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Decisione

11.2009.137

Effetti del divorzio: contributo straordinario di un coniuge che ha provveduto al mantenimento della famiglia e indennità di previdenza sostitutiva

30 aprile 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d. LTF), dandosi contestazioni pecuniarie il ricorso in

materia civile è dato giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ove il valore

litigioso raggiunga la soglia di fr. 30 000.–. Nel caso specifico la

Considerandi

pretesa vantata dall'appellante in virtù dell'art. 165 cpv. 2 CC ascende a fr.

12.

000.–,

mentre nulla è dato di sapere sull'entità di quella ancorata all'art. 124 CC. Incomberà

all'interessata, dandosi il caso, renderne verosimile l'ammontare. Relativamente

all'impugnabilità del dispositivo sull'assistenza giudiziaria, di natura

incidentale, essa segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c

LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza di divorzio

impugnata è confermata.

2. Il ricorso

contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria è irricevibile.

3. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

4. La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

5. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario

il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito

dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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