Lexipedia

Decisione

11.2009.150

Fondazioni: ricorso contro la decisione di escludere un membro dal consiglio

20 febbraio 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 65 (dimissione di

un membro dal consiglio di fondazione) della Divisione della giustizia quale

autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza

professionale che oppone

RI

1

RI

2 , e

avv. RI 3

(patrocinati dall'avv. PA 1)

alla

Fondazione CO 1,

(rappresentata dalla presidente del consiglio di

fondazione

lic. iur. RA 1 ,

e dal vicepresidente ing.);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 1° settembre 2009 presentato da RI 1, RI 2 e RI 3 contro la decisione

emessa l'11 agosto 2009 dalla Divisione della giustizia

quale autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. La

Fondazione, costituita con atto pubblico del 3 aprile 1998 e iscritta nel

registro di commercio il 14 aprile successivo, ha per scopo “l'acquisto e la riattazione del palazzo

iscritto nel­l'elenco dei monumenti storici denominato ‛__________’ o ‛__________’ di __________ per destinarlo ad attività culturali e/o di intrattenimento,

amministrative pubbliche e/o private, di ricerca storica in diversificati

settori, di centro raccolta di documentazione storica e sull'emigrazione ticinese,

di riunioni, di esposizioni nel settore artistico e artigianale e ogni altra

attività che ha riferimento con gli interessi collettivi”. Organo direttivo della fondazione è un

consiglio di nove membri.

B. L'11

marzo 2009 RI 3, membro del consiglio, ha inviato una lettera alla fondazione nella

quale disapprovava – in particolare – il modo in cui erano diretti i lavori nel

“__________” ed esprimeva l'intenzione di

andarsene (“Non sono quindi al mio posto e me ne vado”), salvo dichiararsi

pronto a terminare, con l'assenso della fondazio­ne, le attività già

programmate. In presenza di tre membri il consiglio di fondazione ha deciso il

17 marzo 2009 di accettare le dimissioni dell'avvocato RI 3, che è stato invitato

ad astenersi dal partecipare ad altre manifestazioni del sodalizio. L'avvocato RI

3 ha scritto alla fondazione il 24 marzo successivo, contestando di essersi

dimesso e chiedendo una riunione straordinaria del consiglio. La riunione si è

tenuta il 30 marzo 2009 con “le dimissioni dell'avvocato RI 3” all'ordine del giorno. Dopo discussione, tre membri hanno votato per la conferma della decisione

presa il 17 marzo 2009, due hanno votato contro e uno si è astenuto.

C. Il

29 aprile 2009 RI 3, RI 1 e PI

2 sono insorti alla Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle

fondazioni con un “reclamo” perché annullasse la risoluzione appena citata e destituisse

la presidente del consiglio di fondazione RA 1 insieme con il vicepresidente __________

o, subordinatamente, nominasse un commissario incaricato di amministrare la

fondazione. Nelle sue osservazioni del 26 maggio 2009 la Fondazione CO 1 ha proposto di respingere il “reclamo” in ordine, eventualmente nel merito. Statuendo l'11 agosto

2009, la Divisione della giustizia ha dichiarato il “reclamo” irricevibile. La

tassa di giustizia di fr. 100.– è stata posta a carico dei ricorrenti in

solido, senza assegnazione di ripetibili.

D. RI 1,

RI 2 e RI 3 hanno impugnato il 1° settembre 2009 la decisione

della Divisione della giustizia davanti a questa Camera, chiedendo che –

conferito all'appello effetto sospensivo – sia accertata l'inesistenza delle dimissioni presentate da RI 3 e sia riformata di

con­seguenza la decisione predetta, subordinatamente sia annullata la decisione

medesima con rinvio degli atti alla Divisione della giustizia perché proceda

all'esame della domanda di rimozione di RA 1 e __________ oppure nomini un

commissario alla fondazione. La richiesta di effetto sospensivo è stata dichiarata

senza oggetto l'8 settembre 2009 dal presidente di questa Camera, l'appello avendo

effetto sospensivo per legge. Nelle sue osservazioni del 7 ottobre 2009 la Fondazione

CO 1 propone di respingere l'appello e di confermare la decisione impugnata.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emesse fino al 31 dicembre 2010 dalla Divisione della giustizia quale

autorità di vigilanza sulle fondazioni erano impugnabili entro venti giorni a

questa Camera (art. 15 prima frase LAC e 424 cpv. 3 CPC ticinese). L'appello in

esame è dunque tempestivo. Quanto alla procedura, essa era regolata dagli art.

307.

segg. CPC ticinese, con le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese.

2.

Contro

ogni azione o omissione di un consiglio di fondazione può ricorrere all'autorità

di vigilanza chiunque abbia un interesse legittimo (sulla nozione: Grüninger in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 17 ad art. 84; Vez

in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 17 ad art. 84, entrambi

con richiami). Nel Cantone Ticino il ricorso alla Divisione della giustizia era

previsto, nel 2009, dall'art. 4 cpv. 2 del regolamento circa la sorveglianza sulle

fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale (BU 1997 pag. 152), norma

sostituita il 1° gennaio 2012 dall'art. 5 della leg­ge concernente la vigilanza

sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni (RL 6.4.8.1). Il

ricorso era disciplinato – ed è disciplinato tuttora – dalla legge di procedura

per le cause amministrative. Chi non ha un

interesse legittimo può adire ugualmente l'autorità di vigilanza sulle

fondazioni, ma non ha qualità di parte e non può impugnarne poi la decisione (Grüninger, op. cit., n. 18 ad art.

84.

CC; Vez, op. cit., n. 16 ad

art. 84 CC). La via amministrativa non sostituisce, ad ogni modo, quella

civile. Trattandosi di statuire sull'esclusione di un membro da un consiglio di

fondazione, in particolare, l'autorità di vigilanza può sindacare la

legittimità del provvedimento solo ove questo comprometta il funzionamento

della fondazione in conformità al suo fine o alla legge (RtiD II-2008 pag. 639

consid. 4 a 6 con richiami). Se ciò non è il caso l'esclusione va contestata

davanti al giudice civile.

3.

Nella decisione impugnata la Divisione della giustizia, accertata

la proponibilità del ricorso, ha ricordato di essere abilitata a esaminare l'esclusione

di un membro da un consiglio di fondazione solo qualora ciò comprometta,

appunto, il funzionamento della fondazione in conformità al suo fine o alla

legge. Nel consiglio della Fondazione CO 1 – essa ha continuato – regnava una grande

litigiosità, ma l'estromissione dell'avvocato RI 3 non risultava pregiudicare

il funzionamento dell'istituto. Il consiglio in effetti poteva validamente

riunirsi e deliberare anche senza l'avvocato RI 3, mentre al ricupero del “__________”

sovrintendeva pur sempre l'Ufficio cantonale dei beni culturali, quand'anche

l'avvocato RI 3 più non se ne occupasse. In simili circostanze il fine

perseguito dalla fondazione non appariva a rischio, né per altro il rispetto

della legge. Riguardo alla postulata destituzione di RA 1 e __________, come

pure all'eventuale nomina di un commissario, l'autorità di vigilanza ha

rinviato la valutazione degli eventuali provvedimenti in separata sede, le doglianze

degli interessati vertendo non tanto sul tema oggetto del ricorso quanto sul

modo di condurre la fondazione e di gestirne i progetti.

4.

RI

2.

appella davanti a questa Camera quale membro del consiglio della Fondazione CO

1.

(ricorso del 29 aprile 2009 all'autorità di vigilanza sulle fondazioni, punto

2). Se non che, giusta l'art. 95 cpv. 1 lett. i ORC tutti i membri di un

consiglio di fondazione devono figurare nel registro di commercio, anche se non

hanno diritto di firma (Vez, op.

cit., n. 12 ad art. 83 CC con richiami). RI 2 non è mai stato iscritto in tale

veste, né dagli atti risulta quando egli sia entrato a far parte del consiglio

di fondazione. Sapere se egli abbia nondimeno un interesse legittimo ad

appellare è un interrogativo che può rimanere aperto, l'iscrizione degli altri

due litisconsorti nel registro di commercio essendo pacifica.

5.

L'avv. RI 3 è deceduto in pendenza di appello, il

4.

dicembre 2011. Con la morte si è estinto il suo mandato di membro nel

consiglio di fondazione (Grüninger,

op. cit., n. 8 ad art. 83 CC). Ciò posto, risulta ormai senza interesse giuridico

indagare se l'autorità di vigilanza dovesse vagliare la legittimità dell'estromissione

di lui dal consiglio della Fondazione __________. A tale riguardo resta da

statuire unicamente sugli oneri processuali e le ripetibili. Nel merito rimane

da decidere invece se l'autorità di vigilanza potesse rinviare a più tardi l'adozione

di eventuali provvedimenti nei confronti di RA 1 e __________ o la prospettata

nomina di un commissario alla fondazione. In

proposito l'appello non è senza interesse giuridico.

6.

Per

quanto attiene all'esclusione dell'avvocato RI 3, l'attribuzione delle spese giudiziarie in appello va decisa con motivazione sommaria, “tenendo

conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la

lite” (art. 72 PC per analogia: RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii). Determinante

è valutare, in altri termini, quale sarebbe stato – a un primo esame – il verosimile

esito dell'appello se questo non fosse divenuto privo d'interesse giuridico.

a) I

ricorrenti si dolevano anzitutto che l'autorità di vigilanza sulle fondazioni non

avesse comunicato loro le osservazioni al “reclamo” presentate il 26 maggio

2009.

della Fondazione CO 1. Ora, che omettendo la notifica l'autorità di vigilanza

sulle fondazioni abbia commesso un errore è manifesto. Gli appellanti tuttavia

non contestavano di avere potuto far valere tutte le loro contestazioni nell'appello

davanti a questa Camera, munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto,

né mettevano in dubbio che con ciò la disattenzione del loro diritto di essere

sentiti potesse essere sanata (DTF 137 I

197.

consid. 2.3.2, 135 I 282 consid. 2.3, 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1).

Del resto l'autorità di vigilanza non risulta essersi fondata su quel memoriale

ai fini della decisione. Se poi – come i ricorrenti sostengono – l'allegato non

poteva legittimamente essere introdotto dalla presidente e da __________, a maggior ragione l'allegato andava espunto dagli

atti. Così com'era motivata, pertanto, la censura non avrebbe verosimilmente

giustificato l'annullamento della decisione impugnata.

b) In ordine gli appellanti lamentavano altresì che l'autorità di vigilanza

sulle fondazioni non avesse assunto nessuna delle prove da loro richieste né

avesse istruito il caso di propria

iniziativa.

Essi non indicavano però quali fossero le prove da loro offerte (o da esperire

d'ufficio) né quale sarebbe potuta essere la rilevanza di tali mezzi istruttori

ai fini della decisione. Non motivato a sufficienza, in proposito l'appello sarebbe

verosimilmente risultato già di primo acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2

lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

c) Ancora

dal profilo formale gli appellanti censuravano la decisione impugnata per

carenza di motivazione. L'autorità di vigilanza aveva spiegato con chiarezza tuttavia

per quale motivo essa non si ritenesse abilitata a sindacare l'estromissione

dell'avvocato RI 3 dal consiglio della Fondazione __________ (sopra, consid. 3)

e gli interessati non potevano seriamente pretendere di non avere capito le

ragioni per cui il loro “recla­mo” era stato dichiarato irricevibile. Anche in

proposito l'appello non appariva destinato così a miglior sorte.

d) Sempre dal profilo formale gli appellanti rimproveravano all'autorità

di vigilanza sulle fondazioni di esseri sospinta ultra petita reputando

di essere chiamata a reintegrare l'avvocato RI 3 nel consiglio della Fondazione

CO 1, mentre la lite verteva uni­camente sull'esistenza delle sue presunte dimissioni.

La critica era speciosa, non potendo statuire ultra petita un'autorità

che decide una non entrata in materia. Che poi l'autorità di vigilanza si

trovasse a esaminare un caso di

esclusione era palese, il consiglio della Fondazione __________

avendo esautorato l'avvocato RI 3 contro la volontà di quest'ultimo. Su

argomenti del genere l'appello non avrebbe dunque avuto possibilità di buon

esito.

e) Nella

decisione impugnata l'autorità di vigilanza sulle fondazioni rammentava con

pertinenza – come detto – di essere abilitata a sindacare l'allontanamento

dell'avvocato RI 3 solo ove ciò pregiudicasse il funzionamento della Fondazione

CO 1 in conformità alla legge al suo fine. Nell'appello gli interessati non

contestavano – a ragione – tale giurisprudenza (sopra, consid. 2). Muovevano

accuse di scorrettezza e di malafede alla presidente, accusando lei e __________

di condurre l'istituto “allo sbando” (memoriale, pag. 8 in alto). Non spiegavano tuttavia in che modo la presenza dell'avvocato RI 3 nel consiglio si

imponesse per garantire la corretta operatività della fondazione. Anzi, essi

medesimi ammettevano che l'avvocato RI 3 e la presidente erano ormai allo

scontro (“o io o RI 3”: appello, pag. 3 in basso), di modo che lasciare il primo in quel consesso poteva solo acuire il dissidio con la seconda. Se la

fondazione non risultava più in grado di funzionare correttamente, di

conseguenza, le misure da adottare erano altre, mentre l'esclusione dell'avvocato

RI 3 andava contestata – se mai – davanti al giudice civile. Avesse interferito

al riguardo, l'autorità amministrativa avrebbe leso l'autonomia della

fondazione. Su questo punto la decisione impugnata appariva ineccepibile. Ne

segue che, non fosse divenuto senza interesse giuridico, per quanto riguardava

l'avvocato RI 3 l'appello sarebbe stato verosimilmente respinto.

7.

Relativamente

al problema di sapere se l'autorità di vigilanza potesse rinviare in separata

sede l'adozione di eventuali provvedimenti nei confronti di RA 1 e __________ o

la prospettata nomina di un commissario alla fondazione, gli appellanti

manifestavano perplessità circa i reali propositi della Divisione della

giustizia. Criticavano il fatto che nel frattempo le persone di cui avevano

chiesto la rimozione restassero “indisturbate al loro posto” e il buon

funzionamento della fondazione fosse “messo gravemente in pericolo, mancando

totalmente una seria e compatta dirigenza” (memoriale, pag. 9 in fondo). Si trattava di timori eccessivi. Che l'autorità di vigilanza potesse esaminare

separatamente le due questioni (l'estromissione dell'avvocato RI 3 dal

consiglio di fondazione, da un lato, e l'adozione di provvedimenti nei confronti

di RA 1 e __________ con eventuale nomina di un commissario, dall'altro) non

era contestato, a ben vedere, nemmeno dagli appellanti. Quanto alla preoccupazione

che l'autorità di vigilanza indugiasse nel trattare la seconda, non v'era

motivo di inquietarsi. Prova ne sia che il 7 ottobre 2009, in pendenza di appello, la Divisione della giustizia ha sospeso in via provvisionale tutti i

membri del consiglio di fondazione e nominato un'amministratrice. Su questo

secondo punto l'appello si rivela quindi infondato.

8.

Se

ne conclude che, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, l'appello va

respinto. Gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art.

148.

cpv. 1 CPC ticinese). La Fondazione CO 1 chiede un'indennità per ripetibili

(art. 150 prima frase CPC ticinese), avendo formulato osservazioni in cui

postulava il rigetto dell'appello. Non ha dovuto far capo però all'opera di un

patrocinatore, la presidente del consiglio di fondazione essendo provvista di

formazione giuridica. Né la stesura del memoriale consta avere cagionato alla

fondazione costi particolari o avere causato alla presidente disagi d'ordine

professionale. Non si disconosce che la redazione dell'esposto può avere

richiesto un certo tempo. Non si deve trascurare tuttavia che l'allegato

risulta inutilmente prolisso, ripetitivo e per la maggior parte fuori tema. Attribuire indennità d'inconvenienza in siffatte

circostanze non si giustifica. Nelle osservazioni la fondazione sembra rivendicare

un'indennità anche per le osservazioni al “reclamo” presentate il 26 maggio

2009.

all'autorità di vigilanza sulle fondazioni, ma a tal fine essa avrebbe

dovuto appellare il dispositivo con cui tale autorità ha deciso di non

assegnare ripetibili. Passato in giudicato, quel dispositivo non può più essere

ridiscusso.

9.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul

piano federale, la vigilanza sulle fondazioni è un atto di giurisdizione non

contenziosa (Poudret, Commentaire

de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, pag. 8 n.

1.2

), suscettibile ora di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b

n. 4 LTF). Non potendosi definire “di carattere pe­cuniario” nel senso dell'art. 74 cpv. 1 LTF, la causa odierna può dunque

essere deferita al Tribunale federale senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, l'appello è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

–;

–;

–.

Comunicazione

alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, Muralto (competente

per decisione adottata dal Gran Consiglio il 29 novembre 2011).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster