11.2009.16
Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
29 febbraio 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2009.16
Data decisione, Autorità:
29.02.2012, ICCA
Titolo:
Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
DESISTENZA
art. 352 cpv. 1 CPC-TI
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2009.16
Lugano
29 febbraio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2007.35 (divorzio
su domanda unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 15 marzo 2007 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1);
premesso
che con sentenza del 12 dicembre 2008 il Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1968), cittadino turco, e AO 1
(1977);
ricordato
che la figlia M__________ (nata il 19 dicembre 1998) è stata affidata alla
madre, mentre al padre è stato riconosciuto un diritto
di visita sorvegliato e accompagnato, ogni settimana, dalle ore 14.00 alle 17.00
(ad eccezione dei periodi di chiusura del Punto d'Incontro a __________ e delle
vacanze di madre e figlia) da esercitare secondo le modalità che sarebbero
state fissate dalla Commissione tutoria regionale 11 d'intesa con il curatore
educativo __________, abilitato a prevedere insieme con il personale del Punto
d'Incontro momenti di visita non sorvegliati, ritirando il passaporto al padre;
rammentato
altresì AP 1 è stato condannato a versare un contributo
alimentare indicizzato per la figlia di fr. 450.– mensili fino al 31 dicembre
2010, aumentati in seguito a fr. 550.– mensili fino al 31 dicembre 2016,
assegni familiari non compresi;
constatato
che nella sentenza il Pretore ha dato atto dell'avvenuta liquidazione del
regime dei beni e ha ingiunto alla cassa pensione della moglie di versare fr.
2125.– su un conto di libero passaggio intestato al marito;
preso
atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del
19 gennaio 2009 per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria
– un diritto di visita in forma libera ed esteso a un fine settimana su due dal
venerdì alle ore 17.00 fino alla domenica alle 21.00, come pure a tutti i
mercoledì dalle ore 17.00 fino alle 21.00, oltre a tre settimane di vacanza
durante l'estate e una settimana alternativamente a Pasqua o Natale;
appurato
che l'appello non è stato oggetto di intimazione;
visto che con lettera del 27 febbraio 2012 AP
1 comunica ora a questa Camera di ritirare l'appello, il Pretore avendo nel frattempo
emanato numerosi provvedimenti cautelari “che hanno profondamente modificato i
diritti di visita”;
rilevato che nelle circostanze descritte l'appello
va tolto dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 2 CPC ticinese);
precisato che in caso di recesso dalla lite
la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da
essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili,
il ritiro equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);
considerato che nel caso specifico si può equitativamente
soprassedere a ogni prelievo, l'incasso di oneri processuali traducendosi
verosimilmente in un costo aggiuntivo per l'erario, il convenuto risultando con
ogni verosimiglianza insolvente;
stabilito che non si pone problema di
ripetibili, l'appello non essendo stato intimato all'attrice per osservazioni;
ritenuto che,
per quanto riguarda la richiesta di assistenza giudiziaria, tale diritto è di
natura altamente personale e decade – ove non sia ancora stato accordato, come
nella fattispecie – qualora il richiedente venga meno come parte al processo,
poco importa per quale motivo (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c);
posto che
in concreto l'appellante, desistendo dalla lite, ha perduto per sua stessa
iniziativa la qualità di parte, onde la caducità della richiesta;
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC
ticinese,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
Considerandi
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3.
La domanda
di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è dichiarata senza
interesse.
4.
Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
a:
– Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna;
–
Commissione tutoria regionale 11, Losone;
–, ,.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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