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Decisione

11.2009.156

Successione estera: provvedimenti conservativi

9 ottobre 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2009.883

(successioni straniere: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 3, promossa con istanza del 2 luglio 2009 dalla

AO 1

(rappresentata dal presidente del consiglio di

amministrazione

avv. RA 1 )

contro

AP 1

AP 2

AP 3 , e

AP 4

(patrocinati RA 2 )

per essere autorizzata a

trasferire una somma di denaro su un conto intestato alla

__________,

( PA 3 )

nell'ambito di cause estere che coinvolgono anche

PI

1, , e

CO 2,

(con

recapito presso __________, );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 14 agosto 2008 presentato da AP

2, AP 3, AP 1 e AP 4 contro il decreto

cautelare emesso il 31 agosto 2009 dal Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 3;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. La __________, costituita a __________ __________

nel­l'agosto del 2000, ha un capitale composto per l'essenziale dei pacchetti azionari

di due società con sede a __________, la __________ e la AO 1., le quali

detengono a loro volta i pacchetti azionari di due società argentine con sede a

__________, la __________. e la __________ “Primo beneficiario”

della __________ era, “per

reddito e sostanza”, __________

(1921), cittadino italiano domiciliato a __________, deceduto il 4 giugno 2005

senza lasciare testamento. In conformità al regolamento della __________ gli

sono subentrati in qualità di “beneficiari” la seconda moglie CO 1 (1940) nella misura

del 48% insieme con i figli del secondo matrimonio PI 2 (1972) e AP 4 (1973),

ognuno nella misura del 26%.

B. AP 1

(1947) ed AP 2 (1950), figlie nate dal primo matrimonio del defunto, unitamente

al citato AP 4 e a AP 3 (1961), figlia nata fuori del matrimonio, hanno

ottenuto il 31 luglio 2006 che il Segretario assessore della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3, ordinasse in via cautelare, sotto comminatoria

dell'art. 292 CP:

– il blocco dei pacchetti

azionari relativi alle società argentine e panamensi, depositati

su un conto titoli intestato alla __________ presso la __________ succursale di

__________;

– il divieto di atti di

disposizione sui beni delle società, comprese eventuali nomine o delibere;

– il divieto di prendere

decisioni per conto della fondazione.

Il

Segretario assessore ha precisato nondimeno che autorizzati rimanevano, nell'amministrazione

delle società, “quegli atti di

gestione ordinaria, come il pagamento di tasse, tributi, spese usuali e

correnti di diritto pubblico e di diritto privato”. Agli istanti il primo giudice ha fissato inoltre un termine di 30

giorni per promuovere la causa di merito, con l'avvertenza che in caso

contrario i provvedimenti cautelari sarebbero decaduti. L'8 agosto 2006

il Pretore ha prorogato il termine di 30 giorni. Un appello presentato da PI 1

e PI 2 contro il decreto cautelare è stato respinto da questa Camera con

sentenza del 29 ottobre 2007 (inc. 11.2006.79).

C. Nel frattempo, il 30 settembre 2006,

AO 1 ed AO 2 hanno promosso contro AP 1, AP 2 AO 4 e AO 3, davanti al Tribunale

ordinario di Milano, un'“azione

di petizione e di rivendicazione ereditaria in relazione ai beni caduti nella

successione __________ definiti ‘beni argentini’ e

con richiesta di pronuncia di ogni provvedimento pertinente”. Il 9 ottobre 2006

AO 3 ha intentato dinanzi al medesimo Tribunale una

causa analoga nei confronti di AP 1, AP 2, PA 3 e la AO 1 I due processi sono tuttora pendenti.

D. Il 13

dicembre 2007 la AO 1 si è rivolta al Pretore,

chiedendo di essere autorizzata a eseguire taluni pagamenti ordinari, fra cui:

– una nota d'onorario e

spese 8 agosto 2007 della __________ di __________ (FL), di fr. 13 892.50, per appartenenza al consiglio di fondazione dal

9 agosto 2007 al­l'8 agosto 2008, compreso il costo di un parere

legale,

– una

nota d'onorario e spese 20 giugno 2007 dell'avv. PA 3,

di fr. 6921.80, per appartenenza al consiglio di fondazione nel periodo

2007/08, incluse talune prestazioni legali,

come pure il pagamento

straordinario relativo a

– una nota d'onorario e

spese 23 luglio 2007 dell'avv. __________, __________, di € 26 185.95, per il

patrocinio della __________, convenuta da AP 1 nell'ambito della nota causa

ordinaria davanti al Tribunale ordinario di Milano.

Con decreto cautelare del 7 agosto 2008 il Pretore

ha autorizzato i tre pagamenti. Un appello presentato da AP 2, AP 3, AP

1 e AP 4 è stato respinto su tal punto da

questa Camera con sentenza del 15 apri­le 2009 (inc. 11.2008.100).

E. La

__________ ha invitato il 10 giugno 2009 la banca __________, succursale di __________, a eseguire i pagamenti, addebitandone

l'ammontare al suo conto corrente. La banca ha risposto il 23 giugno 2009

di non poter adempiere, l'avere in conto della __________ (fr. 20 114.12 il

31 marzo 2009) essendo insufficiente. Con istanza del 3 luglio 2009 il

presidente del consiglio d'amministrazione della AO 1 ha adito così il

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per essere autorizzato a trasferire

sul conto corrente della __________ US$ 50 000.00 prelevati da un conto corrente intestato

alla AO 1 presso la medesima __________ Al contraddittorio del 17 luglio 2009 AP

1, AP 2, AP 3 e AP 4

hanno proposto di respingere l'istanza. Statuendo con decreto cautelare del 31

agosto 2009, il Pretore ha accolto l'istanza e ha autorizzato il trasferimento.

La tassa di giustizia e le spese di fr. 350.– complessivi sono state poste a

carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere solidalmente all'istante fr. 500.–

per ripetibili.

F. Contro il decreto predetto AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 sono insorti

a questa Camera il 14 agosto 2008 per ottenere che, conferito al loro appello

effetto sospensivo, l'istanza della AO 1 sia respinto e il giudizio del Pretore

riformato di conseguenza. L'appello non è stato intimato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. I decreti

cautelari possono essere impugnati se emanano dal Pretore nel quadro di un

processo appellabile (art. 382 cpv. 2 CPC). Nel decreto cautelare del 31 luglio

2006.

il Segretario assessore aveva stabilito il valore litigioso della causa di

merito in fr. 20 000 000.– (consid. 9), somma non contestata dalle parti. Sotto questo

profilo l'appello in esa­me è dunque ricevibile.

2.

Il Pretore ha ricordato anzitutto

che il pacchetto azionario della società istante appartiene interamente alla __________,

il cui capitale è alimentato appunto dalla società istante e dalla __________ Ciò posto, egli ha accertato che i tre pagamenti ordinati dalla __________

alla __________ erano stati regolarmente autorizzati dal Tribunale d'appello

con sentenza passata in giudicato e che il trasferimento di denaro oggetto del

permesso chiesto dalla ditta istante non com­porta alcun pericolo per i diritti

ereditari dei convenuti, l'istante e la __________ dovendo registrare entrambe nella

loro contabilità la destinazione data alla somma di US$ 50 000.00. Onde, in

definitiva, l'accoglimento dell'istanza e il rigetto delle obiezioni mosse dai

convenuti.

3.

Gli

appellanti sostengono che il trasferimento di denaro prospettato dalla AO 1 lede il

decreto cautelare emanato il 31 luglio 2006 dal Segretario assessore “in quanto manifestamente contrario al

principio di conservazione del suo patrimonio”. Essi sottolineano che la AO 1 ha una

personalità giuridica propria, distinta dalla __________, e che non è compito

di tale ditta mettere a disposizione della __________ i mezzi per pagare le tre

note professionali. A parere degli appellanti l'istanza della AO 1 deve quindi

essere respinta e il decreto del Pretore riformato.

4.

La

competenza per territorio del giudice svizzero chiamato

a disporre misure cautelari (“provvedimenti conservativi”, “provvedimenti d'urgenza”: art. 89 LDIP) consistenti in blocchi o restrizioni della facoltà di disporre a

tutela di averi lasciati in Svizzera da un de cuius con ultimo do­micilio

in Italia è già stata accertata da questa Camera nella citata sentenza del 29

ottobre 2007 (consid. 3). Anche l'applicabilità del diritto svizzero (lex fori: art. 92 cpv. 2 LDIP) è già stata verificata in

quella sede (consid. 4). Tale giurisprudenza è stata nel frattempo pubblicata (RtiD I-2008 pag. 1091 seg.). Al riguardo non

giova ripetersi.

5.

Blocchi o restrizioni della facoltà di disporre a tutela di averi lasciati

in Svizzera da un de cuius sono destinati – come questa Camera ha già

avuto modo di spiegare – a tutelare l'integrità della successione, non a salvaguardare

la devoluzione ereditaria (RtiD I-2008 pag. 1091 consid. 3). Il loro scopo è di

prevenire che si disperdano o si distraggano elementi patrimoniali del verosimile

compendio successorio. Tali provvedimenti non devono condurre tuttavia a una

sorta di liquidazione anticipata dei valori in gioco, contraria per altro alla

loro finalità conservativa. Lo stesso Segretario assessore aveva precisato, nel

decreto cautelare del 31 luglio 2006, che le società panamensi e argentine

rimanevano abilitate a compiere “quegli atti di gestione ordinaria, come il pagamento di tasse,

tributi, spese usuali e correnti di diritto pubblico e di diritto privato”. Un'autorizzazione del giudice sarebbe occorsa solo per atti di

amministrazione straordinaria.

6.

Nelle

circostanze descritte il trasferimento di denaro che la AO 1 ha chiesto al Pretore

di approvare in favore della __________ non è – contrariamente a quanto asseriscono

gli appellanti – “vietato dal decreto cautelare in vigore”. È un atto di amministrazione straordinaria

soggetto ad autorizzazione. Contrariamente a quanto credono gli appellanti, inoltre,

non incombe al giudice dei provvedimenti conservativi sostituirsi agli organi della

società e valutare – alla stregua di un curatore – l'idoneità dell'atto di amministrazione

straordinario. In concreto gli organi sociali continuano ad agire sotto loro

responsabilità. Il giudice delle misure conservative non sovrintende alla

gestione delle ditte. Vigila soltanto, a un esame di verosimiglianza, sull'integrità

della successione. Nella fattispecie non toccava dunque al Pretore apprezzare

se il trasferimento di US$ 50 000.00 in

favore della __________ fosse opportuno o se la AO 1 dovesse agire altrimenti. Suo solo compito era di

accertare, a un esame di verosimiglianza, che il trasferimento richiesto non

portasse a una dispersione o a una distrazione di

elementi patrimoniali dell'asse ereditario.

7.

Ciò

posto, non soccorre agli appellanti ribadire che la AO 1 ha una personalità giuridica

propria e che non incombe a quest'ultima mettere a disposizione mezzi per pagare

debiti della __________. Gli organi della AO 1 risponderanno, dandosi il caso,

del loro operato. Il Pretore doveva verificare che, a un giudizio di verosimiglianza,

la somma di US$ 50 000.00

non risultasse impiegata per finalità estranee alla conservazione dell'eredità.

Ora, l'importo è manifestamente destinato a far sì che la __________ possa

continuare a sussistere (onorari a membri del consiglio di fondazione) e a

difendersi nella causa contro di essa intentata da AP 3 davanti al Tribunale

ordinario di Milano

(onorari della legale chiamata a

patrocinare la fondazione). Negare alla fondazione tali mezzi significherebbe, in

ultima analisi, provocarne la liquidazione anticipata. Ne segue che, a un esame

di verosimiglianza, l'atto di amministrazione straordinario divisato dalla AO 1

non può dirsi trascendere o minare la conservazione dell'eredità fu __________.

A ragione pertanto il Pretore lo ha autorizzato.

8.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di

intimazione alle controparti.

9.

Per quanto attiene ai rimedi giuridici

esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione

incidentale come quella contenuta in un decreto cautelare segue la via giudiziaria

dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E in concreto il valore litigioso della causa di merito (fr. 20 000 000.–: sopra,

consid. 1) supera agevolmente la soglia di fr. 30 000.– evocata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ai fini di un

eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

;

;

;

, .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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