11.2009.147
Partecipazione agli oneri comuni e alle spese dell'amministrazione comune
28 settembre 2009Italiano6 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2009.147
Data decisione, Autorità:
28.09.2009, ICCA
Ricorso:
TF,5A_737/2009, 15.12.2009
Titolo:
Partecipazione agli oneri comuni e alle spese dell'amministrazione comune
SPESE / ONERI
art. 712h cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2009.147
Lugano
28 settembre
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Epiney-Colombo
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2006.728 (proprietà
per piani: contributi per spese comuni e iscrizione di ipoteca legale) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 22 novembre 2006
dalla
Comunione dei comproprietari
del “Condominio AO 1”,
(rappresentata dall'amministrazione RA 1, , e patrocinata
dall' PA 1 )
contro
AP 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello (Aberkennungsklage/Einsprache/Beschwerde)
del 24 agosto 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 31 luglio 2009
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
AP 1 possiede la proprietà per piani n. 6763, pari a 86/1000 della particella n. 397 RFD di __________ (“Condominio AO 1”), come
pure 4/14 della proprietà per piani n. 6766, pari a 14/1000 della medesima particella, con diritto esclusivo sull'appartamento
n. 15 al secondo piano e su un locale al primo piano recante il numero 18;
che il 22
novembre 2006 la Comunione dei comproprietari del “Condominio AO 1” ha
convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere
il pagamento di fr. 98 970.55 con interessi al 10% corrispondenti alle spese condominiali
maturate tra il 2003 e il 2006, previa iscrizione di un'ipoteca legale per lo
stesso importo sulla proprietà per piani n. 6763;
che,
constatata la passività del convenuto, con ordinanza del
24 novembre 2008 il Pretore ha assegnato a costui un ultimo termine di 10 giorni per presentare il
memoriale di risposta;
che con
sentenza del 15 dicembre 2008 questa Camera ha dichiarato irricevibile un
appello introdotto da AP 1 contro l'ordinanza appena citata (inc. 11.2008.174);
che un
ricorso in materia civile introdotto da AP 1 contro tale sentenza è stato dichiarato
inammissibile dal Tribunale federale con sentenza del 1° maggio 2009 (5A_143/2009);
che,
riassunta la procedura davanti al Pretore, all'udienza preliminare del 22
giugno 2009 è comparsa la sola attrice;
che, non
essendovi prove da assumere, si è tenuto seduta stante il dibattimento finale;
che
con sentenza del 31 luglio 2009 il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato
AP 1 a versare all'attrice fr. 98 970.55 con interessi al 10% suddivisi in
vari importi e periodi, ordinando all'Ufficiale del registro fondiario del Distretto
di __________ di iscrivere in via definitiva un'ipoteca legale di complessivi fr.
98 970.55 sulla proprietà per piani del convenuto;
che il 24 agosto 2009 AP 1 ha inoltrato a questa Camera una Aberkennungsklage/Einsprache/Beschwerde
in cui chiede, in sostanza, di respingere l'azione (Es sei die Rechtsöffnungsklage
abzuweisen), come pure dall'essere esonerato dal pagamento di contributi a
causa dell'inabitabilità del suo appartamento (Wegen
absichtlicher Unbewohnbarkeit-Machung durch die Verwaltung konnte die Wohnung
nicht bewohnt werden und demzufolge wurden auch keine Kosten verursacht);
che l'atto non è stato intimato per osservazioni alla Comunione dei
comproprietari del “Condominio AO
1”;
Considerandi
e considerando
in diritto: che
a norma dell'art. 117 cpv. 1 CPC ogni processo nel Cantone Ticino deve svolgersi
in lingua italiana, sicché il memoriale in questione andrebbe ritornato al mittente giusta l'art. 142
cpv. 3 CPC con assegnazione di un congruo
termine entro cui tradurre il testo in italiano;
che nella
fattispecie nondimeno il rinvio si esaurirebbe in un mero esercizio di forma, l'appello
rivelandosi d'acchito irricevibile;
che
l'appellante ripercorre la cronistoria relativa al mancato risanamento del
tetto condominiale e alla mancata riparazione dei danni arrecati al suo
appartamento, imputa all'amministrazione di esigere il pagamento delle spese
condominiali pur avendo lasciato l'appartamento inabitabile, accusa
l'amministrazione stessa di cattiva gestione e di essersi indebitamente
arricchita, rimproverando infine alla medesima di volerlo rovinare per mettere
all'asta i suoi beni;
che, così
argomentando, l'appellante non si confronta per nulla con le argomentazioni del
Pretore, secondo cui l'attrice, così autorizzata dai comproprietari, procede all'incasso
di contributi condominiali maturati tra il 2003 e il 2006 non contestati dal
convenuto;
che inoltre
le censure, mosse per la prima volta in appello, sono già state sostanzialmente
trattate da questa Camera nell'ambito di una precedente causa, giudicata con sentenza del 31 maggio 2007 (inc. 11.2003.130);
che, per
di più, il Tribunale federale ha ricordato già una volta all'interessato, nella
sentenza 5A_371/2007 del 14 gennaio 2008 susseguente alla sentenza 31 maggio
2007.
di questa Camera, come il mancato adempimento di obblighi da parte della
Comunione dei comproprietari non legittimi il rifiuto di pagare i contributi
condominiali, un comproprietario avendo a disposizione altri strumenti per far
valere i suoi eventuali diritti;
che al riguardo non occorre quindi ripetersi;
che nelle circostanze descritte l'appello,
carente di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5) e
fondato per il resto su argomentazioni nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), sfugge
a qualsiasi esame;
che la
tassa di giustizia e le spese andrebbero a carico dell'appellante (art. 148
cpv. 1 CPC), ma nel caso specifico si può eccezionalmente rinunciare a ogni
prelievo, gli oneri d'incasso vanificando in pratica ogni tornaconto per
l'erario pubblico;
che non
si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'ap-
pello non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili
3.
Intimazione
a:
–
; .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i
motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito
dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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