11.2009.138
Azione di manutenzione, proprietà per piani
11 dicembre 2012Italiano19 min
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Numero d'incarto:
11.2009.138
Data decisione, Autorità:
11.12.2012, ICCA
Titolo:
Azione di manutenzione, proprietà per piani
AZIONE DI MANUTENZIONE
USO RISERVATO
art. 712 let. a CC
art. 928 CC
Incarto n.
11.2009.138
Lugano
11 dicembre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente,
Walser e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2008.1515 (azione
possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con
istanza del 24 novembre 2008 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 2),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 25 agosto 2009 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa il
18 agosto 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 è titolare delle proprietà per
piani n. 20575 (unità n. 4), pari a 63/1000, n. 20578
(unità n. 7), pari a 56/1000, n. 20579 (unità n. 8), pari
a 61/1000 e n. 23271 (unità n. 21), pari a 16/1000
della particella n. 658 RFD di __________. Essa le ha acquistate tra il 2001 e
il 2006. AP 1 è titolare, dal 29 luglio 2005, della proprietà per piani n.
20587 (unità n. 16), pari a 58/1000 della medesima
particella. A quell'unità sono stati attribuiti “per regolamento, l'uso
riservato di 5 (cinque) autorimesse e di una cantina, il tutto come definito
nel Piano di ripartizione delle parti comuni, noto all'acquirente”.
B. Con
accordo del 21 giugno 2007 tra AP 1 e il promotore immobiliare, al primo sono
state assegnate le autorimesse indicate con le lettere I, J, T, U e V. In
aggiunta a ciò, l'interessato ha ricevuto anche un sesto posto auto, indicato
con le lettere AD. AO 1 ha contestato al promotore immobiliare tale
assegnazione, rilevando di essere lei medesima beneficiaria dei posteggi rubricati
Fatti
I e J. Ne è sorto un fitto carteggio tra AP 1 e il promotore immobiliare,
finché quest'ultimo con scritto del 3 giugno 2008 ha proposto a AP 1 di beneficiare dei posteggi T, U, V, S e AD. L'indomani l'interessato ha
respinto tale proposta, continuando a occupare i posteggi I e J. Il 4 novembre
2008 AP 1 si è lamentato del fatto che “ignoti” avrebbero spostato una sua
vettura all'interno dell'autorimessa condominiale. Poi, all'assemblea ordinaria
del 5 novembre 2008 una “vivace discussione” è sorta tra il patrocinatore
di AP 1 e il promotore immobiliare inerente all' “occupazione abusiva di
alcuni posteggi nell'autorimessa” da parte dello stesso AP 1.
C. Con
istanza del 24 novembre 2008 AO 1 ha convenuto davanti al Pretore del Distretto
di Lugano AP 1 con un'azione possessoria – in aggiunta a una “domanda di
provvedimenti supercautelari” – volta a impedire al convenuto di “utilizzare
e/o perturbare” l'uso delle autorimesse indicate con le lettere G, H, I e J.
All'udienza del 15 dicembre 2008, indetta per la discussione, AP 1 si è
preliminarmente opposto all'istanza, sollevando dapprima l'eccezione di
incompetenza della Pretura, dandosi nel regolamento condominiale una clausola
compromissoria e facendo poi valere la mancata legittimazione attiva
dell'istante. Egli ne ha poi anche contestato il buon fondamento rilevando di
essere autorizzato ad adoperare i posteggi I e J. Infine egli ha denunciato la
lite al Condominio “__________”, promotrice della proprietà per piani in cui si
trovano i posteggi litigiosi. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato
alla discussione finale producendo memoriali scritti. Nel proprio del 26 giugno
2009 AP 1 ha di nuovo riproposto di respingere l'istanza, ribadendo la mancata
legittimazione attiva dell'istante e contestando l'esistenza dei presupposti
per ammettre un'azione possessoria. Nel suo scritto del 13 luglio 2009 AO 1
chiede che l'azione sia accolta facendo di nuovo leva sul suo diritto di
disporre dei posteggi I e J.
D. Statuendo
con sentenza del 18 agosto 2009 il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato
“in via cautelare e nel merito” a AP 1 di non adoperare i posteggi G, H, I e J
siti nell'autorimessa del condominio __________. Il Pretore ha assortito tale
ordine della comminatoria penale dell'art. 292 CP. La tassa di giustizia e le
spese, di complessivi fr. 500.–, sono state poste a carico di AP 1, con obbligo
di rifondere alla controparte fr. 3000.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 25 agosto 2009 nel
quale chiede che – previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso –
l'azione possessoria sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza.
Il presidente di questa Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo
con decreto del 28 agosto 2009, accordandolo alla comminatoria dell'art. 292
CP, figurante nel dispositivo n. 1 della sentenza impugnata. Invitata a esprimersi
sul ricorso, AO 1 è rimasta silente.
Considerandi
in diritto: 1. Le azioni possessorie erano disciplinate, sino al 31 dicembre
2010, dalla procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC
ticinese, cui rinviava l'art. 374). La sentenza del Pretore era quindi
appellabile nel termine di dieci giorni, senza riguardo al valore litigioso
(I CCA, sentenza inc. 11.2002.43 del del 28 aprile 2003, consid. 1).
In concreto il giudizio impugnato è stata notificato a AP 1 il 20 agosto 2009.
Inoltrato il 25 agosto 2009 l'appello è dunque tempestivo.
2.
Il
Pretore non ha fissato il valore litigioso. L'istante, da parte sua, ha
promosso causa senza precisare alcunché. Il
convenuto nulla ha eccepito. Ora, la vertenza in narrativa riguarda due
posteggi di una proprietà per piani a __________, sui quali AO 1 postula
la cessazione di una turbativa da parte di AP 1. Ciò premesso, si può presumere
che il maggior valore rispettivamente il deprezzamento derivante alla proprietà
per piani delle parti raggiunga la soglia di fr. 30 000.– utile per
adire il Tribunale federale.
3.
Il
Pretore ha ammesso la tempestività del reclamo (art. 929 cpv. 1 CC) da parte di
AO 1 e ha accertato la legittimazione attiva di quest'ultima. Egli ha poi
constatato che l'istante è da considerare possessore, fra l'altro, dei posteggi
indicati dalle lettere I e J. Il Pretore ha infine rilevato che il
comportamento di AP 1 – che, fra l'altro, ha minacciato di riprendersi i
posteggi, pretendendo di vantare sugli stessi un diritto prevalente – configura
una turbativa del possesso dell'istante. Onde, in definitiva, l'accoglimento
dell'istanza.
4.
In
concreto la particella n. 658 è costituita in proprietà per piani (ventuno
unità). L'istante, titolare di quattro quote, ha convenuto in giudizio un
titolare di una singola quota. AP 1 contesta la legittimazione attiva
dell'istante, facendo valere che AO 1 non è turbata né in un suo diritto d'uso
esclusivo né in un suo diritto d'uso riservato, nulla agli atti documentando
l'esistenza di simili prerogative. Né, per avventura, essa può dirsi al
beneficio del possesso dei posteggi I e J.
a) L'art. 928 cpv. 1 CC stabilisce che il soggetto turbato nel suo
possesso da un atto di illecita violenza può promuovere
un'azione
di manutenzione contro l'autore della turbativa, anche se questi pretende di
agire con diritto. L'azione ha per oggetto la cessazione della turbativa, il
divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni (art. 928 cpv. 2
CC). Essa soggiace – come l'azione di reintegra (art. 927 CC) – a un doppio
limite di tempo, il cui rispetto deve essere verificato d'ufficio, giacché da
esso dipende la ricevibilità dell'azione (Rep. 1996 pag. 190 consid. 4 con
riferimenti): da un lato il possessore deve avere reclamato immediatamente la
restituzione della cosa o la cessazione della turbativa, appena conosciuto
l'atto di violenza e il suo autore (art. 929 cpv. 1 CC), dall'altro deve avere
intentato causa entro un anno dalla turbativa, quand'anche abbia avuto
conoscenza solo più tardi del fatto e del suo autore (art. 929 cpv. 2 CC).
L'atto di illecita violenza non deve necessariamente costituire un atto di forza:
basta che sia compiuto a pregiudizio e contro la volontà del possessore (Stark in: Berner Kommentar, edizione
2001, n. 22 all'introduzione degli art. 926–929 CC con richiami; Rep. 1996 pag.
186.
consid. 2a).
b) Munito
di legittimazione attiva è unicamente il titolare del rapporto giuridico fatto
valere. Nell'ambito di un'azione possessoria essa compete a ogni possessore,
indipendentemente dalla forma del possesso (diretta o indiretta, originaria o derivata,
individuale o collettiva: v. Stark,
op. cit., n. 7 ad art. 928 CC). Trattandosi di una proprietà per piani, il possesso
delle parti comuni si esercita collettivamente, sotto forma di un compossesso
immediato, ogni proprietario essendo autorizzato a usare e godere i beni comuni
nella misura compatibile con i diritti degli altri (art. 648 cpv. 1 CC). Le
relative modalità sono stabilite nel regolamento per l'amministrazione e l'uso
del condominio (art. 712g cpv. 3 CC). Quanto a eventuali diritti d'uso riservato (o “particolare”), essi consentono a un comproprietario di adoperare una parte comune, a
esclusione degli altri comproprietari. I diritti d'uso particolare non hanno
natura reale; sono diritti personali “rafforzati” (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, edizione
1988, n. 45 ad art. 712g CC; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª
edizione, pag. 354 n. 1272b; Wermelinger,
La proprieté par étages, 2a edizione, n. 151 ad art. 712a CC).
c) L'insieme dei comproprietari non si identifica con la comunione dei
comproprietari; al contrario: l'uno si distingue giuridicamente dall'altra (RVJ
1987.
pag. 326 consid. 8a con richiami). Una comunione di comproprietari non
gode di personalità giuridica, ma per ragioni pratiche, per sicurezza del
diritto e per economia di giudizio la legge le riconosce una certa capacità
processuale. A salvaguardia di interessi comuni essa può dunque, in proprio
nome, stare in lite come attrice o convenuta, escutere o essere escussa (art.
712l cpv. 2 CC). Per far valere o tutelare diritti reali riguardanti
parti comuni una comunione può – come questa Camera ha già avuto modo di
ricordare (RtiD I-2005 pag. 803 consid. 4b)
– promuovere azioni negatorie (art. 641 cpv. 2 CC), azioni contro
immissioni (art. 679 CC) e azioni possessorie (art. 928 e 929 CC; Wermelinger, op. cit., n. 187 ad art. 712l
CC). Può intentare finanche azioni di
rivendicazione e azioni di rettifica del registro fondiario (art. 975
CC), se queste non comportano maggiori oneri per i
comproprietari.
d) Il
singolo comproprietario che non è toccato nei suoi propri diritti d'uso
esclusivo o riservato non può agire da sé solo; per tutelare le parti comuni
(ovvero il rispetto del regolamento condominiale) egli deve rivolgersi
anzitutto all'amministratore (art. 712s
cpv. 3 CC). Se non ne esiste uno, può esigerne la
nomina (art. 712q cpv. 1 CC). Comunque sia, egli non può agire da sé
solo, se non ove l'amministratore rimanga inattivo (Steinauer, op. cit., pag. 372 n. 1339 in fine con rinvio).
e) In
concreto, l'autorimessa in cui si trovano i posti auto litigiosi è una parte
comune (v. documenti nella cartelletta “ispezione RF”; cfr. anche,
sull'argomento: Steinauer,
“Questions choisies en rapport avec la propriété par étages” in: RVJ 1991 pagg.
291.
segg.). E, in difetto di una regolamentazione contraria, una parte comune è
oggetto di un compossesso immediato di tutti i comproprietari (Wermelinger, op. cit., n. 143 ad art.
712a CC). Come detto, su parti comuni possono essere previsti dei
diritti d'uso riservato
(sopra, consid. c; per l'esempio di un posteggio: DTF 122 III 145). Il quesito
è di sapere come si possa costituire un diritto d'uso riservato (o “particolare”).
f) Al
riguardo il Tribunale federale ha indicato che la
comunione dei comproprietari per piani non può concedere senza alcuna forma
speciale un diritto d'uso particolare su di una terrazza (DTF 127 III 511
consid. 3c). Se non che, di recente, esso ha precisato che in mancanza di un
regolamento d'uso e di amministrazione redatto in forma scritta che stabilisca
i diritti d'uso particolare (“préferentiels”) su un posteggio – oggetto
del litigio – quei diritti possono essere dedotti per il principio
dell'interpretazione soggettiva dei contratti – il regolamento d'uso essendone
uno – vagliando il comportamento adottato dalle parti dopo l'acquisto della
rispettiva unità di proprietà per piani (sentenza del Tribunale federale
5A_44/2011 del 27 luglio 2011, consid. 5.3)
g) Nella fattispecie, il regolamento
d'uso e di amministrazione condominiale nulla prevede in merito a eventuali
diritti d'uso particolare. È in realtà il promotore ad “assegnare” a ogni unità
condominiale uno o più posteggi al momento dell'acquisto di quest'ultima
(deposizione di __________ del 3 aprile 2009: act. VII, pag. 3 verso il centro).
Essi verrebbero assegnati in “uso esclusivo” (deposizione di __________ del 9
gennaio 2009: act. IV, pag. 2 in altro). Dagli atti risulta invero che
l'istante ha adoperato – sino al 21 giugno 2007 (v. doc. 6) – i posteggi I e J,
ciò di cui la comunione dei comproprietari era al corrente (deposizione di __________
del 6 febbraio 2009: act. V, pag. 5). Dal 21 giugno 2007 e sino al mese di
novembre del 2008 quei posti auto sono stati occupati dalle autovetture del
convenuto, prima che tornassero a disposizione di AO 1 (deposizione di __________
del 6 febbraio 2009: act. V, pag. 4; deposizione dell'avv. PA 2 del 6 febbraio
2009, act. V, pag. 6; deposizione di __________ citata, pag. 4).
Dato
quanto precede si può verosimilmente ammettere che il promotore conferisca di
un diritto d'uso preferenziale sui posteggi da lui assegnati. Si tratta, in altre
parole, di una decisione autonoma del promotore, ratificata poi dalla comunione
dei comproprietari. Se non che, l'eventuale litigio sull'assegnazione dei posti
auto sembra trascendere gli estremi di un'azione possessoria, volta – come si
vedrà in appresso (qui sotto al consid. h) – alla tutela di uno stato di fatto.
E tale stato di fatto consiste, dal mese di novembre 2008 nell'occupazione – da
parte di AO 1 – dei posteggi litigiosi.
h) Si
aggiunga che l'azione di manutenzione ha natura puramente sommaria e può
investire solo questioni di fatto. Non incombe al giudice dell'azione
possessoria esaminare se un dato stato di fatto appaia conforme al diritto e
neppure se le ragioni fatte valere dalle parti siano giuridicamente fondate (I CCA,
sentenza del 7 marzo 1996 nella causa I. SA contro Comune di X, massima
pubblicata in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 14, pag. 9 seconda
colonna in fondo). Nel caso specifico l'istanza tende a proibire al convenuto
di adoperare i posteggi indicati dalle lettere I e J. La legittimità dello
stato di fatto – natura del diritto d'uso dei posteggi – o del comportamento
del convenuto andrà poi risolta – se del caso – dal giudice di merito. Sia come
sia, come detto, AO 1 appare legittimata ad agire in protezione dello stato di
fatto creatosi, potendo beneficiare – almeno all'apparenza – di un diritto
assimilabile a un diritto di uso riservato sui posti auto litigiosi.
5.
Ammessa
la legittimazione attiva dell'istante si tratta di esaminare – d'ufficio – la
tempestività dell'azione, benché il convenuto nulla eccepisca al riguardo. Ora,
AO 1 ha adito il Pretore il 24 novembre 2008 con un'azione di manutenzione.
L'interessata ha rilevato che il convenuto, per il tramite del proprio patrocinatore,
avrebbe affermato di volersi riprendere i posteggi I e J, che gli erano stati
riassegnati poco tempo prima, con l'intervento dell'amministratore. L'istante
afferma di avere ricevuto quella “minaccia” durante l'assemblea condominiale
del 5 novembre 2008 (istanza, n. 5 e 6 pagg. 3 e 4). Il fondamento dell'azione
va così ricercato nel timore di vedersi occupare in futuro i posteggi I e J,
non potendoli lasciare liberi. Ciò premesso, la tempestività dell'azione è
pertanto data.
6.
AP
1.
contesta l'esistenza di una turbativa e dell'illecita violenza. L'art. 928 CC
conferisce al possessore turbato nel suo possesso da un atto di illecita
violenza la facoltà di chiedere al giudice la cessazione della turbativa, il
divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni. Diversamente da
quanto prevede l'art. 927 CC (“azione di reintegra”), nell'ambito di un'azione
di manutenzione il convenuto non ha la possibilità di invocare diritti prevalenti.
La domanda dev'essere accolta ogni qual volta si riscontri una turbativa del
possesso dovuta a un atto di illecita violenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, n. 365; Stark,
op. cit., n. 2 ad art. 928 CC).
a) Una
turbativa del possesso è ogni limitazione all'esercizio del possesso che non
implica che la vittima sia spossessata del bene (DTF 85 II 279). O, in altre
parole, l'autore della turbativa non diventa per ciò solo possessore
dell'oggetto. Ciò che si verifica in concreto, AO 1 lamentandosi di un'eventuale
turbativa futura. Una turbativa non deve per forza essere un comportamento
attivo (v. Stark, op. cit., n. 23 ad art. 928 CC), potendo manifestarsi anche
in forma psicologica (DTF 83 II 145 consid. 3a; v. anche: Egger Rochat, Les squatters et autres occupants
sans droit d'un immeuble, tesi Losanna, Zurigo 2002, pag. 82). Nondimeno,
essa deve essere oggettivamente fondata, non basta un pericolo di pura fantasia
(Stark, op. cit., n. 28 ad art. 928 CC).
b) L'atto di illecita violenza non
deve obbligatoriamente configurare un atto di forza né provocare
necessariamente un danno: basta che sia compiuto a pregiudizio e contro la
volontà del possessore (Rep. 1996 pag. 186 consid. 2a in fine). Un semplice
disturbo non basta per giustificare misure a tutela del possesso: a tal fine è
necessario che l'atto ecceda i limiti della comune tolleranza (Stark, op. cit., n. 19 e 22 ad art. 928
CC). L'atto non è illecito se è autorizzato dalla legge o dal possessore (DTF
104.
II 166). In ogni caso, chi agisce credendo – per errore – di essere
legittimato perché si crede titolare di un diritto sull'oggetto agisce in
maniera illecita (Steinauer, op.
cit., n. 328c), il convenuto non potendo invocare, per esempio, un
diritto preferenziale derivante da un contratto (Steinauer, op. cit., n. 368). Infine, un'azione di
manutenzione può essere avviata contro un altro possessore della medesima cosa
(ZR 38/1939 n. 150 pag. 363 seg.).
c) Nella
fattispecie, AO 1 ha avviato l'azione possessoria non quando il promotore le ha
tolto i posteggi litigiosi per darli al convenuto, ma dopo l'assemblea di cui
si è detto, durante la quale, AP 1 – per voce del suo legale – avrebbe
affermato che si sarebbe ripreso quei posteggi (deposizione di __________ i del
6.
febbraio 2009: act. V, pag. 4 in alto; deposizione dell'avv. PA 1 del 6
febbraio 2009: act. V, pag. 9 sotto il centro; deposizione di __________ del 3
aprile 2009: act. VII, pag. 4 in fondo). Certo, l'affermazione è stata stemperata
dal legale medesimo, che ha dichiarato che “il convenuto contrariato per l'atto
a suo modo di vedere indebito, per il mio tramite, dopo aver fatto una causa,
avrebbe ripreso il possesso dei posti auto I e J” (deposizione dell'avv. __________
del 6 febbraio 2009: act. V, pag. 8). Se non che, anche il timore cagionato
dall'asserito avvio di una causa giudiziaria può costituire una turbativa nella
misura in cui esso crea un abuso di diritto (Egger
Rochat, eo. loc.). E in concreto il timore può dirsi ragionevole, tant'è
che da allora l'istante non lascia mai sguarniti i propri posteggi, per paura
di vederseli occupati dal convenuto (deposizione dell'avv. PA 1 citata, pag. 10 in alto; deposizione di __________ citata, pag. 5 in alto). È pertanto lecito ammettere una
turbativa illecita del possesso.
d) Giovi
infine ricordare che le azioni possessorie hanno per scopo la protezione della
pace pubblica (Steinauer, op.
cit., n. 313; Stark, op. cit., n.
6.
ad Vorbemerkungen zu Art. 926-929). Il regolamento d'uso va nella medesima
direzione, poiché l'art. 11 dispone che “[o]gni comproprietario é autorizzato a
far uso delle parti comuni e dei relativi impianti con uguali diritti degli
altri condomini e nell'interesse della comunità. Nell'usare gli impianti comuni
ogni comproprietario e avente diritto deve adoperare ogni cura attenendosi alle
disposizioni dell'assemblea ed evitare ogni uso inutile ed esagerato” (regolamento
della proprietà per piani “__________” in: cartelletta “I. Ispezione RF”).
L'istruttoria
ha dimostrato che il convenuto occupa numerosi posteggi (v. deposizione di __________
del 9 gennaio 2009: act. IV, pagg. 3 in fondo e 4; deposizione di __________ citata,
pag. 2 in fondo; deposizione di __________ del 6 febbraio 2009: act. V, pag. 5;
deposizione di __________ del 6 febbraio 2009: act. V, pag. 6), a volte
finanche 10 (deposizione di __________ citata). Ciò posto, si potrebbe finanche
ipotizzare un uso “esagerato” dell'autorimessa da parte del convenuto. Il
quale, a fronte dei cinque posteggi assegnatigli con il rogito di
compravendita, ne adopera il doppio.
7.
Per
i motivi suindicati l'appello dev'essere respinto. Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 CPC ticinese). Non si giustifica di attribuire
ripetibili all'istante, che non ha formulato osservazioni all'appello.
8.
Circa
i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), che il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF raggiunga la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile può dirsi
ammissibile (sopra, consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 1000.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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