11.2009.123
Azione di nullità del matrimonio: competenza per territorio sul piano internazionale
26 aprile 2012Italiano19 min
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Numero d'incarto:
11.2009.123
Data decisione, Autorità:
26.04.2012, ICCA
Titolo:
Azione di nullità del matrimonio: competenza per territorio sul piano internazionale
COMPETENZA
DIVORZIO
ORDINE PUBBLICO
art. 105 cf. 4 CC
art. 59 LDIP
art. 60 LDIP
Incarto n.
11.2009.123
Lugano
26 aprile
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2008.17 (nullità
del matrimonio) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione
del 4 agosto 2008 dall'
AO 1
(patrocinato dall'. PA 1)
contro
AP 1
(patrocinata dall' PA 2) e
. PI 1, ,
giudicando
ora sul decreto del 13 luglio 2009 con cui il Pretore
ha respinto l'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata dai convenuti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 31 luglio 2009 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 13
luglio 2009 dal Pretore del Distretto di Leventina;
2.
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata
dall'appellante il 7 agosto 2009;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
2 agosto 2001 Re__________ (1935), cittadino italiano vedovo e senza figli, e AP
1 (1972), cittadina lettone madre di un figlio, R__________ (1991),
residente in Lettonia, hanno stipulato davanti al notaio PI 1 un contratto
successorio in cui si sono reciprocamente designati unici eredi sotto
condizione del loro matrimonio e hanno designato lo stesso PI 1 loro esecutore
testamentario (rogito n. 102). Quello stesso giorno essi hanno firmato una
convenzione matrimoniale con cui hanno adottato, in vista del matrimonio, il
regime della comunione universale dei beni (rogito n. 103). Il 4 agosto
2001 Re__________ e AP 1 si sono sposati a __________. Dal matrimonio non sono
nati figli.
B. I
coniugi vivono separati dal settembre del 2001, dopo che il Pretore del
Distretto di Leventina, adito da entrambi nell'agosto del 2001 con richieste a
protezione dell'unione coniugale, ha assegnato al marito l'abitazione comune (particella
n. 398 RFD di __________). Il 20 gennaio 2004 il Pretore ha poi stralciato la
procedura dai ruoli, le parti avendo concluso un accordo sulla vita separata. Nel
frattempo, con risoluzione del 20 febbraio 2002 il Consiglio di Stato ha
respinto un ricorso di AP 1 contro una decisione del 12 dicembre 2001 con cui la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione le aveva negato il rilascio di un
permesso di dimora annuale.
C. Re__________
è deceduto a Bellinzona il 27 aprile 2007 e l'11 giugno successivo l'PI 1 ha pubblicato il noto contratto successorio davanti al Pretore del Distretto di Leventina, dandone
comunicazione, fra gli altri, a AO 1 (1939), fratello del defunto. Quest'ultimo,
unitamente alla sorella __________, si è opposto al rilascio del certificato
ereditario.
D. Il 4
agosto 2008 AO 1 ha convenuto AP 1 e l'PI 1 davanti al Pretore del Distretto di
Leventina per ottenere che il contratto successorio, la convenzione matrimoniale
e lo stesso matrimonio celebrato tra Re__________ e AP 1 fossero dichiarati
nulli, con ordine all'ufficiale dello stato civile e all'ufficiale del registro
fondiario di rettificare le relative iscrizioni e con obbligo alla convenuta –
sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di restituire tutti i beni e rifondere ogni
somma ricevuta da Re__________ dopo il 2 agosto 2001. Nella sua risposta
dell'11 settembre 2008 AP 1 ha proposto di respingere l'azione, contestando la
competenza per territorio del Pretore. L'PI 1 ha proposto anch'egli il 30 gennaio 2009 di respingere la petizione. Replicando il 26 febbraio 2009, l'attore ha confermato le proprie domande. Nella loro duplica del 18 e 24 marzo 2009 i
convenuti hanno ribadito il rispettivo punto di vista.
E. All'udienza
preliminare, tenutasi il 29 aprile 2009, AP 1 ha invitato il Pretore a verificare preliminarmente la sua competenza per territorio. Con ordinanza
del 29 maggio 2009 il Pretore ha disposto l'esame del presupposto processuale,
fissando alle parti un termine di 20 giorni entro cui esprimersi per scritto. L'PI
1 ha proposto il 2 giugno 2009 di accogliere l'eccezione. AO 1 ha chiesto il 15 giugno 2009 di respingerla. AP 1 ha riaffermato
il 22 giugno 2009 la sua posizione. Statuendo con decreto del 13 luglio
2009, il Pretore ha respinto “l'eccezione d'ordine di carenza di
giurisdizione”. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste
a carico dei convenuti, mentre la decisione sulle ripetibili è stata rinviata
al merito.
F. Contro
il decreto appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 31
luglio 2009 per ottenere che – conferito al ricorso effetto sospensivo – la
decisione impugnata sia annullata e la petizione sia respinta in ordine per
difetto di giurisdizione o, subordinatamente, gli atti siano rinviati al
Pretore per nuovo giudizio. Il 7 agosto 2009 essa ha instato per il beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 18 agosto 2009 AO 1 propone
di respingere l'appello. L'PI 1 non ha presentato osservazioni.
in diritto: 1. Fino
al 31 dicembre 2010 le azioni di nullità di matrimonio erano trattate con la procedura
ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese, salvo che gli art. 419 segg. disponessero
altrimenti (art. 419 cpv. 2 CPC ticinese). Sui presupposti e le eccezioni processuali
il giudice poteva statuire separatamente mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC
ticinese; RtiD II-2009 pag. 623 consid. 5 e 6), impugnabile “nel termine ordinario” di venti giorni (art. 96 cpv. 4
combinato con l'art. 308 cpv. 1 CPC ticinese). Un appello introdotto contro un decreto
del genere era trattato, di regola, “con la prima
appellazione sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC ticinese), a meno che il giudice accordasse
al decreto effetto sospensivo (art. 96 cpv. 3 CPC ticinese). All'esigenza
dell'effetto sospensivo sfuggiva nondimeno il decreto
emesso dal Pretore dopo avere limitato l'udienza preliminare all'esame del
presupposto o dell'eccezione processuale (art. 181 cpv. 1 CPC ticinese), come
in concreto (ordinanza del 29 aprile 2009). In simili casi il processo continuava
– per legge – sulla questione del presupposto o sull'eccezione processuale finché
tale questione non fosse stata decisa con giudizio definitivo (art. 181 cpv. 2
CPC ticinese; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000,
pag. 305 nota 363 in fine). Precisato ciò, nulla osta in concreto all'esame
dell'appello.
2. Accertata
la competenza internazionale dei tribunali svizzeri all'ultimo domicilio del
defunto per il procedimento successorio e le controversie ereditarie, il
Pretore ha ritenuto che tale competenza include anche la liquidazione dei
rapporti patrimoniali tra coniugi in seguito alla morte di uno di loro. Quanto
all'azione di nullità del matrimonio, egli ha ritenuto che sul piano internazionale
valgono per analogia le disposizioni sul divorzio. E secondo l'art. 59 LDIP sono
competenti per l'azione di divorzio i tribunali al domicilio del convenuto o
dell'attore se questi dimora da almeno un anno in Svizzera o è cittadino
elvetico. Ciò posto, egli ha optato per “un'interpretazione estensiva” della
norma nei casi in cui l'azione di nullità sia promossa dagli eredi di un
coniuge, onde la competenza del giudice svizzero all'ultimo domicilio di quel coniuge,
poiché “nell'ottica del fine perseguito con l'articolo
di legge in oggetto appare (...) corretto interpretare lo stesso facendo ricadere
sotto la definizione di domicilio di uno dei coniugi anche il suo ultimo
domicilio, qualora questi fosse deceduto”. Del resto, ha soggiunto il Pretore, un'azione di nullità del matrimonio promossa in Lettonia apparirebbe
di primo acchito improponibile, sicché la competenza del giudice svizzero
sarebbe data in ogni caso a norma dell'art. 60 LDIP. Quanto alla propria
competenza sul piano interno, il Pretore l'ha accertata sulla base degli art.
15 cpv. 1 lett. b e c e art. 18 LForo, respingendo per finire l'eccezione
litigiosa.
3. L'appellante
fa valere che sul piano nazionale l'art. 15 LForo, in vigore fino al 31 dicembre
2010, andava inteso nel senso che per intentare azione di nullità del matrimonio
era data la competenza imperativa del giudice al domicilio di uno dei coniugi,
mentre un terzo poteva intentare azione solo al domicilio del coniuge
convenuto. A livello internazionale – osserva l'appellante – l'art. 59 LDIP va
interpretato analogamente, sicché l'azione di nullità del matrimonio può essere
promossa da un terzo solo al domicilio del coniuge convenuto, come risulta
dalla versione francese del testo di legge. Mettendo sullo stesso piano il
coniuge e il terzo, il Pretore avrebbe soverchiato quanto dispone l'art. 59
LDIP. Sempre a parere dell'interessata poi il foro d'origine previsto dall'art.
60 LDIP non è dato in concerto, giacché nessuno dei coniugi è cittadino svizzero
e un'azione di nullità del matrimonio in Lettonia non è di per sé improponibile.
L'appellante sottolinea infine che tutte le richieste di giudizio dell'attore
dipendono dall'accoglimento dell'azione di nullità di matrimonio, di modo che
la competenza internazionale del giudice svizzero non potrebbe fondarsi in nessun
caso sul foro prescritto in materia di cause successorie o di liquidazione del
regime matrimoniale.
4. L'attore
ha introdotto un'azione di nullità del matrimonio nei confronti della vedova
del fratello e dell'esecutore testamentario davanti al Pretore del Distretto di
Leventina, nel quale si trova il Comune di __________, ultimo domicilio di Re__________,
che era cittadino italiano. Egli fonda l'azione sugli art. 105 n. 4 CC, secondo
cui è data una causa di nullità del matrimonio assoluta se uno degli sposi non
intendeva creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative
all'ammissione e al soggiorno degli stranieri, e 106 CC, che autorizza ogni
interessato a proporre
azione di nullità del matrimonio (cpv. 1) in ogni tempo (cpv. 3), anche
dopo lo scioglimento del vincolo (cpv. 2). L'attore ha chiesto altresì di
dichiarare nullo il contratto successorio del 2 agosto 2001 e la convenzione
matrimoniale di quello stesso giorno, ordinando le rettifiche dello stato
civile e del registro fondiario, con obbligo per la convenuta di restituire
quanto indebitamente ricevuto.
a) Tra
la Svizzera e la Lettonia non risultano convenzioni che regolino la questione
del foro. Quanto alla legge sul diritto internazionale privato, essa non
prevede norme sull'azione di nullità del matrimonio, il legislatore avendo
rinunciato a regolare la materia (FF 1983 I 316 n. 232.1). Ciò premesso, secondo
dottrina la competenza delle autorità svizzere a giudicare un'azione di nullità
di matrimonio va accertata per analogia in base alle norme sull'azione di
divorzio (Dutoit, Commentaire de
la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 2 ad art. 43; Bopp in: Basler Kommentar, IPRG, 2ª edizione, n. 8 ad
art. 59 con rimando; Volken in: Zürcher
Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 30 all'introduzione agli
art. 43–65; Siehr, Das
Internationale Privatrecht der Schweiz, Zurigo 2002, pag. 63; Werro, Concubinage, mariage et démariage,
5ª edizione, pag. 93 n. 386; JdT 1997 III 90 consid. 2b/cc). Ciò non
esclude che adattamenti possano imporsi in casi particolari (Bucher in: Commentaire romand, LDIP,
Basilea 2011, n. 2 all'introduzione agli art. 59–65).
b) In
tema di divorzio l'art. 59 LDIP
prevede la competenza dei tribunali svizzeri al domicilio del convenuto (lett.
a) o dei tribunali svizzeri al domicilio dell'attore se questi dimora in
Svizzera da almeno un anno o è cittadino svizzero (lett. b). La versione francese dell'art. 59 LDIP, cui occorre – come ha
rilevato il Pretore – dare preferenza (Dutoit,
op. cit., n. 2bis all'art. 59 LDIP), specifica che per domicilio nel
senso della norma va inteso quello del “coniuge
convenuto”, rispettivamente del “coniuge attore”. L'art. 60 LDIP prevede dipoi che
se i coniugi non sono domiciliati in Svizzera e uno di
loro è cittadino svizzero, competenti sono i tribunali svizzeri del luogo
d'origine, “sempreché sia impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno
dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere”. In concreto quest'ultimo foro è escluso già per il fatto né l'uno né
l'altro coniuge ha mai avuto la cittadinanza svizzera. E
siccome la convenuta è pacificamente domiciliata all'estero, dopo la morte di
Re__________ (unico coniuge domiciliato in Svizzera) l'azione di nullità del
matrimonio – celebrato a __________ – non poteva più, di per sé, essere promossa
davanti a tribunali svizzeri in applicazione analogica dell'art. 59 LDIP.
c) Sta
di fatto che fra i titoli di nullità assoluta del matrimonio enunciati dall'art.
105 CC figurano cause che attengono all'ordine pubblico svizzero (Dutoit, op. cit., supplément à la 4ème édition, Basilea 2011, n.
1 ad art. 43 LDIP). E l'applicazione per analogia degli art. 59 e 60 LDIP non deve
impedire all'autorità svizzera di agire davanti a un tribunale svizzero per far
accertare la nullità assoluta di un matrimonio. Anzi, secondo Bucher (op. cit., n. 13 e 14 ad art. 44
LDIP), appoggiato da Dutoit (loc.
cit.), un foro in Svizzera va sempre dato qualora l'azione sia fondata su un
titolo di nullità del matrimonio che attiene all'ordine pubblico svizzero. Ove
non sussista il foro del giudice svizzero al domicilio di un coniuge o – sussidiariamente
– al luogo d'origine di uno dei coniugi, la competenza va riconosciuta così al
giudice svizzero nel luogo di celebrazione del matrimonio, anche nel caso in cui
l'azione sia intentata dall'autorità o da un terzo (Bucher, op. cit., n. 14 ad art. 44 LDIP).
Si
aggiunga che già prima dell'entrata in vigore della LDIP il terzo interessato
che invocava la nullità assoluta di un matrimonio poteva promuovere causa contro
Fatti
i due coniugi davanti a un tribunale svizzero alle stesse condizioni alle quali
avrebbe potuto promuovere causa uno dei coniugi, per lo meno ove il titolo di
nullità attenesse all'ordine pubblico svizzero (bigamia: DTF 92 II 222). Poco importava
che le regole invalse sulla competenza internazionale relative all'azione di
divorzio fossero inapplicabili come tali all'azione di nullità del
matrimonio proposta dall'autorità o da un terzo (DTF 92 II 220 verso il basso).
Già allora la rigorosa applicazione analogica delle disposizioni sui conflitti
di competenza in materia di divorzio del matrimonio all'azione di nullità aveva
dovuto registrare un'eccezione.
5. Alla
luce di quanto precede occorre pertanto esaminare se l'annullamento di un matrimonio
(di compiacenza) previsto all'art. 105 n. 4 CC rientri nell'ordine pubblico
svizzero. Di quest'ultimo fa certamente parte il divieto della bigamia sanzionato
dall'art. 105 n. 1 CC (DTF 92 II 222; Geiser/Luchinger
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 105; Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 45 LDIP; Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 44 LDIP)
e la protezione del coniuge incapace di discernimento consacrata dall'art. 105
n. 2 CC (DTF 81 I 145 consid. 5; Dutoit, op. cit., supplemént à la 4ème édition, n. 1 ad art. 43
LDIP; Bucher, loc. cit.). Attengono all'ordine pubblico svizzero anche gli impedimenti fondati
sulla parentela in linea retta e tra fratelli previsti dall'art. 105 n. 3 CC in
combinazione con l'art. 95 CC (Othenin-Girard, La réserve d'ordre public en droit
international privé suisse, tesi, Zurigo 1999, pag. 352 n. 556; Bucher, loc. cit.). Quanto all'art. 105 n. 4 CC, esso è stato promulgato contestualmente
alla revisione totale della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2008. Come ricorda il messaggio dell'8
marzo 2002, l'aumento di unioni fittizie allo scopo di ottenere un titolo di
soggiorno in Svizzera ha giustificato la reintroduzione di una causa di nullità
assoluta del matrimonio (FF 2002 pag. 3452). Fino al 31 dicembre 1991, infatti,
l'art. 120 n. 4 vCC prevedeva un titolo di nullità assoluta nell'ipotesi in cui
la moglie intendesse “eludere le disposizioni di naturalizzazione”.
La
circostanza che l'art. 105 n. 4 CC sia stato varato di recente e che una
precedente norma analoga sia stata abrogata non osta, di per sé, a che la nuova
disposizione entri a far parte dell'ordine pubblico svizzero (Othenin-Girard, op. cit., pag. 163 n.
254). Determinante è la concezione
dell'ordine pubblico al momento in cui il giudice statuisce. A tal fine può
essere utile ispirarsi al diritto transitorio, la retroattività essendo un
indizio dell'importanza da attribuire alla
norma (Othenin-Girard, op. cit.,
pag. 167 n. 260 segg., in particolare n. 265). Nella fattispecie il
legislatore ha previsto che i matrimoni di compiacenza potessero “essere annullati
anche retroattivamente” (FF 2002 pag. 3452 in basso). Applicabile a tutti i
casi dal momento della sua entrata in vigore, a parte eccezioni previste dalle
legge, la norma deve ritenersi fondata così sull'ordine pubblico e sui buoni
costumi (art. 2 cpv. 1 tit. fin. CC), tanto più che la proibizione di
siffatti matrimoni concreta il divieto dell'abuso di diritto posto dall'art. 2
cpv. 2 CC (FF 2002 pag. 3451 verso l'alto), precetto che attiene senz'altro all'ordine
pubblico (Vischer in: Zürcher Kommentar zum IPRG, op. cit., n. 22 ad art. 17).
Ne segue che l'azione di
nullità del matrimonio fondata sulla causa assoluta prevista dall'art. 104 n. 4
CC va annoverata fra le norme dell'ordine pubblico svizzero. Deve poter essere
fatta valere di conseguenza davanti ai tribunali svizzeri, anche se nessun
coniuge ha il domicilio in Svizzera (art. 59 LDIP) o la cittadinanza
svizzera (art. 60 LDP). E il foro è quello nel luogo di celebrazione del
Considerandi
matrimonio (sopra, consid. 4c). Nella
fattispecie il matrimonio essendo stato celebrato a __________, la competenza
del Pretore del Distretto di Leventina è data. Domandarsi se il giudice nel
luogo di celebrazione del matrimonio debba considerarsi foro di necessità perché
non sussiste alcun altro tribunale dinanzi al quale promuovere azione di nullità del matrimonio (Bucher,
op. cit., n. 3 ad art. 3 LDIP) è, in simili condizioni, superfluo.
6.
L'appellante obietta che nel diritto interno un terzo può
intentare azione di nullità del matrimonio unicamente al foro del domicilio dei
coniugi convenuti. Certo, secondo l'art. 15 LForo (in vigore fino al 31
dicembre 2010 e applicabile in virtù del doppio rinvio degli art. 110 e 135
vCC) l'azione di nullità doveva essere imperativamente introdotta dinanzi al giudice
del domicilio di uno dei coniugi, quand'anche l'azione fosse promossa
dall'autorità o da un terzo (Geiser/Luchinger,
op. cit., n. 2 ad art. 110 vCC con numerosi rimandi). E l'odierno art. 23 cpv. 1 CPC ha ripreso l'art. 15 LForo. Le regole di competenza del diritto interno non coincidono
necessariamente, tuttavia, con quelle applicabili a fattispecie che denotano
risvolti internazionali, né le prime prevalgono sulle seconde (Siehr in: Basler Kommentar, ZPO,
Basilea 2010, n. 4 ad art. 23; Schwander,
in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar,
Zurigo/S. Gallo 2011, n. 18 ad art. 23; v. anche DTF 92 II
220). In proposito non giova dilungarsi.
7.
Quanto
alle altre richieste di giudizio, l'appellante non pretende che la sua
petizione implichi anche questioni di diritto successorio o attinenti al regime
dei beni fra i coniugi, né ha addotto motivazioni specifiche al riguardo. Foss'anche
il caso, ad ogni modo, la competenza del Pretore del Distretto di Leventina
sarebbe data in quanto giudice svizzero all'ultimo domicilio del defunto sia
per le controversie ereditarie (art. 86 cpv. 1 LDIP) sia per la liquidazione
del regime dei beni conseguente alla morte di un coniuge (art. 51 lett. a
LDIP). Né esistono – come detto – trattati fra la Lettonia e la Svizzera che
deroghino a tali disposizioni (Heini
in: Zürcher Kommentar zum IPRG, op. cit., n. 25
alle osservazioni preliminari agli art. 86–96; Schnyder/Liatowitsch
in: Basler Kommentar, IPRG, op. cit., n. 26 ad art. 86; Courvoisier in:
Basler Kommentar, IPRG, op. cit., n. 30 ad art. 51). Ne discende
che, in definitiva, il decreto del Pretore resiste alla
critica.
8.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).
L'appellante rifonderà all'attore, che ha presentato osservazioni per il
tramite di un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto
all'esecutore testamentario, egli è rimasto silente, sicché non sopporta spese
né riceve ripetibili.
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante non entra in
linea di conto per il lasso di tempo che precede il 7 agosto 2009 (data
della domanda), il conferimento dell'assistenza giudiziaria non avendo effetto
retroattivo, salvo casi d'urgenza palesemente estranei nella fattispecie (DTF
122.
I 203; SJ 118/1996 pag. 644; Rep. 1994 pag. 385). Dopo il 7 agosto 2004 il
patrocinatore dell'appellante non è più stato chiamato a svolgere alcuna
prestazione in appello, avendo semplicemente dovuto attendere l'emanazione
della decisione (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2005.67 del 10 dicembre
2007, consid. 8). La richiesta di assistenza giudiziaria risulta così senza
oggetto.
9.
Circa
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile
è dato – trattandosi di una questione di competenza – anche se la decisione non
ha carattere finale (art. 92 LTF) e senza riguardo a questioni di valore. Trattandosi di una decisione incidentale, in effetti, la via
giudiziaria segue quella dell'azione principale
(sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007,
consid. 1.2) e un'azione di nullità del matrimonio è, al pari di un'azione di
divorzio, una causa di stato senza carattere pecuniario (Güngerich in: Seiler/von
Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 13
ad art. 51).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1500.– per ripetibili.
3. La richiesta
di assistenza giudiziaria è dichiarata priva d'oggetto
4. Notificazione
a:
–;
–;
–,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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