11.2009.155
Manutenzione di opere che servono all'esercizio di una servitù; sostituzione dell'opera
11 dicembre 2012Italiano22 min
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Numero d'incarto:
11.2009.155
Data decisione, Autorità:
11.12.2012, ICCA
Titolo:
Manutenzione di opere che servono all'esercizio di una servitù; sostituzione dell'opera
MANUTENZIONE
SERVITÙ PREDIALE
art. 741 CC
art. 58 CO
Incarto n.
11.2009.155
Lugano
11 dicembre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente,
Walser e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Fatti
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.491 (contratto
di servitù) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con
petizione del 4 luglio 2005 da
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 ),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 10 settembre 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
20 agosto 2009 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 1;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietaria del fondo n. 580
RFD di __________. Esso confina a sud con il fondo n. 581 che appartiene a AO 1. Il terreno di AP 1 beneficia di una
servitù prediale intesa quale “diritto condotta fognatura” a carico
dell'immobile vicino. Quel diritto è stato costituito con un contratto di
servitù del 7 marzo 1983 concluso tra AP 1 e l'allora proprietario del terreno
n. 581, __________. La servitù prediale era intesa come “diritto di scolo della
fognatura che serve la casa sita sul mappale no. 580 nella fossa settica SADO e
relativo pozzo perdente, siti sul mappale no. 581”. In aggiunta le parti avevano stabilito che “[l]e spese di vuotatura della fossa SADO e del
pozzo perdente, nonché della loro manutenzione sono a carico di metà per ogni
parte”.
B. Il
29 settembre 2003 la fossa settica è stata “vuotata” da una ditta del ramo. I
costi dell'intervento sono stati sopportati in ragione di metà ciascuno fra i
proprietari vicini. Il 30 luglio 2004 AO 1 ha segnalato alla vicina che la fossa biologica stava di nuovo “tracimando”, ma “cosa ben più grave”, il pozzo
perdente non raccoglieva più le acque luride, sicché le stesse si stavano “espandendo
sul prato” emanando “esalazioni maleodoranti”. Onde – a suo avviso – la
necessità di un intervento di sostituzione dell'impianto. Egli così ha chiesto
a AP 1 di partecipare in ragione di un mezzo alle spese del provvedimento.
Rispondendo il 5 agosto successivo, la vicina ha rilevato di non essere tenuta
ad alcuna partecipazione finanziaria, siccome l'intervento prospettato era
dettato dal maggior uso dell'impianto conseguente all'occupazione dello stabile,
come casa primaria, fatta dall'interessato. È seguita altra corrispondenza fra
le parti. Nel frattempo, il 19 agosto 2004 in esito a un sopralluogo eseguito dal perito comunale, AO 1 è stato invitato a “risolvere la problematica”
ripristinando il “buon funzionamento” della fossa biologica. L'interessato ha
di conseguenza commissionato i lavori di risanamento, che si sono svolti
nell'ottobre 2004.
C. Il
30 giugno 2005 AO 1 ha convenuto AP 1 dinanzi al Pretore del Distretto di
Lugano affinché la condannasse a versargli complessivi fr. 14 701.–, pari
a fr. 5839.70, quale partecipazione ai lavori di sostituzione dell'impianto, fr. 5681.30
per il “risanamento del terreno circostante e sovrastante il pozzetto”, fr.
3000.– quale “risarcimento danni” e fr. 180.– per l'intervento del perito comunale,
oltre a interessi al 5% dalla “data della presente”. Nella propria risposta del
18 ottobre 2005 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. Con replica del 21
novembre 2005 l'attore ha ribadito la sua richiesta. Duplicando il 9 gennaio
2006 la convenuta ha mantenuto la sua posizione.
D. L'udienza
preliminare si è tenuta il 12 maggio 2006. L'istruttoria si è conclusa il14 gennaio 2009. Al dibattimento finale le parti hanno rinuciato, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 18 marzo 2009 l'attore ha riaffermato la sua domanda. Nelle sue conclusioni di stessa data la convenuta ha
proposto, una volta ancora, di respingere la petizione. Statuendo con sentenza
del 20 agosto 2009, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, obbligando
AP 1 a rifondere a AO 1 l'importo di fr. 10 180.35 oltre interessi al 5%
dal 4 luglio 2005. La tassa di giustizia di fr. 700.– e le spese sono
state poste a carico dell'attore per il “30%” e per il rimanente a carico della
convenuta, tenuta a rifondere a AO 1 fr. 1200.– per “ripetibili parziali”.
E. Contro
la sentenza appena citata è insorta AP 1 con un appello del 10 settembre 2009
per ottenere che la richiesta dell'attore sia respinta e il giudizio del
Pretore modificato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 21 ottobre 2009, AO
1 ha proposto di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. La causa in esame è stata trattata con la procedura ordinaria
degli art. 165 segg. CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le
decisioni comunicate dai Pretori entro il 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1
CPC). L'appello contro sentenze emesse in procedura ordinaria era proponibile
nel termine di venti giorni dalla notifica (art. 308 CPC ticinese). In concreto
la sentenza del Pretore è stata notificata al patrocinatore della convenuta il
21.
agosto 2009 (appello, “A. In ordine”, pag. 2 in alto). Inviato il 10 settembre 2009 l'appello è dunque tempestivo e pertanto ricevibile. Come ricevibili
sono le osservazioni di AO 1.
2.
Alle
osservazioni AO 1 allega due documenti. Ora, in appello vigeva, salvo casi estranei
alla fattispecie, il divieto di addurre nuovi fatti, nuove prove ed eccezioni
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese). Ne deriva che i documenti allegati alle
osservazioni sono inammissibili.
3.
Il
Pretore ha considerato che il contratto di servitù concluso il 7 marzo
1983.
fosse vincolante anche nei confronti dell'attore, la convenuta non
avendone revocata in dubbio l'efficacia. A mente del primo giudice, poi, AP 1 non
avrebbe neanche contestato “che i lavori ordinati dall'attore ricadessero sotto
questa regolamentazione”. Il Pretore ha anche accertato che la convenuta
nemmeno si è opposta alla validità “come tale dell'accordo”. Ciò posto, per il
Pretore, la situazione dell'impianto era già “compromessa” quando l'attore si è
trasferito a __________ “nel marzo del 2003”. Inoltre il primo giudice ha accertato che non si poteva affermare che l'impianto fosse idoneo a evacuare “solo
una quantità ridotta di deflussi”. In definitiva, per il Pretore la causa dei
problemi che ha portato alla sostituzione dell'impianto va ricercata nella
“carente manutenzione”, sicché le spese di risanamento sono a carico delle
parti in ragione di un mezzo ciascuna, la manutenzione incombendo a entrambe. Il
Pretore ha poi epilogato che l'intenzione della convenuta, condivisa
dall'attore, di edificare un proprio impianto di smaltimento rinunciando contestualmente
alla servitù qui litigiosa ha effetti per il futuro, ma non implica la
liberazione dalle spese “sorte a seguito dell'esercizio della servitù, quali
quelle oggetto della presente causa”. Onde, l'accoglimento parziale della
petizione e la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10 180.35
oltre interessi al 5% dal 4 luglio 2005 in favore di AO 1.
4.
Per
AP 1, contrariamente all'opinione del Pretore, il contratto di servitù del 1983
non è d'ausilio alcuno per risolvere la fattispecie, non applicandosi alla
vertenza. Per corroborare tale assunto essa adduce in particolare che “la
sostituzione dell'impianto o di una parte di esso non può essere sussunta né
sotto il termine "manutenzione" né tantomeno sotto quello di
"vuotatura"” previsti dal contratto, sicché quel documento presenterebbe
una lacuna. AP 1 ritiene poi di avere rinunciato alla servitù e di non avere
più adoperato le infrastrutture a quella legate “dal momento in cui ha espresso
l'intenzione di costruire un proprio impianto”, non soggiornando più a __________.
L'appellante critica la decisione del Pretore riguardo all'accertamento della
causa dei problemi sorti all'impianto. Per AP 1 essa non è la mancata
manutenzione, ma il cambio di destinazione della casa vicina, da residenza secondaria
in residenza primaria, sicché vi è stato un “notevole aumento della sollecitazione
dell'impianto”. Questa considerazione – a mente dell'appellante – “deriva dalla
comune esperienza di vita”. Infine, la convenuta ricorda che l'impianto di
smaltimento delle acque era di esclusiva proprietà dell'attore, sicché spettava
unicamente a lui “l'ordinaria sorveglianza”, che – non eseguita – ha cagionato
il danno.
5.
AP 1
contesta gli accertameni del Pretore in punto all'applicabilità concreta del contratto.
Essa ritiene che quel documento presenti una “lacuna” ciò che rende valido il
principio “casus sentit dominus”. Ora, il Tribunale federale –
confrontato con un contratto di costituzione di
una servitù facente obbligo all'avente diritto alla servitù di sopportare i
costi della costruzione di una strada d'accesso – ha precisato che qualora nel
registro fondiario sia iscritta solo la servitù in quanto tale, e non invece
l'obbligo di fare previsto nel contratto di costituzione di servitù, la
convenzione conserva natura puramente obbligatoria. Pertanto, in difetto di
un'iscrizione nel registro fondiario, i successori in diritto delle parti
originarie sono tenuti a eseguire la concordata prestazione solo se questa
obbligazione è stata loro specificamente trasmessa (DTF 124 III 292 consid. 1c;
v. da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_229/2010 del 7 luglio 2010,
consid. 4.1.2 con richiami). Ciò, perché l'obbligo di manutenzione non è una
“dingliche Belastung” (DTF 67 I 126 consid. 2). E in concreto non consta che vi
sia stata una formale cessione dell'obbligo di vuotatura e di manutenzione. In
definitiva, a ragione l'appellante rileva che il contratto di costituzione
della servitù del 7 marzo 1983 non si applica. Ciò non significa comunque sia
che l'appellante sia esente da qualsiasi spesa inerente all'impianto di
smaltimento.
6.
Se per l'esercizio della servitù sono necessarie delle opere, spetta
all'avente diritto il mantenerle (art. 741 cpv. 1 CC). Se le opere servono
anche gli interessi del fondo serviente, la manutenzione è fatta in comune, in
proporzione dei rispettivi vantaggi (art. 741 cpv. 2 vCC). La legge non precisa
per contro chi debba assumere il costo legato alla costruzione di
simili opere. Il Tribunale federale ha deciso al riguardo che l'art. 741 cpv. 2 vCC si riferiva solo alla manutenzione e
non permetteva al proprietario del fondo serviente di esigere dal proprietario
del fondo dominante una partecipazione ai costi sostenuti per la costruzione di
opere necessarie all'esercizio della servitù (DTF 132 III 547 seg. consid.
3.3.1
con riferimenti; per l'orientamente precedente, v. fra tanti: sentenza
del Tribunale federale 5C.107/2001 del 10 luglio 2001, consid. 5c, ripartizione
a metà del costo sostenuto per l' “élargissement d'un chemin d'accès” in
applicazione dell'art. 741 cpv. 2 vCC). In altre parole, per la costruzione
di opere utili alla servitù, il proprietario del fondo serviente può eseguirle
a sue spese a norma dell'art. 737 cpv. 1 CC. Analoga prerogativa ha il proprietario
del fondo dominante, sulla base dell'art. 641 cpv. 1 CC
(v. Steinauer, Les droits réels,
vol. II, 4a edizione, n. 2283a). I costi di tale intervento
possono essere ripartiti fra quei proprietari solo se concordato (Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 3a
edizione, n. 1290b).
7.
La fattispecie è però diversa, siccome l'oggetto del litigio è la sostituzione
di una fossa settica e del relativo pozzo perdente, di modo che la
giurisprudenza poc'anzi evocata non entra in linea di conto. Il contratto di
servitù (doc. C) nulla prevede al riguardo, sicché l'appellante inferisce una
“lacuna contrattuale”. Quel documento però si limita a suddividere a metà fra i
beneficiari della servitù di “condotta fognatura” i costi di vuotatura e di
manutenzione del medesimo. A nulla sussidiano dunque le discussioni delle parti
sull'interpretazione del contratto. E come si è visto, il contratto non è
decisivo per il caso concreto (sopra, consid. 5). Occorre dunque indagare la
causa del rifacimento. Se si tratta di carente manutenzione, il costo dovrà
essere ripartito “secondo i rispettivi vantaggi”, se – per contro – la
sostituzione è stata dettata da altri motivi, che esulano dalla manutenzione, i
costi sono a carico di chi li ha ordinati (v. anche: DTF 127 III 15 consid.
4b/bb). La difficoltà sta nel fatto che, nei casi di sostituzione di
opere, è spesso arduo distinguere i costi di manutenzione dai costi di rifacimento.
In questi ultimi confluisce spesso anche una parte dei primi, che devono essere
ripartiti a norma dell'art. 741 CC, mentre i secondi sono a carico di chi ha
interesse all'opera (Liver in:
Zürcher Kommentar, Zurigo 1980, n. 30 ad art. 741).
8.
L'appellante
rileva di avere rinunciato alla servitù, sicché nulla deve per l'impianto
nuovo. Ora, l'estinzione di una servitù necessita, di principio, di un titolo
di estinzione, che in genere è un contratto (Liver, op. cit., n. 15 seg. ad art. 734 CC), seguito da
un'operazione di estinzione, e meglio una richiesta di radiazione da parte del
proprietario del fondo dominante, che pone fine alla servitù in maniera sostanziale
e formale. Tuttavia, una servitù
iscritta nel registro
fondiario può anche estinguersi, da un punto di vista sostanziale, con effetto
immediato per mezzo della rinuncia del proprietario del fondo dominante. E tale
rinuncia può anche prescindere dalla richiesta di radiazione dal registro fondiario,
intervendo per atti concludenti. In quest'ultima evenienza, nondimeno, il proprietario
del fondo serviente deve agire in rettificazione del registro fondiario a norma
dell'art. 975 CC (cfr. DTF 127 III 442 consid. 2a; v. anche: sentenza del
Tribunale federale 5C.75/2003 del 9 luglio 2003, consid. 4.1 con richiami).
In concreto si può
ammettere che la convenuta abbia rinunciato all'esercizio della servitù
litigiosa (v. scambio di corrispondenza tra i legali delle parti dell'agosto
del 2004: doc. 3 e 5; domanda di costruzione del 4 settembre 2004: doc. 7; atti
richiamati dal Comune di __________). Ciò posto, una rinuncia da parte del proprietario
del fondo dominante ha effetti solo per il futuro (Steinauer, op. cit., n. 2244), non influendo, per contro,
sugli interventi qui litigiosi, dovuti a problemi sorti prima della sua
rinuncia. Si tratta quindi di determinare se la sostituzione del pozzo perdente
e della fossa settica sia dovuta a carente manutenzione oppure no e, se del
caso, ripartire i costi tra manutenzione e miglioria.
9.
L'istruttoria ha dimostrato che, di principio, la vita media di
un “pozzo perdente” come quello esistente sul fondo dell'attore e sostituito
nel 2004 è di “50/60 anni” (risposta al questito complementare del 31 ottobre
2008). In concreto, l'impianto era stato progettato e costruito da __________ –
precedente proprietario del fondo dell'attore – nel 1965 (deposizione del 22
gennaio 2008: act. VII, pag. 3 in alto). I costi sono stati suddivisi in ragione
di metà ciascuno fra lui e la convenuta (idem, pag. 4 in alto). Ciò premesso, il perito ha poi stabilito che quella durata dipende anche dai “liquami
immessi”, posto che quanto “più l'utilizzo è frequente e la manutenzione della
fossa biologica non è proporzionale alla quantità di liquami immessi”, tanto
più la durata di vita del manufatto si riduce sensibilmente (perizia, risposta
1).
Identico
convincimento hanno espresso alcuni testimoni escussi (__________, deposizione
del 16 ottobre 2007: act. VI, pag. 3 al centro; __________, deposizione del 16
ottobre 2007: act. VI, pag. 7 in alto; __________, deposizione del 22 gennaio
2008: act. VII, pag. 1 in fondo e 2 al centro).
L'esperto
ha indicato che la “causa dei problemi” va ricercata nella “saturazione del
terreno circostante al pozzo stesso”, dovuta al “materiale [...] immesso”,
derivante dalla fossa biologica (perizia, risposta 2). Invero egli ha anche
accertato che “con l'utilizzo più intensivo della fossa biologica si è
verificato un repentino peggioramento della saturazione del pozzo”, anche se “i
problemi si sarebbero comunque palesati con maggior ritardo”. Il perito ha
considerato – a suo giudizio – che il pozzo perdente era, comunque sia, “già
compromesso” (perizia, risposta 3.2, v. anche risposta 6). Anche la ditta che è
intervenuta ha ricordato che la “vasca era intoppata” (__________, deposizione
del 22 gennaio 2008: act. VII, pag. 1 in fondo). Identica opinione esprime __________, per il quale siccome “nella fossa vi era una notevole quantità di
residui già nel 2003”, in base alla “mia esperienza”, la “situazione era già
compromessa da tempo” (deposizione del 16 ottobre 2007, pag. 3 sotto il
centro). Stessa cosa per __________ (deposizione del 16 ottobre 2007: act. VI,
pag. 5 sopra il centro). Anche per il geologo intervenuto nell'estate del 2004,
il “pozzo perdente era esausto”, ragione per la quale propose di “costruire un
nuovo pozzo”, proprio perché “il problema era già presente da un paio d'anni” (__________,
deposizione del 16 ottobre 2007: act. VI, pag. 6).
10.
Quanto
alla manutenzione, __________ ha ricordato che tra il 1966 e 1992 pozzo e fossa
sono stati puliti in quattro occasioni (deposizione del 22 gennaio 2008: act.
VII, pag. 3 poco sotto il centro). Dal 1992 al 2003 nulla si sa. Nel 2003, poi,
l'attore ha commissionato lavori di pulizia (deposizione di __________ del 22
gennaio 2008: act. VII, pag. 1 in fondo; deposizione di __________ del 16
ottobre 2007: act. VI, pag. 1 in fondo). La costruzione della nuova fossa
settica risale al 2004, cui preliminarmente è stata eseguita una nuova pulizia
(__________, deposizione citata, pag. 2). Tra il 2003 e il 2004 “il pozzo si
era nuovamente riempito e il liquame tracimava”, così è stato pianificato
l'intervento (__________, deposizione citata, pag. 2 sopra il centro).
Nella
fattispecie è difficile dire che cosa abbia condotto al degrado del pozzo perdente
tra lacune nella manutenzione, uso eccessivo o ancora a fattori normali. Se non
che, può essere ammesso che nel termine “manutenzione” dell'art. 741 CC rientri
anche la verifica – periodica – dell'impianto (v. anche: Brehm in: Berner Kommentar, 3a
edizione, n. 59 ad art. 58 CO; come pure: RVJ 11/1977 pag. 120). E tale verifica,
in caso di uso congiunto tra proprietario del fondo dominante e del fondo serviente,
incombe a entrambi (cfr. DTF 91 II 209 consid. 3e con richiamo). Che poi,
quando era proprietario l'architetto __________ eseguisse lui i controlli,
nulla muta al precetto citato. L'appellante non può, di conseguenza, sottrarsi
al proprio obbligo di sorveglianza. La minor durata dell'impianto va così ascritta
alla carente manutenzione, di cui le parti rispondono in parti uguali. E con
interventi puntuali e periodici, l'impianto sarebbe durato di più e di ciò va
tenuto conto. In particolare, dato quanto si è detto qui sopra (consid. 9), il
pozzo perdente era esausto dopo quasi quarant'anni a fronte dei sessanta
potenziali. La carente manutenzione ha di conseguenza abbreviato di vent'anni –
ossia di circa il trenta percento – la durata della struttura. E le parti
rispondono in parti uguali di questa percentuale, pari alla minor durata.
11.
L'appellante
pretende poi che l'intenso uso fatto dall'attore negli anni 2003 e 2004 abbia
causato i noti problemi. Essa quantifica un incremento del 250% del “carico
annuale per l'impianto di smaltimento”, basato sulla semplice occupazione
mensile degli immobili. Ora, che il calcolo proposto possa essere seguito è tutto
fuorché certo. Infatti nulla si sa – né l'appellante dice – di quante persone
fosse composto il nucleo familiare dei primi occupanti né da quanti lo sia la
famiglia AO 1. Invero dagli atti si evince che la famiglia __________ era
composta di sei persone: padre, madre e quattro figli. Essa si recava
abitualmente a __________ durante le vacanze scolastiche, la sua presenza viepiù
diradandosi col decorso del tempo (__________, deposizione citata, pag. 3 verso
il centro). Certo, si sa anche che __________ ha abitato a __________ dal 1°
aprile 2003 al 27 ottobre 2004, ma gli atti non permettono di quantificare il
numero di occupanti della casa. Nulla nel fascicolo processuale dimostra o
rende quantomeno verosimile un aumento delle acque luride nella misura indicata
dall'appellante. Invero, la comune esperienza potrebbe sì corroborare il
sentimento di AP 1, ma non può quantificarlo. Inoltre, come ricordato qui sopra
(consid. 9), la situazione era già critica prima che l'attore si domiciliasse a
__________. Ora, non potendosi certo pretendere la prova completa dell'asserzione
della convenuta, occorre ricorrere all'art. 42 cpv. 2 CO per analogia (sui
criteri di un'applicazione analogica dell'art. 42 cpv. 2 CO: DTF 128 III 275
segg. consid. 2b/aa). E dato tutto quanto precede (in particolare, consid. da 7 a 10) appare prudente, nelle circostanze descritte, che la convenuta partecipi in misura del 15% al
pagamento dell'intervento, il cui costo è stato ritenuto congruo dal perito
(perizia, risposta 4). Onde un credito di AO 1 di fr. 1752.– (arrotondati).
12.
AP 1
ritiene di non dovere nulla per la bonifica del terreno dell'attore. L'art. 741
CC non si applica al riguardo (Petitpierre
in: Basler Kommentar, ZGB II, 2a edizione, n. 8 ad art. 741), sicché
la pretesa dell'attore va vagliata riguardo ad altre norme. Ci si potrebbe
invero chiedere se l'appellante possa essere considerata “proprietaria”
dell'impianto a norma dell'art. 58 CO. La giurisprudenza ha lasciato il quesito
indeciso (DTF 91 II 290 consid. 7; 121 I 72 consid. 5c/aa; cfr. tuttavia: DTF 123
III 310) e la dottrina è divisa (per una panoramica v. Brehm, op. cit., n. 12 ad art. 58). Solo eccezionalmente, ha
poi precisato il Tribunale federale, si può estendere la nozione di
“proprietario” dell'art. 58 CO alla persona che fa uso effettivo dell'opera (DTF
121.
III 451 consid. 2d con richiami).
Nella fattispecie, il quesito di sapere se AP 1 vada considerata “proprietaria”
del manufatto che serviva all'esercizio della servitù può restare indeciso. L'art.
58.
cpv. 2 CO prevede che il “proprietario” dell'opera che risponde del danno ha
un diritto di regresso contro chi ne è responsabile. Ciò premesso, a prescindere
dal fatto di sapere chi, tra l'attore e la convenuta, sia da considerare
“proprietario”, l'esercizio congiunto del manufatto e la carente manutenzione
impongono di ripartire fra loro due i costi della bonifica. E tale ripartizione
può essere eseguita nella misura evocata poc'anzi (sul tema cfr. DTF 123 III
314.
consid. 5b; per una casistica: Brehm,
op. cit., n. 113 segg. ad art. 58). Giova ricordare che opere esistenti vanno
mantenute in uno stato consono (“ordnungsgemäss”). Dalla violazione di questo obbligo
possono sorgere danni o pericoli per il proprietario del fondo serviente,
sicché la legge pone – di principio – a carico del titolare della servitù la
manutenzione (Liver, op. cit., n.
33.
ad art. 741). Onde un credito aggiuntivo dell'attore di fr. 852.–.
13.
Ad analoga soluzione si giunge,
comunque sia, anche seguendo un'altra via. L'obbligo di manutenzione implica
anche il compito di verificare periodicamente l'impianto da cui dipende
l'esercizio della servitù (v. qui sopra, consid. 10). Nel caso in cui tale obbligo
fosse disatteso, il proprietario del fondo serviente, subendo dei danni,
potrebbe rifarsi sul proprietario del fondo dominante con l'art. 97 CO (Liver, op. cit., n. 40 ad art. 741; Petitpierre, op. cit., n. 17 ad art.
741). Di principio, quindi, almeno per una parte dei costi, l'attore avrebbe
una pretesa risarcitoria da esercitare contro la convenuta. Per quantificarne
l'impegno, poi, l'art. 99 cpv. 3 CO rinvia per la misura degli “effetti” di una
colpa contrattuale alle disposizioni sugli atti illeciti. Con il risultato di
quanto si è detto qui sopra (consid. 11).
14.
L'appellante
critica infine di dovere versare all'attore la metà delle spese connesse con la
bonifica. Ora, l'attore non ha comprovato l'esistenza di quelle spese, da lui per
altro definite “risarcimento danni”. A torto poi il Pretore le ha considerate
“non contestate” (cfr. invece: risposta, ad 11). In ogni caso, in difetto di prova
al riguardo, l'attore non poteva ottenere alcunché.
15.
Gli
oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC
ticinese). L'appellante ha chiesto di non dovere saldare i fr. 10 180.35
impostigli dal Pretore, si ritrova a doverne versare fr. 2604.–. Essa esce
vincitrice per i tre quarti, sicché il convenuto sopporterà i tre quarti degli
oneri processuali di questa sede. AO 1 verserà poi ripetibili ridotte a AP 1.
Il pronunciato odierno influisce poi sulla ripartizione degli oneri processuali
di prima sede, che vanno riformati di conseguenza, l'attore ottenendo poco più
di un sesto di quanto richiesto.
16.
Per
quel che è dei rimedi giuridici dati contro l'odierna sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore di causa, di fr.
14.
701.– in prima sede e di fr. 10 180.35 ancora litigiosi in davanti
a questa Camera, non raggiunge la soglia prevista all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia
civile (fr. 30 000.–).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza
impugnata è riformata come segue:
1. La petizione è parzialmente
accolta. Di conseguenza, AP 1 è condannata a versare a AO 1 fr. 2604.– oltre
interessi al 5% dal 4 luglio 2005.
2. La
tassa di giustizia di fr. 700.– (compresa la tassa di cui all'ordinanza del 14
maggio 2008) e le spese, da anticipare dall'attore, sono poste a carico di
quest'ultimo per i cinque sesti e per il resto a carico della convenuta.
L'attore verserà alla convenuta fr. 1200.– a titolo di ripetibili ridotte.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 650.–
sono posti per i tre quarti a carico del convenuto e per il quarto
rimanente a carico dell'appellante. A quest'ultima AO 1 verserà fr. 500.– a
titolo di ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario
il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibi-le
contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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