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Decisione

11.2009.124

Misure provvisionali in pendenza di divorzio: reddito di una persona disoccupata

19 settembre 2011Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i figli alla madre e obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per S__________ di fr. 621.30 mensili dal 1° settembre al 31 dicembre

2008 (assegno familiare compreso), di fr. 568.80 per il gennaio del 2009

(assegno familiare compreso) e di fr. 405.55 dal 1° febbraio 2009 in poi (assegno familiare non compreso), come pure un contributo alimentare per O__________ di fr. 703.70

mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2008, di fr. 650.50 per il gennaio

del 2009 (assegno familiare compreso) e di fr. 463.30 mensili dopo di allora

(assegno familiare non compreso: inc. DI. 2006.6). Un appello presentato da AP

1 contro tale sentenza è tuttora pendente (inc. 11.2009.33).

C. Il 28 novembre 2008 AP 1 ha promosso azione di divorzio, offrendo un

contributo alimentare di fr. 500.– mensili per ogni figlio, assegno familiare compreso. Con istanza cautelare

del 9 marzo 2009 egli ha poi chiesto, previa concessione dell'assistenza

giudiziaria, di fissare immediatamente i contributi alimentari a fr. 300.–

mensili per ogni figlio (non compreso l'assegno familiare, percepito

direttamente da AO 1). Con decreto cautelare del 13 marzo 2009, emesso senza

contraddittorio, il Pretore

ha respinto l'istanza. All'udienza del 1° aprile 2009,

indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di confermare la reiezione

dell'istanza e di mantenere l'assetto vigente. Esperita l'istruttoria, le parti

hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel

proprio allegato, del 10 luglio 2009, AO 1 ha ribadito il suo punto di vista, chiedendo anzi di aumentare i contributi alimentari a

fr. 900.– mensili per figlio. Nel proprio memoriale del 17 luglio 2009 AP 1 ha ribadito le sue domande.

D. Con

decreto cautelare del 28 luglio 2009 il Pretore ha stabilito un contributo alimentare in favore di S__________

di fr. 621.30 (assegno familiare compreso) per il dicembre del

2008, di fr. 619.10 (assegno

familiare compreso) per il gennaio del 2009, di fr. 407.95 (assegno

familiare percepito direttamente dalla madre) per il febbraio del 2009, di fr.

406.55 (assegno familiare non compreso) per il marzo del 2009, di fr. 408.05

mensili (assegno familiare non compreso) dal 1° aprile al 31 luglio 2009 e di fr.

400.95 men­sili (assegno familiare non compreso) dal 1° agosto al 30 novem­bre

2009.

In favore di O__________ il

Pretore ha fissato un contributo alimentare di fr. 703.30 (assegno familiare compreso)

per il dicembre del 2008, di fr. 700.20 (assegno familiare compreso) per il

gennaio del 2009, di fr. 461.40 (assegno familiare percepito direttamente dalla

madre) per il febbraio del 2009, di fr. 462.80 (assegno familiare non compreso)

per il marzo del 2009, di fr. 461.30 mensili (assegno familiare non

compreso) dal 1° aprile al 31 luglio 2009 e

fr. 468.40 mensili (assegno familiare non compreso) dal 1° agosto 2009 in poi.

La tassa

di giustizia di fr. 100.– e le spese sono state poste a carico

dell'istante. Non sono state assegnate ripetibili. Con decisione di quello

stesso 28 luglio 2009 il Pretore ha ammesso entrambe le parti al beneficio dell'assistenza

giudiziaria.

E. Contro il decreto cautelare appena

citato AP 1 è insorto con un appello del 3 agosto 2009 per ottenere che, previo

conferimento dell'assistenza giudiziaria, il giudizio del Pretore sia

modificato nel senso di ridurre i contributi alimentari per i figli a fr. 600.–

mensili complessivi. Con decisione del 17 agosto 2009 questa Camera ha respinto

la richiesta di assistenza giudiziaria, sicché il presidente della Camera ha

invitato il 9 ottobre 2009 AP 1 a depositare entro 15 giorni la somma di fr. 500.–

a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte. L'appellante non ha

ottemperato alla richiesta.

F. Nel

frattempo AO 1 è insorta contro il medesimo decreto cautelare con un appello

del 12 agosto 2009 per ottenere che – previo conferimento dell'assistenza

giudiziaria – il giudizio del Pretore sia modificato nel senso di aumentare i

contributi alimentari a fr. 900.– mensili per ogni figlio dal marzo del

2009 (assegni familiari non compresi, siccome percepiti direttamente da lei). L'appello

non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: I. Sull'appello

di AP 1

1.

Con

ordinanza del 9 ottobre 2009 il presidente della Camera ha invitato AP 1, come

detto, a depositare entro 15 giorni un anticipo per le spese giudiziarie

presunte di fr. 500.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale

di appello, introiti

agiti, con l'avvertenza che, decorso

infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato

stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC ticinese).

L'ordinanza è pervenuta al destinatario il 12 ottobre 2009 (ricevuta postale

agli atti), sicché il termine è scaduto il 27 ottobre 2009. Entro tale data non

è intervenuto versamento alcuno, né l'interessato ha postulato – per ipotesi –

una restituzione del termine (art. 137 CPC ticinese), termine che non era

prorogabile (art. 312 cpv. 1 CPC ticinese), come ha ricordato il presidente

della Camera al patrocinatore dell'appellante il 14 ottobre 2009. Ciò premesso,

l'appello sfugge a qualsiasi esame e va tolto dai ruoli.

II. Sull'appello

di AO 1

2.

Le misure provvisionali in pendenza

di una causa di divorzio

erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria

dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC ticinese (art. 419c cpv. 1 CPC ticinese).

Il Pretore statuiva con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c

cpv. 3 CPC ticinese). In appello non erano ammissibili fatti, domande né prove

nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese), l'art. 138 vCC applicandosi solo

ai ricorsi contro le sentenze di divorzio o di separazione (DTF 133 III 114; v.

anche FamPra.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e 2). Nella

fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata alla convenuta il 29

luglio 2009. Il termine di ricorso è comin­ciato a decorrere così il giorno

successivo ed è scaduto sabato 8 agosto 2009, salvo protrarsi fino a lunedì 10 agosto

2009.

in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC ticinese. Introdotto l'ultimo giorno

utile, l'appello è pertanto

ricevibile.

3.

Litigioso

rimane l'aumento dei contributi alimentari provvisionali per i figli. A tal

fine il Pretore ha stabilito il reddito del marito in fr. 3742.60 mensili

dal dicembre del 2008 al gennaio del 2009 e in fr. 3292.65 mensili dopo di allora, a

fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2417.60 mensili nel dicembre del 2008

e di fr. 2423.30 mensili dal gennaio del 2009 in poi. Quanto alla moglie, egli ne ha accertato il reddito in fr. 2475.– dal dicembre del

2008.

al marzo del 2009 e in fr. 2531.75 mensili dopo di allora, calcolandone

il fabbisogno minimo in fr. 1710.15 mensili. Il Pretore ha poi definito il

fabbisogno in denaro di S__________ in fr. 1508.30.– nel dicembre del 2008, in fr. 1525.80 mensili nel gennaio e nel febbraio del 2009, in fr. 1446.30 nel marzo del 2009, in fr. 1456.40 mensili dal­l'aprile al luglio del

2009.

e in fr. 1409.– mensili dopo di allora. Il fabbisogno in denaro di O__________

è stato determinato in fr. 1708.30 nel dicembre del 2008, in fr. 1725.80 mensili nel gennaio e nel febbraio del 2009 e in fr. 1643.30 mensili

dopo di allora. Constatato un ammanco nel bilancio familiare, il Pretore ha obbligato AP 1 a versare per i figli

quanto eccedeva il suo fabbisogno minimo nei vari periodi di computo.

4.

L'appellante

sostiene che al marito dev'essere imputato un reddito ipotetico di

fr. 4000.– mensili netti, ciò che gli permetterebbe di versare contributi

alimentari di fr. 900.– mensili per ogni figlio. Essa afferma che dalla

separazione in poi AP 1 ha fatto di tutto per eludere l'obbligo contributivo, fino

a perdere un mestiere ben retribuito come quello che aveva presso la ditta __________

e a manifestare l'intenzione di rinunciare anche all'attività accessoria di arbitro

di calcio. Per l'appellante l'età, la salute e l'esperienza acquisita in vari

settori lavorativi dovrebbero permettere al coniuge di trovare un'occupazione

adeguata e di guadagnare almeno fr. 4000.– mensili. A suo avviso sarebbe manifestamente

ingiusto non pretendere tale sforzo dall'istante, mentre lei – senza trascorsi

professionali, con figli a carico e uno stato di salute viepiù precario – è

riuscita a trovare un lavoro e a guadagnare fr. 2700.– mensili.

a) Per

principio il reddito di una parte è quello effettivo, conseguito al momento del

giudizio. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole

possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Ciò vale tanto

per un debitore quanto per un creditore di contributi ali­mentari. Un guadagno

ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata

dell'interessato, tenuto conto della sua età, della formazione professionale e

dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato del lavoro. La

fissazione di un reddito potenziale non ha, in effetti, carattere di penalità

(RtiD II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami).

b) Dagli

atti risulta che AP 1, quarantenne in buona salute ma senza formazione professionale

specifica, ha lavorato dal 2001 al 31 agosto 2006 per la ditta __________ di __________ come ope­raio carrellista, guadagnando fr. 3920.– mensili (assegni familiari

compresi). Licenziato per ragioni di carattere, dal settembre del 2006 fino al

maggio del 2007 ha riscosso indennità di disoccupazione per fr. 3166.25

mensili. Dal giugno del 2007 al giugno del 2008 egli è poi passato alle

dipendenze della __________ di __________, occupandosi del trasporto e della

riparazione di apparecchi per esercizi pubblici, con uno stipendio di fr. 3388.45

mensili (più gli assegni familiari). Licenziato una volta ancora, dal luglio

del 2008 egli riceve indennità di disoccupazione per fr. 3642.60 mensili

(assegni familiari compresi). Il Pretore gli ha computato tale reddito nella misura di fr. 3192.65

mensili dal gennaio del 2009, gli assegni familiari

essendo percepiti da allora direttamente dalla moglie, ritenendo inoltre che AP

1.

può guadagnare fr. 100.– mensili come arbitro sportivo, onde entrate per

fr. 3742.60 mensili nel dicembre del 2008 e gennaio del 2009,

rispettivamente fr. 3292.65 mensili dal febbraio in poi.

c) Il

Pretore non ha imputato all'istante un reddito potenziale, rilevando

come dagli atti egli non risulti avere trascurato la ricerca di nuovi impieghi,

né emerga una sua colpa nell'avvenuto licenzia­mento da parte della ditta __________.

Secondo il Pretore, per scostarsi dalle entrate effettivamente conseguite e imputare

all'interessato un reddito virtuale non basta la semplice constatazione che egli,

nonostante le capacità professionali, non abbia un impiego fisso, regolare e

solido dal luglio del 2008. Tanto meno ove si consideri che AP 1 non consta

avere deliberatamente ridotto le sue entrate per danneggiare la famiglia

(decreto impugnato, consid. 8 in fine).

d) Nella

misura in cui l'appellante afferma che “un padre di famiglia non può permettersi il lusso di perdere un

lavoro ben retribuito”, che “in una regione come la Leventina, dove le

opportunità di lavoro scarseggiano, il signor AP 1 avrebbe dovuto tenersi ben stretto

l'impiego presso la __________” e che “non vi sono motivi oggettivi a spiegazione

del fatto che un uomo dell'età della controparte in buona salute, con pluriennali

esperienze e capacità lavorative in varie mansioni acquisite in tanti anni di

lavoro in Svizzera, ben integrato e automunito non riesca a trovare

un'occupazione adeguata con un salario fr. 4000.– mensili”, essa non si confronta con le

argomentazioni del Pretore. Né l'interessata indica concretamente quale

attività lucrativa permetterebbe al marito di guadagnare fr. 4000.– mensili netti

(senza gli assegni familiari, da lei percepiti), reddito che in passato AP 1 non

ha mai conseguito (la __________ gli versava fr. 3920.– mensili netti, assegni

familiari compresi). E nemmeno si può dire che con il trasloco da __________ a __________

l'interessato si sia precluso apprezzabili possibilità lucrative.

e) È

vero che di principio la disoccupazione è uno stato passeggero, di modo che il

reddito conseguibile da un soggetto senza lavoro non corrisponde – di regola –

a quanto gli eroga la cassa di disoccupazione. Resta il fatto che al momento in cui il Pretore ha statuito AP 1 riscuoteva indennità

da ormai un anno. E un periodo di disoccupazione che superi quattro mesi non

può ritenersi di corta durata. Giustifica perciò di fondarsi sulle indennità effettivamente

percepite (cfr. sentenza del Tribunale federale 5P. 445/2004 del 9 mar­zo

2005.

consid. 2.3; v. anche sentenza 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010

consid. 4.3, in: FamPra.ch 2011 pag. 233).

Non

si disconosce che nella ricerca di una nuova occupazione

l'interessato ha dichiarato di limitarsi a seguire le indicazioni dell'Ufficio

di collocamento (interrogatorio formale del 14 settembre 2006, risposta n. 2,

nell'inc. DI.2006.6 richiamato), il che non denota particolare zelo né spirito

di iniziativa. A prescindere dal fatto però che non si legittima di imputare un

reddito ipotetico a un disoccupato ove questi non sia stato sanzionato dall'assicurazione

contro la disoccupazione (sentenza del Tribunale federale 5A_724/2009 del 26

aprile 2010, consid. 5.3, in: FamPra.ch 2010 pag. 676), AP 1 non ha alcuna

formazione specifica e nei settori in cui ha lavorato (con esperienze disparate)

i salari minimi non risultano molto superiori a quanto egli riceve come disoccupato

(si vedano ad esempio i contratti collettivi di lavoro per le imprese di

spedizione e di logistica, per i dipendenti di autorimesse e per quelli dell'industria

elettronica, metallurgica e meccanica, in: ‹www.ocst.com›, contratti collettivi).

A un sommario esame come quello che presiede all'ema­nazione

di misure provvisionali in pendenza di divorzio, di conseguenza, il reddito stimato

dal Pretore è prudenziale, ma resiste alla critica. Ne discende che l'appello,

privo di consistenza, è destinato all'insuccesso.

III. Sugli

oneri processuali, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello

5.

Gli oneri processuali dell'appello presentato

da AP 1 vanno a carico di lui (art. 148 cpv. 3 CPC

ticinese), fermo restando che la tassa di giustizia dev'essere

adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art.

21.

vLTG per analogia). Non si giustifica invece di

attribuire ripetibili alla convenuta, cui l'appello non è stato intimato e non

ha cagionato costi presumibili.

6.

Per

quel che concerne l'appello di AO 1, gli oneri processuali seguono la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone problema di ripetibili, il

memoriale non essendo stato intimato alla controparte. Quanto alla richiesta di

assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta, all'appello difettando sin

dall'inizio ogni probabilità

di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag),

tanto da non essere notificato all'istante. Della difficile situazione

economica in cui versa l'interessata si tiene conto, ad ogni modo, moderando

nel limite del possibile l'ammontare della tassa di giustizia.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

7.

Circa

i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso

in materia civile, ove si consideri la differenza tra i contributi alimentari

rivendicati (a fr. 900.– mensili per figlio dal marzo del 2009) e quelli

fissati dal Pretore (da fr. 406.55 a fr. 468.40 mensili per figlio), senza

dimenticare che i contributi si estingueranno alla maggiore età degli aventi diritto.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

ticinese

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello di AP 1 è stralciato dai ruoli per mancato versamento

dell'anticipo.

2. Gli oneri di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 50.–

b) spese fr. 50.–

fr.

100.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. L'appello

di AO 1 è respinto e il

decreto impugnato è confermato.

4. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr.

250.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

5. La richiesta

di assistenza giudiziaria è respinta.

6. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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