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Decisione

11.2009.16

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

29 febbraio 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2007.35 (divorzio

su domanda unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con petizione del 15 marzo 2007 da

AO 1

(patrocinata dall' PA 2)

contro

AP 1

(patrocinato dall' PA 1);

premesso

che con sentenza del 12 dicembre 2008 il Pretore della giurisdizione di Locarno

Campagna ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1968), cittadino turco, e AO 1

(1977);

ricordato

che la figlia M__________ (nata il 19 dicembre 1998) è stata affidata alla

madre, mentre al padre è stato riconosciuto un diritto

di visita sorvegliato e accompagnato, ogni settimana, dalle ore 14.00 alle 17.00

(ad eccezione dei periodi di chiusura del Punto d'Incontro a __________ e delle

vacanze di madre e figlia) da esercitare secondo le modalità che sarebbero

state fissate dalla Commissione tutoria regionale 11 d'intesa con il curatore

educativo __________, abilitato a prevedere insieme con il personale del Punto

d'Incontro momenti di visita non sorvegliati, ritirando il passaporto al padre;

rammentato

altresì AP 1 è stato condannato a versare un contributo

alimentare indicizzato per la figlia di fr. 450.– mensili fino al 31 dicembre

2010, aumentati in seguito a fr. 550.– mensili fino al 31 dicembre 2016,

assegni familiari non compresi;

constatato

che nella sentenza il Pretore ha dato atto dell'avvenuta liquidazione del

regime dei beni e ha ingiunto alla cassa pensione della moglie di versare fr.

2125.– su un conto di libero passaggio intestato al marito;

preso

atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del

19 gennaio 2009 per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria

– un diritto di visita in forma libera ed esteso a un fine settimana su due dal

venerdì alle ore 17.00 fino alla domenica alle 21.00, come pure a tutti i

mercoledì dalle ore 17.00 fino alle 21.00, oltre a tre settimane di vacanza

durante l'estate e una settimana alternativamente a Pasqua o Natale;

appurato

che l'appello non è stato oggetto di intimazione;

visto che con lettera del 27 febbraio 2012 AP

1 comunica ora a questa Camera di ritirare l'appello, il Pretore avendo nel frattempo

emanato numerosi provvedimenti cautelari “che hanno profondamente modificato i

diritti di visita”;

rilevato che nelle circostanze descritte l'appello

va tolto dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 2 CPC ticinese);

precisato che in caso di recesso dalla lite

la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da

essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili,

il ritiro equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

considerato che nel caso specifico si può equitativamente

soprassedere a ogni prelievo, l'incasso di oneri processuali traducendosi

verosimilmente in un costo aggiuntivo per l'erario, il convenuto risultando con

ogni verosimiglianza insolvente;

stabilito che non si pone problema di

ripetibili, l'appello non essendo stato intimato all'attrice per osservazioni;

ritenuto che,

per quanto riguarda la richiesta di assistenza giudiziaria, tale diritto è di

natura altamente personale e decade – ove non sia ancora stato accordato, come

nella fattispecie – qualora il richiedente venga meno come parte al processo,

poco importa per quale motivo (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c);

posto che

in concreto l'appellante, desistendo dalla lite, ha perduto per sua stessa

iniziativa la qualità di parte, onde la caducità della richiesta;

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

ticinese,

decreta: 1. Si

prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per

desistenza.

Considerandi

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3.

La domanda

di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è dichiarata senza

interesse.

4.

Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

a:

– Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna;

Commissione tutoria regionale 11, Losone;

–, ,.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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