11.2009.153
Protezione del figlio: privazione della custodia parentale
16 ottobre 2009Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2009.153
Data decisione, Autorità:
16.10.2009, ICCA
Titolo:
Protezione del figlio: privazione della custodia parentale
COMPUTO DEL TERMINE
INTIMAZIONE
RICORSO
art. 420 cpv. 2 CC
art. 26 cpv. 2 LPAMM
art. 21 LTEC
Incarto n.
11.2009.153
Lugano,
16 ottobre
2009/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa 465.2008/R.77.2009 (protezione
del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità
di vigilanza sulle tutele, che oppone
e RI 1
(patrocinati dalla lic. iur. __________,
PA 1 )
alla
Commissione tutoria regionale 8, Pregassona
riguardo
alla privazione della custodia parentale sui figli
E__________
(2002) ed E__________ (2005);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello (“ricorso”) del 28 agosto 2009 presentato da RI 1 e RI 2 contro la
decisione emessa il 25
agosto 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta
di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
decisione del 5 agosto 2009 la Commissione tutoria regionale 8 ha privato RI 1
e RI 2, cittadini serbi, della custodia parentale sui figli E__________ (7 ottobre 2002) e E__________
(3 gennaio 2005), ha ordinato il
collocamento di questi ultimi dal lunedì mattina al venerdì sera nella “Casa __________”
a __________, ha affidato all'Ufficio delle famiglie e
dei minorenni a __________ il compito di eseguire la
decisione, ha posto a carico dei genitori gli oneri del collocamento, oltre al
costo di una perizia sulle capacità parentali (fr. 4683.54) commissionata alla
dott. __________ di __________ (Monza e Brianza), e ha incaricato una psicologa di esperire “controlli evolutivi” sui ragazzi. La Commissione tutoria
regionale ha indicato nel proprio dispositivo n. 8: “Contro
la presente decisione può essere inoltrato ricorso entro il termine di
10 giorni dall'intimazione all'Autorità
di vigilanza sulle tutele, 6501 Bellinzona”. A un
eventuale ricorso essa ha tolto effetto sospensivo.
B. RI 1
ha telefonato il 17 agosto 2009 all'Autorità di vigilanza sulle tutele,
comunicando di voler impugnare la decisione citata e postulando una proroga del
termine per ricorrere. La funzionaria interpellata gli avrebbe riferito che il
termine in questione non è prorogabile e che, essendo quel 17 agosto 2009
l'ultimo giorno utile, egli avrebbe potuto ricorrere personalmente, motivando
il ricorso con le ragioni esposte al telefono. Il giorno stesso RI 1 e RI 2 hanno inviato all'Autorità di vigilanza sulle tutele il seguente atto:
Ricorso cautelativo
Concerne:
privazione della custodia parentale, decisione di collocamento, assunzione spese
perizia
Egregi
signori,
Poiché non siamo d'accordo con la decisione della
Commissione tutoria regionale 8, sede di Lugano Est (seduta del 30
luglio 2009, ris. 8122, ris. n. 8136 in via di circolazione) sulla privazione
della custodia parentale e decisione di collocamento, trasmettiamo un ricorso cautelativo
entro il termine legale. La nostra motivazione e la presa di posizione in
merito arriveranno in seguito tramite il nostro legale avvocato PA 1.
Con i
migliori ossequi
RI 1
RI 2
C. Il
24 agosto 2009 l'avvocato PA 1 ha
scritto all'Autorità di vigilanza
sulle tutele di avere assunto il patrocinio di RI 1 e RI 2, sollecitando
l'autorizzazione di consultare l'incarto e chiedendo che gli fosse fissato un
termine per motivare il ricorso dei clienti. Egli ha instato altresì perché costoro
fossero sentiti prima di una qualsiasi decisione da parte dell'Autorità di
vigilanza sulle tutele. Statuendo l'indomani, l'Autorità di vigilanza ha
dichiarato il ricorso irricevibile e ha posto la tassa di giustizia con le
spese (fr. 50.– complessivi) a carico di RI 1 e RI 2 in
ragione di metà ciascuno. A un eventuale appello essa ha tolto effetto sospensivo.
D. RI 1
e RI 2 sono insorti a questa Camera con un “ricorso” del 28 agosto 2009 per
ottenere – previa restituzione dell'effetto sospensivo – l'annullamento della decisione presa
dall'Autorità di vigilanza sulle tutele e il rinvio degli atti alla medesima
perché statuisca nel merito dopo averli sentiti o, in subordine, perché compia ulteriori
accertamenti. Contestualmente essi sollecitano il beneficio dell'assistenza giudiziaria. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele
sono appellabili entro venti giorni dalla notifica (art. 48 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia
anche l'art. 39 LAC). Tempestivo, il “ricorso” in esame
è pertanto ricevibile come appello.
2.
Contro
le decisioni dell'autorità tutoria è dato ricorso all'autorità di vigilanza
entro dieci giorni dalla loro comunicazione (art. 420 cpv. 2 CC). Il termine
non può essere prorogato; può solo essere restituito per inosservanza, ove se
ne diano gli estremi (art. 50 LTF per analogia; Geiser
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª
edizione, n. 39 ad art. 420 con richiamo). Quanto al computo del termine, esso è
disciplinato dal diritto federale (cfr. DTF 123 III 69 consid. 2) ed è retto –
secondo Geiser – dagli stessi
criteri che si applicano in caso di privazione della libertà a scopo di assistenza
(op. cit., n. 39 ad art. 420 CC). Eventuali ferie giudiziarie non entrano
quindi in linea di conto (op. cit., n. 18 ad art. 397d e n. 11 ad art.
397f CC con riferimento).
L'Autorità
di vigilanza sulle tutele si attiene ai principi testé descritti e considera il
termine dell'art. 420 cpv. 2 C non sospeso dalle ferie, mentre reputa sospesi
dalle ferie i termini impartiti da essa medesima, come quello per presentare la
risposta o per formulare osservazioni oppure per produrre eventuali documenti
(Ufficio di vigilanza sulle tutele, Guida per le Commissioni tutorie
regionali, edizione in fogli mobili, circolare 1, pag. 19, punto 7). Tale
prassi non è contestata dagli appellanti.
3.
A ogni punto del memoriale i ricorrenti pospongono, come offerte di
prova, “documenti ed ogni altra
ammessa”. A prescindere dalla
assoluta genericità di simili richieste, mal si comprende quale utilità
potrebbero assumere tali mezzi istruttori ai fini del giudizio. Gli atti su cui
si è fondata l'Autorità di vigilanza per emanare la propria decisione sono
stati regolarmente trasmessi a questa Camera. In proposito non giova dunque attardarsi.
4.
Nella
decisione appellata l'Autorità
di vigilanza sulle tutele ha rammentato che un ricorso a essa diretto deve contenere
“una sufficiente motivazione” (art. 42 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele), mentre nel memoriale dei ricorrenti non figura alcunché. Sebbene
informati per telefono di dover motivare l'impugnazione, l'ultimo giorno utile RI
1.
e RI 2 hanno presentato una mera dichiarazione di
ricorso. Ad ogni modo – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza – entrambi gli
interessati sono stati sentiti dalla Commissione tutoria regionale in due occasioni,
il 2 e il 16 luglio 2009. Inoltre essi sono stati informati dei provvedimenti
che entravano in considerazione e hanno sempre avuto la possibilità di
consultare gli atti, quantunque non ne abbiano fatto richiesta.
5.
Gli
appellanti argomentano che il dispositivo n. 8 della decisione adottata dalla Commissione
tutoria regionale non precisa l'obbligo di motivare un eventuale ricorso
all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Sostengono di avere reagito
immediatamente, riservando nel loro scritto del 17 agosto 2009 l'intervento di
un avvocato, e negano di essere stati informati circa la necessità di motivare
il ricorso, rilevando di avere già addotto le loro giustificazioni davanti alla
Commissione tutoria regionale. Essi affermano inoltre che la decisione
impugnata li priva del loro diritto di essere sentiti, sottolineano di non
avere cognizioni giuridiche e adducono di essersi comportati in buona fede. Nel
merito poi essi reputano la decisione della Commissione tutoria regionale
inopportuna, inadeguata, sproporzionata e pregiudizievole per il bene dei figli.
6.
Ogni
decisione presa da una Commissione tutoria regionale, come ogni decisione presa
dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, “deve essere munita dell'indicazione dei mezzi e del termine di
ricorso” (art. 26 cpv. 2 LPAmm,
applicabile giusta l'art. 21 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). In concreto
la decisione della Commissione tutoria regionale specificava – correttamente –
che contro di essa era dato ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele e
che il ricorso andava presentato entro dieci giorni. L'art. 26 cpv. 2 LPAmm non
dispone altro, sicché a torto gli appellanti pretendono che la Commissione
tutoria regionale dovesse segnalare anche l'obbligo di motivare il ricorso. Si
aggiunga che a livello federale l'art. 35 cpv. 2 PA non pone requisiti
ulteriori. Stabilisce unicamente che “l'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio
giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo”. Né la giurisprudenza del Tribunale federale prevede altro (sentenze 9C_487/2007 e 9C_488/2007 del 27 luglio 2007, ultimo
considerando; v. anche sentenza 1C_462/2008 del 7 aprile 2009 consid. 3.3.1). Su
questo punto l'appello si rivela già di primo acchito senza fondamento.
7.
Nell'appello
gli interessati si dolgono delle loro scarse conoscenze linguistiche, fanno
valere di non avere alcuna nozione giuridica, invocano la loro buona fede e asseriscono
di non essere stati avvertiti circa la necessità di
motivare l'impugnazione entro il termine di ricorso. A ciò basterebbe opporre
che davanti alla Commissione tutoria regionale essi non hanno mai lamentato – né
denotato – l'impossibilità di
capire o di farsi capire, senza dimenticare ch'essi non hanno reagito sollecitamente,
ma hanno
aspettato
l'ultimo giorno utile per attivarsi con una telefonata all'Autorità di vigilanza.
Comunque sia, in concreto il termine dell'art. 420 cpv. 2 CC è ormai decorso e
non può essere prorogato. Potrebbe tutt'al più essere ripristinato per
inosservanza (sopra, consid. 2), ma ciò presupporrebbe che i ricorrenti siano
stati impediti senza colpa di agire nel termine stabilito (art. 50 LTF per
analogia). Ed essi non prospettano nulla del genere. Anzi, dopo avere ricevuto la
decisione della Commissione tutoria regionale essi non risultano avere
intrapreso – si è detto – nulla di concreto fino al 17 agosto 2009. A
prescindere dal fatto, evidentemente, che una formale reintegrazione nel
termine di ricorso andava chiesta (e motivata) davanti all'Autorità di vigilanza
sulle tutele.
8.
Asseverano
gli appellanti che la decisione impugnata comporta “un'importante ingerenza statale” nei confronti di persone “disarmate, senza possibilità di sollevare alcuna argomentazione”. La critica è priva di consistenza, ove appena
si pensi che qualsiasi decisione non (regolarmente) impugnata passa in
giudicato verso il destinatario. Anche per tale motivo, del resto, le premesse
formali di un ricorso contro decisioni emanate da una Commissione tutoria
regionale sono minime. Trattandosi di persone che insorgano personalmente
contro una decisioni loro sfavorevoli, è sufficiente che le richieste di
giudizio e i motivi d'impugnazione possano desumersi dall'insieme del ricorso (Geiser, op. cit., n. 41 ad art. 420
CC). Meno di così non si può seriamente pretendere.
9.
Se
ne conclude che a ragione l'Autorità di vigilanza ha, nelle circostanze
descritte, dichiarato il ricorso irricevibile. Ciò preclude ogni altra disamina
dell'appello. Si rilevi ad ogni buon conto che nella misura in cui gli
appellanti censurano una violazione del loro diritto di essere sentiti da parte
della Commissione tutoria regionale, la doglianza sfiora il pretesto. Dinanzi
alla Commissione tutoria regionale gli interessati non negano di essere stati
sentiti a due riprese e di essersi potuti esprimere liberamente. Che poi la
Commissione tutoria regionale abbia adottato, dopo averli
ascoltati,
misure a protezione del figlio è questione di merito, non di forma. E il merito
– come si è appena spiegato – sfugge a qualsiasi esame proprio per
l'irricevibilità del ricorso. Le doglianze degli appellanti circa
l'inopportunità, l'inadeguatezza e la sproporzione della decisione presa dalla
Commissione tutoria regionale, le quali andavano regolarmente sollevate davanti
all'Autorità di vigilanza, non possono di conseguenza essere vagliate per la
prima volta da questa Camera.
10.
L'emanazione
dell'attuale sentenza rende senza oggetto la richiesta intesa alla restituzione
dell'effetto sospensivo contenuta nell'appello.
11.
Gli
oneri dell'attuale giudizio seguono il principio della
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il beneficio
dell'assistenza giudiziaria postulato dagli appellanti non può entrare in
considerazione, già per il fatto che all'appello – introdotto non senza leggerezza
–mancava fin dall'inizio la benché minima possibilità di successo (art. 14 cpv.
1.
lett. a Lag). Della circostanza che gli interessati versino in condizioni
economiche verosimilmente modeste (doc. E di appello) si tiene calcolo
nondimeno, riducendo per quanto possibile la tassa di giustizia. Non si pone
invece problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di
intimazione.
12.
Relativamente
ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio, il ricorso in materia
civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a
questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione:
– , ;
–
Commissione tutoria regionale 8, Pregassona.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità
di vigilanza sulle tutele, Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i
motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito
dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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