11.2009.116
Divorzio _ domanda di assistenza giudiziaria
13 novembre 2012Italiano16 min
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Numero d'incarto:
11.2009.116
Data decisione, Autorità:
13.11.2012, ICCA
Titolo:
Divorzio _ domanda di assistenza giudiziaria
DIVORZIO
art. 3 LAG
Incarto n.
11.2009.116
Lugano
13 novembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente,
Roggero-Will e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Baggi Fiala, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2006.313 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo completo) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con petizione del 10 maggio 2006 da
AP 2
(patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
,
(patrocinata dall'avv. PA 1)
giudicando
ora sulla decisione del 30 giugno 2009 con cui il
Pretore di Lugano, sezione 4, ha respinto le richieste di assistenza
giudiziaria presentate il 10 maggio 2006 da AP 2 il 31 agosto 2006 da AP 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso del 9 luglio 2009 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 30
giugno 2009 dal Pretore della giurisdizione di Lugano, Sezione 4;
2. Se
dev'essere accolto il ricorso del 16 luglio 2009 presentato da AO 1 contro la
medesima decisione;
3. Se
devono essere accolte le richieste di assistenza giudiziaria formulate da AP 1
e da AO 1 in appello contestualmente al rispettivo ricorso;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
2 (1955) e AP 1 (1961) si sono sposati a Lugano il 2 maggio 1986. Dal loro matrimonio
sono nati E__________ (22 agosto 1989) e D__________ (19 febbraio 1994). Il
marito ha lasciato l'abitazione coniugale nel corso del 2002, dopodiché, il 10
maggio 2006, ha promosso azione unilaterale di divorzio – con contestuale scioglimento
del regime dei beni – davanti al Pretore del Distretto di Lugano, chiedendo di
essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. La moglie, con risposta
del 31 agosto 2006, ha aderito al principio del divorzio, ma ha proposto una diversa
regolamentazione degli effetti accessori. Essa ha anche postulato la
concessione dell'assistenza giudiziaria. Il Pretore ha trattato la causa
secondo la procedura di divorzio con accordo parziale.
B. Il
23 marzo 2009 i coniugi hanno sottoscritto una convenzione completa sulle conseguenze
accessorie del divorzio. Il Pretore ha quindi convertito la procedura in domanda
di divorzio con accordo completo, citando i coniugi a una nuova audizione congiunta,
svoltasi il 19 maggio 2009, durante la quale essi hanno confermato la loro
volontà di divorziare e chiesto l'omologazione della convenzione da loro
sottoscritta, con un'aggiunta relativa alla suddivisione dell'avere
previdenziale.
C. Statuendo
con sentenza del 30 giugno 2009, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha
omologato la convenzione sugli effetti accessori con la modifica poc’anzi evocata.
La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 200.– oltre ai
costi per l'audizione dei figli sono stati posti a carico delle parti in
ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili. Il giudice ha contestualmente
respinto le domande di assistenza giudiziaria formulate da AO 1 e da AP 1.
D. Contro
il rispettivo diniego dell'assistenza giudiziaria sono insorti a questa Camera sia
AP 1, con ricorso del 9 luglio 2009, sia AO 1, con ricorso del 16 luglio 2009.
Entrambi hanno postulato analogo beneficio anche in appello. I ricorsi non
hanno, per loro natura, formato oggetto d'intimazione.
in diritto: 1. Alle decisioni comunicate prima del 31 dicembre 2010 si applica il
previgente diritto cantonale (art. 405 cpv. 1 CPC). Contro il rifiuto – totale
o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente poteva ricorrere entro
15 giorni "all'autorità di seconda istanza" (art. 35 cpv. 4 Lag),
ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato
n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivi, i ricorsi sono quindi ricevibili.
2. Il
Pretore ha respinto l'istanza di assistenza giudiziaria di AP 1 poiché essa è
proprietaria del fondo n. 613 RFD di __________ e risulta socia di una società
a garanzia limitata __________). Ella disporrebbe inoltre di titoli e capitali
per un importo di fr. 41 337.–, sicché – ha soggiunto il Pretore –
essa non può dirsi indigente. L'istanza di AO 1 è stata respinta poiché egli è
proprietario un immobile nel Comune di __________ (in provincia di __________),
finanziato con un mutuo ipotecario di fr. 140 000.–, contratto il 2
aprile 2003 presso la Banca __________. Il 21 marzo 2007 il debito presso la
banca ammontava a fr. 107 048.72, sicché – a mente del Pretore – AO 1
sarebbe in grado di fare fronte ai costi di causa e di patrocinio aumentando il
debito ipotecario.
Fatti
I. Sul
ricorso di AP 1
3. Nel
suo ricorso, AP 1 rimprovera innanzitutto al Pretore di avere ritardato
"in modo insostenibile" la decisione in merito alla sua domanda di
assistenza giudiziaria, evadendola solo con la sentenza di merito nel 2009
anziché nel 2006 all'inizio della procedura. Ciò porterebbe pregiudizio, oltre
che a lei medesima, soprattutto al suo patrocinatore, che avrebbe “prestato
attività professionale per anni in attesa di una decisione che non è pervenuta
che in uno con la sentenza di merito”. Qualora la decisione fosse stata emanata
all'inizio della procedura – soggiunge la ricorrente – sarebbe stato possibile,
in caso di esito negativo, “disporre altrimenti oppure procedere con un ricorso
teso all'accertamento del ben fondato della richiesta prima di continuare nella
trattazione del procedimento civile”. A mente sua, già solo per questo argomento,
il ricorso andrebbe accolto.
a) Per
giurisprudenza, l’eventuale ritardo a statuire di un giudice non permette a una
parte di ottenere una prestazione positiva dallo Stato, quale per esempio
l’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 5P.44/2004 dell'8
luglio 2004, consid. 2). In concreto, quand'anche si volesse ammettere che il
Pretore abbia statuito con ritardo sull'istanza presentata dalla ricorrente,
quest'ultima non potrebbe comunque sia ricavarne alcunché. Il ricorso è, su
questo punto, infondato.
b) Quanto
alle prestazioni effettuate del patrocinatore, ritenute dalla ricorrente ormai
compromesse dal tempo trascorso tra la presentazione della domanda e la decisione,
giova ricordare che spetta all'avvocato prendere le necessarie precauzioni in vista
dell'incasso della sua nota d'onorario, anche in attesa dell’esito della richiesta
di assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (sentenza del Tribunale
federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 4.2). In particolare, il patrocinatore
che opera senza chiedere il versamento di anticipi o che si trova nell'impossibilità
di farlo non è legittimato a ribaltare il relativo rischio finanziario sullo
Stato (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 citata). Il ricorso, al riguardo,
si rileva privo di esito favorevole.
4. AP 1
rileva poi che il debito ipotecario gravante il fondo di sua proprietà non può
essere aumentato, non disponendo ella di reddito e che la vendita dell'immobile
nemmeno può esserle imposta. In merito all'importo di fr. 41 337.–, ella
dichiara che tale somma è depositata su conti intestati ai figli, allora
minorenni, e quindi di loro proprietà. Sulla titolarità della __________, la
ricorrente non si è espressa. I singoli aspetti vanno vagliati separatamente.
a) Il presupposto dell'indigenza è dato, ai fini dell'assistenza giudiziaria
(art. 3 cpv. 1 Lag), quando il richiedente non sia in grado di provvedere con
mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza
intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti;
RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Ciò non si apprezza solo in considerazione
del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le
circostanze del caso, come la complessità della causa, la possibile urgenza,
l'entità degli anticipi giudiziari e gli impegni finanziari del richiedente
(DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). Per principio,
spetta al richiedente rendere verosimile le sue ristrettezze finanziarie (DTF
125 IV 160 consid. 2a).
b) Nella
fattispecie la moglie ha dichiarato di ricevere dal marito un importo mensile
per sé e per i figli di fr. 2500.– / fr. 3000.–, a suo dire “senz'altro
troppo modesto” e di non percepire “più di fr. 300.– mensili per piccoli
lavori di segreteria non qualificata” presso la società a garanzia limitata
della quale è socia (risposta del 31 agosto 2006, pag. 3). Essa ha poi
quantificato il suo fabbisogno minimo in fr. 3101.45 (risposta del 31 agosto
2006, pag. 3), portato a fr. 2444.– (arrotondati) nel certificato di
ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. 30) e ridotti poi – al momento del
giudizio – a fr. 1852.30 (doc. 30). Essa ha infine rinunciato, nella
convenzione di divorzio del 23 marzo 2009, a ogni contributo alimentare per sé.
Con
la convenzione di divorzio la ricorrente ha rinunciato a un contributo per sé.
Non è dato a divedere come, con entrante mensili di soli fr. 300.– la
ricorrente – senza contare il contributo alimentare percepito – riesca a mantenere
sé stessa, a fare fronte alle spese dell’alloggio (che ascendono a fr. 676.65
il mese di interessi ipotecari, per il mutuo di fr. 350 000.– con un
tasso d'interesse del 2.32% annuo [contratto allegato al doc. 30]; non vi sono
ammortamenti [risposta del 31 agosto 2006, pag. 3]) ecc. Essa, poi, non risulta
essere a carico dell’assistenza sociale (v. certificato municipale di
ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio di cui al doc.
21). Si osservi infine che l'importo di fr. 300.– mensili evocato non
risulta essere stato dichiarato al fisco (decisione di tassazione 2007, doc.
31). In simili circostanze di incertezza non può certo dirsi che la ricorrente
abbia reso verosimile la sua situazione di indigenza né al momento della
presentazione dell’istanza, né al momento del giudizio, i due criteri essendo
possibili per valutare lo stato di bisogno (RDAT II-1998 n. 9).
c) In
merito all’immobile di sua proprietà, la ricorrente – come detto – ritiene di
non potere aumentare il debito ipotecario, non avendo essa alcun reddito
(risposta del 31 agosto 2006, pag. 9 in fondo). Ora, per valutare lo stato di
ristrettezza va considerata l'intera situazione di un richiedente, non solo il
reddito (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; v. anche RDAT II-1998 pag. 19). La
mancanza di liquidità non basta per rendere verosimile uno stato d'indigenza,
né l'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce al richiedente la
possibilità di conservare sostanza immobiliare (RDAT II-1998 pag. 16). Anzi,
dandosene la necessità, egli può vedersi costretto a ipotecare e finan¬che ad
alienare fondi (RDAT II-1998 pag. 19 consid. 6; DTF 124 I 1 consid. 2a).
Inoltre,
la giurisprudenza del Tribunale federale ammette la presunzione che il richiedente
proprietario di immobili è in grado di ipotecarli, sicché incombe a
quest’ultimo l’onere di dimostrare che non è invece il caso (DTF 119 Ia 12 consid.
5; cfr. anche, per un caso d’applicazione: sentenza del Tribunale federale
5P.99 del 24 giugno 2003. Vedi anche: I CCA, sentenza inc. 11.2006.146 del 5
maggio 2008, consid. 5, con riferimenti). Il Tribunale federale ha anche
spiegato che, sebbene il creditore pignoratizio rifiuti di incrementare
l’aggravio ipotecario, un aumento del medesimo è possibile, segnatamente, nel
caso di un richiedente il cui immobile era gravato da un'ipoteca nella misura
del 71.5% del valore di mercato. Ciò perché l’eventuale aumento va infatti
vagliato partendo dal fatto che le banche richiedono mezzi propri nella misura
del 20%, sicché con un aggravio del 71.5% il richiedente aveva ancora margine
per aumentare il proprio debito ipotecario (sentenza del Tribunale federale
5P.377/2004 del 1° novembre 2004).
In
concreto, sull’immobile grava un mutuo ipotecario per fr. 350 000.–, ma nulla è
dato di sapere sul valore venale del medesimo. Si conosce solo il valore di
stima ufficiale, che è un parametro meramente tributario. Quanto all'oggettiva
impossibilità di finanziare la causa con un nuovo mutuo ipotecario (DTF 119 Ia
12 consid. 5), nulla è stato documentato, benché incombesse alla richiedente
rendere verosimile simile circostanza. Già per tali motivi il ricorso andrebbe
dunque respinto.
d) AP
1 è, come si è visto, socia della __________. Essa ne è la socia con quota
maggioritaria (fr. 19 000.–). In merito a questa sua partecipazione essa, nel
suo ricorso, non si esprime. Anche ad ammettere che AP 1 non percepisce dalla
predetta società uno stipendio superiore a fr. 300.– il mese, nulla si sa
in merito all’eventuale utile al quale, di principio, avrebbe diritto nella
misura di 19/20 (v. art. 18 degli statuti della società di cui al doc. 26).
Alla sua istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria, la ricorrente ha
allegato la dichiarazione fiscale, il bilancio, il conto economico e la
decisione di tassazione relativi al 2004, anno di fondazione della società. È
vero che l'esercizio 2004 si è chiuso con una perdita di fr. 4610.70 (doc.
27), ma nulla è dato di sapere in merito ai risultati successivi, segnatamente
di quello al momento dell’inoltro dell’istanza né di quello al momento del
giudizio. In simili circostanze non può certo dirsi che la ricorrente abbia
reso verosimile il suo stato di indigenza. Aggiungasi infine che a oggi la
società non risulta fallita, sicché si può ammettere – con prudenza – che la stessa
non abbia generato perdite supplementari.
e) Dato
quanto precede appare possibile esimersi dal vagliare il quesito inerente alla
titolarità dell’importo di fr. 41 337.– che il Pretore ha attributo
alla ricorrente. E ciò prescindendo dall’analisi dei documenti nuovi addotti in
appello dalla ricorrente, sebbene la materia sia retta dalla massima ufficiale
(Rep. 1994 n. 31). Il ricorso va in definitiva respinto e la decisione
impugnata confermata.
5. Infine,
giova ricordare che nelle vertenze in diritto di famiglia, l’assistenza
giudiziaria e il gratuito patrocinio sono sussidiarie a una richiesta di
provvigione ad litem. Ciò perché i costi di una procedura di divorzio
sono a carico dell'unione coniugale, non di un solo coniuge (I CCA, sentenza inc. 11.2005.103 del 4 settembre 2006, consid. 5). Fintanto che vi è incertezza sul
fatto che l’altro coniuge possa o no offrire un’adeguata provvigione ad
litem, la via del gratuito patrocinio è preclusa al coniuge richiedente
(DTF 131 I 350). In concreto non consta che la moglie abbia chiesto simile
provvigione al marito, né si sa a quanto ammontino i costi legali prevedibili.
Considerandi
II. Sul
ricorso di AO 1
6.
Il ricorrente si duole dell’affermazione del Pretore in merito al
possibile aumento del carico ipotecario. Egli ritiene che “il mutuo ipotecario
viene aumentato solo se il relativo importo è destinato ad investimenti presso
il bene immobile gravato. In caso contrario l'aumento del debito non viene
accordato dalla Banca” (ricorso del 16 luglio 2009, pag. 3).
Per
principio, spetta al richiedente rendere verosimile le sue ristrettezze
finanziarie (DTF 125 IV 160, consid. 2a). Ciò vale anche per il proprietario
d'immobile, che deve dimostrare o rendere quantomeno verosimile l'impossibilità
di gravare ulteriormente l'immobile di sua proprietà (v. sopra consid. 4b).
Aggiungasi che è da negare l’assistenza giudiziaria alla parte che possiede
beni immobili ipotecati in misura tale da permettere un aggravio supplementare,
per esempio ripristinando l’originario carico ipotecario nel frattempo in parte
ammortato (v. Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 33 ad art. 155 CPC). Nella fattispecie, AP 2 si è limitato ad affermare che, di principio,
non è possibile aumentare il debito per spese non direttamente connesse con
l'immobile ipotecato. Tuttavia il debito originario di fr. 140 000.–
è stato parzialmente ammortato e ascendeva al momento della richiesta a
fr. 107 048.72. Si può così ragionevolmente ammettere, in difetto di
una decisione contraria dell’istituto bancario – che incombeva al ricorrente
produrre (v. sopra consid. 4b) –, che un eventuale aumento del debito
ipotecario alla cifra originaria era possibile. Il ricorso si rileva pertanto
destinato all'insuccesso.
III. Sulle
spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in seconda istanza
7.
La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di
regola gratuita (art. 4 cpv. 2 Lag). Non si ravvisano elementi concreti per
scostarsi da tale precetto nel caso specifico, mentre non si pone problema di
ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto d'intimazione. Quanto alle
domande di assistenza giudiziaria formulate dalle parti contestualmente al
rispettivo ricorso, le stesse non possono trovare accoglimento, da un lato – in
merito al gratuito patrocinio – perché la procedura, come si è ricordato, è
gratuita e dall’altro poiché il ricorso non aveva probabilità alcuna di esito
favorevole.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
8.
Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale decisione
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di una decisione
incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51
cpv. 1 lett. c LTF). Una sentenza di divorzio è impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo
a questioni di valore, salvo che litigiosa sia solo l'entità di contributi
alimentari (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007,
consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen,
Zurigo 1992, § 58 pag. 80).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso di AP 1 è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non
si riscuotono tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello di AP 1 è respinta.
4. Il
ricorso di AP 2 è respinto e la decisione impugnata è confermata.
5. Non
si riscuotono tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
6. La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello di AO 1 è respinta.
7. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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