11.2009.142
Diffida ai debitori
16 novembre 2009Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2009.142
Data decisione, Autorità:
16.11.2009, ICCA
Titolo:
Diffida ai debitori
DIFFIDA AI DEBITORI
art. 291 CC
Incarti n.
11.2009.142
11.2009.143
Lugano
16 novembre
2009/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2007.147 (diffida
ai debitori) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del
25 maggio 2007 da
, , e
AP 1
(patrocinate da PA 2 )
contro
AO 1
(patrocinato da PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 28 agosto 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 17
agosto 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolta la domanda
di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se
dev'essere accolto il ricorso
(“appello”) del 31 agosto 2009 presentato da AP 2 in materia di assistenza giudiziaria;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 18 marzo 1997 il Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1961) e nata (1960),
omologando una convenzione sulle conseguenze accessorie in virtù della quale le
figlie AP 2 (21 ottobre 1988), M__________ (3 ottobre 1990) e G__________
(25 agosto 1992) sarebbero state affidate alla madre, mentre il padre avrebbe
versato un contributo alimentare indicizzato di fr. 500.– mensili per
ciascuna di loro fino all'8° compleanno, di fr. 600.– mensili fino al 14°
compleanno e di fr. 650.– mensili fino alla maggiore età (assegni
familiari compresi) “ed anche oltre nel caso in cui le figlie non avessero
ancora a quel tempo terminato la formazione professionale o studentesca”AP 2 B. Adito
da , il Pretore ha ordinato il 5 dicembre 2002 allo Stato del Cantone Ticino di
trattenere dal 1° gennaio 2003 dallo stipendio di AO 1 la somma di fr. 1390.70
mensili e di riversarla all'ex moglie. Il 24 marzo 2004 lo stesso Pretore ha poi
ordinato allo Stato di trattenere altri fr. 109.20 mensili, equivalenti agli
assegni per i figli percepiti dal dipendente, e di versarli su un conto di . AP
1, che frequenta il liceo a , è diventata maggiorenne il 21 ottobre 2006. Nel
gennaio del 2007 AO 1 ha cessato l'erogazione del contributo alimentare per
lei.
C. Il 25
maggio 2007 e AP 2 si sono rivolte al Pretore del Distretto di Bellinzona per
ottenere che, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, fosse ordinato
allo Stato del Cantone Ticino di trattenere dallo stipendio di AO 1 fr. 650.–
mensili per la figlia e di versarli direttamente su un loro conto “fino a nuovo
avviso da parte della Pretura”. Inoltre esse hanno postulato la condanna dello
Stato del Cantone Ticino al versamento di fr. 3250.– per contributi arretrati dal gennaio al maggio
del 2007. All'udienza del 12 luglio 2007, indetta per la discussione, di AO 1
ha proposto di respingere l'istanza o, in subordine, di sopprimere il contributo
per AP 2 dopo la maggiore età. Le prove offerte dalle parti sono state respinte
dal Segretario assessore. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale,
così come a memoriali conclusivi.
D. Con sentenza del 30 agosto 2007, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 150.–
e le spese di fr. 50.– a carico delle istanti in solido, tenute a
rifondere al convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– per
ripetibili. Lo stesso giorno il Segretario assessore ha respinto la richiesta
di assistenza giudiziaria formulata delle istanti. Adita da e AP 2, il 2
aprile 2009 questa Camera ha annullato tali decisioni
per difetto di giurisdizione e ha rinviato gli atti al Pretore perché
giudicasse la lite personalmente (inc. 11.2007.146). Statuendo il 17 agosto 2009 sull'avviso ai
debitori, il Pretore ha emesso una sentenza identica a
quella del Segretario assessore. Il 27 agosto
successivo egli ha nuovamente rifiutato alle istanti il beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro la sentenza del 17 agosto 2009 AP 1 è insorta con un appello
del 28 agosto 2009 nel quale chiede – previo conferimento
dell'assistenza giudiziaria – di ordinare allo Stato del Cantone Ticino di
trattenere dallo stipendio di AO 1 l'importo di fr. 650.– mensili, riversandolo
su un suo conto, e di condannare lo Stato al versamento di fr. 20 800.– per
contributi arretrati dal gennaio 2007 all'agosto del 2009. Nelle sue osservazioni
dell'11 settembre 2009 AO 1
conclude per il rigetto dell'appello.
F. Nel
frattempo, il 31 agosto 2009, AP 1 è insorta anche
contro il diniego dell'assistenza giudiziaria per
ottenere il conferimento di tale beneficio. Per sua natura il ricorso non ha
formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: I. Sulla
diffida ai debitori
1.
L'art. 291 CC stabilisce che se i genitori trascurano i propri
doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i
pagamenti – del tutto o in parte – nelle mani del rappresentante legale del figlio.
La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv.
1.
n. 1b e art. 5 LAC), in esito alla quale il giudice statuisce con sentenza
impugnabile entro 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, l'appello in esame
è pertanto ricevibile.
2.
Nella
fattispecie l'istanza di trattenuta è stata introdotta da insieme con la
figlia AP 1. La madre però non era più legittimata a procedere dopo la maggiore
età della figlia (Hegnauer in:
Berner Kommentar, edizione 1997, n. 10 ad art. 291 CC) né, decaduta l'autorità
parentale su quest'ultima, poteva agire in veste di sostituta processuale (DTF 129 III 419 consid. 2.2.1; RtiD II-2005 pag.
709.
consid. 1). Dato che la legittimazione attiva di AP 1 è pacifica, comunque
sia, sulla questione non giova attardarsi.
3.
L'appellante
unisce al suo memoriale nuovi documenti sulla propria formazione scolastica,
una lettera del 10 settembre 2007 all'Ufficio stipendi e assicurazioni dello Stato del Cantone Ticino e altri atti inerenti a redditi e spese correnti della madre. Rimprovera inoltre al Pretore di avere rifiutato talune prove da
lei offerte all'udienza del 12 luglio 2007, chiedendone l'assunzione da parte di questa Camera (art.
322.
lett. b CPC). Ci si può domandare se la nuova documentazione sia
ammissibile in appello nonostante il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1
lett. b CPC e la portata limitata del principio inquisitorio in azioni di
mantenimento promosse da figli maggiorenni (Breitschmid
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 24 ad art. 277). In ogni
modo, come si vedrà oltre (consid. 6), nuove prove non porterebbero elementi di rilievo ai fini del giudizio. Per i
medesimi motivi non si giustifica di assumere nemmeno le prove respinte dal
Pretore.
4.
Il
Pretore ha accertato che dal gennaio del 2007 AO 1 non versa più contributi alimentari
alla figlia maggiorenne e che, su richiesta di lui, il datore di lavoro ha cessato
di praticare trattenute di stipendio. Ciò premesso, egli ha ricordato che per
postulare contributi di mantenimento dopo la maggiore età un figlio maggiorenne
“deve provare di aver ottenuto successo”. Il che non può dirsi nella
fattispecie, AP 1 avendo ripetuto tanto la prima quanto la seconda liceo e non
avendo abbozzato alcun piano di studi prima della maggiore età. Senza
dimenticare, ha soggiunto il Pretore, che da oltre un anno le relazioni
personali tra padre e figli sono inesistenti. Onde, in definitiva, la reiezione
dell'istanza.
5.
L'appellante
sostiene che il rifiuto di un contributo alimentare ha conseguenze gravose per
lei sotto il profilo economico, ma anche psicologico, sentendosi essa responsabile
dalla situazione venutasi a creare dopo il divorzio tra i genitori. L'istante
ricorda che il liceo apre la strada a una formazione superiore, senza che sia possibile
definire a priori un preciso piano di studi. Il padre, inoltre, sarebbe stato
al corrente della sua situazione scolastica. L'appellante si duole che non si
siano tenuti in considerazione i motivi degli insuccessi scolastici, dovuti al
fatto di avere dovuto passare dal liceo di a quello di e alle conseguenze del
divorzio. Essa sottolinea di avere conseguito nel frattempo la maturità liceale
e di avere superato le prove attitudinali per l'ammissione al corso di laurea
per cure infermieristiche, ergoterapia e fisioterapia della SUPSI, che inizierà
nel settembre 2010. L'appellante addebita infine l'interruzione delle relazioni
con il padre al comportamento di lui. A suo parere, quindi, sono date le
premesse perché il contributo alimentare le sia stanziato fino al termine della
formazione professionale.
6.
Dagli
atti risulta che nella convenzione sugli effetti del divorzio omologata il 18
marzo 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna AO 1 si era
impegnato a versare un contributo alimentare per AP 1, M__________ e G__________
fino alla maggiore età “ed anche oltre nel caso in cui le figlie non avessero
ancora a quel tempo terminato la formazione professionale o studentesca” (doc.
A). Con decisioni del 5 dicembre 2002 e del 24 marzo 2004 il Pretore ha poi ordinato
allo Stato del Cantone Ticino di trattenere dal 1° gennaio 2003 dallo stipendio
di AO 1 complessivi fr. 1499.90 mensili quale contributo alimentare per le tre
figlie (doc. C e D2). AP 1 è divenuta maggiorenne il 21 ottobre 2006. Fino al
gennaio del 2007 lo Stato ha continuato a praticare la trattenuta, dopo di che
ha cessato su richiesta del dipendente, ciò che AO 1 ammette (verbale del 12
luglio 2007, pag. 3 a metà).
a) Una
“diffida ai debitori” emanata giusta l'art. 291 CC può essere di durata limitata
o illimitata (sentenza del Tribunale federale 5P.205/2003 dell'11 settembre 2003, consid. 3.2.2 con
rinvii). Se il giudice non indica una scadenza, per principio essa è valida
finché non sia stata revocata o decada da sé, per estinzione dell'obbligo di mantenimento (Hegnauer, op. cit., n. 14 ad art. 291
CC). In concreto i decreti del 5 dicembre 2002 e del 24 marzo 2004 emessi dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna non prevedevano che,
trattandosi di contributi alimentari per minorenni, la trattenuta di stipendio
sarebbe durata oltre la maggiore età delle figlie. Per quanto riguarda AP 1 la
“diffida ai debitori” è venuta meno così, ex lege, il 21 ottobre 2006
(art. 277 cpv. 1 CC).
b) L'appellante
fonda la sua istanza sulla clausola n. 3 della convenzione sugli effetti del
divorzio sottoscritta il 25 febbraio 1997 dai genitori e omologata il 18 marzo
1997.
dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna. Ora, che già sotto
l'egida del vecchio diritto del divorzio i coniugi potessero prevedere convenzionalmente
contributi alimentari per i figli anche oltre la maggiore età dei medesimi è indubbio
(DTF 112 Ia 102 consid. 4 con riferimenti; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar,
Zusatzband 1991, n. 245 ad art. 156 CC). Per formare oggetto di
esecuzione (una trattenuta di stipendio è una misura di esecuzione sui
generis: DTF 134 III 668 consid. 1), nondimeno, la durata dell'obbligo
prevista nella clausola doveva – e deve tuttora – essere sufficientemente definita
(Hegnauer, op. cit., n. 43 ad art. 279/280 CC con richiami).
Formulazioni del tipo “finché il figlio si trova in formazione” o “fino al
termine della formazione” sono troppo generiche per costituire un titolo
esecutivo (Hegnauer, op. cit., n. 44 ad art. 279/280 CC; Meier/Stettler, Droit
de la filiation, vol. II, 4ª edizione, pag. 637 n. 1108).
c) Nel
caso in esame la convenzione firmata da AO 1 e non contiene
date, termini né condizioni sull'eventuale formazione delle figlie. Dispone
soltanto che il padre avrebbe continuato a versare il
contributo di mantenimento anche “nel caso in cui le
figlie non avessero ancora a quel tempo terminato la formazione professionale o
studentesca”. Se non che, tale locuzione
è troppo vaga e generica per costituire da sé sola un
titolo esecutivo suscettibile di giustificare una trattenuta di stipendio. È
una dichiarazione d'intenti che
il giudice tiene in debito conto nel quadro di una
possibile azione di mantenimento dopo la
maggiore età (art. 277 cpv. 2 CC), ma che non può essere interpretata come
una sorta di cambiale in bianco a fini esecutivi. Tant'è che la dottrina
raccomanda ai giudici di non omologare, in convenzioni sugli effetti del divorzio,
clausole declamatorie sulla formazione dei figli ove questi siano ancora piccoli,
non essendo possibile in simili frangenti pronosticare ipotesi attendibili sul corso scolastico o
professionale dopo la maggiore età (Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art. 133 CC; ZR 80/1981 pag. 249 n. 103).
d) Se
ne conclude che nella fattispecie il titolo invocato dall'appellante non è sufficiente
per ottenere una diffida ai debitori dopo la maggiore età. Nulla impedisce
all'appellante, con ogni evidenza, di promuovere un'azione di mantenimento
(art. 277 cpv. 2 CC), dimostrando di adempiere concretamente i presupposti cui
si riferiva la dichiarazione d'intenti sottoscritta dal genitore nella
convenzione sugli effetti del divorzio. L'esistenza di tali requisiti non può
in ogni modo essere vagliata nel quadro dell'attuale procedura sommaria. Senza fondamento,
l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
7.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.
148.
cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che l'appellante non ha capacità di reddito e
non dispone di capitali apprezzabili, appare equo rinunciare a ogni prelievo. Il
convenuto ha diritto nondimeno a una congrua indennità per ripetibili, avendo
formulato osservazioni – seppure stringate – all'appello per il tramite di un
avvocato. Quanto alla domanda di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello,
essa non può essere accolta già per il fatto che all'impugnazione mancava sin
dall'inizio ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
8.
Circa i rimedi giuridici esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
rigetto o l'accoglimento di una “diffida ai debitori” può formare oggetto di un
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b LTG;
SJ 131/2009 I 463 consid. 1.1), il valore litigioso
superando in concreto la soglia
di fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ove appena si consideri che la
richiesta di trattenuta per fr. 650.– mensili dal 25 maggio 2007 fino ad almeno
il giugno del 2013 (primo termine per la fine del corso di laurea alla SUPSI).
II. Sull'assistenza
giudiziaria davanti al Pretore
9.
Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire
entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità
gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22
maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il rimedio in esame è
pertanto ricevibile.
10.
Il Pretore ha negato all'istante il beneficio dell'assistenza
giudiziaria con l'argomento che alla causa mancava sin dall'inizio ogni parvenza
di buon diritto. L'appellante contesta tale valutazione, riferendosi ai motivi
addotti nell'appello del 28 agosto 2009. Se non che, una causa appare senza
probabilità di esito favorevole quando le possibilità di vittoria sembrano
nettamente inferiori a quelle di sconfitta (DTF 129 I 135 consid. 2.3.1,
128.
I 236 consid. 2.5.3). In concreto l'impressione del Pretore era corretta,
tant'è che si è puntualmente verificata. In circostanze del genere il conferimento
dell'assistenza giudiziaria non può entrare in considerazione.
11.
La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo
casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag) estranei alla fattispecie. Né si pone
problema di ripetibili, a maggior ragione ove si pensi che il convenuto nemmeno
avrebbe avuto diritto di esprimersi sul tema dell'assistenza giudiziaria in una
lite alla quale non è parte (una lite sull'assistenza giudiziaria oppone il
richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa: RtiD
I-2009 pag. 600 in alto).
12.
Quanto
ai rimedi giuridici in materia di assistenza giudiziaria, trattandosi di una decisione
incidentale essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; sentenza del Tribunale
federale 5A_108/2007 dell'11
maggio 2007 consid. 1.), indicata dianzi (consid. 8).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese di appello. L'istante rifonderà alla controparte un'indennità
di fr. 600.– per ripetibili.
3. La domanda
di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Il ricorso
in materia di assistenza giudiziaria è respinto.
5. Non si
prelevano tasse né spese per tale ricorso.
6. Intimazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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