11.2009.151
Riduzione o soppressione del contributo alimentare per il figlio
13 agosto 2010Italiano17 min
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Numero d'incarto:
11.2009.151
Data decisione, Autorità:
13.08.2010, ICCA
Titolo:
Riduzione o soppressione del contributo alimentare per il figlio
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
MODIFICA DELLE CIRCOSTANZE
art. 286 cpv. 1 CC
art. 286 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2009.151
Lugano,
13 agosto
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2007.1386
(modifica di contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, promossa con istanza del 30 ottobre 2007 da
AP 1
(già patrocinato dall'avv. , )
contro
AO 1
(patrocinata dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 7 settembre 2009 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa il
26 agosto 2009 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Se
dev'essere accolto il contestuale ricorso contro il rifiuto dell'assistenza
giudiziaria da parte del Pretore;
3. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria in appello;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 31 dicembre 2001 AO 1 (1967) ha dato alla luce una bambina, S__________,
che è stata riconosciuta da AP 1 (1953). In un contratto di mantenimento
firmato il 5 luglio 2002 AP 1 si è impegnato a versare per la figlia un
contributo mensile indicizzato di fr. 500.– dalla nascita fino al 6° anno
di età, di fr. 550.– dal 7° al 12° anno di età, di fr. 600.– dal 13°
al 16° anno di età e di fr. 650.– dal 17° anno di età fino “al permanere
dell'obbligo per legge”, più gli assegni familiari (ove non fossero già stati riscossi
dalla madre). Per quanto concerne il diritto alle relazioni personali con la figlia,
a AP 1 è stato garantito “il diritto più ampio possibile di visitarla e di
trattenerla con sé almeno un giorno alla settimana nelle ore diurne e di
trattenerla con sé nella ferie estive per almeno 15 giorni consecutivi”. Il
contratto è approvato dalla Delegazione tutoria di Massagno il 21 agosto 2002.
B. Anni
dopo, mediante accordo sottoscritto a verbale da AP 1 e AO 1 il 16 febbraio
2006, la Commissione tutoria regionale 5 ha approvato una nuova regolamentazione del
diritto di visita paterno, precisa e particolareggiata, attribuendo inoltre ai
genitori l'autorità parentale comune su S__________. Il contributo alimentare
non è stato evocato nell'accordo. Con decisione del 5 marzo 2007 la
Commissione medesima ha poi istituito in favore di S__________ una curatela
educativa.
C. Il
30 ottobre 2007 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria
– la soppressione del contributo alimentare, oltre al versamento di fr. 562.–,
“ossia la metà dell'importo
ricevuto dalla Cassa cantonale di compensazione a favore della figlia S__________,
nonché la metà dell'assegno integrativo”. Alla discussione del 22 gennaio 2008
la convenuta ha proposto di respingere l'azione. Chiusa
l'istruttoria, al dibattimento finale del 12 marzo 2009 le parti si
sono confermate nelle loro domande, l'istante riducendo nondimeno il versamento
richiesto a fr. 498.50 in seguito alla riduzione dell'assegno integrativo.
Statuendo il 26 agosto 2009, il Pretore ha respinto l'azione e ha posto la tassa
di giustizia di fr. 300.– con le spese di fr. 100.– a carico
dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 800.– per ripetibili.
La richiesta di assistenza giudiziaria è stata respinta.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto il 7 settembre 2009 a questa Camera, postulando l'assistenza giudiziaria e concludendo per la soppressione del
contributo alimentare. Contestualmente egli ha impugnato il diniego dell'assistenza
giudiziaria in primo grado, sollecitando la concessione del beneficio anche
davanti al Pretore. L'appello non è stato intimato alla controparte per
osservazioni.
in diritto: I. Sul
contributo alimentare per la figlia
1. Le
azioni di mantenimento e di modifica del contributo alimentare per i figli
(art. 279 e 286 CC) sono trattate con la procedura speciale degli art. 425
segg. CPC, in esito alla quale il Pretore statuisce con sentenza impugnabile entro dieci giorni non sospesi dalle
ferie (art. 428 cpv. 2 e 428bis CPC). Tempestivo, sotto questo profilo
l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. Il
Pretore si è interrogato a giusto titolo sulla legittimazione passiva di AO 1. Questa
Camera si è posta la stessa domanda, a suo tempo, trattandosi di un genitore che
chiedeva di modificare una sentenza di divorzio sul contributo alimentare dovuto
al figlio. Essa era giunta alla conclusione, seguendo dottrina e giurisprudenza,
che convenuto doveva essere il figlio o, tutt'al più, l'ex coniuge come sostituto
processuale del figlio (RtiD II-2004 pag. 603 consid. 2 con riferimento a Hegnauer
in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 63 ad art. 286 CC e Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 52 ad art. 134 CC,
mentre nel frattempo Wullschleger
in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 14 ad art. 286 CC ha
cambiato opinione).
Recentemente il Tribunale
federale ha avuto modo di precisare, rinunciando a un suo orientamento
(sentenza 5A_104/2009 del 19 marzo 2009 consid. 2.2, riassunto in: JdT 2009 I
439), che il titolare dell'autorità parentale, il quale detenga l'amministrazione
e il godimento dei beni del figlio in virtù di un diritto proprio, può
difendere i diritti patrimoniali del minorenne in proprio nome, rispettivamente
farli valere giudizialmente in proprio nome (sentenza 5A_726/2009 del 30 aprile
2010, consid. 2.2 destinato a pubblicazione, riassunto in: SJZ 106/2010 pag.
327). E l'art. 318 cpv. 1 CC si applica ormai a tutte le questioni di natura
pecuniaria che riguardano il figlio, compresi gli obblighi di mantenimento. La
legittimazione attiva e passiva deve così essere riconosciuta in tali
controversie sia al titolare dell'autorità parentale sia al minorenne. Ciò vale
anche nel caso in cui la lite si riferisca alla modifica di un contributo
alimentare fissato in una convenzione di mantenimento approvata dall'autorità tutoria
per un figlio nato fuori del matrimonio (sentenza 5A_726/2009 del 30 aprile
2010, loc. cit.). Legittimamente quindi l'istante ha convenuto, nella fattispecie,
la madre di S__________.
3. Con
ordinanza del 14 agosto 2009 il Pretore ha deciso di rinunciare all'audizione
di S__________ __________ perché essa “di soli 8 anni e mezzo non è verosimilmente
in grado di esprimersi in merito all'entità del suo contributo alimentare”. Tale opinione non può essere condivisa. Anni addietro questa
Camera riteneva di poter transigere sull'ascolto del figlio ove in appello
rimanesse contesa la sola questione dei contributi alimentari, ma non l'affidamento
né la disciplina del diritto di visita (sussistendo litigio su uno di questi
due punti, gli atti erano rinviati al Pretore perché procedesse all'audizione:
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2003.81 del 24 luglio 2003, consid. 3). Tale indulgenza
non può più essere rinnovata. Il diritto di essere sentito compete, per
principio, a ogni figlio che abbia compiuto i sei anni indipendentemente dall'oggetto
del contenzioso che lo riguarda (DTF 131 III 553). Per di più, in concreto
l'autorità parentale congiunta è stata attribuita ai genitori in modo
affrettato, una decisione del genere presupponendo un'intesa suscettiva di
approvazione circa la partecipazione dei genitori alle cure del figlio e il
riparto delle spese di mantenimento (RtiD I-2006 pag. 679 n. 41c). L'accordo sottoscritto a verbale dai genitori il 16 febbraio 2006 e
approvato dalla Commissione tutoria regionale nemmeno allude a un'intesa del
genere. Nulla giustificava quindi, in concreto, il mancato ascolto di S__________.
Dato nondimeno il presumibile esito del giudizio, non è il caso di annullare
la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore perché esegua l'audizione
(art. 326 lett. a CPC). Sta di fatto che in futuro questa Camera non reitererà analoga
provvidenza, tanto meno ove si consideri che l'ascolto del figlio può avvenire
anche per il tramite di uno specialista (cui il giudice può sempre far capo).
4. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha rimproverato all'istante di non avere dimostrato
un peggioramento della propria situazione finanziaria rispetto al 5 luglio
2002, quando aveva firmato il contratto di mantenimento, il che osterebbe già
di per sé all'applicazione dell'art. 286 cpv. 1 e 2 CC. Ciò posto, egli ha
rammentato che un diritto di visita più esteso di quello abitualmente conferito
a un genitore dalla prassi non giustifica necessariamente un minor contributo
alimentare per il figlio, le spese correnti rimanendo a carico del genitore
affidatario (alloggio, abbigliamento, premio della cassa malati e così via). Affinché
si giustifichi una riduzione occorre che il genitore affidatario consegua risparmi
sensibili. Nel caso specifico – ha continuato il Pretore – l'istante non aveva
minimamente quantificato le maggiori spese da lui sostenute rispetto a quelle
affrontate da un genitore con diritto di visita usuale, né aveva stimato i
risparmi conseguiti da AO 1 rispetto alle spese cui deve far fronte un comune
genitore affidatario. Quanto alla richiesta di ottenere la metà della somma che
AO 1 percepisce dalla Cassa cantonale di compensazione a titolo di contributo
integrativo per la figlia, il primo giudice si è ritenuto incompetente a
decidere, le sue attribuzioni
esaurendosi nel fissare l'entità del contributo alimentare.
5. L'appellante
fa valere che l'autorità parentale congiunta, a suo dire imposta dalla Commissione
tutoria regionale per non meglio precisate difficoltà della madre, giustificava
da sé sola la soppressione del contributo alimentare per la figlia. Senza
considerare – egli soggiunge – l'invalidità parziale che lo ha colpito nel
frattempo “e che ha comportato
pure la necessità di chiedere prestazioni complementari”. L'istante ribadisce di accudire a __________ per lunghi periodi,
trascorrendo con lei i primi tre fine settimana di ogni mese, dal sabato
mattina fino alla domenica pomeriggio, e tutte le vacanze scolastiche, eccettuate
due settimane che la figlia trascorre con la madre, oltre a tutti i mercoledì
dalla fine delle lezioni (ore 11.35) fino al giovedì mattina, quando egli riconduce
direttamente S__________ a scuola. Lasciando invariato il contributo di
mantenimento originario – egli epiloga – il Pretore sarebbe caduto in arbitrio,
poiché non avrebbe tenuto conto “di cosa si nutre la figlia quando è con il padre
e dove dorme”, per tacere del fatto ch'egli medesimo “non può in alcun modo ribaltare sulle assicurazioni sociali” i costi di vitto e alloggio, mentre AO 1
riceve congrui assegni integrativi per la figlia.
6. Il
giudice può, “ad istanza di un genitore o del figlio”, modificare o togliere il
contributo per un minorenne ove le circostanze considerate al momento in cui il
contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Di
massima poco importa che un contributo alimentare sia stato fissato per
sentenza o per contratto, salvo che in quest'ultimo caso una modifica può risultare
convenzionalmente esclusa (art. 287 cpv. 2 CC). Decisivo è il raffronto tra le
condizioni finanziarie in cui si trovavano i genitori (e il figlio) al momento in cui il contributo è stato stabilito – rispettivamente al
momento in cui è stato modificato l'ultima volta – e quelle in cui essi versano
al momento in cui il giudice statuisce sull'azione di modifica (casistica ed
esempi in: Hegnauer, Berner
Kommentar, edizione 1997, n. 68 segg. ad art. 286 CC con richiami). Per quel
che è del cambiamento, in particolare, esso deve apparire rilevante e duraturo
(Wullschleger in:
Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 5 ad
art. 286 CC con rinvii).
Inoltre un peggioramento delle condizioni economiche in cui versa il debitore
non giustifica necessariamente una riduzione del contributo alimentare per il
figlio, incombendo anzitutto al debitore stesso
attivarsi per rimediare al degrado
della propria situazione finanziaria (Breitschmid
in:
Basler Kommentar, ZGB I, 3ª
edizione, n. 2 in fine ad art. 286).
7. Nella fattispecie l'appellante
ravvisa un notevole mutamento di circostanze nella nuova regolamentazione del diritto
di visita omologata il 16 febbraio 2006 dalla Commissione tutoria regionale,
contestualmente all'attribuzione dell'autorità parentale congiunta. Egli non
pretende che le sue condizioni economiche siano cambiate (memoriale, pag. 3 in basso). Sottolinea che cambiato è il lasso di tempo durante il quale deve occuparsi della figlia,
valutabile attorno al 50% (istanza, punto 6; replica nel verbale
del 22 gennaio 2008, pag. 2 nel mezzo). Nella situazione descritta ogni
genitore va chiamato – egli ribadisce – ad assumere la metà dei costi di
sostentamento e deve avere il diritto di ricevere dalla Cassa cantonale di
compensazione la metà degli assegni integrativi che AO 1 percepisce da sé sola per
la figlia. Ciò giustificherebbe, in definitiva, la soppressione del contributo
alimentare a suo carico e la condanna di AO 1 a stornargli la metà delle prestazioni riscosse dall'ente pubblico.
8. Il
Pretore ha partitamente ricordato all'istante che un'estensione del diritto di
visita oltre quello abitualmente concesso al genitore senza la custodia del
figlio (sia egli contitolare dell'autorità parentale o no) non giustifica
necessariamente una riduzione del contributo alimentare per il minorenne
(sentenza impugnata, pag. 4). Come questa Camera ha già ricordato in
giurisprudenza pubblicata, nel caso di un ampio diritto di visita diminuiscono
le spese correnti del genitore affidatario, come ad esempio il vitto, ma rimangono
generalmente invariate le spese fisse, come quelle per l'alloggio,
l'abbigliamento, le assicurazioni e i costi accessori (RtiD I-2006 pag. 674 in
alto, con rinvio). Si aggiunga che le spese correnti dovute a un diritto di
visita abituale (sulla nozione di diritto di visita “abituale” nel
Cantone Ticino v. RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c) sono di principio a carico
del genitore non affidatario (RtiD I-2006 pag. 674 in alto, con rinvio).
Quand'anche dovesse ospitare il figlio per la metà del tempo, di conseguenza,
il genitore non affidatario non può esigere che l'altro genitore assuma
automaticamente la metà dei costi di mantenimento. Deve stimare i maggiori
costi da lui sostenuti rispetto a quelli che gravano su un genitore avente un
diritto di visita abituale, rispettivamente le economie verosimilmente conseguite
dall'altro genitore. Solo in esito a tale valutazione è possibile determinare equitativamente
in che misura il diritto di visita più ampio comporti, nel singolo caso, il
trasferimento dell'onere di mantenimento in denaro del figlio da un genitore
all'altro.
9. Con
la giurisprudenza testé riassunta – e diffusamente esposta dal Pretore – l'istante
non tenta nemmeno di confrontarsi, sicché al proposito l'appello si rivela
finanche irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f
combinato con il cpv. 5). AP 1 insiste nel ripetere che, occupandosi egli di S__________
per circa la metà del tempo, AO 1 deve farsi carico dell'altra metà del
fabbisogno in denaro della figlia e consegnargli la metà delle prestazioni
sociali ricevute per quest'ultima. Non pretende però di assumere metà delle
spese fisse che rientrano nel fabbisogno in denaro della ragazza, né indica – almeno
per ordine di grandezza – le maggiori spese cui egli deve far fronte rispetto a
un genitore che eserciti un diritto di visita “abituale”, né tanto
meno allega quali risparmi di rilievo conseguirebbe AO 1 nel caso specifico.
Contrariamente a quanto egli crede, poi, non spettava al Pretore “spiegare di cosa si nutre la figlia quando
è con il padre e dove dorme”,
ma a lui medesimo sostanziare in che consistano e a quanto ammontino gli “importanti maggiori costi” genericamente evocati nel memoriale. Anche a tale riguardo l'appello
manca di adeguata motivazione. Ne segue che, destituite di fondamento, le
doglianze dell'interessato devono essere disattese.
Considerandi
II. Sull'assistenza
giudiziaria davanti al Pretore
10.
Contro
il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può
adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”,
cioè l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n.
5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il ricorso
in esame è pertanto ricevibile.
11.
Il
Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'istante
per un duplice ordine di ragioni: perché, proprietario di un'abitazione in __________,
AP 1 non aveva reso verosimile la propria indigenza (art. 3 Lag) e perché la
causa da lui promossa non aveva possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a
Lag). L'interessato obietta che l'abitazione in __________ appartiene ai suoi
genitori e non produce alcun reddito, mentre per quanto lo concerne personalmente
egli riceve solo una rendita parziale d'invalidità con le prestazioni
complementari, per complessivi fr. 2462.– mensili. Circa la parvenza di
buon diritto insita nell'azione, poi, egli la reputa data “da tutto quanto indicato in precedenza”. Ora, il richiedente potrà anche trovarsi nell'indigenza.
A ragione tuttavia il Pretore ha definito l'azione senza probabilità di buon
esito, ove appena si consideri che l'interessato non ha mai indicato – né tanto
meno quantificato – gli “importanti
maggiori costi” dovuti all'esercizio dell'ampio diritto
di visita. Eppure la giurisprudenza di questa Camera, esplicita e circostanziata
proprio su quel tema, era stata pubblicata nel 2006 (sopra, consid. 8). Senza tenere
conto di tale prassi, l'istanza non aveva alcuna seria possibilità di essere
accolta. Anche sul diniego dell'assistenza giudiziaria la decisione del Pretore
sfugge dunque alla critica.
III. Sulle
spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello
12.
La
tassa di giustizia e le spese dell'appello seguirebbero la soccombenza
dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC). Date le presumibili ristrettezze
finanziarie in cui egli versa e il fatto ch'egli, sprovvisto di formazione
giuridica, ha agito senza l'ausilio di un patrocinatore, si prescinde tuttavia –
eccezionalmente – dal riscuotere oneri processuali, mentre non è il caso di
attribuire ripetibili alla convenuta, cui l'appello non è stato intimato e non
ha provocato costi. Non si prelevano tasse o spese neppure per il ricorso in materia
di assistenza giudiziaria, la relativa procedura essendo gratuita, salvo
ipotesi di temerarietà estranee alla fattispecie (art. 4 cpv. 2 Lag). Quanto all'assistenza
giudiziaria in appello, la richiesta è senza oggetto, in questa sede non prelevandosi
tasse né spese. Essendosi difeso personalmente, dipoi, l'interessato non è
incorso in costi di patrocinio.
IV. Sui
mezzi d'impugnazione a livello federale
13.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera la soglia
di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1
lett. b LTF), ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare conteso
in appello (fr. 550.– mensili fino al 12° anno di età, fr. 600.–
mensili dal 13° al 16° anno di età e fr. 650.– mensili dal 17° anno di età
fino “al permanere dell'obbligo per legge”). L'impugnabilità del dispositivo sull'assistenza
giudiziaria, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art.
51.
cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Il ricorso
in materia di assistenza giudiziaria è respinto e la decisione impugnata è
confermata.
3. Non si riscuotono
tasse o spese né si assegnano ripetibili.
4. La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata senza oggetto.
5. Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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