11.2009.156
Successione estera: provvedimenti conservativi
9 ottobre 2009Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2009.156
Data decisione, Autorità:
09.10.2009, ICCA
Titolo:
Successione estera: provvedimenti conservativi
COMPETENZA
DIRITTO APPLICABILE
art. 89 LDIP
art. 92 LDIP
Incarto n.
11.2009.156
Lugano,
9 ottobre
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2009.883
(successioni straniere: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, promossa con istanza del 2 luglio 2009 dalla
AO 1
(rappresentata dal presidente del consiglio di
amministrazione
avv. RA 1 )
contro
AP 1
AP 2
AP 3 , e
AP 4
(patrocinati RA 2 )
per essere autorizzata a
trasferire una somma di denaro su un conto intestato alla
__________,
( PA 3 )
nell'ambito di cause estere che coinvolgono anche
PI
1, , e
CO 2,
(con
recapito presso __________, );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 14 agosto 2008 presentato da AP
2, AP 3, AP 1 e AP 4 contro il decreto
cautelare emesso il 31 agosto 2009 dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La __________, costituita a __________ __________
nell'agosto del 2000, ha un capitale composto per l'essenziale dei pacchetti azionari
di due società con sede a __________, la __________ e la AO 1., le quali
detengono a loro volta i pacchetti azionari di due società argentine con sede a
__________, la __________. e la __________ “Primo beneficiario”
della __________ era, “per
reddito e sostanza”, __________
(1921), cittadino italiano domiciliato a __________, deceduto il 4 giugno 2005
senza lasciare testamento. In conformità al regolamento della __________ gli
sono subentrati in qualità di “beneficiari” la seconda moglie CO 1 (1940) nella misura
del 48% insieme con i figli del secondo matrimonio PI 2 (1972) e AP 4 (1973),
ognuno nella misura del 26%.
B. AP 1
(1947) ed AP 2 (1950), figlie nate dal primo matrimonio del defunto, unitamente
al citato AP 4 e a AP 3 (1961), figlia nata fuori del matrimonio, hanno
ottenuto il 31 luglio 2006 che il Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, ordinasse in via cautelare, sotto comminatoria
dell'art. 292 CP:
– il blocco dei pacchetti
azionari relativi alle società argentine e panamensi, depositati
su un conto titoli intestato alla __________ presso la __________ succursale di
__________;
– il divieto di atti di
disposizione sui beni delle società, comprese eventuali nomine o delibere;
– il divieto di prendere
decisioni per conto della fondazione.
Il
Segretario assessore ha precisato nondimeno che autorizzati rimanevano, nell'amministrazione
delle società, “quegli atti di
gestione ordinaria, come il pagamento di tasse, tributi, spese usuali e
correnti di diritto pubblico e di diritto privato”. Agli istanti il primo giudice ha fissato inoltre un termine di 30
giorni per promuovere la causa di merito, con l'avvertenza che in caso
contrario i provvedimenti cautelari sarebbero decaduti. L'8 agosto 2006
il Pretore ha prorogato il termine di 30 giorni. Un appello presentato da PI 1
e PI 2 contro il decreto cautelare è stato respinto da questa Camera con
sentenza del 29 ottobre 2007 (inc. 11.2006.79).
C. Nel frattempo, il 30 settembre 2006,
AO 1 ed AO 2 hanno promosso contro AP 1, AP 2 AO 4 e AO 3, davanti al Tribunale
ordinario di Milano, un'“azione
di petizione e di rivendicazione ereditaria in relazione ai beni caduti nella
successione __________ definiti ‘beni argentini’ e
con richiesta di pronuncia di ogni provvedimento pertinente”. Il 9 ottobre 2006
AO 3 ha intentato dinanzi al medesimo Tribunale una
causa analoga nei confronti di AP 1, AP 2, PA 3 e la AO 1 I due processi sono tuttora pendenti.
D. Il 13
dicembre 2007 la AO 1 si è rivolta al Pretore,
chiedendo di essere autorizzata a eseguire taluni pagamenti ordinari, fra cui:
– una nota d'onorario e
spese 8 agosto 2007 della __________ di __________ (FL), di fr. 13 892.50, per appartenenza al consiglio di fondazione dal
9 agosto 2007 all'8 agosto 2008, compreso il costo di un parere
legale,
– una
nota d'onorario e spese 20 giugno 2007 dell'avv. PA 3,
di fr. 6921.80, per appartenenza al consiglio di fondazione nel periodo
2007/08, incluse talune prestazioni legali,
come pure il pagamento
straordinario relativo a
– una nota d'onorario e
spese 23 luglio 2007 dell'avv. __________, __________, di € 26 185.95, per il
patrocinio della __________, convenuta da AP 1 nell'ambito della nota causa
ordinaria davanti al Tribunale ordinario di Milano.
Con decreto cautelare del 7 agosto 2008 il Pretore
ha autorizzato i tre pagamenti. Un appello presentato da AP 2, AP 3, AP
1 e AP 4 è stato respinto su tal punto da
questa Camera con sentenza del 15 aprile 2009 (inc. 11.2008.100).
E. La
__________ ha invitato il 10 giugno 2009 la banca __________, succursale di __________, a eseguire i pagamenti, addebitandone
l'ammontare al suo conto corrente. La banca ha risposto il 23 giugno 2009
di non poter adempiere, l'avere in conto della __________ (fr. 20 114.12 il
31 marzo 2009) essendo insufficiente. Con istanza del 3 luglio 2009 il
presidente del consiglio d'amministrazione della AO 1 ha adito così il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per essere autorizzato a trasferire
sul conto corrente della __________ US$ 50 000.00 prelevati da un conto corrente intestato
alla AO 1 presso la medesima __________ Al contraddittorio del 17 luglio 2009 AP
1, AP 2, AP 3 e AP 4
hanno proposto di respingere l'istanza. Statuendo con decreto cautelare del 31
agosto 2009, il Pretore ha accolto l'istanza e ha autorizzato il trasferimento.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 350.– complessivi sono state poste a
carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere solidalmente all'istante fr. 500.–
per ripetibili.
F. Contro il decreto predetto AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 sono insorti
a questa Camera il 14 agosto 2008 per ottenere che, conferito al loro appello
effetto sospensivo, l'istanza della AO 1 sia respinto e il giudizio del Pretore
riformato di conseguenza. L'appello non è stato intimato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. I decreti
cautelari possono essere impugnati se emanano dal Pretore nel quadro di un
processo appellabile (art. 382 cpv. 2 CPC). Nel decreto cautelare del 31 luglio
2006.
il Segretario assessore aveva stabilito il valore litigioso della causa di
merito in fr. 20 000 000.– (consid. 9), somma non contestata dalle parti. Sotto questo
profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2.
Il Pretore ha ricordato anzitutto
che il pacchetto azionario della società istante appartiene interamente alla __________,
il cui capitale è alimentato appunto dalla società istante e dalla __________ Ciò posto, egli ha accertato che i tre pagamenti ordinati dalla __________
alla __________ erano stati regolarmente autorizzati dal Tribunale d'appello
con sentenza passata in giudicato e che il trasferimento di denaro oggetto del
permesso chiesto dalla ditta istante non comporta alcun pericolo per i diritti
ereditari dei convenuti, l'istante e la __________ dovendo registrare entrambe nella
loro contabilità la destinazione data alla somma di US$ 50 000.00. Onde, in
definitiva, l'accoglimento dell'istanza e il rigetto delle obiezioni mosse dai
convenuti.
3.
Gli
appellanti sostengono che il trasferimento di denaro prospettato dalla AO 1 lede il
decreto cautelare emanato il 31 luglio 2006 dal Segretario assessore “in quanto manifestamente contrario al
principio di conservazione del suo patrimonio”. Essi sottolineano che la AO 1 ha una
personalità giuridica propria, distinta dalla __________, e che non è compito
di tale ditta mettere a disposizione della __________ i mezzi per pagare le tre
note professionali. A parere degli appellanti l'istanza della AO 1 deve quindi
essere respinta e il decreto del Pretore riformato.
4.
La
competenza per territorio del giudice svizzero chiamato
a disporre misure cautelari (“provvedimenti conservativi”, “provvedimenti d'urgenza”: art. 89 LDIP) consistenti in blocchi o restrizioni della facoltà di disporre a
tutela di averi lasciati in Svizzera da un de cuius con ultimo domicilio
in Italia è già stata accertata da questa Camera nella citata sentenza del 29
ottobre 2007 (consid. 3). Anche l'applicabilità del diritto svizzero (lex fori: art. 92 cpv. 2 LDIP) è già stata verificata in
quella sede (consid. 4). Tale giurisprudenza è stata nel frattempo pubblicata (RtiD I-2008 pag. 1091 seg.). Al riguardo non
giova ripetersi.
5.
Blocchi o restrizioni della facoltà di disporre a tutela di averi lasciati
in Svizzera da un de cuius sono destinati – come questa Camera ha già
avuto modo di spiegare – a tutelare l'integrità della successione, non a salvaguardare
la devoluzione ereditaria (RtiD I-2008 pag. 1091 consid. 3). Il loro scopo è di
prevenire che si disperdano o si distraggano elementi patrimoniali del verosimile
compendio successorio. Tali provvedimenti non devono condurre tuttavia a una
sorta di liquidazione anticipata dei valori in gioco, contraria per altro alla
loro finalità conservativa. Lo stesso Segretario assessore aveva precisato, nel
decreto cautelare del 31 luglio 2006, che le società panamensi e argentine
rimanevano abilitate a compiere “quegli atti di gestione ordinaria, come il pagamento di tasse,
tributi, spese usuali e correnti di diritto pubblico e di diritto privato”. Un'autorizzazione del giudice sarebbe occorsa solo per atti di
amministrazione straordinaria.
6.
Nelle
circostanze descritte il trasferimento di denaro che la AO 1 ha chiesto al Pretore
di approvare in favore della __________ non è – contrariamente a quanto asseriscono
gli appellanti – “vietato dal decreto cautelare in vigore”. È un atto di amministrazione straordinaria
soggetto ad autorizzazione. Contrariamente a quanto credono gli appellanti, inoltre,
non incombe al giudice dei provvedimenti conservativi sostituirsi agli organi della
società e valutare – alla stregua di un curatore – l'idoneità dell'atto di amministrazione
straordinario. In concreto gli organi sociali continuano ad agire sotto loro
responsabilità. Il giudice delle misure conservative non sovrintende alla
gestione delle ditte. Vigila soltanto, a un esame di verosimiglianza, sull'integrità
della successione. Nella fattispecie non toccava dunque al Pretore apprezzare
se il trasferimento di US$ 50 000.00 in
favore della __________ fosse opportuno o se la AO 1 dovesse agire altrimenti. Suo solo compito era di
accertare, a un esame di verosimiglianza, che il trasferimento richiesto non
portasse a una dispersione o a una distrazione di
elementi patrimoniali dell'asse ereditario.
7.
Ciò
posto, non soccorre agli appellanti ribadire che la AO 1 ha una personalità giuridica
propria e che non incombe a quest'ultima mettere a disposizione mezzi per pagare
debiti della __________. Gli organi della AO 1 risponderanno, dandosi il caso,
del loro operato. Il Pretore doveva verificare che, a un giudizio di verosimiglianza,
la somma di US$ 50 000.00
non risultasse impiegata per finalità estranee alla conservazione dell'eredità.
Ora, l'importo è manifestamente destinato a far sì che la __________ possa
continuare a sussistere (onorari a membri del consiglio di fondazione) e a
difendersi nella causa contro di essa intentata da AP 3 davanti al Tribunale
ordinario di Milano
(onorari della legale chiamata a
patrocinare la fondazione). Negare alla fondazione tali mezzi significherebbe, in
ultima analisi, provocarne la liquidazione anticipata. Ne segue che, a un esame
di verosimiglianza, l'atto di amministrazione straordinario divisato dalla AO 1
non può dirsi trascendere o minare la conservazione dell'eredità fu __________.
A ragione pertanto il Pretore lo ha autorizzato.
8.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si
pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di
intimazione alle controparti.
9.
Per quanto attiene ai rimedi giuridici
esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione
incidentale come quella contenuta in un decreto cautelare segue la via giudiziaria
dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E in concreto il valore litigioso della causa di merito (fr. 20 000 000.–: sopra,
consid. 1) supera agevolmente la soglia di fr. 30 000.– evocata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ai fini di un
eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–
;
–
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–
;
–
, .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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