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Decisione

11.2009.153

Protezione del figlio: privazione della custodia parentale

16 ottobre 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa 465.2008/R.77.2009 (protezione

del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità

di vigilanza sulle tutele, che oppone

e RI 1

(patrocinati dalla lic. iur. __________,

PA 1 )

alla

Commissione tutoria regionale 8, Pregassona

riguardo

alla privazione della custodia parentale sui figli

E__________

(2002) ed E__________ (2005);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello (“ricorso”) del 28 agosto 2009 presentato da RI 1 e RI 2 contro la

decisione emessa il 25

agosto 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta

di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con

decisione del 5 agosto 2009 la Commissione tutoria regionale 8 ha privato RI 1

e RI 2, cittadini serbi, della custodia parentale sui figli E__________ (7 ottobre 2002) e E__________

(3 gennaio 2005), ha ordinato il

collocamento di questi ultimi dal lunedì mattina al venerdì sera nella “Casa __________”

a __________, ha affidato all'Ufficio delle famiglie e

dei minorenni a __________ il compito di eseguire la

decisione, ha posto a carico dei genitori gli oneri del collocamento, oltre al

costo di una perizia sulle capacità parentali (fr. 4683.54) commissionata alla

dott. __________ di __________ (Monza e Brianza), e ha incaricato una psicologa di esperire “controlli evolutivi” sui ragazzi. La Commissione tutoria

regionale ha indicato nel proprio dispositivo n. 8: “Contro

la presente decisione può essere inoltrato ricorso entro il termine di

10 giorni dall'intimazione all'Autorità

di vigilanza sulle tutele, 6501 Bellinzona”. A un

eventuale ricorso essa ha tolto effetto sospensivo.

B. RI 1

ha telefonato il 17 agosto 2009 all'Autorità di vigilanza sulle tutele,

comunicando di voler impugnare la decisione citata e postulando una proroga del

termine per ricorrere. La funzionaria interpellata gli avrebbe riferito che il

termine in questione non è prorogabile e che, essendo quel 17 agosto 2009

l'ultimo giorno utile, egli avrebbe potuto ricorrere personalmente, motivando

il ricorso con le ragioni esposte al telefono. Il giorno stesso RI 1 e RI 2 hanno inviato all'Autorità di vigilanza sulle tutele il seguente atto:

Ricorso cautelativo

Concerne:

privazione della custodia parentale, decisione di collocamento, assunzione spese

perizia

Egregi

signori,

Poiché non siamo d'accordo con la decisione della

Commissione tutoria regionale 8, sede di Lugano Est (seduta del 30

luglio 2009, ris. 8122, ris. n. 8136 in via di circolazione) sulla privazione

della custodia parentale e decisione di collocamento, trasmettiamo un ricorso cautelativo

entro il termine legale. La nostra motivazione e la presa di posizione in

merito arriveranno in seguito tramite il nostro legale avvocato PA 1.

Con i

migliori ossequi

RI 1

RI 2

C. Il

24 agosto 2009 l'avvocato PA 1 ha

scritto all'Autorità di vigilanza

sulle tutele di avere assunto il patrocinio di RI 1 e RI 2, sollecitando

l'autorizzazione di consultare l'incarto e chiedendo che gli fosse fissato un

termine per motivare il ricorso dei clienti. Egli ha instato altresì perché costoro

fossero sentiti prima di una qualsiasi decisione da parte dell'Autorità di

vigilanza sulle tutele. Statuendo l'indomani, l'Autorità di vigilanza ha

dichiarato il ricorso irricevibile e ha posto la tassa di giustizia con le

spese (fr. 50.– complessivi) a carico di RI 1 e RI 2 in

ragione di metà ciascuno. A un eventuale appello essa ha tolto effetto sospensivo.

D. RI 1

e RI 2 sono insorti a questa Camera con un “ricorso” del 28 agosto 2009 per

ottenere – previa restituzione dell'effetto sospensivo – l'annullamento della decisione presa

dall'Autorità di vigilanza sulle tutele e il rinvio degli atti alla medesima

perché statuisca nel merito dopo averli sentiti o, in subordine, perché compia ulteriori

accertamenti. Contestualmente essi sollecitano il beneficio dell'assistenza giudiziaria. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele

sono appellabili entro venti giorni dalla notifica (art. 48 della legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia

anche l'art. 39 LAC). Tempestivo, il “ricorso” in esame

è pertanto ricevibile come appello.

2.

Contro

le decisioni dell'autorità tutoria è dato ricorso all'autorità di vigilanza

entro dieci giorni dalla loro comunicazione (art. 420 cpv. 2 CC). Il termine

non può essere prorogato; può solo essere restituito per inosservanza, ove se

ne diano gli estremi (art. 50 LTF per analogia; Geiser

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª

edizione, n. 39 ad art. 420 con richiamo). Quanto al computo del termine, esso è

disciplinato dal diritto federale (cfr. DTF 123 III 69 consid. 2) ed è retto –

secondo Geiser – dagli stessi

criteri che si applicano in caso di privazione della libertà a scopo di assistenza

(op. cit., n. 39 ad art. 420 CC). Eventuali ferie giudiziarie non entrano

quindi in linea di conto (op. cit., n. 18 ad art. 397d e n. 11 ad art.

397f CC con riferimento).

L'Autorità

di vigilanza sulle tutele si attiene ai principi testé descritti e considera il

termine dell'art. 420 cpv. 2 C non sospeso dalle ferie, mentre reputa sospesi

dalle ferie i termini impartiti da essa medesima, come quello per presentare la

risposta o per formulare osservazioni oppure per produrre eventuali documenti

(Ufficio di vigilanza sulle tutele, Guida per le Commissio­ni tutorie

regionali, edizione in fogli mobili, circolare 1, pag. 19, punto 7). Tale

prassi non è contestata dagli appellanti.

3.

A ogni punto del memoriale i ricorrenti pospongono, come offerte di

prova, “documenti ed ogni altra

ammessa”. A prescindere dalla

assoluta genericità di simili richieste, mal si comprende quale utilità

potrebbero assumere tali mezzi istruttori ai fini del giudizio. Gli atti su cui

si è fondata l'Autorità di vigilanza per emanare la propria decisione sono

stati regolarmente trasmessi a questa Camera. In proposito non giova dunque attardarsi.

4.

Nella

decisione appellata l'Autorità

di vigilanza sulle tutele ha rammentato che un ricorso a essa diretto deve contenere

“una sufficiente motivazione” (art. 42 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e

curatele), mentre nel memoriale dei ricorrenti non figura alcunché. Sebbene

informati per telefono di dover motivare l'impugnazione, l'ultimo giorno utile RI

1.

e RI 2 hanno presentato una mera dichiarazione di

ricorso. Ad ogni modo – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza – entrambi gli

interessati sono stati sentiti dalla Commissione tutoria regionale in due occasioni,

il 2 e il 16 luglio 2009. Inoltre essi sono stati informati dei provvedimenti

che entravano in considerazione e hanno sempre avuto la possibilità di

consultare gli atti, quantunque non ne abbiano fatto richiesta.

5.

Gli

appellanti argomentano che il dispositivo n. 8 della decisione adottata dalla Commissione

tutoria regionale non precisa l'obbligo di motivare un eventuale ricorso

all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Sostengono di avere reagito

immediatamente, riservando nel loro scritto del 17 agosto 2009 l'intervento di

un avvocato, e negano di essere stati informati circa la necessità di motivare

il ricorso, rilevando di avere già addotto le loro giustificazioni davanti alla

Commissione tutoria regionale. Essi affermano inoltre che la decisione

impugnata li priva del loro diritto di essere sentiti, sottolineano di non

avere cognizioni giuridiche e adducono di essersi comportati in buona fede. Nel

merito poi essi reputano la decisione della Commissione tutoria regionale

inopportuna, inadeguata, sproporzionata e pregiudizievole per il bene dei figli.

6.

Ogni

decisione presa da una Commissione tutoria regionale, come ogni decisione presa

dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, “deve essere munita dell'indicazione dei mezzi e del termine di

ricorso” (art. 26 cpv. 2 LPAmm,

applicabile giusta l'art. 21 della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). In concreto

la decisione della Commissione tutoria regionale specificava – correttamente –

che contro di essa era dato ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele e

che il ricorso andava presentato entro dieci giorni. L'art. 26 cpv. 2 LPAmm non

dispone altro, sicché a torto gli appellanti pretendono che la Commissione

tutoria regionale dovesse segnalare anche l'obbligo di motivare il ricorso. Si

aggiunga che a livello federale l'art. 35 cpv. 2 PA non pone requisiti

ulteriori. Stabilisce unicamente che “l'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio

giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo”. Né la giurisprudenza del Tribunale federale prevede altro (sentenze 9C_487/2007 e 9C_488/2007 del 27 luglio 2007, ultimo

considerando; v. anche sentenza 1C_462/2008 del 7 aprile 2009 consid. 3.3.1). Su

questo punto l'appello si rivela già di primo acchito senza fondamento.

7.

Nell'appello

gli interessati si dolgono delle loro scarse conoscenze linguistiche, fanno

valere di non avere alcuna nozione giuridica, invocano la loro buona fede e asseriscono

di non essere stati avvertiti circa la necessità di

motivare l'impugnazione entro il ter­mine di ricorso. A ciò basterebbe opporre

che davanti alla Commissione tutoria regionale essi non hanno mai lamentato – né

denotato – l'impossibilità di

capire o di farsi capire, senza dimenticare ch'essi non hanno reagito sollecitamente,

ma hanno

aspettato

l'ultimo giorno utile per attivarsi con una telefonata all'Autorità di vigilanza.

Comunque sia, in concreto il termine dell'art. 420 cpv. 2 CC è ormai decorso e

non può essere prorogato. Potrebbe tutt'al più essere ripristinato per

inosservanza (sopra, consid. 2), ma ciò presupporrebbe che i ricorrenti siano

stati impediti senza colpa di agire nel termine stabilito (art. 50 LTF per

analogia). Ed essi non prospettano nulla del genere. Anzi, dopo avere ricevuto la

decisione della Commissione tutoria regionale essi non risultano avere

intrapreso – si è detto – nulla di concreto fino al 17 agosto 2009. A

prescindere dal fatto, evidentemente, che una formale reintegrazione nel

termine di ricorso andava chiesta (e motivata) davanti all'Autorità di vigilanza

sulle tutele.

8.

Asseverano

gli appellanti che la decisione impugnata comporta “un'importante ingerenza statale” nei confronti di persone “disar­mate, senza possibilità di sollevare alcuna argomentazione”. La critica è priva di consistenza, ove appena

si pensi che qualsiasi decisione non (regolarmente) impugnata passa in

giudicato verso il destinatario. Anche per tale motivo, del resto, le premesse

formali di un ricorso contro decisioni emanate da una Commissione tutoria

regionale sono minime. Trattandosi di persone che insorgano personalmente

contro una decisioni loro sfavorevoli, è sufficiente che le richieste di

giudizio e i motivi d'impugnazione possano desumersi dall'insieme del ricorso (Geiser, op. cit., n. 41 ad art. 420

CC). Meno di così non si può seriamente pretendere.

9.

Se

ne conclude che a ragione l'Autorità di vigilanza ha, nelle circostanze

descritte, dichiarato il ricorso irricevibile. Ciò preclude ogni altra disamina

dell'appello. Si rilevi ad ogni buon conto che nella misura in cui gli

appellanti censurano una violazione del loro diritto di essere sentiti da parte

della Commissione tutoria regionale, la doglianza sfiora il pretesto. Dinanzi

alla Commissione tutoria regionale gli interessati non negano di essere stati

sentiti a due riprese e di essersi potuti esprimere liberamente. Che poi la

Commissione tutoria regionale abbia adottato, dopo averli

ascoltati,

misure a protezione del figlio è questione di merito, non di forma. E il merito

– come si è appena spiegato – sfugge a qualsiasi esame proprio per

l'irricevibilità del ricorso. Le doglianze degli appellanti circa

l'inopportunità, l'inadeguatezza e la sproporzione della decisione presa dalla

Commissione tutoria regionale, le quali andavano regolarmente sollevate davanti

all'Autorità di vigilanza, non possono di conseguenza essere vagliate per la

prima volta da questa Camera.

10.

L'emanazione

dell'attuale sentenza rende senza oggetto la richiesta intesa alla restituzione

dell'effetto sospensivo contenuta nell'appello.

11.

Gli

oneri dell'attuale giudizio seguono il principio della

soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il beneficio

dell'assistenza giudiziaria postulato dagli appellanti non può entrare in

considerazione, già per il fatto che all'appello – introdotto non senza leggerezza

–mancava fin dall'inizio la benché minima possibilità di successo (art. 14 cpv.

1.

lett. a Lag). Della circostanza che gli interessati versino in condizioni

economiche verosimilmente modeste (doc. E di appello) si tiene calcolo

nondimeno, riducendo per quanto possibile la tassa di giustizia. Non si pone

invece problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di

intimazione.

12.

Relativamente

ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio, il ricorso in materia

civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a

questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr.

50.–

fr.

200.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione:

– , ;

Commissione tutoria regionale 8, Pregassona.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità

di vigilanza sulle tutele, Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i

motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito

dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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