11.2009.154
Protezione della personalità: azione di accertamento e azione preventiva
16 settembre 2010Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2009.154
Data decisione, Autorità:
16.09.2010, ICCA
Titolo:
Protezione della personalità:
azione di accertamento e azione preventiva
PROTEZIONE DELLA PERSONALITÀ CONTRO LESIONI ILLECITE
art. 28a cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2009.154
Lugano,
16 settembre
2010/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella
causa OA.2007.42 (protezione della personalità) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 23 marzo 2007 da
AP 1
AP 2 , e
AP 3
(patrocinati dall' PA 2)
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 7 settembre 2009 presentato da AP 1, AP 2 e AP 3 contro la sentenza emessa
il 17 agosto 2009 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 è titolare della proprietà per piani n. 6305 RFD di __________, con diritto esclusivo
sull'appartamento n. 11 del “Condominio __________” (particella n. 2579 RFD di __________).
L'amministrazione del condominio è svolta dalla fiduciaria AP 1, di cui AP 2
è direttore e presidente del consiglio di amministrazione, mentre AP 3 è procuratrice
e responsabile del settore che cura le gestioni condominiali. Sin dal 2006 AO 1 ha scritto varie lettere alla AP 1, con copia agli altri comproprietari, in cui rimproverava alla
fiduciaria di non avere tutelato gli interessi del condominio in lavori di
risanamento delle facciate, di tenere una doppia contabilità, di non amministrare
in modo professionale il fondo di rinnovamento, di avere conferito un mandato inutile
a un legale per l'incasso di contributi arretrati e di avere commissionato lavori
a costi eccessivi. Egli ha espresso addebiti simili anche verbalmente, in
presenza di taluni comproprietari.
B. In
un memoriale del 27 giugno 2006 AO 1 ha scritto alla AP 1, tra l'altro, quanto
segue:
AO
1 verdächtigt die AP 1, vertreten durch das Verwalter-Duo Herr AP 2/Frau AP 3, (…)
der
Führung einer gesetzesverachtenden, betrügerischen Buchhaltung verbunden mit:
– der Erstellung falscher Belege und
Kontoauszüge
–
der Erstellung falscher Bilanzen (…),
des betrügerischen Vorgehens beim Inkasso
eines unbestrittenen Beitragsrückstandes eines Stockwerkeigentumers von knapp
über Fr. 20 000.– mit Unkosten (…),
der Führung eines bei
der __________ verdeckt geführten Sparkontos (…),
des betrügerischen Spiels der Verwaltung
mit einem nicht vorhandenen “__________ Erneuerungsfonds” (…).
In
una lettera del 26 luglio 2006 a tutti i comproprietari AO 1 ha esortato poi questi ultimi a non versare la quota di partecipazione dovuta per la sostituzione
della caldaia condominiale sul conto indicato
dall'amministrazione, “Bestandteil des betrügerischen
Konto-Netzes der Verwaltung”.
In una nuova
lettera del 26 febbraio 2007 alla AP 1 AO 1 ha scritto altresì:
Die
Zusammenfassung, nach Wegfall des Erneuerungsfonds, präsentiert sich somit
folgt:
– 2001-2005: 5 Rechnungsablagen – eine einzige Lüge
– ein verschwundener Erneuerungsfonds – ein strafbares Delikt
– 5 Revisionsberichte – keiner entspricht der Wahrheit (…)
Frau
AP 3 ist eine begnadete Verwirrungs- und Verwandlungskünstlerin. So wirkt sie
als Buchhalterin, aber auch als Protokollführerin des Condominio __________
nicht anders.
Diese
Schilderungen erfassen nicht:
–
die skandalumwitterte Fassadenrenovation, wie die Verwaltung diese dem
Condominio __________ vorschlug und von der GV vom 4.4.2003 bewilligen liess,
–
das betrügerische Inkasso von rückständigen Beiträgen und
–
die etappenweise Sanierung der schon längst störungsanfälligen Heizungsanlage
zu massiv übersetzten Preisen. (…)
C. Il 23
marzo 2007 la AP 1, AP 2 e AP 3 si sono rivolti al Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna perché accertasse un'illecita lesione della loro
personalità e ordinasse a AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di
astenersi da “qualsiasi critica lesiva” del loro onore. Nella sua risposta del
17 dicembre 2007 AO 1 ha proposto di respingere la petizione.
In
pendenza di causa, il 26 marzo 2008, AO 1 ha inviato ai condomini una nuova lettera manoscritta in cui così esordiva:
Geschätzte Kolleginnen/Kollegen,
Per Express
sende ich euch den bisher wichtigsten aber unumstösslichsten Hinweis auf eine übelriechende Schattenrechnung, die die AP 1 uns Stockwerkeigentümer zur
jährlichen Genehmigung vorlegt. (…)
Cominciata
il 1° aprile 2008, l'istruttoria della causa si è conclusa nel febbraio del
2009. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a memoriali
conclusivi nei quali hanno ribadito le loro posizioni iniziali. Statuendo il 17
agosto 2009, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr.
1000.– e le spese di fr. 145.– sono state poste a carico degli attori, con obbligo
di rifondere al convenuto fr. 6500.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata la AP 1, AP 2 e AP 3 sono insorti con un appello del
7 settembre 2009 nel quale chiedono che il giudizio del Pretore sia riformato
nel senso di accogliere la petizione o, in subordine, di porre almeno la tassa
di giustizia e le spese a carico del convenuto, senza assegnazione di ripetibili.
Con osservazioni del 5 ottobre 2009 AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1.
Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela,
sollecitare l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa (art.
28 cpv. 1 CC). La lesione è illecita quando non appare giustificata dal
consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato,
oppure dalla legge (art. 28 cpv. 2 CC). Concretamente l'attore può
chiedere al giudice di proibire una lesione imminente (“azione inibitoria”:
art. 28a cpv. 1 n. 1 CC), di far cessare una lesione attuale (“azione di
rimozione”: art. 28a cpv. 1 n. 2 CC), così come di accertare l'illiceità
di una lesione che continua a produrre effetti molesti (“azione di accertamento”:
art. 28a cpv. 1 n. 3 CC). Egli può chiedere in particolare che la
rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata (art. 28a cpv.
2 CC). Sono fatte salve le azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale
(disciplinate dagli art. 41 segg. CO) e di consegna dell'utile conformemente
alle disposizioni della gestione d'affari senza mandato (art. 28a cpv. 3
CC). Gli art. 28 e 28a CC possono essere invocati anche da persone
giuridiche (RtiD II-2006 pag. 682 consid. 3 con riferimenti).
2. Nel
caso in esame il Pretore ha appurato che AO 1 aveva denunciato a più riprese,
anche di fronte ad altri comproprietari, un comportamento truffaldino degli
attori. Simili accuse – egli ha continuato – erano atte non solo a offendere gli
interessati, ma ne avevano effettivamente leso l'onore, tant'è che per un certo
tempo un comproprietario aveva nutrito dubbi sulla correttezza dell'amministrazione.
Tuttavia – secondo il Pretore – in ultima analisi le affermazioni del convenuto
non avevano scalfito l'immagine degli attori, giacché in definitiva i
comproprietari non hanno creduto alle insinuazioni del convenuto, hanno sempre
rinnovato il mandato all'amministratrice e ne hanno sempre approvato l'opera. Non
perdurando effetti molesti della lesione, a parere del primo giudice non erano
date le premesse per accertare l'illiceità della lesione. Quanto al postulato
divieto di muovere in futuro “qualsiasi critica lesiva” dell'onore degli
attori, il Pretore ha ritenuto l'ingiunzione troppo astratta, non potendosi vietare
comportamenti già puniti dalla legge né munire una simile diffida della comminatoria
dell'art. 292 CP, la quale è destinata a reprimere comportamenti che violano
decisioni dell'autorità e non solo disposizioni legali.
3. Gli attori hanno promosso – come
detto – un'azione di accertamento, “considerato che (…) la lesione della personalità
(…) non può più essere impedita” (petizione, pag. 11 in fondo). Inoltre, “vista la preoccupante frequenza e intensità con la quale il convenuto si
permette di spedire a destra e a manca gli scritti denigratori oggetto di
questo procedimento e considerato che durante tutte le assemblee condominiali
lo stesso convenuto non perde un'occasione per discreditare apertamente l'operato
degli attori”, essi hanno chiesto “in applicazione dell'art. 28a CC –
che il convenuto sia diffidato, sotto le comminatorie di cui all'art. 292 CP, a
non più esternare un qualsiasi tipo di critica lesiva dell'onore degli attori”
(petizione, pag. 12 in alto). Tali richieste di giudizio sono giuridicamente a
rovescio. Se una lesione della personalità è imminente o attuale, in effetti, è
data l'azione inibitoria o l'azione di rimozione. Se la lesione non può più essere
impedita perché si è già consumata, ma continua a produrre effetti molesti, rimane
l'azione di accertamento.
L'impostazione
contraddittoria delle richieste di giudizio si riflette nella motivazione della
sentenza impugnata. Dopo avere constatato che nel caso specifico la lesione
della personalità si era ormai consumata e non continuava a produrre effetti
molesti, il Pretore ha respinto l'azione di accertamento in ordine (sentenza
impugnata, pag. 7 in fondo). Se tuttavia la lesione della personalità non
poteva più essere impedita (ciò che gli attori riconoscevano, salvo pretendere
che sussistevano effetti molesti), mal si comprende perché egli sia entrato nel
merito dell'azione con cui gli attori chiedevano di ordinare al convenuto di
astenersi da “qualsiasi critica” lesiva del loro onore. In effetti, delle due l'una:
o la lesione della personalità era ancora in atto (ed era proponibile l'azione
di rimozione) o la lesione si era conclusa (e rimaneva tutt'al più l'azione di
accertamento). Se mai poteva incombere in
quest'ultimo caso un rischio imminente di reiterazione da parte del convenuto, onde
l'ammissibilità di un'azione inibitoria per prevenire l'evenienza. Sulla
questione si tornerà oltre (consid. 5). Comunque sia, non potendo questa Camera
reimpostare l'intero processo, tanto vale esaminare anzitutto se – come gli
appellanti asseverano – il Pretore avrebbe dovuto accogliere l'azione di accertamento.
4. Gli appellanti sostengono che nel
caso specifico sussiste un interesse attuale all'accertamento della lesione. A
loro avviso il Pretore avrebbe dovuto tenere conto del fatto che il convenuto
li ha offesi nel loro intimo e che di ciò essi provano ancora fastidio. Che i
revisori dei conti condominiali abbiano confermato la correttezza del loro
operato ancora non basta – essi soggiungono – per escludere gli effetti molesti
della lesione, men che meno ove si consideri che il convenuto ha ripetuto ancora
in pendenza di causa accuse ingiuriose nei loro confronti e che i suoi scritti
potranno ancora essere riletti dai comproprietari e finire nelle mani di terzi
estranei al condominio.
Nelle
osservazioni all'appello il convenuto evoca i motivi che lo avevano indotto a criticare
l'amministrazione e i responsabili della fiduciaria, sottolineando di avere indirizzato
Fatti
i suoi scritti esclusivamente ai comproprietari. Quanto al fastidio che gli
attori continuerebbero ad avvertire per le sue doglianze, si ignora – egli fa valere
– in che cosa esso consista. A mente sua, il lungo tempo trascorso dai fatti e
la circostanza che la fiduciaria continui ad amministrare il condominio
dimostrano come le sue critiche non abbiano sortito effetti. In realtà – egli
conclude – gli appellanti hanno ingigantito ed enfatizzato il suo comportamento,
senza tenere conto della sua età avanzata.
a) Stando alla giurisprudenza meno recente, incombeva a chi
promuoveva un'azione di accertamento illustrare in che modo il pregiudizio
conseguente alla lesione della personalità continuasse a esplicare effetti molesti,
salvo che la lesione fosse tanto grave da far presumere il contrario. La prassi
attuale prescinde dalla gravità della lesione. L'azione di accertamento è
proponibile – oggi – ogni qual volta l'attore dimostri un interesse degno di
protezione a far eliminare una situazione pregiudizievole che continua a
sussistere, indipendentemente dalla gravità della turbativa (RtiD II-2006 pag.
683 consid. 4a con riferimenti).
b) L'art.
28 CC protegge, oltre alla considerazione morale e
sociale, il sentimento della propria dignità (“onore interno”: Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4ª edizione,
pag. 177 n. 558 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5C.254/2005 del 20 marzo 2006, consid. 2). Tanto AP 2 quanto AP 3 hanno dichiarato di essere
ancora “infastiditi” nel loro intimo dalle accuse
del convenuto (interrogatori formali: verbale del 22 settembre 2008,
pag. 2 e pag. 5, risposte n. 2). Ora, che un'offesa lasci una sensazione interiore
di fastidio è verosimile. Sta di fatto che un mero senso di fastidio non basta per
giustificare l'accertamento di una lesione della personalità avvenuta nel
passato. Valesse il contrario, una lesione della personalità continuerebbe quasi
sempre a produrre effetti molesti e la riserva dell'art. 28a cpv. 1 n. 3
CC risulterebbe vanificata.
c) Quanto
agli effetti della lesione sull'onore “esterno” degli attori, questi fanno valere
che l'opinione dei due revisori dei conti, i quali hanno avuto modo di constatare
la correttezza del loro operato, non riflette necessariamente quella degli
altri comproprietari. Nulla rende verosimile tuttavia che le accuse di AO 1 siano
ancora tenute in qualche considerazione dai condomini. Anzi, il Pretore ha
accertato (e gli appellanti non contestano) che, a parte il convenuto, i comproprietari
hanno sempre dato regolare scarico all'amministrazione per i risultati d'esercizio
e che i vari tentativi del convenuto di far revocare l'incarico alla fiduciaria
si sono rivelati infruttuosi (cfr. anche le deposizioni per rogatoria di __________
verbale del 14 novembre 2008, pag. 4, risposta n. 7.5, e di __________:
verbale del 16 gennaio 2009, pag. 9 in basso). Non si scorge pertanto quali
effetti molesti continuino a produrre le affermazioni censurate dagli attori.
d) Gli
appellanti accennano al rischio che gli scritti del convenuto siano riletti dai
comproprietari o finiscano nelle mani di terzi. La prima ipotesi è
inconcludente: se i comproprietari non hanno dato credito a AO 1 finora, mal si
intravede come possano prenderlo sul serio in futuro. Per di più, non consta
che dopo la lettera del 26 marzo 2008 (scritta in pendenza di causa:
sopra, lett. C) il convenuto abbia reso nuovamente gli attori sospetti di contegni
illegali, quantunque si siano tenute ancora due assemblee dei comproprietari (che
potevano offrire il destro a polemiche) prima che il Pretore emanasse la
sentenza impugnata. Quanto ai testimoni, essi hanno riferito che in più
occasioni AO 1 ha alluso agli attori in termini offensivi, ma non che abbia
continuato anche dopo essere stato convenuto in giudizio (deposizioni per
rogatoria di S__________: loc. cit., pag. 6, risposta n. 13, e di A__________:
loc. cit., pag. 10 a metà). Il rischio infine che le lettere del convenuto finiscano
nelle mani di estranei si esaurisce in una congettura, né si può presumere che
una lesione della personalità continui a produrre effetti molesti senza limiti
di tempo per il solo fatto di essere stata messa in forma scritta. Ne segue che
in concreto non
si
ravvisano sussistere “effetti molesti” della lesione tali da giustificare l'azione
di accertamento. In proposito l'appello è destinato all'insuccesso.
5. Per
quel che è della postulata ingiunzione a AO 1 – sotto comminatoria dell'art.
292 CP – di astenersi da “qualsiasi critica lesiva” all'onore degli attori, già
si è visto ch'essa non era esperibile in difetto di lesione imminente o attuale
(ipotesi esclusa dagli stessi attori, che si sono limitati a promuovere un'azione
di accertamento per effetti molesti: sopra, consid. 2 in principio). Tutt'al più la questione era di sapere – come si è accennato – se incombesse un
rischio di reiterazione, nel senso che AO 1 intendesse rinnovare i suoi
attacchi. È quanto gli appellanti sembrano sostenere quando rilevano che il
convenuto potrebbe ripetere le affermazioni lesive in ogni tempo e continua
apertamente a screditarli. L'interessato nega, facendo valere di avere interrotto
da tempo ogni rapporto con loro.
In realtà
occorre distinguere. Quando gli attori hanno adito il
giudice, invero, il rischio di reiterazione era non solo verosimile, ma
concreto, tant'è che in pendenza di causa, il 26 marzo 2008, AO 1 è tornato a
scrivere ai comproprietari, accusando la fiduciaria, in vista dell'assemblea condominiale
ordinaria, di tenere una “maleodorante contabilità ombra” (eine übelriechende Schattenrechnung: sopra,
lett. C). L'affondo però è stato effimero, giacché dopo di allora egli non
risulta avere più rinnovato propositi offensivi, quantunque
siano intervenute ancora due assemblee dei comproprietari (sopra, consid. 4d). Al momento in cui il Pretore ha statuito, il 17 agosto 2009, il
rischio di reiterazione era quindi stemperato. Ora, se una lesione imminente o
attuale viene meno in pendenza di causa, l'azione inibitoria
o di rimozione va respinta, non sussistendo più un interesse giuridico
sufficiente perché il tribunale emani ingiunzioni al convenuto. Il giudice tiene
conto del comportamento di quest'ultimo, ad ogni modo, nella decisione sugli
oneri processuali e le ripetibili (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 203 n. 598b; Tercier,
op. cit., pag. 126 n. 921).
È quanto
avrebbe dovuto fare il Pretore nel caso specifico. Constatato che la postulata
ingiunzione al convenuto di astenersi da “qualsiasi critica lesiva” all'onore
degli attori era ormai superata, il rischio di reiterazione essendo venuto meno
in corso di causa, egli avrebbe dovuto respingere l'azione, ma tenere conto del
comportamento del convenuto nel giudizio sugli oneri processuali e le
ripetibili. Con quali conseguenze, sarà esaminato in appresso.
6. Gli
appellanti propongono di addebitare gli oneri processuali al convenuto e di essere
dispensati dal versare ripetibili, adducendo di essere stati indotti a promuovere
causa proprio per il comportamento di AO 1. Questi oppone che la lite era interna
al condominio, che gli altri comproprietari non gli hanno mai dato retta, che
in condizioni del genere l'avvio di un procedimento civile non si giustificava
e che non v'era ragione pertanto di derogare al principio della soccombenza.
a) Giusta l'art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a
rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv.
1); se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli può suddividere
“parzialmente o per intero fra le parti le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili”
(cpv. 2). In concreto, come si è visto, l'azione di
accertamento era infondata sin dall'inizio, mentre l'azione inibitoria ha
perduto interesse in pendenza di causa. Per quanto riguarda gli oneri processuali e le ripetibili della prima, non v'era
ragione così di scostarsi dalla regola della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC e
10 cpv. 1 LTG). Per quanto riguarda gli oneri processuali e le ripetibili della
seconda, “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) potevano legittimare
una soluzione diversa ove fosse risultato, a un sommario esame come quello che governa
il giudizio sulle spese e le ripetibili di cause divenute senza interesse giuridico
(RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7), che qualora non fosse intervenuta la caducità
della lite l'attore sarebbe verosimilmente uscito – in tutto o in parte –
vittorioso. Quest'ultimo tema deve ancora essere vagliato.
b) Il
Pretore ha ritenuto che nella fattispecie le affermazioni verbali e scritte rilasciate
dal convenuto fossero non solo atte a offendere, ma avessero effettivamente
leso l'onorabilità degli interessati, accusati finanche di comportamenti
truffaldini
aventi rilevanza penale (sentenza, pag. 6 a metà). Neppure il convenuto nega, per altro, di avere usato verso gli attori termini offensivi
della personalità. Eccepisce che le sue critiche erano oggettivamente giustificate
e fa valere – in estrema sintesi – che seguendo il preventivo fatto allestire dalla
AP 1 i comproprietari avrebbero pagato
almeno fr. 100 000.– in più per il risanamento delle facciate, che i conti del condominio
sono erroneamente intestati alla fiduciaria e non alla comunione dei
comproprietari, che le registrazioni contabili dei saldi non corrispondono ai
dati figuranti sugli estratti conto, che le spese legali per l'incasso di
contributi arretrati non erano giustificate e che i costi per la sostituzione
della caldaia sono tre volte superiori al prezzo di listino della stessa (osservazioni
all'appello, pag. 2 a 8). Se non che, avesse pur avuto ragione, il convenuto
non era abilitato per ciò solo a offendere la personalità degli attori usando
espressioni inutilmente lesive. Al proposito le scusanti addotte non lo sollevano
dalle sue responsabilità.
c) L'interessato oppone che alla sua età non gli è facile esprimere
rimostranze “nei dovuti modi”, onde la necessità che le sue parole siano “relativizzate
e contestualizzate” (osservazioni, pag. 3 a metà). Un conto però è esprimersi male o in maniera impropria e un altro è dare a un terzo – ripetutamente – del
truffatore. Né il convenuto può ragionevolmente valersi del fatto che gli
attori non lo abbiano denunciato all'autorità penale. Le giustificazioni da lui
recate, in definitiva, non avrebbero integrato gli estremi dell'art. 28 cpv. 2
CC. Contrariamente a quanto pretende il convenuto, inoltre, il giudice civile
può senz'altro sanzionare la trasgressione di un provvedimento disposto sulla
base dell'art. 28a cpv. 1 n. 1 e 2 CC con la comminatoria dell'art. 292
CP (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., pag. 203 n. 600).
d) Se quindi in pendenza di causa non fosse venuto meno il rischio
di un'imminente reiterazione da parte del convenuto, l'azione inibitoria degli
appellanti avrebbe avuto – di per sé – buone probabilità di essere accolta, anche
se non integralmente, giacché la richiesta intesa a vietare a AO 1 “qualsiasi
critica lesiva” all'onore degli attori era troppo vaga e generica. Il
provvedimento richiesto con un'azione
inibitoria
o di rimozione dev'essere infatti proporzionato e consentire di raggiungere lo
scopo senza restringere inutilmente la libertà del convenuto (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag.
202 n. 600). Il giudice deve quindi definire l'oggetto del divieto in modo
preciso, anche perché solo un ordine puntuale può essere oggetto di esecuzione
forzata (DTF 97 II 92; Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 204 n. 601 con rimandi). Ravvisando in concreto una
richiesta di giudizio improponibile, il Pretore avrebbe dovuto così intervenire
(art. 97 n. 5 CPC), fissando agli attori un breve termine per sanare il difetto
(art. 99 cpv. 3 CPC) e precisare quali affermazioni del convenuto andassero
proibite. Nel dispositivo della sentenza poi egli avrebbe sempre potuto specificare
ulteriormente la portata del divieto, entro i limiti della richiesta (v. DTF 97
Considerandi
II 94; Tercier, op. cit., pag. 130
n. 950 seg. e pag. 131 n. 963; cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2005.7 del 19
aprile 2010, consid. 3).
e) In
ultima analisi, per quanto attiene all'azione di accertamento gli oneri processuali
e le ripetibili sarebbero stati da addebitare agli attori in solido (sopra, consid.
a). Per quanto attiene all'azione di inibizione, invece, tenuto conto di quanto
precede gli oneri processuali e le ripetibili sarebbero stati da porre per
“giusti motivi” a carico del convenuto, che con il suo comportamento aveva
indotto gli attori a piatire, la circostanza che questi ultimi dovessero circoscrivere
la richiesta di giudizio (vaga e generica) non comportando di per sé un apprezzabile
grado di soccombenza. Nel complesso, equitativamente si sarebbe giustificato
così di suddividere gli oneri processuali a metà e di compensare le ripetibili.
7.
Gli
oneri del presente giudizio seguono anch'essi la vicendevole soccombenza (art.
148.
cpv. 2 CPC). Gli attori vedono accogliere parzialmente l'appello sugli oneri
processuali e le ripetibili di primo grado, ma escono sconfitti tanto sull'accoglimento
dell'azione di accertamento quanto sull'accoglimento dell'azione inibitoria. Tutto
ponderato, equitativamente si giustifica pertanto che sopportino quattro quinti
degli oneri processuali e rifondano alla controparte un'indennità per
ripetibili ridotta.
8.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le cause intese alla
protezione della personalità non toccano diritti di carattere pecuniario (DTF
127.
III 483 consid. 1a con rinvii), a meno che – ma l'ipotesi è estranea al
caso in rassegna – comprendano anche pretese di risarcimento o di riparazione
del torto morale. Nella fattispecie un eventuale ricorso in materia civile è
dato perciò senza riguardo a questioni di valore (art. 74 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata
è così riformato:
La tassa di
giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 145.–, da anticipare dagli attori, sono
poste per metà solidalmente a carico di questi ultimi e per l'altra metà a
carico del convenuto, compensate le ripetibili.
2. Gli oneri di
appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
da
anticipare dagli appellanti, sono posti solidalmente per quattro quinti a
carico degli appellanti medesimi e per il resto a carico del convenuto, cui gli
appellanti rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1600.– per
ripetibili ridotte.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste
dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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