11.2009.135
Opere divisorie
21 dicembre 2012Italiano22 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2009.135
Data decisione, Autorità:
21.12.2012, ICCA
Titolo:
Opere divisorie
CONFINE
art. 670 CC
Incarto n.
11.2009.135
Lugano
21 dicembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente,
Walser e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.217 (rapporti
di vicinato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
del 22 ottobre 2004 da
AO 1
AO 2
(patrocinati dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 14 agosto 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 30
giugno 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietario del fondo n. 444 RFD di __________. Esso confina a
nord con la particella n. 443 che appartiene in “comunità di beni” a AO 1 ed AO
2. Le due proprietà sono delimitate da un muro di sasso vicino alla strada e
poi da un muro in cemento armato, a sostituzione di un precedente manufatto. Le
due opere sono allineate. Il muro in cemento armato, nondimeno, occupa sia il
terreno di AP 1 sia quello dei vicini. Dall'inizio del 2003 si sono manifestati
attriti di vicinato tra i proprietari.
B. Il
22 ottobre 2004 AO 1 ed AO 2 hanno convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto
di Bellinzona con un'azione intesa a fare accertare che “il muro di sostegno”
si trova in ragione di metà ciascuno sul rispettivo fondo, a ordinare la
“rettifica dei confini tra i mappali n. 443 e 444 RFD di __________, e ciò in
corrispondenza dei confini giuridici, ed accertati sul posto dal geometra ing. __________”,
proponendo di fondarsi su un futuro piano di mutazione, come pure a imporre
all'Ufficio dei registri la relativa iscrizione. Essi hanno poi postulato la condanna
del vicino al rimborso di fr. 7250.– (pari alla metà dei costi sostenuti per
l'edificazione del noto muro), chiedendo infine di intimare al convenuto
l'asportazione di “tutto il materiale posato contro il muro di sostegno”, con
la comminatoria dell'azione penale dell'art. 292 CP (OA.2004.217).
C. Nella
sua risposta del 27 giugno 2005, AP 1 ha proposto di respingere la petizione, indicando fra l'altro che la questione del materiale da togliere era nel
frattempo divenuta priva d'oggetto. Le parti si sono sostanzialmente
riconfermate nelle loro posizioni nel successivo scambio di allegati scritti, gli
attori postulando nondimeno in aggiunta, con replica del 4 agosto 2005, di
ordinare al convenuto l'arretramento – con la comminatoria dell'art. 292 CP –
della “costruzione del muro in modo da permettere la manutenzione del muro di
sostegno in sasso”. Domanda avversata da quest'ultimo con duplica del 1° settembre
2005. L'udienza preliminare si è tenuta, davanti al Pretore supplente, il 14 novembre
2005.
D. Nel
frattempo, il 23 settembre 2005, AO 1 ed AO 2 hanno chiesto al medesimo Pretore
la pronuncia di provvedimenti cautelari, e meglio l'obbligo imposto al vicino
di sospendere “i lavori iniziati sulla particella” di sua proprietà. Il
provvedimento è stato accordato, con la comminatoria penale dell'art. 292 CP,
dal Segretario assessore con decreto emanato senza contraddittorio il 10 ottobre
2005. L'udienza di discussione dell'istanza si è tenuta il 2 dicembre 2005,
durante la quale AP 1 ha proposto di respingere la richiesta degli interessati e
di revocare immediatamente il decreto “supercautelare”. Le parti hanno
mantenuto il rispettivo e antitetico punto di vista nel prosieguo di
discussione. Esperita l'istruttoria cautelare, la discussione finale ha avuto
luogo il 4 aprile 2006, nella quale le parti hanno ribadito una volta di più i
loro argomenti.
E. Nel
mentre, il 3 aprile 2006 gli attori hanno instato per l'assunzione di una
perizia intesa quale prova a futura memoria (DI.2006.89), l'udienza per la discussione
è stata prevista il 23 maggio 2006. Tuttavia, il 18 aprile 2006 si è
tenuto il sopralluogo nell'istruttoria di merito. Durante l'ispezione le parti
sono giunte a un accordo. Ciò posto, il Segretario assessore, prendendone atto
in un “decreto di stralcio” del 19 aprile 2006, ha revocato l'ordine “supercautelare” di sospensione dei lavori pronunciato il 10 ottobre 2005
(punto 1) e ha stralciato dai ruoli per transazione giudiziaria la causa
incarto OA.2004.217 (punto 2). Il 29 maggio 2006 esso ha parimenti stralciato
la procedura DI.2006.89 essendo divenuta “priva di oggetto a seguito della transazione”
di cui si è detto. Quello stesso 29 maggio, il Segretario assessore ha precisato,
in un'ordinanza, che lo stralcio era da intendere per la “procedura cautelare”,
ha citato le parti a un'udienza prevista il 13 luglio 2006 e ha invitato gli
attori a comunicare quali erano “le domande di giudizio ancora da evadere nella
procedura di merito”.
F. Il
18 maggio 2007, gli attori hanno di nuovo sollecitato l'emissione di misure
cautelari volte a fare ordine al convenuto, con gli elementi dell'art. 292 CP,
di “asportare il materiale depositato sul tratto di muro dal punto G) al punto
C)”. All'udienza del 5 luglio 2007 indetta per la discussione cautelare, gli
istanti sono stati autorizzati “a produrre fotografie con la situazione
aggiornata del posto”. Così, alla successiva udienza del 20 febbraio 2008, le
parti sono giunte a una transazione al riguardo della provvisionale. Il giudice
ha poi omologato l'accordo a valere quale decreto cautelare.
G. Esperita
l'istruttoria di merito, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale
limitandosi a memoriali conclusivi. Nel proprio dell'8 maggio 2009 gli
attori hanno precisato le loro richieste di giudizio, estendendole a ordinare
al convenuto di “permettere la manutenzione del muro di sostegno in sasso
esistente” sulla loro proprietà, a riscuotere il rimborso della metà dei costi
inerenti all'allestimento del piano di mutazione, a ottenere un'indennità di
fr. 1500.– quale minor valore dovuto alla rettifica dei confini. Nel proprio
memoriale del 16 giugno 2009, AP 1 ha aderito alla richiesta di modificare i
confini come indicato dal piano di mutazione, chiedendo di respingere la petizione
in ogni altro aspetto.
H. Statuendo
il 30 giugno 2009 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione. Egli ha
accertato che il muro in cemento armato non è costruito sul confine fra le
particelle delle parti, ma “invade per 5 mq la proprietà AO 1 e per 2 mq la
proprietà AP 1”, ha di conseguenza ordinato all'Ufficio dei registri di
rettificare i confini tra le due proprietà, ponendo le spese di iscrizione a
carico delle parti in ragione di metà ciascuna, ha condannato il convenuto a partecipare
con fr. 1082.25 alle spese di allestimento del piano di mutazione, lo ha
parimenti astretto al versamento di fr. 7250.– per le spese di edificazione del
muro in cemento armato e ha infine omologato gli accordi presi nelle procedure
cautelari a valere anche nel merito. Le altre richieste sono state respinte. La
tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 400.– sono state poste a
carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno e le ripetibili sono state
compensate.
Fatti
I. Contro
la sentenza testé menzionata, AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del
14 agosto 2009 in cui chiede di riformare il dispositivo inerente alla sua partecipazione
per le spese di costruzione del muro nel senso di respingere la petizione su
questo punto e di modificare il dispositivo sugli oneri processuali, ponendoli
interamente a carico degli attori. Questi ultimi, con osservazioni del 4
settembre 2009 propongono di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. La vertenza in narrativa è stata decisa seguendo la procedura
ordinaria appellabile degli art. 165 segg. CPC ticinese. A quest'ultimo
soggiacevano tutte le decisioni comunicate entro il 31 dicembre 2010 (art.
405.
CPC). In quella procedura era dato appello contro la sentenza del Pretore
entro 20 giorni (art. 308 CPC ticinese), sospesi dalle ferie giudiziarie (art.
132.
e 133 CPC ticinese). La decisione impugnata è stata intimata il 1° luglio
2009.
ed è giunta all'appellante il giorno successivo (timbro sulla busta
d'intimazione). Il termine di 20 giorni ha cominciato a decorrere l'indomani,
restando sospeso tra il 15 luglio e il 15 agosto (art. 133 CPC ticinese), e
sarebbe giunto a scadenza il 23 agosto 2009. Inoltrato il 14 agosto 2009 –
ancora nelle ferie – l'appello è tempestivo e pertanto ricevibile. Come
tempestive sono le osservazioni degli attori.
2.
In
ingresso va esaminato il decreto di stralcio del 19 aprile 2006. In esso, il Segretario assessore, preso atto di una transazione intercorsa fra le parti – in un
procedimento cautelare – ha nondimeno stralciato dai ruoli “la causa incarto
OA.2004.217” (punto 2). Resosi conto dell'imprecisione, egli ha poi precisato –
in
un'ordinanza
del 29 maggio seguente – che lo stralcio era da intendere per la “procedura
cautelare”. Ciò premesso ci si può chiedere quale sia la sorte della vertenza
qui in esame a seguito del decreto di stralcio del 19 aprile 2006. Certo,
formalmente la causa consta essere stata stralciata, sicché – in difetto di
nuova procedura – il giudice non avrebbe più potuto continuare la vertenza. Se
non che, tale punto di vista stride con il principio del formalismo eccessivo e
con la reale natura della transazione di cui il Segretario assessore ha preso
atto. Essa, infatti, riguardava soltanto alcuni aspetti – emersi in una fase
provvisionale – del litigio sottoposto al Pretore. In simili frangenti, la
transazione ha permesso lo stralcio della procedura cautelare, ma non quello
della procedura di merito. D'altronde, a prescindere dall'infelice formulazione
del Segretario assessore, le parti l'hanno intesa così, tant'è che la causa è
continuata nel merito. L'appello va di conseguenza esaminato.
3.
Il
Pretore ha dapprima fissato il valore litigioso in fr. 9832.85. Egli ha poi
esaminato la fattispecie, vagliando nel dettaglio ogni singola pretesa degli
attori. Egli ha dunque accertato che il muro in cemento armato non è costruito
sul confine fra le particelle delle parti, ma “invade per 5 mq la proprietà AO
1.
e per 2 mq la proprietà AP 1”, ha di conseguenza ordinato all'Ufficio dei
registri di rettificare i confini tra le due proprietà, ponendo le spese di
iscrizione a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, ha condannato il
convenuto a partecipare con fr. 1082.25 alle spese di allestimento del piano di
mutazione, lo ha parimenti astretto al versamento di fr. 7250.– per le spese di
edificazione del muro in cemento armato e ha infine omologato gli accordi presi
nelle procedure cautelari a valere anche nel merito. Le altre richieste sono
state respinte.
In
particolare, per quanto attiene all'importo di fr. 7250.–, il primo giudice ha
ritenuto che AP 1 non poteva esimersi dal pagamento perché “[l]'istruttoria ha
[...] dimostrato che entrambe le parti possono essere considerate quali
committenti”. Inoltre – a mente del Pretore – il muro litigioso sorge sulle
proprietà delle parti, sicché a norma dell'art. 670 CC esso può presumersi in
comproprietà. Infine il Pretore ha ricordato che quel manufatto “è di
giovamento per entrambi i fondi”, sicché – di nuovo – il convenuto è tenuto a
sopportare metà dei costi di costruzione.
4.
L'appellante rimprovera al primo giudice di averlo obbligato a rifondere
agli attori fr. 7250.– per l'edificazione del muro in cemento armato. A mente
sua non vi sono i presupposti illustrati dal Pretore per imporgli quel
pagamento. Egli non condivide l'applicazione dell'art. 670 CC preferendo invece
il dettato dell'art. 104 (recte: 105) LAC sottolineando che il muro in
questione è un'opera di contenimento. Sottolinea poi che quel manufatto ha
sostituito un precedente muro sito interamente sulla proprietà degli attori.
Inoltre, per AP 1, l'invasione sul suo terreno è da ascrivere a una negligenza
della ditta esecutrice, tant'è che nel piano di mutazione il muro è interamente
sul terreno degli attori. Egli rileva di non avere mai intavolato trattative
contrattuali con la ditta esecutrice, il cui intervento è stato sollecitato dai
vicini. Ciò posto, gli attori devono sostenere da soli il costo della costruzione
del nuovo muro in cemento armato. L'appellante si duole infine della
ripartizione degli oneri processuali, che – a suo avviso – andrebbero
addebitati agli attori. I singoli aspetti vanno esaminati separatamente, iniziando
dalla presunta solidarietà nata fra le parti, essendo il primo tema proposto dagli
attori.
5.
Quanto alla pretesa solidarietà tra le parti per l'intervento della
ditta esecutrice, giova ricordare che l'opera è stata costruita da __________ N__________,
che ha indicato di essere stato chiamato dal convenuto, il quale gli “aveva
chiesto di eseguire un muro in quanto lui non aveva tempo” (pag. 1 in fondo). Se non che – ha poi precisato il teste – l'“incarico ci è stato
affidato da AO 1, che ci ha detto di eseguire il muro”. E quest'ultimo ha
pagato i lavori. Al riguardo il Pretore ha considerato il convenuto un
committente alla stessa stregua degli attori, poiché egli ha “chiamato” la
ditta poi intervenuta. L'appellante ritiene di essere intervenuto nella
dimensione “precontrattuale”, limitandosi ad avere “fatto da tramite”. Nulla
egli deve, siccome mai è stato coinvolto nella formazione del rapporto
contrattuale, non avendo discusso le modalità di esecuzione del muro né i
costi, non avendo ricevuto copia del preventivo né della fattura né AO 1 gli ha
chiesto il pagamento di metà dopo aver ricevuto la fattura.
a) Per
l'art. 1 cpv. 1 CO, il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano
manifestato concordemente la loro reciproca volontà. La costruzione di un muro
rientra nel novero delle prestazioni proprie di un contratto di appalto (art.
363.
segg. CO). E in questo tipo di accordo, l’appaltatore si obbliga a compiere
un’opera e il committente a pagare una mercede. È ammissibile che vi siano più
committenti per un'opera (Gauch,
Der Werkvertrag, 5a edizione, n. 10 pag. 5).
b) Nella
fattispecie, AP 1 aveva già predisposto uno scavo, “abbastanza impegnativo”,
che “andava da un muro già costruito sulla proprietà AO 1 verso sud” (deposizione
di __________ N__________ del 24 ottobre 2006: verbali, pag. 1). __________ N__________
è stato “chiamato” dal convenuto per “eseguire un muro”, poiché quello “non
aveva tempo” per edificarlo, sebbene AO 1 gli avesse chiesto di eseguirlo
(deposizione citata, eo. loc.). Alla fase precontrattuale e di ordine il
convenuto non ha partecipato, la commessa essendo stata impartita dal solo AO 1
(deposizione citata, eo. loc.). In ogni caso, quest'ultimo ha saldato la
fattura emessa da __________ N__________ (deposizione citata, pag. 2).
c) Ora,
per ammettere la conclusione di un contratto tra il convenuto e l'appaltatore è
necessario uno scambio di manifestazioni di volontà reciproche e concordanti.
Ciò che non sembra essere il caso in concreto. In effetti, sollecitato certo
dal convenuto, __________ N__________ ha nondimeno concluso il contratto di
appalto inerente all'edificazione del noto muro con AO 1. Quest'ultimo, durante
il suo interrogatorio formale del 5 luglio 2007, ha dichiarato che l'iniziativa di costruire il muro sarebbe stata condivisa anche dal convenuto
(ad 3), ma che l'incarico è stato da lui assegnato ad __________ N__________
(ad 5; cfr. anche doc. E). Inoltre, la fattura per l'intervento è stata
allestita solo a carico dell'attore (doc. C). Dato quanto precede si può
ritenere che il convenuto si sarebbe limitato a fare da tramite. Ciò che escluderebbe
un suo coinvolgimento nella formazione del contratto e, di conseguenza,
osterebbe a qualsivoglia pretesa pecuniaria al riguardo.
d) Sia
come sia, anche ammettendo – per ipotesi – l'esistenza di una solidarietà
passiva tra le parti per il pagamento della mercede dovuta all'appaltatore, la
situazione non muterebbe. Infatti, come si dirà anche di seguito (sotto,
consid. 7e), i costi di edificazione sarebbero da compensare con l'indennità
dovuta per la cessione dell'eventuale comproprietà del muro. Onde, una volta di
più, l'assenza di una pretesa risarcitoria da parte degli attori nei confronti
del convenuto. In conclusione, l'appello trova dunque accoglimento.
6.
Si
prescindesse da ciò, l'appello andrebbe in ogni caso accolto per i motivi che seguono.
A norma dell'art. 670 CC quando in confine tra due fondi esistano delle opere
divisorie, come muri, siepi o steccati, si presumono comproprietà dei due
vicini. Analogo tenore ha l'art. 103 LAC. L'art. 670 CC istituisce una presunzione
di comproprietà delle opere divisorie e si applica unicamente alle separazioni
verticali e non anche a quelle orizzontali (DTF 127 III 14 consid. 3b). Un'opera
per essere considerata divisoria, poi, deve risultare utile per entrambi i
fondi (Meier-Hayoz in: Berner
Kommentar, n. 4 ad art. 670 CC). In ogni caso, la presunzione citata può essere
sovvertita dalla prova del contrario (Haab
in: Zürcher Kommentar, n. 5 ad art. 670 CC; Meier-Hayoz
, op. cit., n. 1 e 21 ad art. 670 CC; Rey
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, 2a edizione,
n. 6 ad art. 670 CC), in particolare dall'esistenza di una convenzione tra
vicini, da un uso locale diverso o da norme del diritto cantonale (Droux, Le mur mitoyen à l'exemple du
droit fribourgeois, Friburgo 1984, pag. 13 segg.; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4a
edizione, n. 1614a). Ora, l'art. 105 LAC prevede che in caso di fondi non allo
stesso livello, il muro si presume appartenere al proprietario del fondo
sostenuto dal muro medesimo.
7.
Nella fattispecie il
muro litigioso è stato edificato in parte sul fondo degli attori e in parte su
quello del convenuto (doc. B, D e I). La comproprietà del muro non è oggetto di
iscrizione nel registro fondiario, ma deriva dalla presunzione legale cui si è
poc'anzi accennato. Inoltre, tale situazione potrebbe essere inferita dalla
mappa catastale (v. doc. I, L ed M), che, una volta allestita ufficialmente e
dichiarata in vigore dall'autorità, è parte integrante del registro fondiario
(art. 942 cpv. 2 CC) ed è quindi un titolo pubblico a norma dell'art. 9 CC.
Nelle circostanze descritte ogni terzo, alla lettura della mappa, avrebbe desunto
in buona fede l'esistenza di un muro a cavallo del confine e di conseguenza avrebbe
inferito la comproprietà del manufatto (DTF 59 II 225 consid. 2 e 3). Tuttavia,
come detto (qui sopra consid. 6), la presunzione dell'art. 670 CC è
refragabile. Ma, quando tale presunzione trae origine da un'iscrizione a
registro fondiario o da un atto che lo completa, la prova del contrario può essere
recata solo con un'opposta menzione a registro fondiario (DTF 59 II 226 consid.
2.
e 3).
a) In
concreto, invero, non risulta l'esistenza di una tale menzione. Nondimeno le
parti concordano che il manufatto non segue il confine dei fondi, sporgendo su
di essi (petizione, n. 2 e 3; risposta, ad 2 e 3). ll convenuto ha spiegato che
prima del muro in cemento armato c'erano “alcuni sassi che delimitavano le due
proprietà” e che “per evitare delle rientranze e per fare in modo che si
potesse realizzare un muro diritto che costituisse il prolungamento del muro in
sasso” si è costruito il noto manufatto, che si estende su entrambi i fondi
(risposta ad. 2). Queste affermazioni non sono state contestate dagli attori,
benché abbiano replicato. Che i due muri originari non fossero allineati lo dimostra
la planimetria di cui al doc. D e lo ammettono anche gli attori nelle loro
osservazioni (n. 4 pag. 2). Quel muro poi, con il piano di mutazione n. __________
è stato assegnato completamente al fondo di proprietà degli attori, con accordo
per l'apposita iscrizione nel Registro fondiario.
b) Quanto
alla presunta comproprietà, la dottrina invero non concorda sulla portata della
medesima. Meier-Hayoz (op. cit.,
n.12 ad art. 670) ritiene che le quote di comproprietà siano da presumere
uguali fra i vari comproprietari. Opinione rifiutata da Piotet (Le droit privé vaudois de la propriété foncière,
Losanna 1991, n. 692 e 698), per il quale le parti sono determinate pro rata
della lunghezza e della larghezza della demarcazione comune del muro sul
confine. Il quesito può rimanere irrisolto in concreto. Sia come sia, infatti,
ciò che va vagliato nella fattispecie è lo scioglimento – eventuale – della comproprietà.
c) La
comproprietà di un muro divisorio costituisce un caso d'applicazione dell'impossibilità
– di principio – di una divisione per il “fine a cui la cosa è
durevolmente destinata” (art. 650 cpv. 1 i. f. CC; Meier-Hayoz, op. cit., n. 18 ad art.
670; Piotet, op. cit., n. 709; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3a
edizione, n. 1184). È nondimeno lecito che un comproprietario rinunci in favore
degli altri alla propria quota, sempre che gli usi locali lo permettano (Meier-Hayoz, op. cit., n. 20 ad art. 670
CC). E nel Cantone Ticino l'art. 109 LAC autorizza il comproprietario a
rinunciare “al diritto di comunione”, sempre che “il muro
comune non sostenga un edificio di sua spettanza”. A prescindere da ciò, Piotet (op. cit., n. 709) ipotizza anche
che la cessione di una quota di comproprietà dietro indennizzo può intervenire
mediante accordo fra le parti. Ciò premesso, i comproprietari di un muro
divisorio possono sciogliere la comproprietà legale alla quale soggiacciono. E
a tale operazione deve poi fare seguito una modifica, nel registro fondiario,
dei piani modificati (Piotet, op.
cit., n. 748 e 929). Nella fattispecie le parti hanno concordato uno scioglimento
della comproprietà con cessione della quota del convenuto agli attori, corroborata
dal piano di mutazione n. __________ allestito al riguardo.
d) Se
le parti si accordano sul modo di divisione – art. 651 cpv. 1 CC: in
concreto la cessione a uno dei comproprietari –, ma sorge un litigio sugli
aspetti pecuniari della divisione (Modalitäten) – gli attori postulando
la metà delle spese di costruzione, il convenuto rifiutando ogni addebito –,
esse possono adire il giudice che sarà nondimeno vincolato dalle rispettive
richieste e il suo potere d'apprezzamento è limitato all'oggetto del litigio (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 4a
edizione, n. 14 ad art. 651). Ora, di regola, la cessione di una quota da parte
di un comproprietario a un altro è un'operazione pecuniaria (Brunner/Wichtermann in: Basler
Kommentar, ZGB II, 2a edizione, n. 11 ad art. 651), come emerge anche
dalle versioni tedesca e francese del capoverso citato (“durch
Übertragung der ganzen Sache auf einen oder mehrere der Miteigentümer unter
Auskauf der übrigen”; “ou par l'acquisition que l’un ou plusieurs des
copropriétaires font des parts des autres”). Resta,
in concreto, da valutare l'importo in questione.
e) Che
si segua l'impostazione proposta da Meier-Hayoz
o quella allestita da Piotet (qui
sopra, consid. b), la soluzione non muterebbe. Infatti, l'eventuale pretesa degli
attori in pagamento di una parte dei costi del muro in cemento armato – la metà
secondo l'opinione espressa dal Pretore – sarebbe comunque sia da compensare
con l'indennità cui avrebbe diritto il convenuto per avere ceduto la sua presunta
quota di comproprietà agli attori medesimi. L'operazione sarebbe pertanto
finanziariamente neutra per il convenuto, limitandosi in una partita di giro.
Onde, di nuovo, l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della
sentenza impugnata.
8.
Si giungerebbe, comunque
sia, ad analogo convincimento esaminando lo scopo del muro medesimo. Esso,
infatti, è un muro di “sostegno” come ammettono gli attori (petizione, n. 3
pag. 2; conclusioni cautelari del 27 marzo 2006, n. 4 pag. 2, salvo poi
contestare tale impostazione nell'interrogatorio formale di AO 1 del 5 luglio
2007: verbali, pag. 1 ad 4, in cui egli ha indicato che “il muro è stato fatto
come cinta in quanto il livello del terreno è il medesimo di quello di
proprietà AP 1”), come indica __________ N__________ (deposizione del 24
ottobre 2006, pag. 2: “muro di contenimento”) e come propone finanche il
geometra revisore (verbale del 18 dicembre 2008 dell'ing. __________). Anche il
Pretore ha accertato che i fondi oggetto della vertenza sono in dislivello, ma ritiene
che l'opera sia nondimeno di giovamento per entrambi (sentenza impugnata, consid.
8.
pag. 7 in fondo). Sia come sia, come detto qui sopra (consid. 6), per l'art.
105.
LAC muro si presume appartenere al proprietario del fondo
sostenuto dal muro medesimo, sicché esso è presunto di proprietà degli attori.
Nulla dunque essi possono pretendere al riguardo dal convenuto
9.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Gli attori
rifonderanno inoltre un'adeguata indennità per ripetibili al convenuto. In una
valutazione comunque sia complessiva della vertenza, anche con la riforma
odierna si giustifica – in via equitativa la soccombenza degli attori può dirsi
equamente compensata dall'acquiescenza del convenuto – di non modificare il
pronunciato pretorile riguardo a oneri processuali e ripetibili.
10.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– fissata dell'art. 74 cpv. 1
lett. d LTF per un eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, di conseguenza il dispositivo
n. 1.4 della sentenza impugnata è così riformato:
AP 1 non
verserà alcunché a __________ ed AO 2 per l'edificazione del muro in cemento.
Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.
II. Gli oneri dell'appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr.
50.–
fr.
650.–
sono
posti a carico di AO 1 ed AO 2 in solido, che rifonderanno, sempre con il vincolo
di solidarietà, ad AP 1 complessivi fr. 750.– per ripetibili.
III. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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