11.2009.120
Interdizione. Appello irricevibile
27 luglio 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2009.120
Data decisione, Autorità:
27.07.2009, ICCA
Titolo:
Interdizione. Appello irricevibile
APPELLO
INFERMITÀ E DEBOLEZZA MENTALE
art. 369 CC
art. 309 cpv. 2 let. f CPC-TI
Incarto n.
11.2009.120
Lugano
27 luglio
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 155.2003
(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità
di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del
27 febbraio 2008 dalla
CO 1
nei confronti di
RI 1 ;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello (“ricorso”) del 24 giugno 2009 presentato da RI 1 contro la decisione
emessa il 16 giugno 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. RI 1 (1967) ha ottenuto il 20 febbraio 2003 dalla Commissione
tutoria regionale 8 l'istituzione di una curatela volontaria. Il 20 luglio 2005
la misura è stata sostituita da una curatela amministrativa (art. 393 n. 2 CC)
e in qualità di curatore è stato designato l'avv. PI 1. Il 21 febbraio 2008 la
Commissione tutoria regionale ha poi privato provvisoriamente RI 1 dei diritti
civili (art. 386 cpv. 2 CC), nominandogli lo stesso avvocato PI 1 in qualità di
rappresentante, e il 3 giugno 2008 ha revocato la curatela amministrativa.
B. Nel frattempo, il 27 febbraio 2008, la Commissione tutoria regionale
ha chiesto all'Autorità di vigilanza sulle tutele l'interdizione di RI 1 sulla
base dell'art. 369 CC (infermità o debolezza di mente). L'Autorità di vigilanza
ha affidato il 18 marzo 2009 al dott. __________ di __________,
psichiatra e psicoterapeuta, l'esecuzione di una
perizia sulla persona del tutelando, verificandone l'eventuale infermità, debolezza
di mente o alcolismo e la necessità di misure di protezione. Nel suo referto
del 15 maggio 2009 lo specialista ha accertato che il paziente “è affetto da
una sindrome da dipendenza inveterata da bevande alcoliche e da un disturbo
della personalità organico su pregresso trauma cranico”, ciò che gli impedisce
di provvedere in modo adeguato ai propri interessi dal punto di vista personale
e gestionale, richiedendo durevole protezione e assistenza.
C. RI 1 è stato sentito personalmente il 4 giugno 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, davanti alla quale ha dichiarato “di non
capire la necessità di un tutore”. Statuendo con decisione del 16 giugno 2009,
l'Autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione “in base all'art. 369
CC”, invitando la Commissione tutoria regionale a designare la persona del tutore.
Essa non ha prelevato tasse né spese.
D. Contro la decisione appena citata RI 1 ha introdotto all'Autorità
di vigilanza un “ricorso” del 24 giugno 2009 nel quale si dichiara
“non d'accordo con la vostra decisione di non togliermi il tutore” e “a me
quello che potrebbe essere utile è il curatore amministrativo”. Il memoriale,
trasmesso a questa Camera il 14 luglio 2009 per competenza, non è stato intimato
alla Commissione tutoria regionale.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili
entro venti giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art.
39.
LAC). Lo scritto dell'interessato, tempestivo, può dunque essere trattato
solo come appello. Direttamente toccato dalla decisione impugnata, l'interdicendo
è inoltre legittimato a ricorrere.
2.
In concreto l'Autorità di vigilanza ha pronunciato
l'interdizione fondandosi sul citato rapporto 15 maggio 2009 del dott. __________,
dal quale risulta che l'interdicendo è affetto – come si è anticipato – “da una sindrome da dipendenza inveterata da
bevande alcoliche e da un disturbo della personalità organico su pregresso
trauma cranico”. Sempre secondo lo specialista, “a causa del persistente e non
arginabile comportamento consumatorio e del disturbo psichico organico
l'interdicendo non appare (…) in grado di provvedere in modo autonomo ai propri
interessi personali e gestionali”. Considerato che “disturbo psichico e alcolismo
vanno di pari passo”, l'Autorità di vigilanza ha pronunciato la misura tutelare
per debolezza di mente (art. 369 cpv. 1 CC) e non per alcolismo (art. 370 CC).
3.
Nel suo memoriale del 24 giugno 2009 l'appellante si dichiara “non
d'accordo con la vostra decisione di non togliermi il tutore”, soggiungendo che
“a me quello che potrebbe essere utile è il curatore amministrativo”. E ribadisce:
“Quindi ve lo ripeto: non sono d'accordo con la persistenza del tutore”. In
circostanze del genere si può legittimamente desumere che egli postuli il
rigetto dell'interdizione e il mantenimento della curatela amministrativa. Il
problema è che egli non ha impugnato la revoca di quest'ultima, avvenuta il 3
giugno 2008, né la privazione provvisoria dei diritti civili, decisa dalla
Commissione tutoria regionale ancor prima, il 21 febbraio 2008. Nelle
circostanze descritte l'appello può ritenersi diretto solo contro
l'interdizione.
Ora, che
l'appellante contesti la tutela è chiaro. Non si capisce invece per quali ragioni
ciò dovrebbe avvenire. L'interessato non si confronta neppure di scorcio con i
motivi addotti dall'Autorità di vigilanza a giustificazione del provvedimento,
tant'è che ignora l'analisi della sua situazione personale e non si esprime per
nulla sul disturbo della personalità diagnosticatogli dallo specialista. Non è
quindi dato di comprendere perché la curatela amministrativa – che si limita
alla gestione della sostanza – sarebbe sufficiente, mentre l'interdizione non sarebbe
idonea, allorquando
egli
necessita principalmente di assistenza personale. Nella misura poi in cui
critica il rappresentante provvisorio, rimproverandogli di essersi disinteressato
di lui, l'appellante muove una doglianza fuori argomento, oggetto dell'attuale procedura
essendo unicamente – come si è spiegato – l'istituzione della tutela. Ne segue
che, sfornito di sufficiente motivazione, l'appello dev'essere dichiarato irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5) e sfugge a ulteriore
disamina.
4.
Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art.
148.
cpv. 1 CPC), ma nel caso precipuo si giustifica di rinunciare a ogni
prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC), l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni
giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone inoltre
problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.
6.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione è ammissibile il ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni
di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione
a:
;, .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.
113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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