11.2009.122
Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza
4 gennaio 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2009.122
Data decisione, Autorità:
04.01.2010, ICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 3 cpv. 3 LAG
Incarto n.
11.2009.122
Lugano
4 gennaio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2007.13
(separazione su richiesta unilaterale e riconvenzionale di divorzio) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 17 gennaio 2007
da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 ),
giudicando
ora sulla decisione del 30 giugno 2009 con cui il Pretore ha respinto la domanda
di assistenza giudiziaria formulata il 13 novembre 2007 dal convenuto;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso (“appello”) del 22 luglio 2009 presentato da AP 1 contro la decisione
del 30 giugno 2009 emessa dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al
ricorso;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1957) e AO 1 (1954), cittadini della Repubblica ex iugoslava
di Macedonia, si sono sposati a S. Vasilevo (__________) il 10 maggio
1976. Dal matrimonio sono nate __________ (1977), __________ (1981) e __________
(1986-1995).
B. Con sentenza del 30 giugno 2009 il
Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto il
matrimonio per divorzio, ha liquidato il regime dei
beni stabilendo che ogni coniuge rimanesse proprietario di quanto in suo possesso,
ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita
dall'altro durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza,
ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
per definire l'entità di tale quota non appena la sentenza di divorzio fosse
passata in giudicato, ha disposto che ogni coniuge avrebbe provveduto da sé al
proprio mantenimento e ha respinto tutte le altre domande. Con decisioni di
quello stesso 30 giugno 2009 egli ha respinto anche le richieste di assistenza
giudiziaria presentate dai coniugi.
C. Contro il diniego dell'assistenza
giudiziaria AP 1è insorto a questa Camera con un ricorso (“appello”) del 22 luglio 2009 per ottenere il conferimento del beneficio. Identica richiesta egli
formula anche in appello. Per sua natura il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria
il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda
istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio
di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine).
Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
2.
L'art.
5.
cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di
invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza
giudiziaria. Nella fattispecie tale ipotesi non appare proficua. Più opportuno
sarebbe interpellare il Cantone, giacché una lite sull'assistenza giudiziaria
oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa.
Un patrocinatore d'ufficio è chiamato, infatti, ad assolvere
una funzione pubblica nell'ambito di un rapporto giuridico con lo Stato (RtiD
I-2009 pag. 599 n. 2c consid. 2 con richiami). Resta il fatto che – nel Ticino
almeno – lo Stato non può contestare né il conferimento né il rifiuto né la
revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1
Lag). Può solo impugnare la successiva decisione con cui l'“autorità di
concessione” tassa la nota
professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c
con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze descritte conviene,
dunque, procedere senza indugio all'emanazione del giudizio.
3.
Il
Pretore ha rifiutato a AP 1 l'assistenza giudiziaria, rilevando che con un margine disponibile di
fr. 274.30 mensili questi non può considerarsi indigente (nel senso dell'art.
3.
cpv. 1 Lag). Inoltre, ha soggiunto il primo giudice, nell'istanza AP 1 ha deliberatamente
sottaciuto di essere comproprietario insieme con la moglie di un immobile in
Macedonia, ciò che costituisce motivo di revoca e – a fortiori – di
diniego del beneficio.
4.
Il
ricorrente fa valere di avere dichiarato all'udienza preliminare l'esistenza
dell'immobile in Macedonia, spiegando che esso è stato già suddiviso in
comproprietà con la moglie. Adduce inoltre di avere sopportato negli ultimi
anni “diverse altre procedure giudiziarie”, nelle quali gli è stata rifiutata l'assistenza
gratuita, ciò che gli ha cagionato “ingenti costi e debiti”. Soggiunge che nella
causa di divorzio la moglie pretendeva un contributo alimentare di fr. 800.–
mensili e rivendicava un importante capitale in liquidazione del regime dei
beni, sicché l'interesse in gioco era altissimo. Il ricorrente sottolinea poi di
non avere altre entrate e che con un reddito di fr. 2386.– mensili egli versa
in gravi ristrettezze economiche, le quali “risultano oggettivamente
incompatibili con le spese procedurali e legali relative alla presente
procedura di divorzio, per di più di natura contenziosa”. Quanto all'immobile
in Macedonia, esso è “di dubbio valore”, oltre che in comproprietà con la
moglie. Per di più, a suo avviso, quand'anche si considerasse l'immobile alla
stregua di un attivo, tale attivo sarebbe vanificato dal passivo da lui accumulato
in seguito al mancato pagamento dei contributi alimentare per la moglie.
5.
Controversa è nel caso specifico l'indigenza del ricorrente, requisito
primo dal quale dipende il conferimento all'assistenza giudiziaria (art. 3 cpv.
1.
Lag). L'indigenza è data allorché il richiedente non
sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese
legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I
232.
consid. 2.5.1 con rinvii; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2). Il che non si apprezza
solo con riferimento al minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo
conto anche di tutte le circostanze concrete, come la complessità della causa,
l'eventuale urgenza con cui è chiamato a intervenire il patrocinatore, l'ammontare
degli anticipi chiesti dal tribunale e gli impegni finanziari cui deve far
fronte il richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). L'onere di rendere verosimile l'indigenza incombe anzitutto al
richiedente (RtiD I-2007 pag. 709 n. 1c).
6.
Nel
caso in esame il ricorrente non contesta il calcolo del Pretore circa il suo
margine disponibile (fr. 274.30 mensili), ma asserisce – come detto – di dover
affrontare altre spese. Non basta tuttavia invocare “ingenti costi e debiti ”
per essere ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria. A tal fine occorre
rendere verosimile l'ammontare dei debiti, oltre al loro effettivo e regolare
pagamento. Ora, sui costi delle procedure nelle quali l'interessato è stato
coinvolto tutto si ignora. Sta di fatto che con un margine disponibile di
appena fr. 274.30 mensili l'interessato appare difficilmente in grado di finanziare
le spese legali e di patrocinio anche solo della causa di divorzio. Non che tale
processo sia risultato – contrariamente a quanto egli sostiene –
particolarmente impegnativo e laborioso. L'attività del patrocinatore ha pur
sempre richiesto, in ogni modo, la redazione di tre memoriali e la partecipazione
a tre udienze. Tenuto calcolo inoltre delle presumibili prestazioni
stragiudiziali, delle spese e dell'IVA, appare dubbio che la nota professionale
del patrocinatore possa rimanere alla portata del ricorrente, seppure con
pagamenti a rate (cfr. DTF 109 Ia 9 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale
5P.113/2004 del 28 aprile 2004, consid. 3).
7.
Determinante
appare pertanto, nelle condizioni illustrate, il valore dell'immobile di cui il
ricorrente è comproprietario, con la moglie, in Macedonia. Come si è accennato
(consid. 3), lo stato di ristrettezza va apprezzato in base all'intera
situazione di un richiedente, non solo in base al reddito. Né l'istituto dell'assistenza
giudiziaria garantisce al richiedente la possibilità di conservare sostanza
immobiliare (RDAT II-1998 pag. 16). Anzi, dandosene la necessità, il
richiedente può vedersi costretto a ipotecare e finanche ad alienare fondi (RDAT
II-1998 pag. 19 consid. 6; DTF 124 I 1 consid. 2a). In concreto AP 1 afferma che l'immobile
a __________ è “di dubbio
valore”, ma null'altro è dato di sapere se non che per AO 1 la casa vale almeno
fr. 200
000.
– (replica dell'11
ottobre 2007, pag. 3), stima non contestata dall'attore. Quanto all'impossibilità di accendere un mutuo ipotecario in Macedonia, essa
non può darsi per notoria, né si può presumere che il bene sia invendibile. Toccava
al richiedente rendere verosimili tali circostanze. Pretendere di non poter
alienare facilmente l'immobile perché in comproprietà con la moglie non è sufficiente. Trattandosi di realtà estere, a maggior ragione l'interessato avrebbe
dovuto rendere attendibili le sue asserzioni, documentandole nella misura del
possibile. Sarebbe poi spettato al Pretore o a tutt'al più a questa Camera,
nell'ipotesi in cui avesse ritenuto lacunosa la documentazione prodotta, invitare
il richiedente a completarla (I CCA, sentenza inc. 11.2003.72 del 18 agosto
2006, consid. 5). Se ne conclude che, destituito di consistenza, il ricorso è votato
all'insuccesso.
8.
La
procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita
e non v'è ragione di scostarsi da tale precetto nel caso in rassegna (art. 4
cpv. 2 Lag), mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo
formato oggetto di intimazione. Circa la richiesta di assistenza giudiziaria in
appello, essa non può trovare accoglimento, giacché al ricorso mancava sin dall'inizio
ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
9.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale
come quella in tema di assistenza giudiziaria segue la via dell'azione
principale. E una sentenza di
divorzio è impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni
di valore, salvo che litigiosa sia solo l'entità di contributi alimentari (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007
dell'11 maggio 2007, consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen
Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Simile eccezione
non si verifica nella fattispecie.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
4. Intimazione
all' .
Comunicazione
a:
–
;
–
Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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