11.2009.133
Proprietà per piani: contributi per spese comuni
21 settembre 2012Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2009.133
Data decisione, Autorità:
21.09.2012, ICCA
Titolo:
Proprietà per piani: contributi per spese comuni
SPESE / ONERI
CC
art. 712h CC
art. 712m CC
Incarto n.
11.2009.133
Lugano
21 settembre
2012/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2002.123 (proprietà per piani: contributi
per spese comuni e iscrizione definitiva di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
1, promossa con petizione del 25 febbraio 2002 dalla
AO 1
AO 1,
(patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 12 agosto 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 23
giugno 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è titolare delle proprietà per piani n. 728
(appartamento n. 23, nello stabile “V”), n. 1380
(appartamento n. 1B, nello stabile “U”) e n. 1401 (autorimessa), pari a 15/1000, 9/1000 e 1/1000 della particella n. 641 RFD di __________, situata nella frazione
di __________. I due appartamenti si trovano al piano terreno di un complesso immobiliare
(“Condominio __________”) costituito di tre palazzi (“U”, “V” e “Z”), a valle
della via __________, con giardino a lago e darsena.
B. Un'azione
promossa il 4 giugno 1999 da AP 1 nei confronti della AO 1 per far dichiarare
nulle – subordinatamente far annullare – talune risoluzioni prese dall'assemblea
generale dei comproprietari il 12 novembre 1998 è stata respinta dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 1, con sentenza del 9 gennaio 2001. Su appello
presentato il 29 gennaio 2001 da AP 1, tale sentenza è stata confermata da
questa Camera il 13 agosto 2001 (inc. 11.2001.22).
C. Con petizione del 19 dicembre 2000 AP 1 ha nuovamente convenuto la AO 1davanti al Pretore, chiedendo ancora una volta di far dichiarare
nulle – subordinatamente di annullare – determinate risoluzioni prese dalla
successiva assemblea generale dei comproprietari il 21 novembre 2000. Statuendo
con sentenza del 24 febbraio 2004, il Pretore ha respinto l'azione. Un appello
presentato il 15 marzo 2004 da AP 1 contro tale sentenza è stato respinto in
quanto ricevibile da questa Camera con sentenza del 28 luglio 2005 (inc.
11.2004.37).
D. Il
25 febbraio 2002 la AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al medesimo Pretore, chiedendo
il pagamento di fr. 22 506.05 con interessi (fr. 8017.90 per contributi scaduti il
31 dicembre 1989 relativi alla manutenzione e al rifacimento di facciate e
balconi,
fr. 590.85 per contributi alle spese di gestione 1990
e fr. 13 897.30 per contributi alle spese di gestione
1997–2001), oltre all'iscrizione
di un'ipoteca legale di fr. 7761.80 con interessi sulla
proprietà per piani n. 728, di fr. 5050.75 con interessi sulla proprietà per
piani n. 1380 e di fr. 496.60 con interessi sulla proprietà per piani n. 1401. In via cautelare l'attrice ha postulato l'iscrizione provvisoria delle tre ipoteche legali.
Statuendo con decreto del giorno stesso, il Pretore ha ordinato l'iscrizione
provvisoria delle ipoteche legali inaudita parte, confermandola con decreto
cautelare dell'11 settembre 2002 dopo il contraddittorio.
E. Nella
sua risposta di merito, del 2 maggio 2002, AP 1 ha poi proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la restituzione di
fr. 4935.65 con interessi dal 1° gennaio 1998 pagati indebitamente per la
sostituzione di condotte di scarico verticali raccordate al collettore fognario
estranee ai suoi appartamenti, la rifusione di fr. 5193.40 con interessi
dal 1° gennaio 1999 da lui pagati direttamente per opere di rifacimento e
riparazione dei bagni nei suoi stessi appartamenti, il rimborso di
fr. 840.35 addebitatagli per l'aggiornamento dell'intavolazione della
proprietà per piani nel registro fondiario e il versamento di fr. 600.– con
interessi dal 28 novembre 1992 per un progetto da lui allestito in vista di
eseguire nuove cantine. Inoltre egli ha chiesto che fosse dichiarato nullo
l'art. 21 del regolamento condominiale (perché lesivo dell'art. 712h
cpv. 3 CC), come pure che fosse dichiarata nulla una risoluzione assembleare
del 10 luglio 1987 con cui i comproprietari avevano deciso di accantonare
fr. 120 000.– sul fondo di rinnovamento per il risanamento dei balconi, una
risoluzione assembleare del 23 ottobre 1990 con cui i comproprietari avevano
deciso lo stanziamento di
fr. 13 693.90 per
aggiornare l'iscrizione nel registro fondiario, una risoluzione del 2 dicembre
1997 con cui i comproprietari avevano deciso attingere al fondo di rinnovamento
per l'impermeabilizzazione della darsena (almeno fr. 26 000.–) e una risoluzione assembleare
del 12 novembre 1998 con cui i comproprietari avevano deciso il riparto delle
spese per l'esecuzione degli scarichi verticali (fr. 197 426.85 complessivi),
non senza chiedere che fossero dichiarati nulli tutti i bilanci d'esercizio approvati
dalle assemblee dei comproprietari dal 1987 in poi.
F. Con
replica e risposta riconvenzionale del 13 giugno 2002 l'attrice ha confermato le proprie domande, chiedendo di respingere la riconvenzione, di
dichiararne la temerarietà e di condannare AP 1 a versarle ripetibili maggiorate. Mediante duplica e replica riconvenzionale del 2 agosto 2002 AP 1 ha ribadito le sue richieste, così come l'attrice nella sua duplica riconvenzionale del 5 settembre
2002. L'udienza preliminare ha avuto luogo
il 13 novembre 2002. Con ordinanza dell'11 luglio 2005 il Pretore ha
ammesso tutte le prove notificate dall'attrice, ordinando altresì, in parziale
ammissione delle prove offerte dal convenuto, un'ispezione a registro
fondiario, l'esecuzione di un sopralluogo, l'allestimento di una perizia,
l'audizione di tre testimoni e il richiamo di vari incarti. Statuendo con
decreto del 10 ottobre 2005, il Pretore ha accolto anche due istanze di
edizione da terzi. L'istruttoria si è conclusa il 19 gennaio 2009. Al
dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.
Nel suo memoriale del 25 marzo 2009 la AO 1 ha confermato le sue richieste di giudizio. Nel proprio allegato del 20 marzo 2009 AP 1 ha fatto altrettanto.
G. Statuendo
il 23 giugno 2009, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso
che ha condannato AP 1 a versare all'attrice fr. 17 637.22 oltre
interessi e ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere in
via definitiva un'ipoteca legale di fr. 5870.70 con interessi sulla proprietà
per piani n. 728, una di fr. 3916.10 con interessi sulla proprietà per piani n.
1380 e una di fr. 370.60 con interessi sulla n. 1401. La tassa di giustizia di
fr. 2500.– e le spese di fr. 1800.– sono state poste per un quinto a carico
dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere
all'attrice fr. 2000.– per ripetibili ridotte. Il Pretore ha accolto
parzialmente anche la riconvenzione, accertando la nullità dell'articolo 21 del
regolamento condominiale e condannando la AO 1 a versare a AP 1 fr. 4444.13 (già computati nel credito avversario di fr. 17 637.22), ma
respingendo le altre domande. La tassa di giustizia di fr. 6000.– e le
spese di fr. 1800.– della riconvenzione sono state poste per il 95% a carico di
AP 1 e per il resto a carico della convenuta, cui l'attore riconvenzionale è
stato tenuto a versare fr. 10 000.– per ripetibili ridotte.
H. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 12
agosto 2009 nel quale chiede che, assunte le prove rifiutate dal Pretore (edizioni
di documenti, perizia, escussione di un testimone), il giudizio impugnato sia riformato
nel senso di respingere la petizione e di accogliere la sua riconvenzione. Con
osservazioni del 17 settembre 2009 la AO 1 propone di respingere l'appello e di
confermare la sentenza del Pretore.
Considerandi
in diritto: 1. Alle decisioni comunicate entro il 31 dicembre 2010 continua ad
applicarsi la vecchia procedura civile (art. 405 CPC). Nella fattispecie la
sentenza impugnata è stata intimata il 24 giugno 2009 ed è stata notificata
al patrocinatore dell'appellante il 26 giugno 2009 (timbro sulla busta
d'invio). Il termine di venti giorni per ricorrere è rimasto sospeso durante le
ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto 2009 (art. 133 cpv. 1 lett. a CPC
ticinese). L'appello del 12 agosto 2009 è di conseguenza tempestivo (art. 308
cpv. 1 CPC ticinese).
2.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha esaminato anzitutto la pretesa di fr. 8017.90
avanzata dall'attrice per contributi relativi alla
manutenzione e al rifacimento di facciate e balconi, accertandone la fondatezza
fino a concorrenza di fr. 7593.20 siccome ancorata al consuntivo 1989 approvato
dall'assemblea generale dei condomini il 23 ottobre 1990. Egli ha giudicato
“pacifica” anche la fondatezza della pretesa di fr. 590.85 per contributi alle
spese di gestione 1990 e finanche insindacabile il credito di
fr. 13 897.30 per contributi alle spese di gestione
1997–2001, il convenuto non potendo più rimettere in causa controversie già
decise definitivamente da questa Camera. Quanto alle iscrizioni delle ipoteche
legali, il Pretore le ha ordinate limitatamente ai crediti del 1999, 2000 e
2001.
(gli ultimi tre anni: art. 712i CC).
In merito alla
riconvenzione, il primo giudice ha respinto il rimborso postulato
da AP 1 per il pagamento di fr. 4935.65 relativo alle colonne di scarico
verticali, controversia già decisa anch'essa definitivamente da questa Camera,
mentre ha accolto nella misura di fr. 3844.13 la pretesa di fr. 5193.40 formulata
dal medesimo per opere di rifacimento e riparazione eseguite nei bagni dei suoi
appartamenti. Respinto è stato altresì il preteso rimborso di fr. 840.35
per l'aggiornamento dell'intavolazione della proprietà per piani nel registro
fondiario, operazione già definitivamente decisa ad assemblee generali del
1990, 1991 e 1992, e accolta invece la pretesa di fr. 600.– per il progetto delle
nuove cantine. Onde, in definitiva, un credito del convenuto verso la AO 1 di
fr. 4444.13. Relativamente all'art. 21 del regolamento per l'amministrazione e
l'uso della proprietà per piani, il Pretore l'ha effettivamente ritenuto
contrario all'art. 712h cpv. 3 CC e l'ha dichiarato nullo, ma non ha
dichiarato nulle le quattro risoluzioni assembleari successive al 10 luglio
1987.
censurate da AP 1, o perché gli obblighi a carico di quest'ultimo erano
già stati definitivamente accertati da questa Camera o perché essi risultavano
conformi all'art. 712h cpv. 3 CC o perché le richieste di lui apparivano
del tutto generiche, e pertanto irricevibili.
3.
Per
quanto concerne la pretesa di fr. 8017.90 legata
a contributi riguardanti la manutenzione e il rifacimento di facciate e balconi,
l'appellante chiede anzitutto che questa Camera ordini all'attrice
di produrre “tutti i bollettini di lavoro, dei rapporti di lavoro e delle fatture
inerenti ai lavori effettuati sui balconi”, come pure la “documentazione
giustificante l'importo di fr. 8017.90”. Essa chiede inoltre l'esecuzione di
una perizia sui “lavori ordinati dal condominio, su quelli eseguiti (…),
sull'ammontare delle spese pagate dal condominio e sulle migliorie
relativamente all'impermeabilizzazione della soglia e dei pavimenti dei
balconi” cui si riferisce il citato importo. Infine essa postula l'assunzione
come testimone dell'arch. __________, consulente specialista che ha curato i lavori.
Le richieste sono è di per sé ammissibili, le stesse prove essendo state
rifiutate dal Pretore (art. 322 lett. b CPC ticinese), ma non sarebbero di
alcuna utilità, poiché – come si vedrà subito – il credito dell'attrice (che il
Pretore ha accertato in fr. 7593.20: sentenza impugnata, pag. 5 nel mezzo)
non può più essere rimesso in causa.
La
pretesa in questione si fonda su una partecipazione alle spese posta a carico
del convenuto nel consuntivo 1989 della proprietà per piani, approvato
dall'assemblea ordinaria dei condomini il 23 ottobre 1990 (petizione, pag. 8 in alto; doc. O e U). Tale risoluzione assembleare non è stata impugnata, né l'appellante asserisce
il contrario. Certo, egli la definisce nulla perché lesiva dell'art. 712h
cpv. 3 CC, ma trascura che in circostanze analoghe – e proprio in casi che lo
riguardavano personalmente – questa Camera
ha già avuto modo di considerare una risoluzione del genere meramente
annullabile (sentenza inc. 11.2001.22 del 13 agosto 2001, consid. 6;
sentenza inc. 11.2004.37 del 28 luglio 2005, consid. 6b). Con tale
motivazione egli non si confronta. Comunque sia, non può valersi in buona fede
della nullità di una risoluzione assembleare un comproprietario che ha partecipato
all'assemblea, rinunciando a chiedere l'annullamento della risoluzione con la normale
via di ricorso a lui offerta dalla legge e accomodandosi in tal modo del
risultato.
Per di
più, a distanza di dieci anni i comproprietari hanno approvato nella fattispecie,
a un'assemblea ordinaria tenutasi il 21 novembre 2000, il consuntivo 1999 della
proprietà per piani, il quale poneva un'altra volta la partecipazione di
fr. 7593.20 (quantificata in fr. 7734.–: I CCA, sentenza inc. 11.2004.37
del 28 luglio 2005, consid. 8) per la riparazione dei balconi, rimasta
insoluta, a carico di AP 1. E quest'ultimo ha sì impugnato la risoluzione il 19
dicembre 2000, ma senza successo, il Pretore avendo respinto l'azione con
sentenza del 15 marzo 2004, confermata da questa Camera il 28 luglio 2005 (decisione
appena citata, passata in giudicato). Ne
segue che l'addebito di fr. 7593.20 non può più essere ridiscusso per la
terza volta, tanto meno ove si consideri che nell'appello l'interessato non
adduce un solo argomento contro la partecipazione di fr. 7593.20 che non
potesse già essere fatto valere contro la risoluzione del 23 ottobre 1990
o, al più tardi, contro quella del 21 novembre 2000. Neppure quello – per altro
tautologico – stando al quale, “nella misura in cui si tratta[va] di decisioni
relative a parti in diritto esclusivo (in ogni caso i balconi), [esse non potevano]
essere di competenza dell'assemblea condominiale” (memoriale, pag. 11, punto
9).
Asserisce l'appellante che, comunque sia, la
pretesa di fr. 7593.20 è prescritta. Il Pretore ha respinto
l'eccezione, accertando che il termine quinquennale (RtiD II-2008 pag. 663
consid. 5) è stato interrotto dalla AO 1 con precetti esecutivi del 4 gennaio
1993, 3 gennaio 1994 e 16 dicembre 1998 (sentenza impugnata, pag. 5 a metà), di modo che al momento in cui è stata promossa causa, il 25 febbraio 2002, la prescrizione
non si era ancora compiuta. L'appellante eccepisce che i tre precetti esecutivi
non si riferivano alla pretesa di fr. 7593.20 (memoriale, pag. 7 in fondo). In realtà i precetti indicavano chiaramente che le esecuzioni (di fr. 7593.20 più interessi)
riguardavano il “saldo conteggi spese e interessi 1988 – 1989 – 1990” (doc. AA, BB e CC). Pretendere in circostanze del genere che non si riferissero allo scoperto
per i contributi inerenti alla manutenzione e il rifacimento di facciate
e balconi non è serio.
4.
Relativamente
alla pretesa di fr. 13 897.30 per
contributi alle spese di gestione 1997–2001 fatta valere dall'attrice,
ritenuta insindacabile dal Pretore per essere già stata definitivamente
decisa da questa Camera, l'appellante torna a contestare la partecipazione posta a suo carico nel consuntivo 1999 per l'impermeabilizzazione
della darsena, per l'esecuzione delle note colonne di scarico e per la posa di
ganci di biciclette. Invano. Come giustamente ha rilevato il Pretore, tali
questioni sono state definitivamente decise dalla Camera con la ripetuta
sentenza del 28 luglio 2005 (consid. 5: ganci per biciclette; consid. 6:
colonne di scarico verticali; consid. 7: impermeabilizzazione della darsena).
Tornare su simili contestazioni non entra quindi in linea di conto, mentre è un
fallace convincimento credere che nelle condizioni descritte le relative
risoluzioni assembleari possano essere eccepite di nullità in ogni tempo per
violazione dell'art. 712h cpv. 3 CC (sopra, consid. 3). Circa la
partecipazione del convenuto ai costi di gestione 1997–2001 che ancora non
figuravano nel consuntivo 1999, l'appellante non indica neppure per ordine di
grandezza a quanto essi ammontino. Su tal punto il memoriale si rivela finanche
irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC
ticinese combinato con il cpv. 5).
5.
Quanto
alla sua riconvenzione, l'appellante torna a pretendere il rimborso di fr. 4935.65 da lui pagati a titolo di partecipazione per
l'esecuzione delle note colonne di scarico estranee ai suoi due appartamenti
(litigio che il Pretore ha ritenuto definitivamente deciso da questa Camera con
la citata sentenza del 28 luglio 2005: sentenza impugnata, consid. 8b), come pure
di fr. 840.35 per l'aggiornamento dell'intavolazione della proprietà per
piani nel registro fondiario (operazione che il Pretore ha reputato a sua volta
definitivamente decisa alle assemblee condominiali del 1990, 1991 e 1992: sentenza
impugnata, consid. 8c). Ora, con la motivazione del primo giudice l'appellante
non si confronta. Sulla partecipazione del convenuto alle spese per
l'esecuzione degli scarichi verticali, ripresa nel consuntivo 1999 (come il contributo
riguardante la manutenzione e il rifacimento di facciate e balconi), questa
Camera ha rilevato nella menzionata sentenza del 28 luglio 2005 (consid.
6a) che la controversia era già stata definitivamente decisa dalla Camera
stessa addirittura con la sentenza del 13 agosto 2001, passata in giudicato. E
l'appellante non contesta che ciò sia vero, come non contesta che il pagamento di fr. 840.35 per l'aggiornamento dell'intavolazione della
proprietà per piani nel registro fondiario sia stato definitivamente deciso ad
assemblee dei comproprietari risalenti al 1990, 1991 e 1992. Ribadisce che le
relative risoluzioni assembleari possono essere eccepite di nullità in ogni
momento siccome lesive dell'art. 712h cpv. 3 CC, ma tale persuasione non
può essere condivisa – come si è visto – nelle circostanze del caso specifico (sopra,
consid. 3).
6.
L'appellante
contesta infine il dispositivo del Pretore sulla tassa di giustizia (fr.
6000.
–) e le spese (fr. 1800.–) dell'azione riconvenzionale, poste a suo
carico nella misura del 95%, con obbligo di rifondere alla AO 1 fr. 10 000.– per
ripetibili ridotte. Sostiene che, si confermasse pure la decisione impugnata,
il suo grado di soccombenza appare del tutto esagerato, avendo egli ottenuto
l'annullamento dell'art. 21 del regolamento per l'uso e l'amministrazione della
proprietà per piani, oltre che la condanna della controparte a versargli fr.
4444.13
sui fr. 11 569.40 richiesti. Si giustificherebbe perciò di ridurre la tassa di
giustizia a fr. 3000.– e di obbligare la controparte a rifondergli fr. 3000.–
per ripetibili ridotte.
a) La
giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che in materia di spese e ripetibili
il Pretore fruisce di ampia latitudine, tanto sull'applicazione dei parametri tariffari
quanto sul riparto dei relativi importi in base al grado di soccombenza, di
modo che la sua decisione è censurabile solo per eccesso o abuso del potere d'apprezzamento
(rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC
ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). La questione
è di sapere dunque se nel caso in esame l'addebito degli oneri e delle
ripetibili nella misura del 95% all'attore riconvenzionale denoti eccesso o
abuso d'apprezzamento.
b) Nella
sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che il valore litigioso relativo
alla contestazione di una deliberazione assembleare è quello complessivo che
l'annullamento della deliberazione comporterebbe per tutti i comproprietari, e
non solo quello che comporterebbe per il singolo condomino, la sentenza essendo
opponibile a tutti. Nel caso in esame – ha continuato il Pretore – la riconvenzione
non verteva solo sul pagamento di fr. 11 569.40, ma anche sul costo dei
lavori per l'esecuzione degli scarichi verticali (fr. 33 822.–), sull'impermeabilizzazione
della darsena (fr. 20 600.–) e il risanamento di facciate e balconi (fr. 120 000.– solo di
accantonamento), per un valore litigioso di almeno fr. 190 000.–. Onde la soccombenza
dell'attore riconvenzionale nella misura del 95%.
c) Con
l'azione riconvenzionale l'appellante chiedeva – come ha rammentato il Pretore
– non solo che la AO 1 fosse condannata a versargli fr. 11 569.40, ma che
fosse dichiarato nullo anche l'art. 21 del regolamento per
l'uso
e l'amministrazione della proprietà per piani, come pure che fosse dichiarata
nulla la risoluzione assembleare del 10 luglio 1987 con cui i
comproprietari avevano deciso di accantonare fr. 120 000.– sul fondo di
rinnovamento per il risanamento dei balconi, la risoluzione assembleare del 23
ottobre 1990 con cui i comproprietari avevano deciso lo stanziamento di fr. 13 693.90 per
aggiornare l'iscrizione nel registro fondiario, la risoluzione del 2 dicembre
1997.
con cui i comproprietari avevano deciso di attingere al fondo di rinnovamento
per l'impermeabilizzazione della darsena (fr. 26 000.– almeno) e la risoluzione
assembleare del 12 novembre 1998 con cui i comproprietari avevano deciso il
riparto delle spese per l'esecuzione degli scarichi verticali (fr. 197 426.85 complessivi),
non senza chiedere che fossero dichiarati nulli tutti i bilanci d'esercizio
approvati dalle assemblee dei comproprietari dal 1987 in poi. Egli ha ottenuto causa vinta – come detto – nella misura di fr. 4444.13 sui
fr. 11 569.40 richiesti ed è uscito vittorioso sull'annullamento dell'art.
21.
del citato regolamento. Si è visto respingere invece tutti gli annullamenti
delle risoluzioni assembleari e dei bilanci d'esercizio.
d) Il
metodo adottato dal Pretore per il calcolo del valore litigioso è corretto. Le
contestazioni di risoluzioni assembleari in materia di proprietà per piani hanno
– per principio – natura pecuniaria e il valore litigioso si calcola come questa
Camera ha già avuto modo di illustrare
all'appellante nelle sentenze del 13 agosto 2001 e del 28 luglio 2005
(consid. 1 con richiami). Identico criterio vale del resto – come si è spiegato
in tali sentenze – nel caso in cui si impugnino deliberazioni prese
dall'assemblea generale di una società anonima (anche secondo il nuovo diritto
di procedura: Diggelmann in:
Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, n. 53 ad art. 91). L'appellante
opina che sarebbe più giusto determinare il valore litigioso in base al solo
interesse del comproprietario ricorrente, ma non contesta che l'annullamento
della deliberazione faccia stato per tutti, non per lui solo. Anche un piccolo
comproprietario dev'essere consapevole pertanto che impugnare una risoluzione
assembleare significa postulare l'annullamento della deliberazione nel suo
intero. E in concreto l'accoglimento della riconvenzione
avrebbe colpito non meno di quattro assemblee di comproprietari, facendo
annullare risoluzioni che riguardavano stanziamenti per oltre fr. 357 000.– complessivi (e
non solo per fr. 190 000.–, come ha ritenuto il Pretore).
e) Ciò
posto, mal si comprende come la tassa di giustizia (di fr. 6000.–) o il
grado di soccombenza fissati dal Pretore possano costituire un eccesso o un
abuso del potere d'apprezzamento. Quanto alle ripetibili (ridotte) di fr. 10 000.–, basti ricordare
che la vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati (applicabile a titolo indicativo:
art. 150 seconda frase CPC ticinese) prevedeva per cause di valore litigioso
compreso tra fr. 200 000.– e fr. 500 000.– aliquote comprese tra il 5 e l'8% del valore medesimo (art. 9
cpv. 1). Non si disconosce che in concreto l'appellante ha ottenuto l'annullamento
dell'art. 21 del regolamento per l'uso e l'amministrazione della proprietà per
piani, oltre che la condanna della controparte al versamento di
fr. 4444.13 sui fr. 11 569.40 richiesti, ma pur tenendo conto di ciò non si intravede – né
l'appellante spiega – perché l'indennità per ripetibili di fr. 10 000.– stabilita dal
Pretore denoterebbe un abuso o un eccesso del potere d'apprezzamento. L'appello
cade quindi, una volta ancora, nel vuoto.
7.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC ticinese). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha
formulato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, un'adeguata indennità
per ripetibili.
8.
Relativamente
ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge senz'altro la soglia di
fr. 30 000.–. ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 4150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
4200.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4500.– per
ripetibili.
3. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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