Lexipedia

Decisione

11.2009.129

Misure a protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie

20 agosto 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

di AP 1 in materia di protezione dell'unione coniugale

3. L'appellante

sostiene che nel fabbisogno minimo del marito di fr. 3300.– mensili non

debbano essere ammesse le spese legali e le imposte.

a) In merito all'indennità di fr. 200.– mensili per le spese d'avvocato

questa Camera ha già avuto modo di rilevare che nell'ambito di protezioni dell'unione coniugale i costi della procedura rientrano nei doveri di mantenimento giusta

l'art. 163 CC sicché una parte può essere tenuta a finanziare le spese legali e

giudiziarie cui l'altra parte deve far fronte. Nel fabbisogno minimo dei

coniugi può quindi essere prevista un'indennità per tali spese sempre che il

bilancio familiare consenta di finanziarle (cfr. I CCA sentenze 11.2224.11

dell'8 agosto 2007, consid. 8; 11.2007.84 del 25 settembre 2007, consid. 8

e 9; 11.2007.31 del 26 agosto 2008, consid. 3). In concreto, come si vedrà in

esito all'appello del marito, ciò non è più il caso sicché tale spesa va dunque

stralciata dal fabbisogno minimo del convenuto.

b) Circa l'onere fiscale (di fr. 440.– mensili) è indubbio che esso rientri nel fabbisogno minimo dei coniugi (DTF

114 II 393 consid. 4b). Nondimeno in caso di ristrettezze economiche, ovvero

quando il fabbisogno dei membri della famiglia non è coperto, le imposte vanno

tralasciate come prescrive la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 5A_383/2007

del 9 novembre 2007, consid. 2; DTF 127 III 292 consid. 2a/bb,

70 consid. 2b, 126 III 356 consid. 1a/aa). E nella fattispecie il bilancio

familiare presenta un ammanco sicché tale onere va stralciato.

Considerandi

II. Sull'appello

di AO 1 in materia di protezione dell'unione coniugale

4.

L'appellante si duole che il Pretore gli abbia imputato, nei suoi

redditi, il valore locativo di fr. 1156.25 concernente la sua proprietà di __________.

Egli rileva che nell'ambito delle misure protettrici, determinante è la

situazione al momento del giudizio, mentre considerando già la sostanza si

liquiderebbe anticipatamente il regime dei beni. Sostiene inoltre che il valore

locativo ammesso dal primo giudice si riferisce alla sola abitazione e non al

fondo intero che necessita di importanti lavori di manutenzione ordinaria.

Contesta poi il valore locativo stabilito dal perito giudiziario, così come la

possibilità di dare il fondo in locazione. Infine censura la necessità di dover

far fruttare la sostanza già nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione

coniugale.

5.

a) Per

quel che riguarda il valore locativo, questa Camera ha avuto modo di

precisare che esso è un dato puramente fiscale dal quale il proprietario non

trae alcun vantaggio effettivo. Diverso sarebbe il caso ove un coniuge

occupasse per suo comodo un alloggio sproporzionato alle sue esigenze, ma di

tale circostanza se ne tiene conto nella valutazione del fabbisogno (RtiD I-2005

pag. 757 n. 40c; v. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2004.111 del 23 ottobre 2007,

con­sid. 4). Il Pretore si è dipartito dallo stesso

principio (sentenza impugnata, consid. 3.1), ma non l'ha applicato, o per lo

meno non ne ha tratto le debite conseguenze.

b) Intanto

il costo dell'alloggio corrisponde di principio a quanto effettivamente pagato

(DTF 129 II 527 consid. 1). Nondimeno ove un coniuge occupi l'immobile abitato in precedenza dalla coppia con un costo eccessivo

per rapporto a quel­lo dell'altro coniuge, egli non può pretendere che l'altro

gli sovvenzioni tale onere ma si vede ricondurre la spesa nella norma (v. FamPra.ch 2000 pag. 146 consid. 1 con rimandi: da ultimo: I CCA

sentenza 11.2007.128 del 16 settembre 2008, consid. 5). Analogamente un coniuge

non può quindi pretendere di occupare un'abitazione con costi sproporzionati a

scapito dell'altro coniuge. In secondo luogo la fine della vita in comune non

preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto le condizioni

economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente (DTF 114

II 26). Ove i redditi dei coniugi bastino per finanziare due economie domestiche

separate non è il caso di imputare all'uno o all'altro un reddito ipotetico (RtiD

II-2005 pag. 706 consid, 4c; da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2006.78 dell'11

gennaio 2008, consid. 9), di fissare un reddito potenziale in relazione alla

sostanza (I CCA, sentenza inc. 11.2003.60 del 27

maggio 2005 consid. 6.1) o di disconoscere esborsi esistenti durante

la vita in comune (I CCA, sentenza inc. 11.2008.36 del 4 agosto 2009, consid.

4d ed e).

c) Nelle

circostanze descritte il costo dell'alloggio esposto dal marito (fr. 555.–

mensili compreso l'ammortamento come si vedrà in seguito) non appare eccessivo

rispetto a quello della moglie (fr. 1050.–) ma è finanche favorevole per le esigenze di una persona sola. Non vi

era quindi l'esigenza di imporre al convenuto la locazione dell'immobile per

ricavare un reddito supplementare né di inserire nel suo fabbisogno minimo una

locazione ipotetica di fr. 1050.– mensili. Ciò posto le entrate di AO 1 vanno

dunque ricondotte a fr. 5154.– mensili.

6.

a) Resta il fatto che il fabbisogno minimo dell'interessato va rivisto

per tenere conto del costo dell'alloggio effettivamente pagato. In concreto, il

convenuto aveva esposto a titolo di ”spesa casa“

l'importo di fr. 895.– mensili oltre a fr. 133.– mensili per l'ammortamento

ipotecario (verbale del 30 settembre 2008 pag. 3 e conclusioni del 30 luglio

2009.

pag. 4 in fondo). Sta di fatto che quanto egli suppone

rientrare nel costo dell'alloggio non è del tutto pertinente. Intanto, come

egli ammette, in tale importo sono comprese l'assicurazione RC dell'autovettura

(doc. 15) e l'imposta di circolazione per due autovetture (doc. 13 e 14)

totalmente estranee alla posta in

esame. Inoltre le spesa per il consumo di acqua potabile (doc. 9), per il

consumo di elettricità (doc. 12), dell'abbonamento alla radiotelevisione

riscosso dalla Billag AG (doc. 10) e quello dovuto per la via cavo prelevato da

Cablecom Sagl (doc. 11) sono già comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo

(FU 2/2001 pag. 74, cifra I; Rep. 1995 pag. 141) e non rientrano nemmeno nel

fabbiso­gno allargato definito dal Tribunale federale (DTF 114 II 393; Rep.

1994.

pag. 297 consid. 5). Nulla risulta invece sulle

spese per la manutenzione dello stabile, il convenuto non allegando alcun

giustificativo.

b) Ciò

posto il costo dell'alloggio del convenuto può essere fissato in fr. 555.–

mensili arrotondati (oneri ipotecari e ammortamento fr. 270.– [doc. 1 e 2],

riscaldamento fr. 210.– [doc. 3 e 4], abbonamento assistenza e costo controllo

bruciatore fr. 40.– [doc. 5 e 6], tasse uso fognatura e raccolta rifiuti

fr. 33.05 [doc. 7 e 8]). Quanto alla parità logistica, questa deve intendersi

non solo in senso quantitativo, ma anche qualitativo (I CCA sentenza 11.2007.55

del 19 febbraio 2009, consid. 6 con riferimenti). E in concreto l'interessato occupa la casa unifamiliare per sé solo mentre la moglie si è vista

riconoscere solo un appartamento di 2 locali e mezzo di 82 m² (doc. I).

c) Il fabbisogno minimo del convenuto ammonterebbe

a fr. 2795.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, onere

per l'alloggio fr. 555.–, premio della cassa malati fr. 499.90, spese legali

fr. 200.–, imposte fr. 440.– arrotondati). Sennonché, le risorse del

marito non permettono più di far fronte interamente agli

obblighi alimentari, il fabbisogno minimo della moglie non sarebbe in tal caso interamente

coperto. Non resta pertanto che stralciare le spese legali, il sostentamento

della moglie essendo prioritario (DTF 103 Ia 101

consid. 4; analogamente: sentenza del Tribunale federale 5P.31/2004 del 26

aprile 2004, consid. 2) e l'onere fiscale (DTF 127 III

292.

consid. 2a/bb, 70 consid. 2b, 126 III 356 consid. 1a/aa). Il fabbisogno

minimo dell'interessato deve, in ultima analisi, essere stabilito in fr. 2155.–

mensili.

7.

Da quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro delle

entrate e delle uscite familiari:

reddito del marito fr.

5.

154.—

reddito

della moglie fr. –.—

fr.

5.

154.— mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 2 155.—

fabbisogno

minimo della moglie fr. 2 780.—

fr.

4.

935.— mensili

eccedenza fr.

219.

metà

eccedenza fr. 109.50 mensili.

Il marito può

conservare per sé:

fr.

2155.

– + fr. 109.50 = fr. 2 264.50 mensili,

e deve

versare per la moglie:

fr. 2780.– +

fr. 109.50 = fr. 2 889.50 mensili,

arrotondati

a fr. 2 900.—

mensili.

Ne discende che gli appelli, nel risultato, sono destinati all'insuccesso.

L'emanazione del pronunciato odierno rende senza oggetto

la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello presentato da AO 1.

III. Sul

ricorso in materia di assistenza giudiziaria

8.

Contro il rifiuto dell'assistenza

giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità

di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del

Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo,

il rimedio in esame è pertanto ricevibile.

9.

Il Pretore ha rifiutato all'istante l'assistenza giudiziaria

poiché essa dispone di un margine sul proprio fabbisogno minimo sicché ”si può pretendere che utilizzi tale

eccedenza al fine di provvedere al pagamento delle proprie spese processuali e

di patrocinio, eventualmente tramite versamenti rateali in un lasso di tempo

ragionevole“. La ricorrente fa

valere che con un'eccedenza di fr. 115.15 è illusorio pensare di poter

saldare in tempi ragionevoli le spese di patrocinio.

10.

Il presupposto dell'indigenza è dato, ai fini dell'assistenza giudiziaria

(art. 3 cpv. 1 Lag), quando il richiedente non sia in grado di provvedere con

mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza

intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti;

RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Ciò non si apprezza solo in considerazione

del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le

circostanze del caso, come la complessità della causa, l'eventuale urgenza,

l'entità degli anticipi giudiziari e gli impegni finanziari del richiedente

(DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). In concreto con la ricorrente si può convenire che

un margine utile di fr. 109.50 mensili difficilmente

basta per finanziare con pagamenti rateali in un lasso di tempo ragionevole il

patrocinio di un legale in un processo come quello in esame, ancorché tutto si ignori

sull'ammontare dei costi.

Resta il

fatto che l'interessata si è vista riconoscere fr. 3000.– di ripetibili e non essendo

preteso che tale somma sia di difficile o di impossibile incasso, il beneficio

litigioso non entra in linea di conto (DTF 122 I 322), tanto che la sua

richiesta è finanche senza oggetto (sentenza del Tribunale federale 5P.108/2006

del 22 giugno 2006, consid. 3). Perché tale importo sia insufficiente la

ricorrente non spiega. Sprovvisto di buon diritto, il ricorso è destinato

pertanto all'insuccesso.

III. Sugli

oneri processuali, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria

11.

Gli

oneri di entrambi gli appelli seguono il principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, i rimedi non essendo stati notificati

e non avendo causato costi presumibili. Quanto alla procedura per il

conferimento dell'assistenza giudiziaria, essa è gratuita (salvo ipotesi di

temerarietà, estranee alla fattispecie: art. 4 cpv. 2 Lag) e in concreto non

v'è ragione di derogare a tale precetto.

La

richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 non può essere accolta. È

vero che per finire le censure addotte dall'interessata sono risultate fondate,

ma ciò è dovuto all'introduzione dell'appello da parte del marito. Dipartendosi

dai dati accertati nella sentenza, l'appello difettava sin dall'inizio ogni

possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

12.

Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro

l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per

un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si capitalizzi la differenza

litigiosa del contributo alimentare (fr. 314.– mensili per l'appello della

moglie e fr. 1047.– mensili per l'appello del marito), che in difetto di

scadenze prevedibili va calcolato a vita. Quanto

all'impugnabilità della decisione in materia di assistenza giudiziaria,

trattandosi di una decisione incidentale – come quella di una decisione

pregiudiziale – essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (sentenza

del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).

Per questi

motivi,

vista sulla spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Gli

appelli sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.

2.

Gli oneri

dell'appello di AP 1, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.

fr.

400.

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Gli oneri

dell'appello di AO 1, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

50.

fr.

500.

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

4.

Il ricorso

in materia di assistenza giudiziaria è respinto e la decisione impugnata è confermata.

5.

Non si

prelevano tasse o spese per tale ricorso.

6.

Intimazione

a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli

art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster