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Decisione

11.2009.140

Stralcio della causa per desistenza;

14 marzo 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa

DI.2008.46 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con

istanza del 10 gennaio 2008 da

AP 1

(patrocinataPA 3)

contro

AO 1

(ora patrocinato PA 3);

premesso

che AP 1 (1967) e AO 1 (1970) si sono sposati ad __________ il 5 luglio 1997 e

che dal matrimonio sono nate G__________, il 28 febbraio 2000, e D__________,

il 7 ottobre 2002;

rilevato

che con sentenza del 13 agosto 2009 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione

6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha pronunciato la separazione

dei beni, ha affidato le figlie alla madre e ha disciplinato il diritto di

visita paterno in conformità a un accordo raggiunto dalle parti il 14 ottobre

2008 presso il __________ di __________;

rammentato

che con la sentenza medesima il Pretore ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 6970.– mensili alla moglie, uno di fr. 2245.– mensili per

G__________ e uno di fr. 2060.– mensili per D__________ (assegni familiari

compresi), ha ingiunto al convenuto di esibire a AO 1 i documenti

giustificativi riguardanti il bonus ricevuto ogni anno dal datore di lavoro e ha

posto la tassa di giustizia di fr. 2000.– a carico delle parti in ragione

di metà ciascuno, con obbligo per AP 1 di rifondere all'istante un'indennità di

fr. 1000.– per ripetibili ridotte;

preso

atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del

27 agosto 2009 volto a ottenere la riduzione del contributo alimentare per la moglie

a fr. 3725.– mensili, del contributo per G__________ a fr. 1955.– mensili e di

quello per D__________ a fr. 1545.– mensili (assegni familiari compresi),

l'addebito della tassa di giustizia nella misura di quattro quinti a AO 1 e la

condanna di quest'ultima a versargli un'indennità di fr. 2500.– per ripetibili

ridotte;

ricordato

che con decreto del 4 settembre 2009 il presidente di questa Camera ha respinto

la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello;

considerato

Considerandi

che nelle sue osservazioni del 2 ottobre 2009 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

accertato

che con sentenza del 3 febbraio 2011 (passata in giudicato) il Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra le parti,

omologando una convenzione sui relativi effetti nella quale il marito si

impegna a far stralciare dai ruoli la procedura pendente in appello con spese a

suo carico, compensate le ripetibili;

constatato

che il 28 febbraio 2011 AP 1 ha coerentemente postulato davanti a questa Camera

lo stralcio dell'appello dai ruoli;

stabilito

che non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti hanno pattuito, fermo restando

che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il processo di appello

terminando senza sentenza (cfr. l'art. 21 LTG);

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC ticinese

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. L'appello

è stralciato dai ruoli per desistenza.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

3.

Intimazione:

;.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100.

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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