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Decisione

11.2009.113

Divorzio: contributi alimentari (matrimonio di lunga durata; tenore di vita avuto durante la comunione domestica), liquidazione del regime dei beni, previdenza professionale

20 dicembre 2012Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi hanno concordato per una “ripartizione delle prestazioni d'uscita

[...] come previsto dall'art. 122 CC” (verbale del 3 giugno 2008: act. IX).

Essi non hanno accennato a somme precise. Tale accordo è stato reiterato negli

allegati sui punti contestati (petito n. 1.8 dell'allegato della moglie del 7

giugno 2008: allegati, act. X, pag.3; allegato del marito del 12 giugno 2008:

allegati, act. XI, pag. 7, ad 11 “Evaso”; conclusioni del marito del 14 maggio

2009, petito n. 1h: allegati, act. XVII, pag. 11; conclusioni della moglie del

14 maggio 2009, petito n. 1.8: allegati, act. XVIII, pag. 10). Il 19 febbraio 2009 il Pretore ha invitato le

parti a produrre i “conteggi della prestazione d'uscita accumulata” valuta il

31 marzo 2009. Ottenuto il certificato del marito, la moglie non avendo accumulato

valori durante il matrimonio, il Pretore ha dato la possibilità alle parti di

esprimersi al riguardo. Dopo di che, egli ha calcolato

da sé medesimo il conguaglio, fissandolo in fr. 150 146.50. Se non

che, agli atti non figura la dichiarazione di attuabilità da parte della cassa

del marito. Essa, infatti, in risposta alla richiesta di ottenere una

“Durchführbarkeitsbestätigung”, ha invece chiesto “eine Kopie der Scheidungsvereinbarung”.

Una volta ottenuta, essa sarebbe ritornata sulla “Anliegen” di AO 1 (v. doc.

NN). Sia come sia, tutte le prestazioni acquisite dai coniugi in

costanza di matrimonio vanno suddivise per principio a

metà (DTF 129 III 488 consid. 3.4.1 con rinvii). Aggiungasi che, come detto, AP

1 considera che “l'ordine del Pretore è sostanzialmente corretto”, sicché la

decisione del Pretore potrebbe essere considerata, su questo punto, passata in

giudicato.

b) L'appellante

critica la chiave di riparto concordata e adoperata dal Pretore, invocando

l'art. 123 cpv. 2 CC, per il quale il giudice può rifiutare in tutto o in parte

la divisione ove appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione

del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il

divorzio. Argomento per ciò è – secondo la moglie – l'eventuale mancato

inserimento nel proprio fabbisogno di un “adeguato accumulo previdenziale post

divorzio”. Si tratta, a ben vedere, di un fatto nuovo, comunque sia ammissibile

per l'art. 138 cpv. 2 vCC.

L'art.

123 cpv. 2 CC va applicato restrittivamente, il principio del riparto a metà

non dovendo essere vanificato. Oltre che per manifesta iniquità, il giudice può

rifiutare la suddivisione unicamente per manifesto abuso di diritto (art. 2

cpv. 2 CC), ipotesi da ravvisare nondimeno con grande riserbo (DTF 135 III 155

consid. 6.1 con rimandi di dottrina e giurisprudenza). Nella fattispecie, giova

ricordare che l'art. 125 n. 8 CC prevede che per fissare il contributo

alimentare il giudice tiene conto delle aspettative dell'assicurazione per la

vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di

previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione

delle prestazioni d’uscita. Il legame tra suddivisione dell'avere previdenziale

e contributo alimentare prescinde dalla ripartizione del primo. Infatti, solo

il contributo alimentare dipende – in parte – dall'esito della ripartizione dell'avere

previdenziale, non il contrario. La moglie, sovvertendo i termini della

questione, non può essere seguita. Né si intravvede quale sia il manifesto

abuso di diritto commesso dal Pretore nel fissare una chiave di ripartizione a

metà, per altro sempre avallata dai coniugi. Non si dimentichi inoltre che la

moglie riceverà un contributo alimentare, che terrà conto del tenore di vita

avuto durante il matrimonio, come si vedrà in appresso, sicché potrà – in

aggiunta ai fr. 150 146.50 e alla ripresa di un'attività lavorativa –

costituirsi un'adeguata previdenza professionale.

c) Da

ultimo, tuttavia, l'interessata sostiene che “non essendo noti i tempi di evasione

di questo ricorso e quindi la data del riparto dell'avere pensionistico del

marito” essa “non è in grado di quantificare la propria richiesta”, lasciando

“pertanto al prudente giudizio dei Giudici la questione di stabilire in che

misura deve essere ripartita la cassa pensione del marito”. L'argomento non può

essere seguito. Infatti, il riparto delle prestazioni d'uscita va calcolato per

la durata del matrimonio e, nella fattispecie, essa non ha appellato il

principio del divorzio, che è pertanto passato in giudicato (v. anche qui sopra

consid. 2). Quanto all'eventuale chiave di riparto, come detto in precedenza,

non ci sono elementi per scostarsi dal principio della suddivisione a metà.

d) Invero,

in caso di mancata intesa sull'ammontare del credito, il giudice si limitava a

fissare la percentuale della prestazione d'uscita spettante a ogni coniuge (DTF

135 V 232; v. anche: RtiD II-2004 pag. 580 consid. 3c). La decisione sugli importi

era presa dal giudice competente secondo la legge federale del 17 dicembre sul

libero passaggio (art. 142 cpv. 2 vCC), che nel Cantone Ticino, era il Tribunale

cantonale delle assicurazioni (art. 25a cpv. 1 LFLP combinato con l'art.

73 cpv. 1 LPP; v. anche: art. 8 cpv. 1 LALPP). Se non che, in concreto, si può

prescindere dal trasmettere gli atti a quest'ultima autorità, siccome la moglie

– come detto (sopra, consid. a) – ha di fatto accettato la somma ottenuta,

manifestando dunque il proprio accordo.

7. Quanto al contributo alimentare per sé, l'appellante sostiene anzitutto

che il matrimonio è stato di lunga durata, ciò che le conferirebbe il diritto

di salvaguardare per principio il tenore di vita raggiunto durante la comunione

domestica. E per mantenere quel livello di vita essa chiede un contributo

alimentare di fr. 4726.75, ridotto a fr. 4568.15 sino al 31 dicembre 2012,

censurando gli accertamenti pretorili inerenti al reddito dell'ex marito, al di

lui fabbisogno, al di lei fabbisogno e ai fabbisogni in denaro dei figli. Essa

giunge a quel risultato con il cosiddetto “calcolo della mezza eccedenza”,

metodo dal quale va sgombrato il campo, non trovando applicazione nel

mantenimento dopo il divorzio (cfr. DTF 134 III 146 consid. 4).

a) Per quel che è della durata del matrimonio, decisivo è il periodo

della vita in comune, non quello formale del vincolo (RtiD II-2006 pag. 685 in alto con richiami). In concreto le parti si sono spo­sate il 30 giugno 1995 e si sono separate

di fatto poco meno di dieci anni dopo, il 1° giugno 2005. E il matrimonio può

essere considerato di lunga durata. Si volesse seguire, con soverchio rigore,

le suddivisioni temporali proposte dal Tribunale federale, il risultato non

muterebbe. Il matrimonio in concreto sarebbe di media durata. Se esso ha

influito sulle condizioni di vita dell'uno o dell'altro coniuge, per il calcolo

dei contributi alimentari si applicano nondimeno i principi validi per unioni

di lunga durata. E un matrimonio dal quale sono nati figli incide, di norma,

sulle condizioni di vita di almeno un coniuge (DTF 135 III 61 consid. 4.1).

b) I

criteri per l'erogazione di un contributo alimentare dopo il divorzio (art. 125

cpv. 1 CC) e i parametri che ne regolano l'entità (art. 125 cpv. 2 CC) sono già

stati diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid.

4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che,

dandosi un matrimonio di lunga durata, ogni coniuge ha il diritto di vedersi

riconoscere – per quanto possibile – il tenore di vita raggiunto durante la

comunione domestica (RtiD II-2005 pag. 702 consid. 3, II-2004 pag. 581

consid. 4c con richiami; principio ribadito in: DTF 137 III 105 consid. 4.1.2).

Ove i redditi dei coniugi dovessero rivelarsi insufficienti dopo il divorzio per

conservare il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica,

segnatamente in ragione dei nuovi costi generati da due economie domestiche

separate, il creditore del contributo alimentare

ha diritto per lo meno a un livello di vita analogo a quello del debitore (DTF

129 III 8 consid. 3.1.1). Fermo restando che, comunque sia, ogni coniuge

deve provvedere da sé al proprio debito mantenimento nella misura in cui ciò si

possa ragionevolmente pretendere da lui e che il debitore del contributo ha, in

ogni caso, diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF

135 III 59 consid. 4.5 con richiamo).

c) In concreto, il Pretore non ha esperito alcun accertamento su quel livello di vita, benché abbia evocato il

principio (sentenza impugnata, consid. 9c pag. 14) e abbia rilevato che “il calcolo

del proprio fabbisogno esposto dalla moglie (e in sostanza riconosciuto dal

marito), corrisponde non al suo fabbisogno minimo, bensì al tenore di vita

goduto in costanza di matrimonio, atteso che vi figurano i costi per il

telefono, per l'elettricità che generalmente sono già compresi nell'importo

base del minimo di esistenza” (sentenza impugnata, consid. 9d pag. 15 in alto). Si tratta però di un'opinione non condivisibile. Occorre rimediare quindi, per quanto

possibile, alla mancanza (cfr. RtiD II-2004 pag. 582 consid. 4d e 4e). Ora, in

difetto di altre indicazioni sul tenore di vita coniugale prima della separazione

(in concreto gli atti sono silenti), gli accertamenti esperiti nella procedura

a tutela dell'unione coniugale – ancorché ispirati a un esame di

verosimiglianza – costituiscono pur sempre un riferimento oggettivo (RtiD

I-2005 pag. 778).

d) Nella procedura a tutela dell'unione coniugale il Pretore ha

condannato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. fr.

4225.– il mese dal 1° luglio 2005 sino al 31 agosto 2007 e di fr. 3425.– dopo

di allora, aveva fissato a carico del padre un contributo alimentare per G__________

(assegno familiare compreso) di fr. 1245.– dal 1° luglio 2005 al 31 agosto

2007 e di fr. 1535.– dopo di allora e per D__________ di fr. 1245.– dal 1°

luglio 2005 al 30 aprile 2009 e di fr. 1535.– dopo di allora. Tutti i

contributi erano stati ancorati all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Questo assetto – in mancanza di una procedura cautelare ai sensi dell'art. 137

cpv 2 vCC – è rimasto in vigore durante la procedura di divorzio.

Ciò

premesso, nel 2004 (prima della separazione intervenuta il 1° giugno 2005) il

Pretore aveva quantificato il reddito familiare in fr. 13 230.–. Con ciò,

i coniugi dovevano fare fronte a un fabbisogno familiare che può così essere

ricostruito: minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia fr. 1550.–

(FU 2/2001 pag. 74 cifra I n. 3), fabbisogno in denaro di G__________ fr.

1391.95 (tabella 2003 correlata alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo per figlio dal 7°

al 12° anno d'età in una fratria di due, adeguando la posta per l'alloggio e

quella per cura ed educazione riconosciuta all'80%, la madre lavorando per il

rimanente 20%: v. modulo 4 della dichiarazione 2004 richiamata), fabbisogno in

denaro di D__________

fr. 1344.20, costo dell'alloggio fr. 238.70 (doc. T, meno la quota già compresa

nel fabbisogno in denaro dei figli), premi della cassa malati fr. 570.30 (doc. 20

nell'inc. DI.2005.119 richiamato e allegati al modulo 6 nella dichiarazione

2004 richiamata), assicurazioni complementare fr. 112.– (allegati al modulo 6

nella dichiarazione 2004 richiamata), assicurazione responsabilità civile e

dell'economia domestica fr. 39.55 (tenuto conto dei ribassi usuali, il doc. L

nell'incarto DI.2005.119 limitandosi a indicare i premi lordi), spese di uso

dei veicoli

fr. 277.15 (fr. 127.15 per la moglie: doc. N e O nell'incarto citato, fr. 150.–

stimati per il marito dal Pretore), imposte

fr. 847.80 (doc. U nell'incarto citato, cui aggiungere l'imposta comunale con

un moltiplicatore del 90% a __________: http://dfe.ti-edu.ch/DFE/DC/calcolatori/reddito_sostanza.jsp),

altri debiti fr. 271.65 (modulo 5 nella dichiarazione 2004 richiamata), terzo

pilastro AO 1 fr. 506.40 (attestazione in: dichiarazione 2004 richiamata). Onde,

in definitiva, un fabbisogno di fr. 6878.05 mensili.

e) In

ultima analisi, con un reddito complessivo di fr. 13 230.– mensili i

coniugi, dopo avere sopperito al loro fabbisogno familiare

di fr. 6878.05.– mensili, disponevano

ancora di circa fr. 3176.– mensili ciascuno. Il marito riusciva a

finanziare l'onere di mantenimento per O__________ con la sua mezza eccedenza. Per

conservare il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica la moglie

dovrebbe continuare a beneficiare pertanto di tale margine oltre il proprio

fabbisogno minimo.

8. Accertato

(per quanto possibile) il tenore di vita raggiunto dalle parti durante la comunione

domestica, la questione è di sapere se l'appellante rivendichi a ragione un

contributo alimentare di fr. 4568.15 mensili sino al mese di dicembre 2013.

Occorre esaminare perciò la situazione di lei dopo il divorzio. Al riguardo il

Pretore ha accertato un'entrata mensile di fr. 1752.25 netti con cui fare

fronte a un “debito mantenimento” di fr. 3521.30 mensili (minimo esistenziale

del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio

fr. 880.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli],

ammortamento fr. 600.–, assicurazione stabili fr. 91.40, assicurazione economia

domestica fr. 39.90, tassa acqua potabile fr. 13.65, tassa uso canalizzazioni

fr. 11.65, tassa rifiuti fr. 6.30, elettricità fr. 180.60, __________

fr. 38.50, telefono fr. 150.–, imposte fr. 350.–, premio della cassa malati fr.

339.30, spese di automobile fr. 200.– e ha infine dedotto fr. 630.– quale

“quota parte dei figli”). AP 1 contesta il calcolo del Pretore, affermando che

egli non ha tenuto conto a torto di fr. 1000.– quale “adeguato accumulo

previdenziale post divorzio” e ha mal conteggiato le quote di locazione nel

fabbisogno in denaro dei figli. Le censure vanno esaminate singolarmente.

a) Si

conviene con l'appellante che il “debito mantenimento” dopo il divorzio deve

comprendere “un'adeguata previdenza per la vecchiaia” (RtiD I-2005 pag. 750

consid. 9a). Nella fattispecie, la convenuta ha diritto di ricevere nondimeno,

dopo il divorzio, la metà della prestazione d'uscita accumulata dal marito

durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale

(v. qui sopra consid. 6). Durante gli anni che la separano dal pensionamento

avrà ancora modo di contribuire alla propria cassa pensione, senza dimenticare

che essa conserva un margine utile oltre al proprio fabbisogno minimo, grazie

al contributo alimentare che otterrà con la decisione odierna.

b) Esaminando

gli atti, il fabbisogno minimo di AP 1 assomma a fr. 3768.50 (minimo

esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo

dell'alloggio fr. 880.– [già dedotte le quote inserite nel fabbisogno in denaro

dei figli], ammortamento fr. 600.–, assicurazione stabili fr. 91.40, assicurazione

economia domestica

fr. 39.90, tassa uso canalizzazioni fr. 11.65, tassa rifiuti

fr. 6.30, premio della cassa malati fr. 339.30, spese di automobile fr. 200.– e

imposte fr. 350.–).

I

costi di telefonia (fr. 150.–), della “__________” (fr. 38.50) e dell'elettricità

(fr. 180.60) vanno soppressi d'ufficio, siccome già compresi nel minimo esisten­ziale

del diritto esecutivo (FU 2/2001 pag. 74 cifra I). Va anche tolto d'ufficio il

costo dell'acqua potabile (fr. 13.65) il quale è anch'esso compreso nel minimo

esisten­ziale del diritto esecutivo (Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 297 consid.

5).

L'ammortamento ipotecario non è un costo dell'alloggio, ma un ordinario rimborso di mutuo. Alla stregua di ogni estinzione

di debito, va onorato nella misura in cui i mezzi finanziari della famiglia

siano sufficienti (cfr. anche: I CCA, sentenza

inc. 11.2007.24 del 2 dicembre 2008, consid. 7e con richiami).

Tenuto

conto che per beneficiare del tenore di vita condotto fino alla separazione essa

dovrebbe disporre di altri fr. 3176.– mensili (sopra, consid. 7e), il suo

“debito mantenimento” va accertato per finire in fr. 6944.50 mensili. Rimane da

sapere se e in che misura l'interessata sia in grado di far fronte a tale

“debito mantenimento” con le proprie risorse.

c) Quanto

alle entrate, il Pretore ha considerato che AP 1, data la sua età, non andasse

astretta ad aumentare il suo grado d'occupazione. Egli le ha conteggiato il

reddito percepito dall'attività esercitata per __________ e per la __________,

per complessivi fr. 1725.25 il mese. L'appellante non censura l'accertamento

pretorile. Sia come sia, la moglie non contesta che da gennaio del 2014 dovrà

cercarsi un'occupazione al 100% (risposta, ad 9, pag. 6 in fondo e 8 poco sopra il centro). E, in definitiva, essa chiede un contributo per sé solo fino al

31 dicembre 2013. Invero la data topica sarebbe il sedicesimo compleanno del

figlio più piccolo (D__________, l'8 maggio 2013). Ma il marito non ha

contestato su questo punto la decisione del Pretore. In definitiva, sino al 31

dicembre 2013, l'appellante non riesce a fare fronte al proprio “debito

mantenimento”.

9. L'appellante

non essendo in grado di sopperire autonomamente al proprio “debito mantenimento”, è necessario appurare la capacità contributiva di AO 1. Il Pretore

ne ha accertato il reddito in fr. 12 302.10, a fronte di un “fabbisogno”

di fr. 5021.25 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,

costo dell'alloggio fr. 1900.–, cassa malati fr. 264.–, telefono fr. 150.–, “__________

“ fr. 42.25, elettricità fr. 200.–, assicurazione responsabilità civile ed

economia domestica fr. 65.–, onere fiscale fr. 870.–, spese di automobile fr.

280.– e abbigliamento per i figli fr. 150.–) che a mente del primo giudice

“corrisponde al suo tenore di vita” (sentenza impugnata, consid. 9f pag. 17).

Secondo i

calcoli dell'appellante, lo stipendio di AO 1 è di fr. 12 731.50 con i

quali egli deve sostenere un “fabbisogno” di fr. 2996.70. Essa vorrebbe

veder ridotta la spesa per l'alloggio a fr. 1250.– mensili, quella per l'onere

fiscale a fr. 636.– il mese e infine quella relativa all'assicurazione

responsabilità civile ed economia domestica a fr. 10.30. Per quanto attiene

alle poste inerenti al “telefono”, alla “__________”, all' “elettricità” e

all' “abbiglia­mento per i figli”, l'ex moglie non riconosce alcunché. Quanto

alla “cassa malati” e “al trasporto necessario per recarsi al lavoro” sono

costi assunti direttamente dal datore di lavoro mediante deduzione dallo

stipendio, sicché non vanno conteggiati nel fabbisogno del marito. Nelle

osservazioni all'appello, AO 1 propone di riconoscere il suo “fabbisogno” come

calcolato dal Pretore, siccome “corrisponde [...] perfettamente al tenore di vita”

da lui avuto.

a) Per

quanto attiene al reddito di AO 1, l'appellante sostiene che esso assommi a fr.

13 351.50, dal quale però dedurre fr. 600.– di assegni familiari non più

percepiti, onde un reddito netto di fr. 12 731.50. Dall'esame dei doc.

GG/1 a doc. GG/13 insieme con il doc. OO si evince che lo stipendio netto nel

2008 di AO 1 sia stato di fr. 157 501.–, così come accertato dal Pretore.

Da quell'importo, però, non vanno dedotti gli assegni per i figli, che il

lavoratore ha percepito nel 2008, la modifica essendo intervenuta nel 2009. Sia

come sia, gli assegni per i figli sono prestazioni sociali in favore della

prole e degli stessi si dirà qui sotto riguardo al fabbisogno in denaro dei

figli. Onde un reddito, nel 2008, di fr. 13 125.10 netti mensili.

Invero

dal 1° gennaio 2009 egli non percepisce più assegni familiari, che il Pretore

ha quantificato in fr. 823.– sulla base del doc. PP (sentenza impugnata,

consid. 9f). La moglie, per contro, ritiene una cifra di fr. 600.– (appello, n.

8 pag. 9 in alto) benché riconosca – sulla base del doc. a prodotto in appello

– che “ai dipendenti della Confederazione viene versata la differenza tra

quanto percepito a titolo di assegni di legge fino al 31 dicembre 2009 ed gli

assegni usuali” (ibidem). Ora, il doc. a prodotto dalla moglie in appello –

ricevibile (qui sopra consid. 3) – attesta che la Confederazione versa importi più elevati rispetto agli assegni familiari fissati all'art. 5

della legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam, RS

836.2), e meglio fr. 359.20 mensili per l' “erste Kind” e fr. 231.90 per

“jedes weitere Kind”. Quanto all'importo non più riconosciuto al padre, il doc.

PP indica che per O__________ – considerata “erste Kind” – egli deve restituire

fr. 1077.60 su tre mesi, ossia fr. 359.20 il mese, mentre per G__________ e D__________

fr. 695.70 ciascuno (fr. 1391.40 complessivi), ossia fr. 231.90 mensili

ciascuno. In ultima analisi, la deduzione di fr. 823.– ammessa dal Pretore

resiste alla critica. In definitiva, il reddito di AO 1 va fissato in fr. 12 302.10

il mese, a partire dal 1° gennaio 2009. E, dandosi un lavoratore dipendente, il

reddito da considerare è quello conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2004

pag. 595 n. 78c), che in concreto è quello ottenuto dall'ex marito nel 2009.

b) In merito alla locazione la moglie fa valere che va riconosciuto al

marito l'importo “effettivamente” corrisposto “alla signora __________”. Per

l'appellante, la somma di fr. 1250.– mensili attestati dal doc. CC “può senza

dubbio essere considerata corretta ed adeguata al tipo di oggetto locato”.

Nelle proprie osservazioni, il marito afferma che gli sono da conteggiare fr.

1900.– “come risulta chiaramente dai doc. G e BB”. Egli spiega la somma di fr.

1250.– versata come un favore fattogli dalla locatrice, della quale nondimeno

“è debitore” e alla quale “restituirà tutte le somme dovute, appena si troverà

in condizioni finanziarie migliori”.

Ora,

è vero che il contratto di locazione agli atti (doc. G e CC) prevede una pigione

mensile di fr. 1700.– più fr. 200.– il mese di forfait (“pauschal”) per alcune

spese accessorie. Resta il fatto che dal mese di ottobre 2007 la locatrice ha ridotto

la propria pretesa a fr. 1250.– il mese, indicando comunque sia che per la

differenza il conduttore restava vincolato al contratto. Se non che, il

rimborso dell'eventuale debito non risulta essere stato intrapreso né il marito

lo pretende. In simili circostanze, la posta per la locazione riconosciuta

all'attore è di fr. 1250.– mensili. Il resto, nondimeno, va considerato quale

eventuale rimborso di un debito che la situazione finanziaria delle parti

permette di tenere in considerazione. Non si può infatti ancora ammettere che

la locatrice abbia condonato quel debito a AO 1. Tutto ciò posto, nel fabbisogno

del marito vanno conteggiati i fr. 1900.–.

c) L'appellante

vuole ridurre l'onere fiscale del marito a fr. 636.– il mese, calcolati sulla

base di un reddito di fr. 54 466.– per le imposte cantonale e comunale e

di fr. 54 966.– per l'imposta federale. Agli atti figurano le “richieste

d'acconto” per il 2008 (doc. II). Esse assommano a fr. 3915.– per l'imposta comunale

e a fr. 4254.– per l'imposta cantonale, per un totale di fr. 8169.–. Nell'incarto

fiscale richiamato, nel 2007 il marito ha avuto un reddito imponibile

complessivo di fr. 54 466.–, con un carico fiscale attorno ai fr. 700.– mensili

(http://dfe.ti-edu.ch/DFE/DC/calcolatori/reddito_sostanza.jsp). D'altronde,

anche le richieste d'acconto presentate mostrano un onere fiscale di fr. 680.75

che, invero non tiene conto dell'imposta federale diretta. In simili

circostanze, il carico fiscale del marito può prudenzialmente essere fissato in

fr. 700.– mensili.

d) La

convenuta vuole escludere dal calcolo del fabbisogno minimo del marito fr.

150.– per “abbigliamento per i figli D__________ e G__________”. L'attore, per

contro, pretende che tale spesa gli sia conteggiata, perché “provvede a vestirli

di tutto punto, poiché la madre coscientemente li manda dal padre sporchi e

malvestiti”, siccome essa “specula sulla sua innata bontà”. Ora, l'importo di

fr. 150.– è stato inserito per la prima volta dal marito con le proprie

conclusioni del 14 maggio 2009. Le parti non hanno partecipato al dibattimento

finale. La censura sollevata solo con l'appello è nondimeno ricevibile (v. qui

sopra consid. 3). Invero nel fascicolo processuale non vi è alcuna prova di

quanto affermi il marito, sicché tale posta va tolta dal calcolo del fabbisogno

di AO 1.

e) La

moglie evidenzia che il costo dell'assicurazione responsabilità civile ed economia

domestica non è di fr. 65.– il mese, ma di fr. 10.70, siccome l'importo annuo è

di fr. 128.60. La polizza assicurativa prodotta dal marito (doc. H) prevede

effettivamente uno “Jahresprämie” di fr. 128.60, sicché il costo mensile è di

fr. 10.70 come rilevato dalla moglie.

f) L'appellante

contesta poi anche l'inserimento nel fabbisogno minimo del marito della spesa

per la cassa malati e per il trasporto siccome sarebbero già compresi nello

stipendio. Il Pretore è invece stato di un altro avviso.

Nelle

distinte salariali agli atti come doc. GG si evince che dal reddito lordo

mensile, oltre alle usuali deduzioni, venivano regolarmente detratti fr. 246.–

mensili quali “Krankenkassenbeitrag MV” come pure fr. 280.– a titolo di

"Autohaltung Instr-Wagen”. Se si sommano i redditi lordi indicati nei

certificati del doc. GG si ottiene un reddito lordo di fr. 189 571.25 che

non corrisponde con il “reddito lordo” indicato nel certificato di salario

(doc. OO) di fr. 183 043.25. In realtà, il reddito lordo del certificato

di stipendio altro non è che il reddito lordo del doc. GG meno le deduzione per

la cassa malati (fr. 3168.– [fr. 246.– x 12]) e per le spese d'auto (fr.

3360.– [fr. 280.– x 12]. D'altronde, nel certificato di stipendio del 2006

(allegato all'incarto fiscale richiamato), il datore di lavoro aveva indicato

che il salario lordo comprendeva “contributi assicurativi per la malattia”. In

definitiva, il reddito netto di fr. 157 501.– tiene già conto della

spesa per la cassa malati e per il trasporto. A ragione la moglie ritiene

dunque che esse non vadano conteggiate nel fabbisogno minimo del marito.

g) Le

spese inerenti al “telefono” (fr. 150.–), quelle della “__________” (fr. 42.25)

e dell' “elettricità” (fr. 200.–) seguono la medesima sorte che per il

fabbisogno della moglie (v. qui sopra consid. 8b). Onde, in definitiva, un

fabbisogno minimo di AO 1 di fr. 3710.70 e un suo “debito mantenimento” di fr. 6886.70.

Egli ha così un margine utile di fr. 5415.40 con cui fare fronte ai fabbisogni

in denaro dei figli e il “debito mantenimento della moglie”.

10. I

fabbisogni in denaro per i figli non sono contestati. In ogni caso, si osserva

al riguardo che il calcolo esperito dal Pretore si rivela corretto.

11. Dato

quanto precede, la situazione finanziaria può riassumersi come segue. AO 1 non riesce

a onorare il proprio “debito mantenimento”, quello della moglie e il fabbisogno

in denaro dei figli. Ciò premesso, non riuscendo a conservare dopo il divorzio

il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica, il creditore del contributo alimentare ha diritto

per lo meno a un livello di vita analogo a quello del debitore (DTF 129 III 8

consid. 3.1.1; cfr. per un caso d'applicazione: I CCA, sentenza inc.

11.2002.113, del 12 agosto 2004, consid. 12). Fermo restando che,

comunque sia, ogni coniuge deve provvedere a sé al proprio debito mantenimento

nella misura in cui ciò si possa ragionevolmente pretendere da lui e che il

debitore del contributo ha, in ogni caso, diritto di conservare l'equivalente

del proprio fabbisogno minimo (DTF 135 III 59 consid. 4.5 con richiamo).

Con il

proprio reddito, AO 1 riesce a onorare il proprio fabbisogno minimo (di fr. 3710.70),

coprire i fabbisogni in denaro dei figli (fr. 3680.–) e sopportare il fabbisogno

minimo scoperto della moglie (fr. 2043.25 [fr. 3768.50 ./. fr. 1725.25 di

reddito]). Al marito rimangono così fr. 2867.90 mensili. Per garantire ai

coniugi un livello di vita analogo (sopra consid. 7b), quest'ultimo dovrà

versare alla moglie fr. 1435.– mensili supplementari. In tal modo entrambi i

coniugi registreranno un disavanzo proporzionalmente uguale rispetto al loro

“debito mantenimento”. In definitiva, AO 1 verserà, sino alla fine del 2013,

complessivi fr. 3480.– (arrotondati) a AP 1.

12. L'appellante

chiede che il contributo alimentare sia adeguato al rincaro. La legge non

prevede un'indicizzazione automatica (art. 128 e 286 cpv. 1 CC), ma le clausole

di indicizzazione sono un uso consolidato (FF 1996 I 129 in fondo). Si giustifica così di salvaguardare il potere d'acquisto dei contributi ancorandoli

all'indice nazionale dei prezzi al consumo dell'agosto 2012, da adeguare il 1°

gennaio di ogni anno sulla base dell'indice dell'agosto precedente, la prima

volta nell'agosto 2013 (art. 143 n. 4 CC). Il debitore potrà liberarsi di tale

obbligo nella misura in cui documenterà che il suo reddito non avrà beneficiato

– o avrà beneficiato solo parzialmente – del carovita (DTF 127 III 294).

13. Gli

oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2

CPC ticinese), che può equitativamente reputarsi in quattro quinti

dell'appellante e in un quinto dell'ex marito, al quale AP 1 verserà ripetibili

ridotte. La decisione odierna non influisce in maniera apprezzabile sul riparto

degli oneri processuali di prima sede.

14. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro

l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge la soglia minima

per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Oltre al divario in tema di liquidazione del

regime dei beni, la differenza tra fr. 1800.– mensili fissato dal primo giudice

e l'importo preteso dalla moglie (fr. 4568.15 mensili) raggiunge in effetti fr. 30 000.–, i contributi

in suo favore estinguendosi al 31 dicembre 2013.

Per

questi motivi,

vista

anche la legge sulla tariffa giudiziaria

pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è

parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata

è così riformato:

4. AO 1 è tenuto a versare a AP 1, entro il cinque di

ogni mese, un contributo alimentare di fr. 3480.– mensili sino al 31 dicembre

2013.

Il

contributo sarà adeguato ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo,

la prima volta il 1° gennaio 2013 con indice base quello di settembre 2012.

Per il resto

la sentenza impugnata è confermata.

Considerandi

II. Gli oneri

dell'appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 2200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 2250.–

sono

posti per i quattro quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO

1, al quale l'appellante rifonderà fr. 1800.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000.

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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