11.2009.136
Filiazione: diritto di visita
4 agosto 2010Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2009.136
Data decisione, Autorità:
04.08.2010, ICCA
Titolo:
Filiazione: diritto di visita
RELAZIONE PERSONALE
art. 273 CC
Incarto n.
11.2009.136
Lugano
4 agosto 2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 336.2008/R.41.2009
(filiazione: relazioni personali) della Divisione degli interni, Sezione degli
enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
a
CO 2
per
quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita paterno disciplinato
dalla
Commissione tutoria regionale 6, Agno
ai figli V__________
(2001) e T__________ (2003) __________,
provvisti
di curatrice educativa nella persona di
CO 3, ;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 10 agosto 2009 presentato da AP 1
contro la decisione emessa il 20 luglio 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. CO 2 (1964), cittadino italiano, e AP 1 (1964), sono i genitori di V__________
(2001) e T__________ (2003). Dal settembre del 2006 essi vivono
separati. In favore dei figli è stata istituita il 29 maggio 2008 una curatela
educativa, affidata a CO 3. Con decisione cautelare del 18 dicembre 2008
la Commissione tutoria regionale 6 ha regolato il diritto di visita paterno
come segue:
– dal giovedì a pranzo fino alle ore 18.30 del venerdì;
– ogni secondo fine settimana del mese, dal giovedì a pranzo
fino alle ore 18.30 della domenica;
– dalla sera del 31
dicembre 2008 alla conclusione delle vacanze scolastiche di Natale.
Le
parti sono state personalmente convocate dinanzi alla Commissione tutoria regionale
lunedì 19 gennaio 2009 alle ore 11.30.
B. All'udienza
del 19 gennaio 2009 AP 1 ha chiesto di far terminare il diritto di visita
settimanale alle ore 16.00 anziché alle ore 18.30, richiesta che CO 2 ha rifiutato. I figli sono stati sentiti il 22 gennaio 2009. Il 5 maggio 2009, avvicinandosi le
vacanze estive, la curatrice educativa ha proposto alla Commissione tutoria regionale
un calendario dei diritti di visita. Statuendo il 14 maggio 2009, la Commissione
tutoria regionale ha approvato la proposta della curatrice e ha stabilito le
visite del padre ai figli nel modo seguente:
– sabato 16 maggio 2009
dalle ore 10.00 alle ore 18.30;
– dal 13 giugno (orario da
concordare) al 28 giugno 2009 (ore 18.30);
– da giovedì 6 agosto (ore
10.00) a domenica 16 agosto 2009
(ore
18.30).
Per
quanto riguarda il diritto di visita settimanale, la Commissione tutoria regionale
lo ha confermato dal giovedì a pranzo fino alle ore 18.30 del venerdì, come
pure durante le vacanze estive dalle ore 10.00 del giovedì. Essa ha dichiarato la
propria decisione immediatamente esecutiva.
C. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta il 25 maggio 2009 all'Autorità di
vigilanza sulle tutele, chiedendo una volta ancora di far terminare il diritto
di visita paterno alle ore 16.00 del venerdì. Nelle sue osservazioni del 4
giugno 2009 la curatrice ha proposto di respingere il ricorso. Altrettanto ha
fatto la Commissione
tutoria regionale il 15 giugno 2009. CO 2 è rimasto silente.
Con decisione del 20 luglio 2009 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha
respinto il ricorso, ha dichiarato immediatamente esecutiva la propria decisione
e ha posto la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.– a
carico alla ricorrente.
D. AP 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza a questa Camera con un appello del 10 agosto
2009 nel quale postula, oltre alla revoca della curatrice educativa CO 3, un diritto
di visita paterno consistente in due fine settimana mensili (dal venerdì alle
ore 16.00 al lunedì dopo pranzo) o, in alternativa, in un incontro ogni settimana
dal giovedì a pranzo fino al venerdì alle ore 16.00. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili dinanzi al
Tribunale d'appello nel termine di venti giorni dalla notificazione (art. 48
della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele,
RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura applicabile è quella
ordinaria degli art. 307 segg. CPC con le particolarità dell'art. 424a
CPC. Tempestivo, l'appello in
esame è dunque ricevibile.
2. La decisione
presa il 14 maggio 2009 dalla Commissione tutoria regionale è stata esplicitamente
emanata come “cautelare”. Ora, il carattere d'urgenza può senz'altro riferirsi
all'approvazione del calendario delle visite proposto dalla curatrice nell'imminenza
delle vacanze estive. Non si vede invece come possa riguardare la decisione con
cui la Commissione tutoria regionale ha disciplinato durevolmente il diritto di
visita settimanale circa l'orario di riconsegna dei figli alla madre. L'impugnabilità
della decisione – verosimilmente finale – a tale riguardo dispensa pertanto
dall'applicare i criteri che limitano l'appellabilità di decisioni incidentali
(RtiD II-2005 pag. 696 consid. 4).
3. Litigiosa
rimaneva, davanti all'Autorità di vigilanza, la regolamentazione del diritto di
visita settimanale, e in particolare l'orario di chiusura (ore 18.30 del
venerdì). La richiesta dell'appellante
volta a ottenere la revoca della curatrice è invece irricevibile, non essendo stata sottoposta alla Commissione tutoria
regionale. Anche la proposta di limitare il diritto di
visita paterno a due fine settimana mensili è stata dichiarata irricevibile dall'Autorità di vigilanza proprio perché non sottoposta
previamente alla Commissione tutoria regionale (decisione impugnata, pag. 5). Su
questo punto l'appellante non
spende una parola, limitandosi a criticare il comportamento della curatrice
(appello, pag. 5 punto 3). Insufficientemente motivato, in proposito l'appello si rivela quindi irricevibile (art.
309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
4. Nella
decisione impugnata l'Autorità
di vigilanza ha ricordato anzitutto che la disciplina di un diritto di visita
deve orientarsi al bene del figlio, cui nel ricorso AP 1 non faceva alcun
riferimento. Essa ha poi constatato che nei mesi precedenti gli incontri fra
padre e figli si erano svolti senza problemi, senza difficoltà e senza pericoli
per i ragazzi, sebbene questi risentano della conflittualità tra genitori.
Secondo l'Autorità di vigilanza sulle tutele, un cambiamento dell'orario di riconsegna
dei figli non permetterebbe di scongiurare i litigi e i presunti episodi di
violenza lamentati dalla madre. Per di più, incontri brevi sarebbero fonte di delusione
per i figli, priverebbero questi ultimi di momenti di svago e risulterebbero sproporzionati.
Meglio sarebbe – per l'Autorità di vigilanza – pensare a un altro punto di
riconsegna, magari in un luogo pubblico, eventualmente prevedere il rientro dei
figli dalla madre per il tramite di terze persone. Infine, per l'Autorità di
vigilanza, nemmeno il viaggio a __________, dove la ricorrente si reca il fine
settimana per assistere la madre ammalata, può seriamente ritenersi compromesso
dall'orario del diritto di visita fissato dalla Commissione tutoria regionale.
5. L'appellante contesta che il diritto di visita non abbia posto problemi,
si duole che l'Autorità di vigilanza consideri “presunte” le violenze da lei
subìte e sostiene che le modalità di riconsegna dei figli a lei il venerdì
sera, esposte nella decisione impugnata, con la possibilità di partire per __________
solo dopo le ore 18.30 del venerdì, non sono rispettose del prevalente
interesse dei figli. A parere dell'appellante CO 2 avrebbe la possibilità di
recuperare in un altro momento le due ore e mezzo toltegli il venerdì e ripropone
di limitare il diritto di visita a due fine settimana mensili, ciò che
consentirebbe al padre di seguire i figli nello svolgimento dei compiti scolastici,
assicurando maggior stabilità e continuità al rapporto con loro e dando a lei
la possibilità di aumentare l'attività lavorativa. L'appellante censura da
ultimo, con estese considerazioni, l'operato della curatrice.
6. La
regolamentazione di un diritto di visita deve attenersi al precetto dell'art.
273 cpv. 1 CC, che garantisce al genitore senza la custodia parentale e al
figlio minorenne il vicendevole diritto di conservare le relazioni personali
indicate dalle circostanze. Decisivo per la concessione, l'estensione e la
disciplina di tale diritto è – come rammenta l'Autorità di vigilanza sulle
tutele – il bene del figlio, inteso non solo in senso fisico, ma anche
psichico, morale e spirituale. L'autorità adita valuta ogni singolo caso sulla
scorta delle circostanze concrete, tenendo conto dell'età del figlio, del suo
sviluppo fisico e psichico, del suo legame con il genitore non affidatario, del
carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori, di
eventuali conflitti interni e così via (Schwenzer
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 9 segg. ad art. 273 con numerosi richiami; DTF 123 III
451 consid. 3b con rimando). Nel suo apprezzamento essa non è vincolata, in
virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di
filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova
(DTF 128 III 413 in alto, 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c con
rinvio, 119 II 203 consid. 1, 118 II 294).
7. La proposta
dell'appellante intesa a limitare il diritto di visita paterno a due fine settimana
mensili è stata dichiarata, come detto (consid. 3), irricevibile dall'Autorità
di vigilanza sulle tutele. L'interessata non spiega come mai tale Autorità
sarebbe caduta in errore non entrando nel merito della sua proposta. Al
proposito non giova dunque attardarsi. Per quel che è del diritto di visita settimanale
disciplinato dalla Commissione tutoria regionale, è possibile che esso abbia
dato adito a inconvenienti (l'appellante denuncia il mancato rispetto dell'orario
di riconsegna dei figli, abiti o documenti dimenticati, compiti di scuola non
eseguiti). Le difficoltà tuttavia sono sempre state
appianate (osservazioni della curatrice, del 4 giugno 2009, pag. 1 a metà). Neanche l'Autorità di vigilanza, poi, trascura lo stato di disagio
e di malessere dei figli dovuto alla forte conflittualità tra genitori. Non
risulta in ogni modo che i ragazzi abbiano espresso il desiderio di passare meno
tempo con il padre, né che l'orario di riconsegna del venerdì alle ore 18.30
abbia acuito il conflitto tra i genitori al punto da minacciare il bene dei
figli, unico caso in cui restrizioni al diritto di visita sarebbero giustificate.
Gli
episodi di violenza accennati dall'appellante sono certo incresciosi, ma risalgono
al maggio e al giugno del 2007, rispettivamente al gennaio del 2008 (allegati
al verbale 19 gennaio 2009 della Commissione tutoria regionale). Inoltre essi
non sono occorsi durante l'esercizio del diritto di visita in discussione, a
quel tempo non ancora disciplinato. Anzi, allora non sussisteva nemmeno la
curatela educativa. Sotto questo profilo non si intravedono ragioni, dunque, per
anticipare alle ore 16.00 del venerdì la riconsegna dei figli alla madre.
8. Proprio
per evitare circostanze suscettibili di provocare disagio e reazioni impulsive
l'Autorità di vigilanza ha suggerito, nella decisione impugnata, che la
consegna dei figli da un genitore all'altro avvenisse in un luogo pubblico o per
il tramite di una terza persona, persuasa che anticipare la fine degli incontri
paterni il fine settimana non sarebbe stato di alcun ausilio. Invano si cercherebbe
di sapere perché tale orientamento dell'Autorità di vigilanza sarebbe contrario
all'interesse dei figli. Né si può seriamente sostenere, in difetto di ulteriori
elementi, che partire alla volta di __________ la sera del venerdì alle ore
18.30 invece che alle ore 16.00 sia pregiudizievole per il bene dei ragazzi.
Quanto infine
alla lunga rimostranza sull'operato e il comportamento della curatrice, di cui
l'appellante chiede la revoca, essa esula dall'oggetto della lite. La
destituzione di una curatrice va chiesta in primo luogo alla Commissione
tutoria regionale, non alla Camera civile di appello (sopra, consid. 3). Eventuali
critiche all'operato della curatrice vanno trasmesse inoltre all'autorità di
nomina (art. 7 lett. b del regolamento d'applicazione della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele, del 29 novembre 2000 [RL
4.1.2.2.1]; Geiser in: Basler Kommentar,
op. cit., n. 1 e 5 dell'introduzione agli art. 420–425 e n. 1 agli art. 446–450
CC). Infondato in tutti i suoi punti, l'appello è così destinato
all'insuccesso.
9. Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non
essendo stato intimato per osservazioni.
10. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
Considerandi
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla regolamentazione del
diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo
a questioni di valore (cfr. sull'art. 44 vOG; DTF 112 II 291 consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– ;
– ;
– .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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