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Decisione

11.2009.131

Assistenza giudiziaria (misure a protezione dell'unione coniugale)

22 novembre 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dopo

varie vicissitudini, che qui non occorre evocare, l'8 aprile 2004 AP 1 –

trasferitasi a __________ – ha instato davanti al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, per ottenere – previa concessione dell'assistenza

giudiziaria – che a protezione dell'unione coniugale il contributo alimentare

per sé fosse aumentato a fr. 2886.– mensili e quello per il figlio a fr. 1040.–

il mese, assegno familiare compreso. Con decreto cautelare

emesso l'indomani

senza contraddittorio in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha

fissato in via provvisionale il contributo in fr. 1127.50 mensili per lei e in

fr. 775.50 mensili per V__________. All'udienza del 13 maggio 2004, indetta per

la discussione, AO 1 ha chiesto di respingere l'istanza. Con decreto emanato

nelle “more istruttorie” il 4 luglio 2004, il Segretario assessore

ha fissato il contributo di mantenimento per V__________ in

fr. 1110.– mensili, oltre agli assegni familiari. Esperita

l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a

conclusioni scritte. Nel suo allegato del 19 ottobre 2004 l'istante ha ridotto il contributo alimentare preteso per sé a fr. 2641.– mensili, aumentando

tuttavia quello per il figlio a fr. 1265.– mensili. Nel suo memoriale del 20

ottobre 2004 il convenuto ha offerto un contributo per il solo figlio di fr.

1040.– mensili, oltre l'assegno familiare. Nel frattempo, una procedura di divorzio

– avviata dal marito il 13 aprile 2004 davanti al Pretore del Distretto di Leventina

– si è conclusa con decisione del 12 dicembre 2007 di questa Camera (inc.

11.2006.18).

C. Statuendo

il 6 agosto 2009, il Pretore, in parziale accoglimento dell'istanza, ha modificato

“l'assetto di cui al punto 2 della transazione del 25 settembre 2000” obbligando il padre a versare un contributo alimentare in favore del figlio di fr. 1385.– il

mese. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1000.– sono state

poste a carico delle parti per metà ciascuna, compensate le ripetibili. Il

Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria

di AP 1.

D. Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorta a questa

Camera con un ricorso dell'11 agosto 2009, postulando il conferimento del

beneficio anche in appello. Il ricorso, per sua natura, non ha formato oggetto

d'intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Contro

il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente poteva

ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag,

applicabile alle procedure che hanno formato oggetto di sentenza comunicata dal

Pretore entro il 31 dicembre 2010: art. 405 cpv. 1 CPC), ovvero all'autorità gerarchicamente

superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento

all'art. 35 in fine). La decisione impugnata, del 6 agosto 2009, è stata

notificata all'istante il giorno successivo. Inoltrato l'11 agosto 2009, il

ricorso è tempestivo, e sotto questo profilo ricevibile.

2.

Il

Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria di AP 1, rilevando dapprima

che “tale beneficio è sussidiario ai mezzi di cui dispone l'unione coniugale” e

sottolineando poi che “il marito vanta un'eccedenza importante mentre la moglie

non ha mai neppure chiesto di tenere conto delle spese legali nella valutazione

del di lei fabbisogno”. Il giudice ha poi aggiunto che l'istanza di misure a

tutela dell'unione coniugale sarebbe per larga parte superata dai procedimenti

promossi dinanzi al Pretore di Leventina, sicché egli ha ritenuto che “nessuna

persona ragionevole e benestante ricorrerebbe ai servigi di un avvocato

pagandolo di tasca propria”. Onde, come detto, il rifiuto del beneficio richiesto.

3.

La

ricorrente asserisce, da parte sua, che l'istanza di misure a protezione

dell'unione coniugale non era in alcun modo priva di fondamento, tanto che è

stata “parzialmente accolta”. L'interessata aggiunge poi che, avuto riguardo

all'iter procedurale e ai “risultati raggiunti”, non si può ritenere che “una

persona ragionevole avrebbe rinunciato a intraprendere questa causa”. Quanto

all'esistenza di “procedimenti promossi dinanzi al Pretore di Leventina” AP 1

sottolinea che, al momento in cui si è rivolta al Pretore di Lugano, quelle

procedure non esistevano ancora, sicché essa non poteva né avrebbe dovuto

tenerne conto. Essa mette infine in dubbio la capacità del marito di far fronte

anche alla copertura delle proprie spese legali, rilevando – ad ogni buon conto

– di avere chiesto al medesimo un'indennità per ripetibili.

4.

Il

beneficio dell'assistenza giudiziaria era subordinato all'indigenza del

richiedente (art. 3 cpv. 1 Lag), ma anche al requisito della probabilità di

buon esito della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona

dotata di mezzi idonei, posta nelle medesime condizioni, non avrebbe

ragionevolmente rinunciato ad agire solo per questioni di costi (art. 14 cpv. 1

lett. b Lag; sulla nozione: Corboz,

Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II, pag. 81 in basso con rinvii).

5.

Il

presupposto dell'indigenza era dato, ai fini dell'assistenza giudiziaria (art.

3.

cpv. 1 Lag), quando il richiedente non era in grado di provvedere con mezzi

propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il

fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1

con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Il che non dipendeva solo

dal minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma anche da tutte le circostanze

del caso, come la complessità della causa, la possibile urgenza, l'entità degli

anticipi giudiziari e gli impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 1; Rep.

1997.

pag. 215). L'onere di rendere verosimile l'indigenza incombeva

innanzitutto al richiedente medesimo (RtiD I-2007 pag. 709 consid. 3 con rimandi).

In

concreto, l'indigenza dell'appellante non fa dubbio. Certo, l'intervento dello

Stato è sussidiario alle possibilità economiche dell'unione coniugale (cfr.: Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner

Kommentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 138 ad art. 159 CC). Ora, né il marito né la

moglie hanno valutato, nel rispettivo fabbisogno, i propri esborsi per la

procedura. Invero il marito ha inserito una spesa di fr. 26.65 per un' “assicurazione

protezione giuridica”. La moglie, per contro, non aveva – almeno così risulta

dagli atti – analoga copertura assicurativa, né è verosimile che essa potesse

stipularne una a procedura avviata.

Quanto

alla possibilità per la moglie di ottenere una congrua indennità periodica dal

marito, dalla sentenza impugnata risulta che quest'ultimo aveva un agio mensile

di fr. 2140.– (reddito complessivo fr. 6285.– a fronte di un

fabbisogno minimo di fr. 4245.–: sentenza impugnata, pag. 5). Con tale

eccedenza egli è stato tenuto a versare un contributo alimentare in favore del

figlio di fr. 1385.– (sentenza impugnata, pag. 7), cui si aggiunge

l’importo di fr. 875.– dovuto alla moglie dal noto accordo del 25 settembre

2000, che il Pretore – su questo punto – non ha modificato. A ben vedere, il

bilancio familiare si risolve in un ammanco: con una disponibilità di fr.

2140.

– mensili il padre dovrebbe onorare contributi per complessivi fr. 2260.–.

Non si avrebbe esito diverso ricorrendo al metodo di calcolo della ripartizione

della mezza eccedenza, adoperato per prassi da questa Camera. Così,

diversamente da quando assunto dal Pretore, il marito non vantava certo un'eccedenza

importante.

6.

Il secondo requisito per ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria

era che la procedura avviata dall'interessato avesse probabilità di buon esito

(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). L'istanza della moglie, volta all'aumento dei

contributi di mantenimento per sé e per il figlio durante la procedura di

tutela dell'unione coniugale, non poteva essere considerata d'acchito

sprovvista di ogni probabilità di buon esito. Tant'è che il Segretario

assessore con decisioni “supercautelari” ha ritoccato verso l'alto entrambi i

contributi e, infine il Pretore, con la decisione impugnata, ha aumentato il solo

contributo alimentare per il figlio da fr. 523.– a fr. 1385.– il mese. Certo,

la richiesta della madre di un aumento per sé è stata respinta, ma non quella

per il figlio, i diritti del quale AP 1 era legittimata a esercitare (DTF 136

III 365).

7.

Ultima

condizione per ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria era che una

persona dotata di mezzi idonei, posta nelle medesime condizioni, non avrebbe ragionevolmente

rinunciato ad agire solo per questioni di costi. Ora, nella fattispecie il Pretore

ha ritenuto che “nessuna persona ragionevole e benestante ricorrerebbe ai

servigi di un avvocato pagandolo di tasca propria” considerando che l'istanza

presentata da AP 1 era “per larga parte superata dai procedimenti promossi

dinanzi al Pretore di Leventina”.

In concreto

AP 1 ha chiesto la pronuncia di misure a protezione dell'unione coniugale prima

dell'avvio di procedure davanti al Pretore del Distretto di Leventina, cui invero

si è rivolto AO 1 il 13 aprile 2004 (consegnando la petizione di divorzio

unilaterale alla Pretura il 22 aprile 2004). Al momento in cui AP 1 ha postulato proprie misure a tutela della

unione

coniugale non vi erano altri procedimenti pendenti. Non la si può dunque rimproverare

di avere continuato una procedura “per larga parte superata”. Per di più,

all'udienza del 25 gennaio 2010 – indetta “per incombenti” dal Pretore del

Distretto di Leventina – le parti si sono accordate per stralciare la procedura

provvisionale di divorzio (DI.2004.34; tale documento trasmesso è ammissibile

per il principio inquisitorio che governa la materia: DTF 128 III 414). Durante

quell'udienza le parti hanno concordato “che per il periodo coperto

dalla procedura di merito (OA.2004.4) valgono i decreti supercautelari della

Pretura di Lugano del 9 aprile 2004, del 16 aprile 2004 e del 2 luglio 2004,

per cui le parti non vantano più alcuna pretesa reciproca relativa a questo

periodo”. Di conseguenza, per il periodo precedente la procedura di

merito, non poteva che valere l'assetto derivante dall'istanza dell'8 aprile

2004.

8.

In

definitiva il ricorso merita accoglimento. Spetterà nondimeno al Pretore, al momento

in cui tasserà la nota professionale del patrocinatore d'ufficio, verificare se

il legale abbia ecceduto lo stretto necessario all'adempimento del proprio

incarico, fermo restando che l'assistenza giudiziaria garantisce solo l'indispensabile

ai fini del patrocinio forense (art. 6 cpv. 1 Lag).

9.

La

procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita

e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel caso in esame (art. 4 cpv.

2.

Lag). Per quel che è delle ripetibili, di norma lo Stato non soccombe ove non

sia parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Se non che, in concreto, la contesa oppone la ricorrente allo Stato (RtiD I-2009 pag. 599

n. 2c consid. 2 con richiami; cfr. anche: Corboz, op. cit., pag. 84 in fondo). Resta il fatto che – nel Ticino almeno – lo Stato non poteva

contestare né il conferimento né il rifiuto né la revoca dell'assistenza

giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag). Può solo impugnare

la successiva decisione con cui l'“au­torità di concessione” tassa la nota professionale del

patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art.

7.

cpv. 1 Lag).

Dandosi

un litigio in materia di assistenza giudiziaria, la contesa oppone dunque la

ricorrente allo Stato. Non v'è motivo perché in concreto non sia attribuita alla

richiedente una congrua indennità per ripetibili. Non fosse il caso, del resto,

l'interessata andrebbe ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche

in appello, ciò che per l'ente pubblico si risolverebbe in una partita di giro.

Si rammenti ad ogni buon conto che l'indennità per ripetibili non remunera il

tempo effettivamente profuso dal legale della ricorrente nella pratica, ma

quello che sarebbe occorso a un avvocato solerte e speditivo per trattare

concisamente una pratica analoga, ottenendo il medesimo risultato. Che in

concreto può essere prudenzialmente stimato in – al massimo – un paio d'ore di

lavoro, sicché si giustifica di riconoscere al patrocinatore d'ufficio

un'indennità di fr. 450.–.

10.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), solo lo Stato potrebbe avere

interesse a impugnare il conferimento dell'assistenza giudiziaria. Il diritto

cantonale tuttavia gli preclude d'acchito ogni mezzo d'impugnazione sulla

concessione del beneficio (sopra, consid. 9). Definitivo, su tal punto l'attuale

giudizio non può dunque formare oggetto di ricorso a livello federale. Il

ricorrente potrebbe impugnare tutt'al più, da parte sua, l'ammontare dell'indennità

a lui assegnata per ripetibili, ma solo qualora la sua richiesta raggiungesse

(inverosimilmente) la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi

pronuncia: 1. Il

ricorso è accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così

riformato:

L'istanza è accolta, di conseguenza AO 1 è

ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio

dell'avv. PA 1.

2. Non si

riscuotono tasse o spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà per la

ricorrente al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 450.–.

3. La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata senza

oggetto.

4. Notificazione:

Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell’incasso e delle pene

alternative,

Torricella-Taverne.

Comunicazione:

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6;

–.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso

in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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PROPOSTA DI SCHEDA FINDINFO

Titolo: Assistenza giudiziaria (misure a protezione

dell'unione coniugale

Articoli: 3, 4, 14 Lag del 3 giugno 2002

Tipo sentenza:

conferma principio

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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