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Decisione

11.2009.116

Divorzio _ domanda di assistenza giudiziaria

13 novembre 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sul

ricorso di AP 1

3. Nel

suo ricorso, AP 1 rimprovera innanzitutto al Pretore di avere ritardato

"in modo insostenibile" la decisione in merito alla sua domanda di

assistenza giudiziaria, evadendola solo con la sentenza di merito nel 2009

anziché nel 2006 all'inizio della procedura. Ciò porterebbe pregiudizio, oltre

che a lei medesima, soprattutto al suo patrocinatore, che avrebbe “prestato

attività professionale per anni in attesa di una decisione che non è pervenuta

che in uno con la sentenza di merito”. Qualora la decisione fosse stata emanata

all'inizio della procedura – soggiunge la ricorrente – sarebbe stato possibile,

in caso di esito negativo, “disporre altrimenti oppure procedere con un ricorso

teso all'accertamento del ben fondato della richiesta prima di continuare nella

trattazione del procedimento civile”. A mente sua, già solo per questo argomento,

il ricorso andrebbe accolto.

a) Per

giurisprudenza, l’eventuale ritardo a statuire di un giudice non permette a una

parte di ottenere una prestazione positiva dallo Stato, quale per esempio

l’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 5P.44/2004 dell'8

luglio 2004, consid. 2). In concreto, quand'anche si volesse ammettere che il

Pretore abbia statuito con ritardo sull'istanza presentata dalla ricorrente,

quest'ultima non potrebbe comunque sia ricavarne alcunché. Il ricorso è, su

questo punto, infondato.

b) Quanto

alle prestazioni effettuate del patrocinatore, ritenute dalla ricorrente ormai

compromesse dal tempo trascorso tra la presentazione della domanda e la decisione,

giova ricordare che spetta all'avvocato prendere le necessarie precauzioni in vista

dell'incasso della sua nota d'onorario, anche in attesa dell’esito della richiesta

di assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (sentenza del Tribunale

federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 4.2). In particolare, il patrocinatore

che opera senza chiedere il versamento di anticipi o che si trova nell'impossibilità

di farlo non è legittimato a ribaltare il relativo rischio finanziario sullo

Stato (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 citata). Il ricorso, al riguardo,

si rileva privo di esito favorevole.

4. AP 1

rileva poi che il debito ipotecario gravante il fondo di sua proprietà non può

essere aumentato, non disponendo ella di reddito e che la vendita dell'immobile

nemmeno può esserle imposta. In merito all'importo di fr. 41 337.–, ella

dichiara che tale somma è depositata su conti intestati ai figli, allora

minorenni, e quindi di loro proprietà. Sulla titolarità della __________, la

ricorrente non si è espressa. I singoli aspetti vanno vagliati separatamente.

a) Il presupposto dell'indigenza è dato, ai fini dell'assistenza giudiziaria

(art. 3 cpv. 1 Lag), quando il richiedente non sia in grado di provvedere con

mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza

intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti;

RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Ciò non si apprezza solo in considerazione

del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le

circostanze del caso, come la complessità della causa, la possibile urgenza,

l'entità degli anticipi giudiziari e gli impegni finanziari del richiedente

(DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). Per principio,

spetta al richiedente rendere verosimile le sue ristrettezze finanziarie (DTF

125 IV 160 consid. 2a).

b) Nella

fattispecie la moglie ha dichiarato di ricevere dal marito un importo mensile

per sé e per i figli di fr. 2500.– / fr. 3000.–, a suo dire “senz'altro

troppo modesto” e di non percepire “più di fr. 300.– mensili per piccoli

lavori di segreteria non qualificata” presso la società a garanzia limitata

della quale è socia (risposta del 31 agosto 2006, pag. 3). Essa ha poi

quantificato il suo fabbisogno minimo in fr. 3101.45 (risposta del 31 agosto

2006, pag. 3), portato a fr. 2444.– (arrotondati) nel certificato di

ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. 30) e ridotti poi – al momento del

giudizio – a fr. 1852.30 (doc. 30). Essa ha infine rinunciato, nella

convenzione di divorzio del 23 marzo 2009, a ogni contributo alimentare per sé.

Con

la convenzione di divorzio la ricorrente ha rinunciato a un contributo per sé.

Non è dato a divedere come, con entrante mensili di soli fr. 300.– la

ricorrente – senza contare il contributo alimentare percepito – riesca a mantenere

sé stessa, a fare fronte alle spese dell’alloggio (che ascendono a fr. 676.65

il mese di interessi ipotecari, per il mutuo di fr. 350 000.– con un

tasso d'interesse del 2.32% annuo [contratto allegato al doc. 30]; non vi sono

ammortamenti [risposta del 31 agosto 2006, pag. 3]) ecc. Essa, poi, non risulta

essere a carico dell’assistenza sociale (v. certificato municipale di

ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio di cui al doc.

21). Si osservi infine che l'importo di fr. 300.– mensili evocato non

risulta essere stato dichiarato al fisco (decisione di tassazione 2007, doc.

31). In simili circostanze di incertezza non può certo dirsi che la ricorrente

abbia reso verosimile la sua situazione di indigenza né al momento della

presentazione dell’istanza, né al momento del giudizio, i due criteri essendo

possibili per valutare lo stato di bisogno (RDAT II-1998 n. 9).

c) In

merito all’immobile di sua proprietà, la ricorrente – come detto – ritiene di

non potere aumentare il debito ipotecario, non avendo essa alcun reddito

(risposta del 31 agosto 2006, pag. 9 in fondo). Ora, per valutare lo stato di

ristrettezza va considerata l'intera situazione di un richiedente, non solo il

reddito (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; v. anche RDAT II-1998 pag. 19). La

mancanza di liquidità non basta per rendere verosimile uno stato d'indigenza,

né l'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce al richiedente la

possibilità di conservare sostanza immobiliare (RDAT II-1998 pag. 16). Anzi,

dandosene la necessità, egli può vedersi costretto a ipotecare e finan¬che ad

alienare fondi (RDAT II-1998 pag. 19 consid. 6; DTF 124 I 1 consid. 2a).

Inoltre,

la giurisprudenza del Tribunale federale ammette la presunzione che il richiedente

proprietario di immobili è in grado di ipotecarli, sicché incombe a

quest’ultimo l’onere di dimostrare che non è invece il caso (DTF 119 Ia 12 consid.

5; cfr. anche, per un caso d’applicazione: sentenza del Tribunale federale

5P.99 del 24 giugno 2003. Vedi anche: I CCA, sentenza inc. 11.2006.146 del 5

maggio 2008, consid. 5, con riferimenti). Il Tribunale federale ha anche

spiegato che, sebbene il creditore pignoratizio rifiuti di incrementare

l’aggravio ipotecario, un aumento del medesimo è possibile, segnatamente, nel

caso di un richiedente il cui immobile era gravato da un'ipoteca nella misura

del 71.5% del valore di mercato. Ciò perché l’eventuale aumento va infatti

vagliato partendo dal fatto che le banche richiedono mezzi propri nella misura

del 20%, sicché con un aggravio del 71.5% il richiedente aveva ancora margine

per aumentare il proprio debito ipotecario (sentenza del Tribunale federale

5P.377/2004 del 1° novembre 2004).

In

concreto, sull’immobile grava un mutuo ipotecario per fr. 350 000.–, ma nulla è

dato di sapere sul valore venale del medesimo. Si conosce solo il valore di

stima ufficiale, che è un parametro meramente tributario. Quanto all'oggettiva

impossibilità di finanziare la causa con un nuovo mutuo ipotecario (DTF 119 Ia

12 consid. 5), nulla è stato documentato, benché incombesse alla richiedente

rendere verosimile simile circostanza. Già per tali motivi il ricorso andrebbe

dunque respinto.

d) AP

1 è, come si è visto, socia della __________. Essa ne è la socia con quota

maggioritaria (fr. 19 000.–). In merito a questa sua partecipazione essa, nel

suo ricorso, non si esprime. Anche ad ammettere che AP 1 non percepisce dalla

predetta società uno stipendio superiore a fr. 300.– il mese, nulla si sa

in merito all’eventuale utile al quale, di principio, avrebbe diritto nella

misura di 19/20 (v. art. 18 degli statuti della società di cui al doc. 26).

Alla sua istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria, la ricorrente ha

allegato la dichiarazione fiscale, il bilancio, il conto economico e la

decisione di tassazione relativi al 2004, anno di fondazione della società. È

vero che l'esercizio 2004 si è chiuso con una perdita di fr. 4610.70 (doc.

27), ma nulla è dato di sapere in merito ai risultati successivi, segnatamente

di quello al momento dell’inoltro dell’istanza né di quello al momento del

giudizio. In simili circostanze non può certo dirsi che la ricorrente abbia

reso verosimile il suo stato di indigenza. Aggiungasi infine che a oggi la

società non risulta fallita, sicché si può ammettere – con prudenza – che la stessa

non abbia generato perdite supplementari.

e) Dato

quanto precede appare possibile esimersi dal vagliare il quesito inerente alla

titolarità dell’importo di fr. 41 337.– che il Pretore ha attributo

alla ricorrente. E ciò prescindendo dall’analisi dei documenti nuovi addotti in

appello dalla ricorrente, sebbene la materia sia retta dalla massima ufficiale

(Rep. 1994 n. 31). Il ricorso va in definitiva respinto e la decisione

impugnata confermata.

5. Infine,

giova ricordare che nelle vertenze in diritto di famiglia, l’assistenza

giudiziaria e il gratuito patrocinio sono sussidiarie a una richiesta di

provvigione ad litem. Ciò perché i costi di una procedura di divorzio

sono a carico dell'unione coniugale, non di un solo coniuge (I CCA, sentenza inc. 11.2005.103 del 4 set­tembre 2006, consid. 5). Fintanto che vi è incertezza sul

fatto che l’altro coniuge possa o no offrire un’adeguata provvigione ad

litem, la via del gratuito patrocinio è preclusa al coniuge richiedente

(DTF 131 I 350). In concreto non consta che la moglie abbia chiesto simile

provvigione al marito, né si sa a quanto ammontino i costi legali prevedibili.

Considerandi

II. Sul

ricorso di AO 1

6.

Il ricorrente si duole dell’affermazione del Pretore in merito al

possibile aumento del carico ipotecario. Egli ritiene che “il mutuo ipotecario

viene aumentato solo se il relativo importo è destinato ad investimenti presso

il bene immobile gravato. In caso contrario l'aumento del debito non viene

accordato dalla Banca” (ricorso del 16 luglio 2009, pag. 3).

Per

principio, spetta al richiedente rendere verosimile le sue ristrettezze

finanziarie (DTF 125 IV 160, consid. 2a). Ciò vale anche per il proprietario

d'immobile, che deve dimostrare o rendere quantomeno verosimile l'impossibilità

di gravare ulteriormente l'immobile di sua proprietà (v. sopra consid. 4b).

Aggiungasi che è da negare l’assistenza giudiziaria alla parte che possiede

beni immobili ipotecati in misura tale da permettere un aggravio supplementare,

per esempio ripristinando l’originario carico ipotecario nel frattempo in parte

ammortato (v. Cocchi/Trezzini,

Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 33 ad art. 155 CPC). Nella fattispecie, AP 2 si è limitato ad affermare che, di principio,

non è possibile aumentare il debito per spese non direttamente connesse con

l'immobile ipotecato. Tuttavia il debito originario di fr. 140 000.–

è stato parzialmente ammortato e ascendeva al momento della richiesta a

fr. 107 048.72. Si può così ragionevolmente ammettere, in difetto di

una decisione contraria dell’istituto bancario – che incombeva al ricorrente

produrre (v. sopra consid. 4b) –, che un eventuale aumento del debito

ipotecario alla cifra originaria era possibile. Il ricorso si rileva pertanto

destinato all'insuccesso.

III. Sulle

spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in seconda istanza

7.

La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di

regola gratuita (art. 4 cpv. 2 Lag). Non si ravvisano elementi concreti per

scostarsi da tale precetto nel caso specifico, mentre non si pone problema di

ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto d'intimazione. Quanto alle

domande di assistenza giudiziaria formulate dalle parti contestualmente al

rispettivo ricorso, le stesse non possono trovare accoglimento, da un lato – in

merito al gratuito patrocinio – perché la procedura, come si è ricordato, è

gratuita e dall’altro poiché il ricorso non aveva probabilità alcuna di esito

favorevole.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

8.

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale decisione

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di una decisione

incidentale, essa segue la via giudiziaria del­l'azione principale (art. 51

cpv. 1 lett. c LTF). Una sentenza di divorzio è impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo

a questioni di valore, salvo che litigiosa sia solo l'entità di contributi

alimentari (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007,

consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivil­sachen,

Zurigo 1992, § 58 pag. 80).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso di AP 1 è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non

si riscuotono tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello di AP 1 è respinta.

4. Il

ricorso di AP 2 è respinto e la decisione impugnata è confermata.

5. Non

si riscuotono tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

6. La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello di AO 1 è respinta.

7. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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