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Decisione

11.2009.130

Privazione provvisoria della custodia parentale e collocamento del figlio

20 agosto 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 313.2002/R.58, 59,

60 e 61/2009 (protezione del figlio) della Divisione

degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che

oppone

RI 1

(con tutela volontaria affidata a , )

alla

Commissione

tutoria regionale 8, Pregassona

per quanto riguarda la

privazione provvisoria della custodia parentale sul figlio

CO 2 (2009),

(rappresentato

dalla tutrice RA 1 ),

come pure l'istituzione di una tutela in favore di

quest'ultimo, il collocamento di lui, l'accertamento della paternità e il

diritto di visita;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 3 agosto 2009 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 14 luglio

2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. La Commissione tutoria regionale 8 ha istituito il 12 marzo 2009 in

favore di RI 1 (1987) una tutela volontaria, affidata a PI 1, del Servizio di

accompagnamento sociale __________ (decisione n. 7468). Il 30 giugno 2009 RI 1

ha dato alla luce un figlio, W__________ (iscritto nei registri dello stato

civile come W__________). In esito a ciò la Commissione tutoria regionale ha

preso le seguenti decisioni:

– quello stesso giorno ha

privato provvisoriamente RI 1 della custodia parentale sul figlio e ha disposto

il trattenimento del nascituro nel reparto di pediatria dell'Ospedale Regionale

di __________ (decisione n. 7833);

– il 2 luglio 2009 ha privato

la madre dell'autorità parentale sul figlio e ha istituito in favore di

quest'ultimo una tutela, affidata a RA 1, del Servizio di accompagnamento

sociale della __________(decisione n. 8003);

– il giorno medesimo ha

collocato il bambino nella Casa __________ di __________ e ha regolato il

diritto di visita della madre in tre incontri settimanali di un'ora e mezzo

ognuno, sotto sorveglianza (decisione n. 8004);

– sempre il 2 luglio 2009

ha incaricato la tutrice del figlio di promuovere i necessari accertamenti

sulla paternità del pupillo, salvaguardandone il diritto al mantenimento e alle

relazioni personali (decisione n. 8005).

B. Contro

le quattro decisioni appena citate RI 1 ha introdotto il 4 e 5 luglio 2009 una

dichiarazione di ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Accertata la

totale mancanza di motivi a sostegno delle dichiarazioni, con decisione unica del

14 luglio 2009 l'Autorità di vigilanza ha dichiarato i ricorsi irricevibili,

senza prelevare spese e senza attribuire ripetibili.

C. Il 3

agosto 2009 RI 1 ha impugnato la decisione predetta davanti a questa Camera,

contestandola. L'appello non è stato notificato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di

vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48

della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele,

RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria

degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a

CPC. Nella fattispecie la decisione impugnata è stata intimata a RI 1 il 14 luglio

2009, giorno in cui è stata emessa. Date le ferie giudiziarie intercorse dal 15

luglio al 15 agosto (art. 133 cpv. 1 lett. b CPC), l'appello in rassegna è senz'altro

tempestivo.

2.

L'Autorità

di vigilanza ha constatato che nella fattispecie i quattro ricorsi presentati

da RI 1 non adempivano il requisito minimo di una “sufficiente motivazione” previsto dall'art. 42 della legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele, onde la loro irricevibilità. A

ben vedere ci si potrebbe domandare se, data la sua natura provvisionale, la

decisione n. 7833 con cui la Commissione tutoria

regionale ha privato provvisoriamente RI 1 della custodia parentale

fosse impugnabile, non risultando come né quando sia avvenuto il “contraddittorio” previsto dall'art. 26 cpv. 2 della legge citata.

Comunque sia, nell'appello RI 1 non nega che le sue dichiarazioni di ricorso

fossero totalmente prive di motivazione. Con quanto ha addotto l'Autorità di

vigilanza sulle tutele nella decisione appellata, in altre parole, essa non si

confronta. Ne segue che, insufficientemente motivato, l'appello dev'essere a

sua volta dichiarato irricevibile per carenza di presupposti formali (art. 309

cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

3.

Per

la prima volta, in sede di appello l'interessata chiede che si consideri una

procura da lei conferita alla madre il 14 novembre 2008. Essa insorge poi

contro la privazione provvisoria della custodia parentale, rimproverando alla

Commissione tutoria regionale di avere così deciso senza valutare le di lei

capacità genitoriali. Soggiunge di essere stata separata dal bambino contro la

sua volontà e si duole di poter esercitare il diritto di visita solo quattro

ore e mezzo la settimana. Infine essa contesta la privazione dell'autorità

parentale, adducendo di ricevere solo una rendita completiva AI “da studentessa”, e lamenta che la Commissione tutoria regionale le faccia pesare i

suoi trascorsi senza “guardare

al futuro”. Sull'ammissibilità di tali argomentazioni

nuo­ve in appello si può opinare. Ad ogni buon conto, si volesse anche

vagliarne la fondatezza, l'esito del giudizio non muterebbe.

a)

Per quanto riguarda anzitutto la procura che l'appellante ha rilasciato alla

madre, non è dato di capire che cosa essa intenda desumere

da quel documento. Al riguardo l'impugnazione cade dunque nel vuoto.

b) La

privazione provvisoria della custodia parentale (art. 310 cpv. 1 CC) è stata

motivata dalla Commissione tutoria regionale con l'argomento che l'interessata “non dimostra di rendersi conto della sua

genitorialità” e “dev'essere per lo meno accompagnata, almeno

fintanto che non saranno note le risultanze sulle sue capacità genitoriali” (decisione n. 7833, pag. 1 in fondo).

Proprio in funzione di ciò la Commissione tutoria regionale ha incaricato il

Servizio medico-psicologico di __________, il 7 maggio 2009, di valutare le

capacità parentali dell'interessata. Se non che, un primo incontro previsto il

25.

giugno 2009 è caduto perché RI 1 afferma di avere scordato l'appuntamento

(lettera 25 giugno 2009 del Servizio medico-psicologico alla Commissione

tutoria regionale, nel fascicolo di quest'ultima). Quando asserisce che la

Commissione tutoria regionale non guarda al futuro, l'appellante dimentica perciò

che la cura e l'educazione del figlio non possono essere lasciate all'azzardo o

affidate alla stregua di una cambiale in bianco. Tocca anzitutto a lei comparire

dinanzi agli specialisti, rendendo verosimili le sue risorse e le sue capacità

genitoriali.

c) Quanto

al diritto di visita l'appellante trascura che, dovendo gli incontri con il figlio

avvenire sotto sorveglianza (circostanza in sé non contestata), occorre far

capo al personale della Casa __________. Che i responsabili dell'istituto abbia­no

maggiori disponibilità di tempo o possano valersi di altri addetti l'interessata

non pretende. Anche al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.

d) Relativamente

infine alla privazione dell'autorità parentale, la decisione n. 8003 della

Commissione tutoria regionale non faceva che ripetere quanto già prevede la

legge, secondo cui “i minorenni

e gli interdetti non hanno l'autorità parentale” (art. 296 cpv. 2 CC). Ove la madre sia interdetta, “l'autorità tutoria nomina un tutore al figlio o trasferisce al padre

l'autorità parentale, secondo quanto richiesto dal bene del figlio” (art. 298 cpv. 2 CC). Nella fattispecie è

stata istituita in favore di RI 1, il 12 marzo 2009, una tutela volontaria (art. 372 CC). Finché tale provvedimento

sussiste l'interessata non può quindi esercitare l'autorità parentale. Potrà ottenere

la custodia del figlio, ma ciò presuppone – come detto –che se ne accerti

l'idoneità. Anche su quest'ultimo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

4.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

L'appellante risultando sfornita di cognizioni giuridiche e avendo ricorso

senza l'ausilio di un legale, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo

di tasse o spese. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non

avendo formato oggetto di intimazione.

5.

Per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il collocamento di

un figlio tolto alla custodia del genitore e la regolamentazione del diritto di

visita possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2

lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

;

;

.

Comunicazione:

– , ;

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle

tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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