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Decisione

11.2009.160

Accertamento di proprietà

19 dicembre 2012Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2000.49 del­l'11 settembre 2001, consid. 3 non

pubblicato in: RtiD I-2004 pag. 611 n. 119c). Analogamente questa Camera ha già

deciso del resto in materia di protezione del­la proprietà, rilevando che

un'azione intesa all'accertamento della proprietà è alternativa – e non

meramente sussidiaria – rispetto a un'azione di rivendicazione o a un'azione

negatoria (I CCA, sentenza inc. 11.1998.10 del 14 dicembre 1998, consid.

4). Al riguardo giova sottolineare che questa decisione riguardava una causa di

accertamento di proprietà e rettifica del registro fondiario, ed era limitata

alla legittimazione attiva dell'attore. Quest'ultima è stata ammessa, perché

nel caso allora in esame l’attore non chiedeva che gli fossero consegnati i

locali litigiosi, ma che fosse formalmente accertato il suo titolo di proprietà,

senza il quale egli non avrebbe potuto ottenere la rettifica del registro

fondiario, a fronte anche di asserite incertezze risultanti da discrepanze o

contraddizioni tra il registro fondiario del diritto federale (art. 942 segg.

CC) e libri o mappe catastali anteriori.

6. La

fattispecie è diversa. Certo, l'attore non chiede che gli siano consegnati i

beni formanti l'inventario, ma tale è, comunque sia, lo scopo finale

dell'operazione. Invero un’azione di rivendicazione tende infatti a che il bene

litigioso sia consegnato al proprietario, ma non comporta formali constatazioni

sull’esistenza del diritto di proprietà (Meier-Hayoz

in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 61 ad art. 641 CC; Haab in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1977, n.

36 ad art. 641 CC; Rey, Die Grundlagen

des Sachenrechts und das Eigentum, Berna 1991, pag. 434, n. 2033 in fine). Nella misura in cui tende a far constatare l'esistenza o l'ine­si­stenza di un diritto

o di un rapporto giuridico disciplinato da leggi federali, l'azione di

accertamento è retta dall'ordinamento federale medesimo (DTF 135 III 380

consid. 2.2 con richiami). E per il diritto federale l'interesse a un'azione di

accertamento dev'essere concreto e attuale, giuridico o di mero fatto, purché

appaia rilevante (“interes­se legittimo”: DTF 110 II 357 consid. 2 con rimando).

L'interesse pratico all'accertamento viene meno se l'asserito titolare del

diritto dispone di un'azione di condanna o formatrice immediatamente esperibile

che gli permetta di ottenere il rispetto del proprio diritto o l'adempimento

dell'obbligazione (DTF 135 III 380 consid. 2.2 con richiami). Solo l'esistenza

di circostanze eccezionali potrebbe giustificare l'ammissibilità di un interesse

all'accertamento benché sia esperibile una via d'adempimento (DTF 135 III 380

consid. 2.2 con richiami). Di regola un litigio va sottoposto al giudice nella

Considerandi

sua interezza seguendo la via preposta (DTF 135 III 381 consid. 2.2). Inoltre,

l'azione di accertamento ha quale scopo di chiarire una situazione giuridica

incerta, senza che il relativo giudizio sia suscettibile di modificarla (DTF

120.

II 21 consid. 2a).

7.

In

concreto l'attore si prefigge di conoscere, in anticipo, la fondatezza della

sua tesi giuridica – essere titolare di un diritto di proprietà – per un

presumibile futuro processo in rivendicazione. Se non che, la via da seguire

era di principio quella di esperire un'azione in rivendicazione o nella

procedura prevista dalla LEF (art. 242), ma pagando l'anticipo per la

liquidazione della società – cosa che non è stata fatta – o avviando un'azione

giudiziaria in tal senso (art. 641 cpv. 2 CC). E non si può certo affermare che

dal comportamento della convenuta risulti una situazione d'incertezza

relativamente all'esistenza del rapporto giuridico né si possa ragionevolmente

pretendere che l'attore rimanga in tale situazione né che non sia possibile

rimediare all'incertezza mediante un'azione di condanna o un'azione costitutiva

(Vogel/Spühler, Grundriss des

Zivilprozess­rechts, 8ª

edizione, pag. 193 n. 23 con richiami; Hohl,

Pro­cédure civile, vol. I, Berna 2001, pag. 45 n. 136 segg.). L'azione andava

di conseguenza respinta senza entrare nel merito della lite difettando un interesse

all'accertamento, interesse che è un presupposto processuale (Hohl, op. cit., pag. 44 n. 133 con

riferimento), che deve sussistere ancora al momento del giu­dizio (DTF 123 III 388 a metà; Guldener, Schweizerisches Zivilprozess­recht,

3ª edizione, pag. 211) e che va esaminato d'ufficio in ogni stadio di causa

(art. 97 n. 5 CPC ticinese; DTF 123 III 52 in fondo; Rep. 1996 pag. 224 consid. 1 con rinvii). Si volesse da ciò prescindere, l'esito dell'impugnativa non

muterebbe, come si dirà di seguito.

8.

La

petizione dell'attore pone un problema preliminare per quanto attiene

all'oggetto litigioso. Di principio, ove un attore chieda di accertare il suo

diritto di proprietà su un bene, in effetti, gli incombe di indicare con

sufficiente precisione di quale bene si tratti. L'identità dell'oggetto è

determinante già per il fatto che – dandosi una successiva contesa – occorre

poter definire se la proprietà di quel bene sia stata giudizialmente accertata

o no. L'esigenza di individuare sufficientemente l'oggetto è quindi decisiva

(v. Vogel/Spühler, op. cit., pag.

214.

n. 8). Nella fattispecie l'attore ha evocato genericamente, nella sua

richiesta di giudizio, un “inventario

oro e pietre preziose”. Ci si potrebbe chiedere se

un'azione civile possa riguardare un bene tanto indistinto. Sorgendo ulteriore

contestazione intorno alla proprietà dell'una o dell'altra pietra, si

porrebbero infatti delicate questioni interpretative sulla portata della forza

di giudicato legata alla sentenza.

Ora, una

causa civile ordinaria è governata dal principio attitatorio e dalla massima

Dispositivo

dispositiva, rimessa anzitutto alla responsabilità di chi l'ha intentata.

Spetta dunque all'attore fornire un elenco sufficientemente definito che

permetta di individuare i beni al cui riguardo è chiesto di accertare il

diritto di proprietà. Nella fattispecie, AP 1 ha prodotto quale doc. E un “Inventario __________”, che può essere considerato una “rubrica

ordinata e sistematica” suscettibile di rispettare i canoni poc'anzi evocati

(v. sul tema: I CCA, sentenza inc. 11.2008.33 del 31 marzo 2008, consid.

6). Nulla, in principio, avrebbe dunque ostato all'emanazione del giudizio.

9. La

convenuta osserva di non essere legittimata passivamente, tale presupposto

spettando solo alla __________. Ora, un'azione di accertamento va promossa contro

la persona nei cui confronti esiste il relativo interesse (Trezzini in: Commentario al Codice di

diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 344). In concreto, il

Pretore l'ha ammessa poiché la convenuta “si è opposta alla riconsegna dei noti

gioielli all'attore e anzi ha chiesto all'UF di riconsegnarli a lei” (sentenza

impugnata, consid. 5). Nell'ambito di un fallimento, la cui liquidazione

avviene secondo la procedura sommaria od ordinaria, le rivendicazioni di

proprietà seguono la via dell'art. 242 LEF. Se la procedura è sospesa per

mancanza d'attivi, va da sé che tale via è preclusa. Nella fattispecie, proprio

a causa della nota rivendicazione, l'Ufficio fallimenti di __________ ha instato

per la sospensione della procedura per mancanza d'attivi (istanza del 16

settembre 2004 nella cartelletta “istanze – decreti – pubblicazioni in: doc.

II°, richiamo Ufficio fallimenti). E, in simili circostanze, l'Ufficio fallimenti

avrebbe restituito a lei i beni oggetto del noto inventario (lettere del 19

novembre 2004 e del 14 luglio 2006 dell'Ufficio fallimenti nella cartelletta

“Rivendicazioni” in: doc. II° citato). Così, con lettera del 30 agosto 2006 AO

1 si è detta “disponibile per la convocazione e la riconsegna dei gioielli

della __________ (lettera nella cartelletta “Rivendicazioni” in: doc. II°

citato). Ciò premesso, AP 1 non poteva che convenire in giudizio AO 1. Tanto

più che la __________ è stata radiata dal registro di commercio il 1° febbraio

2005.

10. L'appellante

ritiene che l'interpretazione data dal Pretore alla clausola n. 6 della nota convenzione

non sia corretta, poiché striderebbe “in maniera palese con il contenuto e lo

spirito generale”. A suo parere il termine di trenta mesi inserito nell'accordo

valeva “unicamente per porre un limite temporale alla vendita al dettaglio

degli ori e delle pietre preziose (non di certo per mettere un limite alla

validità della convenzione)”. Onde, in definitiva, il suo diritto di proprietà

sulle pietre.

a) Per

determinare il contenuto di un contratto occorre dipartirsi anzitutto dalla

vera e concorde volontà delle parti (art. 18 cpv. 1 CO; DTF 135 III 412 consid.

3.2). Solo ove questa appaia incerta si interpretano, per stabilire l'ipotetica

volontà dei contraenti, le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento,

nel senso cioè che ogni parte poteva o doveva ragionevolmente attribuire alle

dichiarazioni dell'altra nella situazione concreta, ritenuti il testo, la

sistematica e l'insieme delle circostanze (DTF 136 III 188 consid. 3.2.1). Per

interpretare il negozio giuridico è necessario perciò risalire alle espressioni

adoperate dalle parti, valutandole nell'ambito dell'intero contratto. Nondimeno,

non bisogna scostarsi dal senso letterale del testo adottato dagli interessati

quando non esista alcuna ragione seria di pensare che esso non corrisponda alla

loro volontà (DTF 136 III 188 consid. 3.2.1).

b) Nella

fattispecie, la __________ si è dichiarata debitrice di AP 1 per un importo di

fr. 361 519.80 (clausola n. 1 della nota convenzione), in garanzia del

quale è stato costituito un pegno mobiliare sull'intero pacchetto azionario

della società in favore dell'attore (clausola n. 5). L'oggetto principale della

convenzione è stata la cessione dell' “inventario merce di fr. 361 519.80” dalla società a AP 1 “che ne diviene legittimo proprietario”. Se non che, il possesso

è rimasto all'alienante. Lo scopo dell'operazione era di permettere a AP 1 di

recuperare tutto o parte del suo credito (cfr. clausole 2 e 3 della nota

convenzione). In caso di fallimento della società, l'inventario esistente al

giorno del decreto del fallimento sarebbe appartenuto all'attore. Le parti

hanno infine concordato una durata per la convenzione in “trenta mesi al

massimo decorrenti dalla sua sottoscrizione”, decorsi i quali la società

“s'obbliga nei confronti del signor AP 1 a restituire il controvalore (in danaro) della merce inventariata ed a quel momento non ancora venduta” (clausola

n. 6).

c) Per

il senso ordinario dei termini, l'affermazione “La presente convenzione ha

durata limitata” in ingresso della clausola n. 6 altro non significa che

l'accordo stesso aveva durata definita. Sostenere che solo la vendita al dettaglio

era interessata da quel limite, come fa l'appellante (memoriale, pag. 9), non è

condivisibile, ove si consideri anche che alla scadenza la merce eventualmente invenduta

dava all'attore solo un credito in denaro nei confronti della società. E questo

senso emerge anche dallo scritto di AP 1 di cui al doc. G, nel quale, scaduto

il termine di trenta mesi, non ha preteso la consegna degli oggetti, ma solo il

controvalore pecuniario, salvo cambiare opinione qualche tempo dopo (doc. H). E

simile comportamento contraddittorio non può essere tutelato.

d) Quanto

all'eventuale volontà dei contraenti, le testimonianze agli atti confermano i presupposti

della convenzione come pure il trasferimento di proprietà del citato inventario

all'attore, benché la __________ continuasse a esporre gli oggetti

dell'inventario per essere da lei venduti (deposizioni del 28 agosto 2007 di __________

in: act. XIII, pag. 1 in fondo; di __________ in: act. XIII, pag. 3 verso il

centro; deposizione di __________ del 10 dicembre 2007 in: act. XV pag. 3 poco

sopra il centro). Nessuna testimonianza, salvo quella dell'avv. __________,

offre invece elementi sulla sorte dell'accordo allo spirare dei trenta mesi. L'avv.

__________ ha spiegato che “la clausola n. 2 della convenzione [inerente al

trasferimento della proprietà] era soggetta alla riserva implicita della

clausola n. 6”, e il termine di trenta mesi era inteso nel “far fretta alla __________

nell'eseguire la vendita”, perché “se non avesse venduto si ritrovava il debito

e rischiava il fallimento”. Così il “senso di questa pattuizione, voluto dall'avv.

PA 1 consisteva nel retrocedere la proprietà alla __________ e nel farla

diventare debitrice di una somma di denaro” (deposizione del 12 novembre 2007

in: act. XIV, pag. 2 verso il centro). Dato quanto precede non si capisce

perché il Pretore non avrebbe dovuto considerare la testimonianza dell'avv. __________,

l'unica suscettibile di fornire ragguagli sul senso della clausola n. 6.

e) Quale

fosse l'intenzione della __________ traspare anche dalla lettura dei bilanci.

Infatti dal doc. 4 emerge che il 31 dicembre 2003 nei passivi della medesima

figura una voce “AP 1” per un valore di fr. 300 519.80. Essa non è presente

nei bilanci 2001 e 2002 (doc. 3). Ciò dimostra che, scaduti i trenta mesi, AP 1

avrebbe avuto solo un credito nei confronti della società. Se si aggiunge che

nel periodo di validità della convenzione, la __________ avrebbe corrisposto

all'attore fr. 61 000.– (doc. 12), si raggiunge l'importo di fr. 361 519.80

di cui la società si era dichiarata debitrice (v. “premessa”, lett. D della

convenzione: doc. C, pag. 2). In altre parole, l'intenzione delle parti era

quella di tutelare provvisoriamente l'attore, non già di trasferirgli

definitivamente la proprietà degli ori e delle gemme.

11. AP 1 rileva

di avere voluto la clausola n. 5 della convenzione per “salvaguardare al

massimo quel bene (l'inventario)”. E, avendo poi acquistato l'insieme delle

azioni della società, egli è divenuto il proprietario “di ogni attivo di

quest'ultima” (appello, n. 3 pag. 11 seg.). Si tratta però di un argomento

nuovo, e come tale inammissibile (art. 321 cpv. 1 CPC ticinese), l'attore

avendo sempre postulato di vedersi riconoscere la proprietà sulla base della

cessione dell'inventario a norma delle clausole 1, 2 e 6 della nota convenzione

(petizione, n. 6 pag. 10; replica, ad 1 pag. 3 e 5, ad 2 pag. 7; conclusioni n.

2 pag. 5 e n. 4 pag. 7).

12. Si

prescindesse da ciò, l'argomento dell'appellante non sarebbe comunque sia di

pregio. La clausola n. 5 ha il seguente tenore:

A garanzia del credito vantato dal Signor AP

1 di cui al punto 1. della presente Convenzione, viene costituito in pegno ex

art. 884 CCS e depositato presso lo Studio professionale del notaio Avv. __________,

__________, l'intero pacchetto azionario della __________, con contestuale

divieto di cederlo e/o alienarlo a terzi fino ad integrale pagamento del debito

riconosciuto dalla società, ossia fino a completa tacitazione del menzionato

creditore.

a) La

clausola in esame merita una prima riflessione. Essa, per la sua redazione, non

può essere accorpata alla clausola n. 6. In effetti sarebbe

contraddittorio prevedere un pegno dell'intero pacchetto azionario “fino ad

integrale pagamento del debito” e subordinare la validità di tutto l'accordo,

di cui la clausola in narrativa è parte, alla durata di “trenta mesi”. Inoltre,

la formulazione della clausola n. 6, come si è detto qui sopra (consid. 10a) è

chiara e non si presta alle interpretazioni auspicate dall'appellante. Il senso

della clausola n. 5 è limpido, poiché conferisce una garanzia di un credito –

tale è il pegno mobiliare – fino al completo pagamento. D'altronde, la clausola

n. 6 nulla prevede riguardo al pegno di cui al punto 5. Quest'analisi non può quindi

che corroborare l'esegesi svolta dal Pretore.

b) Che

le clausole 5 e 6 fossero slegate fra loro lo dimostra, oltre all'analisi

letterale svolta qui sopra (consid. a), l'acquisto da parte di AP 1 ai pubblici

incanti, per fr. 200.–, del pacchetto azionario (stimato in fr. 175 000.–)

da lui detenuto in pegno. Gli incanti si sono tenuti il 17 giugno 2004, i

trenta mesi di validità della convenzione essendo già trascorsi. Inoltre, la __________

è stata dichiarata fallita, il 16 agosto 2004 alle ore 14.00, su istanza di

autofallimento del 15 giugno 2004. Il tutto si è concluso con un attestato di

insufficienza del pegno di complessivo fr. 323 422.40 (cfr. incarto

richiamato dall'Ufficio di esecuzione di Lugano). Se tutta la convenzione avesse

avuto una durata di trenta mesi, anche il pegno mobiliare sarebbe decaduto,

trascorso quel termine. Ma così non è stato, sicché le due clausole devono,

gioco forza, essere separate.

c) Dopo

l'acquisto dell'intero pacchetto azionario, AP 1 è divenuto azionista unico

della società. Certo, si può convenire che l'azionista unico sia proprietario

della società. Se non che egli non ha alcun diritto immediato sul patrimonio di

quella, i due capitali essendo distinti (DTF 117 IV 263 consid. 3). In altre

parole, ogni patrimonio garantisce i rispettivi creditori. Così, l'azionista

unico non può disporre del patrimonio sociale (Lombardini

in: Commentaire romand, CO II, n. 30 ad art. 620). Eccezione alla separazione

tra patrimonio sociale e patrimonio dell'azionista unico è il noto principio del

“Durchgriff” (Lombardini, op.

cit., n. 32 ad art. 620), le cui condizioni d'applicazione non si ravvisano però

in concreto (sul tema cfr.: Baudenbacher

in: Basler Kommentar, OR II, 3a edizione, n. 23 ad Vorbemerkungen

zur Art. 620; Böckli, Schweizer

Aktienrecht, 4a edizione, §11 n. 456 segg.). In definitiva, la tesi

di AP 1 non può essere seguita; egli non può appropriarsi dei beni oggetto dell'inventario

adducendo di essere l'azionista unico della società. Se del caso, i beni

andranno venduti e il prodotto della realizzazione coprirà il debito che la

società ha nei confronti dell'appellante, creditore della stessa.

13. L'interpretazione

del contratto, tuttavia, potrebbe condurre anche a un altro risultato, comunque

sia sfavorevole a AP 1. Le modalità scelte dai contraenti configurerebbero un

contratto fiduciario inteso quale fiducia cum creditore (cfr. DTF 119 II 326). Salvo che i beni trasferiti

in proprietà a AP 1 sono rimasti in possesso della __________. Ora, il quesito è di sapere se il trasferimento di proprietà a

titolo di garanzia possa essere effettuato anche mediante costituto possessorio,

come è stato il caso nella fattispecie.

Il procedimento della fiducia

cum creditore lasciando l'oggetto nelle mani dell'alienante in possesso

derivato a un titolo speciale è in sé lecito (Steinauer,

Les droits réels, vol. II, 4a edizione, n. 2025 pag. 314; cfr. anche: DTF 78 II 211

consid. 3). Tuttavia in questa evenienza si applicano gli art. 717 e 884 cpv. 3

CC: il contratto fiduciario non è opponibile ai terzi ed è dunque inefficace

nell'esecuzione forzata (Thévenoz

in: ZSR/RDS 114/1995 II pag. 260, 268 e 308; Steinauer,

op. cit., n. 2022 a pag. 312, 2025a e 2026 pag. 314, che

afferma che nel caso dell'art. 717 CC l'acquirente potrà recuperare i beni nel

corso di una procedura esecutiva contro l'alienante, cui i beni sono

fisicamente rimasti, grazie alla procedura di rivendicazione degli art. 106

segg. o 242 LEF; cfr. anche: Wiegand

in: ZBJV/RSJB 116/1980, pag. 548 segg; in giurisprudenza si vedano già: DTF 39

II 691, 42 II 24 consid. 2). Inoltre il contratto fiduciario può essere limitato

nel tempo (Thévenoz op. cit., pag.

340 e 342). Ciò posto, l'accordo in esame ha eluso – durante la sua validità – le

regole sul pegno manuale e non poteva dunque essere opposto ai terzi, segnatamente

ai creditori della __________. Resta il fatto che, in ogni caso, i beni sono

rimasti alla società anche dopo la fine della durata pattuita, sicché anche ad

ammettere – per pura ipotesi – che la convenzione abbia ancora esplicato

effetti, la stessa non sarebbe stata opponibile ai creditori di __________. Anche

se esaminata sotto questo aspetto, la petizione era da respingere.

14. L'appellante

si duole infine che respingendo la petizione il Pretore non avrebbe deciso

sulla sorte dell'inventario. Ora, quell'inventario, in difetto di proprietà

dell'attore, va considerato un bene della massa fallimentare della __________ (cfr.

anche al riguardo: deposizione del 28 agosto 2007 di __________ in: act. XIII,

pag. 4 sotto il centro). Il problema consiste nel fatto che la via dell'art.

269 LEF è preclusa in concreto, dandosi una procedura fallimentare sospesa per

mancanza d'attivi (Gilliéron,

Commentaire à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol.

III, Losanna 2001, n. 12 ad art. 269; Jeandin

in: Commentaire romand, LP, Basilea 2005, n. 3 ad art. 269 con richiami; Staehelin M. in: Basler Kommentar, SchKG

II, 2a edizione, n. 2 ad art. 269). Il quesito si pone di sapere di

quali mezzi dispone un creditore per ottenere, se del caso, la realizzazione di

beni scoperti in seguito a una sospensione di una procedura fallimentare per

mancanza di attivi. La soluzione consiste nell'abilitare il creditore a esigere

dall'Ufficio fallimenti di intervenire presso il giudice del fallimento

affinché quest'ultimo decida a posteriori l'apertura, per lo meno, di

una procedura sommaria, sempre che i costi di questa siano coperti dai beni

rinvenuti (Jeandin, loc. cit.; Staehelin, loc. cit.; cfr. anche: Corte

di giustizia del Cantone di Ginevra, quale autorità di vigilanza, 29 marzo 1995

in: SJ 1995 pag. 705 consid. 2). Al riguardo, nondimeno, non giova diffondersi

oltre, non essendo tema della vertenza.

15. Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). AP 1

verserà alla convenuta un'adeguata indennità per ripetibili.

16. Quanto

ai rimedi giuridici dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF (fr. 361 519.80 pari al valore della merce inventariata nel fallimento

della __________ rivendicata dall'attore: petizione pag. 3 in alto), supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in

materia civile.

Per questi motivi,

vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 2950.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

3000.–

sono

posti a carico di AP 1, che verserà a AO 1 fr. 5000.– per ripetibili

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione:

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2;

– Ufficio

fallimenti, Lugano.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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