11.2009.150
Fondazioni: ricorso contro la decisione di escludere un membro dal consiglio
20 febbraio 2013Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2009.150
Data decisione, Autorità:
20.02.2013, ICCA
Titolo:
Fondazioni: ricorso contro la decisione di escludere un membro dal consiglio
FONDAZIONI
VIGILANZA CANTONALE
art. 84 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2009.150
Lugano,
20 febbraio
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 65 (dimissione di
un membro dal consiglio di fondazione) della Divisione della giustizia quale
autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza
professionale che oppone
RI
1
RI
2 , e
avv. RI 3
(patrocinati dall'avv. PA 1)
alla
Fondazione CO 1,
(rappresentata dalla presidente del consiglio di
fondazione
lic. iur. RA 1 ,
e dal vicepresidente ing.);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 1° settembre 2009 presentato da RI 1, RI 2 e RI 3 contro la decisione
emessa l'11 agosto 2009 dalla Divisione della giustizia
quale autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La
Fondazione, costituita con atto pubblico del 3 aprile 1998 e iscritta nel
registro di commercio il 14 aprile successivo, ha per scopo “l'acquisto e la riattazione del palazzo
iscritto nell'elenco dei monumenti storici denominato ‛__________’ o ‛__________’ di __________ per destinarlo ad attività culturali e/o di intrattenimento,
amministrative pubbliche e/o private, di ricerca storica in diversificati
settori, di centro raccolta di documentazione storica e sull'emigrazione ticinese,
di riunioni, di esposizioni nel settore artistico e artigianale e ogni altra
attività che ha riferimento con gli interessi collettivi”. Organo direttivo della fondazione è un
consiglio di nove membri.
B. L'11
marzo 2009 RI 3, membro del consiglio, ha inviato una lettera alla fondazione nella
quale disapprovava – in particolare – il modo in cui erano diretti i lavori nel
“__________” ed esprimeva l'intenzione di
andarsene (“Non sono quindi al mio posto e me ne vado”), salvo dichiararsi
pronto a terminare, con l'assenso della fondazione, le attività già
programmate. In presenza di tre membri il consiglio di fondazione ha deciso il
17 marzo 2009 di accettare le dimissioni dell'avvocato RI 3, che è stato invitato
ad astenersi dal partecipare ad altre manifestazioni del sodalizio. L'avvocato RI
3 ha scritto alla fondazione il 24 marzo successivo, contestando di essersi
dimesso e chiedendo una riunione straordinaria del consiglio. La riunione si è
tenuta il 30 marzo 2009 con “le dimissioni dell'avvocato RI 3” all'ordine del giorno. Dopo discussione, tre membri hanno votato per la conferma della decisione
presa il 17 marzo 2009, due hanno votato contro e uno si è astenuto.
C. Il
29 aprile 2009 RI 3, RI 1 e PI
2 sono insorti alla Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle
fondazioni con un “reclamo” perché annullasse la risoluzione appena citata e destituisse
la presidente del consiglio di fondazione RA 1 insieme con il vicepresidente __________
o, subordinatamente, nominasse un commissario incaricato di amministrare la
fondazione. Nelle sue osservazioni del 26 maggio 2009 la Fondazione CO 1 ha proposto di respingere il “reclamo” in ordine, eventualmente nel merito. Statuendo l'11 agosto
2009, la Divisione della giustizia ha dichiarato il “reclamo” irricevibile. La
tassa di giustizia di fr. 100.– è stata posta a carico dei ricorrenti in
solido, senza assegnazione di ripetibili.
D. RI 1,
RI 2 e RI 3 hanno impugnato il 1° settembre 2009 la decisione
della Divisione della giustizia davanti a questa Camera, chiedendo che –
conferito all'appello effetto sospensivo – sia accertata l'inesistenza delle dimissioni presentate da RI 3 e sia riformata di
conseguenza la decisione predetta, subordinatamente sia annullata la decisione
medesima con rinvio degli atti alla Divisione della giustizia perché proceda
all'esame della domanda di rimozione di RA 1 e __________ oppure nomini un
commissario alla fondazione. La richiesta di effetto sospensivo è stata dichiarata
senza oggetto l'8 settembre 2009 dal presidente di questa Camera, l'appello avendo
effetto sospensivo per legge. Nelle sue osservazioni del 7 ottobre 2009 la Fondazione
CO 1 propone di respingere l'appello e di confermare la decisione impugnata.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emesse fino al 31 dicembre 2010 dalla Divisione della giustizia quale
autorità di vigilanza sulle fondazioni erano impugnabili entro venti giorni a
questa Camera (art. 15 prima frase LAC e 424 cpv. 3 CPC ticinese). L'appello in
esame è dunque tempestivo. Quanto alla procedura, essa era regolata dagli art.
307.
segg. CPC ticinese, con le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese.
2.
Contro
ogni azione o omissione di un consiglio di fondazione può ricorrere all'autorità
di vigilanza chiunque abbia un interesse legittimo (sulla nozione: Grüninger in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 17 ad art. 84; Vez
in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 17 ad art. 84, entrambi
con richiami). Nel Cantone Ticino il ricorso alla Divisione della giustizia era
previsto, nel 2009, dall'art. 4 cpv. 2 del regolamento circa la sorveglianza sulle
fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale (BU 1997 pag. 152), norma
sostituita il 1° gennaio 2012 dall'art. 5 della legge concernente la vigilanza
sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni (RL 6.4.8.1). Il
ricorso era disciplinato – ed è disciplinato tuttora – dalla legge di procedura
per le cause amministrative. Chi non ha un
interesse legittimo può adire ugualmente l'autorità di vigilanza sulle
fondazioni, ma non ha qualità di parte e non può impugnarne poi la decisione (Grüninger, op. cit., n. 18 ad art.
84.
CC; Vez, op. cit., n. 16 ad
art. 84 CC). La via amministrativa non sostituisce, ad ogni modo, quella
civile. Trattandosi di statuire sull'esclusione di un membro da un consiglio di
fondazione, in particolare, l'autorità di vigilanza può sindacare la
legittimità del provvedimento solo ove questo comprometta il funzionamento
della fondazione in conformità al suo fine o alla legge (RtiD II-2008 pag. 639
consid. 4 a 6 con richiami). Se ciò non è il caso l'esclusione va contestata
davanti al giudice civile.
3.
Nella decisione impugnata la Divisione della giustizia, accertata
la proponibilità del ricorso, ha ricordato di essere abilitata a esaminare l'esclusione
di un membro da un consiglio di fondazione solo qualora ciò comprometta,
appunto, il funzionamento della fondazione in conformità al suo fine o alla
legge. Nel consiglio della Fondazione CO 1 – essa ha continuato – regnava una grande
litigiosità, ma l'estromissione dell'avvocato RI 3 non risultava pregiudicare
il funzionamento dell'istituto. Il consiglio in effetti poteva validamente
riunirsi e deliberare anche senza l'avvocato RI 3, mentre al ricupero del “__________”
sovrintendeva pur sempre l'Ufficio cantonale dei beni culturali, quand'anche
l'avvocato RI 3 più non se ne occupasse. In simili circostanze il fine
perseguito dalla fondazione non appariva a rischio, né per altro il rispetto
della legge. Riguardo alla postulata destituzione di RA 1 e __________, come
pure all'eventuale nomina di un commissario, l'autorità di vigilanza ha
rinviato la valutazione degli eventuali provvedimenti in separata sede, le doglianze
degli interessati vertendo non tanto sul tema oggetto del ricorso quanto sul
modo di condurre la fondazione e di gestirne i progetti.
4.
RI
2.
appella davanti a questa Camera quale membro del consiglio della Fondazione CO
1.
(ricorso del 29 aprile 2009 all'autorità di vigilanza sulle fondazioni, punto
2). Se non che, giusta l'art. 95 cpv. 1 lett. i ORC tutti i membri di un
consiglio di fondazione devono figurare nel registro di commercio, anche se non
hanno diritto di firma (Vez, op.
cit., n. 12 ad art. 83 CC con richiami). RI 2 non è mai stato iscritto in tale
veste, né dagli atti risulta quando egli sia entrato a far parte del consiglio
di fondazione. Sapere se egli abbia nondimeno un interesse legittimo ad
appellare è un interrogativo che può rimanere aperto, l'iscrizione degli altri
due litisconsorti nel registro di commercio essendo pacifica.
5.
L'avv. RI 3 è deceduto in pendenza di appello, il
4.
dicembre 2011. Con la morte si è estinto il suo mandato di membro nel
consiglio di fondazione (Grüninger,
op. cit., n. 8 ad art. 83 CC). Ciò posto, risulta ormai senza interesse giuridico
indagare se l'autorità di vigilanza dovesse vagliare la legittimità dell'estromissione
di lui dal consiglio della Fondazione __________. A tale riguardo resta da
statuire unicamente sugli oneri processuali e le ripetibili. Nel merito rimane
da decidere invece se l'autorità di vigilanza potesse rinviare a più tardi l'adozione
di eventuali provvedimenti nei confronti di RA 1 e __________ o la prospettata
nomina di un commissario alla fondazione. In
proposito l'appello non è senza interesse giuridico.
6.
Per
quanto attiene all'esclusione dell'avvocato RI 3, l'attribuzione delle spese giudiziarie in appello va decisa con motivazione sommaria, “tenendo
conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la
lite” (art. 72 PC per analogia: RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii). Determinante
è valutare, in altri termini, quale sarebbe stato – a un primo esame – il verosimile
esito dell'appello se questo non fosse divenuto privo d'interesse giuridico.
a) I
ricorrenti si dolevano anzitutto che l'autorità di vigilanza sulle fondazioni non
avesse comunicato loro le osservazioni al “reclamo” presentate il 26 maggio
2009.
della Fondazione CO 1. Ora, che omettendo la notifica l'autorità di vigilanza
sulle fondazioni abbia commesso un errore è manifesto. Gli appellanti tuttavia
non contestavano di avere potuto far valere tutte le loro contestazioni nell'appello
davanti a questa Camera, munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto,
né mettevano in dubbio che con ciò la disattenzione del loro diritto di essere
sentiti potesse essere sanata (DTF 137 I
197.
consid. 2.3.2, 135 I 282 consid. 2.3, 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1).
Del resto l'autorità di vigilanza non risulta essersi fondata su quel memoriale
ai fini della decisione. Se poi – come i ricorrenti sostengono – l'allegato non
poteva legittimamente essere introdotto dalla presidente e da __________, a maggior ragione l'allegato andava espunto dagli
atti. Così com'era motivata, pertanto, la censura non avrebbe verosimilmente
giustificato l'annullamento della decisione impugnata.
b) In ordine gli appellanti lamentavano altresì che l'autorità di vigilanza
sulle fondazioni non avesse assunto nessuna delle prove da loro richieste né
avesse istruito il caso di propria
iniziativa.
Essi non indicavano però quali fossero le prove da loro offerte (o da esperire
d'ufficio) né quale sarebbe potuta essere la rilevanza di tali mezzi istruttori
ai fini della decisione. Non motivato a sufficienza, in proposito l'appello sarebbe
verosimilmente risultato già di primo acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2
lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).
c) Ancora
dal profilo formale gli appellanti censuravano la decisione impugnata per
carenza di motivazione. L'autorità di vigilanza aveva spiegato con chiarezza tuttavia
per quale motivo essa non si ritenesse abilitata a sindacare l'estromissione
dell'avvocato RI 3 dal consiglio della Fondazione __________ (sopra, consid. 3)
e gli interessati non potevano seriamente pretendere di non avere capito le
ragioni per cui il loro “reclamo” era stato dichiarato irricevibile. Anche in
proposito l'appello non appariva destinato così a miglior sorte.
d) Sempre dal profilo formale gli appellanti rimproveravano all'autorità
di vigilanza sulle fondazioni di esseri sospinta ultra petita reputando
di essere chiamata a reintegrare l'avvocato RI 3 nel consiglio della Fondazione
CO 1, mentre la lite verteva unicamente sull'esistenza delle sue presunte dimissioni.
La critica era speciosa, non potendo statuire ultra petita un'autorità
che decide una non entrata in materia. Che poi l'autorità di vigilanza si
trovasse a esaminare un caso di
esclusione era palese, il consiglio della Fondazione __________
avendo esautorato l'avvocato RI 3 contro la volontà di quest'ultimo. Su
argomenti del genere l'appello non avrebbe dunque avuto possibilità di buon
esito.
e) Nella
decisione impugnata l'autorità di vigilanza sulle fondazioni rammentava con
pertinenza – come detto – di essere abilitata a sindacare l'allontanamento
dell'avvocato RI 3 solo ove ciò pregiudicasse il funzionamento della Fondazione
CO 1 in conformità alla legge al suo fine. Nell'appello gli interessati non
contestavano – a ragione – tale giurisprudenza (sopra, consid. 2). Muovevano
accuse di scorrettezza e di malafede alla presidente, accusando lei e __________
di condurre l'istituto “allo sbando” (memoriale, pag. 8 in alto). Non spiegavano tuttavia in che modo la presenza dell'avvocato RI 3 nel consiglio si
imponesse per garantire la corretta operatività della fondazione. Anzi, essi
medesimi ammettevano che l'avvocato RI 3 e la presidente erano ormai allo
scontro (“o io o RI 3”: appello, pag. 3 in basso), di modo che lasciare il primo in quel consesso poteva solo acuire il dissidio con la seconda. Se la
fondazione non risultava più in grado di funzionare correttamente, di
conseguenza, le misure da adottare erano altre, mentre l'esclusione dell'avvocato
RI 3 andava contestata – se mai – davanti al giudice civile. Avesse interferito
al riguardo, l'autorità amministrativa avrebbe leso l'autonomia della
fondazione. Su questo punto la decisione impugnata appariva ineccepibile. Ne
segue che, non fosse divenuto senza interesse giuridico, per quanto riguardava
l'avvocato RI 3 l'appello sarebbe stato verosimilmente respinto.
7.
Relativamente
al problema di sapere se l'autorità di vigilanza potesse rinviare in separata
sede l'adozione di eventuali provvedimenti nei confronti di RA 1 e __________ o
la prospettata nomina di un commissario alla fondazione, gli appellanti
manifestavano perplessità circa i reali propositi della Divisione della
giustizia. Criticavano il fatto che nel frattempo le persone di cui avevano
chiesto la rimozione restassero “indisturbate al loro posto” e il buon
funzionamento della fondazione fosse “messo gravemente in pericolo, mancando
totalmente una seria e compatta dirigenza” (memoriale, pag. 9 in fondo). Si trattava di timori eccessivi. Che l'autorità di vigilanza potesse esaminare
separatamente le due questioni (l'estromissione dell'avvocato RI 3 dal
consiglio di fondazione, da un lato, e l'adozione di provvedimenti nei confronti
di RA 1 e __________ con eventuale nomina di un commissario, dall'altro) non
era contestato, a ben vedere, nemmeno dagli appellanti. Quanto alla preoccupazione
che l'autorità di vigilanza indugiasse nel trattare la seconda, non v'era
motivo di inquietarsi. Prova ne sia che il 7 ottobre 2009, in pendenza di appello, la Divisione della giustizia ha sospeso in via provvisionale tutti i
membri del consiglio di fondazione e nominato un'amministratrice. Su questo
secondo punto l'appello si rivela quindi infondato.
8.
Se
ne conclude che, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, l'appello va
respinto. Gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art.
148.
cpv. 1 CPC ticinese). La Fondazione CO 1 chiede un'indennità per ripetibili
(art. 150 prima frase CPC ticinese), avendo formulato osservazioni in cui
postulava il rigetto dell'appello. Non ha dovuto far capo però all'opera di un
patrocinatore, la presidente del consiglio di fondazione essendo provvista di
formazione giuridica. Né la stesura del memoriale consta avere cagionato alla
fondazione costi particolari o avere causato alla presidente disagi d'ordine
professionale. Non si disconosce che la redazione dell'esposto può avere
richiesto un certo tempo. Non si deve trascurare tuttavia che l'allegato
risulta inutilmente prolisso, ripetitivo e per la maggior parte fuori tema. Attribuire indennità d'inconvenienza in siffatte
circostanze non si giustifica. Nelle osservazioni la fondazione sembra rivendicare
un'indennità anche per le osservazioni al “reclamo” presentate il 26 maggio
2009.
all'autorità di vigilanza sulle fondazioni, ma a tal fine essa avrebbe
dovuto appellare il dispositivo con cui tale autorità ha deciso di non
assegnare ripetibili. Passato in giudicato, quel dispositivo non può più essere
ridiscusso.
9.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul
piano federale, la vigilanza sulle fondazioni è un atto di giurisdizione non
contenziosa (Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, pag. 8 n.
1.2
), suscettibile ora di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b
n. 4 LTF). Non potendosi definire “di carattere pecuniario” nel senso dell'art. 74 cpv. 1 LTF, la causa odierna può dunque
essere deferita al Tribunale federale senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, l'appello è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, Muralto (competente
per decisione adottata dal Gran Consiglio il 29 novembre 2011).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster