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Decisione

11.2009.123

Azione di nullità del matrimonio: competenza per territorio sul piano internazionale

26 aprile 2012Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i due coniugi davanti a un tribunale svizzero alle stesse condizioni alle quali

avrebbe potuto promuovere causa uno dei coniugi, per lo meno ove il titolo di

nullità attenesse all'ordine pubblico svizzero (bigamia: DTF 92 II 222). Poco importava

che le regole invalse sulla competenza inter­nazionale relative all'azione di

divorzio fossero inapplicabili come tali all'azione di nullità del

matrimonio proposta dall'autorità o da un terzo (DTF 92 II 220 verso il basso).

Già allora la rigorosa applicazione analogica delle disposizioni sui conflitti

di competenza in materia di divorzio del matrimonio all'azione di nullità aveva

dovuto registrare un'eccezione.

5. Alla

luce di quanto precede occorre pertanto esaminare se l'annullamento di un matrimonio

(di compiacenza) previsto all'art. 105 n. 4 CC rientri nell'ordine pubblico

svizzero. Di quest'ultimo fa certamente parte il divieto della bigamia sanzionato

dall'art. 105 n. 1 CC (DTF 92 II 222; Geiser/Lu­chin­ger

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 105; Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 45 LDIP; Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 44 LDIP)

e la protezione del coniuge incapace di discernimento consacrata dall'art. 105

n. 2 CC (DTF 81 I 145 consid. 5; Dutoit, op. cit., supplemént à la 4ème édition, n. 1 ad art. 43

LDIP; Bucher, loc. cit.). Attengono all'ordine pubblico svizzero anche gli impedimenti fondati

sulla parentela in linea retta e tra fratelli previs­ti dall'art. 105 n. 3 CC in

combinazione con l'art. 95 CC (Othenin-Girard, La réserve d'ordre public en droit

international privé suisse, tesi, Zurigo 1999, pag. 352 n. 556; Bucher, loc. cit.). Quanto all'art. 105 n. 4 CC, esso è stato promulgato contestualmente

alla revisione totale della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005

ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2008. Come ricorda il messaggio dell'8

marzo 2002, l'aumento di unioni fittizie allo sco­po di ottenere un titolo di

soggiorno in Svizzera ha giustificato la reintroduzione di una causa di nullità

assoluta del matrimonio (FF 2002 pag. 3452). Fino al 31 dicembre 1991, infatti,

l'art. 120 n. 4 vCC prevedeva un titolo di nullità assoluta nell'ipotesi in cui

la moglie intendesse “eludere le disposizioni di naturalizzazione”.

La

circostanza che l'art. 105 n. 4 CC sia stato varato di recente e che una

precedente norma analoga sia stata abrogata non osta, di per sé, a che la nuova

disposizione entri a far parte dell'ordine pubblico svizzero (Othenin-Girard, op. cit., pag. 163 n.

254). Determinante è la concezione

dell'ordine pubblico al momento in cui il giudice statuisce. A tal fine può

essere utile ispirarsi al diritto transitorio, la retroattività essendo un

indizio dell'importanza da attribuire alla

norma (Othenin-Girard, op. cit.,

pag. 167 n. 260 segg., in particolare n. 265). Nella fattispecie il

legislatore ha previsto che i matrimoni di compiacenza potessero “essere annullati

anche retroattivamente” (FF 2002 pag. 3452 in basso). Applicabile a tutti i

casi dal momento della sua entrata in vigore, a parte eccezioni previste dalle

legge, la norma deve ritenersi fondata così sull'ordine pubblico e sui buoni

costumi (art. 2 cpv. 1 tit. fin. CC), tanto più che la proibizione di

siffatti matrimoni concreta il divieto dell'abuso di diritto posto dall'art. 2

cpv. 2 CC (FF 2002 pag. 3451 verso l'alto), precetto che attiene senz'altro all'ordine

pubblico (Vischer in: Zürcher Kommentar zum IPRG, op. cit., n. 22 ad art. 17).

Ne segue che l'azione di

nullità del matrimonio fondata sulla causa assoluta prevista dall'art. 104 n. 4

CC va annoverata fra le norme dell'ordine pubblico svizzero. Deve poter essere

fatta valere di conseguenza davanti ai tribunali svizzeri, anche se nessun

coniuge ha il domicilio in Svizzera (art. 59 LDIP) o la cittadinanza

svizzera (art. 60 LDP). E il foro è quello nel luogo di celebrazione del

Considerandi

matrimonio (sopra, consid. 4c). Nella

fattispecie il matrimonio essendo stato celebrato a __________, la competenza

del Pretore del Distretto di Leventina è data. Domandarsi se il giudice nel

luogo di celebrazione del matrimonio debba considerarsi foro di necessità perché

non sussiste alcun altro tribunale dinanzi al quale promuovere azione di nullità del matrimonio (Bucher,

op. cit., n. 3 ad art. 3 LDIP) è, in simili condizioni, superfluo.

6.

L'appellante obietta che nel diritto interno un terzo può

intentare azione di nullità del matrimonio unicamente al foro del domicilio dei

coniugi convenuti. Certo, secondo l'art. 15 LForo (in vigore fino al 31

dicembre 2010 e applicabile in virtù del doppio rinvio degli art. 110 e 135

vCC) l'azione di nullità doveva essere imperativamente introdotta dinanzi al giudice

del domicilio di uno dei coniugi, quand'anche l'azione fosse promossa

dall'autorità o da un terzo (Geiser/Luchinger,

op. cit., n. 2 ad art. 110 vCC con numerosi rimandi). E l'odierno art. 23 cpv. 1 CPC ha ripreso l'art. 15 LForo. Le regole di competenza del diritto interno non coincidono

necessariamente, tuttavia, con quelle applicabili a fattispecie che denotano

risvolti internazionali, né le prime prevalgono sulle seconde (Siehr in: Basler Kommentar, ZPO,

Basilea 2010, n. 4 ad art. 23; Schwander,

in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar,

Zurigo/S. Gallo 2011, n. 18 ad art. 23; v. anche DTF 92 II

220). In proposito non giova dilungarsi.

7.

Quanto

alle altre richieste di giudizio, l'appellante non pretende che la sua

petizione implichi anche questioni di diritto successorio o attinenti al regime

dei beni fra i coniugi, né ha addotto motivazioni specifiche al riguardo. Foss'anche

il caso, ad ogni modo, la competenza del Pretore del Distretto di Leventina

sarebbe data in quanto giudice svizzero all'ultimo domicilio del defunto sia

per le controversie ereditarie (art. 86 cpv. 1 LDIP) sia per la liqui­dazione

del regime dei beni conseguente alla morte di un coniuge (art. 51 lett. a

LDIP). Né esistono – come detto – trattati fra la Lettonia e la Svizzera che

deroghino a tali disposizioni (Heini

in: Zürcher Kommentar zum IPRG, op. cit., n. 25

alle osservazio­ni preliminari agli art. 86–96; Schnyder/Liatowitsch

in: Basler Kommentar, IPRG, op. cit., n. 26 ad art. 86; Courvoisier in:

Basler Kommentar, IPRG, op. cit., n. 30 ad art. 51). Ne discende

che, in definitiva, il decreto del Pretore resiste alla

critica.

8.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).

L'appellante rifonderà all'attore, che ha presentato osservazioni per il

tramite di un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto

all'esecutore testamentario, egli è rimasto silente, sicché non sopporta spese

né riceve ripetibili.

La

richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante non entra in

linea di conto per il lasso di tempo che precede il 7 agosto 2009 (data

della domanda), il conferimento dell'assistenza giudiziaria non avendo effetto

retroattivo, salvo casi d'urgenza palesemente estranei nella fattispecie (DTF

122.

I 203; SJ 118/1996 pag. 644; Rep. 1994 pag. 385). Dopo il 7 agosto 2004 il

patrocinatore dell'appellante non è più stato chiamato a svolgere alcuna

prestazione in appello, avendo semplicemente dovuto attendere l'emanazione

della decisione (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2005.67 del 10 dicembre

2007, consid. 8). La richiesta di assistenza giudiziaria risulta così senza

oggetto.

9.

Circa

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile

è dato – trattandosi di una questione di competenza – anche se la decisione non

ha carattere finale (art. 92 LTF) e senza riguardo a questioni di valore. Trattan­dosi di una decisione incidentale, in effetti, la via

giudiziaria segue quella dell'azione principale

(sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 mag­gio 2007,

consid. 1.2) e un'azione di nullità del matrimonio è, al pari di un'azione di

divorzio, una causa di stato senza carattere pecuniario (Güngerich in: Seiler/von

Werdt/Güngerich, Bundes­gerichtsgesetz, Berna 2007, n. 13

ad art. 51).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1500.– per ripetibili.

3. La richiesta

di assistenza giudiziaria è dichiarata priva d'oggetto

4. Notificazione

a:

–;

–;

–,.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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