11.2009.14
Modifica di sentenza di divorzio: soppressione della rendita in presenza di concubinato qualificato
19 luglio 2010Italiano18 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2009.14
Data decisione, Autorità:
19.07.2010, ICCA
Titolo:
Modifica di sentenza di divorzio: soppressione della rendita in presenza di concubinato qualificato
RENDTIA
art. 153 CC
Incarto n.
11.2009.14
Lugano
19 luglio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa
OA.2003.733 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa
con petizione del 31 ottobre 2003 da
AO 1
(patrocinato dall
PA 1)
contro
AP 1
(patrocinata dall' PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 19 gennaio 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 19 dicembre
2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 3 marzo 1995 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 3 ottobre
1970 da AO 1 (1947) e AP 1 (1949), obbligando il marito a versare alla moglie
una rendita d'indigenza indicizzata di fr. 800.– mensili fino al 27
novembre 1996, aumentata in seguito a fr. 1000.– mensili vita natural durante.
B. Il
31 ottobre 2003 AO 1 ha convenuto l'ex moglie davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere – previo conferimento dell'assistenza
giudiziaria – la soppressione immediata della rendita d'indigenza o, in subordine,
la riduzione della stessa a un importo imprecisato. A
sostegno della pretesa egli ha fatto valere che AP 1 viveva
in concubinato con un terzo. Nella sua risposta dell'11 marzo 2004 AP 1, sollecitando
anch'essa l'assistenza giudiziaria, ha proposto di respingere la petizione e in
via riconvenzionale ha chiesto il versamento di fr. 2386.80 per la mancata
indicizzazione della rendita d'indigenza dal 1999 al 2003. Con replica del 30 aprile
2004 l'attore ha ribadito le sue domande, opponendosi alla riconvenzione. La
convenuta ha duplicato il 4 giugno 2004, confermando il suo punto di vista,
salvo ridurre la
riconvenzione a fr. 1601.25. Il 2 luglio 2004 l'attore ha nuovamente concluso per il rigetto della riconvenzione.
C. L'udienza
preliminare ha avuto luogo l'8 ottobre 2004 e l'istruttoria è terminata il 4 settembre
2006. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, rimettendosi a conclusioni
scritte. Nel suo memoriale del 10 ottobre 2006 AO 1 ha confermato le proprie domande, cifrando in fr. 500.– mensili la riduzione della pensione
alimentare postulata in subordine. Nel suo allegato di quello stesso giorno AP 1 ha proposto una volta ancora di respingere l'azione, chiedendo di accertare che dal 2004 la rendita
d'indigenza ammontava a fr. 1060.45 mensili, e ha nuovamente rivendicato il
versamento di fr. 1601.25.
D. Con sentenza del 28 novembre 2007, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha soppresso la rendita di indigenza dall'ottobre del 2003 e ha respinto
la riconvenzione. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state
poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere all'attore fr. 1000.–
per ripetibili. AP 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria,
mentre analogo beneficio è stato negato a AO 1. Adita
con appello da AP 1, questa Camera ha annullato il 4 gennaio 2008 tale sentenza
per difetto di giurisdizione e ha rinviato gli atti al Pretore perché
giudicasse la lite egli medesimo (inc. 11.2008.4). Il Pretore ha indetto un nuovo
dibattimento finale per il 10 novembre 2008, in occasione del quale le parti si sono riconfermate nelle loro domande. Statuendo il 19 dicembre 2008, egli ha emesso una sentenza identica a quella del Segretario assessore.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del
19 gennaio 2009 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato respingendo
la petizione (o, in subordine, facendo decorrere la soppressione della rendita dal
20 dicembre 2008) e accogliendo la sua riconvenzione, obbligando l'attore a versarle
fr. 3475.20. L'appellante insta altresì per il beneficio dell'assistenza
giudiziaria in seconda sede. Così richiesto, il 25 giugno 2010 AO 1 ha presentato osservazioni limitatamente all'indicizzazione del contributo alimentare in favore dell'ex
moglie.
Considerandi
in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio emanata
prima del 31 dicembre 1999 è retta dalle vecchie norme, fatte salve le disposizioni relative ai figli e
alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC).
Alla
disciplina di un contributo alimentare fondato sull'art. art. 151 cpv. 1 o 152
vCC in favore dell'ex coniuge continua ad applicarsi
così l'art. 153
cpv. 2 vCC (Leuenberger in:
Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC; Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna
1999, pag. 251 n. 6.06). La procedura è regolata, per
converso, dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a
tit. fin. CC; Leuenberger, op.
cit., n. 9 ad art. 7a-7b tit. fin. CC). Il termine per appellare è
di venti giorni (art. 419 cpv. 3 e 423b cpv. 1 seconda frase CPC).
Tempestivo, sotto questo profilo, l'appello in esame è dunque ricevibile.
2.
Una
rendita d'indigenza fissata sulla base dell'art. 152 vCC cessa di essere dovuta
se il coniuge vive in un'unione stabile che gli procuri vantaggi analoghi al
matrimonio (DTF 124 III 52 consid. 2a/aa; cfr. anche sentenza del Tribunale
federale 5A_321/2008 del 7 luglio 2008, consid. 3.1). La nozione di “concubinato
qualificato” e l'importanza dei fattori che lo compongono (“comunione di tetto,
di tavola e di letto”) sono già stati evocati dal Pretore. Al riguardo basti
rammentare che determinante è sapere se in concreto vi sia ragione di presumere
che AP 1 tragga dalla relazione con __________ vantaggi economici analoghi a
quelli conseguibili da un matrimonio. E la risposta dipende dalla questione di
sapere, a sua volta, se essa dia a divedere di vivere con lui in modo tale da
destare l'apparenza di una comunione di vita analoga a un matrimonio.
3.
Il
Pretore ha ritenuto che il rapporto tra la convenuta e __________ denota
esteriormente le componenti tipiche di un matrimonio, ovvero stabilità,
coabitazione, un certo riparto delle spese, programmi comuni e sentimento di
mutua fedeltà. Ancorché i due abbiano abitazioni distinte, la prima a __________
e il secondo in __________, ciò non basta – secondo il Pretore – per
escludere
una comunione logistica. Egli ha accertato infatti che la convivenza settimanale
è regolare, in media due o tre giorni settimanali a __________ e durante il
fine settimana in __________, onde una coabitazione, tanto più che nel febbraio
del 2005 __________ si era trasferito anch'egli a __________. Il Pretore ha poi
appurato che da tale relazione la convenuta trae apprezzabile profitto, giacché
__________ la porta con sé in vacanza, le concede gratuitamente l'uso dell'automobile,
le offre i pasti quando cena con i figli e non riscuote alcuna pigione per l'appartamento
occupato nella casa di cui egli è comproprietario. Il fatto che AP 1 curi il
giardino della proprietà di lui non è sufficiente, a mente del Pretore, per intravedere una controprestazione per tutto quanto essa riceve.
Stando
al Pretore, poi, la relazione dei due appare stabile ed è nota a parenti e amici,
con i quali costoro trascorrono il tempo libero. Anche tra le rispettive
famiglie intercorrono rapporti stretti, al punto che i nipoti della convenuta
chiamano __________ “nonno”. Verso l'esterno inoltre l'uno e l'altra fanno
coppia fissa, tant'è che i loro nomi sono apparsi appaiati sull'annuncio mortuario
del padre della convenuta e di una cugina di lei. In sintesi, per il primo giudice,
AP 1 e __________ si presentano come una coppia che si sorregge nei momenti
difficili, sicché la loro relazione denota esteriormente le componenti di un
matrimonio. Accertato altresì che
entrambi si conoscono da una vita, il Pretore ha raggiunto il convincimento che
tale relazione si è viepiù intensificata negli anni e che al momento in cui
l'attore ha promosso causa il concubinato durava da oltre cinque anni. Ciò
giustificava la soppressione della rendita dal mese di ottobre 2003, la convenuta
non potendosi più presumere avere usato il contributo versato dall'attore per il proprio sostentamento.
4.
L'appellante
contesta l'esistenza di un concubinato qualificato. Sostiene che tra lei e __________
vi è unicamente un solido rapporto di amicizia, con semplice condivisione di
pranzi, cene e vacanze, oltre a momenti trascorsi con i rispettivi familiari e
vicendevole aiuto in determinati momenti della vita. Essa sottolinea che __________
ha un'abitazione propria anche a __________, che la loro amicizia si ripercuote
in collaborazione reciproca, nel trascorrere tempo assieme e nel soccorrersi in
frangenti difficili, il che coinvolge i parenti di lui, con i quali essa ha da
sempre un ottimo rapporto. Tale relazione non costituisce però un'unione stabile
che le procura vantaggi simili a un matrimonio. L'appellante afferma inoltre di
versare una pigione di fr. 1000.–
mensili in contanti o con bonifici postali, entrata che i proprietari dello
stabile hanno regolarmente dichiarato al fisco, poco importando il fatto che essa
non abbia indicato l'ammontare del canone sulla propria dichiarazione d'imposta.
Quanto alla decorrenza del contributo alimentare, essa rileva di avere usato
tutta la rendita per il pagamento della pigione e quindi la soppressione le
andrebbe imposta, tutt'al più, dal 20 dicembre 2008.
5.
Per
quanto riguarda la comunione logistica, nella fattispecie risulta che la
convenuta abita a __________ in via __________, in un appartamento al pianterreno
di uno stabile di cui __________ è proprietario insieme con le sorelle __________,
__________ e __________. È possibile che al momento in cui l'attore ha promosso
causa __________ risiedesse in __________. Dal febbraio del 2005 tuttavia egli
vive a __________, in __________, in un immobile (di cui è proprietario con le
tre sorelle) che fronteggia lo stabile in cui abita AP 1. Ciò posto, è vero che
una comunione di vita assimilabile a un matrimonio presuppone – di regola – un
alloggio comune (SJZ 93/1997 pag. 400 n. 35). L'appellante non revoca in dubbio
però che due concubini possano anche vivere insieme, alternativamente, in due
abitazioni diverse (I CCA, sentenza inc. 11.1999.125
del 6 novembre 2000, consid. 12a; inc. 11.2001.131 del 28 giugno 2002,
consid. 7; inc. 11.2005.98 del 3 ottobre 2006, consid. 4b/ff). È quanto ha accertato
il Pretore in concreto, vagliando le risultanze istruttorie e desumendone che “da anni la convivenza settimanale è stata regolare, in media due/tre
giorni la settimana a __________ e durante il fine settimana in __________”. Su questo punto del resto l'interessata nulla eccepisce.
Per
quel che riguarda la locazione, __________ ha dichiarato che AP 1 versa una
pigione di fr. 1000.– mensili (deposizione del 24 gennaio 2006: verbali, pag.
2) e ha prodotto, in esito a una domanda di edizione, copia del modulo per la determinazione del reddito immobiliare della
particella n. 407 allegato alla dichiarazione fiscale 2003B, dal quale
risulta appunto un reddito di fr. 12 000.– annui versato da AP 1. Che tale
dichiarazione sia di compiacenza non può dirsi, nulla inducendo a supporre che i
comproprietari si facciano tassare dall'autorità fiscale per un reddito
inesistente. La convenuta però ha dichiarato di versare la pigione brevi
manu o tramite versamenti postali (interrogatorio
formale del 24 gennaio 2006, risposta n. 3). __________ ha ammesso da parte sua
di non avere mai rilasciato ricevute (lettera del 2 novembre 2004, nel
fascicolo “edizioni di
documenti”), né la convenuta ha
esibito alcuna sola quietanza postale. Anzi, essa non ha dato seguito nemmeno alla
domanda di edizione presentata dall'attore l'8 ottobre 2004 (accolta dal
Pretore con l'ordinanza sulle prove del 24 marzo 2005), intesa appunto ad
acquisire agli atti i giustificativi di pagamento della pigione. Senza
dimenticare che la convenuta nulla ha indicato nella sua dichiarazione
d'imposta 2003 circa l'ammontare della pigione versata (doc. 3). In tali condizioni,
proprio perché le circostanze sul pagamento della pigione appaiono
contraddittorie, il solo modulo fiscale per la
determinazione del reddito immobiliare non basta per dimostrare
l'avvenuto pagamento di un canone. Ne discende che anche al proposito l'appello
è destinato all'insuccesso.
Per il
resto l'appellante si limita a rilevare, genericamente, di non avere un solido
rapporto di amicizia con __________, di intrattenere con lui mera
collaborazione intesa a trascorre momenti insieme e nell'aiutarsi in circostanze
difficili, ciò che non dimostra un'unione stabile né tanto meno le procura
vantaggi analoghi a un matrimonio. Se non che, così argomentando, l'interessata
sfugge il confronto con quanto ha accertato il Pretore, ovvero che da anni lei
sta con __________ l'intera settimana, che __________ la porta in vacanza, le
presta l'automobile, le offre i pasti quando lei cena con i figli, che la loro
relazione è nota ad amici e parenti, con i quali entrambi trascorrono il tempo
libero, che le rispettive famiglie mantengono rapporti stretti, tant'è che entrambi
cenano regolarmente con i figli di lui, che i nipotini della convenuta chiamano
__________ “nonno”, che la convenuta ha buoni rapporti con le sorelle di quest'ultimo
e riceve da loro regali, e che verso terzi i due si presentano come coppia
fissa, tant'è che i loro nomi risultavano appaiati nell'annuncio funebre di una
cugina della convenuta, così come nell'annuncio mortuario del di lei padre. Né
la stabilità del rapporto con __________ è seriamente messa in discussione. In circostanze
siffatte la conclusione del Pretore, secondo cui la relazione tra la convenuta
e __________ denota le componenti tipiche di un matrimonio, ovvero stabilità,
coabitazione, un certo riparto delle spese, programmi comuni e sentimento di mutua
fedeltà resiste alla critica.
6.
L'appellante
chiede – in subordine – di far decorrere
la soppressione del contributo alimentare dal 19 dicembre 2008, data di emanazione della
sentenza pretorile, e non dal momento in cui è stata introdotta l'azione
avversaria. Fa valere che quanto essa ha ricevuto dall'ex marito le è servito
per pagare il canone di locazione,
sicché una restituzione delle rendite versate sin dall'avvio della causa
sarebbe inimmaginabile.
a) Come ha ricordato il Pretore, ove si
tratti di giudicare un'azione di modifica e la
giustificazione alla base della modifica richiesta risulti esistere già al momento
in cui è stata promossa causa, la sentenza deve avere effetto per principio da
quel momento. Una deroga si legittima solo per ragioni di equità, qualora la restituzione
degli importi riscossi in pendenza di causa non sia ragionevole perché nel
frattempo il coniuge beneficiario abbia usato il denaro per il proprio sostentamento
(Rep. 1985 pag. 86; v. anche
Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 189 in fine ad art. 157 vCC).
b) Che nella fattispecie la convenuta potesse fare oggettivo
assegnamento in buona fede, pendente azione di modifica, sul fatto ch'essa non
avrebbe dovuto restituire la rendita d'indigenza percepita nel frattempo non può
dirsi. Dall'obbligo di rimborso si potrebbe – eccezionalmente – prescindere se
durante il processo la convenuta avesse usato la pensione mensile per il
proprio sostentamento. È quanto essa pretende, ma senza rendere verosimile l'assunto.
Ed esonerare costei dal restituire contributi riscossi indebitamente sulla sola
scorta di affermazioni significherebbe, né più né meno, vanificare il principio
della retrocessione. Non si disconosce che il rimborso possa apparire gravoso, ma
in mancanza di specifiche ragioni d'equità non sarebbe corretto fare altrimenti
(I CCA, sentenza inc. 11.1995.44 del 21 febbraio 1995,
consid. 10). Anche sulla richiesta subordinata l'appello manca perciò di
consistenza.
7.
Da
ultimo l'appellante si duole che dopo il 2002 il Pretore non abbia ancorato la rendita
d'indigenza all'indice nazionale dei prezzi al consumo, contestando che la prestazione
AVS percepita dall'attore non benefici di adeguamenti. Ora, fino al 31 dicembre
2001.
non sussistono problemi di indicizzazione (conclusioni della convenuta,
pag. 7) e dal 31 ottobre 2003 il contributo alimentare va soppresso. Rimane in
causa, di conseguenza, solo l'adeguamento al rincaro per il 2002 e i primi
dieci mesi del 2003.
Nella
sentenza di divorzio del 3 marzo 1995 il Pretore aveva condannato AO 1 a versare alla moglie dal 28 novembre 1996 una
pensione alimentare di fr. 1000.– mensili “soggetta all'indicizzazione
per il caro vita sulla base delle tabelle INPC la prima volta nel gennaio 1996,
indice base il marzo 1995” (doc. B, pag. 6 in fine). L'opinione del Pretore, secondo cui l'adeguamento del
contributo alimentare all'indice nazionale dei prezzi al consumo sarebbe
giustificato solo ove il reddito del debitore beneficiasse a sua volta di tale
adeguamento appare dunque discutibile, la sentenza di divorzio non contemplando
alcuna riserva in tal senso. Sia come sia, anche le rendite AVS/AI sono adeguate
– di regola – ogni due anni all'evoluzione dei prezzi e dei salari (art. 33ter cpv. 1 LAVS), sicché mal si comprende perché il
contributo litigioso non dovrebbe essere ancorato al rincaro. Tanto meno se si
pensa che fino al 2001 l'attore ha indicizzato lo stanziamento della pensione e
che nel memoriale conclusivo egli dichiarava di non opporsi al versamento di
fr. 1601.25 “nella misura in
cui ne fosse [stata] accertata la correttezza da parte del Pretore” (pag. 10). Considerato in definitiva che l'indicizzazione doveva intervenire la prima volta nel
gennaio 1996, indice base del marzo 1995, e che
dal 1° gennaio 2002 essa è
stata omessa, l'adeguamento per
quell'anno ammonta a fr. 49.75
mensili, ovvero fr. 597.– annui,
mentre dal 1° gennaio al 31 ottobre 2003 esso risulta di fr. 58.50 mensili,
ovvero fr. 585.–, onde
complessivi fr. 1182.–. La riconvenzione, e con essa l'appellazione adesiva, va accolta entro questi limiti.
8.
Gli
oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante
ottiene un leggero adeguamento della pensione alimentare fino al 31 ottobre
2003, ma soccombe sulla soppressione della medesima dopo di allora. Nel complesso
quindi il suo grado di vittoria risulta esiguo, il che giustifica di riscuotere
una tassa di giustizia ridotta e di rinunciare al prelievo della trascurabile
quota di oneri che andrebbe a carico dell'attore. Non è il caso invece di assegnare
ripetibili, sull'indicizzazione della rendita d'indigenza l'attore essendosi
rimesso al giudizio della Camera. Non è il caso infine di modificare il
Dispositivo
dispositivo sugli oneri di prima sede, l'attuale riforma non incidendo in maniera
apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.
Quanto
alla richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1, essa può trovare
accoglimento limitatamente all'appello sulla riconvenzione. Ancorché l'indigenza
dell'interessata sembri verosimile, in effetti, l'appello sulla soppressione
della pensione alimentare appariva destituito sin dall'inizio di ogni parvenza
di buon diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Delle presumibili difficoltà
economiche in cui versa l'appellante si tiene conto, ad ogni modo, riducendo
per quanto possibile l'ammontare della tassa di giustizia.
9. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna
sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), nella fattispecie il valore
litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera
ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale
ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto e il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così
riformato:
L'azione riconvenzionale è parzialmente
accolta, nel senso che AO 1 è condannato a versare a AP 1 la somma di
fr. 1182.– a titolo di adeguamento della pensione alimentare all'indice
nazionale dei prezzi al consumo dal 1° gennaio 2002 al 31 ottobre 2003.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
III. AP 1 è
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il patrocinio dell'avv. PA
2 limitatamente all'appello sulla riconvenzione.
IV. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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