11.2009.118
Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
16 settembre 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2009.118
Data decisione, Autorità:
16.09.2010, ICCA
Titolo:
Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
DESISTENZA
art. 352 cpv. 1 CPC-TI
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2009.118
Lugano
16 settembre
2010/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2009.587 (misure provvisionali in
pendenza di
divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del
7 maggio 2009 da
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2);
premesso
che AP 1 (1962) e AO 1 (1960) si sono sposati a __________ il 15 maggio 1987 e
che dal matrimonio sono nate C__________, il 4 marzo 1990, e P__________, il 6
marzo 1994;
ricordato
che, statuendo il 20 agosto 2008 nell'ambito di misure protettrici dell'unione
coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato AP 1 a versare dal 1° agosto 2008 un contributo alimentare di fr. 2470.– mensili per
la moglie, uno di fr. 735.– mensili per C__________ e uno di fr. 870.– mensili
per P__________;
rammentato
che, contestualmente a un'azione di divorzio da lui promossa il 7 maggio 2009,
AO 1 ha chiesto in via provvisionale la soppressione dei contributi di
mantenimento per la moglie e la figlia C__________;
appurato
che con decreto cautelare del 23 giugno 2009 il Pretore ha respinto l'istanza provvisionale;
preso
atto che contro tale decreto AP 1 è insorto con un appello del 13 luglio 2009,
instando per la soppressione dei contributi litigiosi e per la conseguente
riforma del giudizio impugnato;
considerato
che l'appello non è stato oggetto di intimazione;
accertato
che il 23 luglio 2010 il Pretore ha comunicato a questa Camera di avere
pronunciato quello stesso giorno il divorzio tra le parti e di avere omologato un
accordo completo sui relativi effetti, compreso quello secondo cui AP 1 dichiarava
di ritirare l'appello in materia provvisionale;
rilevato
che nelle circostanze descritte l'appello del 13 luglio 2009 va stralciato dai
ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 2 CPC);
Considerandi
osservato
che rimane da statuire, ciò posto, sugli oneri processuali e le ripetibili dell'appello;
precisato
che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per
principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla
controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello
equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);
ritenuto
che in concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che la
tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il processo di appello terminando
senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
stabilito
che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato
alla controparte;
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata
dai ruoli per desistenza.
2.
Gli oneri
processuali consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
;.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100.
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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