11.2009.126
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: decorrenza del termine di tre mesi
14 aprile 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2009.126
Data decisione, Autorità:
14.04.2011, ICCA
Titolo:
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: decorrenza del termine di tre mesi
IPOTECA LEGALE ARTIGIANI E IMPRENDITORI
art. 837 cpv. 1 cf. 3 CC
art. 839 cpv. 2 CC
Incarton.
11.2009.126
Lugano,
14 aprile
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Rossi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2009.99
(iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 21 aprile
2009 dalla
AO 1 ,
(patrocinata da PA 1)
contro
AP 1
(patrocinati dall' PA 2);
esaminati gli atti,
posti i
seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 6 agosto 2009 presentato da AP 1 e AP 2 contro
la sentenza emessa il 28 luglio 2009 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili .
Ritenuto
in fatto: A. I coniugi AP 1 e AP 2 hanno affidato
alla __________, __________, la costruzione di una casa monofamiliare sulla particella
n. 1535 RFD di __________, loro proprietà in ragione di un mezzo ciascuno. La __________
ha subappaltato l'impianto di cantiere, i ponteggi, lo scavo, le opere in cemento
armato, i pavimenti, i betoncini e canalizzazioni alla AO 1 sulla base di un'offerta
di complessivi fr. 106 618.50 più IVA da questa redatta il 18 giugno 2007. Di tale somma sono
rimasti impagati fr. 10 000.–. Il 17 marzo 2009 la AO 1 ha emesso una fattura di altri fr. 4309.40 per una “formazione foro per passaggio tubo” eseguito il 17 dicembre
2008, “trasporto e montaggio ponteggi” avvenuto il 26 novembre 2008, “smontaggio
carice e successivo ripiego ponteggi” del 17 marzo 2009 e “noleggio ponteggi 75 m² per tre mesi”. Quello stesso giorno la __________ ha riconosciuto l'esattezza della pretesa.
B. Il 21 aprile 2009 la AP 1 ha convenuto AP 1 e AP 2 davanti al
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, chiedendo l'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori sulla particella
n. 1535 per la somma di fr. 14 309.40 con interessi al 5% dal 23 marzo 2009. Con decreto cautelare
del 22 aprile 2009, emesso senza contraddittorio, il Segretario assessore ha
ordinato l'iscrizione richiesta. Al contraddittorio del 10 giugno 2009 la AO 1 ha mantenuto la propria istanza, che i convenuti hanno proposto di respingere. L'istante ha replicato,
riaffermando la sua posizione. I convenuti hanno duplicato, ribadendo la
propria. L'istruttoria si è conclusa il 15 luglio 2009 e le parti hanno proceduto
seduta stante al dibattimento finale, confermandosi nelle rispettive richieste.
C. Statuendo
con sentenza del 28 luglio 2009, il Pretore ha ordinato l'iscrizione di un'ipoteca
legale provvisoria in favore della AO 1 sulla particella n. 1535 per fr. 14 309.40 con
interessi al 5% dal 23 marzo 2009, impartendo all'istante un termine di 60 giorni
per introdurre la causa volta all'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva. La
tassa di giustizia e le spese (fr. 820.– complessivi) sono state poste solidalmente
a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'istante, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 1400.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello del 6 agosto 2009 a questa Camera per ottenere la reiezione dell'istanza e la cancellazione dell'ipoteca legale
iscritta in via provvisoria. Subordinatamente essi hanno chiesto che l'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale fosse confermata per fr. 4309.40 oltre
interessi e la sentenza del Pretore riformata di conseguenza. Nelle sue osservazioni
dell'8 settembre 2009 la AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.
E. Dichiarata
in fallimento il 27 gennaio 2010, il 19 luglio 2010 la __________ è stata radiata
dal registro di commercio. Con sentenza del 2 luglio 2010 il Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il fallimento anche della AP 1 dal 5
luglio 2010. Un appello del 13 luglio 2010 presentato da quest'ultima è stato
respinto il 17 agosto 2010 dalla Camera di esecuzione e fallimento del
Tribunale d'appello, che ne ha dichiarato il fallimento dal 19 agosto 2010 (inc.
14.2010.62).
in diritto: 1. Dal 19 agosto 2010 l'istante è – come detto – in fallimento. Ciò comporta la sospensione
giusta l'art. 207 cpv. 1 LEF delle cause civili nelle quali essa è parte e che
influiscono sulla composizione della massa, potendone aumentarne i passivi o
diminuire gli attivi (DTF 133 III 380 consid. 5.1). Sottratte a tale regola sono
tuttavia le procedure urgenti, come può ritenersi l'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale di artigiani e imprenditori. Tanto che questa
va trattata, per diritto federale, con la procedura sommaria (art. 961 cpv. 3
CC; Vallat, L'hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs et l'exécution forcée, Losanna 1999, pag. 108 n.
90), che nel Cantone Ticino era fino al 31 dicembre 2010 la procedura contenziosa
di camera di consiglio (art. 4 n. 19 vLAC e 361 segg. CPC ticinese). Ciò
premesso, nulla osta all'emanazione del giudizio.
2. Secondo il Pretore l'istante ha reso sufficientemente verosimile l'esistenza
e l'ammontare del credito per i lavori di costruzione, la ditta subappaltante avendo
riconosciuto le opere eseguite e gli importi delle fatture rimaste impagate, mentre
Fatti
i convenuti nemmeno avevano messo in dubbio la presenza e il ruolo svolto dall'impresa
sul cantiere, né avevano contestato i lavori o l'entità della pretesa. Per di
più – ha soggiunto il Pretore – il bollettino di lavoro determinante per accertare
la tempestività della richiesta volta all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale è stato confermato dall'operaio che aveva eseguito i lavori, sentito
come testimone. L'ultimo lavoro eseguito, ovvero lo smontaggio dei ponteggi,
era inoltre sufficiente – ha epilogato il Pretore – per giustificare la pretesa
dell'istante, lo smantellamento del cantiere essendo un'operazione
indispensabile per la fine dell'attività imprenditoriale.
3. Gli
appellanti ribadiscono che l'istante non ha chiesto l'iscrizione provvisoria
dell'ipoteca legale entro il termine di tre mesi dalla conclusione dei lavori,
giacché il 26 agosto 2008 l'impresa di costruzione aveva già presentato la
liquidazione finale. Inoltre le opere eseguite successivamente, ossia la posa e
lo smontaggio di impalcature, non costituiscono interventi che danno diritto a
un'ipoteca legale. A mente loro, quindi, l'istanza dev'essere respinta o,
tutt'al più, accolta per soli fr. 4309.40.
4. I
presupporti per ottenere un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori sono
già stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 2). Giovi solo
ricordare che l'iscrizione deve avvenire entro tre mesi da quando tutti i
lavori oggetto del contratto sono stati eseguiti e l'opera può essere
consegnata. Se il litigio verte sulla tempestività dell'iscrizione provvisoria,
quest'ultima può essere rifiutata solo qualora la scadenza del termine sia
chiaramente decorsa prima dell'iscrizione nel registro fondiario (da ultimo: sentenza
del Tribunale federale 5A_475/2010 del 15 settembre 2010 consid. 3.1.2; Schumacher,
Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 510 n. 1394).
5. In
concreto la pretesa dell'istante si riferisce al saldo del conteggio 26 agosto
2008 (fr. 10 000.–: doc. B) e a quello alla fattura 17 marzo 2009 (fr. 4309.40:
doc. C). Stando all'impresa, il termine per ottenere l'iscrizione provvisoria
dell'ipoteca legale è stato rispettato, poiché i lavori sono terminati il 17
marzo 2009 con lo smontaggio dei ponteggi. E che nella fattispecie
l'ultimo lavoro sul cantiere sia stata tale operazione è stato confermato da __________,
operaio dell'istante (deposizione del 15 luglio 2009; v. anche doc. D).
a) Che
il montaggio di un'impalcatura, non specificamente concepita per una determinata
costruzione e riutilizzabile in altri cantieri, non costituisca un lavoro per
cui possa essere pretesa un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è
vero (DTF 136 III 7 consid. 2 a 6, 131 III 300). Sta di fatto che a norma dell'art. 839 cpv. 2 CC determinante per la decorrenza
del termine è il compimento dell'opera, il momento cioè in cui sono stati eseguiti tutti i lavori costitutivi del contratto e l'oggetto può essere consegnato (DTF 125 III
116 consid. 2b). Lo sgombero del cantiere rientra
fra tali lavori (DTF 120 II 392 consid, 1c) e lo smontaggio di impalcature
costituisce finanche un esempio di compimento del lavoro (Schumacher, op. cit., pag. 394 n. 1113).
In concreto non è contestato che tra le prestazioni dell'istante si annoverava
anche la posa dei ponteggi (doc. G, punto B), né è controverso che l'impresa li
abbia smontati il 17 marzo 2008 (deposizione di __________, del 15 luglio
2009).
b) Gli appellanti obiettano che i lavori erano già stati ultimati nell'agosto
del 2008, quando l'istante ha emesso la liquidazione finale. Nuova, l'affermazione
è tuttavia irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese). A parte ciò, non
si disconosce che il 26 agosto 2008 l'istante ha trasmesso alla __________ un
conteggio dal quale risultava “uno scoperto” di fr. 20 000.– (doc. B). Né si
disconosce che una liquidazione costituisce un indizio circa la fine dei lavori
svolti dall'artigiano o imprenditore (RtiD II-2006 pag. 707 consid. 5b con
rimandi). Per tacere del fatto nondimeno che in concreto non figura agli atti alcuna
“liquidazione”, l'indizio può essere sovvertito ove risultino essere stati eseguiti
in seguito lavori che non si esauriscono in mere riparazioni o in semplici rifacimenti
per difetti. Nel caso in esame l'istante consta avere verosimilmente eseguito il
17 dicembre 2008 un ulteriore intervento (doc. C). Né gli appellanti hanno
preteso che tale lavoro fosse di piccola entità o di secondaria
importanza, fosse stato deliberatamente posticipato dall'istante, consistesse
in un ritocco, nella sostituzione di un elemento difettoso o nell'eliminazione
di un difetto. E in mancanza di chiare allegazioni non si può
ritenere, tanto meno a un esame di verosimiglianza, che il diritto di ottenere l'iscrizione
dell'ipoteca legale sia escluso o altamente inverosimile (sentenza del Tribunale
federale 5A_475/2010 del 15 settembre 2010, consid. 3.1.2). Privo di
fondamento, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
6. Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).
Gli appellanti rifonderanno inoltre alla controparte, che ha formulato
osservazioni, un'adeguata indennità per ripetibili.
7. Circa
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non supera la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.
Per questi
motivi,
vista sulle
spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
Considerandi
2.
Gli oneri di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
450.
–
sono posti a carico degli
appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
3.
Intimazione
a:
;.
Comunicazione a:
–
Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
–
Ufficio dei registri del Distretto di Mendrisio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000.
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115.
LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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