11.2009.110
Contributo alimentare per il figlio: condizioni economiche particolarmente favorevoli
5 febbraio 2010Italiano37 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
11.2009.110
Data decisione, Autorità:
05.02.2010, ICCA
Titolo:
Contributo alimentare per il figlio: condizioni economiche particolarmente favorevoli
COMMISURAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO
art. 285 CC
Incarto n.
11.2009.110
Lugano,
5 febbraio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2009.219 (già
DI.2007.18) della Pretura del Distretto di Bellinzona (azione di mantenimento)
promossa con istanza del 17 gennaio 2007 da
AP 1
(rappresentata dalla madre RA 1 ,
e patrocinata dall' PA 2)
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 25 giugno 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 10 giugno
2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di indennità per il finanziamento delle spese
processuali, in subordine di assistenza giudiziaria, contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 5 giugno 2006 RA 1 (1970) ha dato alla
luce una bambina, AP 1, che è stata riconosciuta il 27 ottobre 2006 da AO 1
(1972). Divorziata, a quel momento RA 1 era già madre di due figli avuti dal
matrimonio: S__________ (nato il 19 giugno 1995) e A__________ (nato il 7 aprile 1998). Il 9 gennaio
2007 la Commissione tutoria regionale 14 ha regolato il diritto di visita di AO 1 a AP 1. RA 1 è insorta il 28 gennaio 2007 all'Autorità di vigilanza sulle
tutele (per sé e in rappresentanza della figlia), chiedendo di annullare tale
decisione, e il 16 febbraio 2007 ha ricusato la Commissione tutoria regionale. Con decisione del 28 marzo 2007 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto l'istanza di ricusazione, ma ha accolto il ricorso, ha annullato
la decisione impugnata e ha rinviato gli atti alla Commissione tutoria
regionale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Un appello presentato
il 4 maggio 2007 da RA 1, per sé e per la figlia, contro il rigetto della
ricusazione è stato respinto il 16 luglio 2007 da questa Camera nella misura in
cui era ricevibile (inc. 11.2007.76). Un ricorso in materia civile inoltrato il
14 settembre 2007 da RA 1, sempre per sé e per la figlia, al Tribunale federale
è stato respinto in quanto ammissibile con sentenza 5A_520/2007 del 4 marzo
2008.
B. Nel
frattempo, il 17 gennaio 2007, AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere un contributo
alimentare indicizzato di fr. 3750.– mensili retroattivamente
dal 1° giugno 2006 fino al 7° compleanno, uno di fr. 4500.– mensili fino
al 13° compleanno e uno di fr. 5000.– mensili fino alla maggiore età (assegno
familiare non compreso). Pendente causa essa ha sollecitato il versamento
immediato, in via provvisionale, di fr. 3750.– mensili (senza cenno ad assegni familiari), postulando inoltre una provvigione ad
litem di fr. 10 000.– o, subordinatamente, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. All'udienza
del 6 marzo 2007, indetta per la discussione cautelare e di merito, il convenuto
ha offerto un contributo indicizzato di fr. 1005.– mensili fino al 7°
compleanno, uno di fr. 1320.– mensili fino al 13° compleanno e uno di fr.
1430.– fino alla maggiore età della figlia (assegni familiari compresi),
opponendosi a “qualsiasi altra pretesa”.
C. Con
decreto cautelare dell'8 marzo 2007, emesso “nelle more
istruttorie”, il Segretario assessore ha condannato AO 1 a versare pendente causa un contributo provvisionale di fr. 1450.– mensili
(senza cenno ad assegni familiari). Chiusa l'istruttoria, alla “discussione orale” (dibattimento finale) del 12 settembre 2007 le parti hanno ribadito
le loro posizioni. Statuendo con sentenza del 1° ottobre 2007, il Segretario
assessore ha accolto parzialmente l'azione e ha obbligato AO 1 a versare in favore della figlia un contributo
alimentare indicizzato di fr. 1205.– mensili fino
al 7° compleanno, di fr. 1340.– mensili fino al
13° compleanno e di fr. 1650.– mensili fino alla maggiore età (assegni familiari non compresi), come
pure a partecipare nella misura di fr. 3000.– alle
spese di patrocinio. Egli non ha riscosso oneri processuali né ha attribuito
ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 15
ottobre 2007 nel quale ha chiesto che, condannato il padre a versarle una
provvigione ad litem di fr. 5000.– (o conferitole,
subordinatamente, il beneficio dell'assistenza giudiziaria), fossero assunte
determinate prove rifiutate dal Segretario assessore e la sentenza impugnata
fosse riformata nel senso di aumentare il contributo di mantenimento a
fr. 3750.– mensili
dal 1° giugno 2006 fino al suo 7° compleanno, a fr. 4500.– mensili fino al 13° compleanno e a fr. 5000.– mensili fino
alla maggiore età. In subordine essa ha proposto l'annullamento della sentenza
impugnata e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio, previa
assunzione delle prove rifiutate dal Segretario assessore e rifacimento del
dibattimento finale. Con sentenza del 3 aprile 2009 questa Camera, constatata
in ossequio a una sentenza emanata nel frattempo dal Tribunale federale (DTF
134 I 184) la mancata giurisdizione del Segretario assessore, ha annullato la
sentenza impugnata e ha ritornato gli atti al Pretore perché statuisse egli
medesimo; la richiesta di provvigione ad litem è stata dichiarata
irricevibile (inc. 11.2007.171). Il Pretore ha statuito di nuovo il 10 giugno 2009,
giudicando alla stessa stregua del Segretario assessore.
E. Il 25
giugno 2009 AP 1 ha impugnato davanti a questa Camera anche la sentenza predetta,
formulando conclusioni
identiche
a quelle enunciate nell'appello del 15 ottobre 2007, salvo chiedere che in
luogo e vece della provvigione ad litem il padre
sia tenuto a versarle fr. 5000.– “a titolo di partecipazione alle spese di rappresentanza in appello” (o che, eventualmente, le sia conferito il beneficio
dell'assistenza giudiziaria). Con ordinanza del 21 ottobre
2009 il presidente della Camera ha invitato AO 1 a produrre i suoi certificati di salario 2007, 2008 e 2009 per la dichiarazione d'imposta, come
pure copia delle ultime tre tassazioni. Il convenuto ha ottemperato alla
richiesta il 4 dicembre 2009, trasmettendo i tre certificati di salario e
precisando di non avere più ricevuto notifiche di tassazione dopo quella dell'aprile
2007 (agli atti). Mediante ordinanza del 7 dicembre 2009, notificata il 14
dicembre successivo, il presidente della Camera ha impartito così
all'appellante un termine di dieci giorni per
esprimersi
sui certificati prodotti. L'appellante
ha formulato osservazioni il 7 gennaio 2010. Chiamato l'11 gennaio 2010 a determinarsi sul contenuto dell'appello, con osservazioni del 22 gennaio 2010 AO 1
propone di respingere ogni censura.
in diritto: 1. Le azioni di mantenimento e di modifica del contributo alimentare
per i figli sono trattate con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC,
nella quale il Pretore decide con sentenza appellabile entro dieci giorni (art.
428 cpv. 2 CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata notificata all'istante
il 15 giugno 2009. Introdotto il 25 giugno 2009, l'appello in esame è pertanto tempestivo, come
tempestive sono le osservazioni all'appello presentate da AO 1 il
22 gennaio 2010. Irricevibili per tardività sono
invece le osservazioni presentate dall'appellante il 7 gennaio 2010 in esito all'ordinanza presidenziale del 7 dicembre 2009. Nella procedura degli art. 425 segg.
CPC, per vero, le ferie non interrompono il decorso dei termini (art. 428bis
CPC).
2. L'appellante
censura anzitutto una disparità di trattamento nei confronti dei figli di
genitori sposati, facendo valere che in caso di separazione o divorzio i
contributi alimentari per minorenni sono stabiliti nel quadro di una procedura “più rispettosa” per rapporto a quella degli art. 425 segg. CPC. La doglianza è
infondata. La procedura “semplice
e rapida” prevista dall'art. 280 cpv. 1 CC per le controversie legate all'obbligo
di mantenimento in materia di filiazione (disciplinata nel Cantone Ticino dagli
art. 425 segg. CPC) non è meno “rispettosa” di
quella ordinaria. Contrariamente all'opinione dell'istante, in particolare,
essa non comporta alcuna limitazione delle prove, ma solo un'accelerazione dei
tempi. Inoltre essa è più vantaggiosa in fatto di costi
(art. 22 n. 5 LTG). È vero invece che l'ordinamento giuridico prevede un
diverso rito processuale ove si tratti di fissare – o di modificare –
contributi alimentari per figli di genitori sposati e figli di genitori non
sposati (come si è già rilevato nella sentenza pubblicata in: RtiD I-2009 pag.
614 consid. 1e e 1f). Ciò è voluto nondimeno dal diritto federale, che non
compete a questa Camera sindacare (restrizioni analoghe sono poste al Tribunale
federale: art. 190 Cost.). In proposito l'appello manca dunque di consistenza.
3. In
via preliminare l'appellante denuncia altresì l'eccessiva durata della causa e invoca il principio di celerità consacrato dall'art. 29 cpv. 1
Cost. (oltre che dagli art. 6 n. 1 CEDU e 3 lett. c Patto ONU II: RS
0.103.2). Da tale disattenzione essa non trae tuttavia alcuna conseguenza
suscettibile di influire sull'esito del giudizio,
sicché la censura si esaurisce in una critica astratta. Più delicato è il
rimprovero che l'appellante muove al Pretore per non avere indetto una nuova “discussione orale” (nel senso dell'art. 427 cpv. 5 CPC) prima di emanare la sentenza.
L'intero procedimento è stato condotto invero dal Segretario assessore, che il
1° ottobre 2007 ha statuito. Tale sentenza essendo stata annullata, al momento
di giudicare il Pretore si è occupato della causa per la prima volta. V'è
seriamente da domandarsi, quindi, se non dovesse applicare l'art. 25 cpv. 2 LOG
per analogia e ripetere la “discussione
orale”. Comunque sia,
l'appellante sapeva fin da quando aveva ricevuto la sentenza 3 aprile 2009 di
questa Camera che il Pretore avrebbe dovuto giudicare senza indugio (l'art.
427 cpv. 5 CPC prevede un termine ordinatorio di dieci giorni). Eppure nulla
essa ha intrapreso nei due mesi successivi per ottenere una nuova discussione
orale, salvo dolersi del mancato contraddittorio in appello. Ciò non è conforme
al precetto della buona fede processuale (sulla nozione: sentenza del Tribunale federale 5P.323/2004 del 22 dicembre 2004,
consid. 3.3 con riferimenti di
dottrina). Anche al riguardo l'appello manca perciò di
buon diritto.
4. L'appellante chiede, sempre in via preliminare, che questa Camera versi
agli atti in virtù dell'art. 322 lett. b CPC “gli estratti bancari, dal 2006 a oggi, di tutti i conti su cui sono stati e vengono riversati i redditi che il convenuto consegue nella sua
attività finanziaria a titolo personale (di cui i conti personali presso il __________
n. __________, n. __________, n. __________
e n. __________)”. Rifiutata dal Segretario assessore con ordinanza del 9
luglio 2007, l'edizione di tali documenti sarebbe – secondo l'appellante – di
primaria importanza per determinare la capacità contributiva di AO 1.
a) All'udienza in Pretura del 6 marzo 2007 l'istante aveva chiesto l'edizione “da parte del convenuto, in subordine dal __________, di
tutti gli estratti di salario del convenuto, comprensivi di tutti i rimborsi
spese, bonus e quant'altro elemento di reddito indicato in modo dettagliato
degli ultimi due anni” (verbali, pag. 7). Il Segretario assessore avendo
ammesso la richiesta con ordinanza dell'8 marzo 2007, il 23 aprile successivo AO
1 ha prodotto i suoi certificati di salario 2004 e 2005, come pure tre
conteggi di stipendio mensili.
L'istante ha scritto al Segretario assessore il 2 maggio 2007,
lamentando che dalla documentazione non risultava il guadagno conseguito grazie
ai “molteplici e frequenti
investimenti finanziari – di cui alcuni altamente speculativi – sui quali il convenuto, quale super-analista finanziario,
opera”, onde la necessità di sapere “dove sono andati a finire gli utili conseguiti
durante la straordinaria crescita degli indici di borsa” nel 2004 e 2005. Il
Segretario assessore ha rifiutato l'acquisizione
di altri documenti con ordinanza (non motivata) del 3 maggio 2007.
b) All'interrogatorio
formale del 18 giugno 2007 l'istante ha domandato al convenuto “su quale relazione bancaria sono stati
riversati gli utili in capitale conseguiti dalla compravendita durante l'anno
fiscale (2004 e 2005) delle azioni, rispettivamente delle opzioni, dei warrants
e di parti di fondi d'investimento” (verbali, pag. 11, quesito n. 8). Il convenuto ha risposto che “gli utili in capitale sono stati riversati
sui conti indicati nella dichiarazione fiscale” e di non avere “operato
altri investimenti oltre a quelli documentati al fisco” (verbali, loc. cit., risposta n. 9). Il Segretario assessore gli ha
ordinato nondimeno di produrre il certificato di salario 2006, il nuovo regolamento
della banca sull'elargizione dei bonus, così come le tassazioni 2004 e 2005
(verbali, pag. 13).
c) Quello
stesso giorno l'istante ha nuovamente scritto al Segretario assessore,
definendo “non accettabile” la risposta data dal convenuto
all'interrogatorio formale e postulando “la produzione degli estratti dei conti circa tutti i movimenti durante l'arco dell'anno 2006 e 2007 (ad oggi)”. Invitato a esprimersi, AO 1 ha dichiarato il 27 giugno 2007 di considerare la richiesta irrita, rilevando altresì “che eventuali utili (e perdite!) conseguiti
(…) in borsa non possono certo essere considerati redditi, siccome si tratta di
operazioni puramente speculative, che non danno alcuna garanzia di risultato”. Alla lettera il convenuto ha accluso il
certificato di salario 2006, il regolamento della banca sui bonus, così come le
tassazioni 2004 e 2005. Con ordinanza del 9 luglio 2007 il Segretario assessore
ha giudicato la richiesta dell'istante tardiva, soggiungendo che “in ogni caso la situazione economica del
convenuto è documentata dagli atti prodotti e negli incarti fiscali”.
d) Nell'appello
l'istante sostiene che la sua richiesta era tempestiva, “l'intensa attività finanziaria che il
convenuto esercitava in proprio” essendo “emersa
solo alla luce dei documenti fiscali acquisiti in corso di istruttoria” (memoriale, pag. 9 in basso). L'affermazione è inveritiera, già per il fatto che né la documentazione prodotta dal
convenuto il 23 aprile e il 27 giugno 2007 né il carteggio fiscale agli atti
(nella rubrica “richiami”) indizia una qualsivoglia attività
finanziaria di AO 1 né, tanto meno, “frenetiche operazioni e investimenti borsistici” (appello, pag. 21 in alto). Operazioni e investimenti borsistici sono stati evocati dall'istante stessa, di propria
iniziativa, il 2 maggio 2007 nella citata lettera al Segretario assessore
(sopra, consid. a). A parte ciò, l'udienza destinata alla notifica delle prove
si era tenuta tre mesi prima, il 6 marzo 2007. L'istante avrebbe dovuto chiedere pertanto l'edizione delle registrazioni relative alla
movimentazione dei conti bancari per via di restituzione in intero (art. 138
CPC) o, al limite, di assunzione suppletoria di prove (art. 192 cpv. 1 CPC). In
realtà – seppure debitamente patrocinata – essa si è limitata a scrivere una
lettera al Segretario assessore, senza valersi dell'una né dell'altra norma.
Manifestamente informe, la richiesta era dunque irricevibile già per tale
motivo.
e) Sostiene
l'appellante che, comunque sia, il giudice avrebbe dovuto ordinare d'ufficio
al convenuto l'edizione dei noti
estratti bancari. Ora, il principio inquisitorio illimitato che governa
il diritto di filiazione non solleva le parti dalle
loro responsabilità processuali (DTF 128 III 413 a metà con rinvii). Per tacere
di ciò, il reddito determinante di una parte non comprende entrate occasionali,
fortuite o con soluzione di continuità, diversamente da introiti ricevuti
abitualmente, come gratifiche, provvigioni, bonus, partecipazioni agli utili,
mance, indennità per straordinari o per altri incarichi (v. RtiD I-2007 pag.
739 in alto con citazioni). Dovendosi fissare contributi alimentari a medio e
lungo termine, il reddito del debitore non va accertato infatti tenendo calcolo
di fattori meramente aleatori, temporanei o contingenti. I risultati di speculazioni
in borsa sono – di regola – profitti legati all'imprevedibile andamento dei
mercati finanziari. Possono anche risolversi in una perdita e non sono equiparabili
a introiti abituali. Né l'appellante spiega quali ragioni giustificherebbero,
in concreto, di ragionare in altro modo e di concludere altrimenti. Nelle
condizioni descritte non sussistevano dunque gli
estremi
perché il giudice investigasse d'ufficio.
5. Valendosi una volta ancora dell'art. 322
lett. b CPC l'appellante insta affinché questa Camera ordini l'audizione di __________,
superiore gerarchico di AO 1 al __________ di __________. Il Segretario
assessore aveva respinto la richiesta, nella nota ordinanza del 9 luglio 2007,
reputando che la testimone __________ avesse già “risposto alle domande rilevanti ai fini
del
giudizio in merito allo stipendio del convenuto”. Nell'appello l'istante oppone – in sintesi – che quest'ultima
testimone non è stata in grado di indicare quanto guadagni esattamente AO 1 né
quali siano le di lui aspettative salariali. La prima argomentazione è superata
dai nuovi certificati di salario 2007, 2008 e 2009 richiamati da questa Camera,
Fatti
i quali rendono superflue ulteriori prove. La seconda non giustificherebbe in
ogni modo l'escussione testimoniale, mal intravedendosi come __________ possa
pronosticare con sufficiente affidabilità la retribuzione del convenuto negli
anni a venire, fondata anche su criteri di rendimento. Nemmeno l'appellante
tenta una spiegazione al proposito. Una volta ancora la sentenza impugnata
resiste dunque alla critica.
6. Nel
merito il Pretore ha ricordato in primo luogo che un genitore avente buone capacità
finanziarie è tenuto, secondo le circostanze, a coprire il fabbisogno in denaro
del figlio ove l'altro genitore assicuri il proprio contributo fornendo cura e
educazione in natura. Ciò posto, egli ha accertato che per stimare il fabbisogno
in denaro di AP 1 non v'era motivo di scostarsi dai valori medi previsti dalle
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, cui la giurisprudenza ticinese si ispira da un
ventennio, non ravvisandosi nel caso specifico particolarità che giustifichino
aumenti. Il primo giudice ha valutato così tale fabbisogno in fr. 1205.–
mensili fino al 7° compleanno, in fr. 1340.– mensili fino al 13° compleanno e
in fr. 1650.– mensili fino alla maggiore età. D'altro lato il Pretore ha
constatato che AO 1 guadagna fr. 9518.– netti mensili e ha un fabbisogno minimo
di fr. 6820.–, onde un margine disponibile di fr. 2698.50 mensili, più che sufficiente
per onorare l'obbligo di mantenimento. Anzi, visto il notevole agio il primo
giudice ha calcolato i contributi senza tenere conto degli assegni familiari,
già inclusi nei fabbisogni in denaro previsti dalle citate raccomandazioni.
Infine il Pretore ha ancorato i contributi alimentari all'indice nazionale dei
prezzi al consumo, riservata al debitore la possibilità di dimostrare che il
suo stipendio non ha beneficiato di analoghi adeguamenti.
7. Sostiene
l'appellante che lo stipendio del convenuto ammonta non a fr. 9518.– mensili,
ma ad almeno fr. 15 000.– mensili, cui si aggiunge ancora la tredicesima. L'affermazione
è pertinente. I certificati di salario attestano che AO 1 ha guadagnato:
nel
2006 (anno in cui è nata la figlia) fr. 206 505.– netti (doc. 2, identico al doc. 23), pari a circa fr. 17 200.– mensili,
nel 2007 fr. 235 366.– netti, pari a circa fr. 19 600.– mensili,
nel 2008 fr. 231 996.– netti,
pari a circa fr. 19 300.– mensili e
nei
primi dieci mesi del 2009 fr. 210 198.– netti, pari a circa
fr. 21
000.– mensili (certificati assunti da questa Camera).
Certo, lo stipendio del 2006 comprende un bonus
di fr. 113 750.–, quello
del 2007 un bonus di fr. 136 217.–, quello del 2008 un bonus di fr. 102 560.– e quello del 2009 un
bonus (per dieci mesi) di fr. 126 466.–, importi condizionati dal __________ al
raggiungimento di determinati obiettivi (doc. 24: regolamento interno del __________;
deposizione di __________: verbali, pag. 10). Il convenuto non pretende
tuttavia di avere mai mancato quegli obiettivi, né di essersi mai visto negare
l'elargizione del bonus, né adduce concreti indizi – salvo vaghi timori – che
lascino presumere la soppressione del beneficio. Obietta che dal 2007 una quota
del bonus è corrisposta in “azioni
bloccate” (osservazioni
all'appello, pag. 8), ma a supporre che i dati del 2005 (doc. 3) valgano anche
per gli anni successivi, non asserisce che i titoli vincolati abbiano un valore
venale inferiore a quello per cui sono attribuiti. Sostiene che ai fini del
giudizio occorre fondarsi unicamente sul suo reddito del 2006 (introduzione
della causa), trascurando che già allora egli guadagnava mensilmente non meno
di fr. 17 200.–. Che poi il bonus del 2009 includa indennità eccezionali di
fr. 10 000.– per spese di trasloco e di fr. 7499.– per l'acquisto di un
veicolo all'estero (osservazioni all'appello, pag. 7) nulla muta, vista
l'entità dell'elargizione per dieci mesi. Contrariamente a quanto assevera
l'appellante (e a quanto sembra credere il Pretore), in definitiva, il bonus
annuo abitualmente riscosso dal convenuto rientra nella nozione di reddito per
il calcolo dei contributi alimentari (sopra, consid. 4e).
Quanto alle spese professionali del convenuto, l'appellante contesta
l'indennità di fr. 8400.– annui stanziata dal __________ in aggiunta allo
stipendio netto. Fa valere che tutte le spese superiori a fr. 50.– sono rifuse
a AO 1 separatamente, sicché un'ulteriore spesa di fr. 8400.– l'anno non è
verosimile. Ora, questa Camera ha già avuto modo di ricordare che non può
essere considerata come reddito l'indennità fissa ricevuta da un dipendente a
titolo di rimborso spese ove l'entità media delle spese professionali
affrontate dal lavoratore coincida verosimilmente con l'ammontare
dell'indennità ricevuta; una simile indennità può invece essere ritenuta – in
tutto o in parte – alla stregua di un reddito occulto ove manchino indicazioni
sulle spese effettive sopportate dal dipendente (FamPra.ch 2000 pag. 148
consid. 3; Rep. 1995 pag. 145 consid. 3 con richiami). Nella fattispecie il
convenuto dà atto che l'indennità forfettaria di fr. 8400.– annui è destinata a
coprire le spese inferiori a fr. 50.– per le quali non può chiedere la
rifusione (osservazioni all'appello, pag. 7 in fondo), ma non spiega in che consistano tali spese né tanto meno le rende verosimili. Che l'autorità fiscale
abbia riconosciuto simili deduzioni negli anni precedenti ancora non vincola il
giudice civile, per lo meno in difetto di spiegazioni chiare e verosimili. L'indennità
di fr. 700.– mensili che il convenuto percepisce va quindi considerata come reddito,
sicché dal 2006 in poi AO 1 non ha mai guadagnato meno di fr. 17 900.– netti mensili.
Circa il
tenore di vita del convenuto, che l'appellante sottolinea come agiato, basti
rammentare che il Pretore ha calcolato un fabbisogno minimo di fr. 6820.– mensili (sentenza impugnata, consid. 4) e che all'udienza del
6 marzo 2007 l'interessato aveva esposto un fabbisogno annuo di addirittura
fr. 176 807.70 (riassunto scritto annesso al verbale, pag. 8), portati a fr.
190 000.– annui nel riassunto scritto annesso al verbale del dibattimento finale
(pag. 7 lett. e). L'appellato tenta invero di asserire che non è agiato chi ha
spese tanto elevate da sostenere, ma l'argomento non è serio, ove appena si
consideri ch'egli affronta tutte quelle spese per sé medesimo. Al riguardo non
giova dunque attardarsi. Sul fabbisogno in denaro della figlia si dirà in appresso.
8. Nell'ammontare
del contributo alimentare fissato dal Pretore l'appellante scorge una violazione dell'art. 285 CC (e
dell'art. 8 Cost.). Adduce che, data la situazione agiata in cui versa
il genitore, il fabbisogno in denaro di lei non va stimato in base alle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo, bensì fissato nel 15% del reddito netto del convenuto, conformemente
alla sentenza del Tribunale federale 5A_49/2006 del 24 agosto 2006. Da
quest'ultima asserzione va subito sgombrato il campo, giacché nella sentenza appena
citata il Tribunale federale non ha stabilito nulla del genere (alla quota del
15% aveva accennato se mai l'autorità cantonale: sentenza citata, consid. 2.2).
Al contrario: esso ha rilevato, e nella più recente sentenza 5A_159/2009 del 16
ottobre 2009 ha ancora ribadito (con rimandi di giurisprudenza: consid. 4.1),
che la legge non impone un metodo per il calcolo dei contributi alimentari, lasciati
“per una parte importante” all'apprezzamento del giudice (art. 4 CC),
ma nemmeno autorizza a fissare tali contributi in proporzione al solo reddito
dei genitori, senza tenere conto della situazione effettiva del figlio. I valori
statistici riportati nelle menzionate raccomandazioni di Zurigo possono servire
da punto di partenza per definire il fabbisogno in denaro di un figlio, ma il relativo
ammontare va poi determinato caso per caso in ossequio all'art. 285 cpv. 1 CC,
tenendo conto delle esigenze concrete del minorenne, della situazione sociale e
delle possibilità dei genitori, della sostanza e dei redditi del figlio stesso,
come pure della partecipazione del genitore non affidatario alle cure e all'educazione.
Nel
risultato, in ultima analisi, il contributo alimentare per un figlio deve
trovarsi “in un rapporto
ragionevole” con il livello di
vita e la potenzialità economica del debitore (DTF 116 II 112 consid. 3a). Se i
genitori hanno un tenore di vita particolarmente elevato, per principio le
esigenze del figlio devono essere valutate in modo più generoso (DTF 120 II 291
consid. 3b/bb, 116 II 113 consid. 3b). Inoltre il genitore con la maggiore
disponibilità finanziaria può essere tenuto, secondo le circostanze, a finanziare
l'intero fabbisogno in denaro del figlio se l'altro genitore adempie i propri
obblighi prestando cura e educazione in natura (DTF 120 II 289 consid. 3a/cc).
Ciò non significa che, dandosi situazioni agiate, vada considerata per forza
l'intera la capacità contributiva dei genitori, determinante essendo pur sempre
il tenore di vita effettivamente condotto. Motivi d'ordine pedagogico possono
anche giustificare un livello di vita del figlio meno alto di quello dei genitori
(DTF 116 II 110 consid. 3b). Sta di fatto che i “punti di partenza”
costituiti dalle raccomandazioni di Zurigo sono già commisurati, dal 2000 in
poi, al costo di economie domestiche su scala nazionale
in base a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie
domestiche dispongono sul piano svizzero di un reddito familiare superiore a
quello su cui le raccomandazioni si fondano (Empfehlungen zur
Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,
pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a
quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito “piuttosto modesto”
(op. cit., pag. 11 in alto). Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare
di conseguenza che, ravvisandosi condizioni economiche particolarmente
favorevoli, tali fabbisogni in denaro possono anche essere maggiorati del 25%
(sentenza 5A_792/2008 del 26 febbraio 2009, consid. 5.3.2 con riferimento
a Breitschmid in: Basler
Kommentar, ZGB I, 3ª edizione,
n. 23 ad art. 285; da ultimo: sentenza 5A_159/2009 del 16 ottobre 2009, consid.
4.2).
a) Per quanto riguarda il fabbisogno in denaro di AP 1, il Pretore ha
ritenuto di non scostarsi – come detto (consid. 6) – dai valori indicati nella
tabella 2007 correlata alle citate raccomandazioni di
Zurigo. Trattandosi di un figlio che vive in comunione domestica con altri due
(AP 1 abita insieme con gli altri due figli della madre), egli si è dipartito
così dal fabbisogno di fr. 1450.– mensili (fino al 6° compleanno), di fr. 1460.–
(fino al 12° compleanno) e di fr. 1620.– mensili (fino alla maggiore età), cui
ha tolto la posta per cura e educazione prestata
in natura dalla madre (rispettivamente fr. 445.–, fr. 320.– e fr.
190.– mensili) e ha sostituito il costo dell'alloggio stimato dalla tabella
(tra fr. 280.– e fr. 300.– mensili) con quello effettivo di fr.
500.–, pari a un terzo della locazione pagata dalla madre. In definitiva egli ha stabilito il fabbisogno in denaro di AP 1 in fr. 1205.– mensili nella prima fascia d'età, in fr. 1340.– mensili nella seconda e in fr.
1650.– mensili nella terza. Vista la notevole disponibilità finanziaria del convenuto,
egli ha disposto inoltre che gli assegni familiari siano versati in aggiunta al
contributo alimentare, sebbene i fabbisogni previsti nelle citate
raccomandazioni già li comprendano. Per l'essenziale il
metodo di calcolo adottato dal Pretore è corretto. Giovi rilevare subito
tuttavia che nel sistema delle tabelle correlate alle raccomandazioni di Zurigo
(e nella giurisprudenza del Tribunale d'appello) la prima fascia d'età non
termina al 7°, bensì al 6° compleanno, e la seconda non termina al 13°, bensì
al 12° compleanno. Di ciò questa Camera terrà conto d'ufficio, nell'interesse
di AP 1.
b) Ciò
premesso, l'applicazione delle raccomandazioni merita un approfondimento. Questa
Camera ha già avuto modo di spiegare, in effetti, che non si giustificano più
Considerandi
tagli lineari ai fabbisogni in denaro previsti nella tabella annua correlata
alle raccomandazioni solo per il minor costo della vita nel Ticino. I fabbisogni
riportati dalla tabella corrispondono già – come detto (consid. 8) – a quelli
di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito “piuttosto modesto”
su scala nazionale. Decurtazioni delle cifre indicate nella tabella sono
possibili, ma – trattandosi già di fabbisogni riguardanti ragazzi appartenenti
a famiglie relativamente umili – devono giustificarsi alla luce di circostanze
concrete (per esempio nel caso in cui il minorenne fruisca di vitto o alloggio
a condizioni particolarmente favorevoli) e non solo perché il ragazzo vive nel
Ticino (RtiD I-2006 pag. 674 consid. 3). Del resto tagli lineari non si giustificano
nemmeno per il fatto che i genitori non siano economicamente in grado di
sopperire appieno al fabbisogno in denaro del figlio: in
tale ipotesi ci si limita ad accertare in che misura il fabbisogno rimane scoperto
(loc. cit.).
c) Per
converso questa Camera non è stata chiamata a esaminare, finora, se e a quali
presupposti si giustifichi una maggiorazione dei fabbisogni in denaro indicati
dalla tabella annua correlata alle raccomandazioni. Il
Tribunale federale ha già avuto occasione di stabilire, ad ogni modo, che in
condizioni economiche particolarmente favorevoli quei fabbisogni possono
essere aumentati anche del 25% (sopra,
consid. 8 in fine). Diversamente dalle decurtazioni, le
maggiorazioni possono quindi essere lineari (e non solo puntuali). Rimane da
chiarire che cosa si intenda per “condizioni economiche particolarmente favorevoli”.
L'appellante
invoca la sentenza del Tribunale federale 5C.49/2006 del 24 agosto 2006, ma a
parte il fatto ch'essa precede la citata sentenza del 26 febbraio 2009 in cui
lo stesso Tribunale federale ha accertato per la prima volta la possibilità di
maggiorare fino al 25% (e non oltre) i fabbisogni in denaro previsti nella
tabella (sopra, consid. 8 in fine), in quel caso il contributo alimentare per
un figlio dai 6 anni in su era stato fissato dai giudici cantonali in fr. 3500.–
mensili tenendo conto del fatto che il padre (debitore del contributo), con un
reddito di oltre fr. 450 000.– annui, ammetteva un fabbisogno in denaro del figlio di fr. 3000.–
mensili (consid. 2.2). La fattispecie non è dunque paragonabile a quella in esame.
In un altro precedente, del 19 agosto 2008, i giudici cantonali avevano fissato il contributo alimentare per un
figlio in fr. 2000.– mensili fino al 12° compleanno e in fr. 2500.– dopo
di allora (assegni familiari non compresi) fondandosi su introiti del padre
(debitore del contributo) di fr. 33 000.– mensili ed entrate complessive dei
genitori di fr. 40 000.– mensili (sentenza 5A_49/2008, consid. 4.4.2). Simili
livelli di reddito trascendono anch'essi la fattispecie in esame.
Nella
ripetuta sentenza del 26 febbraio 2009, in cui il Tribunale federale ha accertato
per la prima volta la possibilità di maggiorare fino al 25% i fabbisogni in
denaro previsti nella nota tabella, i giudici cantonali avevano fissato in fr.
2500.
– mensili il contributo alimentare per un figlio fino ai 12 anni, in fr.
2800.
– mensili fino ai 16 anni e in fr. 3000.– mensili dopo di allora,
fondandosi su un reddito del padre (debitore del contributo) di 19
300.
– mensili e un
reddito complessivo dei genitori di fr. 25 100.– mensili. Nonostante
l'elevato costo dell'alloggio, risultava una maggiorazione di quasi il 30%
rispetto alla tabella, ma il Tribunale federale non è intervenuto, i giudici
cantonali non avendo ecceduto nell'esercizio del loro ampio potere
d'apprezzamento (sentenza 5A_792/2008, consid. 5.3.2 e 5.3.3). Una maggiorazione
del 25% rispetto alla tabella è stata reputata legittima anche nel caso di un
padre (debitore del contributo) con un reddito di fr. 10 559.– mensili non
soggetto a imposta e di genitori un reddito complessivo di fr. 25 000.– mensili
(sentenza 5A_288/2009 del 10 settembre 2009, consid. 4.2 in: FamPra.ch 1/2010
pag. 228). Parimenti adeguata è stata ritenuta una maggiorazione del 25% nel
caso di un padre (debitore del contributo) che guadagnava fr. 12 000.– netti mensili
quando viveva ancora in famiglia e il reddito complessivo dei coniugi era di circa fr. 19 000.– mensili (sentenza 5A_159/2009 del 16 ottobre 2009, consid. 4.2).
È
vero che il fabbisogno in denaro di un figlio può anche superare quello maggiorato
del 25% previsto dalla ripetuta tabella. A tal fine occorre però che il fabbisogno
effettivo sia partitamente quantificato nelle sue componenti, e non solo
stimato in una maggiorazione globale (se ne veda un esempio nella sentenza del
Tribunale federale 5A_127/2009 del 12 ottobre 2009, consid. 6.4, in cui il
fabbisogno in denaro del figlio è stato puntualmente calcolato in fr. 4990.– mensili
fino a 7 anni). Lo stesso criterio di precisione vale del resto, come si è accennato,
per eventuali decurtazioni del fabbisogno (sopra, consid. b).
d) Nel
caso in esame l'appellante guadagnava, già nel 2006, fr. 17 900.– netti
mensili, stipendio che negli anni successivi è andato costantemente aumentando
(sopra, consid. 7). Si dà atto che RA 1 non ha redditi apprezzabili, il Pretore
avendo accertato ch'essa è a carico della pubblica assistenza (sentenza impugnata,
consid. 4 in fine), e non si disconosce che l'appellante fa valere un fabbisogno
proprio di fr. 190 000.– annui. A parte il fatto però che
nelle osservazioni all'appello egli non contesta il fabbisogno
minimo di fr. 6820.– mensili calcolato dal Pretore
(sentenza impugnata, consid. 4), pur con un fabbisogno
personale di fr. 190 000.– annui egli conservava già nel 2006, grazie al reddito di fr.
17.
900.–
netti mensili, un margine disponibile di fr. 2065.– mensili. In condizioni del
genere non v'è motivo per cui la figlia non debba beneficiare dell'elevato
tenore di vita del padre. Urtante sarebbe se mai il contrario.
Nelle
condizioni illustrate si giustifica pertanto di maggiorare il fabbisogno in denaro
di AP 1, in linea con i casi appena citati, del 25% rispetto all'importo previsto
dalla tabella correlata alle raccomandazioni di Zurigo, che il Pretore ha applicato
sulla base di criteri sostanzialmente corretti, come lo stesso AO 1 riconosce
(osservazioni all'appello, pag. 11 in fondo). Certo, quest'ultimo mette in
dubbio la pigione effettivamente pagata da RA 1 (fr. 1493.– mensili, spese
accessorie comprese), ma dimentica che la cifra risulta dal contratto di locazione
(doc. K, pag. 3), menzionato dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 3). A ragione
egli fa notare invece che il costo dell'alloggio da inserire nel fabbisogno in
denaro della figlia non deve corrispondere a un terzo della locazione pagata dalla
madre (i fr. 500.– mensili calcolati dal Pretore), bensì a un quarto (fr.
375.
– arrotondati), per tacere del fatto che in realtà dovrebbe corrispondere a
un quinto (trattandosi del terzo figlio: Empfehlungen zur Bemessung
von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13 in alto). A giusto titolo l'appellato rileva inoltre che per definire i contributi di mantenimento
il Pretore non avrebbe dovuto far capo anticipatamente alla tabella del 2007,
bensì applicare quella del 2006 (ovvero quella del 2005, rimasta
immutata), valevole al momento della nascita della figlia. Fermo restando, con
ogni evidenza, che in tal caso l'adeguamento al rincaro decorre dal novembre
del 2004 (valori della tabella 2005).
e) Tutto
ciò posto, il fabbisogno in denaro di un figlio (su tre) con il costo dell'alloggio
fissato a fr. 375.– mensili (in sostituzione di quello tabellare), ma senza la
posta per cura e educazione (prestata in natura dalla madre) ammontava, secondo
la tabella del 2005, a fr. 1070.– mensili fino al 6° compleanno, a fr. 1205.–
mensili fino al 12° compleanno e a fr. 1510.– mensili fino alla maggiore
età. Maggiorati del 25%, tali importi risultano di fr. 1340.– mensili per la
prima fascia d'età, di fr. 1505.– mensili per la seconda e di fr. 1890.– mensili
per la terza. Entro tali limiti l'appello merita dunque accoglimento. I
contributi alimentari chiesti dalla figlia (rispettivamente fr. 3250.–,
fr. 4500.– e 5000.– mensili, più gli assegni familiari) risultano invece esorbitanti,
ove appena si pensi che corrisponderebbero a maggiorazioni di oltre il 300%. E
il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che già un aumento del 200% fissato
astrattamente in base al solo reddito dei genitori, senza tenere conto del fabbisogno
concreto del figlio, raffigura una manifesta
violazione del diritto federale
(sentenza citata 5A_792/2008 del 26 febbraio 2009, consid. 5.3.2). Per quel che è infine degli assegni
familiari, le somme stabilite da questa Camera già li comprenderebbero.
Il Pretore ha nondimeno deciso che tali prestazioni devono essere versate in
aggiunta e una modifica della sentenza impugnata su questo punto comporterebbe,
in assenza di appello avversario (principale o adesivo), una reformatio in
peius contraria agli interessi della figlia, su cui la Camera è chiamata a
vegliare in ossequio al principio
inquisitorio illimitato (sopra, consid. 4). La clausola fissata dal
Pretore va quindi mantenuta.
9.
Non
si disconosce che nel caso precipuo AP 1 vive in comunione domestica con due
figli nati dal matrimonio della madre, i quali non versano sicuramente in condizioni
agiate (osservazioni all'appello, pag. 2 in fondo). Il Tribunale federale ha già avuto occasione di precisare tuttavia che ciò non basta a giustificare un
livello di vita del figlio meno alto di quello del debitore del contributo alimentare.
In casi del genere spetta al genitore affidatario far sì che la disuguaglianza
tra figli di genitori diversi non abbia per effetto di sfavorire l'uno o
l'altro (DTF 120 II 290 consid. 3b/bb). Rimettersi al buon volere del genitore
affidatario, per sua natura indotto a trattare tutti i suoi figli in modo
paritetico, convince fino a un certo punto. D'altra parte non si può nemmeno
dare per presunto che RA 1 impiegherà i contributi alimentari spettanti a AP 1
anche per il mantenimento suo o degli altri due figli. L'appellante si dichiara
disposta, da parte sua, “ad
aprire un conto di deposito bancario speciale sul quale il convenuto potrà
versare i contributi a suo favore e la cui amministrazione verrà affidata a un
curatore ad hoc”
(memoriale, pag. 21 nel mezzo), ma dimentica che l'amministrazione dei
contributi alimentari compete per legge alla madre (art. 320 cpv. 1 CC). Dovesse
in ogni modo AO 1 raccogliere concreti indizi in base ai quali i contributi
alimentari da lui erogati risultino distratti – in tutto o in parte – dalla
loro finalità, l'autorità tutoria potrà affidare l'amministrazione delle rendite
a un curatore (art. 325 cpv. 3 CC).
10.
L'emanazione
del sindacato odierno rende senza oggetto la richiesta subordinata
dell'appellante intesa a far annullare la sentenza impugnata e a rinviare gli
atti al Pretore per nuovo giudizio, previa assunzione delle prove respinte a
suo tempo dal Segretario assessore.
11.
La
tassa di giustizia e le spese dell'attuale giudizio seguirebbero il vicendevole
grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Andrebbero quindi addebitate
pressoché interamente all'istante, la quale esce vittoriosa dall'appello in
proporzione esigua. Date le particolarità del caso, che ha richiesto l'esame di
una questione giuridica nuova da parte della Camera (sopra, consid. 8c), e
considerato che la minorenne non ha redditi né sostanza, soccorrono tuttavia “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per rinunciare eccezionalmente
a ogni prelievo. Il grado di soccombenza imporrebbe altresì di condannare l'appellante
a rifondere al padre un'indennità per ripetibili ridotte (art. 148 cpv. 2 CPC),
ma da tale ipotesi è equitativamente lecito prescindere, mal intravedendosi
come una bambina senza la benché minima capacità economica possa versare somme
di denaro a un genitore, per di più agiato. Nella sentenza impugnata il Pretore
ha deciso, del resto, alla stessa stregua.
12.
Davanti
a questa Camera l'appellante chiede che il padre sia tenuto a corrisponderle
fr. 5000.– “a titolo di
partecipazione alle spese di rappresentanza in appello”
o, in subordine, che le sia conferito il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Contrariamente all'opinione di AO 1 (osservazioni all'appello, pag. 13 in fondo), la richiesta di versamento non è più formulata a titolo di provvigione ad litem
(come nel precedente appello del 15 ottobre 2007), bensì per ottenere
un'indennità a causa terminata. Ora, l'obbligo di
mantenimento verso un figlio minorenne comprende – per principio – anche le
spese processuali, in particolare il costo di una causa volta a ottenere lo stanziamento
di contributi alimentari (DTF 127 I 206 consid. 3d con riferimenti). La protezione
giuridica del figlio in effetti va finanziata anzitutto dai genitori, sempre
che sia necessaria e non senza possibilità di esito favorevole (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione
1997, n. 39 ad art. 276 CC). Il ruolo dello Stato è meramente sussidiario (DTF
127.
I 206 consid. 3d in fine).
Nella
fattispecie il convenuto è l'unico genitore con disponibilità economica, per
altro abbondante. Né in concreto l'appello appariva del tutto inutile o
completamente destituito di possibilità di successo. Il fatto che il Pretore
avesse statuito nel 2009 senza alcun aggiornamento istruttorio sui redditi del
convenuto, il cui ultimo dato risaliva al
2006, destava se mai legittimi interrogativi. Si giustifica pertanto di
riconoscere all'istante un contributo alle spese processuali per
l'introduzione dell'appello (non invece del memoriale 7 gennaio 2010, tardivo). L'interessata chiede il versamento
di fr. 5000.–, ma la rivendicazione è esagerata. Quanto il
convenuto può essere chiamato a sussidiare è il tempo e l'impegno che un
legale solerte e diligente avrebbe profuso nell'assolvimento di un mandato
analogo, senza sollevare censure sovrabbondanti né cadere in prolissità o
richieste di giudizio fuori misura. Ponderata la relativa difficoltà della
pratica e un dispendio di tempo che non può essere valutato sopra la media,
un'indennità di fr. 2000.– appare equa e adeguata. Il convenuto risultando
senz'altro in grado di erogare la somma, la richiesta di assistenza giudiziaria
diviene senza oggetto.
13.
Circa i rimedi esperibili contro
l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia
di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si
quantifichi l'entità dei contributi alimentari chiesti in appello rispetto agli
importi fissati dal Pretore.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata è
così riformato:
L'istanza è parzialmente accolta, nel senso
che AO 1 è condannato a versare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i
seguenti contributi alimentari alla figlia AP 1 (nata il 5 giugno 2006) per il
tramite della madre
RA
1:
fr. 1340.–
mensili dalla nascita fino al 6° compleanno,
fr.
1505.– mensili dal 6° fino al 12° compleanno,
fr.
1890.– mensili dal 12° compleanno fino alla maggiore età.
L'assegno
familiare dev'essere versato in aggiunta al contributo.
I contributi
alimentari sono riferiti all'indice nazionale dei prezzi al consumo del novembre
2004 (110.7 punti) e vanno adeguati il 1° gennaio di ogni anno, la prima volta
il 1° gennaio 2007, in base all’indice del novembre precedente. Il debitore è
liberato da tale obbligo nella misura in cui documenti che il suo stipendio non
ha beneficiato – in tutto o in parte – di adeguamenti al rincaro.
2. Non si riscuotono tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
3. AO 1 è tenuto a versare
all'appellante un'indennità di fr. 2000.– per il finanziamento delle spese
processuali.
4. La
richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.
5. Intimazione:
–;
–..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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