11.2009.140
Stralcio della causa per desistenza;
14 marzo 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2009.140
Data decisione, Autorità:
14.03.2011, ICCA
Titolo:
Stralcio della causa per desistenza;
DESISTENZA
art. 352 cpv. 1 CPC-TI
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2009.140
Lugano
14 marzo 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
DI.2008.46 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con
istanza del 10 gennaio 2008 da
AP 1
(patrocinataPA 3)
contro
AO 1
(ora patrocinato PA 3);
premesso
che AP 1 (1967) e AO 1 (1970) si sono sposati ad __________ il 5 luglio 1997 e
che dal matrimonio sono nate G__________, il 28 febbraio 2000, e D__________,
il 7 ottobre 2002;
rilevato
che con sentenza del 13 agosto 2009 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha pronunciato la separazione
dei beni, ha affidato le figlie alla madre e ha disciplinato il diritto di
visita paterno in conformità a un accordo raggiunto dalle parti il 14 ottobre
2008 presso il __________ di __________;
rammentato
che con la sentenza medesima il Pretore ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 6970.– mensili alla moglie, uno di fr. 2245.– mensili per
G__________ e uno di fr. 2060.– mensili per D__________ (assegni familiari
compresi), ha ingiunto al convenuto di esibire a AO 1 i documenti
giustificativi riguardanti il bonus ricevuto ogni anno dal datore di lavoro e ha
posto la tassa di giustizia di fr. 2000.– a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, con obbligo per AP 1 di rifondere all'istante un'indennità di
fr. 1000.– per ripetibili ridotte;
preso
atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del
27 agosto 2009 volto a ottenere la riduzione del contributo alimentare per la moglie
a fr. 3725.– mensili, del contributo per G__________ a fr. 1955.– mensili e di
quello per D__________ a fr. 1545.– mensili (assegni familiari compresi),
l'addebito della tassa di giustizia nella misura di quattro quinti a AO 1 e la
condanna di quest'ultima a versargli un'indennità di fr. 2500.– per ripetibili
ridotte;
ricordato
che con decreto del 4 settembre 2009 il presidente di questa Camera ha respinto
la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello;
considerato
Considerandi
che nelle sue osservazioni del 2 ottobre 2009 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;
accertato
che con sentenza del 3 febbraio 2011 (passata in giudicato) il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra le parti,
omologando una convenzione sui relativi effetti nella quale il marito si
impegna a far stralciare dai ruoli la procedura pendente in appello con spese a
suo carico, compensate le ripetibili;
constatato
che il 28 febbraio 2011 AP 1 ha coerentemente postulato davanti a questa Camera
lo stralcio dell'appello dai ruoli;
stabilito
che non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti hanno pattuito, fermo restando
che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il processo di appello
terminando senza sentenza (cfr. l'art. 21 LTG);
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC ticinese
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello
è stralciato dai ruoli per desistenza.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
3.
Intimazione:
;.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100.
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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