Lexipedia

Decisione

11.2009.118

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

16 settembre 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2009.587 (misure provvisionali in

pendenza di

divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del

7 maggio 2009 da

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1)

contro

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2);

premesso

che AP 1 (1962) e AO 1 (1960) si sono sposati a __________ il 15 maggio 1987 e

che dal matrimonio sono nate C__________, il 4 marzo 1990, e P__________, il 6

marzo 1994;

ricordato

che, statuendo il 20 agosto 2008 nell'ambito di misure protettrici dell'unione

coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato AP 1 a versare dal 1° agosto 2008 un contributo alimentare di fr. 2470.– mensili per

la moglie, uno di fr. 735.– mensili per C__________ e uno di fr. 870.– mensili

per P__________;

rammentato

che, contestualmente a un'azione di divorzio da lui promossa il 7 maggio 2009,

AO 1 ha chiesto in via provvisionale la soppressione dei contributi di

mantenimento per la moglie e la figlia C__________;

appurato

che con decreto cautelare del 23 giugno 2009 il Pretore ha respinto l'istanza provvisionale;

preso

atto che contro tale decreto AP 1 è insorto con un appello del 13 luglio 2009,

instando per la soppressione dei contributi litigiosi e per la conseguente

riforma del giudizio impugnato;

considerato

che l'appello non è stato oggetto di intimazione;

accertato

che il 23 luglio 2010 il Pretore ha comunicato a questa Camera di avere

pronunciato quello stesso giorno il divorzio tra le parti e di avere omologato un

accordo completo sui relativi effetti, compreso quello secondo cui AP 1 dichiarava

di ritirare l'appello in materia provvisionale;

rilevato

che nelle circostanze descritte l'appello del 13 luglio 2009 va stralciato dai

ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 2 CPC);

Considerandi

osservato

che rimane da statuire, ciò posto, sugli oneri processuali e le ripetibili dell'appello;

precisato

che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per

principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla

controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello

equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

ritenuto

che in concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che la

tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il processo di appello terminando

senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

stabilito

che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato

alla controparte;

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata

dai ruoli per desistenza.

2.

Gli oneri

processuali consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100.

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster