11.2009.129
Misure a protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie
20 agosto 2009Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2009.129
Data decisione, Autorità:
20.08.2009, ICCA
Titolo:
Misure a protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 let. a CC
Incarto n.
11.2009.129
Lugano
20 agosto
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Giani , vicepresidente,
Ermotti e Pellegrini
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2008.42 (misure a
protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord promossa con istanza del 25 marzo 2008 da
AP 1
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se devono essere accolti
l'appello e il ricorso dell'11 agosto 2009 presentati da AP 1 contro la sentenza
(”decreto cautelare“) emessa il 3 agosto 2009 dal Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale ai rimedi giuridici;
3. Se
dev'essere accolto l'appello del 14 agosto 2009 presentato da AO 1 contro la
medesima sentenza;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1942) e AP 1 (1955) si sono sposati a __________ il 15
giugno 1973. Dal matrimonio sono nati i figli M__________ (1974-2001), C__________
(1974) e L__________ (1982). Il marito è al beneficio di rendite pensionistiche
mentre la moglie non svolge attività lucrativa. I coniugi si sono separati nel settembre del 2006 quando la moglie
ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 959 RFD,
proprietà del marito) per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. Il
25 marzo 2008 AP 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – previo
conferimento dell'assistenza giudiziaria – un contributo alimentare per sé di
fr. 3462.55 mensili dal 1° luglio 2007. Con decreto cautelare del 26 marzo
2008, emesso inaudita parte, il Pretore ha obbligato AP 1a versare un
contributo alimentare di fr. 3000.– mensili. All'udienza di discussione del 20
maggio 2008 proseguita il 30 settembre successivo il convenuto ha offerto un
contributo alimentare di fr. 1654.– mensili. Esperita l'istruttoria, durante la
quale l'arch. __________ ha rilasciato una perizia sulla possibilità di appigionare
l'immobile appartenente al marito, le parti hanno rinunciato alla discussione
finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 28 luglio 2009
AP 1 ha ridotto la richiesta di contributo alimentare a fr. 3267.50.– mensili.
Con il proprio allegato del 30 luglio 2009 AO 1 ha offerto fr. 1665.– mensili
dal 25 marzo 2008.
C. Statuendo
con sentenza (“decreto
cautelare”) del 3 agosto 2009,
il Pretore ha fissato il contributo alimentare per la moglie in fr. 2900.–
mensili dal 1° luglio 2007. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–,
sono state poste per 1/5 a carico dell'istante e per 4/5
a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 3000.– per
ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'istante è
stata respinta.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1è insorta a questa Camera l'11 agosto 2009 per
ottenere, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, l'aumento del
contributo alimentare a fr. 3214.70 mensili e la conseguente riforma del giudizio
impugnato. Essa postula inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria tanto
in primo quanto in secondo grado. I rimedi non hanno formato oggetto d'intimazione.
E. Il
14 agosto 2009 anche AO 1 ha appellato la sentenza del Pretore chiedendo, previa
concessione dell'effetto sospensivo, che il contributo alimentare sia ridotto a
fr. 1853.– mensili dal 25 marzo 2008. L'appello non è stato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.
4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). La sentenza del
Pretore è appellabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC).
Tempestivi, sotto questo profilo gli appelli in esame sono dunque ricevibili.
2. Litigioso
è unicamente contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha
accertato le entrate del marito in fr. 6310.25 netti (fr. 5154.– di
rendite pensionistiche e fr. 1156.25 di reddito locativo) a fronte di un
fabbisogno minimo di fr. 3300.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1100.–, onere dell'alloggio fr. 1050.–, tassa rifiuti fr.
10.80, premio della cassa malati fr. 499.90, spese legali fr. 200.–, onere
fiscale fr. 440.–). Per quanto riguarda la moglie, senza attività
lucrativa, il primo giudice ne ha stabilito il fabbisogno minimo di
fr. 2779.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,
locazione fr. 1050.–, premio della cassa malati fr. 508.–, oneri
sociali fr. 121.30). Constatata un'eccedenza di fr. 230.25 mensili il
Pretore ha fissato il contributo alimentare per la moglie in fr. 2894.45
mensili, arrotondati a fr. 2900.– mensili.
Fatti
I. Sull'appello
di AP 1 in materia di protezione dell'unione coniugale
3. L'appellante
sostiene che nel fabbisogno minimo del marito di fr. 3300.– mensili non
debbano essere ammesse le spese legali e le imposte.
a) In merito all'indennità di fr. 200.– mensili per le spese d'avvocato
questa Camera ha già avuto modo di rilevare che nell'ambito di protezioni dell'unione coniugale i costi della procedura rientrano nei doveri di mantenimento giusta
l'art. 163 CC sicché una parte può essere tenuta a finanziare le spese legali e
giudiziarie cui l'altra parte deve far fronte. Nel fabbisogno minimo dei
coniugi può quindi essere prevista un'indennità per tali spese sempre che il
bilancio familiare consenta di finanziarle (cfr. I CCA sentenze 11.2224.11
dell'8 agosto 2007, consid. 8; 11.2007.84 del 25 settembre 2007, consid. 8
e 9; 11.2007.31 del 26 agosto 2008, consid. 3). In concreto, come si vedrà in
esito all'appello del marito, ciò non è più il caso sicché tale spesa va dunque
stralciata dal fabbisogno minimo del convenuto.
b) Circa l'onere fiscale (di fr. 440.– mensili) è indubbio che esso rientri nel fabbisogno minimo dei coniugi (DTF
114 II 393 consid. 4b). Nondimeno in caso di ristrettezze economiche, ovvero
quando il fabbisogno dei membri della famiglia non è coperto, le imposte vanno
tralasciate come prescrive la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 5A_383/2007
del 9 novembre 2007, consid. 2; DTF 127 III 292 consid. 2a/bb,
70 consid. 2b, 126 III 356 consid. 1a/aa). E nella fattispecie il bilancio
familiare presenta un ammanco sicché tale onere va stralciato.
Considerandi
II. Sull'appello
di AO 1 in materia di protezione dell'unione coniugale
4.
L'appellante si duole che il Pretore gli abbia imputato, nei suoi
redditi, il valore locativo di fr. 1156.25 concernente la sua proprietà di __________.
Egli rileva che nell'ambito delle misure protettrici, determinante è la
situazione al momento del giudizio, mentre considerando già la sostanza si
liquiderebbe anticipatamente il regime dei beni. Sostiene inoltre che il valore
locativo ammesso dal primo giudice si riferisce alla sola abitazione e non al
fondo intero che necessita di importanti lavori di manutenzione ordinaria.
Contesta poi il valore locativo stabilito dal perito giudiziario, così come la
possibilità di dare il fondo in locazione. Infine censura la necessità di dover
far fruttare la sostanza già nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione
coniugale.
5.
a) Per
quel che riguarda il valore locativo, questa Camera ha avuto modo di
precisare che esso è un dato puramente fiscale dal quale il proprietario non
trae alcun vantaggio effettivo. Diverso sarebbe il caso ove un coniuge
occupasse per suo comodo un alloggio sproporzionato alle sue esigenze, ma di
tale circostanza se ne tiene conto nella valutazione del fabbisogno (RtiD I-2005
pag. 757 n. 40c; v. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2004.111 del 23 ottobre 2007,
consid. 4). Il Pretore si è dipartito dallo stesso
principio (sentenza impugnata, consid. 3.1), ma non l'ha applicato, o per lo
meno non ne ha tratto le debite conseguenze.
b) Intanto
il costo dell'alloggio corrisponde di principio a quanto effettivamente pagato
(DTF 129 II 527 consid. 1). Nondimeno ove un coniuge occupi l'immobile abitato in precedenza dalla coppia con un costo eccessivo
per rapporto a quello dell'altro coniuge, egli non può pretendere che l'altro
gli sovvenzioni tale onere ma si vede ricondurre la spesa nella norma (v. FamPra.ch 2000 pag. 146 consid. 1 con rimandi: da ultimo: I CCA
sentenza 11.2007.128 del 16 settembre 2008, consid. 5). Analogamente un coniuge
non può quindi pretendere di occupare un'abitazione con costi sproporzionati a
scapito dell'altro coniuge. In secondo luogo la fine della vita in comune non
preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto le condizioni
economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente (DTF 114
II 26). Ove i redditi dei coniugi bastino per finanziare due economie domestiche
separate non è il caso di imputare all'uno o all'altro un reddito ipotetico (RtiD
II-2005 pag. 706 consid, 4c; da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2006.78 dell'11
gennaio 2008, consid. 9), di fissare un reddito potenziale in relazione alla
sostanza (I CCA, sentenza inc. 11.2003.60 del 27
maggio 2005 consid. 6.1) o di disconoscere esborsi esistenti durante
la vita in comune (I CCA, sentenza inc. 11.2008.36 del 4 agosto 2009, consid.
4d ed e).
c) Nelle
circostanze descritte il costo dell'alloggio esposto dal marito (fr. 555.–
mensili compreso l'ammortamento come si vedrà in seguito) non appare eccessivo
rispetto a quello della moglie (fr. 1050.–) ma è finanche favorevole per le esigenze di una persona sola. Non vi
era quindi l'esigenza di imporre al convenuto la locazione dell'immobile per
ricavare un reddito supplementare né di inserire nel suo fabbisogno minimo una
locazione ipotetica di fr. 1050.– mensili. Ciò posto le entrate di AO 1 vanno
dunque ricondotte a fr. 5154.– mensili.
6.
a) Resta il fatto che il fabbisogno minimo dell'interessato va rivisto
per tenere conto del costo dell'alloggio effettivamente pagato. In concreto, il
convenuto aveva esposto a titolo di ”spesa casa“
l'importo di fr. 895.– mensili oltre a fr. 133.– mensili per l'ammortamento
ipotecario (verbale del 30 settembre 2008 pag. 3 e conclusioni del 30 luglio
2009.
pag. 4 in fondo). Sta di fatto che quanto egli suppone
rientrare nel costo dell'alloggio non è del tutto pertinente. Intanto, come
egli ammette, in tale importo sono comprese l'assicurazione RC dell'autovettura
(doc. 15) e l'imposta di circolazione per due autovetture (doc. 13 e 14)
totalmente estranee alla posta in
esame. Inoltre le spesa per il consumo di acqua potabile (doc. 9), per il
consumo di elettricità (doc. 12), dell'abbonamento alla radiotelevisione
riscosso dalla Billag AG (doc. 10) e quello dovuto per la via cavo prelevato da
Cablecom Sagl (doc. 11) sono già comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo
(FU 2/2001 pag. 74, cifra I; Rep. 1995 pag. 141) e non rientrano nemmeno nel
fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale (DTF 114 II 393; Rep.
1994.
pag. 297 consid. 5). Nulla risulta invece sulle
spese per la manutenzione dello stabile, il convenuto non allegando alcun
giustificativo.
b) Ciò
posto il costo dell'alloggio del convenuto può essere fissato in fr. 555.–
mensili arrotondati (oneri ipotecari e ammortamento fr. 270.– [doc. 1 e 2],
riscaldamento fr. 210.– [doc. 3 e 4], abbonamento assistenza e costo controllo
bruciatore fr. 40.– [doc. 5 e 6], tasse uso fognatura e raccolta rifiuti
fr. 33.05 [doc. 7 e 8]). Quanto alla parità logistica, questa deve intendersi
non solo in senso quantitativo, ma anche qualitativo (I CCA sentenza 11.2007.55
del 19 febbraio 2009, consid. 6 con riferimenti). E in concreto l'interessato occupa la casa unifamiliare per sé solo mentre la moglie si è vista
riconoscere solo un appartamento di 2 locali e mezzo di 82 m² (doc. I).
c) Il fabbisogno minimo del convenuto ammonterebbe
a fr. 2795.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, onere
per l'alloggio fr. 555.–, premio della cassa malati fr. 499.90, spese legali
fr. 200.–, imposte fr. 440.– arrotondati). Sennonché, le risorse del
marito non permettono più di far fronte interamente agli
obblighi alimentari, il fabbisogno minimo della moglie non sarebbe in tal caso interamente
coperto. Non resta pertanto che stralciare le spese legali, il sostentamento
della moglie essendo prioritario (DTF 103 Ia 101
consid. 4; analogamente: sentenza del Tribunale federale 5P.31/2004 del 26
aprile 2004, consid. 2) e l'onere fiscale (DTF 127 III
292.
consid. 2a/bb, 70 consid. 2b, 126 III 356 consid. 1a/aa). Il fabbisogno
minimo dell'interessato deve, in ultima analisi, essere stabilito in fr. 2155.–
mensili.
7.
Da quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro delle
entrate e delle uscite familiari:
reddito del marito fr.
5.
154.—
reddito
della moglie fr. –.—
fr.
5.
154.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2 155.—
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2 780.—
fr.
4.
935.— mensili
eccedenza fr.
219.
—
metà
eccedenza fr. 109.50 mensili.
Il marito può
conservare per sé:
fr.
2155.
– + fr. 109.50 = fr. 2 264.50 mensili,
e deve
versare per la moglie:
fr. 2780.– +
fr. 109.50 = fr. 2 889.50 mensili,
arrotondati
a fr. 2 900.—
mensili.
Ne discende che gli appelli, nel risultato, sono destinati all'insuccesso.
L'emanazione del pronunciato odierno rende senza oggetto
la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello presentato da AO 1.
III. Sul
ricorso in materia di assistenza giudiziaria
8.
Contro il rifiuto dell'assistenza
giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità
di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del
Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo,
il rimedio in esame è pertanto ricevibile.
9.
Il Pretore ha rifiutato all'istante l'assistenza giudiziaria
poiché essa dispone di un margine sul proprio fabbisogno minimo sicché ”si può pretendere che utilizzi tale
eccedenza al fine di provvedere al pagamento delle proprie spese processuali e
di patrocinio, eventualmente tramite versamenti rateali in un lasso di tempo
ragionevole“. La ricorrente fa
valere che con un'eccedenza di fr. 115.15 è illusorio pensare di poter
saldare in tempi ragionevoli le spese di patrocinio.
10.
Il presupposto dell'indigenza è dato, ai fini dell'assistenza giudiziaria
(art. 3 cpv. 1 Lag), quando il richiedente non sia in grado di provvedere con
mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza
intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti;
RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Ciò non si apprezza solo in considerazione
del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le
circostanze del caso, come la complessità della causa, l'eventuale urgenza,
l'entità degli anticipi giudiziari e gli impegni finanziari del richiedente
(DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). In concreto con la ricorrente si può convenire che
un margine utile di fr. 109.50 mensili difficilmente
basta per finanziare con pagamenti rateali in un lasso di tempo ragionevole il
patrocinio di un legale in un processo come quello in esame, ancorché tutto si ignori
sull'ammontare dei costi.
Resta il
fatto che l'interessata si è vista riconoscere fr. 3000.– di ripetibili e non essendo
preteso che tale somma sia di difficile o di impossibile incasso, il beneficio
litigioso non entra in linea di conto (DTF 122 I 322), tanto che la sua
richiesta è finanche senza oggetto (sentenza del Tribunale federale 5P.108/2006
del 22 giugno 2006, consid. 3). Perché tale importo sia insufficiente la
ricorrente non spiega. Sprovvisto di buon diritto, il ricorso è destinato
pertanto all'insuccesso.
III. Sugli
oneri processuali, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria
11.
Gli
oneri di entrambi gli appelli seguono il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, i rimedi non essendo stati notificati
e non avendo causato costi presumibili. Quanto alla procedura per il
conferimento dell'assistenza giudiziaria, essa è gratuita (salvo ipotesi di
temerarietà, estranee alla fattispecie: art. 4 cpv. 2 Lag) e in concreto non
v'è ragione di derogare a tale precetto.
La
richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 non può essere accolta. È
vero che per finire le censure addotte dall'interessata sono risultate fondate,
ma ciò è dovuto all'introduzione dell'appello da parte del marito. Dipartendosi
dai dati accertati nella sentenza, l'appello difettava sin dall'inizio ogni
possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
12.
Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro
l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per
un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si capitalizzi la differenza
litigiosa del contributo alimentare (fr. 314.– mensili per l'appello della
moglie e fr. 1047.– mensili per l'appello del marito), che in difetto di
scadenze prevedibili va calcolato a vita. Quanto
all'impugnabilità della decisione in materia di assistenza giudiziaria,
trattandosi di una decisione incidentale – come quella di una decisione
pregiudiziale – essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (sentenza
del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).
Per questi
motivi,
vista sulla spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Gli
appelli sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.
2.
Gli oneri
dell'appello di AP 1, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.
–
fr.
400.
–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Gli oneri
dell'appello di AO 1, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.
–
fr.
500.
–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
4.
Il ricorso
in materia di assistenza giudiziaria è respinto e la decisione impugnata è confermata.
5.
Non si
prelevano tasse o spese per tale ricorso.
6.
Intimazione
a:
– ;
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli
art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster