Lexipedia

Decisione

11.2009.126

Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: decorrenza del termine di tre mesi

14 aprile 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti nemmeno avevano messo in dubbio la presenza e il ruolo svolto dall'impresa

sul cantiere, né avevano contestato i lavori o l'entità della pretesa. Per di

più – ha soggiunto il Pretore – il bollettino di lavoro determinante per accertare

la tempestività della richiesta volta all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca

legale è stato confermato dall'operaio che aveva eseguito i lavori, sentito

come testimone. L'ultimo lavoro eseguito, ovvero lo smontaggio dei ponteggi,

era inoltre sufficiente – ha epilogato il Pretore – per giustificare la pretesa

dell'istante, lo smantellamento del cantiere essendo un'operazione

indispensabile per la fine dell'attività imprenditoriale.

3. Gli

appellanti ribadiscono che l'istante non ha chiesto l'iscrizione provvisoria

dell'ipoteca legale entro il termine di tre mesi dalla conclusione dei lavori,

giacché il 26 agosto 2008 l'impresa di costruzione aveva già presentato la

liquidazione finale. Inoltre le opere eseguite successivamente, ossia la posa e

lo smontaggio di impalcature, non costituiscono interventi che danno diritto a

un'ipoteca legale. A mente loro, quindi, l'istanza dev'essere respinta o,

tutt'al più, accolta per soli fr. 4309.40.

4. I

presupporti per ottenere un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori sono

già stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 2). Giovi solo

ricordare che l'iscrizione deve avvenire entro tre mesi da quando tutti i

lavori oggetto del contratto sono stati eseguiti e l'opera può essere

consegnata. Se il litigio verte sulla tempestività dell'iscrizione provvisoria,

quest'ultima può essere rifiutata solo qualora la scadenza del termine sia

chiaramente decorsa prima dell'iscrizione nel registro fondiario (da ultimo: sentenza

del Tribunale federale 5A_475/2010 del 15 settembre 2010 consid. 3.1.2; Schumacher,

Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 510 n. 1394).

5. In

concreto la pretesa dell'istante si riferisce al saldo del conteggio 26 agosto

2008 (fr. 10 000.–: doc. B) e a quello alla fattura 17 marzo 2009 (fr. 4309.40:

doc. C). Stando all'impresa, il termine per ottenere l'iscrizione provvisoria

dell'ipoteca legale è stato rispettato, poiché i lavori sono terminati il 17

marzo 2009 con lo smontaggio dei ponteggi. E che nella fattispecie

l'ultimo lavoro sul cantiere sia stata tale operazione è stato confermato da __________,

operaio dell'istante (deposizione del 15 luglio 2009; v. anche doc. D).

a) Che

il montaggio di un'impalcatura, non specificamente concepita per una determinata

costruzione e riutilizzabile in altri cantieri, non costituisca un lavoro per

cui possa essere pretesa un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è

vero (DTF 136 III 7 consid. 2 a 6, 131 III 300). Sta di fatto che a norma dell'art. 839 cpv. 2 CC determinante per la decorrenza

del termine è il compimento dell'opera, il momento cioè in cui sono stati eseguiti tutti i lavori costitutivi del contratto e l'oggetto può essere consegnato (DTF 125 III

116 consid. 2b). Lo sgombero del cantiere rientra

fra tali lavori (DTF 120 II 392 consid, 1c) e lo smontaggio di impalcature

costituisce finanche un esempio di compimento del lavoro (Schumacher, op. cit., pag. 394 n. 1113).

In concreto non è contestato che tra le prestazioni dell'istante si annoverava

anche la posa dei ponteggi (doc. G, punto B), né è controverso che l'impresa li

abbia smontati il 17 marzo 2008 (deposizione di __________, del 15 luglio

2009).

b) Gli appellanti obiettano che i lavori erano già stati ultimati nell'agosto

del 2008, quando l'istante ha emesso la liquidazione finale. Nuova, l'affermazione

è tuttavia irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese). A parte ciò, non

si disconosce che il 26 agosto 2008 l'istante ha trasmesso alla __________ un

conteggio dal quale risultava “uno scoperto” di fr. 20 000.– (doc. B). Né si

disconosce che una liquidazione costituisce un indizio circa la fine dei lavori

svolti dall'artigiano o imprenditore (RtiD II-2006 pag. 707 consid. 5b con

rimandi). Per tacere del fatto nondimeno che in concreto non figura agli atti alcuna

“liquidazione”, l'indizio può essere sovvertito ove risultino essere stati eseguiti

in seguito lavori che non si esauriscono in mere riparazioni o in semplici rifacimenti

per difetti. Nel caso in esame l'istante consta avere verosimilmente eseguito il

17 dicembre 2008 un ulteriore intervento (doc. C). Né gli appellanti hanno

preteso che tale lavoro fosse di piccola entità o di secondaria

importanza, fosse stato deliberatamente posticipato dall'istante, consistesse

in un ritocco, nella sostituzione di un elemento difettoso o nell'eliminazione

di un difetto. E in mancanza di chiare allegazioni non si può

ritenere, tanto meno a un esame di verosimiglianza, che il diritto di ottenere l'iscrizione

dell'ipoteca legale sia escluso o altamente inverosimile (sentenza del Tribunale

federale 5A_475/2010 del 15 settembre 2010, consid. 3.1.2). Privo di

fondamento, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

6. Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).

Gli appellanti rifonderanno inoltre alla controparte, che ha formulato

osservazioni, un'adeguata indennità per ripetibili.

7. Circa

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non supera la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi

motivi,

vista sulle

spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

Considerandi

2.

Gli oneri di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 400.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

450.

sono posti a carico degli

appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di

solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;.

Comunicazione a:

Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Ufficio dei registri del Distretto di Mendrisio.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000.

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in ma­teria

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115.

LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster