11.2009.137
Effetti del divorzio: contributo straordinario di un coniuge che ha provveduto al mantenimento della famiglia e indennità di previdenza sostitutiva
30 aprile 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2009.137
Data decisione, Autorità:
30.04.2010, ICCA
Titolo:
Effetti del divorzio: contributo straordinario di un coniuge che ha provveduto al mantenimento della famiglia e indennità di previdenza sostitutiva
EFFETTI
art. 124 CC
art. 165 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2009.137
Lugano,
30 aprile
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2007.22 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio
Nord promossa con petizione del 23 febbraio 2007 da
AP 1
contro
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 24 agosto 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 30 giugno
2009 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Se
dev'essere accolto il ricorso, contestuale all'appello, diretto contro il
rifiuto dell'assistenza giudiziaria da parte del Pretore;
3. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 30 giugno 2009 il Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord ha sciolto il matrimonio contratto il 2 febbraio 1990 da AO 1
(1961) e AP 1 (1957), respingendo ogni richiesta formulata da quest'ultima in
merito agli effetti del divorzio. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese
di fr. 100.– sono state poste a carico di AP 1, senza assegnazione di
ripetibili a AO 1, il quale è stato ammesso al beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Non invece AP 1.
B. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta il 24 agosto 2009 a questa Camera per ottenere che – conferito effetto sospensivo all'appello – AO 1 sia condannato
a versarle fr. 12 000.– in virtù dell'art. 165 cpv. 2 CC, oltre a
un'indennità imprecisata a norma dell'art. 124 CC, che le sia concessa
l'assistenza giudiziaria davanti al Pretore e che gli oneri processuali di
primo grado siano posti a carico di AO 1. Essa postula inoltre il beneficio
dell'assistenza giudiziaria in appello. La richiesta di effetto sospensivo è
stata dichiarata senza oggetto dal presidente di questa Camera con decreto del 27
agosto 2009, l'appello essendo già sospensivo per legge. Il memoriale non è stato
intimato a AO 1 per osservazioni.
in diritto: I. Sull'appello
contro la sentenza di divorzio
1. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che la pretesa
di fr. 12 000.– vantata da AP 1 in forza dell'art. 165 cpv. 2 CC (applicabile
anche in materia di divorzio: cfr. Bräm
in: Zürcher Kommentar, edizione 1998, n. 3 in fine ad art. 165 CC) si riferiva a denaro ch'essa sosteneva di avere investito nel mantenimento della famiglia
tra il gennaio del 1989 e l'ottobre del 2001. Se non che – egli ha ricordato – con
sentenza del 6 maggio
2005 il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato in luogo e vece del Pretore la separazione,
omologando una convenzione in cui i coniugi si davano atto “di avere liquidato in separata sede il loro
regime matrimoniale” e “di non vantare più alcuna reciproca pretesa
a questo proposito” (clausola
n. 6). Nulla induceva a reputare tale accordo lacunoso. Per di più, ha soggiunto
il Pretore, la pretesa non risultava confortata da sufficienti indizi. Non
poteva dunque trovare accoglimento.
2. L'appellante
afferma che AO 1 l'ha indotta a firmare la convenzione sugli effetti della
separazione sottacendo la verità sulla propria situazione finanziaria, come può
confermare l'avv. __________. Il Pretore avendo rifiutato la testimonianza di quest'ultima,
l'appellante chiede che la Camera provveda direttamente all'audizione (art. 322
cpv. 1 CPC). La domanda va respinta già a un primo esame. La clausola n. 6
della citata convenzione è univoca e la sentenza del 6 maggio 2005 con cui il
Segretario assessore l'ha omologata è passata in giudicato. Non può quindi
essere rimessa in discussione. L'appellante stessa ne è consapevole, tanto che
il 16 novembre 2007 ha adito la via della restituzione in intero contro la
sentenza di separazione davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.
Tale causa è tuttora pendente (inc. OA.2007.721, agli atti). L'interessata si
duole invero che il giudice del divorzio non abbia sospeso la procedura fino al
momento in cui il Pretore del Distretto di Lugano avrà statuito sulla
restituzione in intero, ma da ciò non trae alcuna conclusione. Anzi, essa
medesima chiede che questa Camera giudichi sulle conseguenze litigiose del
divorzio. Dovesse ottenere la restituzione in intero contro la sentenza di
separazione, del resto, l'appellante avrà un titolo di restituzione in intero
contro la sentenza di divorzio (art. 346 lett. c CPC) e non subirà alcun
pregiudizio. Al riguardo non giova pertanto attardarsi.
3. Il
Pretore ha respinto la pretesa fondata da AP 1 sull'art. 124 CC per l'impossibilità
di suddividere la prestazione
d'uscita
accumulata da AO 1 presso il rispettivo istituto di previdenza professionale
con l'argomento che, “vista
l'attuale situazione economica del marito, si rende legittima la rinuncia alla
fissazione di un'equa indennità ex art. 124 CC” (sentenza impugnata, pag. 7 nel mezzo). Nell'appello l'interessata
torna a ripetere che AO 1 “ha
mentito circa la sua situazione finanziaria presente e passata”, soggiungendo ch'egli non ha mai
contribuito in alcun modo al mantenimento della famiglia e ha finanche ricevuto
dalla zia __________ una donazione di fr. 150 000.–. La sua condizione
economica sarebbe dunque “decisamente
migliore rispetto a quella sempre invece da lui sostenuta”.
4. Un
atto di appello deve contenere, sotto pena di nullità, “le domande”
formulate in termini chiari e precisi (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC combinato
con il cpv. 5). Dandosi contestazioni pecuniarie, l'appellante non può limitarsi
a conclusioni indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228
consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; identico
principio vige sul piano federale: DTF 133 II 415 consid. 1.4.2 in fine). Nella fattispecie l'interessata non ha mai quantificato la sua rivendicazione
nemmeno per ordine di grandezza, tant'è che ancora nell'appello chiede “un'indennità ex art. 124 CC pari a fr. …”. La sua domanda potrebbe quindi essere dichiarata
irricevibile già per tale ragione.
Si
volesse anche transigere al proposito, l'appello non sarebbe destinato a
miglior sorte. Che AO 1 abbia “mentito
circa la sua situazione finanziaria presente e passata”, intanto, è un'affermazione apodittica. Quali prove la conforterebbero
l'appellante non indica, salvo rimettere in causa la convenzione sugli effetti
della separazione, al cui riguardo già s'è detto (consid. 2). Che AO 1 non
abbia mai contribuito in alcun modo al mantenimento della famiglia nulla muta
al fatto ch'egli, invalido al 100%, risulti indigente (tant'è che il Pretore
l'ha ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria). Che inoltre AO 1 abbia
ricevuto da una zia una donazione di fr. 150 000.– è vero, ma l'interessato
obietta di avere consegnato la somma “man mano” a sua madre
__________ (verbale dell'udienza 29 marzo 2007) e al riguardo l'appellante nulla
oppone. Sta di fatto che la liberalità dev'essere intervenuta prima del 10
settembre 2000 (morte di __________) e che nella tassazione del 2004 AO 1
risulta completamente privo di patrimonio (doc. 1, 11° foglio). Che infine AO 1
possa nutrire qualche concreta speranza di migliorare i propri redditi
(limitati alla rendita AI di fr. 17 196.– annui e alla rendita complementare di fr.
11 076.–
annui: doc. 1, 1° foglio) o di acquisire sostanza (fosse solo per via
ereditaria) l'interessata non pretende. Nelle circostanze descritte non si vede
quali elementi farebbero apparire erronea – o anche solo discutibile – la
durevole ristrettezza di AO 1 accertata dal Pretore. Anche su questo punto
l'appello si rivela così privo di consistenza.
II. Sul
ricorso contro il diniego dell'assistenza giudiziaria
5. Contro
il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può
adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero
l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123,
del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è giunta all'allora legale dell'interessata giovedì 2 luglio 2009
(appello, pag. 3 in alto). Il memoriale con cui AP 1 ha presentato simultaneamente appello in materia di divorzio e ricorso in materia di assistenza
giudiziaria è stato consegnato alla posta il 24 agosto 2009, ovvero il 20°
giorno successivo alla notificazione. Per quanto concerne l'assistenza
giudiziaria, esso va dunque dichiarato irricevibile siccome tardivo.
6. È
vero che nel caso in esame il Pretore non ha emesso una decisione separata sull'assistenza
giudiziaria con l'indicazione dei rimedi giuridici (come prevede l'art. 5 cpv.
2 Lag), ma ha statuito sul beneficio in un dispositivo della sentenza di divorzio,
senza alcuna indicazione sui mezzi di ricorso (come avveniva prima del 30 luglio 2002, quando ancora vigevano
gli art. 155 segg. vCPC). Ed è altrettanto vero che,
secondo giurisprudenza, mancando in una decisione l'indicazione delle vie d'impugnazione
prescritta dalla legge, nessun pregiudizio deve derivare al destinatario (DTF
123 II 238 consid. 8b, 122 V 194 a metà). Non bisogna dimenticare tuttavia che
in primo grado AP 1 era rappresentata da un patrocinatore, cui è stata
notificata la sentenza di divorzio. E il Tribunale federale ha già avuto modo
di precisare che in circostanze del genere spetta all'avvocato, anche se
rinuncia al mandato, informare il cliente sui modi e sui termini di ricorso
(sentenza 5A_401/2007 del 29 agosto 2007, consid. 4.2 in fine). A maggior ragione ove la sentenza non contenga – come in concreto – alcun cenno a
rimedi giuridici.
III. Sugli
oneri processuali e l'assistenza giudiziaria in appello
7. La
tassa di giustizia e le spese dell'appello andrebbero a carico di AP 1, soccombente
(art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte,
cui l'appello non è stato intimato. Considerata la situazione economica verosimilmente
difficile in cui versa l'appellante, soccorrono nondimeno “giusti motivi” per rinunciare a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC). La
richiesta di assistenza giudiziaria non può invece entrare in linea di conto, giacché
all'appello mancava sin dall'inizio qualsiasi possibilità di esito favorevole (art.
14 cpv. 1 lett. a Lag). Quanto al diniego dell'assistenza giudiziaria in prima
sede, la procedura d'impugnazione è gratuita, salvo ipotesi di temerarietà
estranee alla fattispecie (art. 4 cpv. 2 Lag). Una volta ancora non entra in
linea di conto l'assistenza giudiziaria, il ricorso rivelandosi sin dall'inizio
fuori tempo utile.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
8. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d. LTF), dandosi contestazioni pecuniarie il ricorso in
materia civile è dato giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ove il valore
litigioso raggiunga la soglia di fr. 30 000.–. Nel caso specifico la
Considerandi
pretesa vantata dall'appellante in virtù dell'art. 165 cpv. 2 CC ascende a fr.
12.
000.–,
mentre nulla è dato di sapere sull'entità di quella ancorata all'art. 124 CC. Incomberà
all'interessata, dandosi il caso, renderne verosimile l'ammontare. Relativamente
all'impugnabilità del dispositivo sull'assistenza giudiziaria, di natura
incidentale, essa segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c
LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza di divorzio
impugnata è confermata.
2. Il ricorso
contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria è irricevibile.
3. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
4. La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
5. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario
il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito
dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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