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11.2009.154

Protezione della personalità: azione di accertamento e azione preventiva

16 settembre 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi scritti esclusivamente ai comproprietari. Quanto al fastidio che gli

attori continuerebbero ad avvertire per le sue doglianze, si ignora – egli fa valere

– in che cosa esso consista. A mente sua, il lungo tempo trascorso dai fatti e

la circostanza che la fiduciaria continui ad amministrare il condominio

dimostrano come le sue critiche non abbiano sortito effetti. In realtà – egli

conclude – gli appellanti hanno ingigantito ed enfatizzato il suo comportamento,

senza tenere conto della sua età avanzata.

a) Stando alla giurisprudenza meno recente, incombeva a chi

promuoveva un'azione di accertamento illustrare in che modo il pregiudizio

conseguente alla lesio­ne della personalità continuasse a esplicare effetti molesti,

salvo che la lesione fosse tanto grave da far presumere il contrario. La prassi

attuale prescinde dalla gravità della lesio­ne. L'azione di accertamento è

proponibile – oggi – ogni qual volta l'attore dimostri un interesse degno di

pro­tezione a far eliminare una situazio­ne pregiudizievole che continua a

sussistere, indipendentemente dalla gravità della turbativa (RtiD II-2006 pag.

683 consid. 4a con riferimenti).

b) L'art.

28 CC protegge, oltre alla considerazione morale e

sociale, il sentimento della propria dignità (“onore interno”: De­sche­naux/Steinauer, Personnes

physiques et tutelle, 4ª edizione,

pag. 177 n. 558 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5C.254/2005 del 20 marzo 2006, consid. 2). Tanto AP 2 quanto AP 3 han­no dichiarato di essere

ancora “infastiditi” nel loro intimo dalle accuse

del convenuto (interrogatori formali: verbale del 22 settembre 2008,

pag. 2 e pag. 5, risposte n. 2). Ora, che un'offesa lasci una sensazione interiore

di fastidio è verosimile. Sta di fatto che un mero senso di fastidio non basta per

giustificare l'accertamento di una lesione della personalità avvenuta nel

passato. Valesse il contrario, una lesione della personalità continuerebbe qua­si

sempre a produrre effetti molesti e la riserva dell'art. 28a cpv. 1 n. 3

CC risulterebbe vanificata.

c) Quanto

agli effetti della lesione sull'onore “esterno” degli attori, questi fanno valere

che l'opinione dei due revisori dei conti, i quali hanno avuto modo di constatare

la correttezza del loro operato, non riflette necessariamente quella degli

altri comproprietari. Nulla rende verosimile tuttavia che le accuse di AO 1 siano

ancora tenute in qualche considerazione dai condomini. Anzi, il Pretore ha

accertato (e gli appellanti non contestano) che, a parte il convenuto, i comproprietari

hanno sempre dato regolare scarico all'amministrazione per i risultati d'esercizio

e che i vari tentativi del convenuto di far revocare l'incarico alla fiduciaria

si sono rivelati infruttuosi (cfr. anche le deposizioni per rogatoria di __________

verbale del 14 novembre 2008, pag. 4, risposta n. 7.5, e di __________:

verbale del 16 gennaio 2009, pag. 9 in basso). Non si scorge pertanto quali

effetti molesti continuino a produrre le affermazioni censurate dagli attori.

d) Gli

appellanti accennano al rischio che gli scritti del convenuto siano riletti dai

comproprietari o finiscano nelle mani di terzi. La prima ipotesi è

inconcludente: se i comproprietari non hanno dato credito a AO 1 finora, mal si

intravede come possano prenderlo sul serio in futuro. Per di più, non consta

che dopo la lettera del 26 marzo 2008 (scritta in pendenza di causa:

sopra, lett. C) il convenuto abbia reso nuovamente gli attori sospetti di contegni

illegali, quantunque si siano tenute ancora due assemblee dei comproprietari (che

potevano offrire il destro a polemiche) prima che il Pretore emanasse la

sentenza impugnata. Quanto ai testimoni, essi hanno riferito che in più

occasioni AO 1 ha alluso agli attori in termini offensivi, ma non che abbia

continuato anche dopo essere stato convenuto in giudizio (deposizioni per

rogatoria di S__________: loc. cit., pag. 6, risposta n. 13, e di A__________:

loc. cit., pag. 10 a metà). Il rischio infine che le lettere del convenuto finiscano

nelle mani di estranei si esaurisce in una congettura, né si può presumere che

una lesione della personalità continui a produrre effetti molesti senza limiti

di tempo per il solo fatto di essere stata messa in forma scritta. Ne segue che

in concreto non

si

ravvisano sussistere “effetti molesti” della lesione tali da giustificare l'azione

di accertamento. In proposito l'appello è destinato all'insuccesso.

5. Per

quel che è della postulata ingiunzione a AO 1 – sotto comminatoria dell'art.

292 CP – di astenersi da “qualsiasi critica lesiva” all'onore degli attori, già

si è visto ch'essa non era esperibile in difetto di lesione imminente o attuale

(ipotesi esclusa dagli stessi attori, che si sono limitati a promuovere un'azione

di accertamento per effetti molesti: sopra, consid. 2 in principio). Tutt'al più la questione era di sapere – come si è accennato – se incombesse un

rischio di reiterazione, nel senso che AO 1 intendesse rinnovare i suoi

attacchi. È quanto gli appellanti sembrano sostenere quando rilevano che il

convenuto potrebbe ripetere le affermazioni lesive in ogni tempo e continua

apertamente a screditarli. L'interessato nega, facendo valere di avere interrotto

da tempo ogni rapporto con loro.

In realtà

occorre distinguere. Quando gli attori hanno adito il

giudice, invero, il rischio di reiterazione era non solo verosimile, ma

concreto, tant'è che in pendenza di causa, il 26 marzo 2008, AO 1 è tornato a

scrivere ai comproprietari, accusando la fiduciaria, in vista dell'assemblea condominiale

ordinaria, di tenere una “maleodorante contabilità ombra” (eine übelriechende Schattenrechnung: sopra,

lett. C). L'affondo però è stato effimero, giacché dopo di allora egli non

risulta avere più rinnovato propositi offensivi, quantunque

siano intervenute ancora due assemblee dei comproprietari (sopra, consid. 4d). Al momento in cui il Pretore ha statuito, il 17 agosto 2009, il

rischio di reiterazione era quindi stemperato. Ora, se una lesione imminente o

attuale viene meno in pendenza di causa, l'azione inibitoria

o di rimozione va respinta, non sussistendo più un interesse giuridico

sufficiente perché il tribunale emani ingiunzioni al convenuto. Il giudice tiene

conto del comportamento di quest'ultimo, ad ogni modo, nella decisione sugli

oneri processuali e le ripetibili (Desche­naux/Stei­nauer,

op. cit., pag. 203 n. 598b; Tercier,

op. cit., pag. 126 n. 921).

È quanto

avrebbe dovuto fare il Pretore nel caso specifico. Constatato che la postulata

ingiunzione al convenuto di astenersi da “qualsiasi critica lesiva” all'onore

degli attori era ormai superata, il rischio di reiterazione essendo venuto meno

in corso di causa, egli avrebbe dovuto respingere l'azione, ma tenere conto del

comportamento del convenuto nel giudizio sugli oneri processuali e le

ripetibili. Con quali conseguenze, sarà esaminato in appresso.

6. Gli

appellanti propongono di addebitare gli oneri processuali al convenuto e di essere

dispensati dal versare ripetibili, adducendo di essere stati indotti a promuovere

causa proprio per il comportamento di AO 1. Questi oppone che la lite era interna

al condominio, che gli altri comproprietari non gli hanno mai dato retta, che

in condizioni del genere l'avvio di un procedimento civile non si giustificava

e che non v'era ragione pertanto di derogare al principio della soccombenza.

a) Giusta l'art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a

rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv.

1); se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli può suddividere

“parzialmente o per intero fra le parti le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili”

(cpv. 2). In concreto, come si è visto, l'azione di

accertamento era infondata sin dall'inizio, mentre l'azione inibitoria ha

perduto interesse in pendenza di causa. Per quanto riguarda gli oneri processuali e le ripetibili della prima, non v'era

ragione così di scostarsi dalla regola della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC e

10 cpv. 1 LTG). Per quanto riguarda gli oneri processuali e le ripetibili della

seconda, “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) potevano legittimare

una soluzione diversa ove fosse risultato, a un sommario esame come quello che governa

il giudizio sulle spese e le ripetibili di cause divenute senza interesse giuridico

(RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7), che qualora non fosse intervenuta la caducità

della lite l'attore sarebbe verosimilmente uscito – in tutto o in parte –

vittorioso. Quest'ultimo tema deve ancora essere vagliato.

b) Il

Pretore ha ritenuto che nella fattispecie le affermazioni verbali e scritte rilasciate

dal convenuto fossero non solo atte a offendere, ma avessero effettivamente

leso l'onorabilità degli interessati, accusati finanche di comportamenti

truffaldini

aventi rilevanza penale (sentenza, pag. 6 a metà). Neppure il convenuto nega, per altro, di avere usato verso gli attori termini offensivi

della personalità. Eccepisce che le sue critiche erano oggettivamente giustificate

e fa valere – in estrema sintesi – che seguendo il preventivo fatto allestire dalla

AP 1 i comproprietari avrebbero pagato

almeno fr. 100 000.– in più per il risanamento delle facciate, che i conti del condo­minio

sono erro­neamente intestati alla fiduciaria e non alla comunione dei

comproprietari, che le registrazioni contabili dei saldi non corrispondono ai

dati figuranti sugli estratti conto, che le spese legali per l'incasso di

contributi arretrati non erano giustificate e che i costi per la sostituzione

della caldaia sono tre volte superiori al prezzo di listino della stessa (osservazioni

all'appello, pag. 2 a 8). Se non che, avesse pur avuto ragione, il convenuto

non era abilitato per ciò solo a offendere la personalità degli attori usando

espressioni inutilmente lesive. Al proposito le scusanti addotte non lo sollevano

dalle sue responsabilità.

c) L'interessato oppone che alla sua età non gli è facile esprimere

rimostranze “nei dovuti modi”, onde la necessità che le sue parole siano “relativizzate

e contestualizzate” (osservazioni, pag. 3 a metà). Un conto però è esprimersi male o in maniera impropria e un altro è dare a un terzo – ripetutamente – del

truffatore. Né il convenuto può ragionevol­mente valersi del fatto che gli

attori non lo abbiano denunciato all'autorità penale. Le giustificazioni da lui

recate, in definitiva, non avrebbero integrato gli estremi dell'art. 28 cpv. 2

CC. Contrariamente a quanto pretende il convenuto, inoltre, il giudice civile

può senz'altro sanzionare la trasgressione di un provvedimento disposto sulla

base dell'art. 28a cpv. 1 n. 1 e 2 CC con la comminatoria dell'art. 292

CP (Deschenaux/Stei­nauer, op.

cit., pag. 203 n. 600).

d) Se quindi in pendenza di causa non fosse venuto meno il rischio

di un'imminente reiterazione da parte del convenuto, l'azione inibitoria degli

appellanti avrebbe avuto – di per sé – buone probabilità di essere accolta, anche

se non integralmente, giacché la richiesta intesa a vietare a AO 1 “qualsiasi

critica lesiva” all'onore degli attori era troppo vaga e generica. Il

provvedimento richiesto con un'azione

inibitoria

o di rimozione dev'essere infatti proporzionato e consentire di raggiungere lo

scopo senza restringere inutilmente la libertà del convenuto (Desche­naux/Stei­nauer, op. cit., pag.

202 n. 600). Il giudice deve quindi definire l'oggetto del divieto in modo

preciso, anche perché solo un ordine puntuale può essere oggetto di esecuzione

forzata (DTF 97 II 92; De­sche­­naux/Stei­nauer,

op. cit., pag. 204 n. 601 con rimandi). Ravvisando in concreto una

richiesta di giudizio improponibile, il Pretore avrebbe dovuto così intervenire

(art. 97 n. 5 CPC), fissando agli attori un breve termine per sanare il difetto

(art. 99 cpv. 3 CPC) e precisare quali affermazioni del convenuto andassero

proibite. Nel dispositivo della sentenza poi egli avrebbe sempre potuto specificare

ulteriormente la portata del divieto, entro i limiti della richiesta (v. DTF 97

Considerandi

II 94; Tercier, op. cit., pag. 130

n. 950 seg. e pag. 131 n. 963; cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2005.7 del 19

aprile 2010, consid. 3).

e) In

ultima analisi, per quanto attiene all'azione di accertamento gli oneri processuali

e le ripetibili sarebbero stati da addebitare agli attori in solido (sopra, consid.

a). Per quanto attiene all'azione di inibizione, invece, tenuto conto di quanto

precede gli oneri processuali e le ripetibili sarebbero stati da porre per

“giusti motivi” a carico del convenuto, che con il suo comportamento aveva

indotto gli attori a piatire, la circostanza che questi ultimi dovessero circoscrivere

la richiesta di giudizio (vaga e generica) non comportando di per sé un apprezzabile

grado di soccombenza. Nel complesso, equitativamente si sarebbe giustificato

così di suddividere gli oneri processuali a metà e di compensare le ripetibili.

7.

Gli

oneri del presente giudizio seguono anch'essi la vicendevole soccombenza (art.

148.

cpv. 2 CPC). Gli attori vedono accogliere parzialmente l'appello sugli oneri

processuali e le ripetibili di primo grado, ma escono sconfitti tanto sull'accoglimento

dell'azione di accertamento quanto sull'accoglimento dell'azione inibitoria. Tutto

ponderato, equitativamente si giustifica pertanto che sopportino quattro quinti

degli oneri processuali e rifondano alla controparte un'indennità per

ripetibili ridotta.

8.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le cause intese alla

protezione della personalità non toccano diritti di carattere pecuniario (DTF

127.

III 483 consid. 1a con rinvii), a meno che – ma l'ipotesi è estranea al

caso in rassegna – comprendano anche pretese di risarcimento o di riparazione

del torto morale. Nella fattispecie un eventuale ricorso in materia civile è

dato perciò senza riguardo a questioni di valore (art. 74 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata

è così riformato:

La tassa di

giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 145.–, da anticipare dagli attori, sono

poste per metà solidalmente a carico di questi ultimi e per l'altra metà a

carico del convenuto, compensate le ripetibili.

2. Gli oneri di

appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.–

b) spese fr.

50.–

fr.

550.–

da

anticipare dagli appellanti, sono posti solidalmente per quattro quinti a

carico degli appellanti medesimi e per il resto a carico del convenuto, cui gli

appellanti rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1600.– per

ripetibili ridotte.

3. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste

dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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