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Decisione

11.2009.122

Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza

4 gennaio 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2007.13

(separazione su richiesta unilaterale e riconvenzionale di divorzio) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con peti­zione del 17 gennaio 2007

da

AO 1

(patrocinata dall' PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinato dall' PA 1 ),

giudicando

ora sulla decisione del 30 giugno 2009 con cui il Pretore ha respinto la domanda

di assistenza giudiziaria formulata il 13 novembre 2007 dal convenuto;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto il

ricorso (“appello”) del 22 luglio 2009 presentato da AP 1 contro la decisione

del 30 giugno 2009 emessa dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al

ricorso;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1957) e AO 1 (1954), cittadini della Repubblica ex iugoslava

di Macedonia, si sono sposati a S. Vasilevo (__________) il 10 maggio

1976. Dal matrimonio sono nate __________ (1977), __________ (1981) e __________

(1986-1995).

B. Con sentenza del 30 giugno 2009 il

Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto il

matrimonio per divorzio, ha liquidato il regime dei

beni stabilendo che ogni coniuge rimanesse proprietario di quanto in suo possesso,

ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita

dall'altro durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza,

ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

per definire l'entità di tale quota non appena la sentenza di divorzio fosse

passata in giudicato, ha disposto che ogni coniuge avrebbe provveduto da sé al

proprio mantenimento e ha respinto tutte le altre domande. Con decisioni di

quello stesso 30 giugno 2009 egli ha respinto anche le richieste di assistenza

giudiziaria presentate dai coniugi.

C. Contro il diniego dell'assistenza

giudiziaria AP 1è insorto a questa Camera con un ricorso (“appello”) del 22 luglio 2009 per ottenere il conferimento del beneficio. Identica richiesta egli

formula anche in appello. Per sua natura il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria

il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda

istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio

di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine).

Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

2.

L'art.

5.

cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di

invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza

giudiziaria. Nella fattispecie tale ipotesi non appare proficua. Più opportuno

sarebbe interpellare il Cantone, giacché una lite sull'assistenza giudiziaria

oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa.

Un patrocinatore d'ufficio è chiamato, infatti, ad assolvere

una funzione pubblica nell'ambito di un rapporto giuridico con lo Stato (RtiD

I-2009 pag. 599 n. 2c consid. 2 con richiami). Resta il fatto che – nel Ticino

almeno – lo Sta­to non può contestare né il conferimen­to né il rifiu­to né la

revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1

Lag). Può solo impugnare la successiva decisione con cui l'“au­torità di

concessione” tassa la nota

professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c

con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze descritte conviene,

dunque, procedere senza indugio all'emanazione del giudizio.

3.

Il

Pretore ha rifiutato a AP 1 l'assistenza giudiziaria, rilevando che con un margine disponibile di

fr. 274.30 mensili questi non può considerarsi indigente (nel senso dell'art.

3.

cpv. 1 Lag). Inoltre, ha soggiunto il primo giudice, nell'istanza AP 1 ha deliberatamente

sottaciuto di essere comproprietario insieme con la moglie di un immobile in

Macedonia, ciò che costituisce motivo di revoca e – a fortiori – di

diniego del beneficio.

4.

Il

ricorrente fa valere di avere dichiarato all'udienza preliminare l'esistenza

dell'immobile in Macedonia, spiegando che esso è stato già suddiviso in

comproprietà con la moglie. Adduce inoltre di avere sopportato negli ultimi

anni “diverse altre procedure giudiziarie”, nelle quali gli è stata rifiutata l'assistenza

gratuita, ciò che gli ha cagionato “ingenti costi e debiti”. Soggiunge che nella

causa di divorzio la moglie pretendeva un contributo alimentare di fr. 800.–

mensili e rivendicava un importante capitale in liquidazione del regime dei

beni, sicché l'interesse in gioco era altissimo. Il ricorrente sottolinea poi di

non avere altre entrate e che con un reddito di fr. 2386.– mensili egli versa

in gravi ristrettezze economiche, le quali “risultano oggettivamente

incompatibili con le spese procedurali e legali relative alla presente

procedura di divorzio, per di più di natura contenziosa”. Quanto all'immobile

in Macedonia, esso è “di dubbio valore”, oltre che in comproprietà con la

moglie. Per di più, a suo avviso, quand'anche si considerasse l'immobile alla

stregua di un attivo, tale attivo sarebbe vanificato dal passivo da lui accumulato

in seguito al mancato pagamento dei contributi alimentare per la moglie.

5.

Controversa è nel caso specifico l'indigenza del ricorrente, requisito

primo dal quale dipende il conferimento all'assistenza giudiziaria (art. 3 cpv.

1.

Lag). L'indigenza è data allorché il richiedente non

sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese

legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I

232.

consid. 2.5.1 con rinvii; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2). Il che non si apprezza

solo con riferimento al minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo

conto anche di tutte le circostanze concrete, come la complessità della causa,

l'eventuale urgenza con cui è chiamato a intervenire il patrocinatore, l'ammontare

degli anticipi chiesti dal tribunale e gli impegni finanziari cui deve far

fronte il richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). L'onere di rendere verosimile l'indigenza incombe anzitutto al

richiedente (RtiD I-2007 pag. 709 n. 1c).

6.

Nel

caso in esame il ricorrente non contesta il calcolo del Pretore circa il suo

margine disponibile (fr. 274.30 mensili), ma asserisce – come detto – di dover

affrontare altre spese. Non basta tuttavia invocare “ingenti costi e debiti ”

per essere ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria. A tal fine occorre

rendere verosimile l'ammontare dei debiti, oltre al loro effettivo e regolare

pagamento. Ora, sui costi delle procedure nelle quali l'interessato è stato

coinvolto tutto si ignora. Sta di fatto che con un margine disponibile di

appena fr. 274.30 mensili l'interessato appare difficilmente in grado di finanziare

le spese legali e di patrocinio anche solo della causa di divorzio. Non che tale

processo sia risultato – contrariamente a quanto egli sostiene –

particolarmente impegnativo e laborioso. L'attività del patrocinatore ha pur

sempre richiesto, in ogni modo, la redazione di tre memoriali e la partecipazione

a tre udienze. Tenuto calcolo inoltre delle presumibili prestazioni

stragiudiziali, delle spese e dell'IVA, appare dubbio che la nota professionale

del patrocinatore possa rimanere alla portata del ricorrente, seppure con

pagamenti a rate (cfr. DTF 109 Ia 9 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale

5P.113/2004 del 28 aprile 2004, consid. 3).

7.

Determinante

appare pertanto, nelle condizioni illustrate, il valore dell'immobile di cui il

ricorrente è comproprietario, con la moglie, in Macedonia. Come si è accennato

(consid. 3), lo stato di ristrettezza va apprezzato in base all'intera

situazione di un richiedente, non solo in base al reddito. Né l'istituto dell'assistenza

giudiziaria garantisce al richiedente la possibilità di conservare sostanza

immobiliare (RDAT II-1998 pag. 16). Anzi, dandosene la necessità, il

richiedente può vedersi costretto a ipotecare e finan­che ad alienare fondi (RDAT

II-1998 pag. 19 consid. 6; DTF 124 I 1 consid. 2a). In concreto AP 1 afferma che l'immobile

a __________ è “di dubbio

valore”, ma null'altro è dato di sapere se non che per AO 1 la casa vale almeno

fr. 200

000.

– (replica dell'11

ottobre 2007, pag. 3), stima non contestata dall'attore. Quanto all'impossibilità di accendere un mutuo ipotecario in Macedonia, essa

non può darsi per notoria, né si può presumere che il bene sia invendibile. Toc­cava

al richiedente rendere verosimili tali circostanze. Pretendere di non poter

alienare facilmente l'immobile perché in comproprietà con la moglie non è sufficiente. Trattandosi di realtà estere, a maggior ragione l'interessato avrebbe

dovuto rendere attendibili le sue asserzioni, documentandole nella misura del

possibile. Sarebbe poi spettato al Pretore o a tutt'al più a questa Camera,

nell'ipotesi in cui avesse ritenuto lacunosa la documentazione prodotta, invitare

il richiedente a completarla (I CCA, sentenza inc. 11.2003.72 del 18 agosto

2006, consid. 5). Se ne conclude che, destituito di consistenza, il ricorso è votato

all'insuccesso.

8.

La

procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita

e non v'è ragione di scostarsi da tale precetto nel caso in rassegna (art. 4

cpv. 2 Lag), mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo

formato oggetto di intimazione. Circa la richiesta di assistenza giudiziaria in

appello, essa non può trovare accoglimento, giacché al ricorso mancava sin dall'inizio

ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

9.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale

come quella in tema di assistenza giudiziaria segue la via dell'azione

principale. E una sentenza di

divorzio è impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni

di valore, salvo che litigiosa sia solo l'entità di contributi ali­mentari (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007

dell'11 maggio 2007, consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen

Rechtsmittel in Zivil­sachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Simile eccezione

non si verifica nella fattispecie.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

4. Intimazione

all' .

Comunicazione

a:

;

Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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