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Decisione

11.2009.13

Notificazione di atti giudiziari mediante invio postale raccomandato

24 agosto 2012Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi appena esposti vigono intatti anche sotto l'egida del nuovo art. 138

cpv. 3 lett. a CPC (Bohnet in:

Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 25 ad art. 138). In una

sentenza del 26 marzo 2007 il Tribunale federale ha stabilito invero che il

termine di giacenza cominciava a decorrere non il giorno dopo il tentativo di

consegna infruttuoso, ma il giorno stesso (sentenza 1P.81/2007 del 26 marzo

2007, consid. 3.1; v. anche sentenza 9C.657/2008 del 9 dicembre 2008, consid. 2.2

in: SJ 2009 I 308; Donzallaz, Loi

sur le Tribunal fédéral, Berna 2008, pag. 479 n. 1113). Da tale sentenza però

il Tribunale federale si è scostato in seguito, tornando con sentenza

5A_2/2010 del 17 marzo 2010 alla prassi

anteriore (consid. 3.1 e 3.3; Bohnet

in: SZZP/RSPC 2010 pag. 262).

In

concreto il plico raccomandato contenente la decisione impugnata è stato

spedito dalla Pretura il 20 novembre 2008 (doc. 1 di appello). L'avviso di

ritiro è stato lasciato l'indomani nella casella postale del patrocinatore del

convenuto, il quale ha ritirato la raccomandata il 28 novembre 2008 (doc. 3 di

appello), ultimo giorno utile (contrariamente all'opinione dell'appellata, i

sette giorni di giacenza sono cominciati a decorrere il 22 e non già il 21

novembre 2008). Il termine d'impugnazione è co­minciato a decorrere così il 29

novembre 2008 e sarebbe scaduto il 18 dicembre successivo, ma è rimasto sospeso

da quello stesso 18 dicembre 2008 fino al 1°

gennaio 2009 per le ferie giudiziarie (art. 133 cpv. 1 lett. a CPC ticinese). Introdotto

il 2 gennaio 2009, ultimo giorno utile, l'appello in esame è dunque tempestivo.

2. Litigiosa

rimane, in questa sede, la liquidazione del regime dei beni e segnatamente il

destino della particella n. 1847 RFD di __________. Il resto, compreso il principio

del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art.

148 cpv. 1 vCC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).

3. Accertato

che le parti concordavano sul valore venale dell'immobile di __________ (fr. 623 539.–), “da cedere

per principio al marito”, il Pretore ha riconosciuto deduzioni per complessivi

fr. 472 650.– (447 300.– di ipoteche, fr. 6516.– di sussidi all'abitazione e fr. 18 834.– per “avere

pensionistico accumulato dal marito prima di sposarsi”). Egli non ha tenuto

conto invece di fr. 50 000.– “a titolo di immissione averi LPP marito”, poiché tale importo

“già incide sull'avere di vecchiaia da suddividere tra i coniugi”, né di fr. 30 000.– “a titolo di

immissione beni propri del marito”, non comprovati. Il primo giudice non ha tenuto

calcolo nemmeno i costi di sistemazione da infiltrazioni d'acqua, come chiedeva

il convenuto, poiché già considerati dal perito giudiziario nel valore venale

dell'immobile, né di altri costi privi di riscontro, né dell'imposta sugli

utili immobiliari, che le parti potevano chiedere

di differire.

Ciò premesso, il Pretore ha stabilito in fr. 150 889.– il

valore netto del fondo da dividere tra i coniugi, onde una spettanza della

moglie di fr. 75 444.50. A quest'ultima inoltre egli ha riconosciuto la metà del

valore del mobilio coniugale (fr. 3000.–) e il rimborso di un mutuo da lei

concesso al marito (fr. 30 000.–), per comples­sivi fr. 108 444.50. Il Pretore non ha

disconosciuto invero che il convenuto dichiarava di rinunciare all'attribuzione

dell'immobile ove alla moglie fosse spettato un conguaglio di oltre fr. 15 000.–, ma ha

ritenuto la pretesa fuori tempo, poiché la formulata solo nel memoriale

conclusivo. Abbondanzialmente ad ogni modo egli l'ha respinta, poiché sin dalla

separazione di fatto l'immobile è rimasto in possesso del marito e a entrambe

le parti era chiaro sin dall'inizio che lo stabile sarebbe stato attribuito a

chi lo occupava. Egli ha sciolto così la comproprietà mediante attribuzione

dell'immobile a AP 1, con obbligo di tacitare la moglie.

4. Nell'appello

l'interessato chiede anzitutto di attribuire l'intero immobile alla moglie, ma

a torto. Per tacere del fatto che tale nuova conclusione non è ammissibile, non

essendo fondata su fatti o mezzi di prova nuovi (art. 138 cpv. 1 seconda frase

vCC), in concreto l'attrice non ha mai preteso l'attribuzione dell'intero immobile,

ciò che osta all'applicazione dell'art. 205 cpv. 2 CC (DTF 119 II 198 consid. 2).

Su questo punto l'appello si rivela finanche irricevibile.

5. L'appellante

chiede che questa Camera ordini una nuova perizia sul valore dell'immobile di __________,

respinta dal Pretore con “decreto” del 7 novembre 2008, affinché si tenga conto

dei danni causati da nuove infiltrazioni d'acqua. Sta di fatto che egli non si

confronta con quanto ha addotto il primo giudice per rifiutare la perizia (“il

marito conosceva i problemi idrologici dell'immobile peritato, tant'è che aveva

formulato precisi controquesiti poi decaduti per sua espressa volontà [non

versando l'anticipo richiesto]”) e che in questa sede motiva la richiesta rinviando

semplicemente al contenuto dell'istanza 15 ottobre 2008 presentata al primo

giudice. Ciò non è ammissibile (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000,

n. 21 ad art. 309). Per di più, come si vedrà in appresso (consid. 6d in fine),

una perizia sul valore venale del fondo appare superflua.

6. Secondo AP 1 il Pretore non poteva attribuirgli l'intera proprietà

del fondo poiché egli non l'aveva mai pretesa, tanto meno incondizionatamente, ma

si è sempre limitato a chiedere l'attribuzione di un valore di liquidazione in

favore suo o della moglie. Nessun comproprietario postulando l'attribuzione dell'immobile,

il Pretore doveva mantenere perciò la comproprietà o ordinarne lo scioglimento

mediante licitazione privata o pubblica. Quanto al fatto che nel memoriale

conclusivo egli si sia dichiarato disposto a versare alla moglie fr. 15 000.– in

liquidazione del regime dei beni, l'appellante sottolinea di avere soggiunto

che ove il Pretore avesse fissato un importo maggiore egli avrebbe rinunciato espressamente

a ritirare dell'immobile.

a) In

caso di divorzio la divisione di un bene in comproprietà, così come la regolamentazione

di altri rapporti speciali tra coniugi, deve avvenire prima della liquidazione

del regime matrimoniale (DTF 138 III 153 consid. 5.1.1). E lo scioglimento di

una comproprietà è retto dagli art. 650 segg. CC, con la norma speciale tra

coniugi dell'art. 205 cpv. 2 CC (attribuzione dell'intero bene per interessi

preponderanti). Ogni coniuge ha diritto così di chiedere la cessazione della comproprietà,

“a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in

proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata” (art.

650 cpv. 1 CC). Lo scioglimento inoltre non può essere chiesto intempestivamente

(art. 650 cpv. 3 CC). Il che tuttavia in uno scioglimento del regime matrimoniale

va ravvisato solo con grande cautela (Hausheer/Reusser/Geiser

in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 45 ad art. 205 CC), tant'è che in caso

di divorzio lo scioglimento non è di regola intempestivo né è data la

condizione dello scopo durevole cui la cosa sia destinata (DTF 138 III 153

consid. 5.1.1). Se i comproprietari poi non si intendono sul modo dello

scioglimento, il giudice ordina la divisione del bene in natura o la vendita

all'asta pubblica o tra comproprietari (art. 651 cpv. 2 CC), oppure attribuisce

il bene interamente al coniuge che giustifica un interesse preponderante contro

compenso all'altro coniuge (art. 205 cpv. 2 CC).

b) Nel

suo memoriale di risposta del 19 giugno 2006 AP 1, preso atto che l'attrice

proponeva di assegnargli l'intero immobile, dichiarava di non opporsi “a una liquidazione

di eventuali spettanze della moglie sul valore netto della casa di __________”.

Invocava però l'intervenuto deprezzamento del fondo, l'ammontare delle ipoteche

e un investimento di fr. 50 000.– provenienti dal suo “secondo pilastro” accumulati prima del

matrimonio, sicché a suo avviso non sussisteva alcun beneficio da ripartire (pag.

5). Nel memoriale conclusivo del 17 novembre 2008 egli ha poi ribadito “di non

opporsi al principio della liquidazione, ma di ritenere che non vi sia materialmente

un valore netto da suddividere con la moglie”. Dopo avere esposto un suo

calcolo per la liquidazione del regime dei beni, egli si dichiarava pronto nondimeno

a versare fr. 15 000.– , fermo restando che ove il Pretore avesse fissato un importo maggiore

egli avrebbe rinunciato a ritirare l'immobile (pag. 5 e 7). Visto quanto

precede, la posizione del convenuto era sostanzialmente una: egli accettava di

ritirare il fondo di __________, a condizione di non dover versare alla moglie

più di fr. 15 000.–. Avesse dovuto versare di più, egli avrebbe rinunciato.

c) Ciò

posto, mal si comprende perché il Pretore abbia reputato inammissibile la

richiesta di giudizio formulata dal convenuto nel memoriale conclusivo, per quanto

non fosse testualmente riprodotta negli stessi termini delle precedenti. Comunque

sia, già si è accennato che facendo valere un interesse preponderante un

coniuge ha la facoltà di postulare giusta l'art. 205 cpv. 2 CC l'attribuzione

di un bene indennizzando l'altro coniuge (sopra, consid. a). AP 1 è disposto a

tacitare la moglie con fr. 15 000.– al massimo. Tale indennizzo non è però sufficiente. Certo,

egli deduce dal valore peritale dell'immobile (fr. 623 539.–) i costi presunti per la

sistemazione di infiltrazioni d'acqua (fr. 30 000.–), il carico ipotecario

(fr. 447 000.–), una “immissione beni propri marito” (fr. 30 000.–), un finanziamento

con capitali del “secondo pilastro” (fr. 50 000.–), il sussidio per

l'abitazione (fr. 6516.–), l'imposta sugli utili immobiliari (fr. 11 174.–) e costi

supplementari per danni d'acqua (fr. 20 000.–), giungendo a un valore

netto di fr. 28 549.– e quindi a una spettanza della moglie non superiore a fr. 15 000.–. Se non che,

già l'“immissio­ne beni propri marito” di fr. 30 000.– non risulta confortata

da alcuna prova (onere dal quale l'appellante non era per nulla dispensato) né

è ammessa dalla moglie. Venendo a cadere l'ipotesi di indennizzare la moglie

con fr. 15 000.– al massimo, cade anche la disponibilità del marito a ritirare

l'immobile. L'operato del Pretore non può, sotto questo profilo, essere

condiviso.

d) Nelle

circostanze descritte occorre procedere allo scioglimento della comproprietà nei

modi previsti dall'art. 651 cpv. 2 CC (sopra, consid. a). In mancanza di accordo

fra le parti il giudice sceglie libera­mente (Rep. 1998 pag. 198 consid. 2 con

riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2009.191 del 6 aprile 2012, consid. 9),

senza essere tenuto a preferire la divisione in natura (DTF 100 II 193 consid. 2e; Brunner/Wichtermann

in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 13 ad art. 651). Egli decide secondo le circostanze del caso e l'equità, tenendo

conto delle particolarità concrete, in specie della divisibilità del bene e

delle condizioni personali, come pure dei bisogni e dei desideri dei

comproprietari. In concreto una divisione in natura del bene non entra

pacificamente in considerazione. Quanto a una licitazione fra comproprietari, nessuno

dei due risulta in grado di ritirare l'intero bene. Non resta perciò che

ordinare la vendita mediante asta pubblica. Assumere una nuova perizia sul

Considerandi

valore venale del fondo in simili condizioni sarebbe inutile (sentenza del

Tribunale federale 5A_600/2010 del 5 gennaio 2011, consid. 6).

7.

L'appellante

sostiene che dal valore venale del fondo vanno dedotti, come si è appena visto,

oneri ipotecari per fr. 447 300.–, danni d'acqua per complessivi fr. 50 000.–, “immissioni di suoi

beni propri” per fr. 30 000.–, “immissione della sua previdenza professionale” per fr. 50

000.

–, sussidi per fr. 6516.– e un'imposta sugli utili immobiliari di fr. 11 174.–. Per quel che

riguarda l'investimento di beni propri (fr. 30 000.–), si è spiegato dianzi che

la pretesa non trova alcun conforto agli atti (sopra, consid. 6c). Le altre

voci vanno esaminate singolarmente.

a) La particella n. 1847 RFD di __________ è stata

acquistata il 25 novembre 1999 per fr. 135 000.–

(doc. C). La costruzione della casa è costata ai comproprietari fr. 385 000.– (doc. D). Dal fascicolo processuale si

evince che a tal fine il marito ha prelevato fr. 50

000.

– dalla propria cassa pensione (doc. 15), che i comproprietari hanno

ottenuto un sussidio dall'Ufficio federale delle abitazioni

(doc. B) e hanno acceso un mutuo ipotecario di fr. 450 000.– presso __________ (doc.

B). Essendo iscritti nel registro fondiario come comproprietari in ragione di

un mezzo ciascuno, i coniugi sono presunti avere acquisito il bene in comproprietà

(DTF 138 III 154 consid. 5.1.4). Il ricavo netto della vendita va suddiviso così

metà per parte.

b) Dal

ricavo vanno dedotti, con ogni evenienza, il debito ipotecario di fr. 447 300.– e il sussidio elargito dall'Ufficio

federale delle abitazioni (fr. 6516.–). Quanto al versamento in

contanti di fr. 50 000.– accordato dalla cassa pensione del marito, in caso di

alienazione di un fondo acquisito grazie a finanziamenti dal “secondo pilastro”

l'importo prelevato va rimborsato all'istituto di previdenza (art. 30d

cpv. 1 lett. a LPP), ancorché l'obbligo di rimborso si limiti all'ammontare

del ricavato (art. 30d cpv. 5 LPP). Relativamente all'imposta

sugli utili immobiliari, il ricavo netto corrisponde al prezzo di

vendita, detratti i debiti ipotecari e i tributi legali cui è soggetto il venditore

(cfr. Deschenaux/Steinauer/Bad­deley, Les effets

du mariage, 2ª edizione,

pag. 598 n. 1304). Circa i costi della sistemazione

dell'immobile, essi incidono se mai sul prezzo di vendita, non sul ricavo dell'operazione.

In definitiva, una volta venduta all'asta pubblica la particella n. 1847

RFD, la comproprietà dei coniugi sarà liquidata con il riparto del ricavo netto a metà fra i comproprietari, previa deduzione dei

debiti ipotecari, del rimborso all'Ufficio federale delle abitazioni e all'istituto

previdenziale cui è affiliato AP 1, come pure dei tributi legali cui sono soggetti

i venditori.

8.

Per

quanto attiene al credito di fr. 30 000.– della moglie verso l'appellante, esso va

regolato a norma dell'art. 205 cpv. 3 CC. Il Pretore ha riconosciuto senza

particolare motivazione un “saldo pari a fr. 30 000.– dell'importo

mutuato dalla moglie al coniuge, grazie a beni propri di lei (deposizione di __________,

verbale del 1° marzo 2007, pag. 9 verso l'alto; interrogatorio formale della

moglie, verbale 16 aprile 2007, pag. 14 risposta 37)”. L'appellante eccepisce che la

moglie non ha recato alcuna prova di un prestito né egli ha mai ammesso di

avere ricevuto mutui. Inoltre, egli soggiunge, la stessa attrice ha

riconosciuto un ammortamento di fr. 25 000.– (fr. 5000.– restituiti, fr. 4500.–

corrispondenti alle spese da lui assunte per la naturalizzazione, fr. 3000.–

ricevuti da un cugino per un credito di fr. 10 000.– del marito nei di lui

confronti e fr. 13 000.– incassati dalla __________ per danno totale a un veicolo). A

suo dire, il presunto credito di complessivi fr. 35 000.– è dunque inesistente o

tutt'al più estinto, compensato e “anzi risulterebbe un credito in favore del

marito”.

a) Per

quanto attiene all'esistenza del debito __________, fratello dell'attrice, ha

confermato che il 20 marzo 2003 da un conto bancario di cui egli era contitolare

con la sorella sono stati prelevati fr. 67 770.– prestati a AP 1, il

quale gli ha poi rimborsato la propria quota (deposizione del 1° marzo 2007:

verbali, pag. 9). L'estratto bancario riferito al conto di cui AP 1 e __________

erano contitolari presso l'agenzia __________ di __________ conferma il prelevamento,

quel giorno, della somma indicata (doc. F). Nulla induce a credere per altro che

quanto ha affermato l'attrice non corrisponda al vero, tanto meno se si pensa

che l'appellante non pretende che il cognato abbia testimoniato il falso. Per

di più, in un primo tempo il convenuto aveva dichiarato che “per quanto

riguarda i mezzi messi a disposizione del marito da parte della moglie, a parte

il fatto che dovrebbero trattarsi di acquisti, resta un saldo di fr. 10 000.– che si

riducono a fr. 5000.– per effetto della liquidazione del regime dei beni (risposta

del 19 giugno 2006, pag. 6). Solo con il memoriale conclusivo egli ha revocato

in dubbio l'esistenza del debito, salvo darlo per estinto o compensato. Su

questo punto l'appello manca perciò di fondamento.

b) Quanto

alla restituzione del prestito, l'attrice ha affermato di avere ricevuto fr.

5000.

–, specificando che fr. 2000.– le erano stati versati dietro sua richiesta

e “fr. 3000.– finanziati da mio marito grazie a un suo prestito presso mio

cugino” (interrogatorio formale del 16 aprile 2007, risposta n. 33). Circa il

prestito erogato da AP 1 a un cugino della moglie nulla dimostra però che sia

intervenuta una cessione del credito dal marito alla moglie, come sostiene l'appellante,

il solo versamento di fr. 3000.– non bastando per ovviare alle prescrizioni di

forma della cessione (art. 165 cpv. 1 CO).

c) Relativamente

alla compensazione invocata dall'appellante, è vero che con il provento del suo

guadagno (fr. 4500.–) questi ha finanziato la naturalizzazione della moglie e delle

figlie (interrogatorio formale dell'attrice del 16 aprile 2007, risposta n. 34).

Dagli atti si desume nondimeno che l'interessata è stata naturalizzata il 9

ottobre 2000, tre anni prima del prestito concesso al marito, senza che quest'ultimo

pretenda l'esistenza di un'intesa tra coniugi nel senso di reputare la moglie

debitrice di tale importo verso di lui. In simili circostan­ze non giova

domandarsi se quel costo non rientrasse in

realtà nel mantenimento della famiglia, la moglie non risultando

esercitare a quel tempo un'attività lucrativa.

d) Circa

l'importo di fr. 13 000.–, il carteggio processuale conferma che il 31 agosto 2005 l'attrice ha ricevuto dalla __________ fr. 12 088.– per danno totale a un veicolo (doc. M, 2° foglio), i quali

sono serviti poi per acquistare

un'altra

automobile per fr. 13 000.– (doc. M, 1° foglio). Che il veicolo danneggiato fosse stato preso

in leasing dal marito è possibile (interrogatorio formale dell'attrice del 16

aprile 2007, risposta n. 14). L'appellante stesso però ha dichiarato che la

vettura era “passata” alla moglie (questionario per l'interrogatorio formale,

domanda n. 14), la quale aveva cominciato a pagare le rate mensili (interrogatorio

formale dell'attrice del 16 aprile 2007, risposta n. 19), senza che sia dato di

sapere in virtù di quale base giuridica. Per di più, nella risposta del 19

giugno 2006 il convenuto definiva il “veicolo nuovo” come un acquisto della moglie,

tanto da rivendicarne metà del valore (pag. 6). Tutto ciò a prescindere dal

fatto che la compensazione è stata fatta valere solo nel memoriale conclusivo. La

pretesa non può dunque trovare accoglimento.

e) In

ultima analisi, dal debito originario di fr. 33 850.– va dedotto quanto l'appellante

ha già rimborsato (fr. 5000.–), per un saldo di fr. 28 850.– in favore dell'attrice. Secondo

l'art. 209 cpv. 2 CC un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente

connesso, ma nel dubbio gli acquisti. In concreto nulla è dato di sapere circa

il destino del prestito in questione, sicché esso va inserito – nel dubbio –

tra i passivi degli acquisti del marito.

9.

In

merito ai mobili e alle suppellettili coniugali, l'appellante contesta di dover

versare fr. 3000.– per la metà del loro valore. Fa valere che dopo la

separazione la moglie ha comperato mobili destinati alla sua nuova abitazione per

fr. 10 000.–

grazie ad acquisti, di modo che “entrambe le parti dispongono di mobilio e suppellettili

di valore equivalente e si può quindi rinunciare a una compensazione fra di

esse”. Stando all'attrice, invece, l'acquisto dei mobili è avvenuto dopo l'inoltro

della petizione di divorzio, ragione per cui nulla può essere considerato ai

fini della liquidazione del regime matrimoniale.

a) Che

l'attrice abbia acquistato mobili solo dopo avere intentato l'azione di divorzio

(13 aprile 2006), e quindi dopo lo scioglimento del regime dei beni (art. 204

cpv. 2 CC), è escluso ove appena si consideri che le fatture da lei prodotte

attestano acquisti tra il 23 settembre 2003 e il 16 novembre 2004 (doc. N; interrogatorio

formale dell'attrice del 16 aprile 2007, risposta n. 32). Inoltre l'appellante

non contesta più che al momento della separazione la moglie abbia prelevato solo

“il minimo indispensabile”, segnatamente stoviglie e effetti personali (interrogatorio

formale del 16 aprile 2007, risposta n. 31). Ciò posto, tutto quanto si trova nell'abitazione

di __________ va considerato alla stregua di mobilio coniugale (allegato 1 alla

perizia 1° settembre 2008). Non si intravedono ragioni in circostanze del

genere per scostarsi dal valore di fr. 6000.–/6500.– accertato dal perito

(referto, pag. 4). In esito allo scioglimento della comproprietà sui mobili e

all'attribuzione degli stessi al marito, l'importo va inserito tra gli acquisti

di quest'ultimo.

b) V'è

da interrogarsi se AP 1 non abbia diritto a sua volta di partecipare all'aumento

degli acquisti della moglie, rappresentati dal valore dell'autovettura e dei mobili.

Il problema è che, seppure tali beni sussistessero allo scioglimento del regime

matrimoniale (13 aprile 2006), tutto si ignora sul relativo valore al momento

della liquidazione (art. 214 cpv. 1 CC). La questione non può dunque essere

approfondita oltre.

10.

Alla luce di quanto precede occorre calcolare la partecipazione

della moglie all'aumento del marito, che non si identifica con la metà di ogni singolo

acquisto (art. 215 cpv. 1 CC), bensì con la metà del valore totale degli

acquisti, inclusi i beni reintegrati e i compensi, meno i debiti gli li gravano

(art. 210 cpv. CC). Nella fattispecie gli attivi del marito consistono nel solo

valore dei mobili di fr. 6000.–/6500.–, mentre i passivi includono il debito

verso la moglie di fr. 28 850.– e l'indennità dovuta a quest'ultima per lo scioglimento della

comproprietà sui mobili (fr. 3000.–). E siccome il conto è deficitario, non v'è

alcun credito di partecipazione dell'attrice (art. 210 cpv. 2 CC). Su questo

punto l'appello si rivela fondato.

11.

Gli oneri processuali, commisurati all'importanza e all'entità del

litigio, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). AP

1.

ottiene lo scioglimento della comproprietà mediante vendita dell'immobile all'asta

con suddivisione del ricavo netto a metà, ma non il computo di beni propri nell'acquisizione

del bene e neppure l'estinzione del prestito ottenuto dalla moglie. Tutto

ponderato, si giustifica così di suddividere equitativamente la tassa di

giustizia e le spese a

metà, compensando le ripetibili. Non è il caso invece

di modificare il dispositivo sugli oneri di prima sede, l'attuale riforma non

incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.

12.

Per

quel che riguarda la richiesta assistenza giudiziaria formulata da AO 1 con le

osservazioni all'appello, essa non può essere accolta. Per tacere del fatto che

l'interessata è proprietaria di un immobile a __________ (__________) libero da

ipoteche, il quale dovrebbe finanche essere messo a contribuzione (RDAT II-1998

pag. 19 consid. 6; I CCA, sentenza inc. 11.2010.95 del 30 dicembre 2010,

consid. 6), nelle cause di stato la richiesta di assistenza giudiziaria dev'essere

preceduta, in ogni grado di giudizio, da un'istanza di provvigione ad litem

(art. 15 cpv. 2 vLag). Il principio è quello, infatti, per cui i costi di una

causa di divorzio sono a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita

dello Stato è puramente sussidiaria (cfr. DTF 135 I 96 consid, 2.4.2.2 con

rinvio a DTF 119 Ia 11 consid. 3a). In concreto AO 1 non consta avere preteso

infruttuosamente dal marito lo stanziamento di una provvigione ad litem

per la causa in appello, né sostiene – per ipotesi – che una richiesta a tal

fine apparisse destinata all'insuccesso perché AP 1 non ha sufficiente

disponibilità finanziaria. Certo, davanti al Pretore la richiedente ha ottenuto

l'assistenza giudiziaria, ma ciò è avvenuto ancor prima che cominciasse l'istruttoria

(sopra, lett. C in fine). Non dispensava la richiedente dal rendere per lo meno

verosimile, di conseguenza, che al momento dell'appello fossero ancora dati gli

estremi per un intervento sussidiario dello Stato (analogamente: I CCA, sentenza

inc. 11.2009.89 del 28 novembre 2011, consid. 7).

13.

Circa

i rimedi esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo

n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:

Il regime matrimoniale delle parti è

liquidato nel senso che è ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla

particella n. 1847 RFD di __________ mediante vendita ai pubblici incanti. Il

notaio divisore darà designato dal Pretore con decisione apposita. Il ricavo netto

della vendita sarà suddiviso a metà fra i comproprietari e sulla quota spettante

a AP 1 sarà imputato l'importo di fr. 28 500.–

a titolo di rimborso di debito nei confronti di AO 1. Per il resto ogni coniuge

rimane proprietario dei beni in suo possesso.

Per il rimanente l'appello è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

II. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1500.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,

compensate le ripetibili.

III. La richiesta di assistenza

giudiziaria presentata da AO 1 è respinta.

IV. Notificazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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