11.2009.13
Notificazione di atti giudiziari mediante invio postale raccomandato
24 agosto 2012Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2009.13
Data decisione, Autorità:
24.08.2012, ICCA
Titolo:
Notificazione di atti giudiziari mediante invio postale raccomandato
ABITAZIONE CONIUGALE
ATTRIBUZIONE IN CASO DI COMPROPRIETÀ
NOTIFICAZIONI GIUDIZIARIE
art. 205 cpv. 2 CC
art. 651 cpv. 2 CC
art. 138 cpv. 3 let. a CPC
Incarto n.
11.2009.13
Lugano
24 agosto
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2006.74 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura
del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 13 aprile 2006 da
AO 1 ,
(patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1 );
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 2 gennaio 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 20 novembre
2008 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 il
16 giugno 2009;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1958) e AO 1 (1965) si sono
sposati a __________ il 20 febbraio 1992. Dal matrimonio sono nate L__________,
il 5 agosto 1992, e S__________, il 26 gennaio 1998. Il marito è business manager nella filiale di __________ della __________ di __________. La moglie
è venditrice e ha lavorato a tempo parziale per vari datori di lavoro. I
coniugi si sono separati di fatto in un primo tempo nell'aprile del 2001 e poi,
dopo un periodo di riconciliazione, definitivamente nel novembre del 2003, quando
AO 1 ha lasciato l'abitazione
coniugale (particella n. 1847 RFD di __________, comproprietà dei coniugi in
ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi con le figlie in un appartamento a
__________. L'11 gennaio 2005 i coniugi hanno firmato una convenzione sugli effetti
della vita separata nella quale hanno concordato di assegnare l'immobile di __________
al marito, tenuto ad assumere gli oneri ipotecari e tutte le spese correlate al
medesimo.
B. Il 13
aprile 2006 AO 1 ha introdotto azione di divorzio davanti al Pretore del
Distretto di Bellinzona, instando per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Essa ha postulato l'affidamento delle figlie (riservato il diritto di visita
del padre), un contributo alimentare per L__________ di fr. 1535.–
mensili, uno per S__________ di fr. 1245.– mensili fino al 12° anno d'età
e di fr. 1535.– mensili dopo di allora, il riparto della prestazione d'uscita
accumulata dal marito durante il matrimonio presso il relativo istituto di
previdenza professionale, l'assegnazione al marito dell'immobile di __________ e
il versamento di almeno fr. 168 850.– in liquidazione del regime dei beni (fr.
50 000.–
per l'immobile in comproprietà, fr. 10 000.– per il valore dell'arredamento coniugale,
fr. 75 000.– corrispondenti alla metà del prezzo d'acquisto e dei lavori di
ristrutturazione di un immobile a __________, in provincia di __________, e fr.
33 850.–
per il rimborso di un prestito).
C. Nella
sua risposta del 19 giugno 2006 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ma ha
preteso l'affidamento delle figlie, ha offerto un contributo alimentare di fr.
1200.– mensili per L__________ e uno di fr. 1000.– mensili per S__________, ha
chiesto al Pretore di obbligare la moglie a versare a sua volta un contributo per
le figlie, ha sollecitato la condanna di lei al versamento di un conguaglio (da
determinare) in liquidazione del regime dei beni e ha rivendicato il riparto a
metà delle prestazioni d'uscita acquisite dai coniugi in costanza di matrimonio
presso i rispettivi istituti di previdenza professionale. Il Pretore ha
trattato la causa come
azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale e il 17
luglio 2006 ha sentito i coniugi, i quali hanno confermato la volontà di
divorziare e di demandargli la decisione sulle conseguenze litigiose del
divorzio. La moglie ha confermato tale volontà il 29 settembre 2006, dopo il termine bimestrale di riflessione,
e il marito il 10 ottobre 2006. Con decisione del 1° dicembre 2006 il
Pretore ha ammesso l'attrice al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. L'udienza
preliminare sugli effetti litigiosi del divorzio si è tenuta il 4 dicembre 2006
e l'istruttoria è terminata l'8 ottobre 2008. Al dibattimento finale le parti
hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 17 novembre
2008, AO 1 ha sostanzialmente riaffermato le sue domande, aumentando nondimeno
la pretesa in liquidazione del regime matrimoniale a fr. 200 119.50 (fr. 88 269.50 per l'immobile
in comproprietà, fr. 3000.– per il valore dell'arredamento coniugale, fr. 75 000.– corrispondenti
alla metà del prezzo d'acquisto e dei lavori di ristrutturazione nell'immobile
di __________ e fr. 33 850.– per il rimborso di un prestito). Nel suo allegato del 17 novembre
2008 AP 1 ha ribadito le proprie posizioni, offrendo alla moglie fr. 15 000.– in liquidazione
del regime dei beni, a condizione che il Pretore non fissasse un importo maggiore,
nel qual caso egli chiedeva che fosse impartito ai coniugi un termine per vendere
l'immobile di __________ e suddividere a metà l'eventuale ricavo.
E. Statuendo
il 20 novembre 2008, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato le
figlie alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per ogni figlia di fr. 1100.– mensili fino al 13° anno di età e
di fr. 1400.– mensili dopo di allora, ha liquidato il regime dei beni
prevedendo che la moglie cedesse al marito la sua quota di comproprietà sulla
particella n. 1847 RFD di __________ e il marito assumesse il debito ipotecario
con obbligo di versare alla moglie un conguaglio di fr. 108 444.50, ha
riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita
dall'altro durante il matrimonio e ha ordinato la trasmissione degli atti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire l'entità di tale quota non
appena la sentenza di divorzio fosse passata in giudicato. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 9800.–
sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2
gennaio 2009 nel quale offre la cessione della sua quota di comproprietà immobiliare
alla moglie con obbligo per quest'ultima di assumere il mutuo ipotecario e di
versargli un conguaglio di fr. 75 444.50. In subordine, “qualora il Tribunale decidesse per un onere
di liquidazione a carico del coniuge cui sarà attribuito l'immobile di più di
fr. 15 000.–,
egli chiede che il fondo sia posto in vendita e che il ricavo sia suddiviso a
metà fra i coniugi, con obbligo per la moglie di rifondergli fr. 30 000.– “immessi
quali beni propri e con diritto di utilizzo ed usufrutto sull'immobile a favore
del marito fino alla vendita, senza compensi di alcun genere a favore della moglie”.
In via ancor più subordinata AP 1 chiede che la moglie gli ceda la sua quota di
comproprietà immobiliare dietro versamento di fr. 15 000.–. Nelle sue osservazioni
del 16 giugno 2009 AO 1 propone, previo conferimento dell'assistenza
giudiziaria, di respingere l'appello in ordine, eventualmente nel merito.
in diritto: 1. La
causa è stata trattata dal Pretore con la procedura degli art. 420 segg. CPC ticinese cui soggiacevano tutte le
sentenze di divorzio su richiesta comune comunicate prima del 31
dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). Il termine per appellare era di venti
giorni (art. 308 cpv. 1 e 423b cpv. 1 CPC ticinese). L'appellata
sostiene, nelle sue osservazioni, che l'appello di AP 1 è tardivo. Ora, secondo
l'art. 124 cpv. 1 CPC ticinese la notificazione di un atto giudiziario avveniva
– di regola – mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di
ritorno. L'atto si riteneva notificato nel momento della sua consegna effettiva
al destinatario oppure, se l'invio non era recapitato al domicilio né ritirato
alla posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante i quali esso rimaneva
depositato all'ufficio postale (RtiD II-2008
pag. 617 consid. 5; v. anche DTF 137 III 215 consid 3.1.3, 134 V 51 consid. 4,
130 III 399 consid. 1.2.3). Il termine di giacenza cominciava a decorrere il
giorno dopo il tentativo infruttuoso di consegna, ovvero il giorno dopo che l'avviso
di ritiro della raccomandata era lasciato nella cassetta delle lettere del
destinatario (DTF 127 I 35 consid. 2b; Donzallaz,
La notification en droit interne suisse, Berna 2002, pag. 495 n. 1029), e si calcolava indipendentemente dai giorni festivi ufficiali
e dalle ferie giudiziarie.
Fatti
I
principi appena esposti vigono intatti anche sotto l'egida del nuovo art. 138
cpv. 3 lett. a CPC (Bohnet in:
Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 25 ad art. 138). In una
sentenza del 26 marzo 2007 il Tribunale federale ha stabilito invero che il
termine di giacenza cominciava a decorrere non il giorno dopo il tentativo di
consegna infruttuoso, ma il giorno stesso (sentenza 1P.81/2007 del 26 marzo
2007, consid. 3.1; v. anche sentenza 9C.657/2008 del 9 dicembre 2008, consid. 2.2
in: SJ 2009 I 308; Donzallaz, Loi
sur le Tribunal fédéral, Berna 2008, pag. 479 n. 1113). Da tale sentenza però
il Tribunale federale si è scostato in seguito, tornando con sentenza
5A_2/2010 del 17 marzo 2010 alla prassi
anteriore (consid. 3.1 e 3.3; Bohnet
in: SZZP/RSPC 2010 pag. 262).
In
concreto il plico raccomandato contenente la decisione impugnata è stato
spedito dalla Pretura il 20 novembre 2008 (doc. 1 di appello). L'avviso di
ritiro è stato lasciato l'indomani nella casella postale del patrocinatore del
convenuto, il quale ha ritirato la raccomandata il 28 novembre 2008 (doc. 3 di
appello), ultimo giorno utile (contrariamente all'opinione dell'appellata, i
sette giorni di giacenza sono cominciati a decorrere il 22 e non già il 21
novembre 2008). Il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere così il 29
novembre 2008 e sarebbe scaduto il 18 dicembre successivo, ma è rimasto sospeso
da quello stesso 18 dicembre 2008 fino al 1°
gennaio 2009 per le ferie giudiziarie (art. 133 cpv. 1 lett. a CPC ticinese). Introdotto
il 2 gennaio 2009, ultimo giorno utile, l'appello in esame è dunque tempestivo.
2. Litigiosa
rimane, in questa sede, la liquidazione del regime dei beni e segnatamente il
destino della particella n. 1847 RFD di __________. Il resto, compreso il principio
del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art.
148 cpv. 1 vCC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).
3. Accertato
che le parti concordavano sul valore venale dell'immobile di __________ (fr. 623 539.–), “da cedere
per principio al marito”, il Pretore ha riconosciuto deduzioni per complessivi
fr. 472 650.– (447 300.– di ipoteche, fr. 6516.– di sussidi all'abitazione e fr. 18 834.– per “avere
pensionistico accumulato dal marito prima di sposarsi”). Egli non ha tenuto
conto invece di fr. 50 000.– “a titolo di immissione averi LPP marito”, poiché tale importo
“già incide sull'avere di vecchiaia da suddividere tra i coniugi”, né di fr. 30 000.– “a titolo di
immissione beni propri del marito”, non comprovati. Il primo giudice non ha tenuto
calcolo nemmeno i costi di sistemazione da infiltrazioni d'acqua, come chiedeva
il convenuto, poiché già considerati dal perito giudiziario nel valore venale
dell'immobile, né di altri costi privi di riscontro, né dell'imposta sugli
utili immobiliari, che le parti potevano chiedere
di differire.
Ciò premesso, il Pretore ha stabilito in fr. 150 889.– il
valore netto del fondo da dividere tra i coniugi, onde una spettanza della
moglie di fr. 75 444.50. A quest'ultima inoltre egli ha riconosciuto la metà del
valore del mobilio coniugale (fr. 3000.–) e il rimborso di un mutuo da lei
concesso al marito (fr. 30 000.–), per complessivi fr. 108 444.50. Il Pretore non ha
disconosciuto invero che il convenuto dichiarava di rinunciare all'attribuzione
dell'immobile ove alla moglie fosse spettato un conguaglio di oltre fr. 15 000.–, ma ha
ritenuto la pretesa fuori tempo, poiché la formulata solo nel memoriale
conclusivo. Abbondanzialmente ad ogni modo egli l'ha respinta, poiché sin dalla
separazione di fatto l'immobile è rimasto in possesso del marito e a entrambe
le parti era chiaro sin dall'inizio che lo stabile sarebbe stato attribuito a
chi lo occupava. Egli ha sciolto così la comproprietà mediante attribuzione
dell'immobile a AP 1, con obbligo di tacitare la moglie.
4. Nell'appello
l'interessato chiede anzitutto di attribuire l'intero immobile alla moglie, ma
a torto. Per tacere del fatto che tale nuova conclusione non è ammissibile, non
essendo fondata su fatti o mezzi di prova nuovi (art. 138 cpv. 1 seconda frase
vCC), in concreto l'attrice non ha mai preteso l'attribuzione dell'intero immobile,
ciò che osta all'applicazione dell'art. 205 cpv. 2 CC (DTF 119 II 198 consid. 2).
Su questo punto l'appello si rivela finanche irricevibile.
5. L'appellante
chiede che questa Camera ordini una nuova perizia sul valore dell'immobile di __________,
respinta dal Pretore con “decreto” del 7 novembre 2008, affinché si tenga conto
dei danni causati da nuove infiltrazioni d'acqua. Sta di fatto che egli non si
confronta con quanto ha addotto il primo giudice per rifiutare la perizia (“il
marito conosceva i problemi idrologici dell'immobile peritato, tant'è che aveva
formulato precisi controquesiti poi decaduti per sua espressa volontà [non
versando l'anticipo richiesto]”) e che in questa sede motiva la richiesta rinviando
semplicemente al contenuto dell'istanza 15 ottobre 2008 presentata al primo
giudice. Ciò non è ammissibile (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000,
n. 21 ad art. 309). Per di più, come si vedrà in appresso (consid. 6d in fine),
una perizia sul valore venale del fondo appare superflua.
6. Secondo AP 1 il Pretore non poteva attribuirgli l'intera proprietà
del fondo poiché egli non l'aveva mai pretesa, tanto meno incondizionatamente, ma
si è sempre limitato a chiedere l'attribuzione di un valore di liquidazione in
favore suo o della moglie. Nessun comproprietario postulando l'attribuzione dell'immobile,
il Pretore doveva mantenere perciò la comproprietà o ordinarne lo scioglimento
mediante licitazione privata o pubblica. Quanto al fatto che nel memoriale
conclusivo egli si sia dichiarato disposto a versare alla moglie fr. 15 000.– in
liquidazione del regime dei beni, l'appellante sottolinea di avere soggiunto
che ove il Pretore avesse fissato un importo maggiore egli avrebbe rinunciato espressamente
a ritirare dell'immobile.
a) In
caso di divorzio la divisione di un bene in comproprietà, così come la regolamentazione
di altri rapporti speciali tra coniugi, deve avvenire prima della liquidazione
del regime matrimoniale (DTF 138 III 153 consid. 5.1.1). E lo scioglimento di
una comproprietà è retto dagli art. 650 segg. CC, con la norma speciale tra
coniugi dell'art. 205 cpv. 2 CC (attribuzione dell'intero bene per interessi
preponderanti). Ogni coniuge ha diritto così di chiedere la cessazione della comproprietà,
“a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in
proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata” (art.
650 cpv. 1 CC). Lo scioglimento inoltre non può essere chiesto intempestivamente
(art. 650 cpv. 3 CC). Il che tuttavia in uno scioglimento del regime matrimoniale
va ravvisato solo con grande cautela (Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 45 ad art. 205 CC), tant'è che in caso
di divorzio lo scioglimento non è di regola intempestivo né è data la
condizione dello scopo durevole cui la cosa sia destinata (DTF 138 III 153
consid. 5.1.1). Se i comproprietari poi non si intendono sul modo dello
scioglimento, il giudice ordina la divisione del bene in natura o la vendita
all'asta pubblica o tra comproprietari (art. 651 cpv. 2 CC), oppure attribuisce
il bene interamente al coniuge che giustifica un interesse preponderante contro
compenso all'altro coniuge (art. 205 cpv. 2 CC).
b) Nel
suo memoriale di risposta del 19 giugno 2006 AP 1, preso atto che l'attrice
proponeva di assegnargli l'intero immobile, dichiarava di non opporsi “a una liquidazione
di eventuali spettanze della moglie sul valore netto della casa di __________”.
Invocava però l'intervenuto deprezzamento del fondo, l'ammontare delle ipoteche
e un investimento di fr. 50 000.– provenienti dal suo “secondo pilastro” accumulati prima del
matrimonio, sicché a suo avviso non sussisteva alcun beneficio da ripartire (pag.
5). Nel memoriale conclusivo del 17 novembre 2008 egli ha poi ribadito “di non
opporsi al principio della liquidazione, ma di ritenere che non vi sia materialmente
un valore netto da suddividere con la moglie”. Dopo avere esposto un suo
calcolo per la liquidazione del regime dei beni, egli si dichiarava pronto nondimeno
a versare fr. 15 000.– , fermo restando che ove il Pretore avesse fissato un importo maggiore
egli avrebbe rinunciato a ritirare l'immobile (pag. 5 e 7). Visto quanto
precede, la posizione del convenuto era sostanzialmente una: egli accettava di
ritirare il fondo di __________, a condizione di non dover versare alla moglie
più di fr. 15 000.–. Avesse dovuto versare di più, egli avrebbe rinunciato.
c) Ciò
posto, mal si comprende perché il Pretore abbia reputato inammissibile la
richiesta di giudizio formulata dal convenuto nel memoriale conclusivo, per quanto
non fosse testualmente riprodotta negli stessi termini delle precedenti. Comunque
sia, già si è accennato che facendo valere un interesse preponderante un
coniuge ha la facoltà di postulare giusta l'art. 205 cpv. 2 CC l'attribuzione
di un bene indennizzando l'altro coniuge (sopra, consid. a). AP 1 è disposto a
tacitare la moglie con fr. 15 000.– al massimo. Tale indennizzo non è però sufficiente. Certo,
egli deduce dal valore peritale dell'immobile (fr. 623 539.–) i costi presunti per la
sistemazione di infiltrazioni d'acqua (fr. 30 000.–), il carico ipotecario
(fr. 447 000.–), una “immissione beni propri marito” (fr. 30 000.–), un finanziamento
con capitali del “secondo pilastro” (fr. 50 000.–), il sussidio per
l'abitazione (fr. 6516.–), l'imposta sugli utili immobiliari (fr. 11 174.–) e costi
supplementari per danni d'acqua (fr. 20 000.–), giungendo a un valore
netto di fr. 28 549.– e quindi a una spettanza della moglie non superiore a fr. 15 000.–. Se non che,
già l'“immissione beni propri marito” di fr. 30 000.– non risulta confortata
da alcuna prova (onere dal quale l'appellante non era per nulla dispensato) né
è ammessa dalla moglie. Venendo a cadere l'ipotesi di indennizzare la moglie
con fr. 15 000.– al massimo, cade anche la disponibilità del marito a ritirare
l'immobile. L'operato del Pretore non può, sotto questo profilo, essere
condiviso.
d) Nelle
circostanze descritte occorre procedere allo scioglimento della comproprietà nei
modi previsti dall'art. 651 cpv. 2 CC (sopra, consid. a). In mancanza di accordo
fra le parti il giudice sceglie liberamente (Rep. 1998 pag. 198 consid. 2 con
riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2009.191 del 6 aprile 2012, consid. 9),
senza essere tenuto a preferire la divisione in natura (DTF 100 II 193 consid. 2e; Brunner/Wichtermann
in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 13 ad art. 651). Egli decide secondo le circostanze del caso e l'equità, tenendo
conto delle particolarità concrete, in specie della divisibilità del bene e
delle condizioni personali, come pure dei bisogni e dei desideri dei
comproprietari. In concreto una divisione in natura del bene non entra
pacificamente in considerazione. Quanto a una licitazione fra comproprietari, nessuno
dei due risulta in grado di ritirare l'intero bene. Non resta perciò che
ordinare la vendita mediante asta pubblica. Assumere una nuova perizia sul
Considerandi
valore venale del fondo in simili condizioni sarebbe inutile (sentenza del
Tribunale federale 5A_600/2010 del 5 gennaio 2011, consid. 6).
7.
L'appellante
sostiene che dal valore venale del fondo vanno dedotti, come si è appena visto,
oneri ipotecari per fr. 447 300.–, danni d'acqua per complessivi fr. 50 000.–, “immissioni di suoi
beni propri” per fr. 30 000.–, “immissione della sua previdenza professionale” per fr. 50
000.
–, sussidi per fr. 6516.– e un'imposta sugli utili immobiliari di fr. 11 174.–. Per quel che
riguarda l'investimento di beni propri (fr. 30 000.–), si è spiegato dianzi che
la pretesa non trova alcun conforto agli atti (sopra, consid. 6c). Le altre
voci vanno esaminate singolarmente.
a) La particella n. 1847 RFD di __________ è stata
acquistata il 25 novembre 1999 per fr. 135 000.–
(doc. C). La costruzione della casa è costata ai comproprietari fr. 385 000.– (doc. D). Dal fascicolo processuale si
evince che a tal fine il marito ha prelevato fr. 50
000.
– dalla propria cassa pensione (doc. 15), che i comproprietari hanno
ottenuto un sussidio dall'Ufficio federale delle abitazioni
(doc. B) e hanno acceso un mutuo ipotecario di fr. 450 000.– presso __________ (doc.
B). Essendo iscritti nel registro fondiario come comproprietari in ragione di
un mezzo ciascuno, i coniugi sono presunti avere acquisito il bene in comproprietà
(DTF 138 III 154 consid. 5.1.4). Il ricavo netto della vendita va suddiviso così
metà per parte.
b) Dal
ricavo vanno dedotti, con ogni evenienza, il debito ipotecario di fr. 447 300.– e il sussidio elargito dall'Ufficio
federale delle abitazioni (fr. 6516.–). Quanto al versamento in
contanti di fr. 50 000.– accordato dalla cassa pensione del marito, in caso di
alienazione di un fondo acquisito grazie a finanziamenti dal “secondo pilastro”
l'importo prelevato va rimborsato all'istituto di previdenza (art. 30d
cpv. 1 lett. a LPP), ancorché l'obbligo di rimborso si limiti all'ammontare
del ricavato (art. 30d cpv. 5 LPP). Relativamente all'imposta
sugli utili immobiliari, il ricavo netto corrisponde al prezzo di
vendita, detratti i debiti ipotecari e i tributi legali cui è soggetto il venditore
(cfr. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets
du mariage, 2ª edizione,
pag. 598 n. 1304). Circa i costi della sistemazione
dell'immobile, essi incidono se mai sul prezzo di vendita, non sul ricavo dell'operazione.
In definitiva, una volta venduta all'asta pubblica la particella n. 1847
RFD, la comproprietà dei coniugi sarà liquidata con il riparto del ricavo netto a metà fra i comproprietari, previa deduzione dei
debiti ipotecari, del rimborso all'Ufficio federale delle abitazioni e all'istituto
previdenziale cui è affiliato AP 1, come pure dei tributi legali cui sono soggetti
i venditori.
8.
Per
quanto attiene al credito di fr. 30 000.– della moglie verso l'appellante, esso va
regolato a norma dell'art. 205 cpv. 3 CC. Il Pretore ha riconosciuto senza
particolare motivazione un “saldo pari a fr. 30 000.– dell'importo
mutuato dalla moglie al coniuge, grazie a beni propri di lei (deposizione di __________,
verbale del 1° marzo 2007, pag. 9 verso l'alto; interrogatorio formale della
moglie, verbale 16 aprile 2007, pag. 14 risposta 37)”. L'appellante eccepisce che la
moglie non ha recato alcuna prova di un prestito né egli ha mai ammesso di
avere ricevuto mutui. Inoltre, egli soggiunge, la stessa attrice ha
riconosciuto un ammortamento di fr. 25 000.– (fr. 5000.– restituiti, fr. 4500.–
corrispondenti alle spese da lui assunte per la naturalizzazione, fr. 3000.–
ricevuti da un cugino per un credito di fr. 10 000.– del marito nei di lui
confronti e fr. 13 000.– incassati dalla __________ per danno totale a un veicolo). A
suo dire, il presunto credito di complessivi fr. 35 000.– è dunque inesistente o
tutt'al più estinto, compensato e “anzi risulterebbe un credito in favore del
marito”.
a) Per
quanto attiene all'esistenza del debito __________, fratello dell'attrice, ha
confermato che il 20 marzo 2003 da un conto bancario di cui egli era contitolare
con la sorella sono stati prelevati fr. 67 770.– prestati a AP 1, il
quale gli ha poi rimborsato la propria quota (deposizione del 1° marzo 2007:
verbali, pag. 9). L'estratto bancario riferito al conto di cui AP 1 e __________
erano contitolari presso l'agenzia __________ di __________ conferma il prelevamento,
quel giorno, della somma indicata (doc. F). Nulla induce a credere per altro che
quanto ha affermato l'attrice non corrisponda al vero, tanto meno se si pensa
che l'appellante non pretende che il cognato abbia testimoniato il falso. Per
di più, in un primo tempo il convenuto aveva dichiarato che “per quanto
riguarda i mezzi messi a disposizione del marito da parte della moglie, a parte
il fatto che dovrebbero trattarsi di acquisti, resta un saldo di fr. 10 000.– che si
riducono a fr. 5000.– per effetto della liquidazione del regime dei beni (risposta
del 19 giugno 2006, pag. 6). Solo con il memoriale conclusivo egli ha revocato
in dubbio l'esistenza del debito, salvo darlo per estinto o compensato. Su
questo punto l'appello manca perciò di fondamento.
b) Quanto
alla restituzione del prestito, l'attrice ha affermato di avere ricevuto fr.
5000.
–, specificando che fr. 2000.– le erano stati versati dietro sua richiesta
e “fr. 3000.– finanziati da mio marito grazie a un suo prestito presso mio
cugino” (interrogatorio formale del 16 aprile 2007, risposta n. 33). Circa il
prestito erogato da AP 1 a un cugino della moglie nulla dimostra però che sia
intervenuta una cessione del credito dal marito alla moglie, come sostiene l'appellante,
il solo versamento di fr. 3000.– non bastando per ovviare alle prescrizioni di
forma della cessione (art. 165 cpv. 1 CO).
c) Relativamente
alla compensazione invocata dall'appellante, è vero che con il provento del suo
guadagno (fr. 4500.–) questi ha finanziato la naturalizzazione della moglie e delle
figlie (interrogatorio formale dell'attrice del 16 aprile 2007, risposta n. 34).
Dagli atti si desume nondimeno che l'interessata è stata naturalizzata il 9
ottobre 2000, tre anni prima del prestito concesso al marito, senza che quest'ultimo
pretenda l'esistenza di un'intesa tra coniugi nel senso di reputare la moglie
debitrice di tale importo verso di lui. In simili circostanze non giova
domandarsi se quel costo non rientrasse in
realtà nel mantenimento della famiglia, la moglie non risultando
esercitare a quel tempo un'attività lucrativa.
d) Circa
l'importo di fr. 13 000.–, il carteggio processuale conferma che il 31 agosto 2005 l'attrice ha ricevuto dalla __________ fr. 12 088.– per danno totale a un veicolo (doc. M, 2° foglio), i quali
sono serviti poi per acquistare
un'altra
automobile per fr. 13 000.– (doc. M, 1° foglio). Che il veicolo danneggiato fosse stato preso
in leasing dal marito è possibile (interrogatorio formale dell'attrice del 16
aprile 2007, risposta n. 14). L'appellante stesso però ha dichiarato che la
vettura era “passata” alla moglie (questionario per l'interrogatorio formale,
domanda n. 14), la quale aveva cominciato a pagare le rate mensili (interrogatorio
formale dell'attrice del 16 aprile 2007, risposta n. 19), senza che sia dato di
sapere in virtù di quale base giuridica. Per di più, nella risposta del 19
giugno 2006 il convenuto definiva il “veicolo nuovo” come un acquisto della moglie,
tanto da rivendicarne metà del valore (pag. 6). Tutto ciò a prescindere dal
fatto che la compensazione è stata fatta valere solo nel memoriale conclusivo. La
pretesa non può dunque trovare accoglimento.
e) In
ultima analisi, dal debito originario di fr. 33 850.– va dedotto quanto l'appellante
ha già rimborsato (fr. 5000.–), per un saldo di fr. 28 850.– in favore dell'attrice. Secondo
l'art. 209 cpv. 2 CC un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente
connesso, ma nel dubbio gli acquisti. In concreto nulla è dato di sapere circa
il destino del prestito in questione, sicché esso va inserito – nel dubbio –
tra i passivi degli acquisti del marito.
9.
In
merito ai mobili e alle suppellettili coniugali, l'appellante contesta di dover
versare fr. 3000.– per la metà del loro valore. Fa valere che dopo la
separazione la moglie ha comperato mobili destinati alla sua nuova abitazione per
fr. 10 000.–
grazie ad acquisti, di modo che “entrambe le parti dispongono di mobilio e suppellettili
di valore equivalente e si può quindi rinunciare a una compensazione fra di
esse”. Stando all'attrice, invece, l'acquisto dei mobili è avvenuto dopo l'inoltro
della petizione di divorzio, ragione per cui nulla può essere considerato ai
fini della liquidazione del regime matrimoniale.
a) Che
l'attrice abbia acquistato mobili solo dopo avere intentato l'azione di divorzio
(13 aprile 2006), e quindi dopo lo scioglimento del regime dei beni (art. 204
cpv. 2 CC), è escluso ove appena si consideri che le fatture da lei prodotte
attestano acquisti tra il 23 settembre 2003 e il 16 novembre 2004 (doc. N; interrogatorio
formale dell'attrice del 16 aprile 2007, risposta n. 32). Inoltre l'appellante
non contesta più che al momento della separazione la moglie abbia prelevato solo
“il minimo indispensabile”, segnatamente stoviglie e effetti personali (interrogatorio
formale del 16 aprile 2007, risposta n. 31). Ciò posto, tutto quanto si trova nell'abitazione
di __________ va considerato alla stregua di mobilio coniugale (allegato 1 alla
perizia 1° settembre 2008). Non si intravedono ragioni in circostanze del
genere per scostarsi dal valore di fr. 6000.–/6500.– accertato dal perito
(referto, pag. 4). In esito allo scioglimento della comproprietà sui mobili e
all'attribuzione degli stessi al marito, l'importo va inserito tra gli acquisti
di quest'ultimo.
b) V'è
da interrogarsi se AP 1 non abbia diritto a sua volta di partecipare all'aumento
degli acquisti della moglie, rappresentati dal valore dell'autovettura e dei mobili.
Il problema è che, seppure tali beni sussistessero allo scioglimento del regime
matrimoniale (13 aprile 2006), tutto si ignora sul relativo valore al momento
della liquidazione (art. 214 cpv. 1 CC). La questione non può dunque essere
approfondita oltre.
10.
Alla luce di quanto precede occorre calcolare la partecipazione
della moglie all'aumento del marito, che non si identifica con la metà di ogni singolo
acquisto (art. 215 cpv. 1 CC), bensì con la metà del valore totale degli
acquisti, inclusi i beni reintegrati e i compensi, meno i debiti gli li gravano
(art. 210 cpv. CC). Nella fattispecie gli attivi del marito consistono nel solo
valore dei mobili di fr. 6000.–/6500.–, mentre i passivi includono il debito
verso la moglie di fr. 28 850.– e l'indennità dovuta a quest'ultima per lo scioglimento della
comproprietà sui mobili (fr. 3000.–). E siccome il conto è deficitario, non v'è
alcun credito di partecipazione dell'attrice (art. 210 cpv. 2 CC). Su questo
punto l'appello si rivela fondato.
11.
Gli oneri processuali, commisurati all'importanza e all'entità del
litigio, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). AP
1.
ottiene lo scioglimento della comproprietà mediante vendita dell'immobile all'asta
con suddivisione del ricavo netto a metà, ma non il computo di beni propri nell'acquisizione
del bene e neppure l'estinzione del prestito ottenuto dalla moglie. Tutto
ponderato, si giustifica così di suddividere equitativamente la tassa di
giustizia e le spese a
metà, compensando le ripetibili. Non è il caso invece
di modificare il dispositivo sugli oneri di prima sede, l'attuale riforma non
incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.
12.
Per
quel che riguarda la richiesta assistenza giudiziaria formulata da AO 1 con le
osservazioni all'appello, essa non può essere accolta. Per tacere del fatto che
l'interessata è proprietaria di un immobile a __________ (__________) libero da
ipoteche, il quale dovrebbe finanche essere messo a contribuzione (RDAT II-1998
pag. 19 consid. 6; I CCA, sentenza inc. 11.2010.95 del 30 dicembre 2010,
consid. 6), nelle cause di stato la richiesta di assistenza giudiziaria dev'essere
preceduta, in ogni grado di giudizio, da un'istanza di provvigione ad litem
(art. 15 cpv. 2 vLag). Il principio è quello, infatti, per cui i costi di una
causa di divorzio sono a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita
dello Stato è puramente sussidiaria (cfr. DTF 135 I 96 consid, 2.4.2.2 con
rinvio a DTF 119 Ia 11 consid. 3a). In concreto AO 1 non consta avere preteso
infruttuosamente dal marito lo stanziamento di una provvigione ad litem
per la causa in appello, né sostiene – per ipotesi – che una richiesta a tal
fine apparisse destinata all'insuccesso perché AP 1 non ha sufficiente
disponibilità finanziaria. Certo, davanti al Pretore la richiedente ha ottenuto
l'assistenza giudiziaria, ma ciò è avvenuto ancor prima che cominciasse l'istruttoria
(sopra, lett. C in fine). Non dispensava la richiedente dal rendere per lo meno
verosimile, di conseguenza, che al momento dell'appello fossero ancora dati gli
estremi per un intervento sussidiario dello Stato (analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2009.89 del 28 novembre 2011, consid. 7).
13.
Circa
i rimedi esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo
n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:
Il regime matrimoniale delle parti è
liquidato nel senso che è ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla
particella n. 1847 RFD di __________ mediante vendita ai pubblici incanti. Il
notaio divisore darà designato dal Pretore con decisione apposita. Il ricavo netto
della vendita sarà suddiviso a metà fra i comproprietari e sulla quota spettante
a AP 1 sarà imputato l'importo di fr. 28 500.–
a titolo di rimborso di debito nei confronti di AO 1. Per il resto ogni coniuge
rimane proprietario dei beni in suo possesso.
Per il rimanente l'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
II. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1500.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
III. La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata da AO 1 è respinta.
IV. Notificazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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