11.2009.124
Misure provvisionali in pendenza di divorzio: reddito di una persona disoccupata
19 settembre 2011Italiano16 min
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Numero d'incarto:
11.2009.124
Data decisione, Autorità:
19.09.2011, ICCA
Titolo:
Misure provvisionali in pendenza di divorzio: reddito di una persona disoccupata
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
art. 137 cpv. 2 VCC
Incarto n.
11.2009.124
Lugano
19 settembre
2011/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Rossi Tonelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2009.15 (misure
provvisionali in pendenza di divor-zio) della Pretura del Distretto di
Leventina promossa con istanza del 9 marzo 2007 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 2)
contro
AO 1
(patrocinata dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 3 agosto 2009 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 28
luglio 2009 dal Pretore del Distretto di Leventina;
2. Se
dev'essere accolto l'appello del 12 agosto 2009 presentato da AO 1 contro il medesimo
decreto;
3. Se
dev'essere accolta le richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello
di AO 1;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1969) e AO 1 (1971), cittadini
bosniaci, si sono sposati il 17 ottobre 1990 a __________ (__________, __________). Dal matrimonio sono nati S__________, il 1° dicembre 1991, e O__________,
il 18 dicembre 1995. I coniugi vivono separati dal 7 agosto 2006. Senza
formazione specifica, il marito era alle dipendenze della __________ di
Camorino come autista e riparatore di apparecchi per esercizi pubblici. Dal
luglio del 2008 è disoccupato e svolge unicamente l'attività accessoria di
arbitro di calcio. La moglie lavora all'80% come cameriera nello snack bar “__________” di __________.
B. In
esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale promossa il 17
febbraio 2006 da AO 1, con
sentenza del 23 febbraio 2009 il Pretore del Distretto di Leventina ha affidato
Fatti
i figli alla madre e obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per S__________ di fr. 621.30 mensili dal 1° settembre al 31 dicembre
2008 (assegno familiare compreso), di fr. 568.80 per il gennaio del 2009
(assegno familiare compreso) e di fr. 405.55 dal 1° febbraio 2009 in poi (assegno familiare non compreso), come pure un contributo alimentare per O__________ di fr. 703.70
mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2008, di fr. 650.50 per il gennaio
del 2009 (assegno familiare compreso) e di fr. 463.30 mensili dopo di allora
(assegno familiare non compreso: inc. DI. 2006.6). Un appello presentato da AP
1 contro tale sentenza è tuttora pendente (inc. 11.2009.33).
C. Il 28 novembre 2008 AP 1 ha promosso azione di divorzio, offrendo un
contributo alimentare di fr. 500.– mensili per ogni figlio, assegno familiare compreso. Con istanza cautelare
del 9 marzo 2009 egli ha poi chiesto, previa concessione dell'assistenza
giudiziaria, di fissare immediatamente i contributi alimentari a fr. 300.–
mensili per ogni figlio (non compreso l'assegno familiare, percepito
direttamente da AO 1). Con decreto cautelare del 13 marzo 2009, emesso senza
contraddittorio, il Pretore
ha respinto l'istanza. All'udienza del 1° aprile 2009,
indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di confermare la reiezione
dell'istanza e di mantenere l'assetto vigente. Esperita l'istruttoria, le parti
hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel
proprio allegato, del 10 luglio 2009, AO 1 ha ribadito il suo punto di vista, chiedendo anzi di aumentare i contributi alimentari a
fr. 900.– mensili per figlio. Nel proprio memoriale del 17 luglio 2009 AP 1 ha ribadito le sue domande.
D. Con
decreto cautelare del 28 luglio 2009 il Pretore ha stabilito un contributo alimentare in favore di S__________
di fr. 621.30 (assegno familiare compreso) per il dicembre del
2008, di fr. 619.10 (assegno
familiare compreso) per il gennaio del 2009, di fr. 407.95 (assegno
familiare percepito direttamente dalla madre) per il febbraio del 2009, di fr.
406.55 (assegno familiare non compreso) per il marzo del 2009, di fr. 408.05
mensili (assegno familiare non compreso) dal 1° aprile al 31 luglio 2009 e di fr.
400.95 mensili (assegno familiare non compreso) dal 1° agosto al 30 novembre
2009.
In favore di O__________ il
Pretore ha fissato un contributo alimentare di fr. 703.30 (assegno familiare compreso)
per il dicembre del 2008, di fr. 700.20 (assegno familiare compreso) per il
gennaio del 2009, di fr. 461.40 (assegno familiare percepito direttamente dalla
madre) per il febbraio del 2009, di fr. 462.80 (assegno familiare non compreso)
per il marzo del 2009, di fr. 461.30 mensili (assegno familiare non
compreso) dal 1° aprile al 31 luglio 2009 e
fr. 468.40 mensili (assegno familiare non compreso) dal 1° agosto 2009 in poi.
La tassa
di giustizia di fr. 100.– e le spese sono state poste a carico
dell'istante. Non sono state assegnate ripetibili. Con decisione di quello
stesso 28 luglio 2009 il Pretore ha ammesso entrambe le parti al beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
E. Contro il decreto cautelare appena
citato AP 1 è insorto con un appello del 3 agosto 2009 per ottenere che, previo
conferimento dell'assistenza giudiziaria, il giudizio del Pretore sia
modificato nel senso di ridurre i contributi alimentari per i figli a fr. 600.–
mensili complessivi. Con decisione del 17 agosto 2009 questa Camera ha respinto
la richiesta di assistenza giudiziaria, sicché il presidente della Camera ha
invitato il 9 ottobre 2009 AP 1 a depositare entro 15 giorni la somma di fr. 500.–
a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte. L'appellante non ha
ottemperato alla richiesta.
F. Nel
frattempo AO 1 è insorta contro il medesimo decreto cautelare con un appello
del 12 agosto 2009 per ottenere che – previo conferimento dell'assistenza
giudiziaria – il giudizio del Pretore sia modificato nel senso di aumentare i
contributi alimentari a fr. 900.– mensili per ogni figlio dal marzo del
2009 (assegni familiari non compresi, siccome percepiti direttamente da lei). L'appello
non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: I. Sull'appello
di AP 1
1.
Con
ordinanza del 9 ottobre 2009 il presidente della Camera ha invitato AP 1, come
detto, a depositare entro 15 giorni un anticipo per le spese giudiziarie
presunte di fr. 500.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale
di appello, introiti
agiti, con l'avvertenza che, decorso
infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato
stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC ticinese).
L'ordinanza è pervenuta al destinatario il 12 ottobre 2009 (ricevuta postale
agli atti), sicché il termine è scaduto il 27 ottobre 2009. Entro tale data non
è intervenuto versamento alcuno, né l'interessato ha postulato – per ipotesi –
una restituzione del termine (art. 137 CPC ticinese), termine che non era
prorogabile (art. 312 cpv. 1 CPC ticinese), come ha ricordato il presidente
della Camera al patrocinatore dell'appellante il 14 ottobre 2009. Ciò premesso,
l'appello sfugge a qualsiasi esame e va tolto dai ruoli.
II. Sull'appello
di AO 1
2.
Le misure provvisionali in pendenza
di una causa di divorzio
erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria
dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC ticinese (art. 419c cpv. 1 CPC ticinese).
Il Pretore statuiva con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c
cpv. 3 CPC ticinese). In appello non erano ammissibili fatti, domande né prove
nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese), l'art. 138 vCC applicandosi solo
ai ricorsi contro le sentenze di divorzio o di separazione (DTF 133 III 114; v.
anche FamPra.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e 2). Nella
fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata alla convenuta il 29
luglio 2009. Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così il giorno
successivo ed è scaduto sabato 8 agosto 2009, salvo protrarsi fino a lunedì 10 agosto
2009.
in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC ticinese. Introdotto l'ultimo giorno
utile, l'appello è pertanto
ricevibile.
3.
Litigioso
rimane l'aumento dei contributi alimentari provvisionali per i figli. A tal
fine il Pretore ha stabilito il reddito del marito in fr. 3742.60 mensili
dal dicembre del 2008 al gennaio del 2009 e in fr. 3292.65 mensili dopo di allora, a
fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2417.60 mensili nel dicembre del 2008
e di fr. 2423.30 mensili dal gennaio del 2009 in poi. Quanto alla moglie, egli ne ha accertato il reddito in fr. 2475.– dal dicembre del
2008.
al marzo del 2009 e in fr. 2531.75 mensili dopo di allora, calcolandone
il fabbisogno minimo in fr. 1710.15 mensili. Il Pretore ha poi definito il
fabbisogno in denaro di S__________ in fr. 1508.30.– nel dicembre del 2008, in fr. 1525.80 mensili nel gennaio e nel febbraio del 2009, in fr. 1446.30 nel marzo del 2009, in fr. 1456.40 mensili dall'aprile al luglio del
2009.
e in fr. 1409.– mensili dopo di allora. Il fabbisogno in denaro di O__________
è stato determinato in fr. 1708.30 nel dicembre del 2008, in fr. 1725.80 mensili nel gennaio e nel febbraio del 2009 e in fr. 1643.30 mensili
dopo di allora. Constatato un ammanco nel bilancio familiare, il Pretore ha obbligato AP 1 a versare per i figli
quanto eccedeva il suo fabbisogno minimo nei vari periodi di computo.
4.
L'appellante
sostiene che al marito dev'essere imputato un reddito ipotetico di
fr. 4000.– mensili netti, ciò che gli permetterebbe di versare contributi
alimentari di fr. 900.– mensili per ogni figlio. Essa afferma che dalla
separazione in poi AP 1 ha fatto di tutto per eludere l'obbligo contributivo, fino
a perdere un mestiere ben retribuito come quello che aveva presso la ditta __________
e a manifestare l'intenzione di rinunciare anche all'attività accessoria di arbitro
di calcio. Per l'appellante l'età, la salute e l'esperienza acquisita in vari
settori lavorativi dovrebbero permettere al coniuge di trovare un'occupazione
adeguata e di guadagnare almeno fr. 4000.– mensili. A suo avviso sarebbe manifestamente
ingiusto non pretendere tale sforzo dall'istante, mentre lei – senza trascorsi
professionali, con figli a carico e uno stato di salute viepiù precario – è
riuscita a trovare un lavoro e a guadagnare fr. 2700.– mensili.
a) Per
principio il reddito di una parte è quello effettivo, conseguito al momento del
giudizio. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole
possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Ciò vale tanto
per un debitore quanto per un creditore di contributi alimentari. Un guadagno
ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata
dell'interessato, tenuto conto della sua età, della formazione professionale e
dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato del lavoro. La
fissazione di un reddito potenziale non ha, in effetti, carattere di penalità
(RtiD II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami).
b) Dagli
atti risulta che AP 1, quarantenne in buona salute ma senza formazione professionale
specifica, ha lavorato dal 2001 al 31 agosto 2006 per la ditta __________ di __________ come operaio carrellista, guadagnando fr. 3920.– mensili (assegni familiari
compresi). Licenziato per ragioni di carattere, dal settembre del 2006 fino al
maggio del 2007 ha riscosso indennità di disoccupazione per fr. 3166.25
mensili. Dal giugno del 2007 al giugno del 2008 egli è poi passato alle
dipendenze della __________ di __________, occupandosi del trasporto e della
riparazione di apparecchi per esercizi pubblici, con uno stipendio di fr. 3388.45
mensili (più gli assegni familiari). Licenziato una volta ancora, dal luglio
del 2008 egli riceve indennità di disoccupazione per fr. 3642.60 mensili
(assegni familiari compresi). Il Pretore gli ha computato tale reddito nella misura di fr. 3192.65
mensili dal gennaio del 2009, gli assegni familiari
essendo percepiti da allora direttamente dalla moglie, ritenendo inoltre che AP
1.
può guadagnare fr. 100.– mensili come arbitro sportivo, onde entrate per
fr. 3742.60 mensili nel dicembre del 2008 e gennaio del 2009,
rispettivamente fr. 3292.65 mensili dal febbraio in poi.
c) Il
Pretore non ha imputato all'istante un reddito potenziale, rilevando
come dagli atti egli non risulti avere trascurato la ricerca di nuovi impieghi,
né emerga una sua colpa nell'avvenuto licenziamento da parte della ditta __________.
Secondo il Pretore, per scostarsi dalle entrate effettivamente conseguite e imputare
all'interessato un reddito virtuale non basta la semplice constatazione che egli,
nonostante le capacità professionali, non abbia un impiego fisso, regolare e
solido dal luglio del 2008. Tanto meno ove si consideri che AP 1 non consta
avere deliberatamente ridotto le sue entrate per danneggiare la famiglia
(decreto impugnato, consid. 8 in fine).
d) Nella
misura in cui l'appellante afferma che “un padre di famiglia non può permettersi il lusso di perdere un
lavoro ben retribuito”, che “in una regione come la Leventina, dove le
opportunità di lavoro scarseggiano, il signor AP 1 avrebbe dovuto tenersi ben stretto
l'impiego presso la __________” e che “non vi sono motivi oggettivi a spiegazione
del fatto che un uomo dell'età della controparte in buona salute, con pluriennali
esperienze e capacità lavorative in varie mansioni acquisite in tanti anni di
lavoro in Svizzera, ben integrato e automunito non riesca a trovare
un'occupazione adeguata con un salario fr. 4000.– mensili”, essa non si confronta con le
argomentazioni del Pretore. Né l'interessata indica concretamente quale
attività lucrativa permetterebbe al marito di guadagnare fr. 4000.– mensili netti
(senza gli assegni familiari, da lei percepiti), reddito che in passato AP 1 non
ha mai conseguito (la __________ gli versava fr. 3920.– mensili netti, assegni
familiari compresi). E nemmeno si può dire che con il trasloco da __________ a __________
l'interessato si sia precluso apprezzabili possibilità lucrative.
e) È
vero che di principio la disoccupazione è uno stato passeggero, di modo che il
reddito conseguibile da un soggetto senza lavoro non corrisponde – di regola –
a quanto gli eroga la cassa di disoccupazione. Resta il fatto che al momento in cui il Pretore ha statuito AP 1 riscuoteva indennità
da ormai un anno. E un periodo di disoccupazione che superi quattro mesi non
può ritenersi di corta durata. Giustifica perciò di fondarsi sulle indennità effettivamente
percepite (cfr. sentenza del Tribunale federale 5P. 445/2004 del 9 marzo
2005.
consid. 2.3; v. anche sentenza 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010
consid. 4.3, in: FamPra.ch 2011 pag. 233).
Non
si disconosce che nella ricerca di una nuova occupazione
l'interessato ha dichiarato di limitarsi a seguire le indicazioni dell'Ufficio
di collocamento (interrogatorio formale del 14 settembre 2006, risposta n. 2,
nell'inc. DI.2006.6 richiamato), il che non denota particolare zelo né spirito
di iniziativa. A prescindere dal fatto però che non si legittima di imputare un
reddito ipotetico a un disoccupato ove questi non sia stato sanzionato dall'assicurazione
contro la disoccupazione (sentenza del Tribunale federale 5A_724/2009 del 26
aprile 2010, consid. 5.3, in: FamPra.ch 2010 pag. 676), AP 1 non ha alcuna
formazione specifica e nei settori in cui ha lavorato (con esperienze disparate)
i salari minimi non risultano molto superiori a quanto egli riceve come disoccupato
(si vedano ad esempio i contratti collettivi di lavoro per le imprese di
spedizione e di logistica, per i dipendenti di autorimesse e per quelli dell'industria
elettronica, metallurgica e meccanica, in: ‹www.ocst.com›, contratti collettivi).
A un sommario esame come quello che presiede all'emanazione
di misure provvisionali in pendenza di divorzio, di conseguenza, il reddito stimato
dal Pretore è prudenziale, ma resiste alla critica. Ne discende che l'appello,
privo di consistenza, è destinato all'insuccesso.
III. Sugli
oneri processuali, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello
5.
Gli oneri processuali dell'appello presentato
da AP 1 vanno a carico di lui (art. 148 cpv. 3 CPC
ticinese), fermo restando che la tassa di giustizia dev'essere
adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art.
21.
vLTG per analogia). Non si giustifica invece di
attribuire ripetibili alla convenuta, cui l'appello non è stato intimato e non
ha cagionato costi presumibili.
6.
Per
quel che concerne l'appello di AO 1, gli oneri processuali seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone problema di ripetibili, il
memoriale non essendo stato intimato alla controparte. Quanto alla richiesta di
assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta, all'appello difettando sin
dall'inizio ogni probabilità
di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag),
tanto da non essere notificato all'istante. Della difficile situazione
economica in cui versa l'interessata si tiene conto, ad ogni modo, moderando
nel limite del possibile l'ammontare della tassa di giustizia.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
7.
Circa
i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso
in materia civile, ove si consideri la differenza tra i contributi alimentari
rivendicati (a fr. 900.– mensili per figlio dal marzo del 2009) e quelli
fissati dal Pretore (da fr. 406.55 a fr. 468.40 mensili per figlio), senza
dimenticare che i contributi si estingueranno alla maggiore età degli aventi diritto.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
ticinese
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello di AP 1 è stralciato dai ruoli per mancato versamento
dell'anticipo.
2. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 50.–
b) spese fr. 50.–
fr.
100.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. L'appello
di AO 1 è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
4. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
5. La richiesta
di assistenza giudiziaria è respinta.
6. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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