11.2009.130
Privazione provvisoria della custodia parentale e collocamento del figlio
20 agosto 2009Italiano9 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2009.130
Data decisione, Autorità:
20.08.2009, ICCA
Ricorso:
TF,5A_634/09, 29.09.2009
Titolo:
Privazione provvisoria della custodia parentale e collocamento del figlio
PRIVAZIONE DELLA CUSTODIA PARENTALE
art. 310 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2009.130
Lugano,
20 agosto
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 313.2002/R.58, 59,
60 e 61/2009 (protezione del figlio) della Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che
oppone
RI 1
(con tutela volontaria affidata a , )
alla
Commissione
tutoria regionale 8, Pregassona
per quanto riguarda la
privazione provvisoria della custodia parentale sul figlio
CO 2 (2009),
(rappresentato
dalla tutrice RA 1 ),
come pure l'istituzione di una tutela in favore di
quest'ultimo, il collocamento di lui, l'accertamento della paternità e il
diritto di visita;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 3 agosto 2009 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 14 luglio
2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La Commissione tutoria regionale 8 ha istituito il 12 marzo 2009 in
favore di RI 1 (1987) una tutela volontaria, affidata a PI 1, del Servizio di
accompagnamento sociale __________ (decisione n. 7468). Il 30 giugno 2009 RI 1
ha dato alla luce un figlio, W__________ (iscritto nei registri dello stato
civile come W__________). In esito a ciò la Commissione tutoria regionale ha
preso le seguenti decisioni:
– quello stesso giorno ha
privato provvisoriamente RI 1 della custodia parentale sul figlio e ha disposto
il trattenimento del nascituro nel reparto di pediatria dell'Ospedale Regionale
di __________ (decisione n. 7833);
– il 2 luglio 2009 ha privato
la madre dell'autorità parentale sul figlio e ha istituito in favore di
quest'ultimo una tutela, affidata a RA 1, del Servizio di accompagnamento
sociale della __________(decisione n. 8003);
– il giorno medesimo ha
collocato il bambino nella Casa __________ di __________ e ha regolato il
diritto di visita della madre in tre incontri settimanali di un'ora e mezzo
ognuno, sotto sorveglianza (decisione n. 8004);
– sempre il 2 luglio 2009
ha incaricato la tutrice del figlio di promuovere i necessari accertamenti
sulla paternità del pupillo, salvaguardandone il diritto al mantenimento e alle
relazioni personali (decisione n. 8005).
B. Contro
le quattro decisioni appena citate RI 1 ha introdotto il 4 e 5 luglio 2009 una
dichiarazione di ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Accertata la
totale mancanza di motivi a sostegno delle dichiarazioni, con decisione unica del
14 luglio 2009 l'Autorità di vigilanza ha dichiarato i ricorsi irricevibili,
senza prelevare spese e senza attribuire ripetibili.
C. Il 3
agosto 2009 RI 1 ha impugnato la decisione predetta davanti a questa Camera,
contestandola. L'appello non è stato notificato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di
vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48
della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele,
RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria
degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a
CPC. Nella fattispecie la decisione impugnata è stata intimata a RI 1 il 14 luglio
2009, giorno in cui è stata emessa. Date le ferie giudiziarie intercorse dal 15
luglio al 15 agosto (art. 133 cpv. 1 lett. b CPC), l'appello in rassegna è senz'altro
tempestivo.
2.
L'Autorità
di vigilanza ha constatato che nella fattispecie i quattro ricorsi presentati
da RI 1 non adempivano il requisito minimo di una “sufficiente motivazione” previsto dall'art. 42 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele, onde la loro irricevibilità. A
ben vedere ci si potrebbe domandare se, data la sua natura provvisionale, la
decisione n. 7833 con cui la Commissione tutoria
regionale ha privato provvisoriamente RI 1 della custodia parentale
fosse impugnabile, non risultando come né quando sia avvenuto il “contraddittorio” previsto dall'art. 26 cpv. 2 della legge citata.
Comunque sia, nell'appello RI 1 non nega che le sue dichiarazioni di ricorso
fossero totalmente prive di motivazione. Con quanto ha addotto l'Autorità di
vigilanza sulle tutele nella decisione appellata, in altre parole, essa non si
confronta. Ne segue che, insufficientemente motivato, l'appello dev'essere a
sua volta dichiarato irricevibile per carenza di presupposti formali (art. 309
cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
3.
Per
la prima volta, in sede di appello l'interessata chiede che si consideri una
procura da lei conferita alla madre il 14 novembre 2008. Essa insorge poi
contro la privazione provvisoria della custodia parentale, rimproverando alla
Commissione tutoria regionale di avere così deciso senza valutare le di lei
capacità genitoriali. Soggiunge di essere stata separata dal bambino contro la
sua volontà e si duole di poter esercitare il diritto di visita solo quattro
ore e mezzo la settimana. Infine essa contesta la privazione dell'autorità
parentale, adducendo di ricevere solo una rendita completiva AI “da studentessa”, e lamenta che la Commissione tutoria regionale le faccia pesare i
suoi trascorsi senza “guardare
al futuro”. Sull'ammissibilità di tali argomentazioni
nuove in appello si può opinare. Ad ogni buon conto, si volesse anche
vagliarne la fondatezza, l'esito del giudizio non muterebbe.
a)
Per quanto riguarda anzitutto la procura che l'appellante ha rilasciato alla
madre, non è dato di capire che cosa essa intenda desumere
da quel documento. Al riguardo l'impugnazione cade dunque nel vuoto.
b) La
privazione provvisoria della custodia parentale (art. 310 cpv. 1 CC) è stata
motivata dalla Commissione tutoria regionale con l'argomento che l'interessata “non dimostra di rendersi conto della sua
genitorialità” e “dev'essere per lo meno accompagnata, almeno
fintanto che non saranno note le risultanze sulle sue capacità genitoriali” (decisione n. 7833, pag. 1 in fondo).
Proprio in funzione di ciò la Commissione tutoria regionale ha incaricato il
Servizio medico-psicologico di __________, il 7 maggio 2009, di valutare le
capacità parentali dell'interessata. Se non che, un primo incontro previsto il
25.
giugno 2009 è caduto perché RI 1 afferma di avere scordato l'appuntamento
(lettera 25 giugno 2009 del Servizio medico-psicologico alla Commissione
tutoria regionale, nel fascicolo di quest'ultima). Quando asserisce che la
Commissione tutoria regionale non guarda al futuro, l'appellante dimentica perciò
che la cura e l'educazione del figlio non possono essere lasciate all'azzardo o
affidate alla stregua di una cambiale in bianco. Tocca anzitutto a lei comparire
dinanzi agli specialisti, rendendo verosimili le sue risorse e le sue capacità
genitoriali.
c) Quanto
al diritto di visita l'appellante trascura che, dovendo gli incontri con il figlio
avvenire sotto sorveglianza (circostanza in sé non contestata), occorre far
capo al personale della Casa __________. Che i responsabili dell'istituto abbiano
maggiori disponibilità di tempo o possano valersi di altri addetti l'interessata
non pretende. Anche al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.
d) Relativamente
infine alla privazione dell'autorità parentale, la decisione n. 8003 della
Commissione tutoria regionale non faceva che ripetere quanto già prevede la
legge, secondo cui “i minorenni
e gli interdetti non hanno l'autorità parentale” (art. 296 cpv. 2 CC). Ove la madre sia interdetta, “l'autorità tutoria nomina un tutore al figlio o trasferisce al padre
l'autorità parentale, secondo quanto richiesto dal bene del figlio” (art. 298 cpv. 2 CC). Nella fattispecie è
stata istituita in favore di RI 1, il 12 marzo 2009, una tutela volontaria (art. 372 CC). Finché tale provvedimento
sussiste l'interessata non può quindi esercitare l'autorità parentale. Potrà ottenere
la custodia del figlio, ma ciò presuppone – come detto –che se ne accerti
l'idoneità. Anche su quest'ultimo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
4.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
L'appellante risultando sfornita di cognizioni giuridiche e avendo ricorso
senza l'ausilio di un legale, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo
di tasse o spese. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non
avendo formato oggetto di intimazione.
5.
Per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il collocamento di
un figlio tolto alla custodia del genitore e la regolamentazione del diritto di
visita possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2
lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–
;
–
;
–
.
Comunicazione:
– , ;
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle
tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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