Lexipedia

Decisione

11.2009.133

Proprietà per piani: contributi per spese comuni

21 settembre 2012Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

segretaria:

Billia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2002.123 (proprietà per piani: contributi

per spese comuni e iscrizione definitiva di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione

1, promossa con petizione del 25 febbraio 2002 dalla

AO 1

AO 1,

(patrocinata dall'avv. PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 12 agosto 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 23

giugno 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 è titolare delle proprietà per piani n. 728

(appartamento n. 23, nello stabile “V”), n. 1380

(appartamento n. 1B, nello stabile “U”) e n. 1401 (autorimessa), pari a 15/1000, 9/1000 e 1/1000 della particella n. 641 RFD di __________, situata nella frazione

di __________. I due appartamenti si trovano al piano terreno di un complesso immobiliare

(“Condominio __________”) costituito di tre palazzi (“U”, “V” e “Z”), a valle

della via __________, con giardino a lago e darsena.

B. Un'azione

promossa il 4 giugno 1999 da AP 1 nei confronti della AO 1 per far dichiarare

nulle – subordinatamente far annullare – talune risoluzioni prese dall'assemblea

generale dei comproprietari il 12 novembre 1998 è stata respinta dal Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 1, con sentenza del 9 gennaio 2001. Su appello

presentato il 29 gennaio 2001 da AP 1, tale sentenza è stata confermata da

questa Camera il 13 agosto 2001 (inc. 11.2001.22).

C. Con petizione del 19 dicembre 2000 AP 1 ha nuovamente convenuto la AO 1davanti al Pretore, chiedendo ancora una volta di far dichiarare

nulle – subordinatamente di annullare – determinate risoluzioni prese dalla

successiva assemblea generale dei comproprietari il 21 novembre 2000. Statuendo

con sentenza del 24 febbraio 2004, il Pretore ha respinto l'azione. Un appello

presentato il 15 marzo 2004 da AP 1 contro tale sentenza è stato respinto in

quanto ricevibile da questa Camera con sentenza del 28 luglio 2005 (inc.

11.2004.37).

D. Il

25 febbraio 2002 la AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al medesimo Pretore, chiedendo

il pagamento di fr. 22 506.05 con interessi (fr. 8017.90 per contributi scaduti il

31 dicembre 1989 relativi alla manutenzione e al rifacimento di facciate e

balconi,

fr. 590.85 per contributi alle spese di gestione 1990

e fr. 13 897.30 per contributi alle spese di gestione

1997–2001), oltre all'iscrizione

di un'ipoteca legale di fr. 7761.80 con interessi sulla

proprietà per piani n. 728, di fr. 5050.75 con interessi sulla proprietà per

piani n. 1380 e di fr. 496.60 con interessi sulla proprietà per piani n. 1401. In via cautelare l'attrice ha postulato l'iscrizione provvisoria delle tre ipoteche legali.

Statuendo con decreto del giorno stesso, il Pretore ha ordinato l'iscrizione

provvisoria delle ipoteche legali inaudita parte, confermandola con decreto

cautelare dell'11 settembre 2002 dopo il contraddittorio.

E. Nella

sua risposta di merito, del 2 maggio 2002, AP 1 ha poi proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la restituzione di

fr. 4935.65 con interessi dal 1° gennaio 1998 pagati indebitamente per la

sostituzione di condotte di scarico verticali raccordate al collettore fognario

estranee ai suoi appartamenti, la rifusione di fr. 5193.40 con interessi

dal 1° gennaio 1999 da lui pagati direttamente per opere di rifacimento e

riparazione dei bagni nei suoi stessi appartamenti, il rimborso di

fr. 840.35 addebitatagli per l'aggiornamento dell'intavolazione della

proprietà per piani nel registro fondiario e il versamento di fr. 600.– con

interessi dal 28 novembre 1992 per un progetto da lui allestito in vista di

eseguire nuove cantine. Inoltre egli ha chiesto che fosse dichiarato nullo

l'art. 21 del regolamento condominiale (perché lesivo dell'art. 712h

cpv. 3 CC), come pure che fosse dichiarata nulla una risoluzione assembleare

del 10 luglio 1987 con cui i comproprietari avevano deciso di accantonare

fr. 120 000.– sul fondo di rinnovamento per il risanamento dei balconi, una

risoluzione assembleare del 23 ottobre 1990 con cui i comproprietari avevano

deciso lo stanziamento di

fr. 13 693.90 per

aggiornare l'iscrizione nel registro fondiario, una risoluzione del 2 dicembre

1997 con cui i comproprietari avevano deciso attingere al fondo di rinnovamento

per l'impermeabilizzazione della darsena (almeno fr. 26 000.–) e una risoluzione assembleare

del 12 novembre 1998 con cui i comproprietari avevano deciso il riparto delle

spese per l'esecuzione degli scarichi verticali (fr. 197 426.85 complessivi),

non senza chiedere che fossero dichiarati nulli tutti i bilanci d'esercizio approvati

dalle assemblee dei comproprietari dal 1987 in poi.

F. Con

replica e risposta riconvenzionale del 13 giugno 2002 l'attrice ha confermato le proprie domande, chiedendo di respingere la riconvenzione, di

dichiararne la temerarietà e di condannare AP 1 a versarle ripetibili maggiorate. Mediante duplica e replica riconvenzionale del 2 agosto 2002 AP 1 ha ribadito le sue richieste, così come l'attrice nella sua duplica riconvenzionale del 5 settembre

2002. L'udienza preliminare ha avuto luogo

il 13 novembre 2002. Con ordinanza del­l'11 luglio 2005 il Pretore ha

ammesso tutte le prove notificate dall'attrice, ordinando altresì, in parziale

ammissione delle prove offerte dal convenuto, un'ispezione a registro

fondiario, l'esecuzione di un sopralluogo, l'allestimento di una perizia,

l'audizione di tre testimoni e il richiamo di vari incarti. Statuendo con

decreto del 10 ottobre 2005, il Pretore ha accolto anche due istanze di

edizione da terzi. L'istruttoria si è conclusa il 19 gennaio 2009. Al

dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.

Nel suo memoriale del 25 marzo 2009 la AO 1 ha confermato le sue richieste di giudizio. Nel proprio allegato del 20 marzo 2009 AP 1 ha fatto altrettanto.

G. Statuendo

il 23 giugno 2009, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso

che ha condannato AP 1 a versare all'attrice fr. 17 637.22 oltre

interessi e ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere in

via definitiva un'ipoteca legale di fr. 5870.70 con interessi sulla proprietà

per piani n. 728, una di fr. 3916.10 con interessi sulla proprietà per piani n.

1380 e una di fr. 370.60 con interessi sulla n. 1401. La tassa di giustizia di

fr. 2500.– e le spese di fr. 1800.– sono state poste per un quinto a carico

dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere

all'attrice fr. 2000.– per ripetibili ridotte. Il Pretore ha accolto

parzialmente anche la riconvenzione, accertando la nullità dell'articolo 21 del

regolamento condominiale e condannando la AO 1 a versare a AP 1 fr. 4444.13 (già computati nel credito avversario di fr. 17 637.22), ma

respingendo le altre domande. La tassa di giustizia di fr. 6000.– e le

spese di fr. 1800.– della riconvenzione sono state poste per il 95% a carico di

AP 1 e per il resto a carico della convenuta, cui l'attore riconvenzionale è

stato tenuto a versare fr. 10 000.– per ripetibili ridotte.

H. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 12

agosto 2009 nel quale chiede che, assunte le prove rifiutate dal Pretore (edizioni

di documenti, perizia, escussione di un testimone), il giudizio impugnato sia riformato

nel senso di respingere la petizione e di accogliere la sua riconvenzione. Con

osservazioni del 17 settembre 2009 la AO 1 propone di respingere l'appello e di

confermare la sentenza del Pretore.

Considerandi

in diritto: 1. Alle decisioni comunicate entro il 31 dicembre 2010 continua ad

applicarsi la vecchia procedura civile (art. 405 CPC). Nella fattispecie la

sentenza impugnata è stata intimata il 24 giugno 2009 ed è stata notificata

al patrocinatore dell'appellante il 26 giugno 2009 (timbro sulla busta

d'invio). Il termine di venti giorni per ricorrere è rimasto sospeso durante le

ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto 2009 (art. 133 cpv. 1 lett. a CPC

ticinese). L'appello del 12 agosto 2009 è di conseguenza tempestivo (art. 308

cpv. 1 CPC ticinese).

2.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha esaminato anzitutto la pretesa di fr. 8017.90

avanzata dall'attrice per contributi relativi alla

manutenzione e al rifacimento di facciate e balconi, accertandone la fondatezza

fino a concorrenza di fr. 7593.20 siccome ancorata al consuntivo 1989 approvato

dall'assemblea generale dei condomini il 23 ottobre 1990. Egli ha giudicato

“pacifica” anche la fondatezza della pretesa di fr. 590.85 per contributi alle

spese di gestione 1990 e finanche insindacabile il credito di

fr. 13 897.30 per contributi alle spese di gestione

1997–2001, il convenuto non potendo più rimettere in causa controversie già

decise definitivamente da questa Camera. Quanto alle iscrizioni delle ipoteche

legali, il Pretore le ha ordinate limitatamente ai crediti del 1999, 2000 e

2001.

(gli ultimi tre anni: art. 712i CC).

In merito alla

riconvenzione, il primo giudice ha respinto il rimbor­so postulato

da AP 1 per il pagamento di fr. 4935.65 relativo alle colonne di scarico

verticali, controversia già decisa anch'essa definitivamente da questa Camera,

mentre ha accolto nella misura di fr. 3844.13 la pretesa di fr. 5193.40 formulata

dal medesimo per opere di rifacimento e riparazione eseguite nei bagni dei suoi

appartamenti. Respinto è stato altresì il preteso rimborso di fr. 840.35

per l'aggiornamento dell'intavolazione della proprietà per piani nel registro

fondiario, operazione già definitivamente decisa ad assemblee generali del

1990, 1991 e 1992, e accolta invece la pretesa di fr. 600.– per il progetto delle

nuove cantine. Onde, in definitiva, un credito del convenuto verso la AO 1 di

fr. 4444.13. Relativamente all'art. 21 del regolamento per l'amministrazione e

l'uso della proprietà per piani, il Pretore l'ha effettivamente ritenuto

contrario all'art. 712h cpv. 3 CC e l'ha dichiarato nullo, ma non ha

dichiarato nulle le quattro risoluzioni assembleari successive al 10 luglio

1987.

censurate da AP 1, o perché gli obblighi a carico di quest'ultimo erano

già stati definitivamente accertati da questa Camera o perché essi risultavano

conformi all'art. 712h cpv. 3 CC o perché le richieste di lui apparivano

del tutto generiche, e pertanto irricevibili.

3.

Per

quanto concerne la pretesa di fr. 8017.90 legata

a contributi riguardanti la manutenzione e il rifacimento di facciate e balconi,

l'appellante chiede anzitutto che questa Camera ordini all'attrice

di produrre “tutti i bollettini di lavoro, dei rapporti di lavoro e delle fatture

inerenti ai lavori effettuati sui balconi”, come pure la “documentazione

giustificante l'importo di fr. 8017.90”. Essa chiede inoltre l'esecuzione di

una perizia sui “lavori ordinati dal condominio, su quelli eseguiti (…),

sull'ammontare delle spese pagate dal condominio e sulle migliorie

relativamente all'impermeabilizzazione della soglia e dei pavimenti dei

balconi” cui si riferisce il citato importo. Infine essa postula l'assunzione

come testimone dell'arch. __________, consulente specialista che ha curato i lavori.

Le richieste sono è di per sé ammissibili, le stesse prove essendo state

rifiutate dal Pretore (art. 322 lett. b CPC ticinese), ma non sarebbero di

alcuna utilità, poiché – come si vedrà subito – il credito dell'attrice (che il

Pretore ha accertato in fr. 7593.20: sentenza impugnata, pag. 5 nel mezzo)

non può più essere rimesso in causa.

La

pretesa in questione si fonda su una partecipazione alle spese posta a carico

del convenuto nel consuntivo 1989 della proprietà per piani, approvato

dall'assemblea ordinaria dei condomini il 23 ottobre 1990 (petizione, pag. 8 in alto; doc. O e U). Tale risoluzione assembleare non è stata impugnata, né l'appellante asserisce

il contrario. Certo, egli la definisce nulla perché lesiva dell'art. 712h

cpv. 3 CC, ma trascura che in circostanze analoghe – e proprio in casi che lo

riguardavano personalmente – questa Camera

ha già avuto modo di considerare una risoluzione del genere meramente

annullabile (sentenza inc. 11.2001.22 del 13 agosto 2001, consid. 6;

sentenza inc. 11.2004.37 del 28 luglio 2005, consid. 6b). Con tale

motivazione egli non si confronta. Comunque sia, non può valersi in buona fede

della nullità di una risoluzione assembleare un comproprietario che ha partecipato

all'assemblea, rinunciando a chiedere l'annullamento della risoluzione con la normale

via di ricorso a lui offerta dalla legge e accomodandosi in tal modo del

risultato.

Per di

più, a distanza di dieci anni i comproprietari hanno approvato nella fattispecie,

a un'assemblea ordinaria tenutasi il 21 novembre 2000, il consuntivo 1999 della

proprietà per piani, il quale poneva un'altra volta la partecipazione di

fr. 7593.20 (quantificata in fr. 7734.–: I CCA, sentenza inc. 11.2004.37

del 28 luglio 2005, consid. 8) per la riparazione dei balconi, rimasta

insoluta, a carico di AP 1. E quest'ultimo ha sì impugnato la risoluzione il 19

dicembre 2000, ma senza successo, il Pretore avendo respinto l'azione con

sentenza del 15 marzo 2004, confermata da questa Camera il 28 luglio 2005 (decisione

appena citata, passata in giudicato). Ne

segue che l'addebito di fr. 7593.20 non può più essere ridiscusso per la

terza volta, tanto meno ove si consideri che nell'appello l'interessato non

adduce un solo argo­mento contro la partecipazione di fr. 7593.20 che non

potesse già essere fatto valere contro la risoluzione del 23 ottobre 1990

o, al più tardi, contro quella del 21 novembre 2000. Neppure quello – per altro

tautologico – stando al quale, “nella misura in cui si tratta[va] di decisioni

relative a parti in diritto esclusivo (in ogni caso i balconi), [esse non potevano]

essere di competenza dell'assemblea condominiale” (memoriale, pag. 11, punto

9).

Asserisce l'appellante che, comunque sia, la

pretesa di fr. 7593.20 è prescritta. Il Pretore ha respinto

l'eccezione, accertando che il termine quinquennale (RtiD II-2008 pag. 663

consid. 5) è stato interrotto dalla AO 1 con precetti esecutivi del 4 gennaio

1993, 3 gennaio 1994 e 16 dicembre 1998 (sentenza impugnata, pag. 5 a metà), di modo che al momento in cui è stata promossa causa, il 25 febbraio 2002, la prescrizione

non si era ancora compiuta. L'appellante eccepisce che i tre precetti esecutivi

non si riferivano alla pretesa di fr. 7593.20 (memoriale, pag. 7 in fondo). In realtà i precetti indicavano chiaramente che le esecuzioni (di fr. 7593.20 più interessi)

riguardavano il “saldo conteggi spese e interessi 1988 – 1989 – 1990” (doc. AA, BB e CC). Pretendere in circostanze del genere che non si riferissero allo scoperto

per i contributi inerenti alla manutenzione e il rifacimento di facciate

e balconi non è serio.

4.

Relativamente

alla pretesa di fr. 13 897.30 per

contributi alle spese di gestione 1997–2001 fatta valere dall'attrice,

ritenuta insindacabile dal Pretore per essere già stata definitivamente

decisa da questa Camera, l'appellante torna a contestare la partecipazione posta a suo carico nel consuntivo 1999 per l'impermeabilizzazione

della darsena, per l'esecuzione delle note colonne di scarico e per la posa di

ganci di biciclette. Invano. Come giustamente ha rilevato il Pretore, tali

questioni sono state definitivamente decise dalla Camera con la ripetuta

sentenza del 28 luglio 2005 (consid. 5: ganci per biciclette; consid. 6:

colonne di scarico verticali; consid. 7: impermeabilizzazione della darsena).

Tornare su simili contestazioni non entra quindi in linea di conto, mentre è un

fallace convincimento credere che nelle condizioni descritte le relative

risoluzioni assembleari possano essere ecce­pite di nullità in ogni tempo per

violazione dell'art. 712h cpv. 3 CC (sopra, consid. 3). Circa la

partecipazione del convenuto ai costi di gestione 1997–2001 che ancora non

figuravano nel consuntivo 1999, l'appellante non indica neppure per ordine di

grandezza a quanto essi ammontino. Su tal punto il memoriale si rivela finanche

irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC

ticinese combinato con il cpv. 5).

5.

Quanto

alla sua riconvenzione, l'appellante torna a pretendere il rimborso di fr. 4935.65 da lui pagati a titolo di partecipazione per

l'esecuzione delle note colonne di scarico estranee ai suoi due appartamenti

(litigio che il Pretore ha ritenuto definitivamente deciso da questa Camera con

la citata sentenza del 28 luglio 2005: sentenza impugnata, consid. 8b), come pure

di fr. 840.35 per l'aggiornamento dell'intavolazione della proprietà per

piani nel registro fondiario (operazione che il Pretore ha reputato a sua volta

definitivamente decisa alle assemblee condominiali del 1990, 1991 e 1992: sentenza

impugnata, consid. 8c). Ora, con la motivazione del primo giudice l'appellante

non si confronta. Sulla partecipazione del convenuto alle spese per

l'esecuzione degli scarichi verticali, ripresa nel consuntivo 1999 (come il contributo

riguardante la manutenzione e il rifacimento di facciate e balconi), questa

Camera ha rilevato nella menzionata sentenza del 28 luglio 2005 (consid.

6a) che la controversia era già stata definitivamente decisa dalla Camera

stessa addirittura con la sentenza del 13 agosto 2001, passata in giudicato. E

l'appellante non contesta che ciò sia vero, come non contesta che il pagamento di fr. 840.35 per l'aggiornamento dell'intavolazione della

proprietà per piani nel registro fondiario sia stato definitivamente deciso ad

assemblee dei comproprietari risalenti al 1990, 1991 e 1992. Ribadisce che le

relative risoluzioni assembleari possono essere eccepite di nullità in ogni

momento siccome lesive dell'art. 712h cpv. 3 CC, ma tale persuasione non

può essere condivisa – come si è visto – nelle circostanze del caso specifico (sopra,

consid. 3).

6.

L'appellante

contesta infine il dispositivo del Pretore sulla tassa di giustizia (fr.

6000.

–) e le spese (fr. 1800.–) del­l'azione riconvenzionale, poste a suo

carico nella misura del 95%, con obbligo di rifondere alla AO 1 fr. 10 000.– per

ripetibili ridotte. Sostiene che, si confermasse pure la decisione impugnata,

il suo grado di soccombenza appare del tutto esagerato, avendo egli ottenuto

l'annullamento dell'art. 21 del regolamento per l'uso e l'amministrazione della

proprietà per piani, oltre che la condanna della controparte a versargli fr.

4444.13

sui fr. 11 569.40 richiesti. Si giustificherebbe perciò di ridurre la tassa di

giustizia a fr. 3000.– e di obbligare la controparte a rifondergli fr. 3000.–

per ripetibili ridotte.

a) La

giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che in materia di spese e ripetibili

il Pretore fruisce di ampia latitudine, tanto sull'applicazione dei parametri tariffari

quanto sul riparto dei relativi importi in base al grado di soccombenza, di

modo che la sua decisione è censurabile solo per eccesso o abuso del potere d'apprezzamento

(rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC

ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). La questione

è di sapere dunque se nel caso in esame l'addebito degli oneri e delle

ripetibili nella misura del 95% all'attore riconvenzionale denoti eccesso o

abuso d'apprezzamento.

b) Nella

sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che il valore litigioso relativo

alla contestazione di una deliberazione assembleare è quello complessivo che

l'annullamento della deliberazione comporterebbe per tutti i comproprietari, e

non solo quello che comporterebbe per il singolo condomino, la sentenza essendo

opponibile a tutti. Nel caso in esame – ha continuato il Pretore – la riconvenzione

non verteva solo sul pagamento di fr. 11 569.40, ma anche sul costo dei

lavori per l'esecuzione degli scarichi verticali (fr. 33 822.–), sull'impermeabilizzazione

della darsena (fr. 20 600.–) e il risanamento di facciate e balconi (fr. 120 000.– solo di

accantonamento), per un valore litigioso di almeno fr. 190 000.–. Onde la soccombenza

dell'attore riconvenzionale nella misura del 95%.

c) Con

l'azione riconvenzionale l'appellante chiedeva – come ha rammentato il Pretore

– non solo che la AO 1 fosse condannata a versargli fr. 11 569.40, ma che

fosse dichiarato nullo anche l'art. 21 del regolamento per

l'uso

e l'amministrazione della proprietà per piani, come pure che fosse dichiarata

nulla la risoluzione assembleare del 10 luglio 1987 con cui i

comproprietari avevano deciso di accantonare fr. 120 000.– sul fondo di

rinnovamento per il risanamento dei balconi, la risoluzione assembleare del 23

ottobre 1990 con cui i comproprietari avevano deciso lo stanziamento di fr. 13 693.90 per

aggiornare l'iscrizione nel registro fondiario, la risoluzione del 2 dicembre

1997.

con cui i comproprietari avevano deciso di attingere al fondo di rinnovamento

per l'impermeabilizzazione della darsena (fr. 26 000.– almeno) e la risoluzione

assembleare del 12 novembre 1998 con cui i comproprietari avevano deciso il

riparto delle spese per l'esecuzione degli scarichi verticali (fr. 197 426.85 complessivi),

non senza chiedere che fossero dichiarati nulli tutti i bilanci d'esercizio

approvati dalle assemblee dei comproprietari dal 1987 in poi. Egli ha ottenuto causa vinta – come detto – nella misura di fr. 4444.13 sui

fr. 11 569.40 richiesti ed è uscito vittorioso sull'annullamento dell'art.

21.

del citato regolamento. Si è visto respingere invece tutti gli annullamenti

delle risoluzioni assembleari e dei bilanci d'esercizio.

d) Il

metodo adottato dal Pretore per il calcolo del valore litigioso è corretto. Le

contestazioni di risoluzioni assembleari in materia di proprietà per piani hanno

– per principio – natura pecuniaria e il valore litigioso si calcola come questa

Camera ha già avuto modo di illustrare

all'appellante nelle sentenze del 13 agosto 2001 e del 28 luglio 2005

(consid. 1 con richiami). Identico criterio vale del resto – come si è spiegato

in tali sentenze – nel caso in cui si impugnino deliberazioni prese

dall'assemblea generale di una società anonima (anche secondo il nuovo diritto

di procedura: Diggelmann in:

Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, n. 53 ad art. 91). L'appellante

opina che sarebbe più giusto determinare il valore litigioso in base al solo

interesse del comproprietario ricorrente, ma non contesta che l'annullamento

della deliberazione faccia stato per tutti, non per lui solo. Anche un piccolo

comproprietario dev'essere consapevole pertanto che impugnare una risoluzione

assembleare significa postulare l'annullamento della deliberazione nel suo

intero. E in concreto l'accoglimento della riconvenzione

avrebbe colpito non meno di quattro assemblee di comproprietari, facendo

annullare risoluzioni che riguardavano stanziamenti per oltre fr. 357 000.– complessivi (e

non solo per fr. 190 000.–, come ha ritenuto il Pretore).

e) Ciò

posto, mal si comprende come la tassa di giustizia (di fr. 6000.–) o il

grado di soccombenza fissati dal Pretore possano costituire un eccesso o un

abuso del potere d'apprezzamento. Quanto alle ripetibili (ridotte) di fr. 10 000.–, basti ricordare

che la vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati (applicabile a titolo indicativo:

art. 150 seconda frase CPC ticinese) prevedeva per cause di valore litigioso

compreso tra fr. 200 000.– e fr. 500 000.– aliquote comprese tra il 5 e l'8% del valore medesimo (art. 9

cpv. 1). Non si disconosce che in concreto l'appellante ha ottenuto l'annullamento

dell'art. 21 del regolamento per l'uso e l'amministrazione della proprietà per

piani, oltre che la condanna della controparte al versamento di

fr. 4444.13 sui fr. 11 569.40 richiesti, ma pur tenendo conto di ciò non si intravede – né

l'appellante spiega – perché l'indennità per ripetibili di fr. 10 000.– stabilita dal

Pretore denoterebbe un abuso o un eccesso del potere d'apprezzamento. L'appello

cade quindi, una volta ancora, nel vuoto.

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC ticinese). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha

formulato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, un'adeguata indennità

per ripetibili.

8.

Relativamente

ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge senz'altro la soglia di

fr. 30 000.–. ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 4150.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

4200.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4500.– per

ripetibili.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster