuto, l'appellante contesta

l'indennità di fr. 8400.– annui stanziata dal __________ in aggiunta allo

stipendio netto. Fa valere che tutte le spese superiori a fr. 50.– sono rifuse

a AO 1 separatamente, sicché un'ulteriore spesa di fr. 8400.– l'anno non è

verosimile. Ora, que­sta Camera ha già avuto modo di ricordare che non può

essere considerata come reddito l'indennità fissa ricevuta da un dipendente a

titolo di rimborso spese ove l'entità media delle spese professionali

affrontate dal lavoratore coincida verosimilmente con l'ammontare

dell'indennità ricevuta; una simile indennità può invece essere ritenuta – in

tutto o in parte – alla stregua di un reddito occulto ove manchino indicazioni

sulle spese effettive sopportate dal dipendente (FamPra.ch 2000 pag. 148

consid. 3; Rep. 1995 pag. 145 consid. 3 con richiami). Nella fattispecie il

convenuto dà atto che l'indennità forfettaria di fr. 8400.– annui è destinata a

coprire le spese inferiori a fr. 50.– per le quali non può chiedere la

rifusione (osservazioni all'appello, pag. 7 in fondo), ma non spiega in che consistano tali spese né tanto meno le rende verosimili. Che l'autorità fiscale

abbia riconosciuto simili deduzioni negli anni precedenti ancora non vincola il

giudice civile, per lo meno in difetto di spiegazioni chiare e verosimili. L'indennità

di fr. 700.– mensili che il convenuto percepisce va quindi considerata come reddito,

sicché dal 2006 in poi AO 1 non ha mai guadagnato meno di fr. 17 900.– netti mensili.

Circa il

tenore di vita del convenuto, che l'appellante sottolinea come agiato, basti

rammentare che il Pretore ha calcolato un fabbisogno minimo di fr. 6820.– mensili (sentenza impugnata, consid. 4) e che all'udienza del

6 marzo 2007 l'interessato aveva esposto un fabbisogno annuo di addirittura

fr. 176 807.70 (riassunto scritto annesso al verbale, pag. 8), portati a fr.

190 000.– annui nel riassunto scritto annesso al verbale del dibattimento finale

(pag. 7 lett. e). L'appellato tenta invero di asserire che non è agiato chi ha

spese tanto elevate da sostenere, ma l'argomento non è serio, ove appena si

consideri ch'egli affronta tutte quelle spese per sé medesimo. Al riguardo non

giova dunque attardarsi. Sul fabbisogno in denaro della figlia si dirà in appresso.

8. Nell'ammontare

del contributo alimentare fissato dal Pretore l'appellante scorge una violazione dell'art. 285 CC (e

dell'art. 8 Cost.). Adduce che, data la situazione agiata in cui versa

il genitore, il fabbisogno in denaro di lei non va stimato in base alle raccoman­dazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del

Canton Zurigo, bensì fissato nel 15% del reddito netto del convenuto, conformemente

alla sentenza del Tribunale federale 5A_49/2006 del 24 agosto 2006. Da

quest'ultima asserzione va subito sgombrato il campo, giacché nella sentenza appena

citata il Tribunale federale non ha stabilito nulla del genere (alla quota del

15% aveva accennato se mai l'autorità cantonale: sentenza citata, consid. 2.2).

Al contrario: esso ha rilevato, e nella più recente sentenza 5A_159/2009 del 16

ottobre 2009 ha ancora ribadito (con rimandi di giurisprudenza: consid. 4.1),

che la legge non impone un metodo per il calcolo dei contributi ali­mentari, lasciati

“per una parte importante” all'apprezzamento del giudice (art. 4 CC),

ma nemmeno autorizza a fissare tali contributi in proporzione al solo reddito

dei genitori, senza tenere conto della situazione effettiva del figlio. I valori

statistici riportati nelle menzionate raccomandazioni di Zurigo possono servire

da punto di partenza per definire il fabbisogno in denaro di un figlio, ma il relativo

am­montare va poi determinato caso per caso in ossequio all'art. 285 cpv. 1 CC,

tenendo conto delle esigenze concrete del minorenne, della situazione sociale e

delle possibilità dei genitori, della sostanza e dei redditi del figlio stesso,

come pure della partecipazione del genitore non affidatario alle cure e all'educazione.

Nel

risultato, in ultima analisi, il contributo alimentare per un figlio deve

trovarsi “in un rapporto

ragionevole” con il livello di

vita e la potenzialità economica del debitore (DTF 116 II 112 consid. 3a). Se i

genitori hanno un tenore di vita particolarmente ele­vato, per principio le

esigenze del figlio devono essere valutate in modo più generoso (DTF 120 II 291

consid. 3b/bb, 116 II 113 consid. 3b). Inoltre il genitore con la maggiore

disponibilità finanziaria può essere tenuto, secondo le circostanze, a finanziare

l'intero fabbisogno in denaro del figlio se l'altro genitore adem­pie i propri

obblighi prestando cura e educazione in natura (DTF 120 II 289 consid. 3a/cc).

Ciò non significa che, dandosi situazioni agiate, vada considerata per forza

l'intera la capacità contributiva dei genitori, determinante essendo pur sempre

il tenore di vita effettivamente condotto. Motivi d'ordine pedagogico possono

anche giustificare un livello di vita del figlio meno alto di quello dei genitori

(DTF 116 II 110 consid. 3b). Sta di fatto che i “punti di partenza”

costituiti dalle raccomandazioni di Zurigo sono già commisurati, dal 2000 in

poi, al costo di eco­nomie domestiche su scala nazio­nale

in base a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle econo­mie

domestiche dispongono sul piano svizzero di un reddito familiare superiore a

quello su cui le raccomandazioni si fondano (Empfeh­­lungen zur

Bemessung von Unterhalts­beiträgen für Kinder, Zurigo 2000,

pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a

quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito “piuttosto modesto”

(op. cit., pag. 11 in alto). Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare

di conseguenza che, ravvisandosi condizioni economiche particolarmente

favorevoli, tali fabbisogni in denaro possono anche essere maggiorati del 25%

(sentenza 5A_792/2008 del 26 febbraio 2009, consid. 5.3.2 con riferimento

a Breitschmid in: Basler

Kommentar, ZGB I, 3ª edizione,

n. 23 ad art. 285; da ultimo: sentenza 5A_159/2009 del 16 ottobre 2009, consid.

4.2).

a) Per quanto riguarda il fabbisogno in denaro di AP 1, il Pretore ha

ritenuto di non scostarsi – come detto (consid. 6) – dai valori indicati nella

tabella 2007 correlata alle citate raccoman­dazioni di

Zurigo. Trattandosi di un figlio che vive in comunione domestica con altri due

(AP 1 abita insieme con gli altri due figli della madre), egli si è dipartito

così dal fabbisogno di fr. 1450.– mensili (fino al 6° compleanno), di fr. 1460.–

(fino al 12° com­pleanno) e di fr. 1620.– mensili (fino alla maggiore età), cui

ha tolto la posta per cura e educazione prestata

in natura dalla madre (rispettivamente fr. 445.–, fr. 320.– e fr.

190.– mensili) e ha sostituito il costo dell'alloggio stimato dalla tabella

(tra fr. 280.– e fr. 300.– mensili) con quello effettivo di fr.

500.–, pari a un terzo della locazione pagata dalla madre. In definitiva egli ha stabilito il fabbisogno in denaro di AP 1 in fr. 1205.– mensili nella prima fascia d'età, in fr. 1340.– mensili nella seconda e in fr.

1650.– mensili nella terza. Vista la notevole disponibilità finanziaria del convenuto,

egli ha disposto inoltre che gli assegni familiari siano versati in aggiunta al

contributo alimentare, sebbene i fabbisogni previsti nelle citate

raccomandazioni già li comprendano. Per l'essenziale il

metodo di calcolo adottato dal Pretore è corretto. Giovi rilevare subito

tuttavia che nel sistema delle tabelle correlate alle raccomandazioni di Zurigo

(e nella giurisprudenza del Tribunale d'appello) la prima fascia d'età non

termina al 7°, bensì al 6° compleanno, e la seconda non termina al 13°, bensì

al 12° compleanno. Di ciò questa Camera terrà conto d'ufficio, nell'interesse

di AP 1.

b) Ciò

premesso, l'applicazione delle raccomandazioni merita un approfondimento. Questa

Camera ha già avuto modo di spiegare, in effetti, che non si giustificano più

Considerandi

tagli lineari ai fabbisogni in denaro previsti nella tabella annua correlata

alle raccomandazioni solo per il minor costo della vita nel Ticino. I fabbisogni

riportati dalla tabella corrispondono già – come detto (consid. 8) – a quelli

di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito “piuttosto modesto”

su scala nazio­nale. Decurtazioni delle cifre indicate nel­­la tabella sono

possibili, ma – trattandosi già di fabbisogni riguardanti ragazzi appartenenti

a famiglie relativamente umili – devono giustificarsi alla luce di circostanze

concrete (per esempio nel caso in cui il minorenne fruisca di vitto o alloggio

a condizioni particolarmente favorevoli) e non solo perché il ragazzo vive nel

Ticino (RtiD I-2006 pag. 674 consid. 3). Del resto tagli lineari non si giustificano

nemmeno per il fatto che i genitori non siano economi­camente in grado di

sopperire appieno al fabbisogno in denaro del figlio: in

tale ipotesi ci si limita ad accertare in che misura il fabbisogno rimane scoperto

(loc. cit.).

c) Per

converso questa Camera non è stata chiamata a esaminare, finora, se e a quali

presupposti si giustifichi una maggiorazione dei fabbisogni in denaro indicati

dalla tabella annua correlata alle raccomandazioni. Il

Tribunale federale ha già avuto occasione di stabilire, ad ogni modo, che in

condizioni economiche particolar­mente favorevoli quei fabbisogni possono

essere aumentati anche del 25% (sopra,

consid. 8 in fine). Diversamente dalle decurtazioni, le

maggiorazioni possono quindi essere lineari (e non solo puntuali). Rimane da

chiarire che cosa si intenda per “condizioni economiche particolarmente favorevoli”.

L'appellante

invoca la sentenza del Tribunale federale 5C.49/2006 del 24 agosto 2006, ma a

parte il fatto ch'essa precede la citata sentenza del 26 febbraio 2009 in cui

lo stesso Tribunale federale ha accertato per la prima volta la possibilità di

maggiorare fino al 25% (e non oltre) i fabbisogni in denaro previsti nella

tabella (sopra, consid. 8 in fine), in quel caso il contributo alimentare per

un figlio dai 6 anni in su era stato fissato dai giudici cantonali in fr. 3500.–

mensili tenendo conto del fatto che il padre (debitore del contributo), con un

reddito di oltre fr. 450 000.– annui, ammetteva un fabbisogno in denaro del figlio di fr. 3000.–

mensili (consid. 2.2). La fattispecie non è dunque paragonabile a quella in esame.

In un altro precedente, del 19 agosto 2008, i giudici cantonali avevano fissato il contributo alimentare per un

figlio in fr. 2000.– mensili fino al 12° compleanno e in fr. 2500.– dopo

di allora (assegni familiari non compresi) fondandosi su introiti del padre

(debitore del contributo) di fr. 33 000.– mensili ed entrate complessive dei

genitori di fr. 40 000.– mensili (sentenza 5A_49/2008, consid. 4.4.2). Simili

livelli di reddito trascendono anch'essi la fattispecie in esame.

Nella

ripetuta sentenza del 26 febbraio 2009, in cui il Tribunale federale ha accertato

per la prima volta la possibilità di maggiorare fino al 25% i fabbisogni in

denaro previsti nella nota tabella, i giudici cantonali avevano fissato in fr.

2500.

– mensili il contributo ali­mentare per un figlio fino ai 12 anni, in fr.

2800.

– mensili fino ai 16 anni e in fr. 3000.– mensili dopo di allora,

fondandosi su un reddito del padre (debitore del contributo) di 19

300.

– mensili e un

reddito complessivo dei genitori di fr. 25 100.– mensili. Nonostante

l'elevato costo dell'alloggio, risultava una maggiorazione di quasi il 30%

rispetto alla tabella, ma il Tribunale federale non è intervenuto, i giudici

cantonali non avendo ecceduto nell'esercizio del loro ampio potere

d'apprezzamento (sentenza 5A_792/2008, con­sid. 5.3.2 e 5.3.3). Una maggiorazione

del 25% rispetto alla tabella è stata reputata legittima anche nel caso di un

padre (debitore del contributo) con un reddito di fr. 10 559.– mensili non

soggetto a imposta e di genitori un reddito complessivo di fr. 25 000.– mensili

(sentenza 5A_288/2009 del 10 settembre 2009, consid. 4.2 in: FamPra.ch 1/2010

pag. 228). Parimenti adeguata è stata ritenuta una maggiorazione del 25% nel

caso di un padre (debitore del contributo) che guadagnava fr. 12 000.– netti mensili

quando viveva ancora in famiglia e il reddito complessivo dei coniugi era di circa fr. 19 000.– mensili (sentenza 5A_159/2009 del 16 ottobre 2009, consid. 4.2).

È

vero che il fabbisogno in denaro di un figlio può anche superare quello maggiorato

del 25% previsto dalla ripetuta tabella. A tal fine occorre però che il fabbisogno

effettivo sia partitamente quantificato nelle sue componenti, e non solo

stimato in una maggiorazione globale (se ne veda un esempio nella sentenza del

Tribunale federale 5A_127/2009 del 12 ottobre 2009, consid. 6.4, in cui il

fabbisogno in denaro del figlio è stato puntualmente calcolato in fr. 4990.– mensili

fino a 7 anni). Lo stesso criterio di precisione vale del resto, come si è accennato,

per eventuali decurtazioni del fabbisogno (sopra, consid. b).

d) Nel

caso in esame l'appellante guadagnava, già nel 2006, fr. 17 900.– netti

mensili, stipendio che negli anni successivi è andato costantemente aumentando

(sopra, consid. 7). Si dà atto che RA 1 non ha redditi apprezzabili, il Pretore

avendo accertato ch'essa è a carico della pubblica assistenza (sentenza impugnata,

consid. 4 in fine), e non si disconosce che l'appellante fa valere un fabbisogno

proprio di fr. 190 000.– annui. A parte il fatto però che

nelle osservazioni all'appello egli non contesta il fabbisogno

minimo di fr. 6820.– mensili calcolato dal Pretore

(sentenza impugnata, consid. 4), pur con un fabbisogno

personale di fr. 190 000.– annui egli conservava già nel 2006, grazie al reddito di fr.

17.

900.–

netti mensili, un margine disponibile di fr. 2065.– mensili. In condizioni del

genere non v'è motivo per cui la figlia non debba beneficiare dell'elevato

tenore di vita del padre. Urtante sarebbe se mai il contrario.

Nelle

condizioni illustrate si giustifica pertanto di maggiorare il fabbisogno in denaro

di AP 1, in linea con i casi appena citati, del 25% rispetto all'importo previsto

dalla tabella correlata alle raccomandazioni di Zurigo, che il Pretore ha applicato

sulla base di criteri sostanzialmente corretti, come lo stesso AO 1 riconosce

(osservazioni all'appello, pag. 11 in fondo). Certo, quest'ultimo mette in

dubbio la pigione effettivamente pagata da RA 1 (fr. 1493.– mensili, spese

accessorie comprese), ma dimentica che la cifra risulta dal contratto di locazione

(doc. K, pag. 3), menzionato dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 3). A ragione

egli fa notare invece che il costo dell'alloggio da inserire nel fabbisogno in

denaro della figlia non deve corrispondere a un terzo della locazione pagata dalla

madre (i fr. 500.– mensili calcolati dal Pretore), bensì a un quarto (fr.

375.

– arrotondati), per tacere del fatto che in realtà dovrebbe corrispondere a

un quinto (trattandosi del terzo figlio: Emp­feh­­lungen zur Bemessung

von Unter­haltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13 in alto). A giusto titolo l'appellato rileva inoltre che per definire i contributi di mantenimento

il Pretore non avrebbe dovuto far capo anticipatamente alla tabella del 2007,

bensì applicare quella del 2006 (ovvero quella del 2005, rimasta

immutata), valevole al momento della nascita della figlia. Fermo restando, con

ogni evidenza, che in tal caso l'adeguamento al rincaro decorre dal novembre

del 2004 (valori della tabella 2005).

e) Tutto

ciò posto, il fabbisogno in denaro di un figlio (su tre) con il costo dell'alloggio

fissato a fr. 375.– mensili (in sostituzione di quello tabellare), ma senza la

posta per cura e educazione (prestata in natura dalla madre) ammontava, secondo

la tabella del 2005, a fr. 1070.– mensili fino al 6° com­pleanno, a fr. 1205.–

mensili fino al 12° compleanno e a fr. 1510.– mensili fino alla maggiore

età. Maggiorati del 25%, tali importi risultano di fr. 1340.– mensili per la

prima fascia d'età, di fr. 1505.– mensili per la seconda e di fr. 1890.– mensili

per la terza. Entro tali limiti l'appello merita dunque accoglimento. I

contributi alimentari chiesti dalla figlia (rispettivamente fr. 3250.–,

fr. 4500.– e 5000.– mensili, più gli assegni familiari) risultano invece esorbitanti,

ove appena si pensi che corrisponderebbero a maggiorazioni di oltre il 300%. E

il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che già un aumento del 200% fissato

astrattamente in base al solo reddito dei genitori, senza tenere conto del fabbisogno

concreto del figlio, raffigura una manifesta

violazione del diritto federale

(sentenza citata 5A_792/2008 del 26 febbraio 2009, consid. 5.3.2). Per quel che è infine degli assegni

familiari, le somme stabilite da questa Camera già li comprenderebbero.

Il Pretore ha nondimeno deciso che tali prestazioni devono essere versate in

aggiunta e una modifica della sentenza impugnata su questo punto comporterebbe,

in assenza di appello avver­sario (principale o adesivo), una reformatio in

peius contraria agli interessi della figlia, su cui la Camera è chiamata a

vegliare in ossequio al principio

inquisitorio illimitato (sopra, consid. 4). La clausola fissata dal

Pretore va quindi mantenuta.

9.

Non

si disconosce che nel caso precipuo AP 1 vive in comunione domestica con due

figli nati dal matrimonio della madre, i quali non versano sicuramente in condizioni

agiate (osservazioni all'appello, pag. 2 in fondo). Il Tribunale federale ha già avuto occasione di precisare tuttavia che ciò non basta a giustificare un

livello di vita del figlio meno alto di quello del debitore del contributo alimentare.

In casi del genere spetta al genitore affidatario far sì che la disuguaglianza

tra figli di genitori diversi non abbia per effetto di sfavorire l'uno o

l'altro (DTF 120 II 290 consid. 3b/bb). Rimettersi al buon volere del genitore

affidatario, per sua natura indotto a trattare tutti i suoi figli in modo

paritetico, convince fino a un certo punto. D'altra parte non si può nemmeno

dare per presunto che RA 1 impiegherà i contributi alimentari spettanti a AP 1

anche per il mantenimento suo o degli altri due figli. L'appellante si dichiara

disposta, da parte sua, “ad

aprire un conto di deposito bancario speciale sul quale il convenuto potrà

versare i contributi a suo favore e la cui amministra­zione verrà affidata a un

curatore ad hoc”

(memoriale, pag. 21 nel mezzo), ma dimentica che l'amministrazione dei

contributi alimentari compete per legge alla madre (art. 320 cpv. 1 CC). Dovesse

in ogni modo AO 1 raccogliere concreti indizi in base ai quali i contributi

alimentari da lui erogati risultino distratti – in tutto o in parte – dalla

loro finalità, l'autorità tutoria potrà affidare l'amministrazione delle rendite

a un curatore (art. 325 cpv. 3 CC).

10.

L'emanazione

del sindacato odierno rende senza oggetto la richiesta subordinata

dell'appellante intesa a far annullare la sentenza impugnata e a rinviare gli

atti al Pretore per nuovo giudizio, previa assunzione delle prove respinte a

suo tempo dal Segretario assessore.

11.

La

tassa di giustizia e le spese dell'attuale giudizio seguirebbero il vicendevole

grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Andrebbero quin­di addebitate

pressoché interamente all'istante, la quale esce vittoriosa dall'appello in

proporzione esigua. Date le particolarità del caso, che ha richiesto l'esame di

una questione giuridica nuova da parte della Camera (sopra, consid. 8c), e

considerato che la minorenne non ha redditi né sostanza, soccorrono tuttavia “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per rinunciare eccezionalmente

a ogni prelievo. Il grado di soccombenza imporrebbe altresì di condannare l'appellante

a rifondere al padre un'indennità per ripetibili ridotte (art. 148 cpv. 2 CPC),

ma da tale ipotesi è equitativamente lecito prescindere, mal intravedendosi

come una bam­bina senza la benché minima capacità economica possa versare somme

di denaro a un genitore, per di più agiato. Nella sentenza impugnata il Pretore

ha deciso, del resto, alla stessa stregua.

12.

Davanti

a questa Camera l'appellante chiede che il padre sia tenuto a corrisponderle

fr. 5000.– “a titolo di

partecipazione alle spese di rappresentanza in appello”

o, in subordine, che le sia conferito il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Contrariamente all'opinione di AO 1 (osservazioni all'appello, pag. 13 in fondo), la richiesta di versamento non è più formulata a titolo di provvigione ad litem

(come nel precedente appello del 15 ottobre 2007), bensì per ottenere

un'indennità a causa terminata. Ora, l'obbligo di

mantenimento verso un figlio minorenne comprende – per principio – anche le

spese processuali, in particolare il costo di una causa volta a ottenere lo stanziamento

di contributi alimentari (DTF 127 I 206 consid. 3d con riferimenti). La protezione

giuridica del figlio in effetti va finanziata anzitutto dai genitori, sempre

che sia necessaria e non senza possibilità di esito favorevole (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione

1997, n. 39 ad art. 276 CC). Il ruolo dello Stato è meramente sussidiario (DTF

127.

I 206 consid. 3d in fine).

Nella

fattispecie il convenuto è l'unico genitore con disponibilità economica, per

altro abbondante. Né in concreto l'appello appariva del tutto inutile o

completamente destituito di possibilità di successo. Il fatto che il Pretore

avesse statuito nel 2009 senza alcun aggiornamento istruttorio sui redditi del

convenuto, il cui ultimo dato risaliva al

2006, destava se mai legittimi interrogativi. Si giustifica pertanto di

riconoscere all'istante un contributo alle spese processuali per

l'introduzione dell'appello (non invece del memoriale 7 gennaio 2010, tardivo). L'interessata chiede il versamento

di fr. 5000.–, ma la rivendicazione è esagerata. Quanto il

convenuto può essere chia­mato a sussidiare è il tempo e l'impegno che un

legale solerte e diligente avrebbe profuso nell'assolvimento di un mandato

analogo, senza sollevare censure sovrabbondanti né cadere in prolissità o

richieste di giudizio fuori misura. Ponderata la relativa difficoltà della

pratica e un dispendio di tempo che non può essere valutato sopra la media,

un'indennità di fr. 2000.– appare equa e adeguata. Il convenuto risultando

senz'altro in grado di erogare la somma, la richiesta di assistenza giudiziaria

diviene senza oggetto.

13.

Circa i rimedi esperibili contro

l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia

di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si

quantifichi l'entità dei contributi alimentari chiesti in appello rispetto agli

importi fissati dal Pretore.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata è

così riformato:

L'istanza è parzialmente accolta, nel senso

che AO 1 è condannato a versare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i

seguenti contributi alimentari alla figlia AP 1 (nata il 5 giugno 2006) per il

tramite della madre

RA

1:

fr. 1340.–

mensili dalla nascita fino al 6° compleanno,

fr.

1505.– mensili dal 6° fino al 12° compleanno,

fr.

1890.– mensili dal 12° compleanno fino alla maggiore età.

L'assegno

familiare dev'essere versato in aggiunta al contributo.

I contributi

alimentari sono riferiti all'indice nazionale dei prezzi al consumo del novembre

2004 (110.7 punti) e vanno adeguati il 1° gennaio di ogni anno, la prima volta

il 1° gennaio 2007, in base all’indice del novembre precedente. Il debitore è

liberato da tale obbligo nella misura in cui documenti che il suo stipendio non

ha beneficiato – in tutto o in parte – di adeguamenti al rincaro.

2. Non si riscuotono tasse o

spese né si assegnano ripetibili.

3. AO 1 è tenuto a versare

all'appellante un'indennità di fr. 2000.– per il finanziamento delle spese

processuali.

4. La

richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.

5. Intimazione:

–;

–..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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