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Decisione

11.2009.158

Divorzio unilaterale poi comune con accordo parziale

10 luglio 2012Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

B. In

esito a una procedura di separazione a tempo indeterminato, AO 1 e AP 1 sono

addivenuti a un accordo, completato poi durante un'udienza del 30 ottobre 1998.

Con sentenza del 12 novembre 1998 il Segretario assessore della Pretura del Distretto

di Lugano ha così pronunciato la separazione a tempo indeterminato fra i coniugi

e ha omologato la convenzione modificata (OA.1997.917). In particolare, le

parti hanno concordato – e il Segretario assessore ha convalidato – un

contributo alimentare soggetto al rincaro in favore della moglie di iniziali fr.

1900.– il mese, aumentati a fr. 2350.– mensili dal mese di dicembre 2000 e a

fr. 2800.– mensili dal mese di giugno 2002 (punto 6). Inoltre, tale convenzione

sarebbe rimasta “in vigore in tutte le sue parti anche nel caso in cui,

trascorso il termine di separazione legale a tempo indeterminato prevista dalla

legge, le parti dovessero giungere al divorzio” (punto 11).

C. Con

petizione dell'11 ottobre 2006 AP 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano

con un'azione di divorzio unilaterale, limitandosi a chiedere lo scioglimento

del matrimonio. Egli ha motivato inoltre di non dovere alcunché né a titolo di

previdenza professionale né quale contributo alimentare alla moglie. Quest'ultima

con risposta del 13 novembre 2006 ha aderito al principio del divorzio e con “domanda

riconvenzionale” dello stesso giorno ha postulato un contributo alimentare

vitalizio per sé di fr. 2926.80 mensili, da ancorare all'indice nazionale dei

prezzi al consumo come pure la metà dell'avere pensionistico del marito accumulato

durante il matrimonio. Ciò premesso, il Pretore ha trattato l'azione come

domanda di divorzio comune con accordo parziale.

D. Invitati

a esprimersi sulle conseguenze litigiose del divorzio, il marito – con memoriale

del 27 novembre 2006 – ha proposto di non assegnare alcuna indennità previdenziale

alla moglie come pure di rinunciare a riconoscerle un contributo alimentare; la

moglie – nel proprio allegato di medesima data – ha chiesto la “metà dell'avere

di vecchiaia” maturato dal marito in costanza di matrimonio così come un

contributo alimentare di fr. 2926.80 il mese, “ancorato all'indice nazionale

dei prezzi al consumo”. AO 1 ha poi proposto, il 4 gennaio 2007, “osservazioni”

alle richieste del marito, reiterando le proprie tesi.

E. I

coniugi sono stati sentiti il 22 agosto 2007. Trascorso il termine bimestrale

di riflessione il marito ha confermato, il 25 ottobre 2007, la propria volontà

di divorziare come pure la decisione di demandare al giudice il giudizio sulle

conseguenze accessorie contestate. Analoghe conferme ha espresso la moglie con

scritto del 18 gennaio 2008. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato

al dibattimento finale, limitandosi a produrre conclusioni scritte. Nelle

proprie, del 20 maggio 2009, AP 1 ha chiesto, in via principale, la pronuncia

del divorzio, mentre – in via subordinata – ha offerto alla moglie “la metà

della differenza dei rispettivi averi di vecchiaia giusta la LPP” indicando che

l'incarto era da trasmettere “al Tribunale Cantonale delle assicurazioni per il

giudizio definitivo” e ha preteso la fine di ogni obbligo contributivo a suo

carico con il passaggio in giudicato della sentenza. AO 1, nel suo allegato

conclusivo del 9 giugno 2009, ha ribadito una volta di più le domande formulate

in precedenza.

F. Con

sentenza del 21 agosto 2009, il Pretore ha pronunciato il divorzio. Avendo constatato

l'insorgere di un caso di previdenza in capo al marito, il Pretore ha assegnato

alla moglie un'equa indennità, a norma dell'art. 124 CC, di fr. 60 000.–,

facendo nel contempo ordine all' “istituto assicuratore del marito” di

versare quell'importo sul conto previdenziale della moglie al passaggio in

giudicato della sentenza. Quanto al contributo alimentare in favore della

moglie, il Pretore ha considerato che l'accordo a suo tempo omologato nella

sentenza di separazione continuasse a esplicare i suoi effetti, sicché ha

“confermato l'assetto di cui al punto 6 della Convenzione sulle conseguenze

accessorie della separazione omologata con la sentenza 12 novembre 1998”. Egli ha infine posto la tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese a carico del marito,

tenuto a rifondere fr. 3000.– alla moglie a titolo di ripetibili.

G. Contro

la sentenza appena menzionata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del

14 settembre 2009 chiedendo di non assegnare alcuna indennità previdenziale alla

moglie e di non riconoscerle alcun contributo alimentare dopo il 21 agosto

2009. Con osservazioni del 16 ottobre 2009 la moglie postula il rigetto

dell'appello.

Considerando,

in diritto: 1. La causa in esame è stata trattata con la procedura di divorzio su

richiesta comune degli art. 420 segg. CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano

tutte le decisioni comunicate dai Pretori entro il 31 dicembre 2010 (art. 405

cpv. 1 CPC). La sentenza impugnata è stata intimata il 21 agosto 2009 ed è

pervenuta al patrocinatore dell'appellante il 24 agosto 2009 (appello, lett. A,

pag. 2; v. anche busta d'intimazione annessa al memoriale). Introdotto entro 20

giorni (art. 423b cpv. 1 CPC ticinese), il 14 settembre 2009, l'appello in esame è dunque tempestivo. Come tempestive sono le osservazioni di AO 1.

2. Litigiosi rimangono, in appello, la ripartizione dell'avere previdenziale

e il contributo alimentare per la moglie. Il resto, cioè il principio del

divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148

cpv. 1 CPC ticinese; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).

3. Le

controversie legate al riparto dell'avere previdenziale vanno esaminate prima

delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577

consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; DTF 129 III 9 consid.

3.1.2). Al riguardo il Pretore ha accertato l'insorgere di un caso di

previdenza in capo al marito, invalido al 40% e, perciò, al beneficio di una rendita

parziale dell'assicurazione invalidità e di una rendita __________. Ciò posto,

egli ha escluso una divisione a metà degli averi previdenziali, vagliando la

fattispecie a norma dell'art. 124 CC. A tal fine, il primo giudice ha constatato

un avere previdenziale “libero” del marito di fr. 112 565.–, la parte

“vincolata” essendo già stata scorporata. Egli ha poi assodato che il marito

gode di “sostanza importante”. Quanto alla situazione della moglie, il Pretore

ha rilevato che essa dispone di un avere di vecchiaia “molto limitato” e che

non ha sostanza alcuna. Il Pretore, “tutto ponderato”, ha così ritenuto equa

un'indennità di fr. 60 000.–. Egli è giunto al risultato “dividendo a metà

tra i coniugi, e arrotondando per eccesso, la parte libera dell'avere di

vecchiaia LPP” di AP 1. L'arrotondamento per eccesso – ha continuato il primo

giudice – si giustifica poiché “i dati [...] risalgono al 2006”. Il Pretore ha infine ordinato all'istituto assicurativo del marito di versare sul conto previdenziale

della moglie quell'importo al passaggio in giudicato della decisione.

Per

quanto attiene al contributo alimentare, il Pretore ha precisato che in materia

“vige piena libertà contrattuale”, sicché la volontà espressa dai coniugi “va

per principio rispettata con rigore”. In concreto, il primo giudice ha notato

che i coniugi avevano sottoscritto, al momento della separazione, una

convenzione “perfettamente chiar[a] sull'alimento applicabile anche per

l'ipotesi – qui realizzata – di un divorzio”, accordo che era poi stato ratificato

– salvo alcune correzioni – dal giudice della separazione. Il Pretore, rilevando

che il marito non si era confrontato con tale evenienza, ha ritenuto di poter

confermare, nel divorzio, quella convenzione. In via del tutto aggiuntiva, il

giudice si è soffermato – rapidamente – sulla situazione patrimoniale dei

coniugi e sulla loro rispettiva relazione, giungendo comunque sia ad analogo

convincimento, e cioè che alla moglie un contributo alimentare andava erogato.

4. AP 1

evoca la possibilità che il giudizio sul divorzio e sulle conseguenze

accessorie litigiose debba essere emanato sotto l'egida della previgente

regolamentazione legale, poiché “probabilmente applicabile nella fattispecie”

(appello, n. 5 pag. 6; v. anche: appello, n. 4 pag. 4). I coniugi si sono

sposati nel 1981 e si sono separati – legalmente – nel 1998. Alla separazione,

e meglio allo scioglimento e alla liquidazione del regime dei beni in esito

alla separazione si sarebbe applicata la “legge nuova”, i coniugi non avendo

scelto di rimanere sotto la legge precedente (art. 8, 9a cpv. 1 e 9d

Titolo finale del CC). E quella “legge nuova”

si riferisce al regime ordinario della partecipazione agli acquisti. Anche al

loro divorzio e alla disciplina degli effetti accessori si applica la “legge

nuova” (art. 7a cpv. 1 Titolo finale del CC), cioè il diritto stabilito

dalla novella del 26 giugno 1998, in vigore dal 1° gennaio 2000.

5. AP 1

si duole dell'obbligo impostogli dal Pretore di versare ad AO 1 fr.

60 000.– a titolo di “indennità adeguata” a norma dell'art. 124 CC. Egli

reputa, di contro, che nulla sia dovuto alla ex moglie, avendo la stessa

ottenuto molto dallo scioglimento del regime dei beni e che, lavorando, essa

può costituirsi un avere pensionistico (appello, n. 4, pag. 4 seg.). Dagli atti

risulta che AP 1 è invalido al 40% (doc. I e L). Ora, come il Tribunale federale

ha già avuto modo di precisare, quando si verifica un caso di previdenza per

Considerandi

“invalidità parziale”, un riparto delle prestazioni d'uscita nel senso

dell'art. 122 CC non è più possibile ed è dovuta esclusivamente un'indennità

adeguata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC (DTF 129 III 484 consid. 3.2.3; cfr. anche:

Walser in: Basler Kommentar, ZGB

I, 3ª edizione, n. 5 ad art. 124 CC; Pichonnaz

in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 15

ad art. 124 CC). E in casi del genere la competenza per stabilire l'adeguata

indennità non è del giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993

sul libero passaggio (nel Cantone Ticino il Tribunale cantonale delle

assicurazioni), bensì del giudice del divorzio (DTF 137 III 51 consid. 2, 136 V

228.

consid. 5.3.2).

a) Trattandosi

di stabilire “l'indennità adeguata” sulla base dell'art. 124 cpv. 1 CC, il

giudice deve giudicare secondo diritto ed equità (art. 4 CC), ispirandosi al

principio – scelto dal legislatore quando ha promulgato l'art. 122 CC – di

dividere a metà la prestazione d'uscita. A tal fine egli procede in due tappe. Prima

determina l'ammontare della prestazione d'uscita al momento del divorzio,

rispettivamente al momento in cui è intervenuto il caso di previdenza, ed

esegue un'ipotetica divisione a metà nel senso indicato dall'art. 122 CC. Poi,

per evitare schematismi, adatta il risultato ottenuto ai concreti bisogni delle

parti, esaminando come le loro necessità siano garantite dalla rispettiva

previdenza professionale, dai rispettivi redditi o dalla rispettiva sostanza,

senza dimenticare il risultato della liquidazione del regime dei beni (DTF 133

III 404 consid. 3.2, 131 III 4 consid. 4.2; Walser, op.

cit., n. 11 ad art. 124 CC;

Pichonnaz, op. cit., n. 46

segg. ad art. 124 CC). Anche

in tale ambito egli tiene conto dell'art. 123 cpv. 2 CC, per quanto tale norma

si riferisca direttamente solo al riparto della prestazione d'uscita secondo l'art.

122.

CC (DTF 137 III 52 consid. 3.1; v. anche sentenza del Tribunale federale

5A_280/2011 del 10 agosto 2011, consid. 3.3).

b) Nella

fattispecie il Pretore si è espresso solo sull'ipotetica divisione a metà delle

prestazioni d'uscita al momento del divorzio che, a ben vedere, nemmeno erano

attuali, il dato per il marito risalendo al 1° gennaio 2006. E in materia di

previdenza professionale si applica il principio inquisitorio, onde l'obbligo

per il giudice di promuovere le necessarie indagini (DTF 129 III 487 consid.

3.

; Pichonnaz op .cit., n. 63 ad art. 122 CC e 50 ad art. 124 CC),

che in concreto il Pretore non ha svolto. Egli poi nemmeno ha vagliato la

seconda fase del ragionamento poc'anzi menzionato, omettendo di valutare i

bisogni concreti delle parti, alla luce degli elementi citati in precedenza e

della massima ufficiale. In simili circostanze non è dato a divedere quali

siano gli elementi formanti il “tutto” che il Pretore avrebbe “ponderato”, per

esempio nulla si sa sulla “sostanza importante” di cui disporrebbe il marito. Ne

segue che il Pretore avrebbe dovuto non solo aggiornare i documenti previdenziali

delle parti, ma anche esprimersi su tutte le circostanze concrete del caso,

vagliando segnatamente la durata del matrimonio, i bisogni previdenziali delle

parti e la liquidazione del regime dei beni (v. sopra consid. a). La sentenza

va pertanto annullata e gli atti ritornati in prima sede perché il Pretore

valuti compiutamente la fattispecie.

c) Certo,

questa Camera potrebbe decidere da sé, svolgendo motu proprio un'istruttoria

al riguardo in virtù del principio inquisitorio che governa la materia. Se non

che, non spetta a questa Camera sostituirsi al giudice naturale, ciò che priverebbe

le parti del diritto ad un doppio grado di giurisdizione (cfr. Rep. 1997 pag. 120 consid. 8, 1996 pag. 125 consid. 8). A maggior

ragione, poi, ove il giudice decide secondo “diritto ed equità” – come nel caso

concreto (v. qui sopra consid. a) –, poiché in simili evenienze l'intervento

del Tribunale federale è limitato, non sostituendo il proprio apprezzamento a

quello dell'autorità inferiore (DTF 132 III 97 consid. 1; da ultimo: sentenza

del Tribunale federale 5A_540/2011, 30 marzo 2012, consid. 2.3 con richiami,

destinata a pubblicazione). Riguardo all'art. 4 CC, il Tribunale federale ha

precisato che qualora la sentenza cantonale non sia motivata sugli elementi

precipui d'applicazione di quell'articolo, esso può esercitare liberamente il

proprio potere d'esame (DTF 131 III 31 consid. 12.2.2). In concreto, tuttavia,

il Pretore ha motivato, seppur parzialmente, la propria scelta. Ciò che manca,

è un'attenta e compiuta valutazione delle circostanze del caso, che – come

menzionato – non è opportuno lasciare a questa Camera.

d) Invero

AP 1 aveva proposto – quale richiesta subordinata formulata nelle conclusioni

di causa presentate al Pretore – di dividere a metà la differenza del rispettivo

avere previdenziale accumulato dai coniugi in costanza di matrimonio (v. sopra

consid. E). In tal caso però l'incarto sarebbe stato trasmesso al Tribunale

cantonale delle assicurazioni – competente al riguardo – dopo che il Pretore avesse

stabilito la chiave di ripartizione (v. sopra consid. 5). E in quella procedura

le parti sarebbero state sentite. In concreto tuttavia non si può inferire da

quella proposta che il marito fosse per ciò solo d'accordo di assegnare alla

moglie la metà del proprio avere a titolo di equa indennità.

6.

AP 1

censura infine la decisione del Pretore di avere confermato il contributo alimentare

in favore di AO 1, da un lato non avendo il giudice applicato gli art. 127 e

129.

CC e, dall'altro, non avendo egli ravvisato che quest'ultima vive, in

concubinato qualificato, con __________. Ciò che fa decadere, di conseguenza –

a mente dell'interessato –, ogni erogazione a suo carico (appello, n. 5, pag. 6

segg.). In realtà il Pretore pur concordando con l'attore in merito ai criteri

applicabili al calcolo dei contributi alimentari e agli effetti di un

concubinato qualificato sui contributi stessi, ha ammesso apoditticamente la

validità della convenzione sottoscritta e poi omologata durante la procedura di

separazione, rinviando per l' “interpretazione di tali accordi” alla

decisione – di questa Camera – pubblicata in: RtiD I-2008 n. 23c pag. 1023.

a) Da

quel rinvio va però subito sgombrato il campo. In effetti, la sentenza citata

dal Pretore non si riferisce all'interpretazione da dare a una convenzione adottata

in una procedura di separazione e poi eventualmente ripresa in una causa di divorzio,

ma ai criteri ermeneutici da adoperare per interpretare una convenzione di divorzio

nell'ambito di una procedura intesa alla modifica della sentenza di divorzio. Essa,

di conseguenza, non è di sussidio alcuno nella fattispecie, che – in realtà –

deve essere decisa altrimenti.

b) I

contributi alimentari in una procedura di separazione sono calcolati conformemente

ai criteri adottati nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (Sandoz in: Commentaire romand, CC I,

Basilea 2010, n. 8 ad art. 117/118 CC). Quanto a un'eventuale modifica della

pattuizione, essa è governata dall'art. 179 CC e presuppone una modifica

importante e durevole delle circostanze (Sandoz,

op. cit., n. 19 e 20 ad art. 117/118 CC). Per contro, nell'ambito di un

divorzio, alla fissazione di un contributo alimentare si applica l'art. 125 CC

(sui criteri da adoperare cfr. RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4e con

riferimenti), e alla sua modifica l'art. 129 CC.

c) Nella

fattispecie il quesito da vagliare è di sapere se il Pretore potesse o no

omologare senza accertamento alcuno, quale accordo sulle conseguenze accessorie

del divorzio, una convenzione di separazione. In particolare, laddove nessuna

delle parti lo ha espressamente postulato e a fronte di una precisa contestazione

di AP 1 in merito a un asserito concubinato qualificato di AO 1.

d) Nella

procedura in narrativa AP 1 ha sempre chiesto la soppressione della rendita

versata alla moglie, siccome quest'ultima sarebbe in grado di fare fronte da sé

al proprio mantenimento e avendo egli nuovi oneri alimentari. AO 1, dal canto

suo, mai ha preteso – nelle proprie domande di giudizio – la conferma della sentenza

di separazione, anzi essa ha richiesto lo stanziamento di fr. 2926.80 il mese

soggetto al rincaro. A sostegno di tale domanda essa ha invocato “la durata del

matrimonio”, sicché avrebbe il “diritto di mantenere il tenore di vita goduto

in precedenza o perlomeno pari a quello dell'attore” (“risposta con domanda

riconvenzionale” del 13 novembre 2006: act. II, ad 4, pag. 5 in alto; “conclusioni” del 27 novembre 2006: act. V, pag. 2 in fondo; “osservazioni” del 4 gennaio 2007: act. VI, ad 3 pag. 3).

Certo,

essa ha anche rilevato che “per la determinazione” del contributo era “opportuno”

riferirsi alla convenzione di separazione e che si trattava “di conseguenza” di

confermare l'importo percepito al momento dell'inoltro della presente causa

(risposta con domanda riconvenzionale: act. II, ad 4, pag. 5 al centro; “conclusioni”:

act. V, pag. 2 in fondo; “osservazioni”: act. VI, ad 3 pag. 4 in alto; “conclusioni finali” del 9 giugno 2009: act. XVII, pag. 2). Ma il rinvio alla convenzione

riguardava l' “importo” in sé, non già la conferma acritica della convenzione.

e) ll

Pretore non ha vagliato dunque l'eventuale capacità della moglie di mantenersi

da sé sola né egli si è confrontato con l'altro argomento sollevato dal marito

– il preteso concubinato qualificato della moglie –, benché abbia svolto

un'istruttoria al riguardo, sentendo il compagno di AO 1. Ma di tutto ciò non

vi è traccia nella decisione.

Non

è dato pertanto a divedere quali siano gli elementi che hanno permesso al

Pretore di considerare che la convenzione di separazione fosse un “accordo

perfettamente chiaro sull'alimento”, anche nell'ambito del divorzio, se non una

generica formulazione letterale. Nemmeno è dato di sapere quale sia la portata

dell'impegno assunto dal marito in quella convenzione. Ciò posto, decidendo di

omologare la sentenza di separazione senza accertamento alcuno, il Pretore ha

violato sia il principio del contraddittorio – decidendo extra petita (Rep.

1994.

n. 37) – sia l'obbligo di motivazione, sicché la sentenza va di

conseguenza annullata anche su questo punto (Rep. 1998 n. 10; v. anche: Rep.

1995.

n. 27). Inoltre, gli atti non sono completi al riguardo, sicché la Camera nemmeno

potrebbe esercitare la propria attività giusdicente – precipuamente

riformatoria – su questo aspetto. Anche in questo caso

gli atti vanno dunque ritornati in prima sede perché il Pretore si pronunci nuovamente

in tema di contributi di mantenimento a favore della ex moglie, tenuto conto di

quanto precede.

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.

148.

cpv. 1 CPC ticinese). Se non che non è possibile, alla luce di quanto

precede, ravvisare una parte soccombente. Si giustifica pertanto – in via del

tutto eccezionale – di soprassedere al prelievo di oneri processuali e

all'assegnazione di ripetibili.

8.

Relativamente

ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1

lett b LTF raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– per un

eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli

atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non

si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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