Lexipedia

Decisione

11.2009.120

Interdizione. Appello irricevibile

27 luglio 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 155.2003

(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità

di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del

27 febbraio 2008 dalla

CO 1

nei confronti di

RI 1 ;

esaminati

gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello (“ricorso”) del 24 giugno 2009 presentato da RI 1 contro la decisione

emessa il 16 giugno 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. RI 1 (1967) ha ottenuto il 20 febbraio 2003 dalla Commissione

tutoria regionale 8 l'istituzione di una curatela volontaria. Il 20 luglio 2005

la misura è stata sostituita da una curatela amministrativa (art. 393 n. 2 CC)

e in qualità di curatore è stato designato l'avv. PI 1. Il 21 febbraio 2008 la

Commissione tutoria regionale ha poi privato provvisoriamente RI 1 dei diritti

civili (art. 386 cpv. 2 CC), nominandogli lo stesso avvocato PI 1 in qualità di

rappresentante, e il 3 giugno 2008 ha revocato la curatela amministrativa.

B. Nel frattempo, il 27 febbraio 2008, la Commissione tutoria regionale

ha chiesto all'Autorità di vigilanza sulle tutele l'interdizione di RI 1 sulla

base dell'art. 369 CC (infermità o debolezza di mente). L'Autorità di vigilanza

ha affidato il 18 marzo 2009 al dott. __________ di __________,

psichiatra e psicoterapeuta, l'esecuzione di una

perizia sulla persona del tutelando, verificandone l'eventuale infermità, debolezza

di mente o alcolismo e la necessità di misure di protezione. Nel suo referto

del 15 maggio 2009 lo specialista ha accertato che il paziente “è affetto da

una sindrome da dipendenza inveterata da bevande alcoliche e da un disturbo

della personalità organico su pregresso trauma cranico”, ciò che gli impedisce

di provvedere in modo adeguato ai propri interessi dal punto di vista personale

e gestionale, richiedendo durevole protezione e assistenza.

C. RI 1 è stato sentito personalmente il 4 giugno 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, davanti alla quale ha dichiarato “di non

capire la necessità di un tutore”. Statuendo con decisione del 16 giugno 2009,

l'Autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione “in base all'art. 369

CC”, invitando la Com­missione tutoria regionale a designare la persona del tutore.

Essa non ha prelevato tasse né spese.

D. Contro la decisione appena citata RI 1 ha introdotto all'Autorità

di vigilanza un “ricorso” del 24 giugno 2009 nel quale si dichiara

“non d'accordo con la vostra decisione di non togliermi il tutore” e “a me

quello che potrebbe essere utile è il curatore amministrativo”. Il memoriale,

trasmesso a questa Camera il 14 luglio 2009 per competenza, non è stato intimato

alla Commissione tutoria regionale.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili

entro venti giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art.

39.

LAC). Lo scritto dell'interessato, tempestivo, può dunque essere trattato

solo come appello. Direttamente toccato dalla decisione impugnata, l'interdicendo

è inoltre legittimato a ricorrere.

2.

In concreto l'Autorità di vigilanza ha pronunciato

l'interdizione fondandosi sul citato rapporto 15 maggio 2009 del dott. __________,

dal quale risulta che l'interdicendo è affetto – come si è anticipato – “da una sindrome da dipendenza inveterata da

bevande alcoliche e da un disturbo della personalità organico su pregresso

trauma cranico”. Sempre secondo lo specialista, “a causa del persistente e non

arginabile comportamento consumatorio e del disturbo psichico organico

l'interdicendo non appare (…) in grado di provvedere in modo autonomo ai propri

interessi personali e gestionali”. Considerato che “disturbo psichico e alcolismo

vanno di pari passo”, l'Autorità di vigilanza ha pronunciato la misura tutelare

per debolezza di mente (art. 369 cpv. 1 CC) e non per alcolismo (art. 370 CC).

3.

Nel suo memoriale del 24 giugno 2009 l'appellante si dichiara “non

d'accordo con la vostra decisione di non togliermi il tutore”, soggiungendo che

“a me quello che potrebbe essere utile è il curatore amministrativo”. E ribadisce:

“Quindi ve lo ripeto: non sono d'accordo con la persistenza del tutore”. In

circostanze del genere si può legittimamente desumere che egli postuli il

rigetto dell'interdizione e il mantenimento della curatela amministrativa. Il

problema è che egli non ha impugnato la revoca di quest'ultima, avvenuta il 3

giugno 2008, né la privazione provvisoria dei diritti civili, decisa dalla

Commissione tutoria regionale ancor prima, il 21 febbraio 2008. Nelle

circostanze descritte l'appello può ritenersi diretto solo contro

l'interdizione.

Ora, che

l'appellante contesti la tutela è chiaro. Non si capisce invece per quali ragioni

ciò dovrebbe avvenire. L'interessato non si confronta neppure di scorcio con i

motivi addotti dall'Autorità di vigilanza a giustificazione del provvedimento,

tant'è che ignora l'analisi della sua situazione personale e non si esprime per

nulla sul disturbo della personalità diagnosticatogli dallo specialista. Non è

quindi dato di comprendere perché la curatela amministrativa – che si limita

alla gestione della sostanza – sarebbe sufficiente, mentre l'interdizione non sarebbe

idonea, allorquando

egli

necessita principalmente di assistenza personale. Nella misura poi in cui

critica il rappresentante provvisorio, rimproverandogli di essersi disinteressato

di lui, l'appellante muove una doglianza fuori argomento, oggetto dell'attuale procedura

essendo unicamente – come si è spiegato – l'istituzione della tutela. Ne segue

che, sfornito di sufficiente motivazione, l'appello dev'essere dichiarato irricevibile

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5) e sfugge a ulteriore

disamina.

4.

Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art.

148.

cpv. 1 CPC), ma nel caso precipuo si giustifica di rinunciare a ogni

prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC), l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni

giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone inoltre

problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.

6.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizio­ne è ammissibile il ricorso

in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni

di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione

a:

;, .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.

113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster