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Decisione

11.2009.135

Opere divisorie

21 dicembre 2012Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro

la sentenza testé menzionata, AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del

14 agosto 2009 in cui chiede di riformare il dispositivo inerente alla sua partecipazione

per le spese di costruzione del muro nel senso di respingere la petizione su

questo punto e di modificare il dispositivo sugli oneri processuali, ponendoli

interamente a carico degli attori. Questi ultimi, con osservazioni del 4

settembre 2009 propongono di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. La vertenza in narrativa è stata decisa seguendo la procedura

ordinaria appellabile degli art. 165 segg. CPC ticinese. A quest'ultimo

soggiacevano tutte le decisioni comunicate entro il 31 dicembre 2010 (art.

405.

CPC). In quella procedura era dato appello contro la sentenza del Pretore

entro 20 giorni (art. 308 CPC ticinese), sospesi dalle ferie giudiziarie (art.

132.

e 133 CPC ticinese). La decisione impugnata è stata intimata il 1° luglio

2009.

ed è giunta all'appellante il giorno successivo (timbro sulla busta

d'intimazione). Il termine di 20 giorni ha cominciato a decorrere l'indomani,

restando sospeso tra il 15 luglio e il 15 agosto (art. 133 CPC ticinese), e

sarebbe giunto a scadenza il 23 agosto 2009. Inoltrato il 14 agosto 2009 –

ancora nelle ferie – l'appello è tempestivo e pertanto ricevibile. Come

tempestive sono le osservazioni degli attori.

2.

In

ingresso va esaminato il decreto di stralcio del 19 aprile 2006. In esso, il Segretario assessore, preso atto di una transazione intercorsa fra le parti – in un

procedimento cautelare – ha nondimeno stralciato dai ruoli “la causa incarto

OA.2004.217” (punto 2). Resosi conto dell'imprecisione, egli ha poi precisato –

in

un'ordinanza

del 29 maggio seguente – che lo stralcio era da intendere per la “procedura

cautelare”. Ciò premesso ci si può chiedere quale sia la sorte della vertenza

qui in esame a seguito del decreto di stralcio del 19 aprile 2006. Certo,

formalmente la causa consta essere stata stralciata, sicché – in difetto di

nuova procedura – il giudice non avrebbe più potuto continuare la vertenza. Se

non che, tale punto di vista stride con il principio del formalismo eccessivo e

con la reale natura della transazione di cui il Segretario assessore ha preso

atto. Essa, infatti, riguardava soltanto alcuni aspetti – emersi in una fase

provvisionale – del litigio sottoposto al Pretore. In simili frangenti, la

transazione ha permesso lo stralcio della procedura cautelare, ma non quello

della procedura di merito. D'altronde, a prescindere dall'infelice formulazione

del Segretario assessore, le parti l'hanno intesa così, tant'è che la causa è

continuata nel merito. L'appello va di conseguenza esaminato.

3.

Il

Pretore ha dapprima fissato il valore litigioso in fr. 9832.85. Egli ha poi

esaminato la fattispecie, vagliando nel dettaglio ogni singola pretesa degli

attori. Egli ha dunque accertato che il muro in cemento armato non è costruito

sul confine fra le particelle delle parti, ma “invade per 5 mq la proprietà AO

1.

e per 2 mq la proprietà AP 1”, ha di conseguenza ordinato all'Ufficio dei

registri di rettificare i confini tra le due proprietà, ponendo le spese di

iscrizione a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, ha condannato il

convenuto a partecipare con fr. 1082.25 alle spese di allestimento del piano di

mutazione, lo ha parimenti astretto al versamento di fr. 7250.– per le spese di

edificazione del muro in cemento armato e ha infine omologato gli accordi presi

nelle procedure cautelari a valere anche nel merito. Le altre richieste sono

state respinte.

In

particolare, per quanto attiene all'importo di fr. 7250.–, il primo giudice ha

ritenuto che AP 1 non poteva esimersi dal pagamento perché “[l]'istruttoria ha

[...] dimostrato che entrambe le parti possono essere considerate quali

committenti”. Inoltre – a mente del Pretore – il muro litigioso sorge sulle

proprietà delle parti, sicché a norma dell'art. 670 CC esso può presumersi in

comproprietà. Infine il Pretore ha ricordato che quel manufatto “è di

giovamento per entrambi i fondi”, sicché – di nuovo – il convenuto è tenuto a

sopportare metà dei costi di costruzione.

4.

L'appellante rimprovera al primo giudice di averlo obbligato a rifondere

agli attori fr. 7250.– per l'edificazione del muro in cemento armato. A mente

sua non vi sono i presupposti illustrati dal Pretore per imporgli quel

pagamento. Egli non condivide l'applicazione dell'art. 670 CC preferendo invece

il dettato dell'art. 104 (recte: 105) LAC sottolineando che il muro in

questione è un'opera di contenimento. Sottolinea poi che quel manufatto ha

sostituito un precedente muro sito interamente sulla proprietà degli attori.

Inoltre, per AP 1, l'invasione sul suo terreno è da ascrivere a una negligenza

della ditta esecutrice, tant'è che nel piano di mutazione il muro è interamente

sul terreno degli attori. Egli rileva di non avere mai intavolato trattative

contrattuali con la ditta esecutrice, il cui intervento è stato sollecitato dai

vicini. Ciò posto, gli attori devono sostenere da soli il costo della costruzione

del nuovo muro in cemento armato. L'appellante si duole infine della

ripartizione degli oneri processuali, che – a suo avviso – andrebbero

addebitati agli attori. I singoli aspetti vanno esaminati separatamente, iniziando

dalla presunta solidarietà nata fra le parti, essendo il primo tema proposto dagli

attori.

5.

Quanto alla pretesa solidarietà tra le parti per l'intervento della

ditta esecutrice, giova ricordare che l'opera è stata costruita da __________ N__________,

che ha indicato di essere stato chiamato dal convenuto, il quale gli “aveva

chiesto di eseguire un muro in quanto lui non aveva tempo” (pag. 1 in fondo). Se non che – ha poi precisato il teste – l'“incarico ci è stato

affidato da AO 1, che ci ha detto di eseguire il muro”. E quest'ultimo ha

pagato i lavori. Al riguardo il Pretore ha considerato il convenuto un

committente alla stessa stregua degli attori, poiché egli ha “chiamato” la

ditta poi intervenuta. L'appellante ritiene di essere intervenuto nella

dimensione “precontrattuale”, limitandosi ad avere “fatto da tramite”. Nulla

egli deve, siccome mai è stato coinvolto nella formazione del rapporto

contrattuale, non avendo discusso le modalità di esecuzione del muro né i

costi, non avendo ricevuto copia del preventivo né della fattura né AO 1 gli ha

chiesto il pagamento di metà dopo aver ricevuto la fattura.

a) Per

l'art. 1 cpv. 1 CO, il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano

manifestato concordemente la loro reciproca volontà. La costruzione di un muro

rientra nel novero delle prestazioni proprie di un contratto di appalto (art.

363.

segg. CO). E in questo tipo di accordo, l’appaltatore si obbliga a compiere

un’opera e il committente a pagare una mercede. È ammissibile che vi siano più

committenti per un'opera (Gauch,

Der Werkvertrag, 5a edizione, n. 10 pag. 5).

b) Nella

fattispecie, AP 1 aveva già predisposto uno scavo, “abbastanza impegnativo”,

che “andava da un muro già costruito sulla proprietà AO 1 verso sud” (deposizione

di __________ N__________ del 24 ottobre 2006: verbali, pag. 1). __________ N__________

è stato “chiamato” dal convenuto per “eseguire un muro”, poiché quello “non

aveva tempo” per edificarlo, sebbene AO 1 gli avesse chiesto di eseguirlo

(deposizione citata, eo. loc.). Alla fase precontrattuale e di ordine il

convenuto non ha partecipato, la commessa essendo stata impartita dal solo AO 1

(deposizione citata, eo. loc.). In ogni caso, quest'ultimo ha saldato la

fattura emessa da __________ N__________ (deposizione citata, pag. 2).

c) Ora,

per ammettere la conclusione di un contratto tra il convenuto e l'appaltatore è

necessario uno scambio di manifestazioni di volontà reciproche e concordanti.

Ciò che non sembra essere il caso in concreto. In effetti, sollecitato certo

dal convenuto, __________ N__________ ha nondimeno concluso il contratto di

appalto inerente all'edificazione del noto muro con AO 1. Quest'ultimo, durante

il suo interrogatorio formale del 5 luglio 2007, ha dichiarato che l'iniziativa di costruire il muro sarebbe stata condivisa anche dal convenuto

(ad 3), ma che l'incarico è stato da lui assegnato ad __________ N__________

(ad 5; cfr. anche doc. E). Inoltre, la fattura per l'intervento è stata

allestita solo a carico dell'attore (doc. C). Dato quanto precede si può

ritenere che il convenuto si sarebbe limitato a fare da tramite. Ciò che escluderebbe

un suo coinvolgimento nella formazione del contratto e, di conseguenza,

osterebbe a qualsivoglia pretesa pecuniaria al riguardo.

d) Sia

come sia, anche ammettendo – per ipotesi – l'esistenza di una solidarietà

passiva tra le parti per il pagamento della mercede dovuta all'appaltatore, la

situazione non muterebbe. Infatti, come si dirà anche di seguito (sotto,

consid. 7e), i costi di edificazione sarebbero da compensare con l'indennità

dovuta per la cessione dell'eventuale comproprietà del muro. Onde, una volta di

più, l'assenza di una pretesa risarcitoria da parte degli attori nei confronti

del convenuto. In conclusione, l'appello trova dunque accoglimento.

6.

Si

prescindesse da ciò, l'appello andrebbe in ogni caso accolto per i motivi che seguono.

A norma dell'art. 670 CC quando in confine tra due fondi esistano delle opere

divisorie, come muri, siepi o steccati, si presumono comproprietà dei due

vicini. Analogo tenore ha l'art. 103 LAC. L'art. 670 CC istituisce una presunzione

di comproprietà delle opere divisorie e si applica unicamente alle separazioni

verticali e non anche a quelle orizzontali (DTF 127 III 14 consid. 3b). Un'opera

per essere considerata divisoria, poi, deve risultare utile per entrambi i

fondi (Meier-Hayoz in: Berner

Kommentar, n. 4 ad art. 670 CC). In ogni caso, la presunzione citata può essere

sovvertita dalla prova del contrario (Haab

in: Zürcher Kommentar, n. 5 ad art. 670 CC; Meier-Hayoz

, op. cit., n. 1 e 21 ad art. 670 CC; Rey

in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, 2a edizione,

n. 6 ad art. 670 CC), in particolare dall'esistenza di una convenzione tra

vicini, da un uso locale diverso o da norme del diritto cantonale (Droux, Le mur mitoyen à l'exemple du

droit fribourgeois, Friburgo 1984, pag. 13 segg.; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4a

edizione, n. 1614a). Ora, l'art. 105 LAC prevede che in caso di fondi non allo

stesso livello, il muro si presume appartenere al proprietario del fondo

sostenuto dal muro medesimo.

7.

Nella fattispecie il

muro litigioso è stato edificato in parte sul fondo degli attori e in parte su

quello del convenuto (doc. B, D e I). La comproprietà del muro non è oggetto di

iscrizione nel registro fondiario, ma deriva dalla presunzione legale cui si è

poc'anzi accennato. Inoltre, tale situazione potrebbe essere inferita dalla

mappa catastale (v. doc. I, L ed M), che, una volta allestita ufficialmente e

dichiarata in vigore dall'autorità, è parte integrante del registro fondiario

(art. 942 cpv. 2 CC) ed è quindi un titolo pubblico a norma dell'art. 9 CC.

Nelle circostanze descritte ogni terzo, alla lettura della mappa, avrebbe desunto

in buona fede l'esistenza di un muro a cavallo del confine e di conseguenza avrebbe

inferito la comproprietà del manufatto (DTF 59 II 225 consid. 2 e 3). Tuttavia,

come detto (qui sopra consid. 6), la presunzione dell'art. 670 CC è

refragabile. Ma, quando tale presunzione trae origine da un'iscrizione a

registro fondiario o da un atto che lo completa, la prova del contrario può essere

recata solo con un'opposta menzione a registro fondiario (DTF 59 II 226 consid.

2.

e 3).

a) In

concreto, invero, non risulta l'esistenza di una tale menzione. Nondimeno le

parti concordano che il manufatto non segue il confine dei fondi, sporgendo su

di essi (petizione, n. 2 e 3; risposta, ad 2 e 3). ll convenuto ha spiegato che

prima del muro in cemento armato c'erano “alcuni sassi che delimitavano le due

proprietà” e che “per evitare delle rientranze e per fare in modo che si

potesse realizzare un muro diritto che costituisse il prolungamento del muro in

sasso” si è costruito il noto manufatto, che si estende su entrambi i fondi

(risposta ad. 2). Queste affermazioni non sono state contestate dagli attori,

benché abbiano replicato. Che i due muri originari non fossero allineati lo dimostra

la planimetria di cui al doc. D e lo ammettono anche gli attori nelle loro

osservazioni (n. 4 pag. 2). Quel muro poi, con il piano di mutazione n. __________

è stato assegnato completamente al fondo di proprietà degli attori, con accordo

per l'apposita iscrizione nel Registro fondiario.

b) Quanto

alla presunta comproprietà, la dottrina invero non concorda sulla portata della

medesima. Meier-Hayoz (op. cit.,

n.12 ad art. 670) ritiene che le quote di comproprietà siano da presumere

uguali fra i vari comproprietari. Opinione rifiutata da Piotet (Le droit privé vaudois de la propriété foncière,

Losanna 1991, n. 692 e 698), per il quale le parti sono determinate pro rata

della lunghezza e della larghezza della demarcazione comune del muro sul

confine. Il quesito può rimanere irrisolto in concreto. Sia come sia, infatti,

ciò che va vagliato nella fattispecie è lo scioglimento – eventuale – della comproprietà.

c) La

comproprietà di un muro divisorio costituisce un caso d'applicazione dell'impossibilità

– di principio – di una divisione per il “fine a cui la cosa è

durevolmente destinata” (art. 650 cpv. 1 i. f. CC; Meier-Hayoz, op. cit., n. 18 ad art.

670; Piotet, op. cit., n. 709; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3a

edizione, n. 1184). È nondimeno lecito che un comproprietario rinunci in favore

degli altri alla propria quota, sempre che gli usi locali lo permettano (Meier-Hayoz, op. cit., n. 20 ad art. 670

CC). E nel Cantone Ticino l'art. 109 LAC autorizza il comproprietario a

rinunciare “al diritto di comunione”, sempre che “il muro

comune non sostenga un edificio di sua spettanza”. A prescindere da ciò, Piotet (op. cit., n. 709) ipotizza anche

che la cessione di una quota di comproprietà dietro indennizzo può intervenire

mediante accordo fra le parti. Ciò premesso, i comproprietari di un muro

divisorio possono sciogliere la comproprietà legale alla quale soggiacciono. E

a tale operazione deve poi fare seguito una modifica, nel registro fondiario,

dei piani modificati (Piotet, op.

cit., n. 748 e 929). Nella fattispecie le parti hanno concordato uno scioglimento

della comproprietà con cessione della quota del convenuto agli attori, corroborata

dal piano di mutazione n. __________ allestito al riguardo.

d) Se

le parti si accordano sul modo di divisione – art. 651 cpv. 1 CC: in

concreto la cessione a uno dei comproprietari –, ma sorge un litigio sugli

aspetti pecuniari della divisione (Modalitäten) – gli attori postulando

la metà delle spese di costruzione, il convenuto rifiutando ogni addebito –,

esse possono adire il giudice che sarà nondimeno vincolato dalle rispettive

richieste e il suo potere d'apprezzamento è limitato all'oggetto del litigio (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 4a

edizione, n. 14 ad art. 651). Ora, di regola, la cessione di una quota da parte

di un comproprietario a un altro è un'operazione pecuniaria (Brunner/Wichtermann in: Basler

Kommentar, ZGB II, 2a edizione, n. 11 ad art. 651), come emerge anche

dalle versioni tedesca e francese del capoverso citato (“durch

Übertragung der ganzen Sache auf einen oder mehrere der Miteigentümer unter

Auskauf der übrigen”; “ou par l'acquisition que l’un ou plusieurs des

copropriétaires font des parts des autres”). Resta,

in concreto, da valutare l'importo in questione.

e) Che

si segua l'impostazione proposta da Meier-Hayoz

o quella allestita da Piotet (qui

sopra, consid. b), la soluzione non muterebbe. Infatti, l'eventuale pretesa degli

attori in pagamento di una parte dei costi del muro in cemento armato – la metà

secondo l'opinione espressa dal Pretore – sarebbe comunque sia da compensare

con l'indennità cui avrebbe diritto il convenuto per avere ceduto la sua presunta

quota di comproprietà agli attori medesimi. L'operazione sarebbe pertanto

finanziariamente neutra per il convenuto, limitandosi in una partita di giro.

Onde, di nuovo, l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della

sentenza impugnata.

8.

Si giungerebbe, comunque

sia, ad analogo convincimento esaminando lo scopo del muro medesimo. Esso,

infatti, è un muro di “sostegno” come ammettono gli attori (petizione, n. 3

pag. 2; conclusioni cautelari del 27 marzo 2006, n. 4 pag. 2, salvo poi

contestare tale impostazione nell'interrogatorio formale di AO 1 del 5 luglio

2007: verbali, pag. 1 ad 4, in cui egli ha indicato che “il muro è stato fatto

come cinta in quanto il livello del terreno è il medesimo di quello di

proprietà AP 1”), come indica __________ N__________ (deposizione del 24

ottobre 2006, pag. 2: “muro di contenimento”) e come propone finanche il

geometra revisore (verbale del 18 dicembre 2008 dell'ing. __________). Anche il

Pretore ha accertato che i fondi oggetto della vertenza sono in dislivello, ma ritiene

che l'opera sia nondimeno di giovamento per entrambi (sentenza impugnata, consid.

8.

pag. 7 in fondo). Sia come sia, come detto qui sopra (consid. 6), per l'art.

105.

LAC muro si presume appartenere al proprietario del fondo

sostenuto dal muro medesimo, sicché esso è presunto di proprietà degli attori.

Nulla dunque essi possono pretendere al riguardo dal convenuto

9.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Gli attori

rifonderanno inoltre un'adeguata indennità per ripetibili al convenuto. In una

valutazione comunque sia complessiva della vertenza, anche con la riforma

odierna si giustifica – in via equitativa la soccombenza degli attori può dirsi

equamente compensata dall'acquiescenza del convenuto – di non modificare il

pronunciato pretorile riguardo a oneri processuali e ripetibili.

10.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– fissata dell'art. 74 cpv. 1

lett. d LTF per un eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, di conseguenza il dispositivo

n. 1.4 della sentenza impugnata è così riformato:

AP 1 non

verserà alcunché a __________ ed AO 2 per l'edificazione del muro in cemento.

Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.

II. Gli oneri dell'appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 600.–

b) spese fr.

50.–

fr.

650.–

sono

posti a carico di AO 1 ed AO 2 in solido, che rifonderanno, sempre con il vincolo

di solidarietà, ad AP 1 complessivi fr. 750.– per ripetibili.

III. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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