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Decisione

11.2009.142

Diffida ai debitori

16 novembre 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2007.147 (diffida

ai debitori) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del

25 maggio 2007 da

, , e

AP 1

(patrocinate da PA 2 )

contro

AO 1

(patrocinato da PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 28 agosto 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 17

agosto 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Se

dev'essere accolta la domanda

di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Se

dev'essere accolto il ricorso

(“appello”) del 31 agosto 2009 presentato da AP 2 in materia di assistenza giudiziaria;

4. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 18 marzo 1997 il Pretore della giurisdizione di

Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1961) e nata (1960),

omologando una convenzione sulle conseguenze accessorie in virtù della quale le

figlie AP 2 (21 ottobre 1988), M__________ (3 ottobre 1990) e G__________

(25 agosto 1992) sarebbero state affidate alla madre, mentre il padre avrebbe

versato un contributo alimentare indicizzato di fr. 500.– mensili per

ciascuna di loro fino all'8° compleanno, di fr. 600.– mensili fino al 14°

compleanno e di fr. 650.– mensili fino alla maggiore età (assegni

familiari compresi) “ed anche oltre nel caso in cui le figlie non avessero

ancora a quel tempo terminato la formazione professionale o studentesca”AP 2 B. Adito

da , il Pretore ha ordinato il 5 dicembre 2002 allo Stato del Cantone Ticino di

trattenere dal 1° gennaio 2003 dallo stipendio di AO 1 la somma di fr. 1390.70

mensili e di riversarla all'ex moglie. Il 24 marzo 2004 lo stesso Pretore ha poi

ordinato allo Stato di trattenere altri fr. 109.20 mensili, equivalenti agli

assegni per i figli percepiti dal dipendente, e di versarli su un conto di . AP

1, che frequenta il liceo a , è diventata maggiorenne il 21 ottobre 2006. Nel

gennaio del 2007 AO 1 ha cessato l'erogazione del contributo alimentare per

lei.

C. Il 25

maggio 2007 e AP 2 si sono rivolte al Pretore del Distretto di Bellinzona per

ottenere che, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, fosse ordinato

allo Stato del Cantone Ticino di trattenere dallo stipendio di AO 1 fr. 650.–

mensili per la figlia e di versarli direttamente su un loro conto “fino a nuovo

avviso da parte della Pretura”. Inoltre esse hanno postulato la condanna dello

Stato del Cantone Ticino al versamento di fr. 3250.– per contributi arretrati dal gennaio al maggio

del 2007. All'udienza del 12 luglio 2007, indetta per la discussione, di AO 1

ha proposto di respingere l'istanza o, in subordine, di sopprimere il contributo

per AP 2 dopo la maggiore età. Le prove offerte dalle parti sono state respinte

dal Segretario assessore. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale,

così come a memoriali conclusivi.

D. Con sentenza del 30 agosto 2007, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 150.–

e le spese di fr. 50.– a carico delle istanti in solido, tenute a

rifondere al convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– per

ripetibili. Lo stesso giorno il Segretario assessore ha respinto la richiesta

di assistenza giudiziaria formulata delle istanti. Adita da e AP 2, il 2

aprile 2009 questa Camera ha annullato tali decisioni

per difetto di giurisdizione e ha rinviato gli atti al Pretore perché

giudicasse la lite personalmente (inc. 11.2007.146). Statuendo il 17 agosto 2009 sull'avviso ai

debitori, il Pretore ha emesso una sentenza identica a

quella del Segretario assessore. Il 27 agosto

successivo egli ha nuovamente rifiutato alle istanti il beneficio

dell'assistenza giudiziaria.

E. Contro la sentenza del 17 agosto 2009 AP 1 è insorta con un appello

del 28 agosto 2009 nel quale chiede – previo conferimento

dell'assistenza giudiziaria – di ordinare allo Stato del Cantone Ticino di

trattenere dallo stipendio di AO 1 l'importo di fr. 650.– mensili, riversandolo

su un suo conto, e di condannare lo Stato al versamento di fr. 20 800.– per

contributi arretrati dal gennaio 2007 all'agosto del 2009. Nelle sue osservazioni

dell'11 settembre 2009 AO 1

conclude per il rigetto dell'appello.

F. Nel

frattempo, il 31 agosto 2009, AP 1 è insorta anche

contro il diniego dell'assistenza giudiziaria per

ottenere il conferimento di tale beneficio. Per sua natura il ricorso non ha

formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: I. Sulla

diffida ai debitori

1.

L'art. 291 CC stabilisce che se i genitori trascurano i propri

doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i

pagamenti – del tutto o in parte – nelle mani del rappresentante legale del figlio.

La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv.

1.

n. 1b e art. 5 LAC), in esito alla quale il giudice statuisce con sentenza

impugnabile entro 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, l'appello in esame

è pertanto ricevibile.

2.

Nella

fattispecie l'istanza di trattenuta è stata introdotta da insieme con la

figlia AP 1. La madre però non era più legittimata a procedere dopo la maggiore

età della figlia (Hegnauer in:

Berner Kommentar, edizione 1997, n. 10 ad art. 291 CC) né, decaduta l'autorità

parentale su quest'ultima, poteva agire in veste di sostituta processuale (DTF 129 III 419 consid. 2.2.1; RtiD II-2005 pag.

709.

consid. 1). Dato che la legittimazione attiva di AP 1 è pacifica, comunque

sia, sulla questione non giova attardarsi.

3.

L'appellante

unisce al suo memoriale nuovi documenti sulla propria formazione scolastica,

una lettera del 10 settembre 2007 all'Ufficio stipendi e assicurazioni dello Stato del Cantone Ticino e altri atti inerenti a redditi e spese correnti della madre. Rimprovera inoltre al Pretore di avere rifiutato talune prove da

lei offerte all'udienza del 12 luglio 2007, chiedendone l'assunzione da parte di questa Camera (art.

322.

lett. b CPC). Ci si può domandare se la nuova documentazione sia

ammissibile in appello nonostante il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1

lett. b CPC e la portata limitata del principio inquisitorio in azioni di

mantenimento promosse da figli maggiorenni (Breitschmid

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 24 ad art. 277). In ogni

modo, come si vedrà oltre (consid. 6), nuove prove non porterebbero elementi di rilievo ai fini del giudizio. Per i

medesimi motivi non si giustifica di assumere nemmeno le prove respinte dal

Pretore.

4.

Il

Pretore ha accertato che dal gennaio del 2007 AO 1 non versa più contributi alimentari

alla figlia maggiorenne e che, su richiesta di lui, il datore di lavoro ha cessato

di praticare trattenute di stipendio. Ciò premesso, egli ha ricordato che per

postulare contributi di mantenimento dopo la maggiore età un figlio maggiorenne

“deve provare di aver ottenuto successo”. Il che non può dirsi nella

fattispecie, AP 1 avendo ripetuto tanto la prima quanto la seconda liceo e non

avendo abbozzato alcun piano di studi prima della maggiore età. Senza

dimenticare, ha soggiunto il Pretore, che da oltre un anno le relazioni

personali tra padre e figli sono inesistenti. Onde, in definitiva, la reiezione

dell'istanza.

5.

L'appellante

sostiene che il rifiuto di un contributo alimentare ha conseguenze gravose per

lei sotto il profilo economico, ma anche psicologico, sentendosi essa responsabile

dalla situazione venutasi a creare dopo il divorzio tra i genitori. L'istante

ricorda che il liceo apre la strada a una formazione superiore, senza che sia possibile

definire a priori un preciso piano di studi. Il padre, inoltre, sarebbe stato

al corrente della sua situazione scolastica. L'appellante si duole che non si

siano tenuti in considerazione i motivi degli insuccessi scolastici, dovuti al

fatto di avere dovuto passare dal liceo di a quello di e alle conseguenze del

divorzio. Essa sottolinea di avere conseguito nel frattempo la maturità liceale

e di avere superato le prove attitudinali per l'ammissione al corso di laurea

per cure infermieristiche, ergoterapia e fisioterapia della SUPSI, che inizierà

nel settembre 2010. L'appellante addebita infine l'interruzione delle relazioni

con il padre al comportamento di lui. A suo parere, quindi, sono date le

premesse perché il contributo alimentare le sia stanziato fino al termine della

formazione professionale.

6.

Dagli

atti risulta che nella convenzione sugli effetti del divorzio omologata il 18

marzo 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna AO 1 si era

impegnato a versare un contributo alimentare per AP 1, M__________ e G__________

fino alla maggiore età “ed anche oltre nel caso in cui le figlie non avessero

ancora a quel tempo terminato la formazione professionale o studentesca” (doc.

A). Con decisioni del 5 dicembre 2002 e del 24 marzo 2004 il Pretore ha poi ordinato

allo Stato del Cantone Ticino di trattenere dal 1° gennaio 2003 dallo stipendio

di AO 1 complessivi fr. 1499.90 mensili quale contributo alimentare per le tre

figlie (doc. C e D2). AP 1 è divenuta maggiorenne il 21 ottobre 2006. Fino al

gennaio del 2007 lo Stato ha continuato a praticare la trattenuta, dopo di che

ha cessato su richiesta del dipendente, ciò che AO 1 ammette (verbale del 12

luglio 2007, pag. 3 a metà).

a) Una

“diffida ai debitori” emanata giusta l'art. 291 CC può essere di durata limitata

o illimitata (sentenza del Tribunale federale 5P.205/2003 dell'11 settembre 2003, consid. 3.2.2 con

rinvii). Se il giudice non indica una scadenza, per principio essa è valida

finché non sia stata revocata o decada da sé, per estinzione dell'obbligo di mantenimento (Hegnauer, op. cit., n. 14 ad art. 291

CC). In concreto i decreti del 5 dicembre 2002 e del 24 marzo 2004 emessi dal

Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna non prevedevano che,

trattandosi di contributi alimentari per minorenni, la trattenuta di stipendio

sarebbe durata oltre la maggiore età delle figlie. Per quanto riguarda AP 1 la

“diffida ai debitori” è venuta meno così, ex lege, il 21 ottobre 2006

(art. 277 cpv. 1 CC).

b) L'appellante

fonda la sua istanza sulla clausola n. 3 della convenzione sugli effetti del

divorzio sottoscritta il 25 febbraio 1997 dai genitori e omologata il 18 marzo

1997.

dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna. Ora, che già sotto

l'egida del vecchio diritto del divorzio i coniugi potessero prevedere convenzionalmente

contributi alimentari per i figli anche oltre la maggiore età dei medesimi è indubbio

(DTF 112 Ia 102 consid. 4 con riferimenti; Bühler/Spühler in: Berner Kommen­tar,

Zusatz­band 1991, n. 245 ad art. 156 CC). Per formare oggetto di

esecuzione (una trattenuta di stipendio è una misura di esecuzione sui

generis: DTF 134 III 668 consid. 1), nondimeno, la durata dell'obbligo

prevista nella clausola doveva – e deve tuttora – essere sufficientemente definita

(Hegnauer, op. cit., n. 43 ad art. 279/280 CC con richia­mi).

Formulazioni del tipo “finché il figlio si trova in formazione” o “fino al

termine della formazione” sono troppo generiche per costituire un titolo

esecutivo (Hegnauer, op. cit., n. 44 ad art. 279/280 CC; Meier/Stettler, Droit

de la filiation, vol. II, 4ª edizione, pag. 637 n. 1108).

c) Nel

caso in esame la convenzione firmata da AO 1 e non contiene

date, termini né condizioni sull'eventuale formazione delle figlie. Dispone

soltanto che il padre avrebbe continuato a versare il

contributo di mantenimento anche “nel caso in cui le

figlie non avessero ancora a quel tempo terminato la formazione professionale o

studentesca”. Se non che, tale locuzione

è troppo vaga e generica per costituire da sé sola un

titolo esecutivo suscettibile di giustificare una trattenuta di stipendio. È

una dichiarazione d'intenti che

il giudice tiene in debito conto nel quadro di una

possibile azio­ne di mantenimento dopo la

maggiore età (art. 277 cpv. 2 CC), ma che non può essere interpretata come

una sorta di cambiale in bianco a fini esecutivi. Tant'è che la dottrina

raccomanda ai giudici di non omologare, in convenzioni sugli effetti del divorzio,

clausole declamatorie sulla formazione dei figli ove questi siano ancora piccoli,

non essendo possibile in simili frangenti pronosticare ipotesi attendibili sul corso scolastico o

professionale dopo la maggiore età (Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art. 133 CC; ZR 80/1981 pag. 249 n. 103).

d) Se

ne conclude che nella fattispecie il titolo invocato dall'appellante non è sufficiente

per ottenere una diffida ai debitori dopo la maggiore età. Nulla impedisce

all'appellante, con ogni evidenza, di promuo­vere un'azione di mantenimento

(art. 277 cpv. 2 CC), dimostrando di adempiere concretamente i presupposti cui

si riferiva la dichiarazione d'intenti sottoscritta dal genitore nella

convenzione sugli effetti del divorzio. L'esistenza di tali requisiti non può

in ogni modo essere vagliata nel quadro dell'attuale procedura sommaria. Senza fondamento,

l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.

148.

cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che l'appellante non ha capacità di reddito e

non dispone di capitali apprezzabili, appare equo rinunciare a ogni prelievo. Il

convenuto ha diritto nondimeno a una congrua indennità per ripetibili, avendo

formulato osservazioni – seppure stringate – all'appello per il tramite di un

avvocato. Quanto alla domanda di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello,

essa non può essere accolta già per il fatto che all'impugnazione mancava sin

dall'inizio ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

8.

Circa i rimedi giuridici esperibili

contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

rigetto o l'accoglimento di una “diffida ai debitori” può formare oggetto di un

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b LTG;

SJ 131/2009 I 463 consid. 1.1), il valore litigioso

superando in concreto la soglia

di fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ove appena si consideri che la

richiesta di trattenuta per fr. 650.– mensili dal 25 maggio 2007 fino ad almeno

il giugno del 2013 (primo termine per la fine del corso di laurea alla SUPSI).

II. Sull'assistenza

giudiziaria davanti al Pretore

9.

Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire

entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità

gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22

maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il rimedio in esame è

pertanto ricevibile.

10.

Il Pretore ha negato all'istante il beneficio dell'assistenza

giudiziaria con l'argomento che alla causa mancava sin dall'inizio ogni parvenza

di buon diritto. L'appellante contesta tale valutazione, riferendosi ai motivi

addotti nell'appello del 28 agosto 2009. Se non che, una causa appare senza

probabilità di esito favorevole quando le possibilità di vittoria sembrano

nettamente inferiori a quelle di sconfitta (DTF 129 I 135 consid. 2.3.1,

128.

I 236 consid. 2.5.3). In concreto l'impressione del Pretore era corretta,

tant'è che si è puntualmente verificata. In circostanze del genere il conferimento

dell'assistenza giudiziaria non può entrare in considerazione.

11.

La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo

casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag) estranei alla fattispecie. Né si pone

problema di ripetibili, a maggior ragione ove si pensi che il convenuto nemmeno

avrebbe avuto diritto di esprimersi sul tema dell'assistenza giudiziaria in una

lite alla quale non è parte (una lite sull'assistenza giudiziaria oppone il

richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa: RtiD

I-2009 pag. 600 in alto).

12.

Quanto

ai rimedi giuridici in materia di assistenza giudiziaria, trattandosi di una decisione

incidentale essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; sentenza del Tribunale

federale 5A_108/2007 dell'11

maggio 2007 consid. 1.), indicata dianzi (consid. 8).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese di appello. L'istante rifonderà alla controparte un'indennità

di fr. 600.– per ripetibili.

3. La domanda

di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Il ricorso

in materia di assistenza giudiziaria è respinto.

5. Non si

prelevano tasse né spese per tale ricorso.

6. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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