11.2009.115
Causa divenuta priva d'oggetto
24 maggio 2012Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2009.115
Data decisione, Autorità:
24.05.2012, ICCA
Titolo:
Causa divenuta priva d'oggetto
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
art. 351 CPC-TI
Incarto n.
11.2009.115
Lugano
24 maggio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente,
Pellegrini e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Baggi Fiala, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2009.210 (azione
possessoria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del
3 giugno 2009 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 2)
contro
AO 1
(patrocinata dall' PA 1);
premesso
che AP 1 ha convenuto, il 3 giugno 2009, la AO 1 davanti al Pretore del
Distretto di Bellinzona lamentando una turbativa del suo possesso del fondo n.
27 RFD di __________, e meglio della gestione dell'esercizio pubblico “__________”;
ricordato
che con sentenza del 17 giugno 2009 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
respinto l'istanza, ritenendo che l'azione trascendesse manifestamente i limiti
di un'azione possessoria e che non fosse dato un “atto di illecita violenza”;
rammentato
che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 6
luglio 2009 per ottenere l'accoglimento dell'azione possessoria e la conseguente
riforma del giudizio impugnato;
preso
atto che la chiusura del “__________” è stata ordinata dai competenti servizi
cantonali il 24 giugno 2009 e la sua riapertura ammessa il 15 settembre 2010;
osservato
che quei fatti possono dirsi notori, data l'abbondante rilevanza data dai media
locali;
rilevato essi
potrebbero d'acchito rendere senza interesse l'appello di AP 1;
atteso poi
che la AO 1 è stata dichiarata fallita il 17 novembre 2010;
presa conoscenza
che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivi il 14 gennaio 2011 e la
società, di conseguenza, radiata dal Registro di commercio;
riconosciuto
che il fallimento della convenuta rende in ogni caso privo d'oggetto l'appello;
ritenuto
che se il processo diviene privo d'oggetto, il tribunale dichiara il processo
terminato e statuisce con motivazione sommaria sugli oneri processuali “tenendo
conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la
lite” (art. 72 PC, applicato per analogia: RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con
rinvii);
considerato
che non avendo la convenuta formulato osservazioni non vi è alcuna controparte
cui – se del caso – addossare oneri processuali e ripetibili, la stessa essendo
per altro fallita;
stabilito
dunque che nella fattispecie non si giustifica di esaminare il verosimile esito
della lite;
accertato
che, in ogni caso, la tassa di giustizia va ridotta, il processo terminandosi
senza un sindacato di appello (art. 21 LTG per analogia);
decreta: 1. L'appello è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata
dai ruoli.
Fatti
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Considerandi
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster