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Decisione

11.2009.112

Completamento di sentenza estera di divorzio, contributi alimentari

19 dicembre 2012Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro

tale sentenza AP 1 ha presentato appello a questa Camera il 2 luglio 2009 nel

quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di riformare il

giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione. L'appello non ha fatto

oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165

segg. CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le decisioni comunicate

entro il 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1

CPC). Nella procedura ordinaria il termine per

appellare era di venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese). Nella

fattispecie, la sentenza del Pretore è stata intimata il 16 giugno 2009 ed è

pervenuta al convenuto il giorno successivo (appello, n. 1 “In ordine”, pag.

2). Introdotto il 2 luglio 2009, l'appello è dunque tempestivo.

2.

Il

Pretore ha dapprima disciplinato l'assetto provvisorio della vertenza il 24

ottobre 2006 (inc. DI.2005.307). Poi, con decreto del 22 ottobre 2008, egli ha

respinto una domanda di AO 1 intesa alla modifica della

prima pronuncia. Nel merito, il Pretore ha valutato la fattispecie alla luce di

eventuali modifiche rispetto alla situazione dell'ottobre 2008. Al riguardo, egli

ha accertato che AP 1, al momento del giudizio, conviveva con la nuova moglie –

__________ – e con i due figli avuti da lei, __________r e L__________. La

famiglia – a mente del Pretore – può contare su uno stipendio del padre di

circa fr. 4100.– netti il mese, su tredici mensilità, cui si aggiungono entrate

di __________, che “verosimilmente” si attestano all' “80% dello stipendio

precedente”, accertato dal giudice in fr. 2900.– mensili netti. Con tali entrate

per il Pretore la famiglia deve fare fronte a un fabbisogno minimo di fr.

4122.

–. Onde un'eccedenza di fr. 2500.– mensili.

Per

quanto riguarda AO 1, il Pretore ha accertato entrate

per complessivi fr. 3000.–, una parte delle quali nella forma del reddito

ipotetico. Egli, per contro, non ha vagliato il di lei fabbisogno minimo. Per

quel che attiene ai figli, il primo giudice non ha nemmeno appurato il loro

fabbisogno in denaro. In ogni caso, il Pretore è giunto al convincimento che

“vi è sicuramente spazio per aumentare il contributo di mantenimento per la

figlia K__________ e fissarlo in fr. 850.– fino al compimento dei 12 anni di

età e in fr. 900.– nel seguito, fino alla maggiore età”.

3.

Nella

fattispecie, il Pretore ha fissato un contributo alimentare in favore di K__________

in via cautelare a partire dal 5 marzo 2005 (DI.2005.307). E nella sentenza qui

impugnata – di merito – il primo giudice ha pronunciato un aumento del

contributo a partire dal 1° giugno 2008. Ora, di principio, il giudizio finale

fa decadere tutti i provvedimenti cautelari a valere dalla litispendenza (v.

anche I CCA, sentenza inc. 11.2005.100 del 15 febbraio 2007, consid. 4).

In altre parole, una procedura provvisionale non sussiste senza una procedura

di merito né sopravvive a questa (cfr. art. 381 CPC ticinese; v. anche: Rep.

1989.

pag. 127), sicché il giudice deve statuire su tutto il periodo che decorre

dalla litispendenza (DTF 130 I 350 consid. 1.2). È altresì pacifico che sino al

passaggio in giudicato della decisione di merito, le procedure cautelari

restano in vigore (DTF 120 II 2 consid. 2b). Se non che il Pretore – per quanto

è dato a comprendere – ha trattato la procedura di merito come modifica della

procedura cautelare.

Certo,

nel diritto del divorzio attuale – che alcuni definiscono “costruttivo” (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura

civile ticinese commentato e massimanto, Lugano 2000, m. 5 ad art. 419c) – il giudice deve interpretare in maniera evolutiva la causa (Cocchi/Trezzini, eo. loc.), sicché le

misure cautelari prese in una tale procedura possono perdurare senza che sia

necessario che il loro mantenimento dopo lo scioglimento del matrimonio sia

previsto (Tappy in: Commentaire

romand, CC I, Basilea 2010, n. 24 ad art. 137 vCC). Ciò posto, si può

eccezionalmente in concreto soprassedere alla “retroattività” della decisione

di merito, siccome il contributo fissato nella procedura cautelare è – come si

vedrà nel seguito – alla concreta portata del padre.

4.

Trattandosi di far completare una sentenza estera da parte di un

giudice svizzero (art. 64 LDIP), una formale procedura di delibazione non è

necessaria, in tali circostanze il giudice svizzero esaminando egli medesimo –

pregiudizialmente – se e in quale misura la sentenza estera sia suscettibile di

essere riconosciuta ed essere dichiarata esecutiva (art. 29 cpv. 3 LDIP). In

concreto il Pretore non ha speso una parola al riguardo, benché egli fosse

stato reso attento a ciò nella decisione di cui all'inc. 10.2005.3 del 15 marzo

2005.

Ciò premesso, della sentenza esterà si dirà – per quanto necessario – nei

considerandi qui in appresso.

5.

Il

convenuto ribadisce che la procedura in narrativa non può essere un'azione di

completamento di sentenza estera ai sensi dell'art. 64 LDIP, poiché la

decisione serba è esauriente al riguardo delle relazioni – anche finanziarie –

tra genitori e figli. L'appellante rimprovera al Pretore di avere condiviso la

propria argomentazione di una modifica nel “primo decreto cautelare del 25

ottobre 2005” in cui il primo giudice ha stabilito che “nella traduzione di

quella sentenza” figura che “ciascuno dei genitori dovrà anche provvedere al

mantenimento della figlia a lui affidata (doc. 4)”, sicché “[a]ppare dunque

inverosimile che la presente procedura possa configurarsi quale azione di

completazione di sentenza estera, ma piuttosto quale modifica”, salvo poi

vagliare la causa come se fosse – a mente dell'appellante – una “nuova sentenza

di divorzio”. In ogni caso – epiloga l'interessato – la petizione andava

respinta.

6.

Il

Pretore, benché la causa denotasse d'acchito un elemento d'estraneità, non si è

espresso sulla sua eventuale competenza a dirimere la lite. Né, per avventura, egli

ha esaminato gli estremi della procedura. Giova dunque precisare quanto segue.

a) I tribunali svizzeri sono abilitati a completare sentenze estere,

sempreché la loro competenza discenda dagli art. 59 o 60 LDIP (art. 64 cpv. 1

LDIP; cfr. anche DTF 128 III 345, 124 III 178 consid. 4 prima frase). In

concreto, non vi è alcun trattato bilaterale che vincoli la Svizzera e la

Repubblica di Serbia e Montenegro su questo punto, sicché la LDIP è

applicabile. Ora, le parti risiedono in Svizzera dal 1996: è quindi dato il foro

del domicilio in virtù dell'art. 59 LDIP. Quanto alle relazioni tra genitori e

figli, l'art. 79 cpv. 1 LDIP precisa che sono competenti i tribunali svizzeri

della dimora abituale del figlio ovvero quelli del domicilio o, in mancanza di

domicilio, della dimora abituale del genitore convenuto. Il cpv. 2 di quella

norma riserva, in particolare, la protezione dei minori disciplinata all'art.

85.

LDIP.

Quest'ultimo

articolo rinvia – dal 1° luglio 2009 – alla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre

1996.

sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione

e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di

protezione dei minori (RS 0.211.231.011). In precedenza, il rinvio era alla Convenzione

dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge

applicabile in materia di protezione di minorenni (RS 0.211.231.01). Ed è sotto

l'egida di quest'ultimo trattato che va decisa la presente fattispecie.

b) Questa

convenzione si applicava a tutti i minorenni che avevano la loro residenza

abituale in Svizzera (art. 13 cpv. 3). E per definire la “residenza abituale”

occorreva fondarsi sui criteri indicati all'art. 20 cpv. 1 lett. b LDIP (RSDIE

1999.

pag. 335 consid. 3). A norma dell'art. 1, le autorità, giudiziarie o

amministrative, dello Stato di dimora abituale d'un minorenne erano, con

riserva delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 capoverso 3

della Convenzione, competenti a prendere misure per la protezione della

persona o dei beni dello stesso. Come corollario dell'art. 1, l'art. 2 della Convenzione precisa che le autorità così competenti prendevano le misure previste

dalla loro legge interna.

Certo,

l'art. 4 della convenzione riservava una competenza alle autorità dello Stato di cui il minorenne era cittadino, le quali ove

lo giudicassero necessario al suo interesse, potevano, dopo averne avvisato le

autorità dello Stato della sua dimora abituale, prendere, secondo la loro legge

interna, misure intese a proteggerne la persona o i beni. Se non che, tale competenza

valeva solo per gli Stati firmatari della Convenzione, fra i quali non figurava

la Iugoslavia (DTF 126 III 302 consid. 2a/aa). Aggiungasi infine che la

competenza delle autorità dello Stato della dimora abituale del minorenne è

competenza esclusiva (DTF 126 III 302 consid. 2a/bb).

c) In

concreto, al momento del divorzio, le figlie avevano la loro residenza abituale

in Svizzera. Onde l'incompetenza del giudice serbo a decidere in merito a

misure di protezione del figlio o di affidamento. Su questo punto dunque la

sentenza di divorzio andava completata dal giudice elvetico, con riferimento al

diritto svizzero.

d) Per

quel che riguarda i contributi alimentari, invero gli stessi non erano previsti

dalla citata convenzione né la Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile

alle obbligazioni alimentari verso i figli del 24 ottobre 1956 (RS 0.211.221.431)

indica quale sia il tribunale competente, limitandosi a prevedere che la legge

della dimora abituale del figlio determina se, in quale misura e a chi, il

figlio può richiedere gli alimenti (art. 1; v. anche: DTF 124 III 179 consid.

4). Se non che, se la competenza per attribuire l'autorità parentale e

disciplinare il diritto di visita spetta ai tribunali svizzeri in virtù della

convenzione dell'Aia del 1961, allora questi ultimi sono parimenti competenti

per fissare i contributi di mantenimento (DTF 126 III 302 consid. 2a/bb). Onde

la competenza del Pretore a disciplinare l'assetto contributivo tra genitore

non affidatario e figlio.

e) Certo,

la Corte di giustizia ginevrina non ha permesso a un coniuge divorziato di

avviare una procedura in Svizzera intesa all'ottenimento di contributi

alimentari che aveva trascurato di pretendere in tempo utile o nelle forme

previste di fronte al giudice del divorzio (RSDIE 1999 pag. 340 consid. 3b;

critico: Bucher in: RSDIE 1999

pag. 342 n. 4). Ma gli estremi concreti differiscono dal precedente citato, ove

appena si consideri che – in ogni caso – in materia di filiazione vige in Svizzera

il principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 414 verso l'alto), che è considerato

facente parte dell'ordine pubblico (DTF 126 III 303 consid. 2a/bb) e non il

principio dispositivo che, invece, governa le pretese economiche tra coniugi.

f) Il

Pretore avrebbe di conseguenza dovuto disciplinare, oltre all'aspetto contributivo

(sul quale si dirà nel seguito), l'affidamento delle figlie. Su questo punto la

sentenza del Pretore deve essere corretta d'ufficio. Non vi sono motivi per

scostarsi da quanto avevano pattuito a suo tempo le parti (v. qui sopra consid.

B), anche se la madre ha asserito di non avere partecipato personalmente alla

procedura, poiché “dovevo stare qui a lavorare per mantenere le figlie”

(interrogatorio formale di AO 1 del 22 settembre 2005,

risposta ad 2, pag. 3 in: DI.2005.307), ma è stata – in ogni caso –

rappresentata adeguatamente. __________a, invece, è ora

maggiorenne, sicché su questo punto la causa può dirsi divenuta priva d'oggetto.

7.

L'appellante

si duole delle valutazioni finanziarie del Pretore, rilevando che la propria

situazione economica non gli permette di versare alcunché a K__________. Al riguardo,

il Pretore si è limitato ad affermare che “anche tenendo per buono il calcolo

del minimo vitale esposto in duplica (sommantesi in fr. 4'122.-), vi è sicuramente

spazio per aumentare il contributo di mantenimento per la figlia K__________”,

e ciò perché “la somma dei redditi dei coniugi AP 1 (calcolati su 12 mensilità)

si somma in ca. fr. 6'600.– al mese, con un'eccedenza di fr. 2'500.– mensili.

E' allora senz'altro giustificato devolverne questa percentuale in favore di K__________,

tenuto conto, da un lato, che le sue necessità contributive sono superiori

rispetto agli altri due figli piccoli del convenuto [...] e, dall'altro, che la

madre con il suo reddito (ipotetico) è in misura di prestare a sua volta un

contributo per la figlia [...]” (sentenza impugnata, pag. 3).

8.

Dandosi

completamento di una sentenza di divorzio estera, il tribunale svizzero

competente (v. sopra consid. 6) deve porsi nella situazione esistente al

momento della pronucia del divorzio. Ora, della situazione economica delle

parti nell'aprile 2002 tutto si ignora. Né il Pretore ha eseguito accertamenti

al riguardo, salvo riconoscere che “verosimilmente” il padre guadagnasse “lo stipendio

indicato nel doc. 8” e la madre percepisse entrate comprese tra i fr. 2700.– e

i fr. 3000.– quale cameriera. Non si può certo ritenere che ciò completi una

sentenza di divorzio estero. Rinviare gli atti in prima sede perché integri l'incarto

offenderebbe il principio di celerità, dandosi in particolare la presenza di

figli minorenni. Aggiungasi che, in ogni caso, per il principio inquisitorio

illimitato che governa il diritto della filiazione (DTF 128 III 414), questa

Camera sarebbe comunque sia stata abilitata a rivedere compiutamente la

fattispecie. Sia come sia, come detto, la situazione nell'aprile del 2002 è

lacunosa, ma, dagli atti è possibile, almeno parzialmente e prudenzialmente,

ricostruire il quadro economico delle parti.

a) Per

quel che riguarda il padre, nel 2002 egli era attivo presso la __________ (doc.

18). Lo stipendio, per quanto è dato di sapere, era nel 2004 di fr. 3730.–

lordi mensili, pari a fr. 3367.50 netti (v. doc. 8), dai quali già è stata

dedotta l'imposta alla fonte, cui AP 1 non è più stato assoggettato

dal 29 settembre 2004 (v. lettera dell'avv. PA 1 del 27 giugno 2005 nella cartelletta

“II. Ed. doc. da convenuto” in: DI.2005.307). Con ciò

egli doveva fare fronte a un fabbisogno minimo di fr. 2509.90, composto di fr.

1250.

– quale minimo vitale del diritto esecutivo,

fr. 566.70 di locazione (in difetto di documenti va inserito un importo equo,

pari a quello riconosciuto alla ex moglie),

fr. 276.50 quale premio dell'assicurazione malattia (doc. 10), fr. 45.– quale premio

dell'assicurazione malattia complementare (doc. 12), fr. 29.15 per l'assicurazione

economia domestica (doc. 11), fr. 51.35 di imposta di circolazione (doc. 13),

fr. 57.20 per l'assicurazione auto (doc. 13 e 14) e fr. 233.70 per un leasing

(doc. 15).

b) AO

1.

viveva a __________ con la figlia K__________ (doc. F

e G). Nel 2003 essa ha percepito un salario di fr. 3526.75 il mese (v.

doc. P). Nel 2002, invece, l'attrice ha dichiarato di avere un'entrata mensile

netta compresa tra i fr. 2700.– e i fr. 3000.– su dodici mensilità

(interrogatorio formale del 22 settembre 2005, ad domanda 4, pag. 4 in alto in: DI.2005.307). Con ciò AO 1 doveva fare fronte a un fabbisogno minimo che può essere prudenzialmente

ricostruito e quantificato in fr. 2565.15 (fr. 1250.– minimo vitale del diritto

esecutivo, fr. 566.70 locazione [doc. M, nel 2003], fr. 276.50 premio

dell'assicurazione malattia [doc. L, per il 2005], fr. 157.35 premio

dell'assicurazione per l'automobile [doc. Q, per il 2004] e fr. 33.30 imposta

di circolazione [doc. R, per il 2005]; fr. 271.30 premio per l'assicurazione

vita [doc. S] e fr. 10.– imposte stimate [come proposto dall'attrice]).

c) Il

fabbisogno in denaro delle figlie va quantificato considerandole, ciascuna, “figlia

unica”, vivendo esse separate, ognuna con un genitore. __________a nel 2002 era

nell'ultima fascia d'età delle raccomandazioni edite dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (gennaio 2000) –

cui questa Camera si ispira per prassi ventennale nella fissazione dei

fabbisogni in denaro (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5) – sicché il suo fabbisogno

in denaro ascendeva a fr. 1893.30 mensili, adeguando la posta per l'alloggio.

Quanto a K__________, esso va fissato in fr. 1798.30, adeguando, anche per lei,

la quota per l'alloggio.

d) Il

26.

marzo 2002, poi, AP 1 è diventato papà di __________r,

nato a __________ (Repubblica di Croazia). Vivendo in Croazia al momento che qui interessa – per quanto è dato

di sapere –, il suo fabbisogno medio in denaro può essere equamente stimato

facendo capo agli indici sul livello dei prezzi (compresa la locazione)

periodicamente diramati dalla UBS (“Prezzi e salari”), senza trascurare che

tali coefficienti sono rapportati al costo della vita nel­l'area di Zurigo e

non alla media svizzera cui si riferiscono le note raccomandazioni (RtiD

II-2007 pag. 798). Nell'edizione

2006.

della citata pubblicazione (quella più vicina al

2002.

reperibile in: http://www.ubs.com/global/it/wealth_management/wealth_management_research/prices_earnings.html)

non figura alcuna città croata, ma una slovena, Lubiana con un indice del 55.8

e una ungherese, Budapest, con un indice del 53.5. A titolo di paragone, nel 2002 l'OCSE aveva valutato per la Croazia un indice 53 (OCSE 30 come base 100) per il livello di

prezzi paragonati, mentre la Svizzera figura con un indice 128 (tabella consultabile

in: http://www.oecd.org/dataoecd/32/63/34256785.pdf).

In

concreto, nel 2001 la città di __________ contava 90 411 abitanti (dati

reperibili in: http://www.dzs.hr/Eng/censuses/

Census2001/Popis/E01_01_01/e01_01_01_zup14-3123.html). Essa si trova

a circa __________ km dal confine con la Serbia, a est e a circa __________ km

dal confine con l'Ungheria a nord. Essa non può però essere ragionevolmente equiparata

né a Lubiana (circa 280 000 abitanti) né a Budapest (circa 2 milioni di abitanti).

Tutto considerato, nel caso specifico il fabbisogno medio in denaro di __________r

può essere stimato, in definitiva, attorno al 30% per rapporto a quanto

prevedono le note raccomandazioni di Zurigo, pari a fr. 555.– il mese.

e) Dato

quanto precede il convenuto avrebbe potuto versare un contributo alimentare in

favore di K__________, ma non nell'ordine di grandezza indicato dal Pretore nel

suo decreto cautelare del 24 ottobre 2006. Egli infatti avrebbe avuto una disponibilità

di fr. 1324.30 mensili (v. DTF 137 III 59 per il metodo di calcolo). Egli

poteva contare su entrate di fr. 3367.50 il mese a fronte di un fabbisogno

minimo di fr. 2043.20 (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1100.–,

locazione fr. 566.70 [stima], cassa malati fr. 276.50 e trasporto fr. 100.– ],

con un agio di fr. 1324.30. Per __________a sarebbe stato tenuto a versare fr. 500.–

il mese, per K__________ fr. 250.– e per __________r fr. 75.– [per gli

importi vale – secondo la giurisprudenza poc'anzi citata – quanto previsto in

ambito LEF; cfr. al riguardo: BlschK 2001 pag. 19; per la riduzione possibile

del minimo vitale per chi vive all'estero: BlSchK 2000,

pag. 63). Ripartendo in modo proporzionale l'eccedenza rimasta, di fr. 499.30,

dopo avere saldato questi importi, si ha che per K__________ egli avrebbe

dovuto versare fr. 401.30.

9.

Dato

quanto precede, si dovrebbe completare la sentenza serba, modificando la

decisione del Pretore, ma ciò offenderebbe il principio della sicurezza del

diritto intervenendo a oltre dieci anni di distanza dalla sentenza di divorzio.

Inoltre il Pretore, come già accennato, ha fatto decorrere – su richiesta

dell'istante – i contributi alimentari dal 5 marzo 2005 (DI.2005.307) e li ha

modificati dal 1° giugno 2008 (sentenza impugnata). Per finire, la modifica

retroattiva rischierebbe di cagionare serie difficoltà al debitore alimentare,

la cui situazione si è evoluta sensibilmente. Ciò posto, si giustifica di

soprassedere al completamento della sentenza serba al momento della sua

pronuncia. Ragioni d'equità e la modifica apprezzabile della situazione delle parti

impongono di vagliare la fattispecie ai momenti analizzati dal Pretore – ossia

nel 2005 e nel 2008 – per valutare se la decisione di prima sede sia sostenibile.

10.

Per

quanto riguarda la situazione al momento dell'inoltro della presente vertenza –

il 7 marzo 2005 – giova rilevare che il padre aveva ricevuto il proprio

licenziamento, e si è trovato di lì a poco in disoccupazione. Identica fase ha

vissuto la madre. Il Pretore, nel citato decreto cautelare, ha accertato

entrate del padre per

fr. 3150.– netti­ il­ mese­ e della nuova moglie per fr. 2630.– il mese, di

indennità di disoccupazione, senza però vagliare il loro fabbisogno familiare.

Quanto all'attrice, il primo giudice ha accertato indennità assicurative per

fr. 2950.– il mese, ma non ha accertato il di lei fabbisogno minimo.

a) AP

1.

ha terminato la propria attività lavorativa presso la __________ al 31 marzo 2005 (doc. 18). Nei primi tre

mesi del 2005 egli ha percepito uno stipendio mensile netto medio di fr. 3071.–

(v. doc. 8 e distinta del salario del mese di marzo 2005 nella cartelletta “II.

Ed. doc. dal convenuto” in: DI.2005.307). Dopo di allora egli è stato al

beneficio dell'assicurazione disoccupazione, ottenendo indennità attorno ai fr.

3000.

– netti mensili (v. estratti nella cartelletta “II. Ed. doc. dal

convenuto” in: DI.2005.307).

Quanto al fabbisogno

minimo dell'appellante, in una recente sentenza il

Tribunale federale ha precisato che nella commisurazione del contributo

alimentare per un figlio il debitore alimentare risposatosi nel frattempo può

invocare unicamente la garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il

diritto esecutivo, e per di più limitato alla sua persona

(DTF 137 III 62 consid. 4.2.1). Del nuovo coniuge non si tiene conto, se

non ove questi sia chiamato – dandosene gli estremi – ad assistere

economicamente il debitore nei suoi obblighi di mantenimento verso i figli

avuti prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). Le tre condizioni cumulative

cui ciò possa eventualmente avvenire sono enunciate nella sentenza del Tribunale

federale 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010, consid. 6.2.2).

Ciò posto, decisivo è

il minimo esistenziale del solo convenuto calcolato secondo i principi del

diritto esecutivo. Trattandosi di un debitore sposato, esso consiste nella metà

del minimo esistenziale per coniugi, cui si aggiungono i supplementi che

riguardano il solo debitore, in particolare un importo adeguato per il costo

dell'alloggio, le spese professionali indispensabili per il conseguimento del

reddito (in specie gli oneri di trasferta per raggiungere il posto di lavoro),

il premio della cassa malati e – in caso di attività indipendente – i contributi

della previdenza professionale (DTF 137 III 63 consid. 4.2.2). Il costo

dell'alloggio va riconosciuto per principio nella metà della locazione

dell'abitazione coniugale, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di

locazione o a eventuali convenzioni interne fra coniugi sul riparto delle spese

comuni (cfr. DTF 130 III 765). Un'eccezione ricorre solo – ma è estranea alla

fattispecie – qualora il convivente non sia in grado di finanziare la propria

metà (RtiD I-2008 pag. 1083 n. 63c). Quanto ai premi delle assicurazioni non

obbligatorie, essi non vanno considerati (DTF 134 III 323), come non vanno

considerate le imposte (DTF 126 III 93 in alto). Tutto ciò posto, all'appellante va riconosciuto un fabbisogno minimo di fr. 1636.50 composto di: un mezzo

del minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia coniugata fr. 775.–,

un mezzo delle spese dell'alloggio fr. 485.–, cassa malati fr. 276.50, spese di

trasferta fr. 100.–. Con un agio di fr. 1636.50.

b) Per

quanto attiene ai fabbisogni in denaro di __________a, K__________ e __________r

gli stessi vanno fissati in fr. 500.– per __________a, fr. 350.– per K__________

e fr. 250.– per __________r (per il metodo di calcolo, v. qui sopra, consid.

8e). Ripartendo proporzionalmente fra di essi quanto rimane al padre dopo

averli saldati, a K__________ toccherebbero fr. 433.85, una cifra prossima a

quanto accertato dal Pretore.

11.

AP 1 è diventato di nuovo padre il il 24 aprile 2007 quando è nato L__________.

Nel frattempo __________a è diventata maggiorenne, il 16 settembre 2006. Di ciò

si sarebbe dovuto tenere conto. Certo è, comunque sia, che il convenuto mai ha

postulato la modifica del decreto cautelare né ha chiesto a sua volta un

provvedimento provvisionale che tenesse conto, se del caso, delle modifiche

testé indicate. E per evitare reiterate modifiche di calcolo giova – come detto

– limitarsi ai periodi vagliati dal Pretore.

12.

Da

ultimo occorre vagliare la situazione al momento del giudizio.

a) AP

1.

è attivo, dal 1° giugno 2008, presso la __________,

percependo uno stipendio mensile netto di fr. 4103.40 (doc. 22). Egli ha un fabbisogno

minimo di fr. 1681.–, l'unica posta differente con quanto accertato sopra

(consid 10a) è il costo dell'alloggio, ora di fr. 529.50 (doc. 27). L'agio

mensile è di fr. 2422.40.

b) Per

quel che riguarda i contributi in favore dei figli minorenni, fino ai 12 anni K__________

avrebbe potuto pretendere fr. 350.– e fr. 500.– dopo di allora, __________r fr.

350.

– e L__________ fr. 250.– (BlSchK 2001 pag. 19). Ripartendo l'agio residuo

del padre in maniera proporzionale fra i tre figli, si ottiene che AP 1 ha senz'altro la capacità finanziaria per onorare i contributi alimentari fissati dal Pretore.

L'appello va dunque respinto.

13.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), che va

posta integralmente a carico dell'appellante. Se non che, la situazione del

padre, ridotto al minimo vitale secondo il diritto esecutivo, non può dirsi

rosea, sicché – in via del tutto eccezionale – si può rinunciare a prelevare

oneri processuali. Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo

stato notificato per osservazioni. Quanto alla richiesta di assistenza

giudiziaria e di gratuito patrocinio, la stessa va dichiarata priva d'oggetto

riguardo agli oneri processuali. Va ammesso invece il gratuito patrocinio,

potendosi ammettere che l'appellante avesse avuto buoni motivi per ricorrere,

ove appena si consideri che il metodo di calcolo è stato precisato con la

giurisprudenza citata del Tribunale federale che ha modificato i parametri precedenti

(indicati da ultimo in: RtiD II-2010 n. 21c consid. 12 pag. 640). Ciò premesso,

al patrocinatore dell'appellante può essere riconosciuta un'indennità

prudenziale di fr. 800.–.

14.

Circa

i rimedi esperibili contro l'odierno pronunciato sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera la soglia dei fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, l'appello è

respinto e la sentenza impugnata confermata.

2. Non si

prelevano oneri processuali.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante è dichiarata

priva d'oggetto per quanto attiene agli oneri processuali.

4. Lo Stato

del Cantone Ticino rifonderà per l'appellante al patrocinatore d'ufficio un'indennità

di fr. 800.–.

5. Notificazione:

–;

–;

– Stato

del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene

alternative,

Torricella-Taverne.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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