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Decisione

11.2009.147

Partecipazione agli oneri comuni e alle spese dell'amministrazione comune

28 settembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Epiney-Colombo

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2006.728 (proprietà

per piani: contributi per spese comuni e iscrizione di ipoteca legale) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 22 novembre 2006

dalla

Comunione dei comproprietari

del “Condominio AO 1”,

(rappresentata dall'amministrazione RA 1, , e patrocinata

dall' PA 1 )

contro

AP 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se

dev'essere accolto l'appello (Aberkennungsklage/Einspra­che/Beschwerde)

del 24 agosto 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 31 luglio 2009

dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

AP 1 possiede la proprietà per piani n. 6763, pari a 86/1000 della particella n. 397 RFD di __________ (“Condominio AO 1”), come

pure 4/14 della proprietà per piani n. 6766, pari a 14/1000 della medesima particella, con diritto esclusivo sull'appartamento

n. 15 al secondo piano e su un locale al primo piano recante il numero 18;

che il 22

novembre 2006 la Comunione dei comproprietari del “Condominio AO 1” ha

convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere

il pagamento di fr. 98 970.55 con interessi al 10% corrispondenti alle spese condominiali

maturate tra il 2003 e il 2006, previa iscrizione di un'ipoteca legale per lo

stesso importo sulla proprietà per piani n. 6763;

che,

constatata la passività del convenuto, con ordinanza del

24 novembre 2008 il Pretore ha assegnato a costui un ultimo termine di 10 giorni per presentare il

memoriale di risposta;

che con

sentenza del 15 dicembre 2008 questa Camera ha dichiarato irricevibile un

appello introdotto da AP 1 contro l'ordinanza appena citata (inc. 11.2008.174);

che un

ricorso in materia civile introdotto da AP 1 contro tale sentenza è stato dichiarato

inammissibile dal Tribunale federale con sentenza del 1° maggio 2009 (5A­_143/2009);

che,

riassunta la procedura davanti al Pretore, all'udienza preliminare del 22

giugno 2009 è comparsa la sola attrice;

che, non

essendovi prove da assumere, si è tenuto seduta stante il dibattimento finale;

che

con sentenza del 31 luglio 2009 il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato

AP 1 a versare all'attrice fr. 98 970.55 con interessi al 10% suddivisi in

vari importi e periodi, ordinando all'Ufficiale del registro fondiario del Distretto

di __________ di iscrivere in via definitiva un'ipoteca legale di complessivi fr.

98 970.55 sulla proprietà per piani del convenuto;

che il 24 agosto 2009 AP 1 ha inoltrato a questa Camera una Aberkennungsklage/Einsprache/Beschwerde

in cui chiede, in sostanza, di respingere l'azione (Es sei die Rechtsöff­nungsklage

abzuweisen), come pure dall'essere esonerato dal pagamento di contributi a

causa dell'inabitabilità del suo appartamento (Wegen

absichtlicher Unbewohnbarkeit-Machung durch die Verwaltung konnte die Wohnung

nicht bewohnt werden und demzufolge wurden auch keine Kosten verursacht);

che l'atto non è stato intimato per osservazioni alla Comunione dei

comproprietari del “Condominio AO

1”;

Considerandi

e considerando

in diritto: che

a norma dell'art. 117 cpv. 1 CPC ogni processo nel Cantone Ticino deve svolgersi

in lingua italiana, sicché il memoriale in questione andrebbe ritornato al mittente giusta l'art. 142

cpv. 3 CPC con assegnazione di un congruo

termine entro cui tradurre il testo in italiano;

che nella

fattispecie nondimeno il rinvio si esaurirebbe in un mero esercizio di forma, l'appello

rivelandosi d'acchito irricevibile;

che

l'appellante ripercorre la cronistoria relativa al mancato risanamento del

tetto condominiale e alla mancata riparazione dei danni arrecati al suo

appartamento, imputa all'amministrazione di esigere il pagamento delle spese

condominiali pur avendo lasciato l'appartamento inabitabile, accusa

l'amministrazione stessa di cattiva gestione e di essersi indebitamente

arricchita, rimproverando infine alla medesima di volerlo rovinare per mettere

all'asta i suoi beni;

che, così

argomentando, l'appellante non si confronta per nulla con le argomentazioni del

Pretore, secondo cui l'attrice, così autorizzata dai comproprietari, procede all'incasso

di contributi condominiali maturati tra il 2003 e il 2006 non contestati dal

convenuto;

che inoltre

le censure, mosse per la prima volta in appello, sono già state sostanzialmente

trattate da questa Camera nell'ambito di una precedente causa, giudicata con sentenza del 31 mag­gio 2007 (inc. 11.2003.130);

che, per

di più, il Tribunale federale ha ricordato già una volta all'interessato, nella

sentenza 5A_371/2007 del 14 gennaio 2008 susseguente alla sentenza 31 maggio

2007.

di questa Camera, come il mancato adempimento di obblighi da parte della

Comunione dei comproprietari non legittimi il rifiuto di pagare i contributi

condominiali, un comproprietario avendo a disposizione altri strumenti per far

valere i suoi eventuali diritti;

che al riguardo non occorre quindi ripetersi;

che nelle circostanze descritte l'appello,

carente di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5) e

fondato per il resto su argomentazioni nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), sfugge

a qualsiasi esame;

che la

tassa di giustizia e le spese andrebbero a carico dell'appellante (art. 148

cpv. 1 CPC), ma nel caso specifico si può eccezionalmente rinunciare a ogni

prelievo, gli oneri d'incasso vanificando in pratica ogni tornaconto per

l'erario pubblico;

che non

si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'ap-

pello non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili

3.

Intimazione

a:

; .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i

motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito

dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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