11.2009.12
Divorzio: liquidazione del regime dei beni, suddivisione averi previdenziali, contributo per il figlio
26 maggio 2011Italiano68 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2009.12
Data decisione, Autorità:
26.05.2011, ICCA
Titolo:
Divorzio: liquidazione del regime dei beni, suddivisione averi previdenziali, contributo per il figlio
ACQUISTI
BENE PROPRIO
LIQUIDAZIONE DEL REGIME MATRIMONIALE
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
PARTECIPAZIONE AGLI AUMENTI
PREVIDENZA PROFESSIONALE
art. 123 cpv. 2 CC
art. 133 cpv. 1 CC
art. 197 CC
art. 198 CC
art. 204 cpv. 2 CC
art. 206 cpv. 1 CC
art. 214 cpv. 1 CC
art. 285 CC
Incarto n.
11.2009.12
Lugano
26 maggio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Ermotti, supplente, e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2002.1 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura
del Distretto di Blenio promossa con petizione dell'8 gennaio 2002 da
AP 1
(patrocinata dall PA 2)
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 24 dicembre 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
1° dicembre 2008 dal Pretore del Distretto di Blenio;
2.
Se dev'essere accolto l'appello del 12 gennaio 2009 presentato da AO 1 contro
la medesima sentenza;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 (1962) e AP 1 (1964) si sono sposati ad __________ il 26 maggio 1995. Dal
matrimonio è nata S__________, il 25 luglio 1995. Il marito è titolare di una
carrozzeria ad __________, mentre la moglie insegna nella __________ a __________.
Fatti
I coniugi vivono separati dal dicembre del 1997, la moglie con la figlia nell'abitazione
di sua proprietà a __________ (particella n. 91 RFD) e il marito in un
appartamento, prima a __________ poi a __________. In esito a un'istanza di
misure a protezione dell'unione coniugale introdotta da AP 1 il 21 aprile 2000
davanti al Pretore del Distretto di Blenio le parti hanno raggiunto un accordo in
virtù del quale S__________ è stata affidata alla madre (riservato il diritto
di visita paterno) mentre AO 1 si è impegnato a versare un contributo
alimentare di fr. 200.– mensili per la
moglie fino al giugno del 2001 e uno di fr. 900.– mensili per la figlia,
assegni familiari non compresi (inc. DI.2000.18). L'11 dicembre 2001 AP 1 ha dato alla luce M__________ e il 15 aprile 2004 C__________, entrambi riconosciuti da __________
(1960), con il quale essa vive dal 2001.
B. L'8
gennaio 2002 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto
di Blenio, postulando l'affidamento di S__________ (riservato il diritto di visita
del padre), chiedendo per quest'ultima un contributo alimentare indicizzato di
fr. 1250.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1500.– mensili fino alla
maggiore età, oltre agli assegni familiari, e riservandosi di definire successivamente
le pretese in liquidazione del regime dei beni, come pure in merito al riparto
degli averi previdenziali. Con risposta del 28 febbraio 2002 AO 1 ha aderito al principio del divorzio e all'affidamento della figlia, offrendo per quest'ultima un contributo
di fr. 900.– mensili fino al 13° compleanno e di fr. 1100.– mensili in seguito,
assegni familiari non compresi. Egli ha preteso inoltre il versamento di fr. 50 000.– in
liquidazione del regime dei beni e la suddivisione a metà della prestazione d'uscita
acquisita dalla moglie durante il matrimonio presso il relativo istituto di
previdenza.
C. Il
Pretore ha trattato l'azione come istanza comune di divorzio con accordo
parziale. All'udienza del 27 maggio 2002, indetta per l'audizione dei coniugi, costoro
hanno ribadito l'intenzione di divorziare, demandando al giudice la decisione
sulle conseguenze litigiose. Scaduto il termine di riflessione di due mesi,
essi hanno confermato per scritto tale volontà, la moglie il 5 agosto 2002 e il
marito il 22 agosto 2002. Chiamati a precisare l'ambito del contenzioso, essi hanno
mantenuto le rispettive posizioni, AP 1 precisando in fr. 80 000.– la sua
pretesa in liquidazione del regime dei beni. Avviata nel novembre del 2002,
l'istruttoria è terminata nel dicembre del 2005. Le parti hanno poi rinunciato
al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio
memoriale del 30 gennaio 2006 AP 1 ha chiesto un contributo alimentare per la
figlia da fr. 1520.– a fr. 1705.– mensili indicizzati (assegni familiari
compresi), oltre a fr. 102 153.– in liquidazione del regime dei beni, rifiutando ogni riparto degli averi di cassa pensione. Nel suo
allegato del 31 gennaio 2006 AO 1 ha riproposto il contributo alimentare offerto con la risposta, ha rivendicato un importo di fr. 115 000.– in
liquidazione del regime dei beni e ha precisato in fr. 34 353.35
l'importo preteso come suddivisione degli averi di previdenza maturati dalla moglie.
D. Statuendo
il 9 giugno 2006, il Segretario assessore ha pronunciato il divorzio (dispositivo
n. 1.1), ha affidato la figlia alla madre (dispositivo n. 1.2), ha
disciplinando il diritto di visita del padre (dispositivi n. 1.3), ha condannato
AO 1 a versare dal 1° gennaio del 2002 al 26 luglio 2013 un contributo
alimentare per la figlia compreso tra fr. 945.60 e fr. 1486.– mensili
indicizzati (dispositivi n. 1.4 e 1.4.1), ha condannato AP 1 a versare al marito fr. 13 508.55 in liquidazione del regime dei beni
(dispositivo n. 1.5) e ha ordinato alla Cassa pensioni dei dipendenti dello
Stato di trasferire su un conto vincolato di libero passaggio un quarto degli
averi maturati dall'attrice durante il matrimonio, seguendo le indicazioni del
marito (dispositivo n. 1.6). La tassa di giustizia di fr. 3800.– e le spese di
fr. 9200.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili (dispositivo n. 2).
E. Adita con appello da entrambe le parti, il 26 agosto 2008 questa
Camera ha annullato i dispositivi n. 1.4, 1.4.1, 1.5, 1.6 e 2 della sentenza
appena citata per difetto di giurisdizione del Segretario assessore e ha
rinviato gli atti al Pretore perché giudicasse la lite egli medesimo (inc.
11.2006.70). Al nuovo dibattimento finale le parti hanno rinunciato a
comparire, rinviando ai memoriali conclusivi già presentati. Statuendo il 1° dicembre
2008, il Pretore ha fissato un contributo alimentare per S__________ di
fr. 1526.– mensili indicizzati, ha condannato AP 1 a versare a AO 1 fr. 13 508.55 in liquidazione del regime dei
beni e ha ordinato alla Cassa
pensioni dei dipendenti dello Stato di trasferire un quarto degli averi
maturati dall'attrice dal 25 maggio 1995 al 9 giugno 2006 su un conto
vincolato di libero passaggio, secondo le indicazioni del marito. La tassa di
giustizia di fr. 3800.– e le spese di fr. 9200.– sono state poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 (già AP 1) è insorta con un appello del 24
dicembre 2008 a questa Camera per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato
nel senso di fissare il contributo alimentare per la figlia in un importo compreso
tra fr. 1520.– e fr. 1785.– mensili (assegni familiari inclusi) dal
gennaio del 2001 fino al termine della sua formazione, di stabilire in fr. 50 000.– la somma a
lei dovuta in liquidazione del regime dei beni e di respingere ogni riparto
degli averi di previdenza professionale da lei accumulati, ponendo gli oneri
processuali in ragione di tre quarti a carico del marito, con l'obbligo per
quest'ultimo di rifonderle fr. 9000.– a titolo di ripetibili. Nelle sue
osservazioni del 17 febbraio 2009 AO 1 propone di respingere l'appello.
G. AO 1 ha impugnato anch'egli la sentenza del Pretore con un appello del 12 gennaio 2009 in cui chiede – previa assunzione di nuove prove – di ridurre il contributo alimentare per la
figlia a fr. 900.– mensili fino al 31 luglio 2007 e a fr. 1100.– mensili dopo
di allora, di condannare AP 1 a versargli fr. 115 000.– in liquidazione del regime
matrimoniale e di far ordine alla cassa pensione della moglie di trasferire la
metà della prestazione di libero passaggio da lei accumulata in costanza di
matrimonio (fr. 34 353.35 il 31 dicembre 2005) su un conto vincolato a lui intestato,
ponendo gli oneri processuali per tre quarti a carico dell'attrice, tenuta a
rifondergli fr. 5000.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 17 febbraio
2009 AP 1 contesta l'assunzione di nuove prove e chiede di respingere l'appello.
H. Con
ordinanza del 23 aprile 2009 il giudice delegato di questa Camera ha invitato i
coniugi a esibire svariata documentazione sui loro redditi, la loro sostanza e i
rispettivi fabbisogni, ordinando l'audizione di __________ da parte di uno
specialista. La documentazione prodotta dalle parti è stata intimata il 27 maggio
2009. Lo specialista incaricato di sentire S__________ ha consegnato la sua relazione
il 19 giugno 2009. Il 22 giugno 2010 sono stati richiamati d'ufficio
dall'autorità tributaria i fascicoli fiscali delle parti dal 2005 in poi. Una richiesta presentata da AP 1 il 3 luglio 2009 per ottenere l'edizione della
contabilità dell'azienda del convenuto relativa agli ultimi tre anni è stata
respinta dal giudice delegato con ordinanza del 12 agosto 2010. Chiusa l'istruttoria,
le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Entro il termine prorogato
all'11 ottobre 2010 AP 1 ha comunicato di rinunciare anche a conclusioni
scritte, riconfermandosi nei suoi allegati. AO 1 non ha reagito.
Considerandi
in diritto: 1. Litigiosi
rimangono, in appello, la liquidazione del regime dei beni, il riparto della
prestazione d'uscita maturata dalla moglie in costanza di matrimonio presso la
sua cassa pensione, i contributi alimentari per la figlia, la suddivisione
degli oneri processuali e delle ripetibili. Tutto il resto, a cominciare dal
principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere
definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).
I. Sull'appello
di AP 1
2.
Le controversie legate allo
scioglimento del regime dei beni, come quelle relative al riparto delle
prestazioni d'uscita in materia di cassa pensione, vanno esaminate prima delle
questioni inerenti ai contributi alimentari
(RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n.
57c; DTF 129 III 9 consid. 3.1.2). Ora, per quanto riguarda in concreto lo
scioglimento della partecipazione agli acquisti, il Pretore non ha creduto all'affermazione
dell'attrice, la quale asseriva di avere elargito al convenuto un prestito di
fr. 30 000.–
prima del matrimonio, rilevando che l'affermazione non era stata ritenuta
verosimile nemmeno dall'autorità fiscale. Egli ha riconosciuto al marito invece
il diritto a un compenso di fr. 37 085.– per lavori eseguiti prima del matrimonio
nell'abitazione della moglie, respingendo per contro ogni pretesa (non
quantificata) dell'attrice per lavori d'ufficio svolti nella ditta del marito.
Ciò
posto, il Pretore ha reputato bene proprio della moglie la particella n. 91 RFD
di __________, per un valore venale di fr. 650 000.– a fronte di un debito
ipotecario di fr. 400 000.– e di fr. 37 085.– dovuti al marito per i lavori di miglioria e riattazione nello
stabile, qualificando invece alla stregua di acquisti gli averi su un conto
postale (fr. 459.20) e quelli su un conto bancario (fr. 2984.10). Egli ha accertato
inoltre beni propri del marito per fr. 305 347.55 (diritto di superficie sulla particella n. 926 RFD di __________
su cui sorge la carrozzeria fr. 194 195.–, attivi aziendali fr. 111 152.55), a fronte di un
debito di fr. 362 000.– a carico del diritto di superficie e di fr. 41 749.95 per debiti
aziendali, annoverando per contro fra gli acquisti il saldo di un conto
bancario (fr. 4529.90), il valore di riscatto di una polizza della compagnia
d'assicurazione __________ (fr. 8981.30) e crediti per lavori di riattazione nella
casa di __________ (fr. 37 085.–). Onde un credito della moglie all'aumento degli acquisti di
fr. 23 576.45
(art. 215 CC) e un conguaglio per reciproche pretese di fr. 13 508.55 in favore del marito (fr. 37 085.– meno fr.
23.
576.45).
Il primo
giudice non ha incluso nella liquidazione dei rapporti di dare e avere tra coniugi,
per converso, il valore di riscatto riguardante un'altra polizza
d'assicurazione __________ intestata al marito (fr. 2966.–), poiché oggetto
di pegno manuale, né una pretesa di fr. 10 000.– vantata dalla moglie in
esito a un asserito mutuo concesso al marito per pagare l'imposta sulla cifra
d'affari dell'azienda né una partecipazione della moglie di fr. 15 000.– a un
pagamento di fr. 30 000.– eseguito dal marito a saldo di fatture per lavori di
costruzione della carrozzeria, siccome non dimostrate. Quanto al possesso, da
parte del marito, di una barca a vela e di tre automobili, il Pretore non ha
preso in considerazione tali beni perché non indicati negli allegati introduttivi
e di valore rimasto ignoto.
a) L'appellante
ribadisce che il mutuo di fr. 30
000.
– da lei elargito al convenuto è stato computato dall'autorità
fiscale nel reddito aziendale “comprensivo pure degli aiuti di terzi”, figura
nell'elenco dei debiti unito alla dichiarazione d'imposta 1995/96 sottoscritta
dal marito ed è stato da lei corrisposto a varie riprese con versamenti postali
figuranti – in parte – su un libretto di ricevute. In realtà, proprio per la mancanza
di prove circa l'effettivo versamento, il mutuo non è stato ritenuto verosimile
dall'autorità fiscale, che ha rivalutato il reddito aziendale del convenuto. Tale
autorità nondimeno ha ammesso l'importo fra i debiti privati del contribuente
(tassazione 1995/96 e motivazioni della tassazione nell'incarto fiscale richiamato;
doc. E). Il convenuto, da parte sua, non pretende di avere firmato in bianco la
dichiarazione d'imposta (redatta dall'attrice) o che il debito sia stato
indicato strumentalmente, solo in vista della causa di divorzio. Al debito
dichiarato dal convenuto, poi, corrisponde un analogo credito inserito dall'attrice
nella propria dichiarazione d'imposta (tassazione 1995/96 nell'incarto fiscale
richiamato).
Quanto
alla mancata prova del versamento, l'attrice ha spiegato di avere corrisposto
varie rate, attestate in parte da un libretto di ricevute (fr. 19 865.95 dal febbraio
del 1994 all'agosto del 1995). Il marito si è limitato a opporre che il documento
“non prova alcunché” (osservazioni all'appello, pag. 2 a metà). Sta di fatto che l'indicazione __________ manoscritta sul libretto, i versamenti destinati
a Comuni di cui il convenuto è stato soggetto fiscale (__________, __________, __________)
e quelli aventi per oggetto la “tassa militare” inducono a ritenere che tale
libretto – in possesso dell'attrice – attesti davvero pagamenti in favore del
convenuto, ciò che del resto neppure quest'ultimo ha mai espressamente contestato.
Contrariamente
a quanto pretende il convenuto (osservazioni all'appello, pag. 2 in alto), poi, non risulta che nel periodo in questione mancassero all'interessata i mezzi per
accordare il prestito. Dall'incarto fiscale risulta che il 1° gennaio 1993 essa disponeva di contanti e titoli per fr. 25 653.– e che il 1° gennaio 1995 tali averi si sono ridotti a fr. 14 995.–, oltre al
credito di fr. 30 000.– nei confronti del convenuto (incarto fiscale richiamato:
dichiarazione 1993/94 ed elenco titoli nella dichiarazione 1995/96). È vero che nel dicembre del 1993 l'attrice ha comperato dalla madre la casa d'abitazione a __________ per fr. 20 200.– (doc. C), ma
essa aveva pur sempre un reddito imponibile di fr. 53 265.– annui (incarto fiscale
richiamato: dichiarazione d'imposta 1995/96). Anche tenendo conto di spese non
considerate a fini fiscali (fr. 3044.– di interessi passivi, fr. 14 000.– di imposte
per il biennio precedente, fr. 10 800.– di locazione), all'interessata rimanevano
circa fr. 78 000.–, più fr. 10 000.– circa di sostanza, ciò che le
consentiva di far fronte all'elargizione del mutuo, conservando per il proprio
mantenimento oltre fr. 1500.– mensili.
In definitiva all'attrice va riconosciuto un
credito di fr. 30 000.– verso il convenuto. Trattandosi di un rapporto patrimoniale antecedente
il matrimonio, esso non rientra nella liquidazione del regime dei beni. Configura
tuttavia una questione suscettibile di influire sugli effetti del divorzio
dipendenti dalla situazione finanziaria in cui vengono a trovarsi i coniugi
dopo lo scioglimento del matrimonio. E nell'ambito di una sentenza di divorzio devono
regolarsi tutte le pretese pecuniarie correlate allo scioglimento del vincolo,
compresi i rapporti dare e avere contrattuali (principio dell'unità di
giudizio: cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2003.116 del 29 settembre 2004, consid.
2.
con rimandi).
b) L'attrice
si duole che il Pretore abbia riconosciuto al conve- nuto un compenso per
lavori eseguiti prima del matrimonio nell'abitazione di lei, considerandoli acquisti
del marito (sentenza impugnata, pag. 12, consid. 3.3.2.2 lett. a). Essa fa valere
che tutti i lavori, salvo due, sono stati eseguiti prima del matrimonio ed esulano
perciò dalla liquidazione del regime dei beni. Inoltre – essa soggiunge – il marito
non ha mai vantato pretese nei suoi confronti per crediti sorti prima delle
nozze.
In
concreto non risulta un eventuale maggior valore di cui abbia beneficiato la
particella n. 91 RFD di __________ grazie ai lavori del convenuto (perizia, pag.
3.
verso il basso e pag. 4 a metà). Non giova interrogarsi pertanto sull'applicazione
analogica dell'art. 206 cpv. 1 CC – litigiosa in dottrina (rimandi in: RtiD
I-2005 pag. 751 consid. 3b) – a prestazioni eseguite da uno sposo prima del matrimonio,
per tacere del fatto che – contrariamente a quanto sembra evincersi dalla sentenza
impugnata (pag. 12 consid. 3.3.2.2 lett. a in fine e pag. 21 consid. 3.3.3.2) –
l'eventuale applicazione dell'art. 206 CC non comporta necessariamente l'attribuzione
del credito agli acquisti del prestatore d'opera (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 547, n. 1166). Ciò
premesso, l'eventuale credito del convenuto va definito nella fattispecie in
base al valore delle opere svolte. Nella misura in cui tali prestazioni sono
state fornite prima del matrimonio, il credito va ascritto ai beni propri di
lui (art. 198 n. 2 CC), mentre nella misura in cui esse sono state fornite dopo
il matrimonio, il credito va ascritto ai suoi acquisti (art. 197 cpv. 2 n. 1
CC). Quanto alla tesi dell'attrice secondo cui, in ogni modo, il credito del convenuto
sarebbe da considerare già scalato dal debito nei suoi confronti, l'assunto non
può essere condiviso già per il fatto che una novazione non si presume (art.
116.
cpv. 1 CO).
Per
quel che è dei singoli lavori, il Pretore ha riconosciuto al marito fr. 650.–
per l'impianto elettrico, fr. 335.– per lavori in giardino, fr. 2000.– per la posa di ponteggi, fr. 4500.– per soffitti
in gesso, fr. 1800.– per un pavimento in larice, fr. 900.– per il tinteggio
esterno, fr. 900.– per la verniciatura di porte e telai, fr. 25 000.– per la fornitura
e la verniciatura di opere in metallo (scale interne, ringhiere), fr. 400.– per
la verniciatura di mobili da bagno e di un armadio al primo piano e fr. 600.–
per il montaggio di una copertura in vetro sulla terrazza (sentenza impugnata,
pag. 13 a 17). L'appellante ammette unicamente il credito per lavori da
elettricista (fr. 650.–) e per soffitti in gesso (fr. 4500.–), eseguiti dopo il
matrimonio. Le altre pretese vanno esaminate singolarmente.
Che
i lavori in giardino (fr. 335.–), la posa del pavimento in larice (fr. 1800.–),
il tinteggio esterno (fr. 900.–) e la verniciatura di porte e telai (fr. 900.–)
siano stati eseguiti prima del matrimonio poco importa, come si è visto (sopra,
consid. 2a in fine). Ciò vale anche per il montaggio delle impalcature (fr. 2000.–),
tale prestazione non potendo certo dirsi inutile solo perché, terminata
l'opera, il ponteggio è stato tolto. Né l'interessata spiega perché il Pretore
non dovesse tener conto del deterioramento dovuto a normale usura nella verniciatura
di porte e telai, sicché – carente di motivazione – al riguardo l'appello si
rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv. 5
CPC ticinese).
Relativamente
alla fornitura e alla verniciatura di strutture in metallo (fr. 25 000.–),
l'appellante rimprovera al Pretore di avere trascurato che tali strutture erano
una donazione di amici comuni e sono state adattate sul cantiere da un fabbro
dell'impresa di costruzione, il tutto prima del matrimonio. Il convenuto non ha
confutato simili argomentazioni, sicché mal si comprende perché l'attrice
dovesse – come reputa il Pretore – dimostrare ulteriormente il proprio assunto (sentenza
impugnata, pag. 21 in alto). Dal canto suo il perito ha così valutato le opere
nel loro complesso (materiale, lavorazione, posa e verniciatura): fr. 15 900.– le scale
interne, fr. 2320.– i parapetti interni, fr. 1800.– i parapetti del
balcone, fr. 1050.– la pensilina del balcone, fr. 2900.– i parapetti esterni e
fr. 3500.– la struttura decorativa con pensilina all'ingresso, per un
totale di fr. 27 470.– (perizia, risposta n. 1.1.4, pag. 5 seg.). Nelle condizioni
descritte, tenuto conto del fatto che le strutture sono state donate ai coniugi
e che i lavori del convenuto (verniciatura e costruzione) pareggiano sostanzialmente
la spesa dell'attrice per la posa e l'acquisto di materiale, appare equo
riconoscere al convenuto la metà del valore complessivo stimato dal perito, ossia
fr. 13 735.–.
Circa
il credito riconosciuto al marito per la verniciatura di mobili da bagno e di
un armadio al primo piano (fr. 400.–), come pure per il montaggio di una copertura
in vetro sulla terrazza (fr. 600.–), l'attrice lamenta che a lei nulla sia
stato riconosciuto per i lavori di contabilità prestati nella ditta del marito.
Su quest'ultimo punto si tornerà in appresso (consid. 2c). Quanto alle
prestazioni appena citate, l'interessata medesima ha dato atto che il convenuto
“ha verniciato le porte di tre armadi e un altro armadio al primo piano” e ha “montato
la copertura in vetro sulla terrazza del secondo piano” (interrogatorio
formale, risposta n. 3, verbale del 30 agosto 2004, pag. 2 in basso). Per tali opere il convenuto chiedeva fr. 1500.– e fr. 600.– (doc. 1). Il Pretore ha ridotto
il primo importo “in via equitativa” a fr. 400.–, stimando il costo in quattro
ore di lavoro da parte di un pittore non qualificato, e ha valutato la seconda
prestazione in nove ore di lavoro da parte di un aiutante generico. Come mai simili
apprezzamenti siano criticabili l'appellante non dice, sicché al proposito l'appello
si dimostra una volta ancora irricevibile per carenza di motivazione (art. 309
cpv. 2 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC ticinese).
In
definitiva, per le prestazioni del convenuto precedenti il matrimonio il
credito dei beni propri del marito ammonta a complessivi fr. 20 670.– (fr. 335.–
per lo scavo e la pulizia del giardino, fr. 2000.– per i ponteggi, fr.
1800.
– per la posa del pavimento in larice, fr. 900.– per il tinteggio esterno,
fr. 900.– per la verniciatura di porte e telai, fr. 13 735.– per le strutture
in metallo, fr. 400.– per la verniciatura di mobili e fr. 600.– per il
montaggio della copertura in vetro sulla terrazza). Le prestazioni successive
al matrimonio, invece, generano un credito degli acquisti del marito nei
confronti dei beni propri dell'attrice per complessivi fr. 5150.– (fr. 650.–
per le opere da elettricista e fr. 4500.– per i soffitti in gesso).
c) L'appellante
sostiene che, in ogni modo, eventuali crediti del marito per prestazioni eseguite
nell'immobile a __________ vanno considerati ampiamente compensati sia dal
contributo straordinario da lei fornito all'attività della ditta, tenendo la
contabilità e la fatturazione, sia dal contributo straordinario da lei fornito curando
l'economia domestica sin dagli anni della coabitazione. Se non che – come ha
rilevato il Pretore – mancando ogni quantificazione delle pretese e difettando
qualsiasi criterio per valutarle, la rivendicazione è destinata all'insuccesso,
anche un apprezzamento secondo equità dovendo fondarsi su elementi concreti e
fatti accertati (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2005.135
del 15 aprile 2009, consid. 5 con riferimenti).
d) L'appellante si duole che il Pretore non abbia appurato gli averi
dei coniugi al momento del matrimonio. Argomenta che, per quanto la concerne,
essa disponeva di fr. 9702.– presso la Banca __________, di fr. 2981.– presso
la __________ di __________ e di fr. 2772.– sul conto __________, oltre al noto
credito di fr. 30 000.– verso il marito (sopra, consid. 2a). Sostiene che i saldi di
tali conti, per complessivi fr. 15 455.–, andavano considerati suoi beni propri e
che, di conseguenza, dovevano ritenersi tali anche i saldi esistenti al momento
della litispendenza, poiché sostitutivi di beni propri (fr. 459.20 sul conto
postale e fr. 2984.10 presso la __________). Ora, l'interessata àncora le
proprie affermazioni agli allegati alla dichiarazione d'imposta 1995/96 (memoriale
conclusivo, pag. 5 in alto), i quali attestano tuttavia la situazione il 1° gennaio 1995, ossia circa sei mesi
prima del matrimonio. E in quel periodo erano in corso i lavori di
ristrutturazione nella casa di __________, onde l'alta verosimiglianza di spese
straordinarie. Quei dati non sono pertanto idonei a dimostrare l'entità degli
averi liquidi detenuti dall'attrice il 26 maggio 1995. E siccome mancano dati
affidabili sull'entità di averi bancari all'inizio del regime, a ragione il
Pretore ha ascritto i saldi dei conti alla massa degli acquisti (art. 200 cpv.
3.
CC).
Circa
i beni del marito, l'appellante chiede di tener conto anche dell'evoluzione
della sostanza aziendale di lui, di quella dei suoi conti bancari e
dell'esistenza di un'altra assicurazione sulla vita, postulando la metà
dell'aumento conseguito da tali valori
durante il matrimonio (fr. 54 532.10: appello, pag. 11 segg.). Il Pretore, qualificando
attivi e passivi aziendali come beni propri del convenuto, ha ricordato che mai
l'attrice aveva attribuito l'aumento della sostanza aziendale all'attività
imprenditoriale del coniuge (sentenza impugnata, pag. 20 a metà). Nell'appello l'interessata si limita a descrivere l'evolversi della situazione
finanziaria dei coniugi dal momento del matrimonio fino allo scioglimento del
regime, riproponendo in sostanza quanto esposto nel memoriale conclusivo (pag.
2.
segg.), ma non si confronta minimamente con l'argomentazione del primo
giudice, tanto meno per contestarla. Carente di motivazione, in proposito l'appello
sfugge una volta di più a ogni esame (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese con
rinvio al cpv. 5).
Quanto
agli averi bancari, l'appellante sostiene che all'inizio del regime essi ammontavano
a fr. 4556.–, ma tale dato risale al 1° gennaio 1995, ossia a quasi sei mesi
prima del matrimonio, e non è attendibile. A ragione dunque il Pretore si è
fondato sul saldo di fr. 4529.90 al momento della litispendenza (non contestato),
inserito fra gli acquisti. Chiedendo poi di qualificare
come acquisto la somma di fr. 2966.– relativa al valore di riscatto
di una polizza d'assicurazione __________, l'appellante evita una volta ancora
ogni confronto con la motivazione del Pretore, secondo cui, avendo il convenuto
dato la polizza in pegno alla Banca __________ di __________, il relativo valore
di riscatto non poteva entrare nella liquidazione del regime matrimoniale.
Carente di requisiti formali, l'appello denota anche al riguardo la sua
irricevibilità (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv.
5).
e) L'appellante
fa valere che all'inizio del regime dei beni il marito aveva un debito
ipotecario di fr. 370 000.– gravante il diritto di superficie su cui sorge la carrozzeria,
ridotto alla fine del regime a fr. 362 000.–. Chiede pertanto di inserire l'ammortamento
di fr. 8000.– tra gli acquisti. In realtà emerge dagli atti che il 31 dicembre
2001, otto giorni prima che fosse avviata la causa di divorzio, il debito
ipotecario ammontava ancora a fr. 370 000.– (incarto fiscale
richiamato: dichiarazione d'imposta 2003A, attestato fiscale __________ al 31
dicembre 2001). E siccome per lo scioglimento del regime dei beni fa stato l'ammontare
del debito “il giorno della presentazione dell'istanza” (art. 204 cpv. 2 CC),
l'interessata non può avanzare pretese per ammortamenti, il debito essendo
rimasto immutato.
f) Rileva
l'appellante che il marito possiede una barca a vela e tre automobili, di cui
chiede si tenga conto nella liquidazione del regime. Il Pretore ha spiegato di
non poter prendere in considerazione tali beni, sia perché essi non erano stati
indicati negli allegati introduttivi, sia perché il loro valore era rimasto
ignoto (sentenza impugnata, pag. 17 consid. f in basso). Con tale motivazione
l'interessata non si misura nemmeno di scorcio, sicché l'appello sfugge a qualsiasi
esame (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese con rinvio al cpv. 5). Del resto, mancando
ogni elemento sul valore dei beni, difetterebbero anche le premesse per un giudizio
di equità.
g) Infine
l'appellante rivendica una spettanza di fr. 15 000.– su un pagamento di fr.
30.
000.–
effettuato dal marito a saldo di fatture per lavori di costruzione della carrozzeria,
non considerato dal Pretore siccome non provato. Assevera che quel pagamento,
intervenuto durante il matrimonio, avrebbe dovuto risultare dalla
documentazione chiesta in edizione al convenuto e che una produzione incompleta
di atti da parte di quest'ultimo non deve andare a scapito di lei. Sta di fatto
che l'attrice non consta avere reagito a una produzione di documenti reputata incompleta,
né avere preteso – eventualmente – il giuramento di edizione (art. 208 e 210 CPC
ticinese). Anzi, il suo patrocinatore ha invitato l'8 ottobre 2005 il Pretore a
indire il dibattimento finale (lettera nel fascicolo “ordinanze”), dimostrando
con ciò di non voler insistere nell'assunzione di altre prove (I CCA, sentenza
inc. 11.2004.101 del 22 maggio 2007, consid. 4). Su questo punto la decisione
del Pretore resiste pertanto alla critica.
h) In
sintesi, per quanto attiene alla liquidazione del regime dei beni, il marito ha
diritto a fr. 5150.– per lavori eseguiti nella casa in proprietà della moglie (art.
206.
cpv. 1 CC; sopra, consid. 2b in fine) e partecipa all'aumento degli
acquisti di lei (fr. 3443.30 di averi bancari: sopra, consid. 2d primo paragrafo
in fine) per fr. 1721.65 (art. 215 cpv. 1 CC). Relativamente agli acquisti di
lui, essi si compongono di averi bancari per fr. 4529.90 (sopra, consid. 2d),
del valore di riscatto di una polizza d'assicurazione “terzo pilastro” per fr.
8981.30
(non contestati: sentenza impugnata, pag. 21) e del credito di fr. 5150.–
nei confronti della moglie per lavori eseguiti nell'abitazione di __________
durante il matrimonio (sopra, consid. 2b in fine), onde un totale di fr. 18 661.20 e una
partecipazione della moglie di fr. 9330.60 (art. 215 cpv. 1 CC). I
reciproci crediti alla partecipazione degli aumenti dovendo essere compensati
(art. 215 cpv. 2 CC), la moglie vanta una pretesa verso il marito di fr. 7608.95
(fr. 9330.60, dedotti fr. 1721.65). In ultima analisi, l'appellante ha diritto in
liquidazione del regime dei beni a fr. 2458.95 (fr. 7608.95, dedotti fr.
5150.
–).
Per
quanto concerne i rapporti patrimoniali antecedenti il matrimonio, il convenuto
deve all'attrice fr. 30 000.– in restituzione del mutuo (sopra, consid. 2a), mentre l'attrice
deve al convenuto fr. 20 670.– per lavori da lui effettuati nell'abitazione di __________ prima
delle nozze (sopra, consid. 2b). Come si vedrà (consid. 5), le censure mosse
dal convenuto alla liquidazione del regime si rivelano invece prive di
fondamento, ragione per cui, compensati i rispettivi crediti, rimane in favore
dell'attrice un saldo di fr. 11 788.95 (fr. 2458.95 più fr. 30 000.– meno fr. 20 670.–). L'appello di
lei va quindi accolto entro tali limiti e il giudizio del Pretore riformato di
conseguenza.
3.
In
merito al riparto degli averi pensionistici il Pretore ha accertato
puntualmente la situazione dei coniugi, concludendo che motivi di equità giustificano
in concreto di derogare al principio della divisione a metà delle prestazioni
d'uscita (art. 122 cpv. 1 CC), sia per il mancato guadagno dell'attrice che ha
accudito e deve ancora accudire alla figlia S__________ (valutato dal 1998 fino
al luglio del 2011 in circa fr. 420 000.–), sia per gli utili costanti prodotti dall'azienda
del marito, sia per l'età (classe 1962) e il buono stato di salute di lui, sia
per l'avvenuta costituzione di due economie domestiche separate fin dal 1998, sia
per la breve durata della vita in comune (due anni e mezzo) rispetto al periodo
di separazione (otto anni), sia per la rinuncia del convenuto ad alimentare i
fondi del terzo pilastro dopo il 2000. D'altro canto il Pretore ha accertato che,
dal profilo patrimoniale, la situazione della moglie è migliore rispetto a
quella del marito e che i coniugi hanno convissuto a lungo prima del matrimonio,
il che non legittima la rinuncia a ogni suddivisione, come chiedeva l'attrice. Tenuto
calcolo di tutto ciò, il primo giudice ha riconosciuto al convenuto il diritto
a un quarto degli averi previdenziali accumulati dalla moglie in costanza di
matrimonio (sentenza impugnata, pag. 23 a 28).
a) L'appellante
adduce che il marito non le ha mai versato alcun contributo alimentare, che dovendosi
occupare dei suoi figli essa non lavorerà più, che la sua sostanza è
riconducibile essenzialmente a beni propri estranei al matrimonio, che la
convivenza prematrimoniale è irrilevante, che il marito potrà ancora costituirsi
un'adeguata previdenza professionale, ciò che del resto avrebbe dovuto fare già
dopo la separazione, che le polizze del “terzo pilastro” da lui contratte gli
garantiscono una riserva finanziaria sufficiente e ch'egli ha procrastinato la causa
di divorzio nel tentativo di lucrare sulla liquidazione del regime dei beni e
sul riparto della prestazione d'uscita. A parere dell'appellante sarebbe quindi
del tutto iniquo suddividere il suo avere di vecchiaia (appello, pag. 14 seg.).
Inoltre essa fa valere di avere accumulato i propri fondi del “terzo pilastro” dopo
l'inizio della causa, di modo che sarebbe urtante penalizzarla per avere essa
voluto sopperire da sé sola al proprio mantenimento, mentre il marito ha preferito
“fare la bella vita” (osservazioni all'appello del marito, pag. 7 seg.).
b) Il
convenuto obietta che l'attrice ha ripreso da tempo a lavorare e dispone ora di
un'importante sostanza immobiliare, sicché la sua opposizione al riparto della
prestazione d'uscita è indifendibile (osservazioni del 17 febbraio 2009, pag.
4). E nell'appello egli rileva che la moglie gode di una situazione patrimoniale
manifestamente migliore della sua, che entrambi i coniugi dispongono di polizze
di previdenza con valori di riscatto analoghi, che l'attrice beneficia di una formazione
professionale particolarmente qualificata e che essa ha interrotto l'attività lucrativa
solo dopo la nascita, fuori del matrimonio, dei figli M__________ e C__________.
Tutto considerato dunque – egli epiloga – non si ravvisano motivi per derogare
alla chiave di riparto stabilita dall'art. 122 cpv. 1 CC (appello, pag. 9 seg.).
c) Se
un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale
e non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ognuno di loro ha diritto alla
metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio
secondo le disposizioni della legge federale sul libero passaggio (art. 122
cpv. 1 CC). Dandosi crediti reciproci, si divide soltanto la differenza fra
questi due crediti (art. 122 cpv. 2 CC). Il giudice può rifiutare la divisione,
in tutto o in parte, solo ove essa “appaia manifestamente iniqua dal profilo
della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi
dopo il divorzio” (art. 123 cpv. 2 CC). Quest'ultima norma va applicata
restrittivamente, il principio del riparto a metà non dovendo essere vanificato.
Oltre che per manifesta iniquità, il giudice può rifiutare la suddivisione unicamente
per manifesto abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), ipotesi da ravvisare nondimeno
con grande riserbo (DTF 135 III 155 consid. 6.1 con rimandi di dottrina e
giurisprudenza).
d) Per
quanto attiene alla liquidazione del regime dei beni o alla situazione economica
dei coniugi dopo il divorzio, dagli atti non traspaiono elementi tali da far risultare
“manifestamente iniquo” un riparto della prestazione d'uscita maturata dalla moglie.
Intanto fra i coniugi vigeva il regime ordinario della partecipazione agli
acquisti, il quale non conferisce vantaggi particolari alla parte che esercita
un'attività lucrativa indipendente durante il matrimonio (come può essere il
caso nella separazione dei beni: cfr. sentenza del Tribunale federale
5A_701/2009 del 3 marzo 2010, consid. 3.1.2 con richiami). Inoltre non si
può dire che in esito al divorzio la liquidazione del regime dei beni benefici manifestamente
nella fattispecie la situazione di un coniuge rispetto a quella dell'altro, il
conguaglio dovuto dal marito alla moglie essendo relativamente contenuto (sopra,
consid. 2h).
Circa
i rispettivi patrimoni, dalla tassazione 2008 risulta che l'attrice ha sostanza
mobiliare per oltre fr. 137 000.– e immobili per un valore di stima ufficiale di fr. 1 589 978.–. Pur tenendo
conto dei debiti ipotecari (fr. 1 244 500.–), la situazione
finanziaria di lei è dunque senz'altro migliore di quella del marito, nulla mutando
il fatto che tali beni siano “estranei al matrimonio”. D'altro lato non si può
dire che il convenuto sia privo di mezzi. Sempre dalla tassazione 2008
risulta che egli dispone di titoli per fr. 27 000.– e di assicurazioni
private per fr. 17 000.–. A ciò si aggiunge il capannone della carrozzeria, con un valore di stima ufficiale di fr. 215 000.– (ancorché
gravato di un mutuo per fr. 320 000.–) e l'azienda, il cui patrimonio
netto si aggira attorno ai fr. 15 000.– (doc. 7 prodotto in appello). Ora,
un semplice squilibrio fra le capacità finanziarie delle parti ancora non
giustifica una deroga al principio del vicendevole riparto a metà delle
prestazioni d'uscita (sentenza del Tribunale federale 5A_458/2009 del 20
novembre 2009, consid. 2.1 con rimandi). Tanto meno nel caso specifico, in cui scostarsi
dalla regola significherebbe avvantaggiare il coniuge finanziariamente più
forte.
e) Rimane
da esaminare se altre circostanze giustifichino una suddivisione diversa da
quella in ragione di un mezzo ciascuno o per manifesta iniquità o per manifesto
abuso di diritto (sopra, consid. 3c). Ora, la giurisprudenza ha avuto modo di rammentare
la natura incondizionata della pretesa al riparto paritario delle prestazioni
d'uscita, indipendente dalla divisione dei compiti assunti dai coniugi durante
il matrimonio (sentenza del Tribunale federale 5A_701/2009 del 3 marzo 2010, consid. 3.1.1 con rimandi; sentenza 5A_304/2010
del 27 agosto 2010, consid. 4.3). L'attività lavorativa esercitata dalla
moglie durante la vita in comune e le cure da lei prestate alla figlia,
sottolineate dal primo giudice, non sono pertanto di rilievo sotto questo
profilo (cfr. DTF 133 III 505 consid. 5.2). Né si può dire che, grazie
all'impegno della moglie, il marito abbia migliorato sensibilmente il suo
futuro professionale o previdenziale, le sue prospettive di guadagno restando sostanzialmente
le stesse di quelle che egli aveva prima di sposarsi (si veda la casistica nella
sentenza del Tribunale federale 5A_701/2009 del 3 marzo 2010, consid. 4.4.2
con rinvio).
Contrariamente
a quanto parrebbe supporre il Pretore, per altro, il fatto che durante la
separazione il convenuto abbia rinunciato a finanziare il suo “terzo pilastro”
non nuoce alla moglie, la quale non avrebbe avuto diritto – comunque sia – a risparmi
conseguiti dal marito dopo l'introduzione della causa di divorzio. Né ha
qualche incidenza, per la moglie, l'invocata incapacità di guadagno – e la conseguente
impossibilità di incrementare gli averi di previdenza – in ragione delle cure
da prestare ai figli, un simile impedimento dovendo essere indennizzato, se mai,
nel quadro dell'obbligo di mantenimento fra coniugi dopo il divorzio (art. 125
cpv. 1 CC; Geiser, Übersicht über
die Rechtsprechung zum Vorsorgeausgleich, in FamPra.ch 2008 pag. 315 verso il
basso). Senza dimenticare poi che la prognosi del primo giudice è smentita dai
fatti, l'interessata avendo ripreso un'attività lucrativa, seppure a tempo
parziale.
Infine,
circa la breve durata della vita in comune, è vero che quest'ultima si è protratta
solo due anni e mezzo (fino al dicembre del 1997), mentre il divorzio è stato
pronunciato a distanza di undici anni. Se si considera tuttavia che l'attrice
ha interrotto l'attività professionale nell'estate del 2004 e l'ha ripresa dopo
lo scioglimento del matrimonio, in realtà essa ha versato averi di previdenza
per complessivi nove anni. E in ogni modo, secondo giurisprudenza, il
vicendevole riparto a metà delle prestazioni dipende dalla durata del
matrimonio, non dalla durata della vita in comune, tant'è che una comunione
domestica di cinque mesi nel quadro di un matrimonio durato quattro anni e
mezzo non basta a giustificare una riduzione dell'indennità dovuta in virtù
dell'art. 124 CC (sentenza del Tribunale federale 5A_304/2010 del 27 agosto
2010, consid. 4.3; analogamente: sentenza del Tribunale federale
5A_83/2008/2009 del 28 aprile 2008, consid. 5.1 e 5.2). Nel caso precipuo la
breve durata della vita in comune non giustifica dunque di rifiutare al
convenuto, in applicazione dell'art. 123 cpv. 2 CC, un riparto della prestazione
d'uscita accumulata dalla moglie durante il matrimonio. Che su questo tema si
prospettino modifiche legislative nulla muta ai fini del giudizio (comunicato
20.
ottobre 2010 dell'Ufficio federale di giustizia nella “documentazione” in:
www.ejpd.admin.ch; cfr. anche Geiser,
Revision des Vorsorgeausgleichs in: ZBJV 2010 pag. 132).
4.
Per quanto attiene al contributo alimentare in favore della figlia,
l'appellante censura anzitutto che il Pretore non lo abbia fissato con effetto
retroattivo dal gennaio del 2001. Secondo il Pretore, invece, l'attrice avrebbe
dovuto postulare in via cautelare la modifica dell'assetto convenuto nel quadro
della procedura a protezione dell'unione coniugale, non limitarsi a pretendere
la decorrenza retroattiva del contributo nel memoriale conclusivo, onde la
decorrenza del medesimo dal dicembre del 2008 (sentenza impugnata, pag. 29
consid. 5.2). L'appellante replica che è arbitrario interpretare il silenzio di
lei come una rinuncia al contributo alimentare in favore della figlia per
l'anno precedente l'inoltro della causa, soggiungendo che la procedura a tutela
dell'unione coniugale è superata dall'azione di divorzio e che il Pretore nemmeno
ha aggiornato i contributi alle mutate circostanze. Richiamato il principio inquisitorio
illimitato che governa il diritto di filiazione, essa rivendica pertanto contributi
alimentari compresi tra fr. 1385.– e fr. 1785.– mensili dal gennaio
del 2001 fino al termine degli studi di S__________ (appello, n. 12 pag. 15
segg.).
a) L'art.
137.
cpv. 2 ultima frase CC permette al giudice del divorzio di stabilire contributi
di mantenimento anche “per l'anno che precede la presentazione dell'istanza”,
ma tale possibilità cade qualora la causa di divorzio sia preceduta – come in
concreto – da una procedura a tutela dell'unione
coniugale. In tal caso il giudice del divorzio non può, applicando l'art. 137
cpv. 2 CC, usurpare retroattivamente la competenza del giudice a protezione
dell'unione coniugale (DTF 129 III 63 in basso; cfr. RtiD I-2005 pag. 757 n. 39c). Poco importa che la procedura a tutela dell'unione coniugale sia terminata
con un accordo transattivo (verbale del 22 maggio 2000, pag. 3, nell'inc.
DI.2000.18 richiamato). Nella fattispecie il giudice del divorzio non avrebbe
potuto, di conseguenza, modificare decisioni prese da quello a protezione
dell'unione coniugale. Avrebbe potuto solo statuire, dandosi il caso, in via
provvisionale per il lasso di tempo successivo all'introduzione della causa di
stato (RtiD I-2007 pag. 745 consid. 7a), ossia dall'8 gennaio 2002. Che
poi nel Cantone Ticino si dia unione personale tra giudice delle misure a
protezione dell'unione coniugale e giudice del divorzio ancora non significa
che
l'uno
vada confuso (o identificato) con l'altro.
Le
misure a protezione dell'unione coniugale sono destinate a durare anche in
pendenza di una causa di stato, sempre che non vengano sostituite da provvedimenti
cautelari a mente dell'art. 137 cpv. 2 CC (DTF 129 II 61 consid. 2 con
rimandi). Se non che, come ha rilevato dal Pretore, nella fattispecie l'appellante
non ha mai presentato un'istanza cautelare. Il contributo alimentare per S__________
durante la causa di divorzio è continuato pertanto a essere regolato dall'accordo
raggiunto il 22 maggio 2000 davanti al giudice della protezione dell'unione
coniugale (RtiD I-2006
pag. 669 n. 34c). Se in concreto è giusto scostarsi da
tale principio, ciò si deve al fatto che in appello il convenuto medesimo riconosce
un contributo alimentare di fr. 1100.– mensili per la figlia a valere dal 1° agosto
2007.
(appello, pag. 5 e 10 in fondo). Tale offerta risultando più favorevole
dell'assetto provvisionale (che prevedeva un contributo di fr. 900.– mensili
oltre l'assegno familiare riscosso dalla madre: verbale 22 maggio 2000,
pag. 3 nell'inc. DI.2000.18 richiamato), è nell'interesse della figlia accoglierla.
Altra
è la questione di sapere se il contributo litigioso decorra dal 5 dicembre
2008, come ha deciso il Pretore (sentenza impugnata, dispositivo n. 1), o dal
passaggio in giudicato dell'attuale sentenza. Trattandosi del contributo alimentare
in favore di un coniuge, l'art. 126 cpv. 1 CC consente al giudice di fissarne la
decorrenza anche prima che passi in giudicato l'intera sentenza di divorzio. Se
la sentenza di divorzio non prevede nulla di particolare, l'obbligo di
versamento comincia a decorrere con il passaggio in giudicato del dispositivo che
disciplina il contributo medesimo (RtiD I-2005 pag. 759 consid. 5). V'è da
domandarsi se tale principio valga anche per il contributo alimentare in favore
di un figlio. Il quesito può tuttavia rimanere irrisolto, il convenuto non
censurando la decorrenza dell'obbligo contributivo (osservazioni all'appello,
pag. 4 in basso), proponendone anzi la rivalutazione a fr. 1100.– mensili
dal 1° agosto 2007 (appello, pag. 5 in fondo e pag. 10 in basso). Non v'è ragione per ignorare tale disponibilità.
L'appellante
chiede che per la figlia sia fissato un contributo alimentare anche dopo la
maggiore età, fino al termine degli studi. In proposito il convenuto è rimasto
silente (osservazioni all'appello, pag. 4). Ora, S__________ ha iniziato la Scuola
__________ a __________ nel settembre del 2010 (lettera 30 luglio 2010 del
patrocinatore dell'attrice, agli atti) e dovrebbe terminarla nel luglio del 2014. In simili circostanze si giustifica di prorogare di un anno la durata del contributo che il
Pretore ha limitato – implicitamente – alla maggiore età della ragazza (fino al
25.
luglio 2013). Dopo tale scadenza non è possibile formulare previsioni. Spetterà
a S__________, nel caso in cui sia intenzionata a continuare la formazione, postulare
un adeguato contributo di mantenimento sulla base di un programma di studi da
lei definito (art. 277 cpv. 2 CC).
b)
I criteri per la fissazione di contributi
alimentari in favore di figli minorenni sono già stati evocati dal Pretore
(sentenza impugnata, pag. 29 consid. 5.1). In questa sede basti rammentare che
l'ammontare dipende concretamente dalla capacità finanziaria dei genitori: per
sostanza, reddito del lavoro e, secondo le circostanze, per le entrate
conseguibili facendo uso di buona volontà (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
4ª edizione, pag. 140 n. 21.15c; Berner Kommentar, edizione 1997, nota
58.
ad art. 285 CC). In concreto il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di
S__________ in fr. 1526.– mensili, fondandosi sull'importo previsto dalla
tabella 2008 correlata alle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo (www.lotse.zh.ch) per un figlio su tre, nell'ultima fascia di età, dopo
avere adattato il costo dell'alloggio alla spesa effettiva e tolto la posta per
cura e educazione, prestate in natura dalla madre. Il Pretore ha poi accertato
il reddito di AO 1 in fr. 6315.– mensili e il relativo fabbisogno minimo in
fr. 3342.50, mentre ha ritenuto AP 1 priva di redditi e con un fabbisogno minimo
di fr. 2332.20 mensili, giungendo alla conclusione che l'intero fabbisogno in denaro
della figlia dovesse essere messo a carico del padre, dotato di mezzi sufficienti
per farvi fronte (sentenza impugnata, pag. 30 consid. 5.2.1 e 5.3.2).
L'appellante sostiene che il fabbisogno in denaro di S__________ va
stabilito facendo astrazione dalla coabitazione di M__________ e C__________,
al cui mantenimento in denaro provvede il loro padre, mentre lei si limita a
fornire prestazioni in natura. Il convenuto chiede da parte sua di aggiornare i
dati sul reddito e la sostanza dell'appellante, modificatisi dopo la sentenza
del Pretore (osservazioni all'appello, pag 4 seg.). La richiesta è legittima, già
per il fatto che nel diritto di filiazione vige il principio inquisitorio
illimitato (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II
294; Rep. 1995 pag. 146). E in concreto l'aggiornamento dei dati sui redditi e
la sostanza è legittimo per quanto riguarda entrambi i genitori, essendo
nell'interesse della minorenne, tant'è che questa Camera non si è sottratta
all'integrazione dell'istruttoria. L'attrice obietta che determinante per il
giudizio è nondimeno la situazione dei genitori al momento del divorzio, il 9
giugno 2006 (osservazioni all'appello del convenuto, pag. 3), ma a torto. Determinante
per la definizione del contributo alimentare in favore della figlia è la
situazione più vicina al momento in cui il giudice statuisce sull'ammontare e
la durata dell'obbligo a carico dei genitori.
c)
Per quanto attiene al fabbisogno in denaro di S__________, esso va stimato
in base alla tabella correlata alle note raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo
(sopra, consid. b), cui questa Camera si
ispira per prassi ormai ventennale (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5). I dati relativi ai fabbisogni dei genitori essendo stati
aggiornati in appello, giova riferirsi alla tabella 2009, senza dimenticare i
due fratellastri che vivono nella stessa economia domestica di S__________, il
mantenimento di più minorenni sotto lo stesso tetto consentendo economie di
scala (I CCA, sentenza inc. 11.2006.22 del 10 marzo 2008, consid. 10). Poco
importa che M__________ e C__________ non siano consanguinei di S__________ (appello,
pag. 15 in basso) e che la disponibilità del padre loro non coincida necessariamente
con quella di AO 1. Il fabbisogno in denaro di figli minorenni definito secondo
le citate raccomandazioni è quello medio, valido per almeno tre quarti delle economie domestiche nazionali. Solo in condizioni economiche
particolarmente favorevoli tali fabbisogni possono essere maggiorati del 25%
(RtiD II-2010 pag. 633 consid. 8). Nemmeno l'appellante asserisce tuttavia che
in concreto ricorrano simili estremi.
Ora, secondo la citata tabella 2009 (valida anche per il 2010) un figlio di età compresa fra i 13 e i 18 anni che vive
con due fratelli ha un fabbisogno medio in denaro di
fr. 1675.– mensili, compresi fr. 285.–
mensili per il costo dell'alloggio e fr. 200.– mensili per cura e educazione.
In concreto quest'ultima voce va ridotta del 40%, l'appellante lavorando al 60%
(doc. E prodotto in appello, 3° foglio) e potendo fornire il resto in natura (Rep. 1996 pag. 119 consid. 5). Quanto al costo dell'alloggio,
occorre sostituire l'importo di fr. 285.– previsto dalla tabella con la quota
della spesa effettiva a carico del genitore affidatario (un terzo per il primo
figlio: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für
Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto), ossia fr. 490.– (un terzo di fr. 1470.50: sotto, consid. d ), di modo che il
fabbisogno in denaro di S__________ risulta di fr. 1800.– mensili
(arrotondati). In assenza di dati che consentano una diversa prognosi dopo il luglio
del 2013, tale importo varrà fino al termine degli studi (luglio del 2014).
d)
Quanto alla situazione economica dell'appellante, l'istruttoria di
appello dimostra che nell'agosto del 2007 essa ha ripreso gradualmente
l'attività lucrativa interrotta dopo la nascita di C__________ (doc. E prodotto
in appello, 1° foglio). Dai documenti più recenti si evince che nel 2009 essa
lavorava al 60%, guadagnando fr. 4489.45 netti mensili (doc. E prodotto in
appello, 3° foglio). Considerata anche la quota di tredicesima (senza la
deduzione per il premio della cassa pensione, i supplementi per l'assegno familiare
e l'indennità di economia domestica), lo stipendio netto risulta così di fr. 4885.–
mensili.
L'istruttoria di appello ha consentito di accertare inoltre che l'appellante
è divenuta proprietaria della particella n. 382 RFD di __________, ricevuta in
donazione nel dicembre del 2006, di un mezzo della particella n. 4682 RFD di __________,
comprata nel 2005 insieme con __________, e di un mezzo della particella n. 3161
RFD di __________, ricevuta per divisione ereditaria nel dicembre del 2006
(doc. D: tassazione 2007). La tassazione 2008 (nell'incarto fiscale richiamato
in appello) attesta dipoi che dalla sostanza immobiliare l'appellante trae
redditi per fr. 113 244.– annui, dai quali occorre dedurre però fr. 13 600.–
computati come valore locativo dell'abitazione a __________ (RtiD I-2005 pag.
727.
consid. 4; incarto fiscale richiamato in appello: modulo 7 relativo alla
particella n. 91 RFD __________), fr. 19 740.– per spese di
gestione e manutenzione degli immobili, fr. 25 538.– per interessi passivi
gravanti tali immobili (fr. 38 371.– meno fr. 12 833.– per l'ipoteca sull'abitazione, già
considerata nel fabbisogno: incarto fiscale richiamato in appello, tassazione
2008, posizione 14.3 ed elenco debiti) e fr. 12 000.– per una rendita
vitalizia in favore della madre pattuita in sede di divisione ereditaria
(incarto fiscale richiamato in appello, dichiarazione d'imposta 2008, posizione
15.4
deducibile al 40%), onde un reddito netto annuo di fr. 42 366.–, pari a
fr. 3530.– mensili. Nel complesso l'appellante
dispone pertanto di introiti per fr. 8415.– mensili (arrotondati).
e) ll fabbisogno minimo dell'appellante, che il Pretore ha calcolato
in fr. 2332.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1250.
–, interessi ipotecari fr. 230.–, assicurazione stabili fr. 72.90, assicurazione
dell'economia domestica fr. 44.80, tassa raccolta rifiuti fr. 4.20, tassa controllo
impianto di riscaldamento fr. 10.–, olio combustibile fr.136.80, premio della cassa
malati fr. 322.20, acqua potabile fr. 26.70, energia elettrica fr. 91.25, abbonamento
ai mezzi pubblici di trasporto fr. 135.–, spazzacamino fr. 8.35), va riveduto
in base ai dati più recenti.
Il
minimo esistenziale del diritto esecutivo per un genitore con obblighi di mantenimento
è stato rivalutato, dal 1° settembre 2009, in fr. 1350.– mensili (FU 68/2009 pag. 6292). Circa le spese per l'abitazione, esse contemplano oneri ipotecari per
fr. 1098.35 mensili (doc. A prodotto in appello, 1° e 2° foglio), oltre a costi
accessori per complessivi fr. 372.15 mensili (olio combustibile circa fr. 250.–
mensili: doc. A prodotto in appello, 8° a 10° foglio; manutenzione del bruciatore
fr. 24.20 mensili: doc. A prodotto in appello, 11° foglio; spazzacamino fr. 8.35
mensili: doc. A prodotto in appello, 12° foglio; controllo del bruciatore fr.
4.15
mensili: doc. A prodotto in appello, 13° foglio; assicurazione stabili fr.
85.45
mensili: doc. C prodotto in appello, 2° foglio). Il costo dell'alloggio
ammonta pertanto a fr. 1470.50 mensili, dai quali occorre dedurre le
quote che rientrano nel fabbisogno in denaro dei figli (un terzo in quello di S__________,
un quarto in quello di M__________ e un quinto in quello di C__________: Empfehlungen
zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit.,
pag. 13 in alto); la spesa da inserire nel fabbisogno minimo dell'appellante è pertanto
di fr. 318.65 mensili.
Il
premio della cassa malati risulta di fr. 390.– mensili (doc. B prodotto in
appello, 2° foglio) e quello dell'assicurazione dell'economia domestica e contro
la responsabilità civile di fr. 51.75 mensili (doc. C prodotto in appello,
1° foglio). La tassa rifiuti ammonta a fr. 8.35 mensili (doc. A prodotto in
appello, 4° foglio) e la tassa annuale d'allacciamento e uso delle canalizzazioni
a complessivi fr. 32.90 mensili (doc. A prodotto in appello, 6° e 7°
foglio, limitatamente alla particella n. 91 RFD di __________). Il consumo di elettricità e di acqua potabile, invece, rientrano già nel minimo esistenziale del diritto
esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I;
Rep. 1995 pag. 141;
I CCA, sentenza inc. 11.2009.46 del 15 settembre
2009, consid. 7b; doc. A
prodotto in appello, 5° e 14° foglio segg.).
Il
Pretore ha riconosciuto come spese di trasferta solo il costo del mezzo pubblico
con l'argomento che l'interessata aveva smesso di lavorare. Nel frattempo tuttavia
essa ha ripreso l'attività lucrativa, seppure al 60%. Si giustifica
dunque di riconoscerle i costi d'automobile. Il premio dell'assicurazione RC è
di fr. 120.– mensili (doc. C prodotto in appello, 3° foglio),
mentre nulla è dato di sapere sull'imposta di circolazione o il costo del
posteggio sul luogo di lavoro, ragione per cui non resta che riprendere i dati della
procedura a tutela dell'unione coniugale (fr. 30.65
e fr. 11.65 mensili: doc. P e Q nell'inc. DI.2000. 18). Estinto
il contratto di leasing accertato in quella procedura, non consta che
l'interessata ne abbia stipulato un altro, mentre va considerato il costo del carburante per la trasferta da __________ a __________ (circa
60.
km andata e ritorno, tre giorni la settimana per la durata dell'anno
scolastico, di 37 settimane), stimabile in fr. 200.– mensili.
Infine
l'interessata ha stipulato nel 2007 due polizze di “terzo pilastro” vincolato, per
le quali versa fr. 530.40 mensili (doc. C prodotto in appello, 4° e 5° foglio).
Il Pretore non ne ha tenuto conto, ritenendo che l'appellante benefici già di
un'adeguata previdenza professionale. Non bisogna trascurare tuttavia che l'attrice
lavora solo a tempo parziale, anche per le cure e l'educazione ancora dovute a
S__________ (v. DTF 115 III 10). In esito al presente giudizio poi essa dovrà
cedere parte della sua prestazione d'uscita dalla cassa pensione al marito (sopra,
consid. 3 in fine). Le due polizze di “terzo pilastro” vincolato completano opportunamente,
di conseguenza, la sua copertura previdenziale. Né va dimenticato l'onere
fiscale, che visto l'aumento del reddito da attività lucrativa può essere
prudenzialmente stimato in fr. 1000.– mensili (tassazione 2008 richiamata
in appello, considerati dal 2009 maggiori redditi da attività lucrativa per
circa fr. 19 000.– annui).
Riassumendo,
il fabbisogno minimo dell'appellante risulta di complessivi fr. 4045.– mensili
arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 318.65, premio della cassa malati fr. 390.–, assicurazione
dell'economia domestica fr. 51.75, tassa raccolta rifiuti fr. 8.35, tassa
annuale di allacciamento e uso delle canalizzazioni fr. 32.90, assicurazione
RC dell'automobile fr. 120.–, imposta di circolazione fr. 30.65, posteggio sul
luogo di lavoro fr. 11.65, carburante fr. 200.–, assicurazioni
di “terzo pilastro” vincolato fr. 530.40, imposte fr. 1000.–).
f)
Per quanto concerne le entrate del convenuto, il Pretore le ha calcolate in
fr. 51 780.– annui, operando una media dei redditi da attività
indipendente, da attività accessoria e da capitale accertati dall'autorità
fiscale per gli anni 2000, 2003 e 2004, cui ha aggiunto fr. 24 000.– annui
per il canone di locazione del capannone da carrozziere che il convenuto ha dedotto
dall'utile aziendale. Ne ha desunto, il Pretore, introiti per complessivi fr.
75.
780.–
annui, pari a fr. 6315.– mensili.
Trattandosi
di un lavoratore indipendente, il reddito determinante è quello medio calcolato
sull'arco di più anni, di regola almeno tre, in modo da compensare le eventuali
fluttuazioni. Solo in caso di durevole flessione delle entrate si può tenere
conto del risultato dell'ultimo anno (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c con
rinvii). Dalla documentazione raccolta in appello risulta che
per gli anni dal 2006 al 2008 l'utile aziendale del convenuto è stato accertato
dall'autorità fiscale rispettivamente in fr. 40 000.–, fr. 54 000.– e fr. 30 000.–
(doc. 7 prodotto in appello), per una media di fr. 3444.45 mensili. La
flessione del 2008 non indizia una tendenza negativa durevole, un calo analogo essendosi
verificato anche nel 2002, mentre dal 1999 gli utili aziendali si sono
attestati costantemente fra i fr. 40 000.– e fr. 55 000.– annui
(incarto fiscale richiamato; v. anche i dati riassunti nella sentenza impugnata,
pag. 31 e pag. 27). A ciò si aggiunge il canone di locazione per il capannone di
carrozzeria, che è dedotto dall'utile aziendale e che l'autorità fiscale ha
accertato in fr. 24 600.– annui (doc. 7 prodotto in appello). Da esso si devono togliere
nondimeno gli oneri ipotecari che l'interessato assume personalmente (fr. 11 883.– nel 2008: doc. 7 prodotto in appello) e il corrispettivo versato al Patriziato di __________ per il diritto di superficie su
cui sorge l'immobile (circa fr. 2600.– annui: incarto fiscale richiamato,
dichiarazione d'imposta 1995/96, istanza d'iscrizione del diritto di superficie
allegata), per un totale di fr. 10 117.– annui, ovvero fr.
843.10
mensili. I redditi da capitale appaiono invece trascurabili. Dagli accertamenti
predetti risultano quindi entrate per circa
fr. 4290.– mensili (arrotondati).
L'appellante
sostiene che i dati fiscali non sono attendibili perché il marito mette a
carico della ditta anche spese private. Dalla contabilità, e in
particolare dal conto economico prodotto all'autorità fiscale con le varie
dichiarazioni d'imposta, risulta tuttavia che le poste dei costi sono stabili.
Non si ravvisano variazioni particolari per i costi del personale o altro, ad
esempio per la manutenzione dei veicoli, le spese postali o telefoniche, le
trasferte e le spese di rappresentanza. Anche gli ammortamenti sono costanti,
la flessione delle entrate essendo dovuta essenzialmente a un calo della cifra
d'affari (incarto fiscale richiamato in appello). In circostanze siffatte non
si giustificano correttivi oltre a quelli già apportati dall'autorità fiscale.
A parere dell'appellante, qualora l'interessato si impiegasse come
dipendente nel suo settore di attività, con l'esperienza acquisita potrebbe conseguire un reddito di almeno
fr. 5600.– mensili lordi per tredici mensilità. Considerate le usuali
deduzioni sociali (attorno al 15%), ciò corrisponderebbe a un'entrata netta di
circa fr. 5150.– mensili netti. Inoltre egli si vedrebbe garantire una
previdenza professionale e non necessiterebbe più delle assicurazioni private
da lui contratte (con un risparmio mensile
di fr. 329.–,
rispettivamente di fr. 136.95; sotto, consid. g),
ciò che aumenterebbe in pratica la sua disponibilità di fr. 465.– mensili,
equivalenti a un reddito netto attorno a fr. 5600.– mensili. L'argomentazione è
infruttuosa. Per principio le entrate di un coniuge con
obblighi di mantenimento sono quelle effettive. Un reddito ipotetico, per essergli
imputato, dev'essere alla sua portata, considerata l'età, la formazione
professionale e lo stato di salute, oltre alla situazione sul mercato del
lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito
virtuale non ha, in effetti, carattere punitivo (DTF 128 III 6 prima frase). Sapere
se nella fattispecie si ravvisino gli estremi per imporre a un indipendente di
48.
anni di rinunciare alla propria attività significherebbe verificare se il reddito
ipotetico preteso dall'appellante corrisponda a quello concretamente
conseguibile nel Ticino da un carrozziere con l'esperienza e la formazione
dell'interessato. Sta di fatto che – come si vedrà in appresso – anche volendo
imputare al convenuto un reddito potenziale di fr. 5600.– mensili in luogo dei
fr. 4290.– mensili accertati, l'esito dell'appello
rimarrebbe invariato. Sulla questione non giova pertanto attardarsi.
g) Il Pretore ha definito il fabbisogno minimo del convenuto in fr. 3342.50
(recte: fr. 3906.65) mensili, consistenti nel minimo esistenziale
del diritto esecutivo (fr. 1100.–), nel costo dell'alloggio (fr. 1050.–), negli
oneri ipotecari gravanti il capannone da carrozziere (fr. 1017.65), nel premio
della cassa malati (fr. 239.–) e nelle imposte (fr. 500.–). Anche
tale fabbisogno va aggiornato sulla base dei dati più recenti.
Il
minimo esistenziale del diritto esecutivo per un debitore che vive solo è stato
rivalutato, dal 1° settembre 2009, in fr. 1200.– (FU 68/2009 pag. 6292). A
titolo di locazione il convenuto paga oggi fr. 1280.60 mensili (doc. 1 prodotto
in appello). Il premio della cassa malati è di fr. 328.40 mensili (doc. 2
prodotto in appello) e quello dell'assicurazione economia domestica di fr.
32.65
mensili (doc. 5), mentre l'assicurazione della barca non rientra nella
nozione di fabbisogno minimo. Gli interessi passivi gravanti il capannone sono già
stati dedotti dal reddito immobiliare e non vanno più computati nel fabbisogno.
Il convenuto ha stipulato inoltre un'assicurazione
sulla vita per la quale paga un premio di fr. 329.– mensili e un'assicurazione
di previdenza “terzo pilastro” che gli costa fr. 136.95 mensili (doc. 3 e 4
prodotti in appello). Visto che come indipendente egli non ha una un “secondo pilastro”,
tale copertura si giustifica. Inoltre tali polizze sono anche nell'interesse
della figlia, giacché assicurano il rischio di morte. Il carico fiscale può
essere stimato sulla base delle tassazioni più recenti, tenuto conto delle
fluttuazioni del reddito aziendale, in fr. 300.– mensili (doc. 7 prodotto in
appello). In definitiva il fabbisogno del convenuto ammonta a fr. 3608.–
mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo
dell'alloggio fr. 1280.60, premio della cassa malati fr. 328.40, assicurazione dell'economia domestica fr. 32.65, assicurazione sulla vita fr. 329.–, assicurazione di “terzo pilastro”
fr. 136.95, imposte fr. 300.–).
h) Alla luce di quanto precede la situazione
economica degli interessati si presenta come segue. Il
marito ha un reddito effettivo di fr. 4290.– mensili, ma ai fini del giudizio
ci si può dipartire anche da un reddito ipotetico di fr. 5600.– mensili (sopra,
consid. f). Con un fabbisogno minimo di fr. 3608.– mensili egli ha dunque una
disponibilità effettiva di fr. 682.– mensili (e potenziale di fr. 1992.– mensili).
La moglie ha entrate per fr. 8415.– e un fabbisogno minimo di fr. 4045.–, con
un margine disponibile di fr. 4370.– mensili. La figlia, senza redditi, ha un
fabbisogno in denaro di fr. 1800.– mensili. Nel
complesso i genitori hanno pertanto una disponibilità effettiva di
fr. 5052.– mensili (e potenziale di fr. 6362.– mensili). Ora, contrariamente
all'opinione dell'appellante, entrambi i genitori devono
contribuire al mantenimento dei figli secondo le loro possibilità (art. 276 e
285.
cpv. 1 CC). Il contributo alimentare a carico del convenuto va calcolato perciò
in base al riparto del fabbisogno in denaro della figlia secondo il margine disponibile
di lui (I CCA, sentenze inc. 11.2005. 147 del 4 agosto 2006 consid. 6 con
numerosi rimandi; inc. 11.2004.58 del 22 dicembre 2005, consid. 11; inc.
11.2003.80
del 5 luglio 2004 consid. 9). Ne segue che, anche con un reddito ipotetico
di fr. 5600.– mensili egli sarebbe chiamato a finanziare il mantenimento in
denaro di S__________ versando fr. 565.– mensili (fr. 1800.– x 1992 : 6362,
arrotondati). Ci si attenesse al reddito effettivo, il contributo sarebbe
finanche di fr. 245.– mensili (fr. 1800.– x 682 : 5052, arrotondati). La
sentenza del Pretore risulta così favorevole all'appellante.
L'attrice
sottolinea di prestare alla figlia cura e educazione in natura, ciò che dovrebbe
bastare. L'affermazione è veritiera solo in parte, giacché alla figlia l'interessata
presta cura e educazione in natura solo al 40% (sopra, consid. c). Per di più,
si volesse anche reintegrare nel fabbisogno in denaro della figlia il 40% della
posta per cura e educazione prevista dalle note raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo, l'esito del giudizio non muterebbe. Il fabbisogno in denaro di S__________
passerebbe difatti, in tal caso, a fr. 1880.– mensili (il 40% di fr. 200.– dà
fr. 80.– mensili). Si imputasse pure al convenuto un reddito ipotetico di fr.
5600.
– mensili, AO 1 sarebbe tenuto a contribuire al mantenimento della figlia con
fr. 590.– mensili (fr. 1880.– x 1992 : 6362, arrotondati). Da parte sua l'appellante
dovrebbe assicurare i restanti fr. 1290.– mensili. Anche in siffatta
ipotesi, dunque, il giudizio impugnato le rimane favorevole.
Il
principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione induce a verificare,
da ultimo, che nei confronti dell'appellante tutti e i tre figli siano trattati
su base paritaria. Ora, gli atti consentono di appurare che con il suo margine
disponibile di fr. 4370.– mensili l'interessata è in grado di coprire sia
la quota del fabbisogno in denaro di S__________ a suo carico, sia l'intero
fabbisogno in denaro di M__________ e di C__________ (che per altro essa
dichiara mantenuti dal padre). Come si vedrà ancora,
in
effetti (consid. 7), l'appellante deve assicurare a S__________ fr. 700.–
mensili (fabbisogno in denaro di fr. 1800.– mensili, meno il contributo alimentare
del padre di fr. 1100.– mensili). Il fabbisogno in denaro di M__________
ammonta a fr. 1440.– mensili (fr. 1515.– dedotto il 40% della posta per
cura e educazione di fr. 330.– prestata in natura dalla madre e sostituito il
costo dell'alloggio di fr. 310.– con un quarto della spesa effettiva di fr.
1470.
) e quello di C__________ a fr. 1365.– mensili (fr. 1515.– dedotto il
40% della posta per cure e educazione di fr. 330.– prestata in natura dalla madre
sostituito il costo dell'alloggio di fr. 310.– con un quinto della spesa
effettiva di fr. 1470.50). Ciò esclude che gli interessi dei due figli minori
possano essere compromessi dall'esito del presente giudizio.
II. Sull'appello
di AO 1
5.
Contro la liquidazione del regime dei beni l'appellante insorge
anzitutto ricordando che la suocera lo ha convenuto a suo tempo davanti alla
Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere il rimborso di un mutuo
di fr. 100 000.– a lui concesso il 6 novembre 1995, circa sei mesi dopo il
matrimonio. Tale vertenza si è chiusa mediante una transazione in forza della
quale egli ha tacitato la suocera con un versamento di fr. 50 000.– che costituirebbe
un passivo da inserire nella sua massa degli acquisti (appello, pag. 6). L'argomentazione
non può essere condivisa. Invero su quel prestito il Pretore non si è espresso.
Sia come sia, il mutuo è stato inserito nella contabilità aziendale (doc. H e
I; incarto fiscale richiamato, dichiarazione d'imposta 1997/98, bilancio al 31
dicembre 1995), tant'è che non figura nel modulo relativo all'elenco dei debiti
coniugali (privati) per il biennio tributario. E, come si è spiegato (consid. 2d),
il Pretore ha ascritto attivi e passivi aziendali ai beni propri del convenuto.
L'interessato non pretende che gli attivi aziendali pertengano ai suoi
acquisti. Ne deriva che il debito nei confronti della suocera non entra in considerazione
per il calcolo della partecipazione all'aumento.
6.
L'appellante
rivendica altresì fr. 115 000.– come partecipazione all'aumento di valore dell'abitazione
dell'attrice in seguito ai lavori di ristrutturazione. Il Pretore ha ritenuto
che il convenuto non distinguesse fra beni propri e acquisti, ricordando che il
plusvalore di un bene proprio resta a beneficio del proprietario (sentenza
impugnata, pag. 18 consid. 3.3.2.3). L'appellante oppone, in sintesi, che
secondo la perizia il valore attuale dell'abitazione è di fr. 650 000.– e
corrisponde a quello dopo la ristrutturazione, mentre agli atti risulta un
investimento di soli fr. 419 319.65. La moglie, da parte sua, non ha dimostrato di avere
investito beni propri nell'operazione. Anzi, il perito ha rilevato che per
parecchi lavori mancano liquidazioni finali e fatture. A parere dell'appellante,
pertanto, la differenza di fr. 230 000.– corrisponde necessariamente al
valore di lavori eseguiti da lui, dalla moglie e da artigiani pagati con
prestazioni della sua carrozzeria o con denaro proveniente dai redditi dei
coniugi. In mancanza di prove contrarie che l'attrice non ha recato, tali
investimenti si presumono acquisti giusta l'art. 200 CC e, la casa rimanendo
proprietà della moglie, fondano un credito in suo favore di fr. 115 000.–
(appello, pag. 6 in basso). L'attrice obietta che i lavori eseguiti dal marito
sono compensati con le prestazioni da lei fornite tenendo la contabilità dell'azienda
e ricorda che l'abitazione era già stata ristrutturata al momento del matrimonio
(osservazioni, pag. 6 seg.).
In realtà
il convenuto parte dal fallace presupposto per cui il valore venale di uno stabile
corrisponda per forza alla somma degli investimenti profusi nell'acquisto e nell'edificazione
(cfr. DTF 134 III 42). La stima del perito relativa al valore venale della proprietà
dopo la ristrutturazione, invece, non basta a dimostrare l'entità degli investimenti,
già per il fatto che il prezzo d'acquisto considerato dal perito non corrisponde
necessariamente al valore venale della proprietà, tanto meno nel caso specifico
in cui la compravendita è stata stipulata fra madre e figlia (doc. C). Il
perito ha constatato altresì che al momento del matrimonio erano già avvenuti
vari pagamenti, che i lavori dovevano già essere stati eseguiti “quasi interamente” prima del matrimonio (referto del 12 aprile
2005, pag. 10, risposta n. 1.2.1), che agli atti mancano le fatture dettagliate
e le liquidazioni finali di alcuni artigiani e che verosimilmente si è fatto
capo ad altri mezzi di finanziamento oltre al mutuo ipotecario (referto, pag. 1 in fondo e pag. 9). Ora, quanto esisteva al momento del matrimonio costituiva un bene proprio (art.
198.
n. 2 CC) su cui – di per sé – il convenuto non potrebbe avanzare pretese, tranne
dimostrare di avere svolto lui stesso i lavori o avere procurato i fondi per
pagarli. Sui lavori da lui eseguiti già si è detto (sopra, consid. 2b). L'appellante,
poi, riconosce di non avere potuto dimostrare
un investimento di fr. 10 000.– in contati nel fondo dell'attrice (appello,
pag. 6 in basso).
Certo, la
perizia lascia intendere che talune opere siano state ultimate dopo il matrimonio,
entro la fine del 1995. Eccetto due lavori eseguiti dal marito e già
considerati (fr. 650.– per interventi da elettricista e fr. 4500.–
per i soffitti ribassati: sopra, consid. 2b in fine), il referto non indica però
quali siano. Spettava all'appellante, che fa valere pretese su un bene proprio
della moglie, dimostrare quali fossero gli investimenti di lei durante il
regime matrimoniale, onde un compenso degli acquisti di lei nei confronti dei
beni propri (art. 209 cpv. 3 CC). A quel momento egli avrebbe potuto valersi
della presunzione dell'art. 200 cpv. 3 CC, riservata la facoltà per la moglie
di dimostrare di avere proceduto al finanziamento con beni propri. Il convenuto
tuttavia nemmeno indica quali lavori di ristrutturazione e per quale importo
siano stati eseguiti dopo il 26 maggio 1995. E non incombe alla Camera condurre indagini d'ufficio per
appurare se risultino lavori pagati dopo la celebrazione del matrimonio, in
materia di pretese patrimoniali fra coniugi non applicandosi il principio
inquisitorio, tanto meno illimitato (FamPra.ch 2001 pag. 129 consid. 2 con richiami;
Cocchi/Trezzini, CPC ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419b). Al riguardo
l'appello si rivela, di conseguenza, privo di fondamento.
7.
L'appellante si duole che il Pretore non abbia suddiviso a metà la
prestazione d'uscita accumulata dalla moglie durante il matrimonio presso il
rispettivo istituto di previdenza, riconoscendogli solo la quota di un quarto.
Egli contesta che sussistano motivi in concreto per derogare al riparto previsto
dall'art. 122 cpv. 1 CC e chiede di ordinare alla cassa pensione della moglie
di versare su un suo conto di libero passaggio la metà di tale prestazione, ovvero
fr. 34 353.35 (appello, pag. 8 e 9). Simili argomenti sono già stati esaminati
vagliando l'appello dell'attrice (consid. 3b). E, come detto (consid. 3d, 3e e 3f), essi risultano provvisti di buon diritto. Su questo punto l'appello del convenuto merita
accoglimento.
Per quel
che riguarda l'ammontare dei crediti reciproci (art. 122 cpv. 2 CC), l'art. 142
cpv. 1 CC dispone che, dandosi mancata intesa, il giudice si limita a fissare la percentuale della prestazione d'uscita
spettante a ogni coniuge (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 3c). Non compete dunque
a questa Camera fissare l'importo da trasferire. Nel
quadro del sindacato odierno si indicherà unicamente la suddivisione a metà
della prestazione d'uscita maturata dall'attrice durante il matrimonio, dal 26
maggio 1995 al
4.
luglio
2006, giorno in cui la sentenza di divorzio del 9 giugno 2006 (non appellata
sul principio dello scioglimento del matrimonio), notificata il 13 giugno
2006.
al patrocinatore del convenuto e il giorno successivo a quello
dell'attrice, ha acquisito forza di giudicato. Non appena acquisito carattere
definitivo anche l'odierna sentenza,
il fascicolo processuale sarà trasmesso “al giudice competente secondo la legge
del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” (art. 142 cpv. 2 CC), ovvero –
nel Ticino – al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(art. 25a cpv. 1 LFLP combinato con l'art. 73 cpv. 1 LPP, art. 8 cpv. 1
LALPP), il quale determinerà l'importo vincolante per l'istituto di previdenza.
8.
Quanto al contributo per S__________, le censure dell'appellante già
sono state esaminate trattando l'appello dell'attrice (sopra, consid. 4). Basti
ricordare che il padre medesimo propone per la figlia un contributo di fr.
900.
– mensili fino al 31 luglio 2007 e di fr. 1100.– mensili in seguito, offerta
più favorevole del contributo alimentare che risulterebbe applicando gli
accertamenti desumibili dall'istruttoria di appello. Il contributo in favore di
S__________ va fissato quindi in fr. 1100.– mensili, mentre gli assegni
familiari continueranno a essere percepiti dalla madre, né il convenuto chiede
il contrario. Circa la decorrenza del contributo, già si è spiegato che esso è
dovuto dal 1° agosto 2007 (sopra, consid. 4a). La clausola di adeguamento al
rincaro, incontestata nel suo principio, va riportata alla data del presente
giudizio, i dati accertati in appello risalendo per l'essenziale al 2009. La
sentenza impugnata va riformata di conseguenza.
III. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
9.
Gli oneri e le ripetibili dell'appello presentato dall'attrice
seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese),
fermo restando che le spese di seconda sede comprendono metà dei costi dovuti
all'audizione della figlia (fr. 500.–), alla quale il Pretore avrebbe dovuto procedere
d'ufficio (art. 144 cpv. 2 CC). In seguito all'appello AP 1 ottiene fr. 11 788.95 come liquidazione del regime dei beni
(invece dei fr. 50 000.– richiesti e dei fr. 13 508.55 posti a suo carico dal
Pretore) e un aumento di fr. 200.– mensili del contributo per la figlia
dall'agosto del 2007 al novembre del 2008, come pure a fr. 1100.– mensili per
un anno dopo la maggiore età, mentre soccombe sul contributo retroattivo per la
figlia e sul riparto della prestazione d'uscita dalla cassa pensione (attorno
ai fr. 17 000.– litigiosi). Tutto considerato, si giustifica perciò che essa
sopporti cinque sesti degli oneri processuali. L'altro sesto va a carico del
convenuto, che ha proposto di respingere l'appello e che ha diritto a
un'indennità per ripetibili ridotta, commisurata all'impegno profuso dal suo
patrocinatore nella stesura delle osservazioni.
Gli oneri
e le ripetibili dell'appello presentato dal convenuto seguono anch'essi la reciproca
soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese) e le spese di seconda sede
comprendono a loro volta metà dei costi per l'audizione della figlia. Con
l'appello AO 1 ottiene causa vinta sul riparto della prestazione d'uscita
maturata dalla moglie presso la relativa cassa pensione (circa fr. 17 000.–
litigiosi) e sulla riduzione del contributo per la figlia da fr. 1526.– mensili
(assegni familiari inclusi) a fr. 1100.– mensili (assegni familiari non
compresi), ma soccombe sul rimanente periodo, come pure sulla liquidazione del
regime dei beni (che chiedeva di aumentare da fr. 13 508.55 a fr.
115.
000.–). Tenuto conto di ciò, si giustifica di addebitargli tre
quarti degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alla controparte
un'indennità ridotta per ripetibili.
Nel
complesso l'esito del pronunciato odierno non influisce apprezzabilmente, per
converso, sul dispositivo inerente agli oneri processuali (divisi a metà) e
alle ripetibili (compensate) di prima sede, che può rimane invariato.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
10.
Circa
i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ove appena si
considerino le vicendevoli pretese in liquidazione del regime matrimoniale
(fr. 63 508.65 la moglie, fr. 101 491.65 il marito), il
riparto della prestazione d'uscita della moglie (un quarto di circa fr. 70 000.– per
entrambe le parti) e si capitalizzi la differenza tra gli importi stabiliti dal
Pretore come contributo alimentare per la figlia, quelli richiesti dalla madre
e quelli offerti dal padre.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso
che i dispositivi n. 1.3 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:
1.3 Il
contributo alimentare in favore di S__________ è dovuto dal 1° agosto 2007
fino al 31 luglio 2014.
2. In
liquidazione dei rapporti di dare e avere correlati allo scioglimento del
matrimonio AO 1 è tenuto a versare a AP 1 l'importo di fr. 11 788.95 entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
II. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2500.–
b) ascolto
della figlia fr. 250.–
c) spese fr. 50.–
fr. 2800.–
sono
posti per cinque sesti a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1,
al quale l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
III. L'appello
di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1.1, 1.2, 1.3 e
3 della sentenza impugnata sono così riformati:
1.1 AO
1 è tenuto a versare a AP 1, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare per
la figlia S__________ di fr. 1100.– mensili (assegni familiari non compresi).
1.2 Il contributo sarà adeguato ogni
anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 2011,
con indice base quello del novembre 2009.
1.3 Il
contributo alimentare in favore di S__________ è dovuto dal 1° agosto 2007
fino al 31 luglio 2014.
3. AO
1 ha diritto alla metà della prestazione d'uscita maturata da AP 1 presso il rispettivo
istituto di previdenza professionale durante il matrimonio, dal 26 maggio 1995
al 4 luglio 2006.
Passato
in giudicato il presente dispositivo, gli atti saranno trasmessi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, che fisserà gli importi vincolanti per
l'istituto di previdenza.
IV. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2500.–
b) ascolto
della figlia fr. 250.–
c) spese fr.
50.–
fr.
2800.–
sono
posti per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico di AP 1,
alla quale l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
V. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
a:
– Pretura
del Distretto di Blenio;
– Cassa
pensione
(in
estratto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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