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Decisione

11.2009.151

Riduzione o soppressione del contributo alimentare per il figlio

13 agosto 2010Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2003.81 del 24 luglio 2003, consid. 3). Tale indulgenza

non può più essere rinnovata. Il diritto di essere sentito compete, per

principio, a ogni figlio che abbia compiuto i sei anni indipendentemente dall'oggetto

del contenzioso che lo riguarda (DTF 131 III 553). Per di più, in concreto

l'autorità parentale congiunta è stata attribuita ai genitori in modo

affrettato, una decisione del genere presupponendo un'intesa suscettiva di

approvazione circa la partecipazione dei genitori alle cure del figlio e il

riparto delle spese di mantenimento (RtiD I-2006 pag. 679 n. 41c). L'accordo sottoscritto a verbale dai genitori il 16 febbraio 2006 e

approvato dalla Commissione tutoria regionale nemmeno allude a un'intesa del

genere. Nulla giustificava quindi, in concreto, il mancato ascolto di S__________.

Dato nondimeno il presumibile esito del giudizio, non è il caso di annullare

la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore perché esegua l'audizione

(art. 326 lett. a CPC). Sta di fatto che in futuro questa Camera non reitererà analoga

provvidenza, tanto meno ove si consideri che l'ascolto del figlio può avvenire

anche per il tramite di uno specialista (cui il giudice può sempre far capo).

4. Nella

sentenza impugnata il Pretore ha rimproverato all'istante di non avere dimostrato

un peggioramento della propria situazione finanziaria rispetto al 5 luglio

2002, quando aveva firmato il contratto di mantenimento, il che osterebbe già

di per sé all'applicazione dell'art. 286 cpv. 1 e 2 CC. Ciò posto, egli ha

rammentato che un diritto di visita più esteso di quello abitualmente conferito

a un genitore dalla prassi non giustifica necessariamente un minor contributo

alimentare per il figlio, le spese correnti rimanendo a carico del genitore

affidatario (alloggio, abbigliamento, premio della cassa malati e così via). Affinché

si giustifichi una riduzione occorre che il genitore affidatario consegua risparmi

sensibili. Nel caso specifico – ha continuato il Pretore – l'istante non aveva

minimamente quantificato le maggiori spese da lui sostenute rispetto a quelle

affrontate da un genitore con diritto di visita usuale, né aveva stimato i

risparmi conseguiti da AO 1 rispetto alle spese cui deve far fronte un comune

genitore affidatario. Quanto alla richiesta di ottenere la metà della somma che

AO 1 percepisce dalla Cassa cantonale di compensazione a titolo di contributo

integrativo per la figlia, il primo giudice si è ritenuto incompetente a

decidere, le sue attribuzioni

esaurendosi nel fissare l'entità del contributo alimentare.

5. L'appellante

fa valere che l'autorità parentale congiunta, a suo dire imposta dalla Commissione

tutoria regionale per non meglio precisate difficoltà della madre, giustificava

da sé sola la soppressione del contributo alimentare per la figlia. Senza

considerare – egli soggiunge – l'invalidità parziale che lo ha colpito nel

frattempo “e che ha comportato

pure la necessità di chiedere prestazioni complementari”. L'istante ribadisce di accudire a __________ per lunghi periodi,

trascorrendo con lei i primi tre fine settimana di ogni mese, dal sabato

mattina fino alla domenica pomeriggio, e tutte le vacanze scolastiche, eccettuate

due settimane che la figlia trascorre con la madre, oltre a tutti i mercoledì

dalla fine delle lezioni (ore 11.35) fino al giovedì mattina, quando egli riconduce

direttamente S__________ a scuola. Lasciando invariato il contributo di

mantenimento originario – egli epiloga – il Pretore sarebbe caduto in arbitrio,

poiché non avrebbe tenuto conto “di cosa si nutre la figlia quando è con il padre

e dove dorme”, per tacere del fatto ch'egli medesimo “non può in alcun modo ribaltare sulle assicurazioni sociali” i costi di vitto e alloggio, mentre AO 1

riceve congrui assegni integrativi per la figlia.

6. Il

giudice può, “ad istanza di un genitore o del figlio”, modificare o togliere il

contributo per un minorenne ove le circostanze considerate al momento in cui il

contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Di

massima poco importa che un contributo alimentare sia stato fissato per

sentenza o per contratto, salvo che in quest'ultimo caso una modifica può risultare

convenzionalmente esclusa (art. 287 cpv. 2 CC). Decisivo è il raffronto tra le

condizioni finanziarie in cui si trovavano i genitori (e il figlio) al momento in cui il contributo è stato stabilito – rispettivamente al

momento in cui è stato modificato l'ultima volta – e quelle in cui essi versano

al momento in cui il giudice statuisce sull'azione di modifica (casistica ed

esempi in: Hegnauer, Berner

Kommentar, edizione 1997, n. 68 segg. ad art. 286 CC con richiami). Per quel

che è del cambiamento, in particolare, esso deve apparire rilevante e duraturo

(Wullschleger in:

Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 5 ad

art. 286 CC con rinvii).

Inoltre un peggioramento delle condizioni economiche in cui versa il debitore

non giustifica necessariamente una riduzione del contributo alimentare per il

figlio, incombendo anzitutto al debitore stesso

attivarsi per rimediare al degrado

della propria situazione finanziaria (Breitschmid

in:

Basler Kommentar, ZGB I, 3ª

edizione, n. 2 in fine ad art. 286).

7. Nella fattispecie l'appellante

ravvisa un notevole mutamento di circostanze nella nuova regolamentazione del diritto

di visita omologata il 16 febbraio 2006 dalla Commissione tutoria regionale,

contestualmente all'attribuzione dell'autorità parentale congiunta. Egli non

pretende che le sue condizioni economiche siano cambiate (memoriale, pag. 3 in basso). Sottolinea che cambiato è il lasso di tempo durante il quale deve occuparsi della figlia,

valutabile attorno al 50% (istanza, punto 6; replica nel verbale

del 22 gennaio 2008, pag. 2 nel mezzo). Nella situazione descritta ogni

genitore va chiamato – egli ribadisce – ad assumere la metà dei costi di

sostentamento e deve avere il diritto di ricevere dalla Cassa cantonale di

compensazione la metà degli assegni integrativi che AO 1 percepisce da sé sola per

la figlia. Ciò giustificherebbe, in definitiva, la soppressione del contributo

alimentare a suo carico e la condanna di AO 1 a stornargli la metà delle prestazioni riscosse dall'ente pubblico.

8. Il

Pretore ha partitamente ricordato all'istante che un'estensione del diritto di

visita oltre quello abitualmente concesso al genitore senza la custodia del

figlio (sia egli contitolare dell'autorità parentale o no) non giustifica

necessariamente una riduzione del contributo alimentare per il minorenne

(sentenza impugnata, pag. 4). Come questa Camera ha già ricordato in

giurisprudenza pubblicata, nel caso di un ampio diritto di visita diminuiscono

le spese correnti del genitore affidatario, come ad esempio il vitto, ma rimangono

generalmente invariate le spese fisse, come quelle per l'alloggio,

l'abbigliamento, le assicurazioni e i costi accessori (RtiD I-2006 pag. 674 in

alto, con rinvio). Si aggiunga che le spese correnti dovute a un diritto di

visita abituale (sulla nozione di diritto di visita “abituale” nel

Cantone Ticino v. RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c) sono di principio a carico

del genitore non affidatario (RtiD I-2006 pag. 674 in alto, con rinvio).

Quand'anche dovesse ospitare il figlio per la metà del tempo, di conseguenza,

il genitore non affidatario non può esi­gere che l'altro genitore assuma

automaticamente la metà dei costi di mantenimento. Deve stimare i maggiori

costi da lui sostenuti rispetto a quelli che gravano su un genitore avente un

diritto di visita abituale, rispettivamente le economie verosimilmente conseguite

dall'altro genitore. Solo in esito a tale valutazione è possibile determinare equitativamente

in che misura il diritto di visita più ampio comporti, nel singolo caso, il

trasferimento dell'onere di mantenimento in denaro del figlio da un genitore

all'altro.

9. Con

la giurisprudenza testé riassunta – e diffusamente esposta dal Pretore – l'istante

non tenta nemmeno di confrontarsi, sicché al proposito l'appello si rivela

finanche irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f

combinato con il cpv. 5). AP 1 insiste nel ripetere che, occupandosi egli di S__________

per circa la metà del tempo, AO 1 deve farsi carico dell'altra metà del

fabbisogno in denaro della figlia e consegnargli la metà delle prestazioni

sociali ricevute per quest'ultima. Non pretende però di assumere metà delle

spese fisse che rientrano nel fabbisogno in denaro della ragazza, né indica – almeno

per ordine di grandezza – le maggiori spese cui egli deve far fronte rispetto a

un genitore che eserciti un diritto di visita “abituale”, né tanto

meno allega quali risparmi di rilievo conseguirebbe AO 1 nel caso specifico.

Contrariamente a quanto egli crede, poi, non spettava al Pretore “spiegare di cosa si nutre la figlia quando

è con il padre e dove dorme”,

ma a lui medesimo sostanziare in che consistano e a quanto ammontino gli “importanti maggiori costi” genericamente evocati nel memoriale. Anche a tale riguardo l'appello

manca di adeguata motivazione. Ne segue che, destituite di fondamento, le

doglianze dell'interessato devono essere disattese.

Considerandi

II. Sull'assistenza

giudiziaria davanti al Pretore

10.

Contro

il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può

adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”,

cioè l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n.

5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il ricorso

in esame è pertanto ricevibile.

11.

Il

Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'istante

per un duplice ordine di ragioni: perché, proprietario di un'abitazione in __________,

AP 1 non aveva reso verosimile la propria indigenza (art. 3 Lag) e perché la

causa da lui promossa non aveva possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a

Lag). L'interessato obietta che l'abitazione in __________ appartiene ai suoi

genitori e non produce alcun reddito, mentre per quanto lo concerne personalmente

egli riceve solo una rendita parziale d'invalidità con le prestazioni

complementari, per complessivi fr. 2462.– mensili. Circa la parvenza di

buon diritto insita nel­l'azione, poi, egli la reputa data “da tutto quanto indicato in precedenza”. Ora, il richiedente potrà anche trovarsi nell'indigenza.

A ragione tuttavia il Pretore ha definito l'azione senza probabilità di buon

esito, ove appena si consideri che l'interessato non ha mai indicato – né tanto

meno quantificato – gli “importanti

maggiori costi” dovuti all'esercizio dell'ampio diritto

di visita. Eppure la giurisprudenza di questa Camera, esplicita e circostanziata

proprio su quel tema, era stata pubblicata nel 2006 (sopra, consid. 8). Senza tenere

conto di tale prassi, l'istanza non aveva alcuna seria possibilità di essere

accolta. Anche sul diniego dell'assistenza giudiziaria la decisione del Pretore

sfugge dunque alla critica.

III. Sulle

spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello

12.

La

tassa di giustizia e le spese dell'appello seguirebbero la soccombenza

dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC). Date le presumibili ristrettezze

finanziarie in cui egli versa e il fatto ch'egli, sprovvisto di formazione

giuridica, ha agito senza l'ausilio di un patrocinatore, si prescinde tuttavia –

eccezionalmente – dal riscuotere oneri processuali, mentre non è il caso di

attribuire ripetibili alla convenuta, cui l'appello non è stato intimato e non

ha provocato costi. Non si prelevano tasse o spese nep­pure per il ricorso in materia

di assistenza giudiziaria, la relativa procedura essendo gratuita, salvo

ipotesi di temerarietà estranee alla fattispecie (art. 4 cpv. 2 Lag). Quanto all'assistenza

giudiziaria in appello, la richiesta è senza oggetto, in questa sede non prelevandosi

tasse né spese. Essendosi difeso personalmente, dipoi, l'interessato non è

incorso in costi di patrocinio.

IV. Sui

mezzi d'impugnazione a livello federale

13.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera la soglia

di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1

lett. b LTF), ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare conteso

in appello (fr. 550.– mensili fino al 12° anno di età, fr. 600.–

mensili dal 13° al 16° anno di età e fr. 650.– mensili dal 17° anno di età

fino “al permanere dell'obbligo per legge”). L'impugnabilità del dispositivo sull'assistenza

giudiziaria, di natura incidentale, segue quella del­l'azione principale (art.

51.

cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Il ricorso

in materia di assistenza giudiziaria è respinto e la decisione impugnata è

confermata.

3. Non si riscuotono

tasse o spese né si assegnano ripetibili.

4. La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata senza oggetto.

5. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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